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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 533/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Valerio Guidarelli - Giudice dott. Alessandro Di Tano - Giudice tra
, cod. CUI 05K5Q20 codice Parte_1 C.F._1
VESTANET CE0014490 rappr.to e difeso dall'avv. LICI AMARILDA;
ricorrente e Controparte_1
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 14/03/2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 01/02/2023 da , avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
per il riconoscimento della protezione internazionale di Controparte_1 CP_1 respingeva la sua domanda reiterata di protezione internazionale, già oggetto di precedente diniego in sede amministrativa in data 10.1.2019 Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs. n.251/07; del diritto alla protezione umanitaria, ai sensi degli artt. 32, co. 3°, d.lgs. n. 25/08 e 5, co. 6°, d.lgs. n. 286/98. Nel corso della prima audizione il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito nel 2017 dal suo paese in quanto temeva di poter essere accusato di aver provocato un incendio e temeva di essere incarcerato e , in ogni caso di temere per la sua vita avendo provocato la morte di alcuni animali sacri La Commissione, costituitasi, insisteva per il rigetto della domanda. In esito all'udienza del 14/02/2025 il procedimento era riservato per la decisione con assegnazione di un termine per il deposito di documentazione aggiornata.
1
2. Ammissibilità della domanda relativamente alla presenza di elementi nuovi e loro rilevanza per l'accoglimento della domanda in relazione alle forme di protezione richieste. La prima valutazione da effettuare in presenza di una domanda reiterata, nel senso che vi è già stato un precedente diniego amministrativo confermato in sede giurisdizionale con sentenza divenuta definitiva, è verificare l'ammissibilità della stessa, ossia la presenza di
“nuovi elementi”. 2.1. Se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione «nuovi elementi» contenuta nell'art. 29, d. lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
per altro verso, il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale, adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa, trova comunque il limite di cui all'art. 40, pf. 3 e 4 della direttiva procedure 2013/32/UE (recast). In sostanza, occorre che i nuovi elementi aumentino «in modo significativo la probabilità» di accoglimento della domanda e «solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione […]». 2.2. Pertanto, la valutazione prognostica deve essere altamente positiva, nel senso che i nuovi fatti o le nuove prove dovranno essere decisivi per l'accoglimento della domanda, unitamente alla circostanza che la parte è tenuta comunque a dimostrare l'impossibilità incolpevole di non aver potuto dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento instaurato a seguito dell'originaria formulazione della domanda di asilo. 2.3. In diritto, è utile richiamare le argomentazioni di Cass. n. 5089 del 28 febbraio 2013 che, a commento dell'art. 29 del d.lgs. n. 25/08 ha spiegato che sul piano letterale, il termine "elementi", usato in detto articolo, ben può intendersi sia nel senso di "elementi della fattispecie", cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione eurounitaria. 2.4. La parte della direttiva 2005/85/CE, sulla cui esegesi si era espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, è rimasta comunque immutata dopo la rifusione con direttiva 2013/32/UE del 26.6.13. 2.5. In dettaglio, il riferimento alle nuove risultanze ed all'aumento delle probabilità di accoglimento rendono chiara la volontà del legislatore europeo di ammettere la reiterazione della domanda basata su nuovi elementi probatori. Il termine risultanze, infatti, evoca appunto il concetto di prova, e il riferimento alla aumentata probabilità dell'accoglimento della domanda è coerente con il criterio probabilistico tipico della valutazione delle prove. 2.6. Questa esegesi è confermata sia dal considerando n. 15 premesso all'articolato della direttiva 2005/85/UE, ove si legge che: «qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove
o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa», sia dall'attuale formulazione del considerando 36 della direttiva procedure 2013/32/UE del 26.6.13 (recast): «Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero respingere una domanda di quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata». 2.7. Va, inoltre, ribadito che il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa trova comunque il limite di cui al par. 6 del
2 richiamato art. 32 della direttiva, secondo cui: «gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza sua colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente art., in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'art. 39». 2.8. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 4.10.2018 nr. 652, nella causa C- 652/16, al § 94 statuisce che: “Se è vero che dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 risulta, quindi, che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 25 luglio 2018, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 110), da ciò non deriva, per contro, che il richiedente Per_1 protezione internazionale può, senza esporsi a un esame complementare da parte dell'autorità accertante, modificare la causa della sua domanda e, così, le circostanze del caso di specie invocando, durante il procedimento di ricorso, un motivo di protezione internazionale che, pur essendo relativo ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione della decisione di tale autorità, o addirittura prima della presentazione della domanda, è stato taciuto dinanzi a detta autorità”. 2.9. Quanto sin qui esposto risponde alla logica del sistema della protezione internazionale, che ha come destinatarie persone di regola aventi gravi difficoltà a premunirsi delle prove della loro condizione - e tuttavia tenute a richiedere la protezione immediatamente al loro ingresso nel paese di arrivo - onde ben si giustifica la possibilità di presentare nuovamente domanda di protezione, allorché le prove incolpevolmente non prodotte prima siano producibili in un secondo momento. 2.10. La ricostruzione in diritto sopra delineata è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 18440 del 9.7.2019 ha statuito nel senso che la domanda di asilo reiterata è soggetta ad una verifica preliminare per accertare l'idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente la dimostrazione di non avere potuto, senza sua colpa, produrre i «nuovi elementi» innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice. 2.11. Tali essendo, dunque, i principi regolatori, si ritiene che il ricorrente non abbia fornito elementi nuovi all'esame del Tribunale. In particolare, , ha Parte_1 continuato a far riferimento alla storia precedentemente narrata Quanto ai documenti nuovi prodotti nel presente giudizio, va rilevato che gli stessi sono relativi all'integrazione sul territorio nazionale che potrebbero rilevare ai fini delle protezioni minori, ma che non permettono di superare le valutazioni di scarsa credibilità effettuate in sede amministrativa nel rigetto della prima domanda.
3. Sulla situazione nel paese di origine. Anche nel caso di domanda reiterata va, comunque, assolto il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente che possa avere un oggettivo rilievo ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.
3 A tal fine, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di provenire dal Gambia esaminata la situazione generale del paese di origine 1appare, in particolare, utile osservare che nessun 1 . Esteso per 450 km lungo il fiume Gambia, il Paese è circondato dal Senegal, ad eccezione di un fronte di 60 km sull'Oceano Atlantico. Il Paese è uno dei più piccoli dell'Africa, con una superficie di circa 10,7 mila chilometri quadrati e una popolazione di 2,5 milioni di abitanti. Con 176 persone per chilometro quadrato, è uno dei Paesi più densamente popolati dell'Africa. La maggior parte della popolazione (57%) è concentrata nei centri urbani e periurbani1. Gli insediamenti sono sparsi lungo il fiume Gambia;
le comunità più grandi, tra cui la capitale Banjul e la città più grande del paese, Serekunda, si trovano alla foce del fiume Gambia lungo la costa atlantica, come mostrato in questa mappa della distribuzione della popolazione. Fonte: The World Bank, Country Overview, The Gambia, aggiornato il 10/3/2023, https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview In Gambia coesistono differenti gruppi etnici: i (o , compresi gli sono il gruppo Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6Per_ Per Per_ Per etnico più numeroso, diffuso in tutto il Gambia costituendo circa il 34% della popolazione;
i (o ), Per_1 Per_1 Per compresi i e ( ) si trovano principalmente nelle Local Government Area (n t a e a (lungo la costa); i OF (o Wollof, Jollof, Jolof) (12.6%), che costituisco uno dei più principali gruppi etnici nella Per_14 Pe Per_ z anju, sono presenti anche nell'area di North Bank e nelle regioni di Central River e Upper River;
i (o , compresi i (10.7%), si trovano lungo il confine meridionale con il Senegal e la cui maggioranza v e Per_17 Per_14 Per_2 ; i ( , compresi i (6.6%), i cui due terzi vivono nella principalmente Pt_2 Per_18 Persona_19 Parte_3 et erere) (3.2% ti principalmente nella regione c (2.1%), Per_21 principalmente cristiani vivono principalmente nella regione della costa occidentale, a sud del fiume Gambia ra (1%), presenti soprattutto lungo le sponde del fiume Gambia;
KU ( o compresi i Creole (0.7%) si trovano Per_22 principalmente a Banjul;
altre comunità minori (1%) . Nonostante l'inglese sia la lingua ufficiale, sono diffuse in Gambia molte lingue locali, le quali sono parlate anche negli Stati vicini. Non esiste una perfetta corrispondenza tra gruppo etnico e lingua perché una parte significativa della popolazione ne parla più di una. Nelle aree urbane, ad esempio, molte persone di gruppi etnici diversi parlano il LO, che è diventato una lingua franca. Le lingue più diffuse in Gambia sono il KA (compreso jahanka), il LO e il LA (o fulfulde, peul, Per_2 Per_2 compreso tukulor e lorobo). Altre lingue parlate in Gambia sono il HU (o sarakole, , JO (o diola, compreso karoninka), RE (o REe), MA (o mandjak), aku (creolo, basato sull' Circa il 95% della popolazione è di religione musulmana, per lo più sunnita;
la comunità musulmana Ahmadiyya dichiara di avere circa 50.000 membri. I cristiani rappresentano circa il 4,2% della popolazione, in maggioranza appartenenti alla Chiesa Per_2 cattolica romana. Tra i gruppi religiosi che costituiscono meno dell'1% della popolazione vi sono i gli indù e i membri di Gli individui tendono a mescolare le credenze indigene (animiste) con l'Islam e il simo. Fonte: Per_25 Minority R p International, Gambia, maggio 2020, https://minorityrights.org/country/gambia/ Nonostante l'inglese sia la lingua ufficiale, altre lingue sono parlate nel Paese: LO, LA/pulaar, JO, e altre lingue Per_2 minori . Il tasso di alfabetizzazione, inteso come capacità di leggere e scriver rsona al di sopra dei 15 anni di età, è del 50,8% ma per le donne si riduce al 41,6%. Almeno il 70% della popolazione è costituito da agricoltori che si affidano all'agricoltura pluviale e non possono permettersi sementi e fertilizzanti migliori. I mancati raccolti causati dalla siccità tra il 2011 e il 2013 hanno aumentato la povertà, la carenza di cibo e la malnutrizione. Il Gambia è suddiviso in regioni, aree di governo locale (Local Government Area – LGA), distretti e municipalità. Esistono cinque regioni (West Coast, Lower, River, North Bank, Central River e Upper River) e un'area metropolitana (greater area) che comprende la capitale Banjul e la municipalità di . Fonte: CIA, The World Factbook – Gambia, 26/4/2023, https://www.cia.gov/the-world- Pt_2 factbook/countries/gambia-the/#geography
Cenni storici: Il Gambia è un'ex colonia britannica che è diventata Stato sovrano nel 1965, assumendo il nome ufficiale «The Gambia». A capo del sistema parlamentare multipartitico del Gambia c'era un primo ministro mentre il capo di Stato della monarchia costituzionale era la regina britannica BE II. In seguito a un referendum svoltosi nel 1970, il Gambia divenne una repubblica facente parte del Commonwealth, e la monarchia costituzionale lasciò il posto a un sistema presidenziale in cui il capo di Stato non era più la regina britannica bensì il presidente gambiano. L'allora primo ministro divenne automaticamente presidente e ha guidato il paese dall'indipendenza fino al 1994, quando è stato Persona_26 deposto da un colpo di stato militare. Sotto Jawara, il Gambia ha generalmente aderito ai principi del libero mercato ed è stato un coerente sostenitore dei diritti umani, anche facendo pressione per ospitare la Commissione africana per i diritti umani e Per_ dei popoli. Sul piano interno, ha cooptato gran parte dell'opposizione nazionale e non è riuscito a debellare la corruzione. Nel 1981, una fallita rivolta a Banjul è stata repressa solo con l'intervento delle forze senegalesi, provocando la creazione della Confederazione del Senegambia, che ha avuto vita breve. Nel 1994, alcuni ufficiali delle forze armate del Gambia, guidati da , hanno preso il potere con un colpo di Stato militare. La Costituzione fu abrogata e Persona_27Per_2 supervision una nuova costituzione che entrò in vigore il 16 gennaio 1997 e che rafforzò il sistema ziale: non era prevista alcuna limitazione della durata del mandato presidenziale, il presidente deteneva il potere Per_2 esecutivo e legislativo e poteva nominare e rimuovere i giudici dei tribunali superiori e molti altri funzionari. L'era di è stata caratterizzata da una corruzione diffusa e da ampie violazioni dei diritti umani, tra cui torture ed es Per_2 extragiudiziali. All'inizio del 2010, è diventato sempre più critico nei confronti dell'Occidente, ritirando il Paese dal Commonwealth e dalla Corte penale internazionale e dichiarando il Paese una Repubblica islamica in violazione della Costituzione che definisce il Gambia uno Stato laico. Alle elezioni presidenziali del 2016 tutti i principali partiti di opposizione si sono alleati con il Partito Democratico Unito il più grande partito di opposizione guidato da . La CP_2 Persona_28Per_2 coalizione ha inaspettatamente vinto le elezioni e in un primo momento ha accettato la sconfitta, arne l'esito una settimana dopo, denunciando presunt rità e dichiarando lo stato di emergenza. Il Paese si è trovato in una Per_ fase di stallo durata quasi due mesi durante i quali e i suoi collaboratori sono stati costretti all'esilio in Senegal, mentre Per_2 minacciava di mantenere la sua posizion a forza. Solo in seguito alle pressioni internazionali e all'intervento ppe della Comunità Economica degli , legittimato da una risoluzione del Controparte_3 CP_4 4 Per_2 Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha accettato di dimettersi e di lasciare il Paese il 21 gennaio 2017. Tale crisi costituzionale ha portato almeno 45.000 gambiani a lasciare temporaneamente il Paese cercando protezione in Senegal. Il Per_ 19 gennaio 2017 ha prestato giuramento negli uffici dell'ambasciata gambiana in Senegal e il 26 gennaio ha fatto ritorno in Gambi due decenni di dittatura, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia con l'elezione Per_2 del presidente , il cui governo ha adottato alcune misure per risolvere i problemi ereditati da in Persona_28 particolare la c lazioni clientelari. Secondo quanto riportato da BTI nel report del 2022 sul Gambi se, che si trovava sostanzialmente in bancarotta e con istituzioni deboli, ha registrato una robusta crescita economica, anche se rimane la necessità di affrontare sfide strutturali significative. Fonti: European Union Agency for Asylum, COI Report: The Gambia - Country focus, Dicembre 2017, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf pag. 24; UN Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 gennaio 2017, Controparte_5 http://unsc s/2337 ; Gambia's new President AD OW arrives home, 26 gennaio 2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-38755897; UNHCR, Senegal: Around 45,000 have fled political uncertainty in The Gambia, 20 January 2017, https://www.refworld.org/country,,,,GMB,,5881e6e34,0.html.
