Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 1
L' indennità di medianza, prevista dall' art. 874 cod. civ., spetta al proprietario del muro di confine - che può richiederla, previa costituzione della comunione di esso, senza attendere l' iniziativa del vicino - per qualsiasi utilizzazione e pertanto, non soltanto nel caso in cui questi vi appoggi la sua costruzione, ma anche se vi scarichi il peso di un terrapieno artificiale, sopraelevato rispetto al livello originario del suo fondo, per realizzare all' interno di esso un' aiuola, contenuta dalla controspinta del muro, costituente quarto lato di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER IG, domiciliata in ROMA piazza Cavour presso LA CANCELL. DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato BARTOLOMEO MURANA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR EL OS, FO IN, D'RA RI RITA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 957/94 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 22/10/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/2/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato ALESSANDRO SPERATI, per delega dell'Avvocato B. MURANA, dep. in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UI TO, proprietaria di un villino nell'abitato di Erice e della circostante area, confinante con un terreno contornante un edificio di LE RI RI, IN FO e MA RI D'MB, citò queste ultime davanti al Tribunale di Trapani, chiedendo che fossero condannate a pagarle la dovuta indennità di "medianza", in quanto avevano arbitrariamente utilizzato, realizzando varie opere, il muro divisorio posto al limite tra i due fondi ed a lei appartenente in via esclusiva. La domanda fu contrastata dalle convenute, le quali agirono altresì riconvenzionalmente per ottenere la condanna dell'attrice alla demolizione di un locale, a loro dire realizzato in violazione delle distanze legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso - che contengono l'articolazione sotto vari aspetti di una doglianza sostanzialmente unitaria e vanno perciò esaminati congiuntamente - UI TO denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 874 ss. c.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché mancato esame di punti decisivi della controversia, lamentando che la Corte di appello ha negato il suo diritto ad ottenere l'indennità di "medianza", la quale invece le era dovuta, poiché le opere compiute da LE RI RI, IN FO e MA RI D'MB avevano determinato sia una situazione di appoggio, sia comunque un'utilizzazione del muro in questione, che denotava la loro volontà di rendersene (com)proprietarie.
La doglianza è fondata, per quanto di ragione.
Con varie pronunce non recenti, ma per quanto consta non contraddette da alcun'altra precedente o successiva difforme decisione, questa Corte ha ritenuto che "eseguita dal vicino una costruzione in appoggio al muro sul confine, il proprietario del muro non è tenuto ad attendere la iniziativa del proprietario della costruzione, per conseguire la regolarizzazione della situazione illegittima, ma può senz'altro chiedere l'eliminazione dell'appoggio ovvero domandare la costituzione della comunione e la relativa indennità di medianza" (Cass. 28 agosto 1962 n. 2689, 23 luglio 1963 n. 2053, 23 dicembre 1968 n. 4055, 28 giugno 1976 n. 2448). A questa interpretazione dell'art. 874 c.c. il collegio reputa di dover aderire, in quanto ne risulta un giusto equilibrio tra le parti interessate: anche al proprietario del muro viene riconosciuta, in alternativa all'azione di riduzione in pristino, quella facoltà di "regolarizzazione", che apparentemente la norma attribuisce soltanto all'autore dell'abuso. Del resto, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno espressamente richiamato il principio enunciato nella massima sopra trascritta, senza che in proposito le parti abbiano formulato rilievi di sorta.
Tuttavia il giudice di secondo grado ha ritenuto che esso non possa trovare applicazione nella specie, per la ragione che in concreto la RI, la FO e la D'MB non avevano realizzato alcuna "costruzione", ne' dato luogo a una situazione di "appoggio". La decisione è però censurabile, sotto entrambi i profili prospettati dalla ricorrente.
