Articolo 8 della Legge 1 dicembre 1949, n. 961
Articolo 7
Versione
17 gennaio 1950
Art. 8.
I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1 luglio 1946 al 30 giugno 1947.
Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo.
Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.

Entrata in vigore il 17 gennaio 1950