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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12883/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12883/2020 promossa da:
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti DOMENICO IARIA (C.F. ), CP_1 C.F._1
LU HI (C.F. e UG OR (C.F. CodiceFiscale_2
), domiciliata in Firenze, via Ungaretti n. 6/s, presso il difensore;
C.F._3
ATTORE contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA PICCOLO (C.F. , CP_3 CodiceFiscale_4 domiciliata in Firenze, via Senese n. 31, presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dato atto della riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1046/2023 formulata dalla concludente all'udienza dell'11 maggio 2023:
- previa revoca dell'ordinanza 14.04.2024 e conseguente integrazione della CTU con nomina di esperto contabile per dare risposta alle osservazioni critiche alla CTU depositate dalla concludente il 21.11.2023, nonché occorrendo ammissione delle istanze istruttorie ricapitolate in sede di note di
pagina 1 di 12 udienza 08.03.2022, laddove riguardanti la richiesta di ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria 183/2, prendere atto di quanto allegato e dedotto dalla concludente, accertare il grave inadempimento della committente ai patti contrattuali e, per l'effetto, dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 06.06.2018;
- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della conchiudente al pagamento:
dei lavori oggetto dei SAL emessi dalla D.L., controfirmati dalla committente, fatturati dall'impresa e non liquidati, per €. 57.608,61 (fattura emessa da n. 242 del Controparte_1
31.08.2020, relativa al SAL n. 16 del 31.07.2020);, oltre interessi dal dovuto al saldo;
dei maggiori lavori eseguiti e non coperti da SAL, per €. 195.661,23, oltre ritenuta a garanzia, di €. 16.554,57, oltre interessi dal dovuto al saldo;
dell'importo pari alla ritenuta del 10% a garanzia, ammontante al 31.07.2020 ad €.
136.057,98 (con riferimento al SAL n 16), oltre interessi dal dovuto al saldo;
del costo dei materiali e delle forniture acquistate e presenti in cantiere o giacenti presso fornitori, per €. 9.500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
dei danni sofferti in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori, in ragione di €.
101.672,79 (pari al 10% della produzione dal SAL n. 13 ad ottobre 2020), oltre interessi dal dovuto al saldo;
degli interessi relativi alle mancate fatturazioni;
- respingere, siccome infondata, la domanda riconvenzionale della convenuta di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della attrice;
- rigettare, altresì, siccome inammissibile e/o infondata la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna della attrice al pagamento della somma di €. 167.000,00 a titolo di penale ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, riducendo in ogni caso l'ammontare della stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
- rigettare inoltre, siccome inammissibile e/o infondata la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna della attrice al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €.
172.520,00;
- in stretto subordine, disporre la compensazione tra quanto, in denegata ipotesi, riconosciuto come dovuto alla convenuta, rispetto a quanto a credito della attrice, liquidando in favore di quest'ultima le residue somme dovute alla stessa, il tutto oltre interessi dalla data del dovuto al saldo
Vinte le spese di giudizio e di ATP in corso di causa.”.
pagina 2 di 12 Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti:
- rigettare ogni e qualunque domanda formulata da parte attrice nei confronti di;
CP_2
- in via riconvenzionale:
- condannare parte attrice a pagare e corrispondere a , quale penale pattuita inter CP_2 partes, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto di appalto, come modificato dall'accordo transattivo sottoscritto inter partes in data 31.10.2019, la somma complessiva di €
167.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al 23.02.21 (data di deposito della comparsa di costituzione e risposta) e interessi ex art. 1284 co. 4 cc da tale data al soddisfo;
- accertare e dichiarare che parte attrice è inadempiente alle obbligazioni contrattuali e, per
l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 6 giugno 2018;
- in ogni caso, condannare parte attrice a pagare e corrispondere a a titolo di CP_2 risarcimento danni la somma di € 475.069,78 o quella diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 23.02.21 (data di deposito della comparsa di costituzione e risposta) al soddisfo;
- in ogni caso, condannare parte attrice a rimborsare a il costo di € 30.000,00 oltre CP_2
Iva dalla medesima sostenuto per il rilascio delle dichiarazioni di legge ex art. 24 DPR 6.06.2001 n.
380 relative alle opere eseguite dall'ATI, importo già “accerta(to) a credito de ” con la CP_2 sentenza non definitiva n. 1046/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data 4.04.23 e come corretta con provvedimento di correzione di errori materiali in data 15.06.2023, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dì del dovuto al soddisfo;
- in ipotesi, subordinata, in cui nel presente giudizio dovesse risultare dovuto un qualsivoglia importo da a parte attrice, compensare tale importo, per la somma corrispondente, con CP_2
l'importo da parte attrice dovuto alla convenuta a fronte della domanda riconvenzionale, e in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento della residua somma dovuta a e pari alla CP_2 differenza tra i contrapposti crediti, il tutto oltre interessi ex art. 1284. co. 4 cc dal dì del dovuto al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, sia del presente giudizio (ivi comprese le spese di lite relative alla parte di giudizio decisa con sentenza non definitiva n. 1046/2023) sia anche del procedimento di ATP in corso di causa, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché ponendo definitivamente a carico dell'attrice le spese e i compensi del CTU nel giudizio di ATP.”.
pagina 3 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato società appaltatrice di Controparte_1 lavori edili ha convenuto in giudizio società committente, chiedendo la Controparte_2 risoluzione del contratto di appalto per il grave inadempimento di questa, oltre alla condanna al pagamento del saldo dei lavori e dei maggiori lavori eseguiti extra- SAL, nonché al pagamento delle relative ritenute a garanzia, del costo dei materiali e delle forniture presenti in cantiere o giacenti presso fornitori, dei danni sofferti in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori e degli interessi relativi alle mancate fatturazioni.
Più nello specifico, ha dedotto di aver stipulato con la società Controparte_1 CP_2
, il 6.06.2018, un contratto di appalto per la realizzazione di tutte le opere di manutenzione
[...] straordinaria per l'adeguamento funzionale e normativo e per l'ampliamento dell'immobile a
“La Quiete”, posto in Spotorno (SV); di aver concluso, il 31.10.2019 - a seguito di Controparte_4 una controversia giudiziale sorta nel corso dell'esecuzione dei lavori in relazione al mancato pagamento dei SAL emessi, al mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori nonché in relazione all'Elenco prezzi per i SAL - accordo transattivo, in base al quale il contratto di appalto del
6.06.2018 rimaneva in essere tra le parti, con alcune modifiche: infatti era stabilito, per quanto qui interessa, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, ossia entro la data del 30.11.2019 dovevano essere ultimati i lavori al 4° piano della Struttura ed entro il 30.03.2020 quelli per i restanti piani;
che, per ogni giorno solare di ritardo, a titolo di risarcimento, l'appaltatore avrebbe dovuto corrispondere alla Committente una penale pari a € 1.000,00, salvo l'eventuale maggior danno.
