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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6132/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI Parte_1 C.F._1
FAUSTO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI, 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv. GALEOTTI FAUSTO ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAZZERI ANNA VERONICA e CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 63 20135 MILANO presso lo studio dell'avv.
ZAZZERI ANNA VERONICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ing. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo di condannare la società convenuta al pagamento in CP_1 favore dell'attore della somma di € 76.346,66, salvo diversa determinazione in corso di giudizio, a saldo dei compensi professionali dovuti, oltre agli interessi legali e di mora (ex. Art. 5, comma 2,
D.Lgs.n. 231/2002) maturati dal dovuto al saldo e accessori di legge;
spese e compensi di giudizio pagina 1 di 5 refusi;
con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. chiedendo altresì il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di accertare l'infondatezza delle domande attoree per avere già corrisposto i compensi dovuti al CP_1
Professionista e per l'effetto respingerle integralmente;
in via subordinata comunque compensare quanto dovuto a in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata CP_1
con quanto dovuto al Professionista;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare che ha CP_1
corrisposto al professionista somme maggiori rispetto a quelle allo stesso dovute tenuto conto del recesso esercitato dal professionista e per l'effetto condannare l'Ing. a corrispondere a Pt_1 CP_1
la somma quantificata in € 94.668,86, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia per compensi professionali saldati senza titolo tenuto conto del recesso comunicato dal Professionista;
in ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese del presente procedimento e delle successive occorrende.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, ordinata l'esibizione ex art. 210 del libro giornale di cantiere e dei verbali del Coordinatore della sicurezza, disposta CTU, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposti.
L'ing. è stato investito del duplice incarico professionale (doc. 3 fasc. att.) di progettazione e Pt_1
direzione dei lavori della parte strutturale (incarico del 11.2.2010) e della parte architettonica dell'intervento edilizio in via Braccio da Montone n.
6 - ubentrava a quale soggetto CP_1 CP_2
attuatore della convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di Milano - per un corrispettivo complessivo di euro 195.000,00 (già conteggiati in detrazione i 20.000 euro corrisposti da per le CP_2
prestazioni espressamente contemplate in contratto, oltre al diritto del professionista al compenso per quelle extra disciplinare ed al rimborso delle spese di viaggio.
Dal prospetto depositato da parte convenuta risulta che vrebbe già corrisposto all'ing. la CP_1 Pt_1
somma di euro 179.191,00 in cui sono ricompresi gli importi di euro 20.000 corrisposti da (e, CP_2
come detto, già conteggiati nel saldo dovuto da disciplinare di euro 85.000) e di euro 33.068,86 per prestazioni “extra” di cui alle fatture n. 45 a saldo e n. 27 e 28 in acconto. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, le predette fatture indicavano che si trattava di compensi per prestazioni extra (“computo metrico strutturale”, “onorari e spese per varianti”, “progetto strutturale” che pagina 2 di 5 trattandosi di una fattura del novembre 2020 non poteva che riferirsi a varianti di quel progetto già anzitempo redatto). Le varianti strutturali e architettoniche e i computi metrici erano espressamente escluse da contratto dal compenso pattuito per l'incarico professionale e dovevano essere remunerate a parte. L'ammontare complessivo delle prestazioni extra è indicato nella mail prodotta sub doc. 35 ed è di euro 27.788,80 per le varianti architettoniche e di euro 10.337,26 per le varianti strutturali cui deve sommarsi l'importo di euro 5.000,00 per il computo metrico integralmente corrisposto;
il dettaglio delle varianti eseguite è indicato nella mail del 10.2.2021 prodotta dall'attore sub doc. 30 di cui non risulta agli atti alcuna contestazione precedente al presente giudizio;
anzi, avendo provveduto al Parte relativo pagamento, sia pure parziale, la stessa sembra averne riconosciuto l'effettiva esecuzione e, comunque, neppure in causa ne allega in modo specifico l'inadempimento. Dalla somma algebrica degli importi complessivamente dovuti e di quelli già corrisposti risulterebbe un residuo credito anche superiore di quello richiesto di euro 7.603,00 che, pertanto, è integralmente dovuto.