Istituzioni e stato della situazione politica attuale: Il governo di OW ha annunciato un cambio di rotta nel rispetto dei Per_2 diritti umani, ha annullato il ritiro del Gambia dalla Corte Penale Internazionale voluto dal dittatore e si è impegnato ad allineare il Paese ai trattati internazionali sui diritti umani, ratificando nel settembre 2018 la Conve ntro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone Per_ dalla sparizione forzata . Come ulteriore segno dell'orientamento di una diversa politica dei diritti umani, ha applicato una moratoria di fatto sull'abolizione della pena di morte e ha ratificato il Secondo protocollo opziona convenzione internazionale sui diritti civili e politici finalizzato all'abolizione della pena di morte (OPAC). Nel 2019 è divenuto operativa in Gambia la Commissione nazionale per i diritti umani (NHRC). I suoi poteri includono “ricevere ed esaminare i reclami delle persone sulle violazioni dei diritti umani, raccomandare adeguate azioni correttive al governo e individuare adeguate azioni di supporto e protezione nei confronti delle vittime”. Il nuovo governo ha inoltre rilasciato decine di prigionieri politici e ha affermato che non intende perseguire sistematicamente membri del regime Jammeh, bensì stabilire la verità e ottenere la Per_ riconciliazione. Il presidente ha avviato delle indagini sulle accuse mosse contro l'Agenzia nazionale di intelligence (NIA), che era il servizio di si dello Stato istituito nel 1995 e sotto il diretto controllo del Presidente. Le organizzazioni per i diritti umani e l'opposizione hanno ripetutamente accusato la NIA di crimini quali uso eccessivo della forza, arresti illegali, tortura e uccisioni. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni inumani o Per_ degradanti affermava, nella sua relazione del 2015, che la tortura era una pratica comune nella NIA. ha fatto arrestare i vertici dell'agenzia e sono state avviate delle indagini sui crimini commessi dalla NIA che hanno portato a luglio 2022 alla sentenza di condanna a morte emessa dall'Alta Corte di Banjul nei confronti dell'ex direttore generale della National Cont Per_ Intelligence Agency BA JI e altre quattro persone per l'omicidio del leader dei giovani dell ha inoltre sostituito la NIA con il Servizio statale di intelligence (SIS) il quale è stato privato dei poteri esecutivi di arresto. Il 14 luglio 2021 l'Alta Corte di Banjul ha condannato a morte per impiccagione Persona_29 Controparte_6 Per_2
sotto la giunta militare di giudicato colpevole di a i
[...] Persona_30 nel 1995.
[...] aio 2022, tre ex jungler (membri di uno squadrone paramilitare della morte sotto la presidenza di ), tra Persona_27 cui l'ex comandante della Guardia di Stato, sono stati arrestati al loro arrivo nel Paese dalla Guinea Equatoriale. Non essendo state formulate accuse contro di loro, l'Alta Corte ha ordinato il loro rilascio un mese dopo. Il 5 ottobre 2018 è stata istituita la Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC) per indagare sui crimini e le violazioni dei diritti umani Per_2 avvenuti durante i 22 anni di dittatura di Le udienze sono iniziate il 7 gennaio 2019 nella capitale Banjul. A fine maggio 2019 la Commissione ha concluso ze pubbliche televisive con un totale di 370 testimoni, tra cui membri di alto rango di ministeri e funzionari governativi, della polizia e dei servizi di intelligence, e vittime che hanno denunciato gravi violazioni dei diritti umani e atrocità. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite, durante la visita in Gambia condotta a ottobre 2019, ha rilevato che “Le testimonianze davanti alla Commissione sono state trasmesse in diretta per strada, al mercato, nei taxi, alle fermate degli autobus e in altri locali pubblici visitati dal Relatore speciale. Questo ha creato uno slancio e uno spazio CP_ necessario per rompere la cultura del silenzio profondamente radicata nella società”. L'avvocato capo della , Pt_4 ha dichiarato ai media che tra le 240 e le 250 persone sono state uccise per ordine diretto o indiretto d
[...]Per_2 e che egli dovrebbe essere ritenuto penalmente responsabile di crimini contro l'umanità. Alla fine di dicembre 2021 è Per_2
o pubblico il rapporto finale che descriveva dettagliatamente gli abusi commessi durante la dittatura di e Per_2 formulava 265 raccomandazioni al governo, tra cui la consegna alla giustizia di e dei suoi collaboratori e di risarcimenti finanziari alle vittime. Le organizzazioni delle vittime hanno criticato la procedura con cui sono state raccomandate le amnistie di alcuni autori dei crimini, le quali non hanno previsto la loro consultazione, e hanno chiesto al governo di ignorare la raccomandazione della TRCC di concedere l'amnistia per l'ex vicepresidente del Consiglio di Governo Provvisorio delle Forze Armate Sanna Sabally, che ha ammesso la responsabilità per le uccisioni extragiudiziali di soldati. A CP_ maggio 2022 il governo ha pubblicato un libro bianco e ha accettato 263 delle 265 raccomandazioni della , tra cui la sospensione degli attuali funzionari accusati di violazioni dei diritti umani e l'incriminazione dell'ex presidente . Persona_27 È stata invece respinta la raccomandazione sull'amnistia a Sanna Sabally, come richiesto dalle organizzazioni CP_ fondo istituito dalla nel 2019 ha erogato denaro per i casi urgenti. Tuttavia, dei 205 milioni di dalasi gambiani (circa 3,3 CP_ milioni di dollari) richiesti al governo dalla , finora ne sono stati erogati solo 50 milioni (circa 800.000 dollari). A giugno 2022, il procuratore generale e il ministro ustizia hanno rivelato che il governo non disponeva di un budget sufficiente per iniziare ad attuare le raccomandazioni del TRRC. Un'analisi del quotidiano “The New Humanitarian” sostiene che la fiducia nella capacità del governo di attuare le raccomandazioni della commissione si è assottigliata tra le vittime, i gruppi della Per_2 società civile e gli analisti locali e la presenza di alleati di nel governo del presidente ha smorzato le Persona_28 speranze di una responsabilità penale. Le associazioni delle vittime temono che il governo stia temporeggiando sulle raccomandazioni chiave e anteponendo la politica alla giustizia. Il governo OW ha avviato una riforma del sistema giudiziario e dei servizi di sicurezza, con il supporto finanziario della comunità internazionale. In primo luogo, ha posto fine 5 Per_2 all'uso dei "giudici a contratto" impiegati da e che di fatto dipendevano da quest'ultimo. È stata rafforzata la Per_ Commissione per i servizi giudiziari e il presidente ha dimostrato di essere disposto ad attenersi alle sue raccomandazioni, ad esempio nella nomina dei giudici d te Suprema. Le corti superiori hanno anche deciso contro il governo in casi importanti, tra cui, ad esempio, l'assoluzione di otto soldati accusati di tradimento. Tra le maggiori critiche espresse nei confronti del governo OW vi è quella di non aver adottato misure adeguate a ridurre la corruzione, che è percepita dalla popolazione come un problema sempre più grave. Nel 2022 il Gambia si è classificato al 96° posto su 198 paesi nell'indice di percezione della corruzione 2019 di Transparency International. La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei funzionari, ma il governo non ha indagato o perseguito in modo credibile nessun funzionario accusato di corruzione. Persiste una cultura della corruzione tra i funzionari governativi, compresi molti ex funzionari del governo Per_2 che hanno mantenuto posizioni di governo, nonché funzionari eletti o nominati dal 2017. La corruzione su piccola imasta la norma. I cittadini hanno riferito di frequenti richieste di tangenti in cambio dell'appianamento di ostacoli normativi, dell'accesso alle strutture portuali e dell'ottenimento di servizi governativi. La corruzione della polizia è rimasta un problema quotidiano, gli agenti fermano abitualmente i veicoli e inventano infrazioni o chiedono denaro per lasciare andare i Per_ conducenti. Gli sforzi per istituire una commissione anticorruzione si sono ampiamente arenati sotto , con pesanti critiche da parte della società civile. Fonti: UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 2 marzo 2015, https://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=550827ed7&skip=0&query=Jungler&coi=GMB; Controparte_8 2022/23; Gambia 2022, 27 March 2023 Controparte_9 https://www Controparte_10 24.05.2021, https://allafrica.com/stories/202105240 Women (Author): Concluding observations on the sixth periodic report of The Gambia [CEDAW/C/GMB/CO/6], 1 November 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2082080/N2266567.pdf Sicurezza: Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari, in collaborazione tra il Gruppo di Riferimento del Comitato Permanente Inter-agenzie su Rischio, Preallarme e Preparazione e la Commissione Europea), al 28 aprile 2023 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel Paese. Secondo la banca dati ACLED, dal 1/1/2022 al 28/4/2023 si sono verificati 10 eventi violenti in Gambia che hanno causato 4 morti: Quattro eventi classificati come rivolte violente;
si tratta in genere di conflitti intercomunali, che solitamente vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale. Le cause di tali scontri sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo. Talvolta tali scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante. Alcuni incidenti relativi alla sicurezza vedono coinvolti aderenti a diversi partiti politici;
scontri e proteste vengono spesso sedati con l'intervento delle forze di sicurezza gambiane, che si caratterizzano per un eccessivo uso della forza in tali occasioni. Questi incidenti non sono espressi in termini di etnia o caratterizzati da altre scissioni identitarie in quanto tali, ma le differenze etniche sono talvolta sublimate nel sistema dei partiti. Per_ Tali incidenti si sono verificati, in ogni caso, relativamente di rado sotto la presidenza .
