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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/07/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1069/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per man- dato in atti, dall'avv. Giorgio Massimo Piqué, presso il cui studio in Ge- nova, V. Palestro 15/12, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per mandato ina atti, Controparte_1 dall'avv. Paolo Canepa, presso il cui studio in Genova, V. Peschiera
33 A, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ““Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis rejectis, per le causali e le motivazioni tutte di cui in premessa, richiamata ogni difesa, istanza, produzione, deduzione, argomentazione e conclusione già svolte in atti in primo grado di giudizio, onde evitare ogni preclusione e decadenza a sensi dell'art.346
c.p.c. ed in totale ed integrale riforma della sentenza di primo grado, nulla eccet- tuato o rinunziato, accogliere i motivi di appello suesposti e conseguentemente le seguenti conclusioni: a sensi dell'art.346 c.p.c., vieppiu' anche per mero tuziori- smo defensionale, parte appellante insiste per l'ammissione delle istanze tutte,
1 anche svolte in via istruttoria, nel corso del giudizio di primo grado ed, in particola- re, con riferimento a quelle articolate in memoria ex art.183, comma VI, n.2 c.p.c. datata 13/04/2017 da intendersi qui per integralmente ritrascritte, in ogni caso, ri- mettendosi, ove di necessità e come meglio ritenuto, al prudente apprezzamento di questa Corte di Appello Ill.ma in ordine all'istanza di convocazione del CTU a chiarimenti sul punto controverso già dedotto nel ricorso per la modifica di errore materiale e nell'atto di citazione in appello in atti, altresì, opponendosi all'avversaria istanza di rinnovazione della CTU, fatto salvo quanto già dedotto nel secondo motivo di appello. Nel merito, accogliere l'appello ed in totale riforma del- la sentenza di primo grado impugnata, così provvedere: accertare, dichiarare e condannare il Signor Dott. al pagamento in favore dell'odierna Controparte_1
Società appellante dell'importo di Euro 67.042,30=, ovvero, del maggiore importo che risulterà accertato in corso di giudizio, oltre Iva al 10% ed oltre agli interessi compensativi di mora ex D.lgs. n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo. In ogni caso, respingere tutte le domande di parte appellata, poiché non provate in via assoluta ed infondate, sia in fatto, sia in diritto, con ogni più ampia riserva. Con vittoria delle spese, anche di Ctp, e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali 15% di legge per vigente D.M., iva e cpa come per legge.”.
Per la parte Appellata a appellante in via incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni occorrente e/o opportuna de- claratoria di legge e/o di opportunità, previa sospensione dell'esecutività, e previa rinnovazione della C.T.U. espletata durante il primo grado di giudizio, nei termini meglio evidenziati in narrativa- rigettare totalmente i motivi di appello formulati da in quanto inammissibili e comunque Parte_1 infondati, e accogliere i motivi di appello incidentale, ivi incluso in ogni caso quello relativo agli interessi, presentati dal dott. , e per l'effetto - in ri- Controparte_1 forma della Sentenza del Tribunale di Genova, n. 761/2022, resa il 28 marzo
2022, respingere le domande proposte da Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in par-
[...] te motiva, essendo già stato saldato, già prima dell'avvio del giudizio, tutto quanto dovuto a fronte dell'appalto per cui è causa;
condannare Parte_1
previa rideterminazione del corrispettivo relativo al contratto
[...] di appalto inter partes, e tenuto conto di tutte le somme incassate a tale titolo e in ottemperanza della Sentenza di primo grado, a restituire al dott. Controparte_1 le somme eventualmente ricevute in eccedenza rispetto al dovuto, anche in rela- zione alle spese processuali;
- con vittoria delle spese di lite medesime, incluse
2 quelle generali, IVA e C.P.A., in relazione a entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(nel prosieguo anche Parte_1 soltanto ) evocava in giudizio chiedendone la condanna Parte_1 CP_1 al pagamento dell'importo di € 118.694,04 quale saldo del corrispettivo di contratto d'appalto relativo alla ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare, sito in Zoagli, V. Ezra Pound.