I compensi corrisposti dal convenuto come da disciplinare, fino all'avvenuto recesso dell'attore dall'incarico, sono dunque pari alla minor somma di 126.191,00 di cui 85.000 corrisposti a saldo delle prestazioni già eseguite del disciplinare del 11.2.2010 (non allegate nel dettaglio in atti) ed euro
41.191,00 per le prestazioni di cui al disciplinare sub doc 3 fasc. att. valorizzate complessivamente in complessivi euro 110.000. Dei rimanenti euro 68.809 (dati dalla differenza tra il complessivo ammontare dei compensi pattuiti di euro 195.000 e l'ammontare di quelli già corrisposti) risultano ancora dovuti: - euro 20.000,00 per la direzione dei lavori (del cui adempimento vi è prova nella documentazione di cui si è ordinata l'esibizione) pari al 40% dei compensi pattuiti, in ragione del completamento dei lavori, al momento del recesso del professionista, pari al 40% del programma costruttivo come accertato nell'elaborato peritale depositato in atti, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi;
- euro 20.000,00, il cui pagamento all'art. 5 era previsto al completamento delle strutture al tetto, atteso che dalle fotografie depositate in atti è evidente la già avvenuta costruzione della struttura di copertura dell'edificio. Residuano 28.809 euro che corrispondono alle prestazioni non eseguite in ragione della prematura interruzione del rapporto e per alcune delle quali l'attore non ha infatti neppure richiesto alcun compenso (fine lavori strada, fine lavori edificio e agibilità, accatastamento).
È altresì fondata la richiesta di euro 9.993,60 atteso che il rimborso delle spese di viaggio è previsto dall'art. 4 del contratto ed i costi delle trasferte (di cui il disciplinare non imponeva alcuna modalità specifica e non escludeva quella del mezzo proprio) sono dettagliati sub doc. 9 fasc. att. e risultano sostenuti per lo più nelle date di accesso al cantiere di Milano risultanti dalla documentazione depositata in atti.
pagina 3 di 5 Anche la richiesta maggiorazione del 25% dei compensi prevista dall'art. 18 legge 143/1949 quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, così come nell'ipotesi di sospensione dell'incarico di cui all'art.10, è dovuta. Si tratta di un credito di natura indennitaria che compete in qualsiasi caso di sospensione dell'incarico anche se per fatto del professionista inadempiente mentre l'art. 10 esclude il solo diritto al maggior danno nell'ipotesi in cui la sospensione dell'incarico “sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge. Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore.” (Cass. sentenza n. 451 del
14/01/2020).
Rimane pertanto questione irrilevante ai fini della decisione se sussista o meno la giusta causa di recesso dall'incarico conferitogli allegata dall'attore e fermamente contestata dal convenuto.
Al saldo dei compensi per l'opera prestata pari ad euro 57.560,60 va pertanto sommata l'ulteriore somma di euro 7.202,25 (25% di euro 28.809,00).
Va da sé, a fortiori, che non vi è spazio per l'accoglimento della speculare e contrapposta istanza di ripetizione del 20% dei corrispettivi pagati per le lavorazioni rese, a titolo di “sconto” per l'intervenuto recesso, che non trova alcun fondamento né pattizio né tantomeno normativo.
Deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di euro €
75.068,86, asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto sulla scorta dei disciplinari di incarico, somma così quantificata dalla convenuta valorizzando le prestazioni di assistenza al collaudo, pratica edilizia rifiuti solidi urbani, direzione lavori strada, direzione lavori fabbricato, coordinamento professionisti, elaborati esecutivi, fine lavori strada, fine lavori edificio e agibilità, accatastamento.
Quanto alle ultime tre voci - pacificamente ineseguite - si è già detto che l'attore non ha richiesto né ottenuto alcun pagamento;
mentre per la direzione dei lavori, mai contestata in corso di rapporto e si ripete ampiamente riscontrata dalla documentata assiduità della presenza in cantiere, si tratta di una delle voci per le quali è anzi ancora dovuto il corrispettivo nella sola misura corrispondente alla percentuale di realizzazione dell'opera al momento del recesso;
infine per le rimanenti voci, ricadeva pagina 4 di 5 sul convenuto, agendo questi in via riconvenzionale per la ripetizione di somme già corrisposte l'onere di provare che i pagamenti erano indebiti in quanto le prestazioni remunerate erano ineseguite;
onere nella fattispecie non assolto, a fronte peraltro di una puntuale allegazione da parte dell'attore del proprio diligente adempimento e della produzione di varia documentazione a riscontro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore delle domande, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 64.762,25 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6132/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI Parte_1 C.F._1
FAUSTO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI, 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv. GALEOTTI FAUSTO ANGELO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAZZERI ANNA VERONICA e CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 63 20135 MILANO presso lo studio dell'avv.
