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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 23.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 1316 del R.G. dell'anno 2019 vertente
T R A
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi domiciliata alla Parte_1 C.F._1 via Irno 26, assistita e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Consiglio Naddeo (C.F.:
), presso il cui studio, in Salerno alla via f.lli De Mattia n. 6, è elettivamente C.F._2 domiciliata;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
- Attrice -
E
(P.IVA ), con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_3
EL NI LA, (C.F. , del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata a C.F._3
Milano in Piazzetta Pattari n. 1/3, presso lo studio del nominato difensore;
PEC:
Email_2
- Convenuto -
N O N C H È
, (C.F. - P. IVA , in persona del Sindaco p.t., arch. Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Salerno, alla via Roma, Palazzo di Città rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
pagina 1 di 11 NT TE, giusta procura alle liti allegata in atti e, con quest'ultima elettivamente domiciliati in
Marcianise alla via G. Falcone n. 65; PEC: Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la ed il , assumendo che: CP_2 Controparte_4
- il giorno 04.12.2016, intorno alle ore 23:30, il ciclomotore Aprilia tg. X2TNHB, di proprietà della sig.ra e condotto al momento da sua figlia, sig.ra circolava in Salerno, alla CP_5 Parte_1 via Vinciprova, allorché, giunta all'incrocio con via Settimio Mobilio, si immetteva in detta strada e appena impegnata, a causa di un tombino SIPTEL, ricoperto di terriccio e sottoposto alla sede stradale, non segnalato e che costituiva un'insidia non visibile ed imprevedibile, cadeva rovinosamente a terra, in uno alla sua conducente;
- sul luogo del sinistro interveniva nella quasi immediatezza dei fatti una pattuglia VV. UU. di Salerno, presente a qualche decina di metri, che provvedeva a redigere rapporto di incidente stradale;
- alle ore 17:30 del successivo 16.12.2016, come da allegata relazione di servizio dei VV.UU. di Salerno, il provvedeva a bitumare l'area in cui insisteva il predetto tombino;
Controparte_4
- per l'effetto della caduta l'attrice pativa lesioni personali, certificate presso l'A.O. “S. Giovanni di Dio e
Ruggi D'Aragona”, ove, con referto di P.S., le veniva diagnosticato “Trauma facciale con vicryl 3/0 (tre punti), frattura I e II incisivo arcata superiore bilateralmente” guaribile in sette giorni;
con prosieguo convalescenziale segnato da epoche, trattamenti medici, terapie farmacologiche, interventi odontostomatologici, nonché certificazioni richiamati in relazione di consulenza medico-legale redatta dal Dott. patendo un danno dentario specificato e quantificato, come da allegazione in Persona_2 atti;
- l'incidente si verificava per la concorrente responsabilità della che materialmente Controparte_2 apponeva il tombino in maniera difforme a quelle che sono le ordinarie tecniche di posizionamento degli stessi, nonché del , poiché ometteva la opportuna vigilanza sul tratto di strada Controparte_4 di sua proprietà e teatro del sinistro;
- veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, sia con il sia con la Controparte_4 [...]
che sortiva esito negativo. CP_2
Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “1) Accogliersi la domanda e, per l'effetto, dichiararsi la
[...]
ed il concorrenti responsabili del sinistro per cui è causa, con la loro consequenziale CP_2 Controparte_4 condanna, in via solidale o nella rispettiva misura che si riterrà, al risarcimento di tutti i danni connessi, patrimoniali e non, pagina 2 di 11 diretti ed indiretti, patiti e patendi, per i titoli di cui in narrativa, a favore della sig.ra quantificati in Parte_1
€34.515,32 o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a mezzo di CTU, oltre rivalutazione monetaria e sul tutto interessi legali maturati e maturandi al soddisfo;
2) Condannarsi, i medesimi convenuti
e in via solidale o nella rispettiva misura che si riterrà, alle spese competenze di Controparte_2 Controparte_4 giudizio da determinarsi ex D.M. 10.03.2014 n°55, oltre rimborso spese forfettario ai sensi dell'art. 2 richiamato decreto,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario;
3) Munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione così come per legge”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la la quale Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, rilevava l'assenza di propria responsabilità per i fatti di causa, in ogni caso contestando in toto le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Pertanto, parte convenuta concludeva al fine di: “IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio di – in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, con tutte le conseguenze di legge, per le motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che nessuna responsabilità per i fatti di causa sussiste in capo a – in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, Controparte_2 anche di manleva, da chiunque formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità della sig.ra e del Parte_1
in persona del Sindaco pro-tempore, nella causazione dell'evento dannoso del quale si controverte, ciascuno Controparte_4 per la propria quota di sua spettanza, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
”.