L'attrice allegava che le parti avevano concordato soltanto verbalmente lavo- ri aggiuntivi rispetto a quelli originari (anch'essi concordati soltanto verbal- mente) e che, stante un ammontare complessivo dei lavori pari a €
351.603,34 IVA inclusa, residuava il saldo richiesto con l'atto di citazione.
Sempre secondo le allegazioni attoree, le opere erano state ultimate e con- segnate senza contestazioni.
si costituiva eccependo l'inadempimento dell'attrice, stante la CP_1 presenza di infiltrazioni nel locale tecnico, il mancato completamento di lavo- ri di finitura, il rifiuto a fornire la documentazione relativa al corretto smalti- mento dei rifiuti di cantiere e l'irregolarità dei subappalti in materia di adem- pimenti di sicurezza, contributiva e retributiva.
Contestava altresì il convenuto la somma richiesta dall'attrice.
eccepiva la decadenza dall'azione per vizi e difetti. Parte_1
All'esito di CTU volta a verificare lo stato dell'immobile, quali lavori fossero stati realizzati (anche in considerazione dei SAL) e quale il compenso appli- cabile secondo il prezziario in uso nella zona al momento della realizzazione dei lavori, con sentenza n. 761 del 28 marzo 2022 il Tribunale di Genova così statuiva:
“Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
condanna a Controparte_2 Controparte_1 versare agli attori la somma di € 39.773,97 oltre IVA a fronte della presentazione di fattura, oltre interessi di mora ex dlvo 231/2002 dal- la scadenza delle singole fatture al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2 / 3 e con- danna a rifondere a parte attrice il restante 1/3 che Controparte_1
3 liquida nella relativa parte in € 2.218,00 per compensi, € 253,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
3) Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna.”
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- Che fosse pacifico che tra le parti era intervenuto un contratto d'appalto senza formalizzarlo per iscritto;
- Che la mancanza di accordo scritto comportava l'applicazione dell'art. 1957 c.c., con conseguente necessità di determinare il corri- spettivo con riferimento ai prezziari in uso nella zona;
- Che l'opera era stata consegnata e conclusa nel 2013, per am- missione dello stesso e la contestazione di vizi e difetti era CP_1 avvenuta soltanto nell'ottobre 2017, all'atto della costituzione in giu- dizio;
- Che, pacificamente, vi era stato un direttore dei lavori nella perso- na dell'arch. che si era occupata di vigilare sui lavori, sulla CP_3 loro esecuzione e sulla conformità della opere al progetto;
- Che il potere rappresentativo del DL è esercitato limitatamente al- la materia strettamente tecnica, sicché i SAL firmati dalla DL dove- vano essere considerati con riguardo alla rispondenza dei lavori ese- guiti al progetto, ma non con riguardo al prezzo indicato;
- Che, in punto prezzo, andavano recepite le condivisibili valutazioni della CTU, senza che assumesse rilevanza quanto dall'appaltatore concordato con i sub appaltatori;
Part
- Che il CTU aveva considerato quanto emergente dai e vi erano alcune lavorazioni che non era stato possibile accertare, o perché propedeutiche a quelle successive o perché occultate da queste ultime, ma il CTU ne aveva valutato la congruità rispetto alle opere come realizzate;
- Che il CTU aveva risposto analiticamente ed esaustivamente alle osservazioni dei CT di parte;
- Che tuttavia andava apportata una correzione al calcolo della
CTU, che aveva considerato al 100% l'importo delle Opere Comuni
(svolte su proprietà di soggetto terzo), che dovevano invece essere conteggiate al 50% come in sede di SAL.
4 Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di cita- Parte_1 zione ritualmente notificato in data 31 ottobre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione depositata CP_1 in data 26 aprile 2023, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello incidentale.
Con ordinanza 27 febbraio 2023, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 28 febbraio 2024, incombente poi rinviato al 16 ottobre
2024 stante la necessità di mutare relatore, il sovraccarico del cui ruolo im- poneva ulteriore rinvio al 19 febbraio 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello principale
Primo motivo – Violazione del principio ex art. 115 cpc e/o di valu- tazione delle prove ex art. 116 c.p.c. conseguente all'omessa e/o erronea valutazione e/o travisamento delle risultanze dell'attività istruttoria quanto alla CTU principale e supplementare svolta ed alle prove precostituite documentali in atti ed alle risultanze della
CTU.