Il 6 agosto 2022, un detenuto è morto in custodia di polizia a KU (Brikam rcostanze sconosciute. Era stato trattenuto quando era andato a denunciare un furto ma è stato ritenuto il principale sospettato ed è stato arrestato. I restanti cinque eventi violenti evidenziano i problemi di sicurezza legati conflitto ancora in corso nella vicina Casamance: quattro conflitti armati. Il 16 gennaio 2023, nel distretto di in codice ( , sono stati uditi forti spari da parte di Persona_31 Per_32 Per_14 gruppi armati non identificati. Si p iziale sia a i nce, ma i colpi di mortaio e i proiettili vivi hanno attraversato il confine gambiano e sono atterrati vicino ai villaggi. Il 24 gennaio 2022, uomini armati dell'MFDC hanno teso un'imboscata a una pattuglia militare dell'ECOMIG nei pressi della città di IA (Brikama). Due soldati senegalesi e un assalitore sono stati uccisi. Altri sette soldati senegalesi sono stati catturati dall'MFDC. Il 12 febbraio 2023, un gruppo armato non identificato ha attaccato un check point della polizia a SS (Kerewan). Un agente è rimasto ferito. Gli aggressori hanno rubato le armi prima di ritirarsi verso il Senegal. Il 13 marzo 2022, l'esercito senegalese si è scontrato con il MFDC, un gruppo separatista della Casamance, nella regione di Foni (Brikama). Si segnalano vittime da entrambe le parti, con ulteriori feriti tra i civili nelle vicinanze. Attacco a distanza: Il 18 maggio 2022, l'esercito senegalese ha lanciato attacchi aerei a
, nel distretto di Foni Bintang Karanai (Brikama) causando il ferimento di 6 gambiani. Fonti: Transparency Parte_5 l, Corruption perception index, 2022 https://www.transparency.org/en/countries/gambia; US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 27.4.2022, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-i o bi https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/BDC9AE88B9545DFC9235A1A29EF89644 : BTI Controparte_14 2022 Country Report Gambia, 23 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf
Per_2 Diritti umani: Condizione carcerarie e dei centri di detenzione: Storicamente, il regime di ha autorizzato solo Per_ sporadicamente visite di istituzioni esterne alle prigioni. Al contrario, il governo ha concesso l'accesso illimitato a tutte CP_ le carceri all , al e alle organizzazioni non g ive locali e internazionali. Sebbene il Controparte_15 Per_ governo ime migliorare le condizioni delle carceri, a distanza di anni dal cambio di governo, le condizioni di detenzione non soddisfano gli standard minimi internazionali, a causa di carenze sistematiche e generali Secondo il report USDOS del 2023, le condizioni di detenzione sono dure e pericolose per la vita a causa della carenza di cibo, del grave sovraffollamento, degli abusi fisici, della mancanza di cure mediche e delle scarse condizioni igieniche. Il rapporto della Commissione nazionale per i diritti umani del 2020 segnala che le condizioni delle celle di detenzione delle stazioni di polizia sono pessime (non spaziose, buie, con scarsa ventilazione) e necessitano di urgenti miglioramenti. Ad ottobre 2022 il ministro della Giustizia ha dichiarato che le carceri del Paese erano "gravemente sovraffollate", con 25 detenuti tenuti in celle destinate a cinque nella prigione centrale di Stato “Mile II”. Diversi media hanno riportato che il rapporto della TRRC ha definito le condizioni di vita della prigione “Mile II” degradanti e inadatte agli esseri 6 umani. Il report USDOS afferma che anche nel 2022 il sovraffollamento è stato un problema in alcune strutture detentive, in particolare nell'ala di custodia cautelare della prigione Mile 2 di Banjul, dove la polizia deteneva i detenuti in attesa di giudizio Ci sono state segnalazioni credibili di adolescenti di soli 15 anni detenuti insieme ad adulti nelle strutture di detenzione preventiva. Una delle ragioni del sovraffollamento delle carceri è che i procedimenti penali e i procedimenti di custodia cautelare richiedono talvolta tempi sproporzionatamente lunghi. Secondo il rapporto "Prisons Rapid Assement" realizzato dal governo gambiano in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e presentato nel marzo 2021, la metà di tutti i detenuti delle carceri gambiane erano detenuti in attesa di giudizio. A settembre 2022, dopo una missione conoscitiva nella struttura di detenzione, il Comitato per i diritti umani ha dichiarato che avrebbe fatto pressione sul Presidente della Corte Suprema affinché esaminasse il caso di un detenuto il cui processo è durato 10 anni. Il ministro della Giustizia ha annunciato un'indagine sul caso e ha dichiarato che il suo ufficio sta compilando una lista di tutti i detenuti in custodia cautelare, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa del processo. Fonti: European Union Agency for Asylum, COI Report: The Gambia - Country focus, Dicembre 2017, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf; US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Report sul Gambia, cambio di governo e situazione dei diritti umani, luglio 2021, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-39- Gambia.pdf?__blob=publicationFile&v=3; The national human rights commission, Monitoring visit to detention facilities, 2020, file:///Users/silviazarrella/Downloads/MONITORING-VISITS-TO-DETENTION-FACILITIES.pdf;
[...] (Author): Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Gambia CP_8 Controparte_8 https://www.ecoi.net/en/document/2089520.html
Situazione sicurezza: Il 19 gennaio 2022 il Presidente ha giurato per un secondo mandato di cinque anni. Persona_28Per_ Nel suo discorso inaugurale, il Presidente si è i ntire il buon governo, il rispetto delle garanzie dello Stato di diritto e la promozione e prot dei diritti umani fondamentali. Ha annunciato la stesura di una nuova Costituzione, che includerà limiti alla possibilità di rielezione del Presidente. Il 10 marzo, a si sono verificati scontri Per_14CP_ Cont tra i sostenitori del democratico unito ( dell'opposizione e l'Unità di interven olizia, dopo che l'ufficio elettorale aveva res a nomina di un can dell'UDP per la circoscrizione di Busumbala. Poco dopo gli scontri, è circolato in rete un video di agenti di polizia che prendevano a calci e picchiavano con i manganelli un sostenitore disarmato dell'UDP. Secondo il vicecapo della polizia è stata avviata un'indagine interna di polizia contro gli agenti in Persona_33 questione, a causa di una possibile condotta disciplinare o criminale. l'Ispettore generale della polizia ha negato all'UDP l'organizzazione delle manifestazioni contro la mancata ammissione della candidatura di alle elezioni Persona_34 parlamentari del 09 aprile 22, adducendo motivi di sicurezza. Il report USDOS relativ unità delle forze dell'ordine continua ad essere un problema, comprese il servizio carcerario, la polizia e l'esercito. Tra i fattori che contribuiscono all'impunità vi sono la corruzione, l'addestramento inadeguato e la mancanza di meccanismi di supervisione e responsabilità. Il presidente del Sindacato della Stampa del Gambia, , ha dichiarato il 2 novembre 2022 che Persona_35 si sono verificati più di 15 attacchi impuniti contro i rappresentanti dei media nel periodo di transizione dalla presidenza di Per_2 Per_ a quella di tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. I responsabili di tali atti sarebbero stati la polizia o le forze politiche, compresi i sostenitori dei partiti di governo e di opposizione. Le promesse del governo OW di concedere maggiori libertà, di garantire la sicurezza degli operatori dei media e di riformare la legislazione sui media non sono state mantenute nemmeno anni dopo il cambio di potere. Sebbene siano stati compiuti dei progressi nella libertà di stampa dal cambio al vertice dello Stato, la sicurezza degli operatori dei media rimane un problema e c'è ancora pressione per l'autocensura, poiché le case editrici e gli operatori dei media continuano a subire minacce e intimidazioni. Il nuovo movimento della società civile AL of Progressive MB (CPG) ha previsto per l'11 novembre 22 una manifestazione per protestare contro l'alto costo della vita, il sistema sanitario carente e la corruzione dilagante in Gambia. Il Presidente ha accusato il principale partito di opposizione UN Democratic AR (UDP) di essere la forza Persona_28 trainante della protesta, la quale è stata vietata in anticipo dalle autorità. così come in passato l'UDP aveva sostenuto il Cont movimento di protesta civile 3-Years-Jotna. L che ha respinto le accuse, ha espresso preoccupazione per le recenti dichiarazioni del vice consigliere politico del ente. Quest'ultimo aveva chiesto al CPG di astenersi dalla prevista Persona_3 manifestazione contro il governo per evitare che i manifestanti subissero la stessa sorte di , leader dei giovani Cont Per_2 dell che aveva guidato una manifestazione antigovernativa contro il precedente govern era stato arrestato per orire due giorni dopo a causa delle torture. Il movimento giovanile della soci Activista-Gambia è preoccupato e deluso per la crescente limitazione dello spazio politico e della libertà di espressione sotto il governo del presidente . Sono aumentate le intimidazioni e le minacce contro le organizzazioni della società civile e contro i Persona_28 difensori dei diritti umani e ci sono segnali di un ritorno a un sistema di governo dittatoriale. Secondo Activista-Gambia, ciò è evidente dagli atti violente perpetrati dalla polizia, dalla mancanza di possibilità di esercitare le libertà civili di base a causa del "costante diniego di permessi ufficiali" e dagli attacchi verbali del presidente alla società civile. A ciò si Persona_28 aggiungono la precaria situazione della sicurezza, le dispute fondiarie, la diffusione della corruzione e l'aumento del costo della vita. Fonti: (Author): Report 2022/23; The State of the Human Rights;
Controparte_8 Controparte_8 CP_9 Gambia 2 https:// ent/2089520.html; Federal Off Migration and Per_ Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes Zusammenfassung;
Gambia - bis Juni 2022 , 1 July 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2082910/briefingnotes-zf-hj-1-2022-gambia.pdf partment of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes Zusammenfassung;
Gambia - Januar bis Juni 2022, 1 July 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2082910/briefingnotes-zf-hj-1-2022-gambia.pdf Situazione sicurezza 2023: Il governo del Gambia ha dichiarato il 22 dicembre di aver sventato un complotto militare per Per_ Persona_3 rovesciare il presidente . Un ufficiale della Marina, è stato indicato dal governo del Gambia come il 7 mutamento possa ritenersi avvenuto rispetto a quanto già esaminato in esito al primo procedimento.
4. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente non è oggetto del presente giudizio essendo già stata precedentemente valutata né vi sono altri aspetti su cui verificare l'attendibilità del medesimo alla stregua del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riguardo ai fatti allegati secondo i criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione.
presunto capo di un fallito colpo di stato, il quale è stato arrestato insieme ad altri quattro ufficiali. La sorella dell'ufficiale della marina ha chiesto il suo rilascio, affermando che non avrebbe potuto organizzare un colpo di stato in quanto è un medico della marina e non ha accesso ad armi o un potere di influenza sull'esercito. La Comunità economica degli Stati dell
[...]
( ha condannato il tentativo di colpo di Stato, affermando che l'organismo regionale "è fermamente" al CP_3 CP_4 g el presidente . Nel frattempo, il responsabile della campagna elettorale del principale Persona_28 partito di opposizione, arrestato dalla polizia per un video diffuso su TikTok che suggerisce che Persona_34Per_
sarebbe stato destituito prima delle elezioni amministrative del prossimo anno. Il comunicato della polizia non ha to Sabally, al tentato colpo di stato e il Partito Democratico Unito (UDP) di Sabally ha dichiarato di condannare "senza Per_ alcuna riserva" il tentativo di colpo di Stato. Secondo quanto riportato dai media, la popolarità di è crollata a causa di una serie di eventi: in occasione della 62a riunione ordinaria della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale ( , il 4 dicembre 2022, i capi di Stato e di governo hanno deciso di prorogare il mandato militare delle truppe CP_4 ECOWAS (ECOMIG) per altri dodici mesi a partire dal primo gennaio 2023. Le truppe multinazionali dell sono CP_4Per_ Per_ presenti nel Paese da quando si è insediato. si è dimostrato diffidente nei confronti dell'eserc e del vicino Senegal si occupano d sicurezza pers entre il principale aeroporto internazionale e il porto marittimo sono sorvegliati da truppe provenienti rispettivamente dalla Nigeria e dal Ghana. Ciò lo ha reso impopolare presso molti gambiani, che ritengono che abbia minato la sovranità del Paese affidandosi a forze straniere;
è diventato impopolare anche dopo essersi staccato dal Partito Democratico Unito (UDP), che lo ha spinto al potere nel 2016, e ha formato il Partito Nazionale del Popolo (NPP) per partecipare alle elezioni del 2021. La sua popolarità è crollata ulteriormente quando ha Per_2 annunciato di aver stretto un'alleanza con il vecchio partito di in quello che è stato visto come un tentativo di aumentare le sue possibilità di ottenere un secondo mandato. Il Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite afferma, nel report del 3 gennaio 2023, che in Gambia il governo nominato dopo le elezioni legislative di aprile ha ripreso il processo di riforma democratica avviato dalla precedente legislatura. Il governo ha anche intrapreso sforzi per far avanzare il processo di giustizia di transizione. Tuttavia, le organizzazioni delle vittime hanno criticato la lenta attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto della per la verità, la riconciliazione e le riparazioni. In vista delle CP_1 elezioni locali previste per maggio 2023, il Comi ico ha promosso iniziative per favorire l'inclusività e ha fornito una piattaforma per il dialogo tra i partiti politici. Il Comitato sta elaborando una politica in base alla quale tutti i partiti si impegnino a includere donne, giovani e persone con disabilità nelle strutture decisionali interne dei partiti e nelle liste dei candidati dei partiti politici. Fonti: BBC News, Gambia coup attempt foiled – government, 21 /12/2022 https://www.bbc.com/news/world-africa-64055295?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA; Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes Zusammenfassung;
Gambia- Juli bis Dezember 2022 , 1 January 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2087064/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge% 2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_-_Gambia%2C_Juli_bis_Dezember_2022._01.01.2023.pd; BBC News, Gambia coup attempt foiled – government, 21 /12/2022, https://www.bbc.com/news/world-africa- 64055295 ; (Author): Activities of the UN Email_1 Email_2 Controparte_17 Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2022/1019], 3 January 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2085264/N2300032.pdf
CP
- Aggiornamento situazione Paese 2024: USDOS - Country Reports on Human Rights Practices: The Gambia – data pubblicazione 23.04.2024 – integralmente disponi l link: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on- human-rights-practices/the-gambia ; https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious- freedom/gambia/ edito giugno 2024; Il Tribunale ha ritenuto, comunque, di fissare l' udienza del 14.6.2024 e poi quella del 14.2.2025 per l'audizione del ricorrente che comparso opportunamente interrogato ha dichiarato:
““Ho presentato la domanda reiterata al fine di ottenere un permesso di protezione per quello che sto attraversando. Ho lasciato il Ghana il 15.02.2016 e sono entrato in Italia il 1° luglio 2017. In Ghana ho mia madre, un fratello e tre sorelle. Non sono sposato e non ho figli. Abito a Castel Volturno (NA) in un appartamento con un connazionale. Lavoro come muratore senza contratto perché non ho il permesso di soggiorno”.