Parte attrice ha dedotto che, dopo la transazione del 31.10.2019, i lavori in cantiere avevano subito rallentamenti a causa delle condotte omissive e/o inadempienti della Committente ed inoltre ha allegato:
- il mancato rispetto, da parte della committente, della redazione dei SAL mensili;
- la redazione unilaterale ed arbitraria dei Nuovi Prezzi, in quanto mai discussi in contraddittorio e con ritardo rispetto a quanto dovuto, con indicazione solo a ridosso della emissione del SAL;
- la totale indifferenza nei confronti della organizzazione del cantiere, in relazione allo spostamento degli ospiti che permanevano al 3° piano, impedendo la continuazione dei lavori ai piani
0, 1°, 2°, dato che i piani 4° e 5° erano stati consegnati a Febbraio 2020;
- la negazione degli accordi raggiunti con la D.L., in ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione dei lavori.
pagina 4 di 12 Parte attrice ha quindi allegato di aver subito danni a causa dell'anomalo andamento dei lavori, quantificati in € 101.672,79.
Si è costituita regolarmente in giudizio , resistendo alle domande attoree, CP_2 proponendo a sua volta domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della CP_1 con condanna al risarcimento dei danni.
[...]
In particolare, parte convenuta ha allegato che i SAL mensili erano stati redatti correttamente;
che la Direzione dei Lavori aveva sempre concordato i nuovi prezzi;
che la non aveva CP_1 rispettato i tempi previsti, accumulando 167 giorni di ritardo - dall'11 giugno (essendo i lavori ripresi il 1° giugno dopo la sospensione a causa del COVID il 20.03.20, rimanendo quindi 10 giorni di lavorazioni) al 25 novembre, data in cui la Ditta aveva abbandonato il cantiere;
che non vi era stata alcuna anomala gestione del cantiere per ragioni imputabili alla committenza.
Parte convenuta ha quindi proposto domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento della penale per ritardo ex art. 10.4 del contratto di appalto, pari ad € 167.000,00, e di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 172.520,00 a titolo di danno emergente e mancato guadagno.
Esperito ATP (n. 12883/2020 SUB 1) su istanza della , con la I memoria Controparte_1 ex art. 183.6 cpc, parte attrice ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta ovvero la compensazione tra i reciproci crediti, ed in II memoria ex art. 183.6 cpc, parte convenuta ha eccepito la tardività di tali richieste.
A sua volta con la I memoria ex art. 183.6 cpc, parte convenuta ha elevato il petitum della domanda di condanna di risarcimento del danno ad € 300.000,00, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia;
ha chiesto poi la condanna della a rimborsarle l'importo di € 30.000,00 CP_1 oltre IVA, per il rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e degli impianti ex art. 24 DPR
6.06.2001 n. 380, richieste ad altra Società dopo il rifiuto opposto dalla . Controparte_1
La causa è stata istruita in via meramente documentale, essendo state respinte le richieste di prova orale e di CTU avanzate dalle parti.
Con sentenza non definitiva, in data 4.4.2023, il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da in relazione alle richieste difensive CP_2 formulate da in prima memoria ex art. 183 c.p.c., trattandosi di mere difese e Controparte_1 non di domande consequenziali.
È stato quindi accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP e ritenuta logica e congrua, che il credito spettante a per i lavori eseguiti sino Controparte_1
pagina 5 di 12 all'interruzione del cantiere (novembre 2020), al netto degli importi già riscossi fino al SAL n. 15 e delle ritenute a garanzia, ammontava ad € 123.377,78 oltre IVA, con ulteriore credito per € 9.500,00
a titolo di materiali giacenti in cantiere.
Contestualmente è stato accertato, a favore di , un credito pari ad € 30.000,00 CP_2 oltre IVA a titolo di costi sostenuti per l'acquisizione delle certificazioni di agibilità, non fornite dall'appaltatrice.
Allo stesso tempo, in considerazione della necessità di accertare l'imputabilità dei ritardi nell'esecuzione delle opere e di verificare l'esistenza e la quantificazione di ulteriori crediti a titolo di penale, di danno da mancato utile ovvero da anomala gestione del cantiere, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una nuova CTU, anche ai fini della definitiva regolazione delle ritenute a garanzia.
Dopo istanza di correzione materiale, avanzata dalla parte convenuta, con ordinanza del 15 giugno 2023, in accoglimento, il credito spettante a è stato corretto, da Euro Controparte_1
123.377,78, in Euro 92.314,48 oltre iva, più Euro 9.500,00, oltre IVA;
il credito spettante a
[...]
è stato corretto, da Euro 30.000,00, in Euro 30.000,00 oltre IVA. CP_2
Eseguita la CTU e depositato l'ulteriore conteggio, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione, dopo ordinanza (del 27.2.24), attraverso cui il CTU è stato chiamato a chiarimenti, resi all'udienza del 14.3.2024.
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1. sull'inadempimento e sul quantum a titolo di risarcimento
Va premesso che in questa sede non possono essere rivalutate le questioni già decise con la sentenza parziale.
Le difese delle parti, nella parte in cui assumono l'erroneità della quantificazione dei crediti come accertati nella sentenza non definitiva, non possono pertanto essere qui rivalutate, trattandosi di materia rimessa ad eventuale procedimento di impugnazione (che le parti si sono riservate di promuovere).
In questa sede deve solo valutarsi l'inadempimento dedotto da entrambe le parti, il quantum dell'eventuale risarcimento dei danni e la spettanza delle ritenute a garanzia.
Richiamate in diritto le considerazioni di cui alla sentenza non definitiva, si deve, quindi, procedere ai suddetti accertamenti.
pagina 6 di 12 Alla luce della complessiva istruttoria tecnica e documentale, il rapporto intercorso tra
[...]
(in ATI con e va inquadrato quale contratto di appalto CP_1 CP_5 Controparte_2 ex art. 1655 c.c., con corrispettivo “a misura”, contabilità a stati di avanzamento e ritenuta del 10% svincolabile a collaudo;
ogni variazione esecutiva esigeva forma scritta, mentre i tempi contrattuali – già fissati in origine – sono stati espressamente rideterminati dalla transazione del 31 ottobre 2019, che ha confermato il regime della penale per ritardo e previsto la consegna dei piani quarto e quinto al
30 novembre 2019 e l'ultimazione dei restanti lavori al 30 marzo 2020.
In tale cornice giuridica, governata dagli artt. 1218 e 1223 c.c. e, quanto alla clausola penale, dall'art. 1382 c.c., l'accertamento dell'inadempimento richiede di apprezzare, con criterio causale e non meramente cronologico, se e in quale misura i ritardi siano riconducibili alla sfera di controllo dell'appaltatore ovvero a fatti esogeni o imputabili alla committente o alla direzione lavori.