Il primo Giudice, evidenzia l'appellante, ha consistentemente ridotto l'importo del corrispettivo dovuto all'odierna appellante, demandando al CTU di verificare le opere svolte in base ai prezziari regionali delle opere edili ma, pur esprimendo aderenza alle risultanze della consu- lenza, ha poi errato nel computo degli importi dovuti sulla base della relazione medesima, poiché ha detratto dagli importi esenti IVA accer- tati dal CTU le fatture pagate da comprensive di IVA. CP_1
Aggiungendo il 10% all'importo quantificato dal CTU ovvero detraendo il 10% dalle fatture pagate, l'importo dovuto all'impresa risulta pari a €
67.042,30, in luogo degli € 39.773,97 liquidati in sentenza.
Il motivo è fondato.
Sono versate in atti (docc. da 12 a 22) le fatture emesse dall'odierna appellante e nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
5 (cfr. pag. 2 e 3) ha dato atto di avere integralmente pagato le prime 7 e di avere pagato l'ottava (n. 40 del 2 maggio 2013) “solo in parte, in considerazione delle seguenti contestazioni e/o inadempimenti della ditta ….”.
I pagamenti eseguiti, che assommavano a complessivi € 232.909,30, erano pertanto in parte riferiti all'IVA, regolarmente esposta nelle fattu- re in oggetto.
Il primo Giudice ha sostanzialmente aderito, in punto quantum de- beatur, alle conclusioni del CTU ed ha pertanto ritenuto dovuto il com- plessivo importo di € 272.683,27, che il CTU aveva così quantificato al netto di IVA.
Detraendo dall'importo così determinato quello degli importi versati a titolo di acconto, al lordo di IVA, il Tribunale è in effetti incorso in un errore di calcolo che ben avrebbe potuto essere emendato in sede di procedimento per correzione di errori materiali e che, convertito in mo- tivo di appello, deve essere corretto, riformando la decisione di primo grado in punto an debeatur con la condanna dell'odierno appellato e originario convenuto al pagamento della maggior somma di €
67.042,30, secondo il seguente conteggio:
€ 272.683,27 + IVA 10% € 27.268,33 = € 299.951,60 - € 232.909,30=
€ 67.042,30
Priva di pregio è, sul punto, l'eccezione di inammissibilità del motivo per asserita genericità formulata da e fondata sulla circostan- CP_1 za che abbia sviluppato il motivo d'appello facendo riferi- Parte_1 mento al proprio ricorso per correzione di errori materiali: il motivo d'appello è infatti sufficientemente chiaro e preciso, evidenziando compiutamente l'errore di calcolo in cui è incorso il primo Giudice e, sebbene faccia rinvio al ricorso per correzione di errori materiali, con- sente comunque di comprendere la doglianza e di valutarne la fonda- tezza, anche a prescindere dalle ulteriori argomentazioni in detto ricor- so sviluppate.
Secondo motivo Contraddittorietà, illogicità e carenza di motiva- zione, con grave vizio logico della sentenza appellata.
Il primo Giudice ha disposto CTU sul presupposto che, difettando un accordo scritto, occorresse fare riferimento ai prezziari regionali delle opere edili.
6 Pacifico tuttavia, evidenzia l'appellante, che il contratto d'appalto non necessita di forma scritta, visti i SAL versati in atti per la maggior parte approvati dalla DL (così come il consuntivo finale delle opere svolte), ben si sarebbe potuto optare per una diversa e maggiore quantifica- zione degli importi dovuti all'impresa.
Il Tribunale, prima di disattendere le istanze di istruttoria testimoniale e disporre CTU, aveva ammesso le prove documentali rappresentate dai
SAL che sono però stati trascurati in sede di definizione del quesito al
CTU e in sentenza.
La doglianza è infondata.