Si costituiva, altresì, il , in persona del Sindaco l.r.p.t., impugnando e Controparte_4 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In via preliminare, l'Ente convenuto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, l'an ed il quantum debeatur; cocnludendo al fine di: “A) NEL MERITO Rigettare la domanda attorea nei confronti del perché infondata in fatto Controparte_4
e in diritto e, non provata per i motivi ampiamente esposti vinte le spese di lite. B) IN VIA SUBORDINATA. Per
l'applicazione dell'art. 2054 cc che sancisce il principio della pari corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, con compensazione delle spese. C) IN VIA ANCORA PIU' GRADATA. Per la condanna dell'equo e del giusto.”.
All'esito dell'istruttoria, espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, si fissava l'udienza del 23.10.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando le parti, altresì, al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima.
pagina 3 di 11 Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che pagina 4 di 11 esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, pagina 5 di 11 fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
A ciò deve aggiungersi che, qualora il sinistro si verifichi a causa della presenza di oggetti, anche di proprietà di terzi, il non può demandare la responsabilità al terzo, ma ha l'onere, in quanto CP_4 custode, di eliminare tali situazioni di pericolo (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 05/11/2021, n. 32095).
Ai fini della decisione, lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di Salerno, dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, dalla documentazione sanitaria e dalla deposizione di due testimoni oculari, è emerso che la in data 04.12.2016, intorno alle ore 23:30, alla guida del ciclomotore Pt_1
Aprilia tg. X2TNHB, mentre circolava in Salerno, alla via Vinciprova, e giunta all'incrocio con via Settimio
Mobilio, immettendosi in detta strada, rovinava al suolo a causa di un tombino ricoperto di brecciolino e sottoposto alla sede stradale, non segnalato, non visibile ed imprevedibile.
Nel caso di specie, a fronte della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del
, della documentazione sanitaria depositata in atti e dalle testimonianze assunte, ben può Controparte_4 dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, nella relazione di servizio, Prot. n. 0197836 del 09/12/2016, redatta dagli agenti intervenuti nell'immediatezza dell'occorso sinistro (04.12.2016) presso il luogo in oggetto, si legge, nella modulistica per rilievo incidente stradale, che: la conducente del ciclomotore era l'infortunata, indossava il casco protettivo, veniva affidata alle cure del 118 accompagnata dalla madre sig.ra la velocità CP_5 presunta del ciclomotore risultava bassa.
Inoltre, in seguito all'assunzione delle spontanee dichiarazioni della danneggiata, in data 16.12.2016, presso l'ufficio infortunistica stradale del Comando Polizia Municipale di Salerno, veniva notiziata la Per_ centrale operativa che, inviava sul posto in oggetto una pattuglia composta dai e Parte_2 Per_4
[... i quali, effettuato sopralluogo in zona, chiedevano l'intervento del settore sezione stradale del
[...]
per la propria competenza. Gli stessi agenti redigevano relazione di servizio del 16.12.2016, prot. CP_4
N. 202426, con allegazione delle foto dello stato dei luoghi, ove si legge che: “in data odierna di servizio in via CP Trento […] alle ore 16:00 circa, su disposizione della ci portavamo in via Vinciprova n. 14 per buca sulla carreggiata.
Giunti sul posto constatavamo che all'altezza del civ. 14 della suddetta via vi era un tombino siptel i cui margini asfaltati erano in dislivello rispetto al manto stradale. Gli scriventi, tramite l'operatore della c.o., chiedevano l'intervento della sezione strade. […] Alle ore 17:00 circa giungeva sul posto l'operaio […] che provvedeva a mettere in sicurezza la parte di carreggiata interessata ai margini del tombino mediante bitume nero riempiendo il dislivello e mettendolo in sicurezza”.