ZAZZERI ANNA VERONICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ing. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la chiedendo di condannare la società convenuta al pagamento in CP_1 favore dell'attore della somma di € 76.346,66, salvo diversa determinazione in corso di giudizio, a saldo dei compensi professionali dovuti, oltre agli interessi legali e di mora (ex. Art. 5, comma 2,
D.Lgs.n. 231/2002) maturati dal dovuto al saldo e accessori di legge;
spese e compensi di giudizio pagina 1 di 5 refusi;
con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. chiedendo altresì il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di accertare l'infondatezza delle domande attoree per avere già corrisposto i compensi dovuti al CP_1
Professionista e per l'effetto respingerle integralmente;
in via subordinata comunque compensare quanto dovuto a in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata CP_1
con quanto dovuto al Professionista;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare che ha CP_1
corrisposto al professionista somme maggiori rispetto a quelle allo stesso dovute tenuto conto del recesso esercitato dal professionista e per l'effetto condannare l'Ing. a corrispondere a Pt_1 CP_1
la somma quantificata in € 94.668,86, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia per compensi professionali saldati senza titolo tenuto conto del recesso comunicato dal Professionista;
in ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese del presente procedimento e delle successive occorrende.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, ordinata l'esibizione ex art. 210 del libro giornale di cantiere e dei verbali del Coordinatore della sicurezza, disposta CTU, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposti.
L'ing. è stato investito del duplice incarico professionale (doc. 3 fasc. att.) di progettazione e Pt_1
direzione dei lavori della parte strutturale (incarico del 11.2.2010) e della parte architettonica dell'intervento edilizio in via Braccio da Montone n.
6 - ubentrava a quale soggetto CP_1 CP_2
attuatore della convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di Milano - per un corrispettivo complessivo di euro 195.000,00 (già conteggiati in detrazione i 20.000 euro corrisposti da per le CP_2
prestazioni espressamente contemplate in contratto, oltre al diritto del professionista al compenso per quelle extra disciplinare ed al rimborso delle spese di viaggio.
Dal prospetto depositato da parte convenuta risulta che vrebbe già corrisposto all'ing. la CP_1 Pt_1
somma di euro 179.191,00 in cui sono ricompresi gli importi di euro 20.000 corrisposti da (e, CP_2
come detto, già conteggiati nel saldo dovuto da disciplinare di euro 85.000) e di euro 33.068,86 per prestazioni “extra” di cui alle fatture n. 45 a saldo e n. 27 e 28 in acconto. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, le predette fatture indicavano che si trattava di compensi per prestazioni extra (“computo metrico strutturale”, “onorari e spese per varianti”, “progetto strutturale” che pagina 2 di 5 trattandosi di una fattura del novembre 2020 non poteva che riferirsi a varianti di quel progetto già anzitempo redatto). Le varianti strutturali e architettoniche e i computi metrici erano espressamente escluse da contratto dal compenso pattuito per l'incarico professionale e dovevano essere remunerate a parte. L'ammontare complessivo delle prestazioni extra è indicato nella mail prodotta sub doc. 35 ed è di euro 27.788,80 per le varianti architettoniche e di euro 10.337,26 per le varianti strutturali cui deve sommarsi l'importo di euro 5.000,00 per il computo metrico integralmente corrisposto;
il dettaglio delle varianti eseguite è indicato nella mail del 10.2.2021 prodotta dall'attore sub doc. 30 di cui non risulta agli atti alcuna contestazione precedente al presente giudizio;
anzi, avendo provveduto al Parte relativo pagamento, sia pure parziale, la stessa sembra averne riconosciuto l'effettiva esecuzione e, comunque, neppure in causa ne allega in modo specifico l'inadempimento. Dalla somma algebrica degli importi complessivamente dovuti e di quelli già corrisposti risulterebbe un residuo credito anche superiore di quello richiesto di euro 7.603,00 che, pertanto, è integralmente dovuto.