In assenza di accordo circa il corrispettivo dell'appalto, il primo giudice ha fatto piana e condivisibile applicazione del disposto di cui all'art. 1657 c.c., demandando al CTU di quantificare il valore delle opere sul- la scorta dei prezziari in uso nella zona, previa verifica di quali lavori fossero stati realizzati.
Il quesito posto al CTU prevedeva l'utilizzo dei SAL soltanto per l'aspetto relativo alla verifica di quali lavori fossero stati svolti, non per ciò che concerneva il prezzo indicato per le lavorazioni, in relazione al quale il Direttore dei Lavori firmatario dei SAL non aveva potere con- trattuale (così la sentenza di primo grado a pag. 5).
A pag. 4 della decisione impugnata, il Tribunale chiarisce altresì che:
“Il direttore dei lavori è infatti il professionista rappresentante del com- mittente con riferimento alle manifestazioni di volontà contrattuale in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori.... Il potere rappresentativo è esercitato limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il commit- tente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico
...”.
non censura tali, condivisibili, argomentazioni, limitandosi Parte_1
a ribadire che il Direttore lavori sottoscrisse la maggior parte dei SAL e che confermò la congruità del corrispettivo richiesto dall'Impresa, ma si tratta di considerazioni prive di correlazione con la citata motivazione della decisione di primo grado (che, come visto, ha ritenuto il potere rappresentativo del committente in capo al Direttore Lavori limitato all'ambito strettamente tecnico), a fronte della quale l'impresa avrebbe
7 dovuto chiarire da quali elementi provati nel corso del giudizio di primo grado si dovesse desumere un diverso contenuto di tale potere rap- presentativo.
L'appello incidentale
Primo motivo, relativo alla determinazione della consistenza delle opere oggetto di contratto: violazione della corretta ripartizione del relativo onere di prova ed errata valutazione delle istanze istruttorie.
, con il primo motivo di appello incidentale, muove dalla consi- CP_1 derazione secondo cui, non essendoci capitolato e contratto scritto, correttamente il Tribunale ha disposto CTU.
Posto, tuttavia, che l'onere della prova circa la contestata consistenza dei lavori eseguiti incombeva all'appaltatore, evidenzia che la relazione del geom. si è invece in più occasioni limitata a recepire i CP_4
SAL, senza svolgere verifiche dell'effettiva esistenza e consistenza delle voci in essi rappresentate.
Molte voci erano definite non valutabili o non computabili, il che, ad avviso dell'appellante in via incidentale, rende inattendibile l'intero ela- borato in cui le lavorazioni non valutabili incidono per € 77.501,07.
L'impugnata decisione ha ritenuto convincente la spiegazione del CTU secondo cui si tratterebbe di opere in realtà visibili (nel senso che se ne può valutare il risultato finale) e, per quel che è possibile rilevare esternamente, eseguite a regola d'arte.
La motivazione non è però ad avviso di persuasiva perché CP_1 trascura la violazione del compito affidato al CTU e la rilevanza, in termini di valore, delle opere che, di fatto, non sono state censite.
Un più approfondito esame dei manufatti sarebbe certamente stato possibile ed è viziata la decisione impugnata sia per non aver percepi- to le ragioni di inattendibilità della CTU violando l'art. 1697 c.c., sia per aver dato per appurata la consistenza di opere vagliate dal CTU solo
“sulla carta”.
Circa la fornitura di pietre in arenaria, la decisione di primo grado ha così argomentato (a pag. 8) : “Per quanto riguarda la fornitura delle pietre in arenaria che il committente afferma di avere fornito, occorre fare due osservazioni: l'art. 1658 c.c. pone in capo all'appaltatore la presunzione che la materia necessaria sia stata da lui fornita e se il
8 committente vuole dimostrare il contrario è lui che deve provarlo;
i quantitativi sono indicati nei SAL e sono stati considerati dal CTU in ta- le loro indicazione, e detratti. Essi però non sono sufficienti per tutte le lavorazioni. La fornitura di quantitativi maggiori doveva essere provata dal committente: ciò che non è stato”.
Tale argomentazione è smentita dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. dell'impresa, che a pag. 6 riconosce che le erano stati affidati ulteriori quantitativi di pietre (che avrebbe consegnato a un terzo ma non vi è prova).