Il quadro ricostruito dalla CTU, che il Tribunale ritiene condivisibile perché sorretto da verifiche in contraddittorio e da una coerente motivazione, restituisce una vicenda di cantiere connotata da plurimi fattori interferenti fra di loro.
La consegna dei piani quarto e quinto è avvenuta il 31 gennaio 2020, oltre il termine transattivo, ma il differimento trova giustificazione nei verbali della D.L.: lavorazioni integrative richieste in corso d'opera, tempi tecnici per collaudi e ascensore, non riconducibili alla diligenza dell'impresa, esigenze di sicurezza volte a svincolare le aree ultimate. Si tratta di ragioni oggettive idonee a escludere l'imputabilità all'appaltatore per quel segmento temporale.
Analogamente, la sospensione parziale del terzo piano fino al 24 febbraio 2020 è dipesa dall'impossibilità di trasferire gli ospiti, evenienza organizzativa ascrivibile alla sfera della committente e da questa gestita attraverso la direzione lavori;
e, successivamente, la sospensione generale dal 20 marzo al 31 maggio 2020 è stata determinata dalla normativa emergenziale da
COVID-19, fatto impeditivo di forza maggiore.
Alla ripresa del 1° giugno 2020, il cantiere ha continuato a scontare l'indisponibilità del terzo piano – ancora occupato dagli ospiti per mancanza delle necessarie autorizzazioni sanitarie sui piani superiori – con conseguenti blocchi a catena sulle lavorazioni dei piani sottostanti per interferenze impiantistiche.
Il CTU sottolinea, con rilievo che il Tribunale fa proprio, come la regia di tali passaggi (logistica degli spostamenti, tempistiche autorizzative, coordinamento delle fasi) fosse rimessa alla committente e alla D.L., la cui azione non ha consentito quella “sinergia” minima necessaria per preservare il pagina 7 di 12 cronoprogramma;
fino a quel momento, dunque, il ritardo non è riferibile alla responsabilità dell'appaltatore.
Il quadro muta, tuttavia, dal 1° settembre 2020, allorché la struttura risulta integralmente sgomberata e le lavorazioni possono proseguire senza i vincoli che avevano sino ad allora condizionato l'andamento del cantiere. È in questo frangente che si colloca la condotta dell'ATI, non assistita da impedimenti equivalenti: a fronte di una situazione a questo punto libera da interferenze, la direzione lavori e la committente segnalano, nelle comunicazioni di fine ottobre, un progresso
“quasi nullo”, con i piani 0, 1 e 2 non ultimati e il terzo piano neppure avviato, fino all'interruzione definitiva del 25 novembre 2020.
L'argomentata conclusione del CTU, che individua in n. 86 i giorni di ritardo imputabili all'appaltatore nel periodo 1° settembre–25 novembre 2020, rappresenta un punto di equilibrio corretto tra le opposte allegazioni: prima di tale data, i rallentamenti dipendono da scelte e condizioni organizzative della committente e dalla vis maior pandemica;
dopo tale data, l'arresto dell'avanzamento non è giustificato da cause esterne idonee a trasferirne la responsabilità fuori dalla sfera dell'ATI.
La quantificazione del ritardo complessivo in 167 giorni – depurata dei 72 giorni di sospensione emergenziale e proiettata dall'11 giugno 2020 alla data di interruzione – consente, quindi, di distinguere l'area neutra o estranea alla responsabilità dell'appaltatore da quella causalmente riferibile a quest'ultimo.
In questo perimetro, non può tuttavia trovare applicazione la penale pattizia prevista dal contratto.
Sul punto, l'osservazione tecnica della CTU – secondo cui la mancata annotazione della penale nei
SAL da parte della direzione lavori ne preclude la debenza – è condivisibile. La clausola che richiedeva l'iscrizione “a debito” negli stati di avanzamento individuava infatti una modalità costitutiva della pretesa: la sua omissione in sede contabile, in assenza di contestazioni tempestive, impedisce oggi di esigerla in via giudiziale. La domanda di pagamento della penale deve pertanto essere respinta.
Diverso, ma autonomo, è il profilo del c.d. “danno ulteriore”, espressamente riservato alla committente dalla pattuizione contrattuale.
L'inadempimento dell'appaltatore, nella parte in cui ha determinato il ritardo imputabile e l'interruzione delle lavorazioni, ha imposto a di rivolgersi a nuova impresa per Controparte_2 completare le opere residue, con conseguenti tempi tecnici di affidamento e ripresa dei lavori.
pagina 8 di 12 La CTU, con metodo lineare e fondato su documentazione aziendale, ha parametrato il pregiudizio alla protrazione del periodo di gestione in perdita e al mancato utile correlato al ritardo complessivo così inteso, sommando agli 86 giorni imputabili all'ATI ulteriori 77 giorni necessari per il subentro e l'esecuzione finale, per un totale di 163 giorni.
Il calcolo delle perdite, ancorato a una perdita media giornaliera di euro 563,50, dà luogo – rettificato un evidente errore materiale contenuto nella relazione (v. p. 40) – alla somma di euro
91.850,50; il mancato utile, calcolato sui distinti regimi gestionali documentati, ammonta a euro
269.305,65.
Il complessivo danno ulteriore risarcibile ammonta, pertanto, ad euro 361.156,15.
Non ricorrono i presupposti per operare riduzioni ex art. 1227 c.c.: la condotta della committente nel periodo anteriore al 1° settembre 2020 è già stata neutralizzata ai fini imputativi;
nel periodo successivo, la prova di efficienti misure alternative idonee a elidere o ridurre in modo apprezzabile il pregiudizio, in pendenza dell'inadempimento dell'appaltatore e della necessità di reperire un sostituto, non è stata offerta.
Al contempo, l'istruttoria tecnica consente di riconoscere, in via speculare, un pregiudizio in capo all'appaltatore per l'anomalo andamento del cantiere nel tratto temporale precedente, dovuto alla carente programmazione degli spostamenti degli ospiti, alle varianti e integrazioni non governate con adeguata tempestività e alla insufficiente regia della direzione lavori, fattori che hanno inciso sui costi di impresa al di là della normale alea.
La quantificazione equitativa operata dal CTU – fissata nel 10% della produzione dal SAL 13 ad ottobre 2020 – è sorretta da un percorso motivazionale coerente con i riscontri contabili e con la natura non pienamente misurabile del pregiudizio, ed approda alla determinazione della somma di euro 77.228,07, quantificata sulla differenza tra il valore dell'eseguito alla data di interruzione (euro
1.442.633,00) e il SAL 12 (euro 670.352,29). Trattandosi di maggiore onerosità organizzativa e gestionale sopportata dall'impresa per cause non imputabili all'appaltatore, la voce non si sovrappone né alla penale dovuta alla committente per il periodo imputabile, né al danno ulteriore afferente ai risultati economici della gestione dell'immobile; integra, piuttosto, il ristoro di un diverso segmento causale.