pagina 6 di 11 In tal senso, la testimone oculare, sig.ra escussa in data 17.02.2020, confermava Testimone_1 le circostanze di cui all'atto di citazione, precisando che: “Posso riferire che il 04.12.2016[…] intorno alle 23:30 io e mia cugina stavamo tornando a casa, entrambe sui nostri rispettivi ciclomotori. Io la seguivo a qualche decina di Pt_1 metri. Provenivamo da via Vinciprova e ci eravamo appena immesse su via Settimio Mobilio allorché ho visto nel passare su un tombino sottoposto alla sede viaria e ricoperto di pietrisco, mia cugina cadere unitamente al ciclomotore. Ho Pt_1 accostato il mio ciclomotore ed ho verificato che mia cugina affettivamente era caduta perché era sprofondata con il ciclomotore nel tombino non a livello e reso sdrucciolevole per presenza di pietrisco. Ho immediatamente constatato che mia cugina perdeva copiosamente sangue dalla bocca, per cui ho chiamato mia zia, cioè sua madre, nel mentre altre persone accorse chiesero
l'intervento dell'autoambulanza. Ricordo che a pochissima distanza vi era una pattuglia dei Vigili urbani che immediatamente intervenne per i rilievi del caso. Preciso che mia cugina indossava regolarmente il casco. È arrivata quindi
l'autoambulanza che ha portato mia cugina in ospedale. Ricordo che non pioveva. Posso precisare che mia cugina cadeva sul suo lato sinistro unitamente al motorino […]”; altresì, il testimone oculare, sig. , escusso nella Testimone_2 medesima udienza, confermava le circostanze dedotta da parte attrice, affermando che: “Era il giorno
4.12.2016, a tarda sera, intorno la mezzanotte e circolavo a piedi in via Mobilio per andare a ritirare la mia auto, allorché ho visto che un ciclomotore condotto da una ragazza proveniva da via Vinciprova, si immetteva nella via Mobilio e subito dopo, appena impegnata la predetta strada cadeva in un tombino […] che era sottoposto alla sede stradale. Lo stesso tombino si presentava ricoperto di pietrisco e materiale vario, con i bordi della strada che si presentavano sfrangiati e rotti. Mi sono avvicinato ed ho visto che la ragazza perdeva sangue dalla bocca, preciso copiosamente. […]. Immediatamente è intervenuta una pattuglia dei Vigili Urbani di Salerno che si trovava nelle vicinanze e subito dopo è intervenuta l'autoambulanza […]
La ragazza indossava il casco. […] L'illuminazione pubblica si presentava scarsa.”.
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere alcuna responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, quest'ultimo inteso sia come responsabilità della medesima attrice nel determinismo dell'evento occorsogli sia come fattori estranei alla propria responsabilità tali da interrompere il rapporto di custodia.
Pertanto, si ritiene infondata l'eccezione svolta dalla difesa dai convenuti in relazione alla condotta dell'attrice, che non appare inidonea a recidere il nesso di causa così come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.
In base a quanto prospettato ed emerso dall'istruttoria, il manto stradale attorno al tombino era sconnesso;
la ragazza indossava il casco, la strada era poco illuminata e segnata anche dalla presenza di brecciolino. Pertanto, l'ente comunale non può sottrarsi all'addebito di responsabilità, in quanto la strada teatro del sinistro appartiene al e la caduta era dipesa non da difetti del tombino in sé, Controparte_4 che dalle foto appare perfettamente posizionato ed immune da lesioni, ma dalla sconnessione del manto stradale attorno ad esso.
pagina 7 di 11 Inoltre, anche ad ammettere che la , dopo aver installato il tombino, abbia conservato la CP_2 custodia dello stesso, si esclude in concreto la sussistenza della prova del nesso di causalità tra la verificazione della caduta ed una qualche anomalia del manufatto;
infatti, dalle foto allegate e dalla relazione non emerge alcun vizio del tombino;
in secondo luogo, dalla prospettazione attorea, confermata dalle risultanze dell'istruttoria, si rileva la presenza di brecciolino e quindi la ricorrenza di un fattore che avrebbe potuto causare esso stesso lo scivolamento del ciclomotore e la conseguente caduta.
Alla luce di ciò, va rigettata la domanda nei confronti della , sussistendo la responsabilità CP_2 del custode solo in capo al . Controparte_4
Come detto non sono emersi dall'istruttoria elementi da cui trarre la conclusione che la condotta dell'attrice fosse stata imprudente, tale da determinare un concorso di responsabilità della danneggiata ex art. 1227 c.c.
Invero, i testimoni risultano coerenti e credibili;
il non ha fornito alcuna prova CP_4 dell'esistenza del caso fortuito;
l'incidente è avvenuto in tarda ora e nessun elemento è risultato idoneo a dimostrare l'esistenza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua (Cass. civ., sez. III, 29/09/2023, n.27648).