In primo luogo, infatti, immotivatamente nella sentenza impugnata si è senz'altro escluso che il terrapieno addossato dalle appellanti principali a un lungo tratto del muro appartenente alla TO, per realizzare una vasta aiuola sopraelevata di 60 cm. rispetto al livello originario del loro fondo, costituisse una "costruzione in appoggio". Tale deve considerarsi ogni opera di qualsiasi natura, compresi appunto i terrapieni artificiali (v., da ultimo, Cass. 11 gennaio 1992 n. 243), che "scaricano" anche solo in parte il loro peso su un muro altrui. La Corte di appello avrebbe dovuto quindi verificare, dando adeguatamente conto in motivazione dell'esito di tale accertamento, se la RI, la FO e la D'MB avessero impresso al manufatto, come implicitamente aveva ritenuto il Tribunale, una funzione "di contenimento", necessaria per contrastare la spinta della terra accostatavi e determinare un equilibrio statico che altrimenti, in ipotesi, sarebbe mancato. D'altra parte, la possibilità di "regolarizzazione", che con le citate sentenze è stata riconosciuta al proprietario esclusivo del muro sul confine, con riferimento specifico a fattispecie di "costruzioni in appoggio", non può essere ristretta a queste sole ipotesi, di cui unicamente finora la giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi. L'art. 874 c.c. non contiene tale limitazione, che è stabilita invece dalla disposizione successiva, la quale espressamente consente al vicino di chiedere la comunione del muro "interno" alla proprietà altrui entro certe distanze, "soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso". Ed infatti al vicino, quando il muro si trova "sul confine", è stato riconosciuto il diritto potestativo di ottenerne la comunione, in vista di qualsiasi indeterminato "vantaggio" conseguente all'acquisizione della qualità di comproprietario e alla possibilità di esercizio delle relative facoltà, "indipendentemente dalla effettiva utilizzazione del muro con una costruzione" (v. Cass. 12 ottobre 1960 n. 2670, 9 maggio 1978 n. 2247). Simmetricamente, allorché siffatto esercizio sia stato attuato abusivamente senza previo acquisto della comunione, mediante utilizzazioni che si estrinsechino in facoltà prettamente "dominicali", al proprietario del muro che le subisce non può essere disconosciuta la possibilità, come nel caso della costruzione in appoggio, di assumere lui stesso l'iniziativa della "regolarizzazione", pretendendo il pagamento dell'indennità di "medianza", verso cessione della comproprietà del muro.
Erroneamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto indispensabile, ai fini dell'accoglimento della domanda della TO, che le proprietarie confinanti avessero "appoggiato" al manufatto di cui si tratta una loro "costruzione", poiché invece qualunque utilizzazione del muro sul confine, ad opera del vicino, legittima il proprietario ad agire ai sensi dell'art. 874 c.c., se si concreta in comportamenti costituenti esercizio di facoltà a costui riservate, che incidano apprezzabilmente sulla consistenza dell'opera, dando luogo a una qualche forma di sua "appropriazione". In questa prospettiva, nella sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere prese in considerazione le doglianze formulate dalla TO nel suo appello incidentale, a proposito dell'alterazione dell'aspetto del muro conseguente alla sovrapposizione, per una estesa sua porzione, di intonaco plastico sull'originaria pietra a vista, alla sua destinazione a quarto lato della nuova recinzione del confinante appezzamento (v., sul punto, la citata Cass. 12 ottobre 1960 n. 2670), all'inserimento nell'interno del manufatto di una tubazione di acqua, alla sua occupazione con rampicanti (indipendentemente dall'avvenuta loro piantagione a distanza inferiore a quella legale).
Costituisce invece una deduzione nuova e comportante la necessità di indagini di fatto, introdotta inammissibilmente per la prima volta in questa sede, l'ulteriore affermazione della ricorrente circa la "colmata" di 60 cm. del fondo confinante, che la RI, la FO e la D'MB avrebbero attuato in tutta la superficie del loro terreno, anche nella parte che non corrisponde all'aiuola sopraelevata di cui si è prima detto.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale la TO lamenta l'omesso esame, da parte del giudice di secondo grado, del suo gravame, relativamente alla misura dell'indennità di "medianza" attribuitale dal Tribunale: censura peraltro incongrua, dato che la Corte di appello, avendo escluso l'an, ovviamente non doveva ne' poteva affrontare le questioni relative al quantum. DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Roma, 17 febbraio 1998.
Depositata in Cancelleria il 9/1/1999.