Resta, infine, il profilo delle ritenute a garanzia.
La clausola negoziale subordina lo svincolo al collaudo positivo da eseguirsi entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
pagina 9 di 12 È noto che, in via generale, tali importi restano indisponibili sino all'esito positivo del collaudo, costituendo una forma di garanzia per la committente circa la buona esecuzione delle opere (artt.
1665 e 1667 c.c.). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che il mancato o ritardato collaudo non può tradursi in una paralisi indefinita dei diritti dell'appaltatore, il quale, una volta dimostrata l'esecuzione delle prestazioni e la misura delle lavorazioni, è legittimato a richiederne il pagamento anche in assenza di formale certificazione (Cass. civ., 13 marzo 2019, n.
7194; Trib. Roma, 18 dicembre 2020, n. 13171).
Nel caso di specie, l'appaltatore ha abbandonato il cantiere prima del completamento dei lavori;
nondimeno, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato con carattere di definitività il valore delle opere eseguite sino al 25 novembre 2020, individuandolo in euro 1.442.633,00, e ha quantificato in euro 144.263,00 il credito spettante a titolo di ritenute di garanzia. Tale accertamento tecnico, compiuto in contraddittorio tra le parti, consente di superare la condizione sospensiva del collaudo: il venir meno della possibilità di un collaudo formale, dovuto all'abbandono del cantiere e alla successiva sostituzione dell'appaltatore, non può infatti pregiudicare il diritto del medesimo a ottenere quanto già maturato per le prestazioni effettivamente eseguite e verificate in sede peritale.
Ne consegue che il credito per ritenute di garanzia, normalmente soggetto a svincolo solo a seguito di collaudo, nel caso concreto deve considerarsi attuale e pienamente esigibile, e come tale va computato nel dare–avere complessivo tra le parti.
In conclusione, l'assetto degli inadempimenti si compone in termini speculari e proporzionati alla loro effettiva incidenza causale: fino al 31 agosto 2020 il ritardo non è addebitabile all'appaltatore, gravando su fatti esogeni o su carenze organizzative e autorizzative della parte committente;
dal 1° settembre al 25 novembre 2020 l'inerzia dell'ATI assume rilievo determinante, giustificando il risarcimento del danno ulteriore, mentre, per il periodo anteriore, l'impresa ha diritto al ristoro equitativo dei maggiori oneri sofferti per l'anomala gestione del cantiere.
Tale composizione, fondata sulle risultanze tecniche e sul diritto applicabile, restituisce una soluzione coerente con i principi di causalità e di proporzionalità propri della responsabilità contrattuale nell'appalto, valorizzando le distinte sfere di responsabilità e, al contempo, evitando duplicazioni risarcitorie.
Quanto alle osservazioni dei CC.TT.PP., correttamente il CTU non ha tenuto conto, nell'espletamento del proprio incarico, della nuova produzione documentale, ovvero delle nuove eccezioni/considerazioni delle parti.
pagina 10 di 12 Sul punto, giova ricordare che, nel giudizio ordinario di cognizione, il thema decidendum e il thema probandum si consolidano a seguito dello scambio delle memorie integrative ex art. 183, comma 6, c.p.c.; da quel momento operano le preclusioni istruttorie e decadono le facoltà di dedurre nuovi mezzi di prova e di produrre documenti non previamente indicati, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 183, comma 7, c.p.c. (ossia che si tratti di prove contrarie a quelle dedotte dall'altra parte o di documenti la cui produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti o da esigenze istruttorie non prevedibili prima).
Ne consegue che l'introduzione di documenti ulteriori in sede di CTU non può ampliare retroattivamente il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, poiché l'attività peritale deve svolgersi sul compendio già regolarmente acquisito agli atti. Tali produzioni, ove non sorrette da specifica autorizzazione giudiziale e dai requisiti di legge, devono essere considerate tardive e, come tali, irrilevanti ai fini della formazione del convincimento del giudicante.
2. Conclusioni
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il rapporto dare–avere tra le parti va così ricomposto: a favore della committente deve essere computato l'importo di euro Controparte_2
361.156,15, a titolo di risarcimento del danno ulteriore derivante dalla protratta indisponibilità delle opere e dal mancato utile correlato al ritardo complessivo.
Dalla posizione creditoria della committente va tuttavia detratto l'importo di euro 77.228,07, riconosciuto all'appaltatore quale ristoro per i maggiori oneri derivanti dall'anomala conduzione del cantiere nei periodi non imputabili all'impresa.
In favore di eve inoltre essere conteggiato il credito per le ritenute di garanzia, pari ad CP_1 euro 144.263,00, già definitivamente quantificato dalla CTU quale 10% dell'eseguito alla data del 25 novembre 2020. Trattandosi di credito pieno ed attuale, va compreso nel saldo finale.
Il saldo netto, conseguente a tali poste contabili, individua dunque una prevalenza creditoria della committente, la quale risulta titolare di un credito complessivo di euro 139.665,08 (pari al danno ulteriore, detratto il ristoro e le ritenute di garanzia spettanti all'appaltatore), da porsi in compensazione con quanto già maturato in favore dell'impresa per l'eseguito e le relative ritenute, così da pervenire ad un quadro unitario di regolazione dei reciproci rapporti (dalla sentenza parziale, con correzione dell'errore materiale: € 92.314,48 + € 9.500,00, oltre IVA, pari a complessivi € Co 101.814,48 oltre IVA, a credito della;
€ 30.000,00 oltre IVA a credito de Controparte_1
. Pertanto, credito complessivo € 92.314,48+ € 9.500,00+ € 77.350,60+ € CP_2 CP_1
pagina 11 di 12 144.263,00= € 323.428,08; credito complessivo : € 30.000,00+ € 361.156,15= € CP_2
391.156,15. Differenza, in favore di pari ad Euro € 67.728,07, oltre IVA). Controparte_2
3. le spese di lite
Considerata la parziale soccombenza reciproca (per il non integrale accoglimento delle domande di ciascuna parte), le spese di lite vanno dichiarate compensate interamente tra le parti ex art. 92
c.p.c..