“Alla scorsa udienza ho riferito che lavoravo come muratore, ciò fino all'inizio del nuovo contratto presso un'impresa di pulizie che mi ha assunto il 21 gennaio 2025 con contratto della durata di sei mesi. Sono riuscito ad ottenere il cedolino del permesso di soggiorno in data 16.12.2024 con il quale ho potuto stipulare il contratto di lavoro. Abito sempre a Castel Volturno (NA) in un appartamento con un connazionale. Non ho altro da aggiungere”.
5. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della l.n. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
5.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente e alla natura reiterata della domanda il Collegio ritiene che, nella specie, continuino a difettare nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
9 Né a tal fine appare rilevare la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla situazione individuale nel ricorrente 5 Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori tenuto anche conto che nello stato di provenienza come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2 ) sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
5.2 Protezioni minori La domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari risulta proposta dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018 e , pertanto, non potrà essere esaminata sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della stessa e, quindi, con la possibilità di riconoscere la protezione per ragioni umanitarie di cui all' art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98 abrogata (sul punto si richiama Cass. S.U. n. 29460 /2019).6
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015). 6 La previsione del permesso per casi speciali c.d. “di protezione speciale” del DL 113/2018 lasciava ancora aperti ambiti di discrezionalità dei giudici di merito avallati da alcune importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in base al principio di cui all'art. 11 delle preleggi ha finito per negare la portata retroattiva del DL 113/2018 affermando che, a seguito dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale, può essere disposto il rilascio di un titolo di soggiorno avente lo stesso contenuto del vecchio permesso umanitario, ossia un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina ed all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9 del d.l. n. 113/18.) È stato anche chiarito che per l'individuazione della normativa applicabile va dato rilievo non all'ingresso sul territorio italiano, ma al momento in cui il richiedente asilo avanza la sua domanda di protezione, in quanto solo in questo momento sorge in capo allo stato ospitante l'obbligo di provvedere in merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, statuito che, benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in 10 Ciò premesso, giova rammentare che il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dal cit. art. 5 co. 6 prevede - rectius prevedeva - che : «il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione». A sua volta, l'art. 11, lett. c-ter, d.P.R. n. 394/99, recante il regolamento di attuazione del citato testo unico in materia di immigrazione, nel regolare il rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore, stabilisce che la documentazione rilevante a tali fini è quella relativa ad «oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale». Inoltre, il successivo art. 28, lett. d), prevede il rilascio di tale titolo per ragioni umanitarie «negli altri casi», ossia in quelli per i quali è posto il divieto di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 19, co. 1°, d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»; A decorrere dal 18.7.17, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1° della l. n. 110/17, è stato aggiunto dall'art. 3, co. 1°, della medesima legge, un comma 1.1. all'art. 19 del d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; Dalle summenzionate disposizioni è dato desumere che non può essere disposto l'allontanamento dello straniero a cagione del rischio di persecuzioni (co. 1°) o torture (co. 1.1.), in attuazione del principio del non-refoulement di cui all'art. 19, co. 2°, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che recita: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»; La Suprema Corte aveva inoltre già chiarito (cfr. Cass. 26566/2013) che: “[…] le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio d'impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, e che , in ogni caso, la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, con la conseguenza che la mera allegazione di un'esistenza migliore nel
Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili (cfr. SS.UU 29459/2019 e 29460/2019).
11 paese di accoglienza non è sufficiente, dovendo comunque verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili ( cfr. Cass. 4455/2018). Con il d.l. 4.10.18, n. 113, c.d. “decreto sicurezza” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 231 del 4.10.18, rubricato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché […]», è stata espunta la fattispecie aperta della protezione umanitaria con una serie di casistiche altamente tipizzate (il permesso di soggiorno per calamità naturali;
il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
il permesso di soggiorno per cure mediche;
il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica;
il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo;
il permesso di soggiorno per i minori vulnerabili;
il permesso per protezione speciale) e stringenti nei requisiti di legittimazione. A tale proposito è, però, significativo il parere espresso dal Corte Costituzionale laddove evidenzia : “[…] con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” … che l'abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell'art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta”
– potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario”3. A ben vedere, ciò che è mutato è stato l'approccio del legislatore: infatti, con l'art. 5, comma 6, i seri motivi di carattere umanitario costituivano il titolo per rimanere in Italia, mentre con le previsioni dei casi speciali di protezione, si individuavano le casistiche entro le quali non era possibile procedere con l'allontanamento dal territorio nazionale, quale espressione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché art. 4, protocollo addizionale n. 4 della CEDU, in materia di divieto di refoulement. Su tale impianto normativo è poi intervenuto il DL 130/2020 che introduce una nuova regolamentazione della protezione minore o speciale7 prevedendo tale forma di protezione qualora esistano fondati motivi per ritenere che il rimpatrio comporti per la persona del richiedente a) il rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. b) una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare L'art. 15 del medesimo DL prevede che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso dinanzi alle sezioni specializzate, sicché si ritiene che la stessa sia applicabile non solo alle domande presentate successivamente al 5.10.2018 ma anche ai casi in la domanda
12 sia stata presentata prima del 5.10.2018.In altri termini, qualora ve ne siano i presupposti, andrà in ogni caso valutato se sussistano gli estremi per il riconoscimento del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, avuto riguardo al radicamento sul territorio nazionale e alla vita privata e familiare ivi costruita dal richiedente asilo. Ed infatti il DL 130/2020 in esame aggiunge una nuova forma di protezione che è per alcuni tratti diversa da quella prevista dalla protezione umanitaria previgente al 5.10.2018 implicando diverse valutazioni dei presupposti oltre che una diversa durata, sicché non può ritenersi che la disposizione che ne prevede l'applicazione anche ai procedimenti in corso abbia in modo implicito abrogato le forme di protezione minori previgenti e applicabili ratio temporis alle ipotesi di domanda presentata prima del 5.10.2018. Dunque, in assenza di esplicita abrogazione della protezione umanitaria con effetto retroattivo, la previsione retroattiva di una forma di protezione diversa va ad aggiungersi a quella applicabile ai vari casi per effetto della data di presentazione della domanda. Vale la pena chiarire a tale riguardo che mentre per la concessione della protezione umanitaria ante 5.10.2018 era necessaria un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 4455/2018), con la protezione speciale introdotta dal DL 130/2020 viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare tenendo conto dell'integrazione sul territorio nazionale anche a prescindere da una situazione di vulnerabilità in patria. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso dell'attuale richiedente il Collegio ritiene che la situazione nel paese di destinazione induce a considerare insussistente una generale condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio, tenuto conto dell'inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall'art. 19, co. 2°, lett. a-d d. lgs. n. 286/98 (minori e donne in gravidanza) e tenuto conto che, avuto riguardo a quanto sopra descritto al paragrafo 2) sulla natura reiterata della domanda e al paragrafo 3) sulle COI del paese di origine e sull'assenza dei presupposti di di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs 251/07 , deve ritenersi che nel paese di origine esistano strumenti istituzionali che hanno comunque una funzione di protezione dei propri membri in grado di proteggere il ricorrente e di intervenire a tutela dei suoi diritti anche a fronte dei timori dallo stesso rappresentati. La situazione nel paese di destinazione, dove appare conclamata una situazione di generale povertà e di difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona, avrebbe, peraltro, potuto indurre a considerare le ragioni che avevano indotto il ricorrente a lasciare il proprio paese e che , al di là della credibilità e della rilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, avrebbero potuto consentire di valorizzare gli elementi forniti dal ricorrente tesi a provare l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano per ritenere, comunque, esistente una generale condizione di elevata vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio. In realtà, al di là della non credibilità e della rilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, va osservato come il ricorrente non ha fornito, neppure in tutto il corso del presente procedimento, elementi sufficienti per ritenere che lo stesso abbia intrapreso un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano
13 La situazione nel paese di destinazione induce, peraltro, a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare il proprio paese dove appare conclamata una situazione di generale povertà e di difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona e che , al di là della non credibilità e della irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, consentono di valorizzare gli elementi forniti dal ricorrente che provano l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano per ritenere esistente una condizione di elevata vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio, che, anzi, verosimilmente finirebbe per incidere e far riemergere quelle stesse vulnerabilità maturate sulla base di un vissuto cosparso di violenza e privazioni anche durante il viaggio che l'ha condotto dal suo paese in Italia. A tale proposito occorre evidenziare che: a) il ricorrente è in Italia dal 2017; b) ha documentato una situazione lavorativa che attualmente lo vede occupato come dipendente dl impresa “PULIZIE BAKI srl” di un suo connazionale con contratto a tempo determinato fino a luglio 2025. Ha prodotto le buste paga di gennaio e febbraio di circa euro 650. In precedenza ha dichiarato di aver lavorato come muratore senza contratto. c) quanto alla situazione abitativa il ricorrente ha dichiarato di vivere a Castel Volturno in un appartamento con un connazionale e ha prodotto certificato di residenza rilasciato dal Comune di Castel Volturno;
d) la famiglia del ricorrente vive ancora nel Paese di origine (“In Ghana ho mia madre, un fratello e tre sorelle.”) e) all'udienza del 14/02/2025 il ricorrente ha mostrato una minima conoscenza della lingua italiana, elemento al pari del lavoro di primaria importanza ai fini di una reale integrazione ed è pertanto auspicabile che il suo percorso d'integrazione prosegua con l'apprendimento della lingua del paese che lo ospita f) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale In un simile contesto processuale e probatorio deve ritenersi verificata l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che il ricorrente si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine da cui manca da oltre 8 anni ove, sicuramente, comunanza di lingua e cultura non riuscirebbero a colmare il disagio e le difficoltà che lo stesso dovrebbe, certamente, affrontare. In altri termini, non può non riconoscersi l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine che anche in base ad una valutazione tra vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata a quella vissuta prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, consente di esprimere un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021) che giustifica il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020
6. Regolamento delle spese di lite.
14 Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Pt_1
,( ) cod. CUI 05K5Q20 cod. CE0014490
[...] C.F._1 CP_19 la protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020 e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.
