Art. 8.
I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1 luglio 1946 al 30 giugno 1947.
Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo.
Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.
I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1 luglio 1946 al 30 giugno 1947.
Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo.
Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.