Analogamente, quanto alle spese tecniche - liquidate come in atti (decreto del 23.11.2023) - le stesse vanno poste definitivamente per metà a carico dell'attrice e per il residuo a carico della convenuta in parti uguali, con spese di CTP compensate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA risolto il contratto di appalto;
- ACCERTA e DICHIARA a credito della l'importo di Euro 361.156,15 Controparte_1 oltre interessi;
- ACCERTA e DICHIARA a credito de l'importo di Euro 221.491,07, oltre CP_2 interessi;
- COMPENSA le rispettive ragioni di credito e debito fra le parti;
- COMPENSA interamente le spese di lite tra le part e le spese di CTPi;
- PONE in via definitiva le spese di CTU a carico solidale delle parti
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12883/2020 promossa da:
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti DOMENICO IARIA (C.F. ), CP_1 C.F._1
LU HI (C.F. e UG OR (C.F. CodiceFiscale_2
), domiciliata in Firenze, via Ungaretti n. 6/s, presso il difensore;
C.F._3
ATTORE contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA PICCOLO (C.F. , CP_3 CodiceFiscale_4 domiciliata in Firenze, via Senese n. 31, presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dato atto della riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1046/2023 formulata dalla concludente all'udienza dell'11 maggio 2023:
- previa revoca dell'ordinanza 14.04.2024 e conseguente integrazione della CTU con nomina di esperto contabile per dare risposta alle osservazioni critiche alla CTU depositate dalla concludente il 21.11.2023, nonché occorrendo ammissione delle istanze istruttorie ricapitolate in sede di note di
pagina 1 di 12 udienza 08.03.2022, laddove riguardanti la richiesta di ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria 183/2, prendere atto di quanto allegato e dedotto dalla concludente, accertare il grave inadempimento della committente ai patti contrattuali e, per l'effetto, dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 06.06.2018;
- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della conchiudente al pagamento:
dei lavori oggetto dei SAL emessi dalla D.L., controfirmati dalla committente, fatturati dall'impresa e non liquidati, per €. 57.608,61 (fattura emessa da n. 242 del Controparte_1
31.08.2020, relativa al SAL n. 16 del 31.07.2020);, oltre interessi dal dovuto al saldo;
dei maggiori lavori eseguiti e non coperti da SAL, per €. 195.661,23, oltre ritenuta a garanzia, di €. 16.554,57, oltre interessi dal dovuto al saldo;
dell'importo pari alla ritenuta del 10% a garanzia, ammontante al 31.07.2020 ad €.
136.057,98 (con riferimento al SAL n 16), oltre interessi dal dovuto al saldo;
del costo dei materiali e delle forniture acquistate e presenti in cantiere o giacenti presso fornitori, per €. 9.500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
dei danni sofferti in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori, in ragione di €.
101.672,79 (pari al 10% della produzione dal SAL n. 13 ad ottobre 2020), oltre interessi dal dovuto al saldo;
degli interessi relativi alle mancate fatturazioni;
- respingere, siccome infondata, la domanda riconvenzionale della convenuta di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della attrice;
- rigettare, altresì, siccome inammissibile e/o infondata la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna della attrice al pagamento della somma di €. 167.000,00 a titolo di penale ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, riducendo in ogni caso l'ammontare della stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
- rigettare inoltre, siccome inammissibile e/o infondata la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna della attrice al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €.
172.520,00;
- in stretto subordine, disporre la compensazione tra quanto, in denegata ipotesi, riconosciuto come dovuto alla convenuta, rispetto a quanto a credito della attrice, liquidando in favore di quest'ultima le residue somme dovute alla stessa, il tutto oltre interessi dalla data del dovuto al saldo
Vinte le spese di giudizio e di ATP in corso di causa.”.
pagina 2 di 12 Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti:
- rigettare ogni e qualunque domanda formulata da parte attrice nei confronti di;
CP_2
- in via riconvenzionale:
- condannare parte attrice a pagare e corrispondere a , quale penale pattuita inter CP_2 partes, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto di appalto, come modificato dall'accordo transattivo sottoscritto inter partes in data 31.10.2019, la somma complessiva di €
167.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al 23.02.21 (data di deposito della comparsa di costituzione e risposta) e interessi ex art. 1284 co. 4 cc da tale data al soddisfo;
- accertare e dichiarare che parte attrice è inadempiente alle obbligazioni contrattuali e, per
l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 6 giugno 2018;
- in ogni caso, condannare parte attrice a pagare e corrispondere a a titolo di CP_2 risarcimento danni la somma di € 475.069,78 o quella diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 23.02.21 (data di deposito della comparsa di costituzione e risposta) al soddisfo;
- in ogni caso, condannare parte attrice a rimborsare a il costo di € 30.000,00 oltre CP_2
Iva dalla medesima sostenuto per il rilascio delle dichiarazioni di legge ex art. 24 DPR 6.06.2001 n.
380 relative alle opere eseguite dall'ATI, importo già “accerta(to) a credito de ” con la CP_2 sentenza non definitiva n. 1046/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data 4.04.23 e come corretta con provvedimento di correzione di errori materiali in data 15.06.2023, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dì del dovuto al soddisfo;
- in ipotesi, subordinata, in cui nel presente giudizio dovesse risultare dovuto un qualsivoglia importo da a parte attrice, compensare tale importo, per la somma corrispondente, con CP_2
l'importo da parte attrice dovuto alla convenuta a fronte della domanda riconvenzionale, e in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento della residua somma dovuta a e pari alla CP_2 differenza tra i contrapposti crediti, il tutto oltre interessi ex art. 1284. co. 4 cc dal dì del dovuto al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, sia del presente giudizio (ivi comprese le spese di lite relative alla parte di giudizio decisa con sentenza non definitiva n. 1046/2023) sia anche del procedimento di ATP in corso di causa, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché ponendo definitivamente a carico dell'attrice le spese e i compensi del CTU nel giudizio di ATP.”.
pagina 3 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato società appaltatrice di Controparte_1 lavori edili ha convenuto in giudizio società committente, chiedendo la Controparte_2 risoluzione del contratto di appalto per il grave inadempimento di questa, oltre alla condanna al pagamento del saldo dei lavori e dei maggiori lavori eseguiti extra- SAL, nonché al pagamento delle relative ritenute a garanzia, del costo dei materiali e delle forniture presenti in cantiere o giacenti presso fornitori, dei danni sofferti in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori e degli interessi relativi alle mancate fatturazioni.
Più nello specifico, ha dedotto di aver stipulato con la società Controparte_1 CP_2
, il 6.06.2018, un contratto di appalto per la realizzazione di tutte le opere di manutenzione
[...] straordinaria per l'adeguamento funzionale e normativo e per l'ampliamento dell'immobile a
“La Quiete”, posto in Spotorno (SV); di aver concluso, il 31.10.2019 - a seguito di Controparte_4 una controversia giudiziale sorta nel corso dell'esecuzione dei lavori in relazione al mancato pagamento dei SAL emessi, al mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori nonché in relazione all'Elenco prezzi per i SAL - accordo transattivo, in base al quale il contratto di appalto del
6.06.2018 rimaneva in essere tra le parti, con alcune modifiche: infatti era stabilito, per quanto qui interessa, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, ossia entro la data del 30.11.2019 dovevano essere ultimati i lavori al 4° piano della Struttura ed entro il 30.03.2020 quelli per i restanti piani;
che, per ogni giorno solare di ritardo, a titolo di risarcimento, l'appaltatore avrebbe dovuto corrispondere alla Committente una penale pari a € 1.000,00, salvo l'eventuale maggior danno.