Passando al quantum debeatur, il CTU nominato, innanzitutto ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate (trauma facciale con vasta ferita lacero con perdita di sostanza labbro inferiore – ricostruzione con vicryl 3/0(tre punti), frattura I e II incisivo arcata superiore bilateralmente) e la dinamica del sinistro;
in secondo luogo seguendo un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, nelle considerazioni medico-legali e nelle conclusioni ha accertato e stimato quanto segue: “Avuto riguardo per tutti gli elementi tecnici evinti dagli Atti e dagli accertamenti medico- legali, è possibile pervenire ad una ricostruzione dinamica dell'evento lesivo che “sic exposita vera sunt”, - alla luce della classica dottrina traumatologica forense- appare essere del tutto compatibile con un trauma al viso. [...] Si configura una lesione dovuta ad un trauma al viso. Le suddette lesioni possono essere adeguatamente ricondotte -in senso causale- per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, al sinistro in oggetto, essendo compatibili con una dinamica di impatto della faccia contro superfici dotate di elevata consistenza propria, quale il manto stradale. In definitiva è possibile affermare che le lesioni obiettivate alla ricorrente dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale Ruggi di Salerno sono del tutto compatibili con la dinamica dell'evento lesivo evincibile dagli atti […]. Gli interventi terapeutici e riabilitativi effettuati alla paziente appaiono congrui al caso di specie. Alla paziente sono state fatte due terapie canalari degli incisivi superiori fratturati e ricostruzioni in composito dei quattro incisivi superiori. Successivamente, la paziente è stata riabilitata con quattro faccette dentarie sugli elementi fratturati. I presenti accertamenti medico-legali, la dottrina traumatologica e la presa visione degli Atti, consentono di affermare che le lesioni riportate dalla ricorrente, sono compatibili con l'infortunio. La ricorrenza del trauma alla faccia fu rilevata dai sanitari di P.S. dell'Ospedale Ruggi di Salerno. […] CONCLUSIONI La Sig. a seguito del Parte_1 pagina 8 di 11 sinistro del 4/12/16 riportò una frattura dei quattro incisivi superiori, ferita lacero contusa al labbro inferiore, con perdita di sostanza e ripercussioni all'ATM. Sono conseguite una ITP di giorni 7 al 75% ITP di giorni 10 al 50%. ITP giorni 10 al
25% Per quanto riguarda gli esiti permanenti – avuto riguardo per i più accreditati e recenti riferimenti tabellari utilizzati in ambito medico- legale è possibile indicare una valutazione del “danno biologico” complessivo con un tasso del 2,5 % .
DANNO EMERGENTE: Si precisa, che la spesa, per le due terapie canalari e la ricostruzione in composito dei quattro incisivi superiori, ammonta ad euro 700,00 (settecento). La durata di tali ricostruzioni, dettata dalle più accreditate tabelle medico-legali di riferimento e dalla comune esperienza clinica, risulta essere in tal caso di circa 6 anni. (durata media tra 6-
8anni). Successivamente, si renderà necessaria la riabilitazione orale dei quattro incisivi a mezzo di faccette estetiche protesiche
(600,00) euro. Si renderanno necessari 5 rinnovi dei manufatti protesici, in relazione alla durata media dei manufatti (circa
10 anni) ed alla vita media, per un ammontare di 12.000,00 euro. Il totale complessivo per le spese di cura e riabilitazione orale ed i relativi rinnovi ammonta ad euro 12.700,00 (dodicimila settecento/00). Le spese sanitarie documentate e già sostenute dall' attore ammontano ad euro 304,15(trecento quattro/15)”.
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni Percentuale di invalidità permanente 2,5% Punto danno biologico € 1.523,90
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.525,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 603,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.466,25
Spese mediche € 304,15 Altre spese € 12.700,00
Totale generale: € 17.995,40
Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal pagina 9 di 11 giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019;
Cass. n. 5865/2021). Inoltre, lette e considerate le osservazioni alla bozza di CMU, pervenute dal CTP, dott.ssa , nonché le conclusioni medico-legali del CTU, risultava invariata la valutazione compiuta, Per_5
a conferma della precedente relazione.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di €
17.995,40.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (04.12.2016) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 CP_4
, così definitivamente pronuncia:
[...]