8 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 7 L'art. 1 comma 1 lett. e) del DL 130/202 ha , infatti, modificato l'art. 19 comma 1.1 del TUI che attualmente prevede:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali rischi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per Controparte_1 protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Valerio Guidarelli - Giudice dott. Alessandro Di Tano - Giudice tra
, cod. CUI 05K5Q20 codice Parte_1 C.F._1
VESTANET CE0014490 rappr.to e difeso dall'avv. LICI AMARILDA;
ricorrente e Controparte_1
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 14/03/2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 01/02/2023 da , avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
per il riconoscimento della protezione internazionale di Controparte_1 CP_1 respingeva la sua domanda reiterata di protezione internazionale, già oggetto di precedente diniego in sede amministrativa in data 10.1.2019 Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs. n.251/07; del diritto alla protezione umanitaria, ai sensi degli artt. 32, co. 3°, d.lgs. n. 25/08 e 5, co. 6°, d.lgs. n. 286/98. Nel corso della prima audizione il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito nel 2017 dal suo paese in quanto temeva di poter essere accusato di aver provocato un incendio e temeva di essere incarcerato e , in ogni caso di temere per la sua vita avendo provocato la morte di alcuni animali sacri La Commissione, costituitasi, insisteva per il rigetto della domanda. In esito all'udienza del 14/02/2025 il procedimento era riservato per la decisione con assegnazione di un termine per il deposito di documentazione aggiornata.
1
2. Ammissibilità della domanda relativamente alla presenza di elementi nuovi e loro rilevanza per l'accoglimento della domanda in relazione alle forme di protezione richieste. La prima valutazione da effettuare in presenza di una domanda reiterata, nel senso che vi è già stato un precedente diniego amministrativo confermato in sede giurisdizionale con sentenza divenuta definitiva, è verificare l'ammissibilità della stessa, ossia la presenza di
“nuovi elementi”. 2.1. Se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione «nuovi elementi» contenuta nell'art. 29, d. lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
per altro verso, il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale, adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa, trova comunque il limite di cui all'art. 40, pf. 3 e 4 della direttiva procedure 2013/32/UE (recast). In sostanza, occorre che i nuovi elementi aumentino «in modo significativo la probabilità» di accoglimento della domanda e «solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione […]». 2.2. Pertanto, la valutazione prognostica deve essere altamente positiva, nel senso che i nuovi fatti o le nuove prove dovranno essere decisivi per l'accoglimento della domanda, unitamente alla circostanza che la parte è tenuta comunque a dimostrare l'impossibilità incolpevole di non aver potuto dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento instaurato a seguito dell'originaria formulazione della domanda di asilo. 2.3. In diritto, è utile richiamare le argomentazioni di Cass. n. 5089 del 28 febbraio 2013 che, a commento dell'art. 29 del d.lgs. n. 25/08 ha spiegato che sul piano letterale, il termine "elementi", usato in detto articolo, ben può intendersi sia nel senso di "elementi della fattispecie", cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione eurounitaria. 2.4. La parte della direttiva 2005/85/CE, sulla cui esegesi si era espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, è rimasta comunque immutata dopo la rifusione con direttiva 2013/32/UE del 26.6.13. 2.5. In dettaglio, il riferimento alle nuove risultanze ed all'aumento delle probabilità di accoglimento rendono chiara la volontà del legislatore europeo di ammettere la reiterazione della domanda basata su nuovi elementi probatori. Il termine risultanze, infatti, evoca appunto il concetto di prova, e il riferimento alla aumentata probabilità dell'accoglimento della domanda è coerente con il criterio probabilistico tipico della valutazione delle prove. 2.6. Questa esegesi è confermata sia dal considerando n. 15 premesso all'articolato della direttiva 2005/85/UE, ove si legge che: «qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove
o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa», sia dall'attuale formulazione del considerando 36 della direttiva procedure 2013/32/UE del 26.6.13 (recast): «Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero respingere una domanda di quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata». 2.7. Va, inoltre, ribadito che il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa trova comunque il limite di cui al par. 6 del
2 richiamato art. 32 della direttiva, secondo cui: «gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza sua colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente art., in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'art. 39». 2.8. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 4.10.2018 nr. 652, nella causa C- 652/16, al § 94 statuisce che: “Se è vero che dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 risulta, quindi, che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 25 luglio 2018, C-585/16, EU:C:2018:584, punto 110), da ciò non deriva, per contro, che il richiedente Per_1 protezione internazionale può, senza esporsi a un esame complementare da parte dell'autorità accertante, modificare la causa della sua domanda e, così, le circostanze del caso di specie invocando, durante il procedimento di ricorso, un motivo di protezione internazionale che, pur essendo relativo ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione della decisione di tale autorità, o addirittura prima della presentazione della domanda, è stato taciuto dinanzi a detta autorità”. 2.9. Quanto sin qui esposto risponde alla logica del sistema della protezione internazionale, che ha come destinatarie persone di regola aventi gravi difficoltà a premunirsi delle prove della loro condizione - e tuttavia tenute a richiedere la protezione immediatamente al loro ingresso nel paese di arrivo - onde ben si giustifica la possibilità di presentare nuovamente domanda di protezione, allorché le prove incolpevolmente non prodotte prima siano producibili in un secondo momento. 2.10. La ricostruzione in diritto sopra delineata è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 18440 del 9.7.2019 ha statuito nel senso che la domanda di asilo reiterata è soggetta ad una verifica preliminare per accertare l'idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente la dimostrazione di non avere potuto, senza sua colpa, produrre i «nuovi elementi» innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice. 2.11. Tali essendo, dunque, i principi regolatori, si ritiene che il ricorrente non abbia fornito elementi nuovi all'esame del Tribunale. In particolare, , ha Parte_1 continuato a far riferimento alla storia precedentemente narrata Quanto ai documenti nuovi prodotti nel presente giudizio, va rilevato che gli stessi sono relativi all'integrazione sul territorio nazionale che potrebbero rilevare ai fini delle protezioni minori, ma che non permettono di superare le valutazioni di scarsa credibilità effettuate in sede amministrativa nel rigetto della prima domanda.
3. Sulla situazione nel paese di origine. Anche nel caso di domanda reiterata va, comunque, assolto il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente che possa avere un oggettivo rilievo ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.
3 A tal fine, tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di provenire dal Gambia esaminata la situazione generale del paese di origine 1appare, in particolare, utile osservare che nessun 1 . Esteso per 450 km lungo il fiume Gambia, il Paese è circondato dal Senegal, ad eccezione di un fronte di 60 km sull'Oceano Atlantico. Il Paese è uno dei più piccoli dell'Africa, con una superficie di circa 10,7 mila chilometri quadrati e una popolazione di 2,5 milioni di abitanti. Con 176 persone per chilometro quadrato, è uno dei Paesi più densamente popolati dell'Africa. La maggior parte della popolazione (57%) è concentrata nei centri urbani e periurbani1. Gli insediamenti sono sparsi lungo il fiume Gambia;
le comunità più grandi, tra cui la capitale Banjul e la città più grande del paese, Serekunda, si trovano alla foce del fiume Gambia lungo la costa atlantica, come mostrato in questa mappa della distribuzione della popolazione. Fonte: The World Bank, Country Overview, The Gambia, aggiornato il 10/3/2023, https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview In Gambia coesistono differenti gruppi etnici: i (o , compresi gli sono il gruppo Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6Per_ Per Per_ Per etnico più numeroso, diffuso in tutto il Gambia costituendo circa il 34% della popolazione;
i (o ), Per_1 Per_1 Per compresi i e ( ) si trovano principalmente nelle Local Government Area (n t a e a (lungo la costa); i OF (o Wollof, Jollof, Jolof) (12.6%), che costituisco uno dei più principali gruppi etnici nella Per_14 Pe Per_ z anju, sono presenti anche nell'area di North Bank e nelle regioni di Central River e Upper River;
i (o , compresi i (10.7%), si trovano lungo il confine meridionale con il Senegal e la cui maggioranza v e Per_17 Per_14 Per_2 ; i ( , compresi i (6.6%), i cui due terzi vivono nella principalmente Pt_2 Per_18 Persona_19 Parte_3 et erere) (3.2% ti principalmente nella regione c (2.1%), Per_21 principalmente cristiani vivono principalmente nella regione della costa occidentale, a sud del fiume Gambia ra (1%), presenti soprattutto lungo le sponde del fiume Gambia;
KU ( o compresi i Creole (0.7%) si trovano Per_22 principalmente a Banjul;
altre comunità minori (1%) . Nonostante l'inglese sia la lingua ufficiale, sono diffuse in Gambia molte lingue locali, le quali sono parlate anche negli Stati vicini. Non esiste una perfetta corrispondenza tra gruppo etnico e lingua perché una parte significativa della popolazione ne parla più di una. Nelle aree urbane, ad esempio, molte persone di gruppi etnici diversi parlano il LO, che è diventato una lingua franca. Le lingue più diffuse in Gambia sono il KA (compreso jahanka), il LO e il LA (o fulfulde, peul, Per_2 Per_2 compreso tukulor e lorobo). Altre lingue parlate in Gambia sono il HU (o sarakole, , JO (o diola, compreso karoninka), RE (o REe), MA (o mandjak), aku (creolo, basato sull' Circa il 95% della popolazione è di religione musulmana, per lo più sunnita;
la comunità musulmana Ahmadiyya dichiara di avere circa 50.000 membri. I cristiani rappresentano circa il 4,2% della popolazione, in maggioranza appartenenti alla Chiesa Per_2 cattolica romana. Tra i gruppi religiosi che costituiscono meno dell'1% della popolazione vi sono i gli indù e i membri di Gli individui tendono a mescolare le credenze indigene (animiste) con l'Islam e il simo. Fonte: Per_25 Minority R p International, Gambia, maggio 2020, https://minorityrights.org/country/gambia/ Nonostante l'inglese sia la lingua ufficiale, altre lingue sono parlate nel Paese: LO, LA/pulaar, JO, e altre lingue Per_2 minori . Il tasso di alfabetizzazione, inteso come capacità di leggere e scriver rsona al di sopra dei 15 anni di età, è del 50,8% ma per le donne si riduce al 41,6%. Almeno il 70% della popolazione è costituito da agricoltori che si affidano all'agricoltura pluviale e non possono permettersi sementi e fertilizzanti migliori. I mancati raccolti causati dalla siccità tra il 2011 e il 2013 hanno aumentato la povertà, la carenza di cibo e la malnutrizione. Il Gambia è suddiviso in regioni, aree di governo locale (Local Government Area – LGA), distretti e municipalità. Esistono cinque regioni (West Coast, Lower, River, North Bank, Central River e Upper River) e un'area metropolitana (greater area) che comprende la capitale Banjul e la municipalità di . Fonte: CIA, The World Factbook – Gambia, 26/4/2023, https://www.cia.gov/the-world- Pt_2 factbook/countries/gambia-the/#geography
Cenni storici: Il Gambia è un'ex colonia britannica che è diventata Stato sovrano nel 1965, assumendo il nome ufficiale «The Gambia». A capo del sistema parlamentare multipartitico del Gambia c'era un primo ministro mentre il capo di Stato della monarchia costituzionale era la regina britannica BE II. In seguito a un referendum svoltosi nel 1970, il Gambia divenne una repubblica facente parte del Commonwealth, e la monarchia costituzionale lasciò il posto a un sistema presidenziale in cui il capo di Stato non era più la regina britannica bensì il presidente gambiano. L'allora primo ministro divenne automaticamente presidente e ha guidato il paese dall'indipendenza fino al 1994, quando è stato Persona_26 deposto da un colpo di stato militare. Sotto Jawara, il Gambia ha generalmente aderito ai principi del libero mercato ed è stato un coerente sostenitore dei diritti umani, anche facendo pressione per ospitare la Commissione africana per i diritti umani e Per_ dei popoli. Sul piano interno, ha cooptato gran parte dell'opposizione nazionale e non è riuscito a debellare la corruzione. Nel 1981, una fallita rivolta a Banjul è stata repressa solo con l'intervento delle forze senegalesi, provocando la creazione della Confederazione del Senegambia, che ha avuto vita breve. Nel 1994, alcuni ufficiali delle forze armate del Gambia, guidati da , hanno preso il potere con un colpo di Stato militare. La Costituzione fu abrogata e Persona_27Per_2 supervision una nuova costituzione che entrò in vigore il 16 gennaio 1997 e che rafforzò il sistema ziale: non era prevista alcuna limitazione della durata del mandato presidenziale, il presidente deteneva il potere Per_2 esecutivo e legislativo e poteva nominare e rimuovere i giudici dei tribunali superiori e molti altri funzionari. L'era di è stata caratterizzata da una corruzione diffusa e da ampie violazioni dei diritti umani, tra cui torture ed es Per_2 extragiudiziali. All'inizio del 2010, è diventato sempre più critico nei confronti dell'Occidente, ritirando il Paese dal Commonwealth e dalla Corte penale internazionale e dichiarando il Paese una Repubblica islamica in violazione della Costituzione che definisce il Gambia uno Stato laico. Alle elezioni presidenziali del 2016 tutti i principali partiti di opposizione si sono alleati con il Partito Democratico Unito il più grande partito di opposizione guidato da . La CP_2 Persona_28Per_2 coalizione ha inaspettatamente vinto le elezioni e in un primo momento ha accettato la sconfitta, arne l'esito una settimana dopo, denunciando presunt rità e dichiarando lo stato di emergenza. Il Paese si è trovato in una Per_ fase di stallo durata quasi due mesi durante i quali e i suoi collaboratori sono stati costretti all'esilio in Senegal, mentre Per_2 minacciava di mantenere la sua posizion a forza. Solo in seguito alle pressioni internazionali e all'intervento ppe della Comunità Economica degli , legittimato da una risoluzione del Controparte_3 CP_4 4 Per_2 Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha accettato di dimettersi e di lasciare il Paese il 21 gennaio 2017. Tale crisi costituzionale ha portato almeno 45.000 gambiani a lasciare temporaneamente il Paese cercando protezione in Senegal. Il Per_ 19 gennaio 2017 ha prestato giuramento negli uffici dell'ambasciata gambiana in Senegal e il 26 gennaio ha fatto ritorno in Gambi due decenni di dittatura, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia con l'elezione Per_2 del presidente , il cui governo ha adottato alcune misure per risolvere i problemi ereditati da in Persona_28 particolare la c lazioni clientelari. Secondo quanto riportato da BTI nel report del 2022 sul Gambi se, che si trovava sostanzialmente in bancarotta e con istituzioni deboli, ha registrato una robusta crescita economica, anche se rimane la necessità di affrontare sfide strutturali significative. Fonti: European Union Agency for Asylum, COI Report: The Gambia - Country focus, Dicembre 2017, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf pag. 24; UN Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 gennaio 2017, Controparte_5 http://unsc s/2337 ; Gambia's new President AD OW arrives home, 26 gennaio 2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-38755897; UNHCR, Senegal: Around 45,000 have fled political uncertainty in The Gambia, 20 January 2017, https://www.refworld.org/country,,,,GMB,,5881e6e34,0.html.