Parte attrice ha dedotto che, dopo la transazione del 31.10.2019, i lavori in cantiere avevano subito rallentamenti a causa delle condotte omissive e/o inadempienti della Committente ed inoltre ha allegato:
- il mancato rispetto, da parte della committente, della redazione dei SAL mensili;
- la redazione unilaterale ed arbitraria dei Nuovi Prezzi, in quanto mai discussi in contraddittorio e con ritardo rispetto a quanto dovuto, con indicazione solo a ridosso della emissione del SAL;
- la totale indifferenza nei confronti della organizzazione del cantiere, in relazione allo spostamento degli ospiti che permanevano al 3° piano, impedendo la continuazione dei lavori ai piani
0, 1°, 2°, dato che i piani 4° e 5° erano stati consegnati a Febbraio 2020;
- la negazione degli accordi raggiunti con la D.L., in ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione dei lavori.
pagina 4 di 12 Parte attrice ha quindi allegato di aver subito danni a causa dell'anomalo andamento dei lavori, quantificati in € 101.672,79.
Si è costituita regolarmente in giudizio , resistendo alle domande attoree, CP_2 proponendo a sua volta domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della CP_1 con condanna al risarcimento dei danni.
[...]
In particolare, parte convenuta ha allegato che i SAL mensili erano stati redatti correttamente;
che la Direzione dei Lavori aveva sempre concordato i nuovi prezzi;
che la non aveva CP_1 rispettato i tempi previsti, accumulando 167 giorni di ritardo - dall'11 giugno (essendo i lavori ripresi il 1° giugno dopo la sospensione a causa del COVID il 20.03.20, rimanendo quindi 10 giorni di lavorazioni) al 25 novembre, data in cui la Ditta aveva abbandonato il cantiere;
che non vi era stata alcuna anomala gestione del cantiere per ragioni imputabili alla committenza.
Parte convenuta ha quindi proposto domanda riconvenzionale di condanna di parte attrice al pagamento della penale per ritardo ex art. 10.4 del contratto di appalto, pari ad € 167.000,00, e di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 172.520,00 a titolo di danno emergente e mancato guadagno.
Esperito ATP (n. 12883/2020 SUB 1) su istanza della , con la I memoria Controparte_1 ex art. 183.6 cpc, parte attrice ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta ovvero la compensazione tra i reciproci crediti, ed in II memoria ex art. 183.6 cpc, parte convenuta ha eccepito la tardività di tali richieste.
A sua volta con la I memoria ex art. 183.6 cpc, parte convenuta ha elevato il petitum della domanda di condanna di risarcimento del danno ad € 300.000,00, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia;
ha chiesto poi la condanna della a rimborsarle l'importo di € 30.000,00 CP_1 oltre IVA, per il rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e degli impianti ex art. 24 DPR
6.06.2001 n. 380, richieste ad altra Società dopo il rifiuto opposto dalla . Controparte_1
La causa è stata istruita in via meramente documentale, essendo state respinte le richieste di prova orale e di CTU avanzate dalle parti.
Con sentenza non definitiva, in data 4.4.2023, il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da in relazione alle richieste difensive CP_2 formulate da in prima memoria ex art. 183 c.p.c., trattandosi di mere difese e Controparte_1 non di domande consequenziali.
È stato quindi accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP e ritenuta logica e congrua, che il credito spettante a per i lavori eseguiti sino Controparte_1
pagina 5 di 12 all'interruzione del cantiere (novembre 2020), al netto degli importi già riscossi fino al SAL n. 15 e delle ritenute a garanzia, ammontava ad € 123.377,78 oltre IVA, con ulteriore credito per € 9.500,00
a titolo di materiali giacenti in cantiere.
Contestualmente è stato accertato, a favore di , un credito pari ad € 30.000,00 CP_2 oltre IVA a titolo di costi sostenuti per l'acquisizione delle certificazioni di agibilità, non fornite dall'appaltatrice.
Allo stesso tempo, in considerazione della necessità di accertare l'imputabilità dei ritardi nell'esecuzione delle opere e di verificare l'esistenza e la quantificazione di ulteriori crediti a titolo di penale, di danno da mancato utile ovvero da anomala gestione del cantiere, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una nuova CTU, anche ai fini della definitiva regolazione delle ritenute a garanzia.
Dopo istanza di correzione materiale, avanzata dalla parte convenuta, con ordinanza del 15 giugno 2023, in accoglimento, il credito spettante a è stato corretto, da Euro Controparte_1
123.377,78, in Euro 92.314,48 oltre iva, più Euro 9.500,00, oltre IVA;
il credito spettante a
[...]
è stato corretto, da Euro 30.000,00, in Euro 30.000,00 oltre IVA. CP_2
Eseguita la CTU e depositato l'ulteriore conteggio, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione, dopo ordinanza (del 27.2.24), attraverso cui il CTU è stato chiamato a chiarimenti, resi all'udienza del 14.3.2024.
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1. sull'inadempimento e sul quantum a titolo di risarcimento
Va premesso che in questa sede non possono essere rivalutate le questioni già decise con la sentenza parziale.
Le difese delle parti, nella parte in cui assumono l'erroneità della quantificazione dei crediti come accertati nella sentenza non definitiva, non possono pertanto essere qui rivalutate, trattandosi di materia rimessa ad eventuale procedimento di impugnazione (che le parti si sono riservate di promuovere).
In questa sede deve solo valutarsi l'inadempimento dedotto da entrambe le parti, il quantum dell'eventuale risarcimento dei danni e la spettanza delle ritenute a garanzia.
Richiamate in diritto le considerazioni di cui alla sentenza non definitiva, si deve, quindi, procedere ai suddetti accertamenti.
pagina 6 di 12 Alla luce della complessiva istruttoria tecnica e documentale, il rapporto intercorso tra
[...]
(in ATI con e va inquadrato quale contratto di appalto CP_1 CP_5 Controparte_2 ex art. 1655 c.c., con corrispettivo “a misura”, contabilità a stati di avanzamento e ritenuta del 10% svincolabile a collaudo;
ogni variazione esecutiva esigeva forma scritta, mentre i tempi contrattuali – già fissati in origine – sono stati espressamente rideterminati dalla transazione del 31 ottobre 2019, che ha confermato il regime della penale per ritardo e previsto la consegna dei piani quarto e quinto al
30 novembre 2019 e l'ultimazione dei restanti lavori al 30 marzo 2020.
In tale cornice giuridica, governata dagli artt. 1218 e 1223 c.c. e, quanto alla clausola penale, dall'art. 1382 c.c., l'accertamento dell'inadempimento richiede di apprezzare, con criterio causale e non meramente cronologico, se e in quale misura i ritardi siano riconducibili alla sfera di controllo dell'appaltatore ovvero a fatti esogeni o imputabili alla committente o alla direzione lavori.