Il motivo è ai limiti dell'ammissibilità e, comunque, infondato.
E' noto che, in generale, l'onere di adeguatezza della motivazione "non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allega- zioni delle parti, né che egli debba prendere in esame, al fine di confu- tarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte", essendo sufficiente che il Giudice esponga, anche in maniera concisa, gli ele- menti in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, do- vendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (così, da ultimo,
Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15181 del 30 maggio 2024 e precedenti conformi ivi citati, sez. VI – 2 , n. 6759 del 8 marzo 2019; 20 novem- bre 2009, n. 24542; 12 gennaio 2006, n. 407; 2 agosto 2001, n.
10569).
Nel caso di specie, le censure contenute nel primo motivo di appello incidentale erano state oggetto delle osservazioni formulate dal CT di parte ing. (cfr. all. 9 elaborato peritale) e ad es- CP_1 Persona_1 se il CTU ha esaustivamente e persuasivamente replicato.
In particolare, alle pagg. da 14 a 16 dell'elaborato peritale 21 marzo
2019, alle contestazioni del CT di parte consistenti, appunto, nel non avere suppostamente il CTU chiarito consistenza e prezzo dei lavori realmente eseguiti rispetto a quanto riportato nei SSALL senza limitar- si ad un mero elenco di lavorazioni la cui esecuzione viene data per certa, sostenendo che il CTU “... senza compiere azioni di approfon- dimento, ha dato per scontate e, quindi, per eseguite e nella misura indicata nei SALL, procedendo solo alla loro valutazione economica sulla base del prezziario Regionale della CCIA...”, il CTU ha così repli-
9 cato: “Le argomentazioni poste dalla CTP, paiono alquanto contraddit- torie nel merito: prima condivide che tali lavorazioni (testualmente) so- no in realtà lavorazioni vere e proprie che non è stato possibile accer- tare o perché propedeutiche a quelle successive o perché occultate da queste ultime e poi di seguito (in contraddizione) sostiene che il CTU non ha compiuto azioni di approfondimento e ha dato per scontato. Al- lora, delle due l'una: o sono lavorazioni nascoste o non lo sono. Di fat- to lo scrivente ha verificato puntualmente, come richiesto dal quesito,
“sulla base dello stato dell'immobile, quali lavori siano stati realizzati
(anche in considerazione dei SAL agli atti)…” e il risultato finale è chia- ro come verificato nel corso delle OO.PP.. Si rende necessario chiarire il concetto, ove nella relazione inviata ai CC.TT.P. si asseriva (pag. 4):
“Si è potuto accertare il risultato finale e funzionale delle opere esegui- te ma, ovviamente, non le fasi intermedie (fasi di cui alle specifiche descritte nei vari SAL), propedeutiche alla realizzazione, in quanto oc- culte dalle successive lavorazioni di finitura.” Detta affermazione si è resa necessaria in quanto corrispondente al vero, ossia non sono state effettuate “demolizioni a campione” consistenti in “carotaggi” allo sco- po di accertare la esatta stratigrafia delle lavorazioni in quanto, non ri- tenuta necessaria da nessuno dei Consulenti di Parte in sede di so- pralluogo anche a seguito di un confronto in merito. Il CT di PC non ha espresso dubbi sulla stratigrafia effettivamente eseguita dall'impresa tali da richiederne la verifica. Il CTU ha richiesto espressamente se si volesse procedere ad organizzare un secondo sopralluogo al fine di eseguire le suddette verifiche (carotaggi) ma i Consulenti non lo hanno ritenuto opportuno. Per cui, considerato “…il risultato finale e funziona- le delle opere eseguite”, in fase di redazione dell'analisi dei prezzi, so- no state inserite tutte le fasi lavorative (anche se occulte) dettate dalla
“corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte” e tutto ciò in assenza di un “ragionevole dubbio” considerato il risultato finale sulla base dello stato dell'immobile.”.
