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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9319/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9319 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità civile e risarcimento danni;
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Biscotti Patrizia presso il cui studio in Lesina è Parte_1
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO AC
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv. ti Stefania Bianca Mennitti e
Giuliano Parisi, presso il cui studio in Foggia è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 11.03.25, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate al verbale d'udienza, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore ha promosso la presente controversia nei confronti del sig. , Controparte_1
rimasto AC, e dell' nella qualità in atti, per sentirne pronunciare la Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro che si verificò in data 19.08.
2014 alle ore 03:15 circa allorquando, in Lesina via Banchina Vollaro il furgone con targa estera M6370BX, di proprietà e condotto dal convenuto ed assicurato con Controparte_1
la , che, provenendo da via Difesa travolgeva da tergo prima Controparte_4
la bicicletta condotta da tale e poi quella condotta dall'attore, il quale a Persona_1
seguito della caduta riportava le lesioni come accertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
San Severo.
L' costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del rito CP_3
sommario ex art. 702 bis cpc e nel merito l'infondatezza di ogni pretesa avversaria.
La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e CTU medica, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata all'udienza del 11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Ritenuta superata l'eccezione preliminare di parte convenuta emendata con il provvedimento di conversione del rito sommario in rito ordinario reso a verbale di udienza del 29.10.2018,
l'istruttoria del presente giudizio ha provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalla parte attrice il furgone con targa straniera in Lesina procedendo dalla via Difesa in via Banchina Vollaro travolgeva da tergo prima la bicicletta condotta da tale
[...]
poi quella condotta dall'attore . Per_1 Parte_1
Tanto è risultato provato non solo dal modello CAI sottoscritto dalle parti in causa e contestato solo genericamente dall'ente convenuto, ma anche e soprattutto dall'intera istruttoria del presente giudizio.
pagina 2 di 5 In particolare, le dichiarazioni del convenuto AC rese in sede di Controparte_1
interrogatorio formale hanno confermato la dinamica così come ricostruita in citazione e nello Contr stesso modello CAI contestato, così superando i dubbi e le perplessità lamentate dall he nel corso dell'intero giudizio non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell'assicuratore, di detto modello.
Inoltre, anche i testimoni oculari e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato le modalità dell'incidente ricostruite da parte attrice con estrema precisione, riferendo tanto dei danni fisici riportati dalle persone coinvolte, quanto dell'assunzione di responsabilità del convenuto AC . Controparte_1
La espletata CTU ha accertato la compatibilità le lesioni occorse e le modalità del sinistro, quadro clinico comprovato anche dalla documentazione clinica depositata nel fascicolo dell'attore.
La responsabilità dell'accaduto appare, dunque, ascrivibile in via esclusiva alle parti convenute così come è risultato anche nel doppio grado del giudizio intrapreso dal sig.
dinnanzi al G.d.P in primo grado e Tribunale Ordinario di Larino in grado Persona_1
di appello (cfr. sentenza n. 467 del 04.10.2024 – R.G. 71/2022 depositata nel fascicolo dell'attore).
Occorre ora determinare la quantificazione del danno derivato dalle lesioni riportate dall' attore in occasione del sinistro in esame e, al riguardo, va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato per l'attore un periodo di inabilità temporanea totale stimato in giorni
10 (dieci), 20 (venti) per inabilità temporanea parziale al 75% della totale;
in giorni 30 (trenta) come parziale nella misura del 50%, oltre ad ulteriori 20 (venti) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 10% (dieci per cento), spese mediche ritenute congrue pari ad € 414,04=.
pagina 3 di 5 Seguendo, quindi i parametri riportati nella Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del
13.01.2025 in G.U. n. 40 del 18.02.2025 in vigore dal 05.03.2025, se si considera la percentuale d'invalidità riscontrata dal CTU al sig. è pari al 10% e che il danneggiato, Parte_1
all'epoca dei fatti, aveva circa 23 anni, appare equo riconoscere, quale pregiudizio da invalidità permanente, la somma pari a € 23.276,47= (con personalizzazione media del danno biologico).
Per quanto riguarda l'inabilità temporanea totale, è invece previsto un determinato importo per ogni giorno d'invalidità pari a €.80,10= aggiornato all'attualità, mentre per l'inabilità temporanea relativa l'indice monetario è proporzionalmente ridotto.
Seguendo tali criteri, il pregiudizio da inabilità temporanea sarà complessivamente pari a €
3.604,41= così determinato: giorni dieci (10) di invalidità totale al 100% pari ad € 800,98=; giorni venti (20) di invalidità temporanea totale al 75% pari ad € 1.201,47=; trenta giorni (30) al 50% pari a € 1.201,47=; giorni venti (20) al 25% pari ad € 400,49=.
Aggiungendo il risarcimento delle spese mediche riconosciute dalla CTU di € 414,04, il risarcimento del danno dovuto ammonta complessivamente a € 33.346,80=.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante PT, reietta ogni ulteriore e Controparte_2
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Ritenuta sussistente la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione Controparte_1
del sinistro dedotto in giudizio, accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, Parte_1
condanna, in solido, il sig. e nella Controparte_1 Controparte_2
qualità in atti, al pagamento nei confronti di della complessiva somma di € Parte_1
pagina 4 di 5 33.346,80=, come meglio specificata in motivazione, oltre interessi dalla domanda alla data di effettivo pagamento;
2) Condanna, altresì, i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti degli avv.ti Biscotti Patrizia e , dichiaratisi anticipatari, delle spese e competenze Controparte_5
del giudizio che liquida in € 7.754,00= (di cui € 545,00= per borsuali), oltre al rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sui compensi come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti convenute in solido le spese della espletata CTU già liquidate con precedente provvedimento.