Il quadro ricostruito dalla CTU, che il Tribunale ritiene condivisibile perché sorretto da verifiche in contraddittorio e da una coerente motivazione, restituisce una vicenda di cantiere connotata da plurimi fattori interferenti fra di loro.
La consegna dei piani quarto e quinto è avvenuta il 31 gennaio 2020, oltre il termine transattivo, ma il differimento trova giustificazione nei verbali della D.L.: lavorazioni integrative richieste in corso d'opera, tempi tecnici per collaudi e ascensore, non riconducibili alla diligenza dell'impresa, esigenze di sicurezza volte a svincolare le aree ultimate. Si tratta di ragioni oggettive idonee a escludere l'imputabilità all'appaltatore per quel segmento temporale.
Analogamente, la sospensione parziale del terzo piano fino al 24 febbraio 2020 è dipesa dall'impossibilità di trasferire gli ospiti, evenienza organizzativa ascrivibile alla sfera della committente e da questa gestita attraverso la direzione lavori;
e, successivamente, la sospensione generale dal 20 marzo al 31 maggio 2020 è stata determinata dalla normativa emergenziale da
COVID-19, fatto impeditivo di forza maggiore.
Alla ripresa del 1° giugno 2020, il cantiere ha continuato a scontare l'indisponibilità del terzo piano – ancora occupato dagli ospiti per mancanza delle necessarie autorizzazioni sanitarie sui piani superiori – con conseguenti blocchi a catena sulle lavorazioni dei piani sottostanti per interferenze impiantistiche.
Il CTU sottolinea, con rilievo che il Tribunale fa proprio, come la regia di tali passaggi (logistica degli spostamenti, tempistiche autorizzative, coordinamento delle fasi) fosse rimessa alla committente e alla D.L., la cui azione non ha consentito quella “sinergia” minima necessaria per preservare il pagina 7 di 12 cronoprogramma;
fino a quel momento, dunque, il ritardo non è riferibile alla responsabilità dell'appaltatore.
Il quadro muta, tuttavia, dal 1° settembre 2020, allorché la struttura risulta integralmente sgomberata e le lavorazioni possono proseguire senza i vincoli che avevano sino ad allora condizionato l'andamento del cantiere. È in questo frangente che si colloca la condotta dell'ATI, non assistita da impedimenti equivalenti: a fronte di una situazione a questo punto libera da interferenze, la direzione lavori e la committente segnalano, nelle comunicazioni di fine ottobre, un progresso
“quasi nullo”, con i piani 0, 1 e 2 non ultimati e il terzo piano neppure avviato, fino all'interruzione definitiva del 25 novembre 2020.
L'argomentata conclusione del CTU, che individua in n. 86 i giorni di ritardo imputabili all'appaltatore nel periodo 1° settembre–25 novembre 2020, rappresenta un punto di equilibrio corretto tra le opposte allegazioni: prima di tale data, i rallentamenti dipendono da scelte e condizioni organizzative della committente e dalla vis maior pandemica;
dopo tale data, l'arresto dell'avanzamento non è giustificato da cause esterne idonee a trasferirne la responsabilità fuori dalla sfera dell'ATI.
La quantificazione del ritardo complessivo in 167 giorni – depurata dei 72 giorni di sospensione emergenziale e proiettata dall'11 giugno 2020 alla data di interruzione – consente, quindi, di distinguere l'area neutra o estranea alla responsabilità dell'appaltatore da quella causalmente riferibile a quest'ultimo.
In questo perimetro, non può tuttavia trovare applicazione la penale pattizia prevista dal contratto.
Sul punto, l'osservazione tecnica della CTU – secondo cui la mancata annotazione della penale nei
SAL da parte della direzione lavori ne preclude la debenza – è condivisibile. La clausola che richiedeva l'iscrizione “a debito” negli stati di avanzamento individuava infatti una modalità costitutiva della pretesa: la sua omissione in sede contabile, in assenza di contestazioni tempestive, impedisce oggi di esigerla in via giudiziale. La domanda di pagamento della penale deve pertanto essere respinta.
Diverso, ma autonomo, è il profilo del c.d. “danno ulteriore”, espressamente riservato alla committente dalla pattuizione contrattuale.
L'inadempimento dell'appaltatore, nella parte in cui ha determinato il ritardo imputabile e l'interruzione delle lavorazioni, ha imposto a di rivolgersi a nuova impresa per Controparte_2 completare le opere residue, con conseguenti tempi tecnici di affidamento e ripresa dei lavori.
pagina 8 di 12 La CTU, con metodo lineare e fondato su documentazione aziendale, ha parametrato il pregiudizio alla protrazione del periodo di gestione in perdita e al mancato utile correlato al ritardo complessivo così inteso, sommando agli 86 giorni imputabili all'ATI ulteriori 77 giorni necessari per il subentro e l'esecuzione finale, per un totale di 163 giorni.
Il calcolo delle perdite, ancorato a una perdita media giornaliera di euro 563,50, dà luogo – rettificato un evidente errore materiale contenuto nella relazione (v. p. 40) – alla somma di euro
91.850,50; il mancato utile, calcolato sui distinti regimi gestionali documentati, ammonta a euro
269.305,65.
Il complessivo danno ulteriore risarcibile ammonta, pertanto, ad euro 361.156,15.
Non ricorrono i presupposti per operare riduzioni ex art. 1227 c.c.: la condotta della committente nel periodo anteriore al 1° settembre 2020 è già stata neutralizzata ai fini imputativi;
nel periodo successivo, la prova di efficienti misure alternative idonee a elidere o ridurre in modo apprezzabile il pregiudizio, in pendenza dell'inadempimento dell'appaltatore e della necessità di reperire un sostituto, non è stata offerta.
Al contempo, l'istruttoria tecnica consente di riconoscere, in via speculare, un pregiudizio in capo all'appaltatore per l'anomalo andamento del cantiere nel tratto temporale precedente, dovuto alla carente programmazione degli spostamenti degli ospiti, alle varianti e integrazioni non governate con adeguata tempestività e alla insufficiente regia della direzione lavori, fattori che hanno inciso sui costi di impresa al di là della normale alea.
La quantificazione equitativa operata dal CTU – fissata nel 10% della produzione dal SAL 13 ad ottobre 2020 – è sorretta da un percorso motivazionale coerente con i riscontri contabili e con la natura non pienamente misurabile del pregiudizio, ed approda alla determinazione della somma di euro 77.228,07, quantificata sulla differenza tra il valore dell'eseguito alla data di interruzione (euro
1.442.633,00) e il SAL 12 (euro 670.352,29). Trattandosi di maggiore onerosità organizzativa e gestionale sopportata dall'impresa per cause non imputabili all'appaltatore, la voce non si sovrappone né alla penale dovuta alla committente per il periodo imputabile, né al danno ulteriore afferente ai risultati economici della gestione dell'immobile; integra, piuttosto, il ristoro di un diverso segmento causale.