I compensi corrisposti dal convenuto come da disciplinare, fino all'avvenuto recesso dell'attore dall'incarico, sono dunque pari alla minor somma di 126.191,00 di cui 85.000 corrisposti a saldo delle prestazioni già eseguite del disciplinare del 11.2.2010 (non allegate nel dettaglio in atti) ed euro
41.191,00 per le prestazioni di cui al disciplinare sub doc 3 fasc. att. valorizzate complessivamente in complessivi euro 110.000. Dei rimanenti euro 68.809 (dati dalla differenza tra il complessivo ammontare dei compensi pattuiti di euro 195.000 e l'ammontare di quelli già corrisposti) risultano ancora dovuti: - euro 20.000,00 per la direzione dei lavori (del cui adempimento vi è prova nella documentazione di cui si è ordinata l'esibizione) pari al 40% dei compensi pattuiti, in ragione del completamento dei lavori, al momento del recesso del professionista, pari al 40% del programma costruttivo come accertato nell'elaborato peritale depositato in atti, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi;
- euro 20.000,00, il cui pagamento all'art. 5 era previsto al completamento delle strutture al tetto, atteso che dalle fotografie depositate in atti è evidente la già avvenuta costruzione della struttura di copertura dell'edificio. Residuano 28.809 euro che corrispondono alle prestazioni non eseguite in ragione della prematura interruzione del rapporto e per alcune delle quali l'attore non ha infatti neppure richiesto alcun compenso (fine lavori strada, fine lavori edificio e agibilità, accatastamento).
È altresì fondata la richiesta di euro 9.993,60 atteso che il rimborso delle spese di viaggio è previsto dall'art. 4 del contratto ed i costi delle trasferte (di cui il disciplinare non imponeva alcuna modalità specifica e non escludeva quella del mezzo proprio) sono dettagliati sub doc. 9 fasc. att. e risultano sostenuti per lo più nelle date di accesso al cantiere di Milano risultanti dalla documentazione depositata in atti.
pagina 3 di 5 Anche la richiesta maggiorazione del 25% dei compensi prevista dall'art. 18 legge 143/1949 quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, così come nell'ipotesi di sospensione dell'incarico di cui all'art.10, è dovuta. Si tratta di un credito di natura indennitaria che compete in qualsiasi caso di sospensione dell'incarico anche se per fatto del professionista inadempiente mentre l'art. 10 esclude il solo diritto al maggior danno nell'ipotesi in cui la sospensione dell'incarico “sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge. Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore.” (Cass. sentenza n. 451 del
14/01/2020).
Rimane pertanto questione irrilevante ai fini della decisione se sussista o meno la giusta causa di recesso dall'incarico conferitogli allegata dall'attore e fermamente contestata dal convenuto.
Al saldo dei compensi per l'opera prestata pari ad euro 57.560,60 va pertanto sommata l'ulteriore somma di euro 7.202,25 (25% di euro 28.809,00).
Va da sé, a fortiori, che non vi è spazio per l'accoglimento della speculare e contrapposta istanza di ripetizione del 20% dei corrispettivi pagati per le lavorazioni rese, a titolo di “sconto” per l'intervenuto recesso, che non trova alcun fondamento né pattizio né tantomeno normativo.
Deve altresì essere rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di euro €
75.068,86, asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto sulla scorta dei disciplinari di incarico, somma così quantificata dalla convenuta valorizzando le prestazioni di assistenza al collaudo, pratica edilizia rifiuti solidi urbani, direzione lavori strada, direzione lavori fabbricato, coordinamento professionisti, elaborati esecutivi, fine lavori strada, fine lavori edificio e agibilità, accatastamento.
Quanto alle ultime tre voci - pacificamente ineseguite - si è già detto che l'attore non ha richiesto né ottenuto alcun pagamento;
mentre per la direzione dei lavori, mai contestata in corso di rapporto e si ripete ampiamente riscontrata dalla documentata assiduità della presenza in cantiere, si tratta di una delle voci per le quali è anzi ancora dovuto il corrispettivo nella sola misura corrispondente alla percentuale di realizzazione dell'opera al momento del recesso;
infine per le rimanenti voci, ricadeva pagina 4 di 5 sul convenuto, agendo questi in via riconvenzionale per la ripetizione di somme già corrisposte l'onere di provare che i pagamenti erano indebiti in quanto le prestazioni remunerate erano ineseguite;
onere nella fattispecie non assolto, a fronte peraltro di una puntuale allegazione da parte dell'attore del proprio diligente adempimento e della produzione di varia documentazione a riscontro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore delle domande, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 64.762,25 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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