Istituzioni e stato della situazione politica attuale: Il governo di OW ha annunciato un cambio di rotta nel rispetto dei Per_2 diritti umani, ha annullato il ritiro del Gambia dalla Corte Penale Internazionale voluto dal dittatore e si è impegnato ad allineare il Paese ai trattati internazionali sui diritti umani, ratificando nel settembre 2018 la Conve ntro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone Per_ dalla sparizione forzata . Come ulteriore segno dell'orientamento di una diversa politica dei diritti umani, ha applicato una moratoria di fatto sull'abolizione della pena di morte e ha ratificato il Secondo protocollo opziona convenzione internazionale sui diritti civili e politici finalizzato all'abolizione della pena di morte (OPAC). Nel 2019 è divenuto operativa in Gambia la Commissione nazionale per i diritti umani (NHRC). I suoi poteri includono “ricevere ed esaminare i reclami delle persone sulle violazioni dei diritti umani, raccomandare adeguate azioni correttive al governo e individuare adeguate azioni di supporto e protezione nei confronti delle vittime”. Il nuovo governo ha inoltre rilasciato decine di prigionieri politici e ha affermato che non intende perseguire sistematicamente membri del regime Jammeh, bensì stabilire la verità e ottenere la Per_ riconciliazione. Il presidente ha avviato delle indagini sulle accuse mosse contro l'Agenzia nazionale di intelligence (NIA), che era il servizio di si dello Stato istituito nel 1995 e sotto il diretto controllo del Presidente. Le organizzazioni per i diritti umani e l'opposizione hanno ripetutamente accusato la NIA di crimini quali uso eccessivo della forza, arresti illegali, tortura e uccisioni. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni inumani o Per_ degradanti affermava, nella sua relazione del 2015, che la tortura era una pratica comune nella NIA. ha fatto arrestare i vertici dell'agenzia e sono state avviate delle indagini sui crimini commessi dalla NIA che hanno portato a luglio 2022 alla sentenza di condanna a morte emessa dall'Alta Corte di Banjul nei confronti dell'ex direttore generale della National Cont Per_ Intelligence Agency BA JI e altre quattro persone per l'omicidio del leader dei giovani dell ha inoltre sostituito la NIA con il Servizio statale di intelligence (SIS) il quale è stato privato dei poteri esecutivi di arresto. Il 14 luglio 2021 l'Alta Corte di Banjul ha condannato a morte per impiccagione Persona_29 Controparte_6 Per_2
sotto la giunta militare di giudicato colpevole di a i
[...] Persona_30 nel 1995.
[...] aio 2022, tre ex jungler (membri di uno squadrone paramilitare della morte sotto la presidenza di ), tra Persona_27 cui l'ex comandante della Guardia di Stato, sono stati arrestati al loro arrivo nel Paese dalla Guinea Equatoriale. Non essendo state formulate accuse contro di loro, l'Alta Corte ha ordinato il loro rilascio un mese dopo. Il 5 ottobre 2018 è stata istituita la Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC) per indagare sui crimini e le violazioni dei diritti umani Per_2 avvenuti durante i 22 anni di dittatura di Le udienze sono iniziate il 7 gennaio 2019 nella capitale Banjul. A fine maggio 2019 la Commissione ha concluso ze pubbliche televisive con un totale di 370 testimoni, tra cui membri di alto rango di ministeri e funzionari governativi, della polizia e dei servizi di intelligence, e vittime che hanno denunciato gravi violazioni dei diritti umani e atrocità. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite, durante la visita in Gambia condotta a ottobre 2019, ha rilevato che “Le testimonianze davanti alla Commissione sono state trasmesse in diretta per strada, al mercato, nei taxi, alle fermate degli autobus e in altri locali pubblici visitati dal Relatore speciale. Questo ha creato uno slancio e uno spazio CP_ necessario per rompere la cultura del silenzio profondamente radicata nella società”. L'avvocato capo della , Pt_4 ha dichiarato ai media che tra le 240 e le 250 persone sono state uccise per ordine diretto o indiretto d
[...]Per_2 e che egli dovrebbe essere ritenuto penalmente responsabile di crimini contro l'umanità. Alla fine di dicembre 2021 è Per_2
o pubblico il rapporto finale che descriveva dettagliatamente gli abusi commessi durante la dittatura di e Per_2 formulava 265 raccomandazioni al governo, tra cui la consegna alla giustizia di e dei suoi collaboratori e di risarcimenti finanziari alle vittime. Le organizzazioni delle vittime hanno criticato la procedura con cui sono state raccomandate le amnistie di alcuni autori dei crimini, le quali non hanno previsto la loro consultazione, e hanno chiesto al governo di ignorare la raccomandazione della TRCC di concedere l'amnistia per l'ex vicepresidente del Consiglio di Governo Provvisorio delle Forze Armate Sanna Sabally, che ha ammesso la responsabilità per le uccisioni extragiudiziali di soldati. A CP_ maggio 2022 il governo ha pubblicato un libro bianco e ha accettato 263 delle 265 raccomandazioni della , tra cui la sospensione degli attuali funzionari accusati di violazioni dei diritti umani e l'incriminazione dell'ex presidente . Persona_27 È stata invece respinta la raccomandazione sull'amnistia a Sanna Sabally, come richiesto dalle organizzazioni CP_ fondo istituito dalla nel 2019 ha erogato denaro per i casi urgenti. Tuttavia, dei 205 milioni di dalasi gambiani (circa 3,3 CP_ milioni di dollari) richiesti al governo dalla , finora ne sono stati erogati solo 50 milioni (circa 800.000 dollari). A giugno 2022, il procuratore generale e il ministro ustizia hanno rivelato che il governo non disponeva di un budget sufficiente per iniziare ad attuare le raccomandazioni del TRRC. Un'analisi del quotidiano “The New Humanitarian” sostiene che la fiducia nella capacità del governo di attuare le raccomandazioni della commissione si è assottigliata tra le vittime, i gruppi della Per_2 società civile e gli analisti locali e la presenza di alleati di nel governo del presidente ha smorzato le Persona_28 speranze di una responsabilità penale. Le associazioni delle vittime temono che il governo stia temporeggiando sulle raccomandazioni chiave e anteponendo la politica alla giustizia. Il governo OW ha avviato una riforma del sistema giudiziario e dei servizi di sicurezza, con il supporto finanziario della comunità internazionale. In primo luogo, ha posto fine 5 Per_2 all'uso dei "giudici a contratto" impiegati da e che di fatto dipendevano da quest'ultimo. È stata rafforzata la Per_ Commissione per i servizi giudiziari e il presidente ha dimostrato di essere disposto ad attenersi alle sue raccomandazioni, ad esempio nella nomina dei giudici d te Suprema. Le corti superiori hanno anche deciso contro il governo in casi importanti, tra cui, ad esempio, l'assoluzione di otto soldati accusati di tradimento. Tra le maggiori critiche espresse nei confronti del governo OW vi è quella di non aver adottato misure adeguate a ridurre la corruzione, che è percepita dalla popolazione come un problema sempre più grave. Nel 2022 il Gambia si è classificato al 96° posto su 198 paesi nell'indice di percezione della corruzione 2019 di Transparency International. La legge prevede sanzioni penali per la corruzione dei funzionari, ma il governo non ha indagato o perseguito in modo credibile nessun funzionario accusato di corruzione. Persiste una cultura della corruzione tra i funzionari governativi, compresi molti ex funzionari del governo Per_2 che hanno mantenuto posizioni di governo, nonché funzionari eletti o nominati dal 2017. La corruzione su piccola imasta la norma. I cittadini hanno riferito di frequenti richieste di tangenti in cambio dell'appianamento di ostacoli normativi, dell'accesso alle strutture portuali e dell'ottenimento di servizi governativi. La corruzione della polizia è rimasta un problema quotidiano, gli agenti fermano abitualmente i veicoli e inventano infrazioni o chiedono denaro per lasciare andare i Per_ conducenti. Gli sforzi per istituire una commissione anticorruzione si sono ampiamente arenati sotto , con pesanti critiche da parte della società civile. Fonti: UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 2 marzo 2015, https://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=550827ed7&skip=0&query=Jungler&coi=GMB; Controparte_8 2022/23; Gambia 2022, 27 March 2023 Controparte_9 https://www Controparte_10 24.05.2021, https://allafrica.com/stories/202105240 Women (Author): Concluding observations on the sixth periodic report of The Gambia [CEDAW/C/GMB/CO/6], 1 November 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2082080/N2266567.pdf Sicurezza: Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari, in collaborazione tra il Gruppo di Riferimento del Comitato Permanente Inter-agenzie su Rischio, Preallarme e Preparazione e la Commissione Europea), al 28 aprile 2023 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel Paese. Secondo la banca dati ACLED, dal 1/1/2022 al 28/4/2023 si sono verificati 10 eventi violenti in Gambia che hanno causato 4 morti: Quattro eventi classificati come rivolte violente;
si tratta in genere di conflitti intercomunali, che solitamente vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale. Le cause di tali scontri sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo. Talvolta tali scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante. Alcuni incidenti relativi alla sicurezza vedono coinvolti aderenti a diversi partiti politici;
scontri e proteste vengono spesso sedati con l'intervento delle forze di sicurezza gambiane, che si caratterizzano per un eccessivo uso della forza in tali occasioni. Questi incidenti non sono espressi in termini di etnia o caratterizzati da altre scissioni identitarie in quanto tali, ma le differenze etniche sono talvolta sublimate nel sistema dei partiti. Per_ Tali incidenti si sono verificati, in ogni caso, relativamente di rado sotto la presidenza .