Resta, infine, il profilo delle ritenute a garanzia.
La clausola negoziale subordina lo svincolo al collaudo positivo da eseguirsi entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
pagina 9 di 12 È noto che, in via generale, tali importi restano indisponibili sino all'esito positivo del collaudo, costituendo una forma di garanzia per la committente circa la buona esecuzione delle opere (artt.
1665 e 1667 c.c.). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che il mancato o ritardato collaudo non può tradursi in una paralisi indefinita dei diritti dell'appaltatore, il quale, una volta dimostrata l'esecuzione delle prestazioni e la misura delle lavorazioni, è legittimato a richiederne il pagamento anche in assenza di formale certificazione (Cass. civ., 13 marzo 2019, n.
7194; Trib. Roma, 18 dicembre 2020, n. 13171).
Nel caso di specie, l'appaltatore ha abbandonato il cantiere prima del completamento dei lavori;
nondimeno, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato con carattere di definitività il valore delle opere eseguite sino al 25 novembre 2020, individuandolo in euro 1.442.633,00, e ha quantificato in euro 144.263,00 il credito spettante a titolo di ritenute di garanzia. Tale accertamento tecnico, compiuto in contraddittorio tra le parti, consente di superare la condizione sospensiva del collaudo: il venir meno della possibilità di un collaudo formale, dovuto all'abbandono del cantiere e alla successiva sostituzione dell'appaltatore, non può infatti pregiudicare il diritto del medesimo a ottenere quanto già maturato per le prestazioni effettivamente eseguite e verificate in sede peritale.
Ne consegue che il credito per ritenute di garanzia, normalmente soggetto a svincolo solo a seguito di collaudo, nel caso concreto deve considerarsi attuale e pienamente esigibile, e come tale va computato nel dare–avere complessivo tra le parti.
In conclusione, l'assetto degli inadempimenti si compone in termini speculari e proporzionati alla loro effettiva incidenza causale: fino al 31 agosto 2020 il ritardo non è addebitabile all'appaltatore, gravando su fatti esogeni o su carenze organizzative e autorizzative della parte committente;
dal 1° settembre al 25 novembre 2020 l'inerzia dell'ATI assume rilievo determinante, giustificando il risarcimento del danno ulteriore, mentre, per il periodo anteriore, l'impresa ha diritto al ristoro equitativo dei maggiori oneri sofferti per l'anomala gestione del cantiere.
Tale composizione, fondata sulle risultanze tecniche e sul diritto applicabile, restituisce una soluzione coerente con i principi di causalità e di proporzionalità propri della responsabilità contrattuale nell'appalto, valorizzando le distinte sfere di responsabilità e, al contempo, evitando duplicazioni risarcitorie.
Quanto alle osservazioni dei CC.TT.PP., correttamente il CTU non ha tenuto conto, nell'espletamento del proprio incarico, della nuova produzione documentale, ovvero delle nuove eccezioni/considerazioni delle parti.
pagina 10 di 12 Sul punto, giova ricordare che, nel giudizio ordinario di cognizione, il thema decidendum e il thema probandum si consolidano a seguito dello scambio delle memorie integrative ex art. 183, comma 6, c.p.c.; da quel momento operano le preclusioni istruttorie e decadono le facoltà di dedurre nuovi mezzi di prova e di produrre documenti non previamente indicati, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 183, comma 7, c.p.c. (ossia che si tratti di prove contrarie a quelle dedotte dall'altra parte o di documenti la cui produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti o da esigenze istruttorie non prevedibili prima).
Ne consegue che l'introduzione di documenti ulteriori in sede di CTU non può ampliare retroattivamente il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, poiché l'attività peritale deve svolgersi sul compendio già regolarmente acquisito agli atti. Tali produzioni, ove non sorrette da specifica autorizzazione giudiziale e dai requisiti di legge, devono essere considerate tardive e, come tali, irrilevanti ai fini della formazione del convincimento del giudicante.
2. Conclusioni
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il rapporto dare–avere tra le parti va così ricomposto: a favore della committente deve essere computato l'importo di euro Controparte_2
361.156,15, a titolo di risarcimento del danno ulteriore derivante dalla protratta indisponibilità delle opere e dal mancato utile correlato al ritardo complessivo.
Dalla posizione creditoria della committente va tuttavia detratto l'importo di euro 77.228,07, riconosciuto all'appaltatore quale ristoro per i maggiori oneri derivanti dall'anomala conduzione del cantiere nei periodi non imputabili all'impresa.
In favore di eve inoltre essere conteggiato il credito per le ritenute di garanzia, pari ad CP_1 euro 144.263,00, già definitivamente quantificato dalla CTU quale 10% dell'eseguito alla data del 25 novembre 2020. Trattandosi di credito pieno ed attuale, va compreso nel saldo finale.
Il saldo netto, conseguente a tali poste contabili, individua dunque una prevalenza creditoria della committente, la quale risulta titolare di un credito complessivo di euro 139.665,08 (pari al danno ulteriore, detratto il ristoro e le ritenute di garanzia spettanti all'appaltatore), da porsi in compensazione con quanto già maturato in favore dell'impresa per l'eseguito e le relative ritenute, così da pervenire ad un quadro unitario di regolazione dei reciproci rapporti (dalla sentenza parziale, con correzione dell'errore materiale: € 92.314,48 + € 9.500,00, oltre IVA, pari a complessivi € Co 101.814,48 oltre IVA, a credito della;
€ 30.000,00 oltre IVA a credito de Controparte_1
. Pertanto, credito complessivo € 92.314,48+ € 9.500,00+ € 77.350,60+ € CP_2 CP_1
pagina 11 di 12 144.263,00= € 323.428,08; credito complessivo : € 30.000,00+ € 361.156,15= € CP_2
391.156,15. Differenza, in favore di pari ad Euro € 67.728,07, oltre IVA). Controparte_2
3. le spese di lite
Considerata la parziale soccombenza reciproca (per il non integrale accoglimento delle domande di ciascuna parte), le spese di lite vanno dichiarate compensate interamente tra le parti ex art. 92
c.p.c..
Analogamente, quanto alle spese tecniche - liquidate come in atti (decreto del 23.11.2023) - le stesse vanno poste definitivamente per metà a carico dell'attrice e per il residuo a carico della convenuta in parti uguali, con spese di CTP compensate.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA risolto il contratto di appalto;
- ACCERTA e DICHIARA a credito della l'importo di Euro 361.156,15 Controparte_1 oltre interessi;
- ACCERTA e DICHIARA a credito de l'importo di Euro 221.491,07, oltre CP_2 interessi;
- COMPENSA le rispettive ragioni di credito e debito fra le parti;
- COMPENSA interamente le spese di lite tra le part e le spese di CTPi;
- PONE in via definitiva le spese di CTU a carico solidale delle parti
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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