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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI PALERMO Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187/2020 R.G. promossa in questo grado da in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Adriana Masaracchia
appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Cultrera Controparte_1
appellata
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Martina Ferro e Giancarlo Greco
appellato
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Paolo Angius
appellata
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Marco La Mantia
appellata
1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2016, la conveniva Controparte_1 innanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendone la Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 13.459,48, subiti in conseguenza degli allagamenti verificatisi nei giorni 23 agosto 2013 e 4-5 ottobre 2013.
L'immobile interessato era un locale seminterrato condotto in locazione dalla società attrice, adibito a deposito e alla vendita all'ingrosso di detersivi e prodotti per la casa. La
deduceva che, a causa di forti temporali, il locale si era allagato per lo Controparte_1 sversamento di acque reflue provenienti dagli scarichi condominiali, con conseguente distruzione della merce ivi custodita. La società addebitava la responsabilità al
, ritenuto inadempiente sotto il profilo della manutenzione degli scarichi e delle CP_2 precauzioni necessarie a evitare danni.
Si costituiva il convenuto, che contestava la domanda sostenendo che i danni CP_2 erano imputabili a caso fortuito, ovvero a eventi atmosferici eccezionali. Osservava, inoltre, che in caso di precipitazioni intense, la – strada privata senza uscita Controparte_2
– veniva regolarmente invasa dalle acque pluviali non smaltite dalla rete fognaria comunale e dai tombini occlusi delle vie limitrofe. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e la chiamata in causa del . Contestualmente, domandava di chiamare in Parte_1 causa la propria compagnia assicuratrice, presso la quale era Controparte_4 assicurato per la responsabilità civile.
All'esito delle autorizzazioni, la rimaneva contumace, mentre il Controparte_4 Parte_1
si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e indicando come
[...] responsabile l' quale gestore del Servizio Idrico Integrato e custode ex art. CP_3
2051 c.c. degli impianti fognari comunali, della quale chiedeva la chiamata in causa anche a fini di garanzia.
Si costituiva quindi l' che eccepiva la propria estraneità, ritenendo la causa CP_3
2 degli allagamenti imputabile al malfunzionamento della rete condominiale ovvero alla mancata pulizia delle caditoie da parte del Pt_1
In via subordinata, chiedeva che fosse accertato un concorso di colpa della società attrice ex art. 1227, co. 2, c.c.
Instaurato il contraddittorio tra tutte le parti, la causa veniva istruita con prove testimoniali e acquisizione documentale. In particolare, veniva acquisita la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. Italia nell'ambito di altro giudizio, relativo agli stessi Persona_1 episodi di allagamento, intercorso tra le medesime parti, fatta eccezione per l'attore (che nel primo giudizio era il locatore e non il conduttore).
Con sentenza n. 1080/2020 del 13 febbraio 2020, il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, condannando il al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 13.459,48 oltre interessi, rigettando o assorbendo Controparte_1 ogni altra domanda e compensando le spese tra le parti diverse dall'attrice.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il , deducendo che il Parte_1
CP_ Giudice di prime cure aveva male interpretato la CTU dell'ing. , che, invece, ripartiva percentualmente le responsabilità senza attribuire la colpa esclusiva al Il Pt_1
Tribunale avrebbe trascurato che il collettore fognario interno all'edificio era obsoleto e in cattivo stato, contribuendo alle perdite. Sarebbe stata omessa ogni valutazione sulle omissioni del (mancata vasca di compensazione e manutenzione della rete CP_2 interna) e sulla responsabilità gestionale di Il chiedeva, pertanto, la riforma CP_3 Pt_1 della decisione con dichiarazione di responsabilità concorrente.
L'appello è infondato.
Come correttamente richiamato dal Tribunale di primo grado, la relazione del C.T.U. ing.
, risulta dirimente ai fini della ricostruzione causale dei sinistri. Persona_2
Il consulente ha accertato che: la rete fognaria urbana in cui ricade l'immobile attoreo fu realizzata diversi decenni fa con dimensionamenti idraulici calibrati su carichi di progetto notevolmente inferiori a quelli attuali;
il progressivo processo di urbanizzazione e cementificazione della zona ha determinato un aumento consistente delle portate idriche in
3 occasione di eventi meteorici, non più sostenibile dalle sezioni delle condotte esistenti;
il principale problema è dunque costituito dall'inadeguatezza strutturale della rete fognaria comunale, non adeguata alle mutate esigenze della città e priva di vasche o bacini di compensazione;
già da diversi decenni il avrebbe dovuto provvedere Parte_1 all'adeguamento della rete, rimanendo invece inerte;
la manutenzione ordinaria e la pulizia dei pozzetti possono mitigare, ma non eliminare, un problema che è intrinseco e strutturale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va confermata la responsabilità del
[...]
, quale proprietario e custode ex art. 2051 c.c. della rete fognaria. Parte_1
Come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 1691/2009), gli impianti fognari, una volta inseriti nel sistema comunale, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che ne risponde, salvo il caso fortuito.
L'inerzia del Comune, che ha mantenuto per decenni interi quartieri in condizioni igienico- sanitarie precarie senza adeguare le infrastrutture, integra pertanto la causa esclusiva dei danni lamentati.
Quanto alla dedotta corresponsabilità di , locatore e la Corte osserva CP_2 CP_3 che l'eventuale apporto causale di tali soggetti può rilevare solo in sede di regresso tra coobbligati, ma non è idoneo a escludere la responsabilità del custode verso il danneggiato.
Il Tribunale ha quindi correttamente attribuito al la responsabilità Parte_1 esclusiva dei danni subiti dalla rigettando implicitamente la Controparte_1 possibilità di un concorso effettivo di altre parti nei rapporti con l'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sull'appellante grava l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato per il rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.Rigetta l'appello proposto dal contro la sentenza n. 1080/2020 del Parte_1
4 Tribunale di Palermo e conferma integralmente la decisione impugnata;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e che si liquidano per ciascuno in complessivi € 4.300,00, oltre spese
[...] CP_3 generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
3.Dispone la distrazione delle spese in favore degli Avv. Stefano Cultrera, Giancarlo Greco
e Martina Ferro dichiaratisi antistatari;
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio in data 19 giugno 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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