Il 6 agosto 2022, un detenuto è morto in custodia di polizia a KU (Brikam rcostanze sconosciute. Era stato trattenuto quando era andato a denunciare un furto ma è stato ritenuto il principale sospettato ed è stato arrestato. I restanti cinque eventi violenti evidenziano i problemi di sicurezza legati conflitto ancora in corso nella vicina Casamance: quattro conflitti armati. Il 16 gennaio 2023, nel distretto di in codice ( , sono stati uditi forti spari da parte di Persona_31 Per_32 Per_14 gruppi armati non identificati. Si p iziale sia a i nce, ma i colpi di mortaio e i proiettili vivi hanno attraversato il confine gambiano e sono atterrati vicino ai villaggi. Il 24 gennaio 2022, uomini armati dell'MFDC hanno teso un'imboscata a una pattuglia militare dell'ECOMIG nei pressi della città di IA (Brikama). Due soldati senegalesi e un assalitore sono stati uccisi. Altri sette soldati senegalesi sono stati catturati dall'MFDC. Il 12 febbraio 2023, un gruppo armato non identificato ha attaccato un check point della polizia a SS (Kerewan). Un agente è rimasto ferito. Gli aggressori hanno rubato le armi prima di ritirarsi verso il Senegal. Il 13 marzo 2022, l'esercito senegalese si è scontrato con il MFDC, un gruppo separatista della Casamance, nella regione di Foni (Brikama). Si segnalano vittime da entrambe le parti, con ulteriori feriti tra i civili nelle vicinanze. Attacco a distanza: Il 18 maggio 2022, l'esercito senegalese ha lanciato attacchi aerei a
, nel distretto di Foni Bintang Karanai (Brikama) causando il ferimento di 6 gambiani. Fonti: Transparency Parte_5 l, Corruption perception index, 2022 https://www.transparency.org/en/countries/gambia; US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 27.4.2022, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-i o bi https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/BDC9AE88B9545DFC9235A1A29EF89644 : BTI Controparte_14 2022 Country Report Gambia, 23 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf
Per_2 Diritti umani: Condizione carcerarie e dei centri di detenzione: Storicamente, il regime di ha autorizzato solo Per_ sporadicamente visite di istituzioni esterne alle prigioni. Al contrario, il governo ha concesso l'accesso illimitato a tutte CP_ le carceri all , al e alle organizzazioni non g ive locali e internazionali. Sebbene il Controparte_15 Per_ governo ime migliorare le condizioni delle carceri, a distanza di anni dal cambio di governo, le condizioni di detenzione non soddisfano gli standard minimi internazionali, a causa di carenze sistematiche e generali Secondo il report USDOS del 2023, le condizioni di detenzione sono dure e pericolose per la vita a causa della carenza di cibo, del grave sovraffollamento, degli abusi fisici, della mancanza di cure mediche e delle scarse condizioni igieniche. Il rapporto della Commissione nazionale per i diritti umani del 2020 segnala che le condizioni delle celle di detenzione delle stazioni di polizia sono pessime (non spaziose, buie, con scarsa ventilazione) e necessitano di urgenti miglioramenti. Ad ottobre 2022 il ministro della Giustizia ha dichiarato che le carceri del Paese erano "gravemente sovraffollate", con 25 detenuti tenuti in celle destinate a cinque nella prigione centrale di Stato “Mile II”. Diversi media hanno riportato che il rapporto della TRRC ha definito le condizioni di vita della prigione “Mile II” degradanti e inadatte agli esseri 6 umani. Il report USDOS afferma che anche nel 2022 il sovraffollamento è stato un problema in alcune strutture detentive, in particolare nell'ala di custodia cautelare della prigione Mile 2 di Banjul, dove la polizia deteneva i detenuti in attesa di giudizio Ci sono state segnalazioni credibili di adolescenti di soli 15 anni detenuti insieme ad adulti nelle strutture di detenzione preventiva. Una delle ragioni del sovraffollamento delle carceri è che i procedimenti penali e i procedimenti di custodia cautelare richiedono talvolta tempi sproporzionatamente lunghi. Secondo il rapporto "Prisons Rapid Assement" realizzato dal governo gambiano in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e presentato nel marzo 2021, la metà di tutti i detenuti delle carceri gambiane erano detenuti in attesa di giudizio. A settembre 2022, dopo una missione conoscitiva nella struttura di detenzione, il Comitato per i diritti umani ha dichiarato che avrebbe fatto pressione sul Presidente della Corte Suprema affinché esaminasse il caso di un detenuto il cui processo è durato 10 anni. Il ministro della Giustizia ha annunciato un'indagine sul caso e ha dichiarato che il suo ufficio sta compilando una lista di tutti i detenuti in custodia cautelare, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa del processo. Fonti: European Union Agency for Asylum, COI Report: The Gambia - Country focus, Dicembre 2017, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf; US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Report sul Gambia, cambio di governo e situazione dei diritti umani, luglio 2021, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderreporte/2021/laenderreport-39- Gambia.pdf?__blob=publicationFile&v=3; The national human rights commission, Monitoring visit to detention facilities, 2020, file:///Users/silviazarrella/Downloads/MONITORING-VISITS-TO-DETENTION-FACILITIES.pdf;
[...] (Author): Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Gambia CP_8 Controparte_8 https://www.ecoi.net/en/document/2089520.html
Situazione sicurezza: Il 19 gennaio 2022 il Presidente ha giurato per un secondo mandato di cinque anni. Persona_28Per_ Nel suo discorso inaugurale, il Presidente si è i ntire il buon governo, il rispetto delle garanzie dello Stato di diritto e la promozione e prot dei diritti umani fondamentali. Ha annunciato la stesura di una nuova Costituzione, che includerà limiti alla possibilità di rielezione del Presidente. Il 10 marzo, a si sono verificati scontri Per_14CP_ Cont tra i sostenitori del democratico unito ( dell'opposizione e l'Unità di interven olizia, dopo che l'ufficio elettorale aveva res a nomina di un can dell'UDP per la circoscrizione di Busumbala. Poco dopo gli scontri, è circolato in rete un video di agenti di polizia che prendevano a calci e picchiavano con i manganelli un sostenitore disarmato dell'UDP. Secondo il vicecapo della polizia è stata avviata un'indagine interna di polizia contro gli agenti in Persona_33 questione, a causa di una possibile condotta disciplinare o criminale. l'Ispettore generale della polizia ha negato all'UDP l'organizzazione delle manifestazioni contro la mancata ammissione della candidatura di alle elezioni Persona_34 parlamentari del 09 aprile 22, adducendo motivi di sicurezza. Il report USDOS relativ unità delle forze dell'ordine continua ad essere un problema, comprese il servizio carcerario, la polizia e l'esercito. Tra i fattori che contribuiscono all'impunità vi sono la corruzione, l'addestramento inadeguato e la mancanza di meccanismi di supervisione e responsabilità. Il presidente del Sindacato della Stampa del Gambia, , ha dichiarato il 2 novembre 2022 che Persona_35 si sono verificati più di 15 attacchi impuniti contro i rappresentanti dei media nel periodo di transizione dalla presidenza di Per_2 Per_ a quella di tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. I responsabili di tali atti sarebbero stati la polizia o le forze politiche, compresi i sostenitori dei partiti di governo e di opposizione. Le promesse del governo OW di concedere maggiori libertà, di garantire la sicurezza degli operatori dei media e di riformare la legislazione sui media non sono state mantenute nemmeno anni dopo il cambio di potere. Sebbene siano stati compiuti dei progressi nella libertà di stampa dal cambio al vertice dello Stato, la sicurezza degli operatori dei media rimane un problema e c'è ancora pressione per l'autocensura, poiché le case editrici e gli operatori dei media continuano a subire minacce e intimidazioni. Il nuovo movimento della società civile AL of Progressive MB (CPG) ha previsto per l'11 novembre 22 una manifestazione per protestare contro l'alto costo della vita, il sistema sanitario carente e la corruzione dilagante in Gambia. Il Presidente ha accusato il principale partito di opposizione UN Democratic AR (UDP) di essere la forza Persona_28 trainante della protesta, la quale è stata vietata in anticipo dalle autorità. così come in passato l'UDP aveva sostenuto il Cont movimento di protesta civile 3-Years-Jotna. L che ha respinto le accuse, ha espresso preoccupazione per le recenti dichiarazioni del vice consigliere politico del ente. Quest'ultimo aveva chiesto al CPG di astenersi dalla prevista Persona_3 manifestazione contro il governo per evitare che i manifestanti subissero la stessa sorte di , leader dei giovani Cont Per_2 dell che aveva guidato una manifestazione antigovernativa contro il precedente govern era stato arrestato per orire due giorni dopo a causa delle torture. Il movimento giovanile della soci Activista-Gambia è preoccupato e deluso per la crescente limitazione dello spazio politico e della libertà di espressione sotto il governo del presidente . Sono aumentate le intimidazioni e le minacce contro le organizzazioni della società civile e contro i Persona_28 difensori dei diritti umani e ci sono segnali di un ritorno a un sistema di governo dittatoriale. Secondo Activista-Gambia, ciò è evidente dagli atti violente perpetrati dalla polizia, dalla mancanza di possibilità di esercitare le libertà civili di base a causa del "costante diniego di permessi ufficiali" e dagli attacchi verbali del presidente alla società civile. A ciò si Persona_28 aggiungono la precaria situazione della sicurezza, le dispute fondiarie, la diffusione della corruzione e l'aumento del costo della vita. Fonti: (Author): Report 2022/23; The State of the Human Rights;
Controparte_8 Controparte_8 CP_9 Gambia 2 https:// ent/2089520.html; Federal Off Migration and Per_ Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes Zusammenfassung;
Gambia - bis Juni 2022 , 1 July 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2082910/briefingnotes-zf-hj-1-2022-gambia.pdf partment of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html; Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes Zusammenfassung;
Gambia - Januar bis Juni 2022, 1 July 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2082910/briefingnotes-zf-hj-1-2022-gambia.pdf Situazione sicurezza 2023: Il governo del Gambia ha dichiarato il 22 dicembre di aver sventato un complotto militare per Per_ Persona_3 rovesciare il presidente . Un ufficiale della Marina, è stato indicato dal governo del Gambia come il 7 mutamento possa ritenersi avvenuto rispetto a quanto già esaminato in esito al primo procedimento.
4. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente non è oggetto del presente giudizio essendo già stata precedentemente valutata né vi sono altri aspetti su cui verificare l'attendibilità del medesimo alla stregua del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riguardo ai fatti allegati secondo i criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione.
presunto capo di un fallito colpo di stato, il quale è stato arrestato insieme ad altri quattro ufficiali. La sorella dell'ufficiale della marina ha chiesto il suo rilascio, affermando che non avrebbe potuto organizzare un colpo di stato in quanto è un medico della marina e non ha accesso ad armi o un potere di influenza sull'esercito. La Comunità economica degli Stati dell
[...]
( ha condannato il tentativo di colpo di Stato, affermando che l'organismo regionale "è fermamente" al CP_3 CP_4 g el presidente . Nel frattempo, il responsabile della campagna elettorale del principale Persona_28 partito di opposizione, arrestato dalla polizia per un video diffuso su TikTok che suggerisce che Persona_34Per_
sarebbe stato destituito prima delle elezioni amministrative del prossimo anno. Il comunicato della polizia non ha to Sabally, al tentato colpo di stato e il Partito Democratico Unito (UDP) di Sabally ha dichiarato di condannare "senza Per_ alcuna riserva" il tentativo di colpo di Stato. Secondo quanto riportato dai media, la popolarità di è crollata a causa di una serie di eventi: in occasione della 62a riunione ordinaria della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale ( , il 4 dicembre 2022, i capi di Stato e di governo hanno deciso di prorogare il mandato militare delle truppe CP_4 ECOWAS (ECOMIG) per altri dodici mesi a partire dal primo gennaio 2023. Le truppe multinazionali dell sono CP_4Per_ Per_ presenti nel Paese da quando si è insediato. si è dimostrato diffidente nei confronti dell'eserc e del vicino Senegal si occupano d sicurezza pers entre il principale aeroporto internazionale e il porto marittimo sono sorvegliati da truppe provenienti rispettivamente dalla Nigeria e dal Ghana. Ciò lo ha reso impopolare presso molti gambiani, che ritengono che abbia minato la sovranità del Paese affidandosi a forze straniere;
è diventato impopolare anche dopo essersi staccato dal Partito Democratico Unito (UDP), che lo ha spinto al potere nel 2016, e ha formato il Partito Nazionale del Popolo (NPP) per partecipare alle elezioni del 2021. La sua popolarità è crollata ulteriormente quando ha Per_2 annunciato di aver stretto un'alleanza con il vecchio partito di in quello che è stato visto come un tentativo di aumentare le sue possibilità di ottenere un secondo mandato. Il Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite afferma, nel report del 3 gennaio 2023, che in Gambia il governo nominato dopo le elezioni legislative di aprile ha ripreso il processo di riforma democratica avviato dalla precedente legislatura. Il governo ha anche intrapreso sforzi per far avanzare il processo di giustizia di transizione. Tuttavia, le organizzazioni delle vittime hanno criticato la lenta attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto della per la verità, la riconciliazione e le riparazioni. In vista delle CP_1 elezioni locali previste per maggio 2023, il Comi ico ha promosso iniziative per favorire l'inclusività e ha fornito una piattaforma per il dialogo tra i partiti politici. Il Comitato sta elaborando una politica in base alla quale tutti i partiti si impegnino a includere donne, giovani e persone con disabilità nelle strutture decisionali interne dei partiti e nelle liste dei candidati dei partiti politici. Fonti: BBC News, Gambia coup attempt foiled – government, 21 /12/2022 https://www.bbc.com/news/world-africa-64055295?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA; Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes Zusammenfassung;
Gambia- Juli bis Dezember 2022 , 1 January 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2087064/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge% 2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_-_Gambia%2C_Juli_bis_Dezember_2022._01.01.2023.pd; BBC News, Gambia coup attempt foiled – government, 21 /12/2022, https://www.bbc.com/news/world-africa- 64055295 ; (Author): Activities of the UN Email_1 Email_2 Controparte_17 Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2022/1019], 3 January 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2085264/N2300032.pdf
CP
- Aggiornamento situazione Paese 2024: USDOS - Country Reports on Human Rights Practices: The Gambia – data pubblicazione 23.04.2024 – integralmente disponi l link: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on- human-rights-practices/the-gambia ; https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious- freedom/gambia/ edito giugno 2024; Il Tribunale ha ritenuto, comunque, di fissare l' udienza del 14.6.2024 e poi quella del 14.2.2025 per l'audizione del ricorrente che comparso opportunamente interrogato ha dichiarato:
““Ho presentato la domanda reiterata al fine di ottenere un permesso di protezione per quello che sto attraversando. Ho lasciato il Ghana il 15.02.2016 e sono entrato in Italia il 1° luglio 2017. In Ghana ho mia madre, un fratello e tre sorelle. Non sono sposato e non ho figli. Abito a Castel Volturno (NA) in un appartamento con un connazionale. Lavoro come muratore senza contratto perché non ho il permesso di soggiorno”.
