TRIB
Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1094/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 21/11/2023; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Rosolini, Via G. Deledda s.n., elettivamente domiciliata in Rosolini, Via Manzoni n.
20, presso lo studio dell'avv. GUARINO GIACOMO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Rosolini, in Via Santa Alessandra Ronco n. 22, elettivamente domiciliato in Rosolini, Via Ispica
n. 41, presso lo studio dell'avv. ASSENZA CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 18/12/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosolini con rito concordatario, il giorno 29/07/2017, (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Rosolini, il giorno 29/07/2017;
- che dalla loro unione è nato il figlio, (a Modica, il 15/12/2018), ad oggi minorenne;
Per_1
pagina1 di 5 - di essersi separati consensualmente con verbale in data 4/04/2022, omologato con decreto n.
165/2022 dell'8/04/2022;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'8/03/2023, il Presidente fissava udienza del 10/10/2023, per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/12/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi, d'ora innanzi, saranno liberi di fissare la loro residenza ove meglio credono, senza bisogno di prestarsi alcun reciproco consenso;
b) la casa ove i coniugi ebbero a fissare la dimora coniugale, sita in Rosolini (SR) nella via Santa
Alessandra ronco 22 n. 11, rimane assegnata a;
Parte_2
c) l'unico figlio, , è affidato a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre Persona_2
con la quale vivrà e dimorerà nella casa sita in Rosolini (SR) nella via G. Deledda s.n. o nell'altra residenza che la stessa fisserà.
d) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé: (i) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00; (ii) il primo e il terzo fine settimana di ogni mese, dalle ore 18.00 del sabato con pernotto alle ore 20.00 della domenica;
(iii) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre con pernotto ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio con pernotto, per il 2023 inizierà con il primo periodo;
(iv) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per il 2023 inizierà con il giorno di Pasqua;
(v) quindici giorni consecutivi in occasione delle vacanze estive (luglio – agosto) da concordarsi preventivamente tra i due genitori, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, secondo le eSIenze di entrambi e gli pagina2 di 5 impegni del figlio;
(vi) il giorno del compleanno ad anni alterni, per il 2023 inizierà il padre. I genitori si impegnano a fare in modo che quando il minore trascorre la ricorrenza con uno di loro incontri l'altro per una parte della giornata;
e) ogni decisione relativa all'educazione del minore, alla sua salute e alla formazione scolastica ovvero ogni altra attività che possa rappresentare un interesse apprezzabile per i genitori dovrà essere concordata tra gli stessi, secondo le primarie eSIenze del figlio e tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso, collaborando fattivamente e tenendosi reciprocamente informati in riferimento ad ogni circostanza relativa al figlio;
f) il SI. , per il mantenimento del figlio minorenne , corrisponderà alla Parte_2 Per_1
SI.ra , mediante bonifico da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a partire Parte_1
dal mese di marzo 2023, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, e ciò anche per i mesi di luglio e agosto di ogni anno. Ogni eventuale acquisto e/o spesa di qual si voglia natura che il padre dovesse effettuare per il figlio non potrà imputarsi ad adempimento dell'obbligazione di mantenimento e non potrà quindi essere considerato elemento di decurtazione dell'importo mensile determinato come sopra;
g) sempre per le eSIenze del figlio , il SI. corrisponderà, altresì, alla SI.ra Per_1 Parte_2
il 50 % delle spese straordinarie, previa esibizione della documentazione scritta Parte_1
idonea a provarle. Le predette spese straordinarie, a titolo semplificativo ma non esaustivo, sono quelle di seguito elencate e si distinguono tra spese che non devono essere concordate tra i genitori e spese che devono essere concordate tra i genitori.