Così deciso in Foggia, lì 06.06.2025
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9319 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità civile e risarcimento danni;
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Biscotti Patrizia presso il cui studio in Lesina è Parte_1
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO AC
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv. ti Stefania Bianca Mennitti e
Giuliano Parisi, presso il cui studio in Foggia è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 11.03.25, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate al verbale d'udienza, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore ha promosso la presente controversia nei confronti del sig. , Controparte_1
rimasto AC, e dell' nella qualità in atti, per sentirne pronunciare la Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro che si verificò in data 19.08.
2014 alle ore 03:15 circa allorquando, in Lesina via Banchina Vollaro il furgone con targa estera M6370BX, di proprietà e condotto dal convenuto ed assicurato con Controparte_1
la , che, provenendo da via Difesa travolgeva da tergo prima Controparte_4
la bicicletta condotta da tale e poi quella condotta dall'attore, il quale a Persona_1
seguito della caduta riportava le lesioni come accertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
San Severo.
L' costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del rito CP_3
sommario ex art. 702 bis cpc e nel merito l'infondatezza di ogni pretesa avversaria.
La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e CTU medica, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata all'udienza del 11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Ritenuta superata l'eccezione preliminare di parte convenuta emendata con il provvedimento di conversione del rito sommario in rito ordinario reso a verbale di udienza del 29.10.2018,
l'istruttoria del presente giudizio ha provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalla parte attrice il furgone con targa straniera in Lesina procedendo dalla via Difesa in via Banchina Vollaro travolgeva da tergo prima la bicicletta condotta da tale
[...]
poi quella condotta dall'attore . Per_1 Parte_1
Tanto è risultato provato non solo dal modello CAI sottoscritto dalle parti in causa e contestato solo genericamente dall'ente convenuto, ma anche e soprattutto dall'intera istruttoria del presente giudizio.
pagina 2 di 5 In particolare, le dichiarazioni del convenuto AC rese in sede di Controparte_1
interrogatorio formale hanno confermato la dinamica così come ricostruita in citazione e nello Contr stesso modello CAI contestato, così superando i dubbi e le perplessità lamentate dall he nel corso dell'intero giudizio non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell'assicuratore, di detto modello.
Inoltre, anche i testimoni oculari e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato le modalità dell'incidente ricostruite da parte attrice con estrema precisione, riferendo tanto dei danni fisici riportati dalle persone coinvolte, quanto dell'assunzione di responsabilità del convenuto AC . Controparte_1
La espletata CTU ha accertato la compatibilità le lesioni occorse e le modalità del sinistro, quadro clinico comprovato anche dalla documentazione clinica depositata nel fascicolo dell'attore.
La responsabilità dell'accaduto appare, dunque, ascrivibile in via esclusiva alle parti convenute così come è risultato anche nel doppio grado del giudizio intrapreso dal sig.
dinnanzi al G.d.P in primo grado e Tribunale Ordinario di Larino in grado Persona_1
di appello (cfr. sentenza n. 467 del 04.10.2024 – R.G. 71/2022 depositata nel fascicolo dell'attore).
Occorre ora determinare la quantificazione del danno derivato dalle lesioni riportate dall' attore in occasione del sinistro in esame e, al riguardo, va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato per l'attore un periodo di inabilità temporanea totale stimato in giorni
10 (dieci), 20 (venti) per inabilità temporanea parziale al 75% della totale;
in giorni 30 (trenta) come parziale nella misura del 50%, oltre ad ulteriori 20 (venti) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 10% (dieci per cento), spese mediche ritenute congrue pari ad € 414,04=.
pagina 3 di 5 Seguendo, quindi i parametri riportati nella Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del
13.01.2025 in G.U. n. 40 del 18.02.2025 in vigore dal 05.03.2025, se si considera la percentuale d'invalidità riscontrata dal CTU al sig. è pari al 10% e che il danneggiato, Parte_1
all'epoca dei fatti, aveva circa 23 anni, appare equo riconoscere, quale pregiudizio da invalidità permanente, la somma pari a € 23.276,47= (con personalizzazione media del danno biologico).
Per quanto riguarda l'inabilità temporanea totale, è invece previsto un determinato importo per ogni giorno d'invalidità pari a €.80,10= aggiornato all'attualità, mentre per l'inabilità temporanea relativa l'indice monetario è proporzionalmente ridotto.
Seguendo tali criteri, il pregiudizio da inabilità temporanea sarà complessivamente pari a €
3.604,41= così determinato: giorni dieci (10) di invalidità totale al 100% pari ad € 800,98=; giorni venti (20) di invalidità temporanea totale al 75% pari ad € 1.201,47=; trenta giorni (30) al 50% pari a € 1.201,47=; giorni venti (20) al 25% pari ad € 400,49=.
Aggiungendo il risarcimento delle spese mediche riconosciute dalla CTU di € 414,04, il risarcimento del danno dovuto ammonta complessivamente a € 33.346,80=.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante PT, reietta ogni ulteriore e Controparte_2
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Ritenuta sussistente la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione Controparte_1
del sinistro dedotto in giudizio, accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, Parte_1
condanna, in solido, il sig. e nella Controparte_1 Controparte_2
qualità in atti, al pagamento nei confronti di della complessiva somma di € Parte_1
pagina 4 di 5 33.346,80=, come meglio specificata in motivazione, oltre interessi dalla domanda alla data di effettivo pagamento;
2) Condanna, altresì, i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti degli avv.ti Biscotti Patrizia e , dichiaratisi anticipatari, delle spese e competenze Controparte_5
del giudizio che liquida in € 7.754,00= (di cui € 545,00= per borsuali), oltre al rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sui compensi come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti convenute in solido le spese della espletata CTU già liquidate con precedente provvedimento.
Così deciso in Foggia, lì 06.06.2025
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5