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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 83 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in LA (Cs) alla via Della Quercia 13 presso lo studio dell'avv. La
BB FR IA TA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 23.01.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in NT AB (Cs) alla via Cardinale F. Ruffo 45 presso lo studio dell'avv.
IC AL, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.03.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile ex art. 473 bis.49 c.p.c..
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 23.01.2025, ha Parte_1 proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio dal coniuge CP_1 stante il matrimonio con lui contratto in YA (Ucraina) in data 11.01.2003 (trascritto
1 nei registri di stato civile del Comune di Costa de' Nobili al n. 1, parte II, serie C, anno 2003), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versava in uno stato di crisi, che aveva portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, chiedendo in via cumulata la pronuncia della separazione personale dei coniugi e quella di divorzio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in
TE /CS) in Via Camoli, n. 78, al sig. insieme ai mobili e agli arredi che CP_1 la compongono ed ogni suppellettile;
3. Ordinare al sig. di provvedere entro CP_1 un breve congruo termine alla scelta di Notaio di sua fiducia al fine di consentire alla moglie di stipulare relativo atto di donazione in suo favore dell'immobile adibito a casa coniugale sito in
TE (CS) in Via Camoli, n. 78 precisando che le spese notarili dovranno essere a totale ed esclusivo carico del marito;
4. Dichiarare entrambi i coniugi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
5. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra
i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898; 6. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare - alle stesse condizioni - lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data Parte_1 CP_1
11/01/2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Costa De' Nobili
(PV) dell'anno 2003 N. 1 parte II serie C, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 24.01.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
14.03.2025. Lo stesso, non condividendo le avverse richieste, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Disporre che l'udienza di comparizione avvenga in presenza (e non come richiesto ex adverso a mezzo di produzione di note scritte sostitutive), al fine di procedere al tentativo di conciliazione;
2) In ipotesi di mancata conciliazione, previo consenso della ricorrente, rinviare, ex art. 473 bis 10 cpc, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo;
3) In via meramente gradata, disporre la separazione dei coniugi alle condizioni ritenute opportune nell'interesse di entrambi”.
Fissata l'udienza del 14.04.2025 per la comparizione dei coniugi dinnanzi al Giudice relatore, gli stessi, comparsi personalmente, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi, stante la ferma volontà dell'attrice di non riconciliarsi con il marito. Il Giudice relatore, pertanto, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2 Con la sentenza non definitiva n. 418/2025 del 17.04.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, nonché, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo con la fissazione dell'udienza 20.04.2026, dinnanzi al Giudice relatore, per verificare la procedibilità della domanda di divorzio dopo il decorso del termine di dodici mesi indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
Tuttavia, con istanza depositata il 29.07.2025, l'attrice ha rappresentato che dal 9.07.2025 ha ripreso la convivenza con sicché è intervenuta una stabile e piena CP_1 riconciliazione tra i coniugi;
quindi, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti della pronuncia di separazione personale dei coniugi, con la rinuncia, altresì, alla domanda di divorzio originariamente proposta.
Dunque, fissata l'udienza del 10.11.2025 per la comparizione dei coniugi dinnanzi al Giudice relatore, gli stessi, comparsi personalmente, hanno rilevato che, da luglio 2025, sono tornati a convivere stabilmente e ininterrottamente nella casa coniugale, sicché si è pienamente ripristinata la comunione materiale e morale;
quindi, congiuntamente hanno chiesto, stante la loro sopravvenuta riconciliazione, la declaratoria dell'inefficacia della sentenza non definitiva di separazione, nonché l'attrice ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio civile inizialmente proposta. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, va dichiarata l'inefficacia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 418/2025, stante la loro sopravvenuta riconciliazione, con la declaratoria, altresì, della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di divorzio formulata dall'attrice.
Invero, la ripresa della convivenza tra i coniugi successivamente alla pronuncia della loro separazione, la reciproca assistenza alle esigenze morali e materiali e la constatata piena disponibilità alla ricomposizione del rapporto coniugale consentono di ritenere ricostituita la comunione materiale e spirituale. Posto, infatti, quanto dichiarato concordemente dalle parti all'udienza del 10.11.2025, giova rilevare che, ai fini della riconciliazione dei coniugi legalmente separati, è necessario che entrambi riprendano concretamente reciproche relazioni di vita, idonee a dimostrare la ricostruzione spirituale e materiale del vincolo matrimoniale, con il conseguente superamento delle condizioni che in precedenza avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Tribunale Bergamo n. 1746 del
13/07/2022). Peraltro, ai fini del riconoscimento della riconciliazione, i coniugi, ai sensi dell'art. 157 c.c., possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, mediante un'espressa dichiarazione o un comportamento inequivoco incompatibile con lo stato di separazione. Infatti, mentre nel caso della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento della mera affectio coniugalis fanno venir meno l'uno o l'altro dei due elementi
3 essenziali per ravvisare la medesima separazione, nel caso (come nella specie) della separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale, deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge, ovvero la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure un'espressa dichiarazione in tal senso delle parti (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I
n. 559 del 28.01.1982). Infatti, in forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto con il fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e frequentazioni tra i coniugi, ove esse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. II n. 1630 del 23.01.2018). Ebbene, nel caso di specie, la comune ed inequivocabile volontà dei coniugi di ottenere la cessazione degli effetti della sentenza non definitiva di separazione emessa in corso di causa si evince da quanto da essi dichiarato all'udienza del 10.11.2025, essendo emersa la piena ricostituzione, ormai da diversi mesi, del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, con il ripristino, dunque, della completa comunione materiale e spirituale. Deve, quindi, darsi atto della riconciliazione dei coniugi, con la declaratoria, altresì, della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di divorzio originariamente proposta dall'attrice, alla quale la stessa ha espressamente rinunciato.
La sopravvenuta riconciliazione tra i coniugi giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 83/2025, così provvede:
- dichiara la riconciliazione dei coniugi e , stante il matrimonio tra Parte_1 CP_1 loro contratto in YA (Ucraina) in data 11.01.2003, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Costa de' Nobili al n. 1, parte II, serie C, anno 2003;
- dichiara l'inefficacia della sentenza non definitiva n. 418/2025 del 17.04.2025 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere ai sensi di legge all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza, quando sia passata in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile.
Così deciso in LA in data 11.11.2025.
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Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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