“Alla scorsa udienza ho riferito che lavoravo come muratore, ciò fino all'inizio del nuovo contratto presso un'impresa di pulizie che mi ha assunto il 21 gennaio 2025 con contratto della durata di sei mesi. Sono riuscito ad ottenere il cedolino del permesso di soggiorno in data 16.12.2024 con il quale ho potuto stipulare il contratto di lavoro. Abito sempre a Castel Volturno (NA) in un appartamento con un connazionale. Non ho altro da aggiungere”.
5. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della l.n. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
5.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente e alla natura reiterata della domanda il Collegio ritiene che, nella specie, continuino a difettare nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
9 Né a tal fine appare rilevare la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla situazione individuale nel ricorrente 5 Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori tenuto anche conto che nello stato di provenienza come emerso dalle COI (cfr. paragrafo 2 ) sono presenti istituzioni statuali che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
5.2 Protezioni minori La domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari risulta proposta dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018 e , pertanto, non potrà essere esaminata sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della stessa e, quindi, con la possibilità di riconoscere la protezione per ragioni umanitarie di cui all' art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98 abrogata (sul punto si richiama Cass. S.U. n. 29460 /2019).6
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015). 6 La previsione del permesso per casi speciali c.d. “di protezione speciale” del DL 113/2018 lasciava ancora aperti ambiti di discrezionalità dei giudici di merito avallati da alcune importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in base al principio di cui all'art. 11 delle preleggi ha finito per negare la portata retroattiva del DL 113/2018 affermando che, a seguito dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale, può essere disposto il rilascio di un titolo di soggiorno avente lo stesso contenuto del vecchio permesso umanitario, ossia un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina ed all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9 del d.l. n. 113/18.) È stato anche chiarito che per l'individuazione della normativa applicabile va dato rilievo non all'ingresso sul territorio italiano, ma al momento in cui il richiedente asilo avanza la sua domanda di protezione, in quanto solo in questo momento sorge in capo allo stato ospitante l'obbligo di provvedere in merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, statuito che, benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in 10 Ciò premesso, giova rammentare che il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dal cit. art. 5 co. 6 prevede - rectius prevedeva - che : «il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione». A sua volta, l'art. 11, lett. c-ter, d.P.R. n. 394/99, recante il regolamento di attuazione del citato testo unico in materia di immigrazione, nel regolare il rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore, stabilisce che la documentazione rilevante a tali fini è quella relativa ad «oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale». Inoltre, il successivo art. 28, lett. d), prevede il rilascio di tale titolo per ragioni umanitarie «negli altri casi», ossia in quelli per i quali è posto il divieto di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 19, co. 1°, d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»; A decorrere dal 18.7.17, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1° della l. n. 110/17, è stato aggiunto dall'art. 3, co. 1°, della medesima legge, un comma 1.1. all'art. 19 del d. lgs. n. 286/99, secondo cui: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; Dalle summenzionate disposizioni è dato desumere che non può essere disposto l'allontanamento dello straniero a cagione del rischio di persecuzioni (co. 1°) o torture (co. 1.1.), in attuazione del principio del non-refoulement di cui all'art. 19, co. 2°, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che recita: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»; La Suprema Corte aveva inoltre già chiarito (cfr. Cass. 26566/2013) che: “[…] le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio d'impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, e che , in ogni caso, la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, con la conseguenza che la mera allegazione di un'esistenza migliore nel
Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili (cfr. SS.UU 29459/2019 e 29460/2019).
11 paese di accoglienza non è sufficiente, dovendo comunque verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili ( cfr. Cass. 4455/2018). Con il d.l. 4.10.18, n. 113, c.d. “decreto sicurezza” pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 231 del 4.10.18, rubricato «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché […]», è stata espunta la fattispecie aperta della protezione umanitaria con una serie di casistiche altamente tipizzate (il permesso di soggiorno per calamità naturali;
il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
il permesso di soggiorno per cure mediche;
il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica;
il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo;
il permesso di soggiorno per i minori vulnerabili;
il permesso per protezione speciale) e stringenti nei requisiti di legittimazione. A tale proposito è, però, significativo il parere espresso dal Corte Costituzionale laddove evidenzia : “[…] con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” … che l'abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell'art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta”
– potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario”3. A ben vedere, ciò che è mutato è stato l'approccio del legislatore: infatti, con l'art. 5, comma 6, i seri motivi di carattere umanitario costituivano il titolo per rimanere in Italia, mentre con le previsioni dei casi speciali di protezione, si individuavano le casistiche entro le quali non era possibile procedere con l'allontanamento dal territorio nazionale, quale espressione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché art. 4, protocollo addizionale n. 4 della CEDU, in materia di divieto di refoulement. Su tale impianto normativo è poi intervenuto il DL 130/2020 che introduce una nuova regolamentazione della protezione minore o speciale7 prevedendo tale forma di protezione qualora esistano fondati motivi per ritenere che il rimpatrio comporti per la persona del richiedente a) il rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. b) una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare L'art. 15 del medesimo DL prevede che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso dinanzi alle sezioni specializzate, sicché si ritiene che la stessa sia applicabile non solo alle domande presentate successivamente al 5.10.2018 ma anche ai casi in la domanda
12 sia stata presentata prima del 5.10.2018.In altri termini, qualora ve ne siano i presupposti, andrà in ogni caso valutato se sussistano gli estremi per il riconoscimento del nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, avuto riguardo al radicamento sul territorio nazionale e alla vita privata e familiare ivi costruita dal richiedente asilo. Ed infatti il DL 130/2020 in esame aggiunge una nuova forma di protezione che è per alcuni tratti diversa da quella prevista dalla protezione umanitaria previgente al 5.10.2018 implicando diverse valutazioni dei presupposti oltre che una diversa durata, sicché non può ritenersi che la disposizione che ne prevede l'applicazione anche ai procedimenti in corso abbia in modo implicito abrogato le forme di protezione minori previgenti e applicabili ratio temporis alle ipotesi di domanda presentata prima del 5.10.2018. Dunque, in assenza di esplicita abrogazione della protezione umanitaria con effetto retroattivo, la previsione retroattiva di una forma di protezione diversa va ad aggiungersi a quella applicabile ai vari casi per effetto della data di presentazione della domanda. Vale la pena chiarire a tale riguardo che mentre per la concessione della protezione umanitaria ante 5.10.2018 era necessaria un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 4455/2018), con la protezione speciale introdotta dal DL 130/2020 viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare tenendo conto dell'integrazione sul territorio nazionale anche a prescindere da una situazione di vulnerabilità in patria. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso dell'attuale richiedente il Collegio ritiene che la situazione nel paese di destinazione induce a considerare insussistente una generale condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio, tenuto conto dell'inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall'art. 19, co. 2°, lett. a-d d. lgs. n. 286/98 (minori e donne in gravidanza) e tenuto conto che, avuto riguardo a quanto sopra descritto al paragrafo 2) sulla natura reiterata della domanda e al paragrafo 3) sulle COI del paese di origine e sull'assenza dei presupposti di di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs 251/07 , deve ritenersi che nel paese di origine esistano strumenti istituzionali che hanno comunque una funzione di protezione dei propri membri in grado di proteggere il ricorrente e di intervenire a tutela dei suoi diritti anche a fronte dei timori dallo stesso rappresentati. La situazione nel paese di destinazione, dove appare conclamata una situazione di generale povertà e di difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona, avrebbe, peraltro, potuto indurre a considerare le ragioni che avevano indotto il ricorrente a lasciare il proprio paese e che , al di là della credibilità e della rilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, avrebbero potuto consentire di valorizzare gli elementi forniti dal ricorrente tesi a provare l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano per ritenere, comunque, esistente una generale condizione di elevata vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio. In realtà, al di là della non credibilità e della rilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, va osservato come il ricorrente non ha fornito, neppure in tutto il corso del presente procedimento, elementi sufficienti per ritenere che lo stesso abbia intrapreso un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano
13 La situazione nel paese di destinazione induce, peraltro, a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare il proprio paese dove appare conclamata una situazione di generale povertà e di difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona e che , al di là della non credibilità e della irrilevanza del narrato ai fini delle protezioni maggiori, consentono di valorizzare gli elementi forniti dal ricorrente che provano l'avvio di un positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano per ritenere esistente una condizione di elevata vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio, che, anzi, verosimilmente finirebbe per incidere e far riemergere quelle stesse vulnerabilità maturate sulla base di un vissuto cosparso di violenza e privazioni anche durante il viaggio che l'ha condotto dal suo paese in Italia. A tale proposito occorre evidenziare che: a) il ricorrente è in Italia dal 2017; b) ha documentato una situazione lavorativa che attualmente lo vede occupato come dipendente dl impresa “PULIZIE BAKI srl” di un suo connazionale con contratto a tempo determinato fino a luglio 2025. Ha prodotto le buste paga di gennaio e febbraio di circa euro 650. In precedenza ha dichiarato di aver lavorato come muratore senza contratto. c) quanto alla situazione abitativa il ricorrente ha dichiarato di vivere a Castel Volturno in un appartamento con un connazionale e ha prodotto certificato di residenza rilasciato dal Comune di Castel Volturno;
d) la famiglia del ricorrente vive ancora nel Paese di origine (“In Ghana ho mia madre, un fratello e tre sorelle.”) e) all'udienza del 14/02/2025 il ricorrente ha mostrato una minima conoscenza della lingua italiana, elemento al pari del lavoro di primaria importanza ai fini di una reale integrazione ed è pertanto auspicabile che il suo percorso d'integrazione prosegua con l'apprendimento della lingua del paese che lo ospita f) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale In un simile contesto processuale e probatorio deve ritenersi verificata l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che il ricorrente si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine da cui manca da oltre 8 anni ove, sicuramente, comunanza di lingua e cultura non riuscirebbero a colmare il disagio e le difficoltà che lo stesso dovrebbe, certamente, affrontare. In altri termini, non può non riconoscersi l'esistenza di un'incolmabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello che si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine che anche in base ad una valutazione tra vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata a quella vissuta prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, consente di esprimere un giudizio prognostico di elevata vulnerabilità (cfr. Cass.605/2020, e più di recente Cass. 1234/2021 e Cass. 5038/2021) che giustifica il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020
6. Regolamento delle spese di lite.
14 Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Pt_1
,( ) cod. CUI 05K5Q20 cod. CE0014490
[...] C.F._1 CP_19 la protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. del D.lgs 286/98 come modificato dal DL 130/2020 convertito nella legge 173/2020 e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla presso la Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.
8 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 7 L'art. 1 comma 1 lett. e) del DL 130/202 ha , infatti, modificato l'art. 19 comma 1.1 del TUI che attualmente prevede:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali rischi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per Controparte_1 protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”