1. Accertata la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , accoglie la domanda Controparte_4 proposta da rigetta le domande proposte nei confronti della Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, dichiara il responsabile dei danni subiti dall'attrice; Controparte_4
2. Condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di della CP_4 Parte_1 somma di € 17.995,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € CP_4
3.500,00 oltre spese vive, rimborso forfettario spese al 15%, nonché IVA e CPA se dovute, da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
pagina 10 di 11 4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. CP_4
Così deciso in Salerno,
23.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 11 di 11
Ud del 23.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 1316 del R.G. dell'anno 2019 vertente
T R A
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi domiciliata alla Parte_1 C.F._1 via Irno 26, assistita e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Consiglio Naddeo (C.F.:
), presso il cui studio, in Salerno alla via f.lli De Mattia n. 6, è elettivamente C.F._2 domiciliata;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
- Attrice -
E
(P.IVA ), con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_3
EL NI LA, (C.F. , del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata a C.F._3
Milano in Piazzetta Pattari n. 1/3, presso lo studio del nominato difensore;
PEC:
Email_2
- Convenuto -
N O N C H È
, (C.F. - P. IVA , in persona del Sindaco p.t., arch. Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Salerno, alla via Roma, Palazzo di Città rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
pagina 1 di 11 NT TE, giusta procura alle liti allegata in atti e, con quest'ultima elettivamente domiciliati in
Marcianise alla via G. Falcone n. 65; PEC: Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la ed il , assumendo che: CP_2 Controparte_4
- il giorno 04.12.2016, intorno alle ore 23:30, il ciclomotore Aprilia tg. X2TNHB, di proprietà della sig.ra e condotto al momento da sua figlia, sig.ra circolava in Salerno, alla CP_5 Parte_1 via Vinciprova, allorché, giunta all'incrocio con via Settimio Mobilio, si immetteva in detta strada e appena impegnata, a causa di un tombino SIPTEL, ricoperto di terriccio e sottoposto alla sede stradale, non segnalato e che costituiva un'insidia non visibile ed imprevedibile, cadeva rovinosamente a terra, in uno alla sua conducente;
- sul luogo del sinistro interveniva nella quasi immediatezza dei fatti una pattuglia VV. UU. di Salerno, presente a qualche decina di metri, che provvedeva a redigere rapporto di incidente stradale;
- alle ore 17:30 del successivo 16.12.2016, come da allegata relazione di servizio dei VV.UU. di Salerno, il provvedeva a bitumare l'area in cui insisteva il predetto tombino;
Controparte_4
- per l'effetto della caduta l'attrice pativa lesioni personali, certificate presso l'A.O. “S. Giovanni di Dio e
Ruggi D'Aragona”, ove, con referto di P.S., le veniva diagnosticato “Trauma facciale con vicryl 3/0 (tre punti), frattura I e II incisivo arcata superiore bilateralmente” guaribile in sette giorni;
con prosieguo convalescenziale segnato da epoche, trattamenti medici, terapie farmacologiche, interventi odontostomatologici, nonché certificazioni richiamati in relazione di consulenza medico-legale redatta dal Dott. patendo un danno dentario specificato e quantificato, come da allegazione in Persona_2 atti;
- l'incidente si verificava per la concorrente responsabilità della che materialmente Controparte_2 apponeva il tombino in maniera difforme a quelle che sono le ordinarie tecniche di posizionamento degli stessi, nonché del , poiché ometteva la opportuna vigilanza sul tratto di strada Controparte_4 di sua proprietà e teatro del sinistro;
- veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, sia con il sia con la Controparte_4 [...]
che sortiva esito negativo. CP_2
Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “1) Accogliersi la domanda e, per l'effetto, dichiararsi la
[...]
ed il concorrenti responsabili del sinistro per cui è causa, con la loro consequenziale CP_2 Controparte_4 condanna, in via solidale o nella rispettiva misura che si riterrà, al risarcimento di tutti i danni connessi, patrimoniali e non, pagina 2 di 11 diretti ed indiretti, patiti e patendi, per i titoli di cui in narrativa, a favore della sig.ra quantificati in Parte_1
€34.515,32 o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a mezzo di CTU, oltre rivalutazione monetaria e sul tutto interessi legali maturati e maturandi al soddisfo;
2) Condannarsi, i medesimi convenuti
e in via solidale o nella rispettiva misura che si riterrà, alle spese competenze di Controparte_2 Controparte_4 giudizio da determinarsi ex D.M. 10.03.2014 n°55, oltre rimborso spese forfettario ai sensi dell'art. 2 richiamato decreto,
IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario;
3) Munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione così come per legge”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la la quale Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, rilevava l'assenza di propria responsabilità per i fatti di causa, in ogni caso contestando in toto le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
Pertanto, parte convenuta concludeva al fine di: “IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio di – in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, con tutte le conseguenze di legge, per le motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che nessuna responsabilità per i fatti di causa sussiste in capo a – in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, Controparte_2 anche di manleva, da chiunque formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, per i Controparte_2 motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la esclusiva e/o concorrente responsabilità della sig.ra e del Parte_1
in persona del Sindaco pro-tempore, nella causazione dell'evento dannoso del quale si controverte, ciascuno Controparte_4 per la propria quota di sua spettanza, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
”.