(i) I ricorrenti dichiarano e pattuiscono che le spese straordinarie relative al figlio che vanno rimborsate dal padre senza essere concordate tra i genitori sono le seguenti: corredo d'inizio anno scolastico;
acquisto libri di testo;
tassa d'iscrizione presso gli istituti d'istruzione statali;
abbonamento autobus;
mensa; tickets del S.S.N.; spese mediche non differibili e urgenti, ivi comprese quelle di carattere odontoiatrico;
acquisto di occhiali da vista;
acquisto di farmaci;
spese per attività di doposcuola e/o lezioni private di ripetizione o potenziamento;
(ii) I ricorrenti dichiarano e pattuiscono che le spese straordinarie relative al figlio per le quali, prima di essere effettuate e quindi rimborsate dal padre, è necessario il preventivo accordo di quest'ultimo sono le seguenti: spese per visite mediche specialistiche non effettuate presso il S.S.N.; spese per gite scolastiche e viaggi d'istruzione; spese per campeggi anche di carattere religioso;
spese per corsi di lingue;
spese per attività sportive e/o ricreative con acquisto di relative attrezzature;
spese per l'acquisto e la manutenzione di mezzi di trasporto in uso al figlio con relativi costi di assicurazione e tassa;
viaggi; feste di compleanno o relative ad altre ricorrenze
(comunione, cresima);
h) per l'anno 2023 e per quelli a venire, spetterà unicamente alla SI.ra , e il SI. Parte_1
la autorizza espressamente, richiedere all' l'assegno unico e universale per Parte_2 CP_1
pagina3 di 5 il figlio e/o ogni altro sostegno economico assimilabile e di incassarne i relativi proventi che, in ogni caso, non sono imputabili a quanto deve corrispondere quest'ultimo a titolo di mantenimento secondo quanto pattuito alla superiore lettera f);
i) il SI. autorizza espressamente la SI.ra a chiedere ed ottenere il Parte_2 Parte_1 rilascio in favore del figlio della carta d'identità, della tessera sanitaria e del passaporto;
Per_1
j) i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e per l'effetto ciascuno provvederà da sé al proprio mantenimento;
k) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori rinunciano alla solidarietà professionale.
Chiedono, altresì, che venga disposta la trasmissione dell'emananda sentenza di divorzio all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rosolini per le relative annotazioni”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della sua età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del medesimo.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici tra le parti e, pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Rosolini con rito concordatario, il giorno 29/07/2017, (Atto n. 35, Parte II, Parte_2
Serie A, Anno 2017), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
21/12/2023.
pagina4 di 5 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1094/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 21/11/2023; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Rosolini, Via G. Deledda s.n., elettivamente domiciliata in Rosolini, Via Manzoni n.
20, presso lo studio dell'avv. GUARINO GIACOMO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Rosolini, in Via Santa Alessandra Ronco n. 22, elettivamente domiciliato in Rosolini, Via Ispica
n. 41, presso lo studio dell'avv. ASSENZA CORRADO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 18/12/2023);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosolini con rito concordatario, il giorno 29/07/2017, (Atto n. 35, Parte II, Serie A, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Rosolini, il giorno 29/07/2017;
- che dalla loro unione è nato il figlio, (a Modica, il 15/12/2018), ad oggi minorenne;
Per_1
pagina1 di 5 - di essersi separati consensualmente con verbale in data 4/04/2022, omologato con decreto n.
165/2022 dell'8/04/2022;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'8/03/2023, il Presidente fissava udienza del 10/10/2023, per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/12/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi, d'ora innanzi, saranno liberi di fissare la loro residenza ove meglio credono, senza bisogno di prestarsi alcun reciproco consenso;
b) la casa ove i coniugi ebbero a fissare la dimora coniugale, sita in Rosolini (SR) nella via Santa
Alessandra ronco 22 n. 11, rimane assegnata a;
Parte_2
c) l'unico figlio, , è affidato a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre Persona_2
con la quale vivrà e dimorerà nella casa sita in Rosolini (SR) nella via G. Deledda s.n. o nell'altra residenza che la stessa fisserà.
d) Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé: (i) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00; (ii) il primo e il terzo fine settimana di ogni mese, dalle ore 18.00 del sabato con pernotto alle ore 20.00 della domenica;
(iii) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre con pernotto ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio con pernotto, per il 2023 inizierà con il primo periodo;
(iv) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, per il 2023 inizierà con il giorno di Pasqua;
(v) quindici giorni consecutivi in occasione delle vacanze estive (luglio – agosto) da concordarsi preventivamente tra i due genitori, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, secondo le eSIenze di entrambi e gli pagina2 di 5 impegni del figlio;
(vi) il giorno del compleanno ad anni alterni, per il 2023 inizierà il padre. I genitori si impegnano a fare in modo che quando il minore trascorre la ricorrenza con uno di loro incontri l'altro per una parte della giornata;
e) ogni decisione relativa all'educazione del minore, alla sua salute e alla formazione scolastica ovvero ogni altra attività che possa rappresentare un interesse apprezzabile per i genitori dovrà essere concordata tra gli stessi, secondo le primarie eSIenze del figlio e tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso, collaborando fattivamente e tenendosi reciprocamente informati in riferimento ad ogni circostanza relativa al figlio;
f) il SI. , per il mantenimento del figlio minorenne , corrisponderà alla Parte_2 Per_1
SI.ra , mediante bonifico da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a partire Parte_1
dal mese di marzo 2023, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, e ciò anche per i mesi di luglio e agosto di ogni anno. Ogni eventuale acquisto e/o spesa di qual si voglia natura che il padre dovesse effettuare per il figlio non potrà imputarsi ad adempimento dell'obbligazione di mantenimento e non potrà quindi essere considerato elemento di decurtazione dell'importo mensile determinato come sopra;
g) sempre per le eSIenze del figlio , il SI. corrisponderà, altresì, alla SI.ra Per_1 Parte_2
il 50 % delle spese straordinarie, previa esibizione della documentazione scritta Parte_1
idonea a provarle. Le predette spese straordinarie, a titolo semplificativo ma non esaustivo, sono quelle di seguito elencate e si distinguono tra spese che non devono essere concordate tra i genitori e spese che devono essere concordate tra i genitori.
(i) I ricorrenti dichiarano e pattuiscono che le spese straordinarie relative al figlio che vanno rimborsate dal padre senza essere concordate tra i genitori sono le seguenti: corredo d'inizio anno scolastico;
acquisto libri di testo;
tassa d'iscrizione presso gli istituti d'istruzione statali;
abbonamento autobus;
mensa; tickets del S.S.N.; spese mediche non differibili e urgenti, ivi comprese quelle di carattere odontoiatrico;
acquisto di occhiali da vista;
acquisto di farmaci;
spese per attività di doposcuola e/o lezioni private di ripetizione o potenziamento;
(ii) I ricorrenti dichiarano e pattuiscono che le spese straordinarie relative al figlio per le quali, prima di essere effettuate e quindi rimborsate dal padre, è necessario il preventivo accordo di quest'ultimo sono le seguenti: spese per visite mediche specialistiche non effettuate presso il S.S.N.; spese per gite scolastiche e viaggi d'istruzione; spese per campeggi anche di carattere religioso;
spese per corsi di lingue;
spese per attività sportive e/o ricreative con acquisto di relative attrezzature;
spese per l'acquisto e la manutenzione di mezzi di trasporto in uso al figlio con relativi costi di assicurazione e tassa;
viaggi; feste di compleanno o relative ad altre ricorrenze
(comunione, cresima);
h) per l'anno 2023 e per quelli a venire, spetterà unicamente alla SI.ra , e il SI. Parte_1
la autorizza espressamente, richiedere all' l'assegno unico e universale per Parte_2 CP_1
pagina3 di 5 il figlio e/o ogni altro sostegno economico assimilabile e di incassarne i relativi proventi che, in ogni caso, non sono imputabili a quanto deve corrispondere quest'ultimo a titolo di mantenimento secondo quanto pattuito alla superiore lettera f);
i) il SI. autorizza espressamente la SI.ra a chiedere ed ottenere il Parte_2 Parte_1 rilascio in favore del figlio della carta d'identità, della tessera sanitaria e del passaporto;
Per_1
j) i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e per l'effetto ciascuno provvederà da sé al proprio mantenimento;
k) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori rinunciano alla solidarietà professionale.
Chiedono, altresì, che venga disposta la trasmissione dell'emananda sentenza di divorzio all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rosolini per le relative annotazioni”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della sua età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del medesimo.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici tra le parti e, pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Rosolini con rito concordatario, il giorno 29/07/2017, (Atto n. 35, Parte II, Parte_2
Serie A, Anno 2017), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
21/12/2023.
pagina4 di 5 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina5 di 5