Si costituiva, altresì, il , in persona del Sindaco l.r.p.t., impugnando e Controparte_4 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. In via preliminare, l'Ente convenuto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, l'an ed il quantum debeatur; cocnludendo al fine di: “A) NEL MERITO Rigettare la domanda attorea nei confronti del perché infondata in fatto Controparte_4
e in diritto e, non provata per i motivi ampiamente esposti vinte le spese di lite. B) IN VIA SUBORDINATA. Per
l'applicazione dell'art. 2054 cc che sancisce il principio della pari corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, con compensazione delle spese. C) IN VIA ANCORA PIU' GRADATA. Per la condanna dell'equo e del giusto.”.
All'esito dell'istruttoria, espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, si fissava l'udienza del 23.10.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando le parti, altresì, al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima.
pagina 3 di 11 Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che pagina 4 di 11 esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, pagina 5 di 11 fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
A ciò deve aggiungersi che, qualora il sinistro si verifichi a causa della presenza di oggetti, anche di proprietà di terzi, il non può demandare la responsabilità al terzo, ma ha l'onere, in quanto CP_4 custode, di eliminare tali situazioni di pericolo (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 05/11/2021, n. 32095).
Ai fini della decisione, lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di Salerno, dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, dalla documentazione sanitaria e dalla deposizione di due testimoni oculari, è emerso che la in data 04.12.2016, intorno alle ore 23:30, alla guida del ciclomotore Pt_1
Aprilia tg. X2TNHB, mentre circolava in Salerno, alla via Vinciprova, e giunta all'incrocio con via Settimio
Mobilio, immettendosi in detta strada, rovinava al suolo a causa di un tombino ricoperto di brecciolino e sottoposto alla sede stradale, non segnalato, non visibile ed imprevedibile.
Nel caso di specie, a fronte della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del
, della documentazione sanitaria depositata in atti e dalle testimonianze assunte, ben può Controparte_4 dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, nella relazione di servizio, Prot. n. 0197836 del 09/12/2016, redatta dagli agenti intervenuti nell'immediatezza dell'occorso sinistro (04.12.2016) presso il luogo in oggetto, si legge, nella modulistica per rilievo incidente stradale, che: la conducente del ciclomotore era l'infortunata, indossava il casco protettivo, veniva affidata alle cure del 118 accompagnata dalla madre sig.ra la velocità CP_5 presunta del ciclomotore risultava bassa.
Inoltre, in seguito all'assunzione delle spontanee dichiarazioni della danneggiata, in data 16.12.2016, presso l'ufficio infortunistica stradale del Comando Polizia Municipale di Salerno, veniva notiziata la Per_ centrale operativa che, inviava sul posto in oggetto una pattuglia composta dai e Parte_2 Per_4
[... i quali, effettuato sopralluogo in zona, chiedevano l'intervento del settore sezione stradale del
[...]
per la propria competenza. Gli stessi agenti redigevano relazione di servizio del 16.12.2016, prot. CP_4
N. 202426, con allegazione delle foto dello stato dei luoghi, ove si legge che: “in data odierna di servizio in via CP Trento […] alle ore 16:00 circa, su disposizione della ci portavamo in via Vinciprova n. 14 per buca sulla carreggiata.
Giunti sul posto constatavamo che all'altezza del civ. 14 della suddetta via vi era un tombino siptel i cui margini asfaltati erano in dislivello rispetto al manto stradale. Gli scriventi, tramite l'operatore della c.o., chiedevano l'intervento della sezione strade. […] Alle ore 17:00 circa giungeva sul posto l'operaio […] che provvedeva a mettere in sicurezza la parte di carreggiata interessata ai margini del tombino mediante bitume nero riempiendo il dislivello e mettendolo in sicurezza”.
pagina 6 di 11 In tal senso, la testimone oculare, sig.ra escussa in data 17.02.2020, confermava Testimone_1 le circostanze di cui all'atto di citazione, precisando che: “Posso riferire che il 04.12.2016[…] intorno alle 23:30 io e mia cugina stavamo tornando a casa, entrambe sui nostri rispettivi ciclomotori. Io la seguivo a qualche decina di Pt_1 metri. Provenivamo da via Vinciprova e ci eravamo appena immesse su via Settimio Mobilio allorché ho visto nel passare su un tombino sottoposto alla sede viaria e ricoperto di pietrisco, mia cugina cadere unitamente al ciclomotore. Ho Pt_1 accostato il mio ciclomotore ed ho verificato che mia cugina affettivamente era caduta perché era sprofondata con il ciclomotore nel tombino non a livello e reso sdrucciolevole per presenza di pietrisco. Ho immediatamente constatato che mia cugina perdeva copiosamente sangue dalla bocca, per cui ho chiamato mia zia, cioè sua madre, nel mentre altre persone accorse chiesero
l'intervento dell'autoambulanza. Ricordo che a pochissima distanza vi era una pattuglia dei Vigili urbani che immediatamente intervenne per i rilievi del caso. Preciso che mia cugina indossava regolarmente il casco. È arrivata quindi
l'autoambulanza che ha portato mia cugina in ospedale. Ricordo che non pioveva. Posso precisare che mia cugina cadeva sul suo lato sinistro unitamente al motorino […]”; altresì, il testimone oculare, sig. , escusso nella Testimone_2 medesima udienza, confermava le circostanze dedotta da parte attrice, affermando che: “Era il giorno
4.12.2016, a tarda sera, intorno la mezzanotte e circolavo a piedi in via Mobilio per andare a ritirare la mia auto, allorché ho visto che un ciclomotore condotto da una ragazza proveniva da via Vinciprova, si immetteva nella via Mobilio e subito dopo, appena impegnata la predetta strada cadeva in un tombino […] che era sottoposto alla sede stradale. Lo stesso tombino si presentava ricoperto di pietrisco e materiale vario, con i bordi della strada che si presentavano sfrangiati e rotti. Mi sono avvicinato ed ho visto che la ragazza perdeva sangue dalla bocca, preciso copiosamente. […]. Immediatamente è intervenuta una pattuglia dei Vigili Urbani di Salerno che si trovava nelle vicinanze e subito dopo è intervenuta l'autoambulanza […]
La ragazza indossava il casco. […] L'illuminazione pubblica si presentava scarsa.”.
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere alcuna responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, quest'ultimo inteso sia come responsabilità della medesima attrice nel determinismo dell'evento occorsogli sia come fattori estranei alla propria responsabilità tali da interrompere il rapporto di custodia.
Pertanto, si ritiene infondata l'eccezione svolta dalla difesa dai convenuti in relazione alla condotta dell'attrice, che non appare inidonea a recidere il nesso di causa così come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.
In base a quanto prospettato ed emerso dall'istruttoria, il manto stradale attorno al tombino era sconnesso;
la ragazza indossava il casco, la strada era poco illuminata e segnata anche dalla presenza di brecciolino. Pertanto, l'ente comunale non può sottrarsi all'addebito di responsabilità, in quanto la strada teatro del sinistro appartiene al e la caduta era dipesa non da difetti del tombino in sé, Controparte_4 che dalle foto appare perfettamente posizionato ed immune da lesioni, ma dalla sconnessione del manto stradale attorno ad esso.
pagina 7 di 11 Inoltre, anche ad ammettere che la , dopo aver installato il tombino, abbia conservato la CP_2 custodia dello stesso, si esclude in concreto la sussistenza della prova del nesso di causalità tra la verificazione della caduta ed una qualche anomalia del manufatto;
infatti, dalle foto allegate e dalla relazione non emerge alcun vizio del tombino;
in secondo luogo, dalla prospettazione attorea, confermata dalle risultanze dell'istruttoria, si rileva la presenza di brecciolino e quindi la ricorrenza di un fattore che avrebbe potuto causare esso stesso lo scivolamento del ciclomotore e la conseguente caduta.
Alla luce di ciò, va rigettata la domanda nei confronti della , sussistendo la responsabilità CP_2 del custode solo in capo al . Controparte_4
Come detto non sono emersi dall'istruttoria elementi da cui trarre la conclusione che la condotta dell'attrice fosse stata imprudente, tale da determinare un concorso di responsabilità della danneggiata ex art. 1227 c.c.
Invero, i testimoni risultano coerenti e credibili;
il non ha fornito alcuna prova CP_4 dell'esistenza del caso fortuito;
l'incidente è avvenuto in tarda ora e nessun elemento è risultato idoneo a dimostrare l'esistenza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua (Cass. civ., sez. III, 29/09/2023, n.27648).
Passando al quantum debeatur, il CTU nominato, innanzitutto ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate (trauma facciale con vasta ferita lacero con perdita di sostanza labbro inferiore – ricostruzione con vicryl 3/0(tre punti), frattura I e II incisivo arcata superiore bilateralmente) e la dinamica del sinistro;
in secondo luogo seguendo un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, nelle considerazioni medico-legali e nelle conclusioni ha accertato e stimato quanto segue: “Avuto riguardo per tutti gli elementi tecnici evinti dagli Atti e dagli accertamenti medico- legali, è possibile pervenire ad una ricostruzione dinamica dell'evento lesivo che “sic exposita vera sunt”, - alla luce della classica dottrina traumatologica forense- appare essere del tutto compatibile con un trauma al viso. [...] Si configura una lesione dovuta ad un trauma al viso. Le suddette lesioni possono essere adeguatamente ricondotte -in senso causale- per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, al sinistro in oggetto, essendo compatibili con una dinamica di impatto della faccia contro superfici dotate di elevata consistenza propria, quale il manto stradale. In definitiva è possibile affermare che le lesioni obiettivate alla ricorrente dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale Ruggi di Salerno sono del tutto compatibili con la dinamica dell'evento lesivo evincibile dagli atti […]. Gli interventi terapeutici e riabilitativi effettuati alla paziente appaiono congrui al caso di specie. Alla paziente sono state fatte due terapie canalari degli incisivi superiori fratturati e ricostruzioni in composito dei quattro incisivi superiori. Successivamente, la paziente è stata riabilitata con quattro faccette dentarie sugli elementi fratturati. I presenti accertamenti medico-legali, la dottrina traumatologica e la presa visione degli Atti, consentono di affermare che le lesioni riportate dalla ricorrente, sono compatibili con l'infortunio. La ricorrenza del trauma alla faccia fu rilevata dai sanitari di P.S. dell'Ospedale Ruggi di Salerno. […] CONCLUSIONI La Sig. a seguito del Parte_1 pagina 8 di 11 sinistro del 4/12/16 riportò una frattura dei quattro incisivi superiori, ferita lacero contusa al labbro inferiore, con perdita di sostanza e ripercussioni all'ATM. Sono conseguite una ITP di giorni 7 al 75% ITP di giorni 10 al 50%. ITP giorni 10 al
25% Per quanto riguarda gli esiti permanenti – avuto riguardo per i più accreditati e recenti riferimenti tabellari utilizzati in ambito medico- legale è possibile indicare una valutazione del “danno biologico” complessivo con un tasso del 2,5 % .
DANNO EMERGENTE: Si precisa, che la spesa, per le due terapie canalari e la ricostruzione in composito dei quattro incisivi superiori, ammonta ad euro 700,00 (settecento). La durata di tali ricostruzioni, dettata dalle più accreditate tabelle medico-legali di riferimento e dalla comune esperienza clinica, risulta essere in tal caso di circa 6 anni. (durata media tra 6-
8anni). Successivamente, si renderà necessaria la riabilitazione orale dei quattro incisivi a mezzo di faccette estetiche protesiche
(600,00) euro. Si renderanno necessari 5 rinnovi dei manufatti protesici, in relazione alla durata media dei manufatti (circa
10 anni) ed alla vita media, per un ammontare di 12.000,00 euro. Il totale complessivo per le spese di cura e riabilitazione orale ed i relativi rinnovi ammonta ad euro 12.700,00 (dodicimila settecento/00). Le spese sanitarie documentate e già sostenute dall' attore ammontano ad euro 304,15(trecento quattro/15)”.
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni Percentuale di invalidità permanente 2,5% Punto danno biologico € 1.523,90
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.525,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 603,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.466,25
Spese mediche € 304,15 Altre spese € 12.700,00
Totale generale: € 17.995,40
Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal pagina 9 di 11 giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019;
Cass. n. 5865/2021). Inoltre, lette e considerate le osservazioni alla bozza di CMU, pervenute dal CTP, dott.ssa , nonché le conclusioni medico-legali del CTU, risultava invariata la valutazione compiuta, Per_5
a conferma della precedente relazione.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di €
17.995,40.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (04.12.2016) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 CP_4
, così definitivamente pronuncia:
[...]
1. Accertata la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , accoglie la domanda Controparte_4 proposta da rigetta le domande proposte nei confronti della Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, dichiara il responsabile dei danni subiti dall'attrice; Controparte_4
2. Condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di della CP_4 Parte_1 somma di € 17.995,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € CP_4
3.500,00 oltre spese vive, rimborso forfettario spese al 15%, nonché IVA e CPA se dovute, da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
pagina 10 di 11 4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. CP_4
Così deciso in Salerno,
23.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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