Anche in relazione agli importi prezzati per la fornitura di pietre in are- naria, pacifico che essa in parte fosse stata messa a disposizione dell'impresa dal committente, il CTU (cfr. pag. 20 elaborato) ha preci- sato che si trattava di importi richiesti dall'impresa e riportati nei S.A.L. relativi a fornitura di pietra ad integrazione delle pietre provenienti da
10 scavi e/o demolizioni già impiegati ma non sufficienti per tutte le lavo- razioni, che gli importi non erano stati oggetto di contestazione da par- te del D.L. e in sede di sopralluogo dichiarati e ricordati dall'imprenditore e che comunque quantità e prezzi erano stati verifica- ti e consistentemente ridotti dallo stesso CTU.
L'appellante in via incidentale, invece di limitarsi a riproporre le mede- sime osservazioni, avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui le puntuali repliche del CTU non erano corrette.
Secondo motivo, relativo alla valorizzazione delle opere oggetto di lite: violazione dell'art. 1657 c.c.; violazione del principio di cor- rispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) ed erra- ta valutazione delle risultanze istruttorie
Il Tribunale ha applicato l'art. 1657 c.c. ma, nel caso di specie, man- cando una base negoziale cui fare riferimento, doveva essere valoriz- zata la condotta delle parti.
Il CTU e il primo Giudice hanno applicato meccanicamente il prezziario regionale, trascurando che nella pratica commerciale gli importi di tarif- fa vengono decurtati al ribasso (normalmente per il 20%, ma comun- que mai meno del 15%), come risulta evidente anche esaminando le pattuizioni intercorse tra e i subappaltatori. Parte_1
Il CTU, per alcune lavorazioni, ha inoltre assunto importi superiori a quelli esposti da e ciò, in particolare, per: Parte_1
(i) nell'allegato n. 3, “Opere Comuni”, vi sono importi in eccesso rispet- to ai SAL - voce 11, lett. b), e), i), l) - per un totale di € 327,75;
(ii) l'allegato n. 4, relativo alle “Opere interno 1”, espone importi in ec- cesso rispetto ai SAL – voci 1, 6, 12, 15 - per un totale di € 4.780,85;
(iii) infine nell'allegato n. 5, relativo alle “Opere per realizzazione pisci- na”, vi sono importi in eccesso rispetto ai SAL - voci lett. m), n), per un totale di € 1.005,51.
Il dato complessivo ascende a oltre € 6.114,11, cui deve essere ag- giunta la somma di € 1.064,14 relativa al maggior costo dello scavo della piscina (che la sentenza riconosce espressamente come superio- re all'importo chiesto da ), per un totale di € 7.175,25 ac- Parte_1 cordati in eccesso rispetto ai prezzi quotati dallo stesso appaltatore.
Su questo aspetto, pur sollevato negli scritti difensivi di , non CP_1 vi è motivazione.
11 Anche sotto questo profilo, le doglianze dell'appellante in via in- cidentale non colgono nel segno.
All'osservazione del CT di parte relativa all'avere il CTU ap- CP_1 plicato il prezziario regionale anche laddove l'impresa aveva esposto un corrispettivo minore rispetto a detto prezziario, il CTU (cfr. pag. 21 elaborato) aveva condivisibilmente replicato che per effettuare un con- fronto equo occorre considerare sia i costi superiori che i costi inferiori, algebricamente ed in modo imparziale, perché: “Non è corretto pren- dere in considerazione solo ciò che fa comodo”.
Il Collegio condivide l'argomentazione, posto che una vera e propria violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sa- rebbe ipotizzabile soltanto qualora l'applicazione del prezziario condu- cesse alla quantificazione di un corrispettivo complessivamente supe- riore a quello preteso dall'impresa.
Rispetto alle singole lavorazioni, è infatti ben possibile che l'impresa, nell'economia di un appalto che prevede numerose e differenti lavora- zioni, esponga per alcune corrispettivi superiori e per altri corrispettivi inferiori al prezziario, ad esempio per avere in alcuni casi dovuto ricor- rere a un subappalto particolarmente oneroso e per avere in altri spun- tato un prezzo particolarmente buono per le forniture a suo carico, e non sarebbe in effetti corretto applicare il prezziario medesimo soltanto laddove sia inferiore al corrispettivo richiesto e non nel caso opposto.
Quando, come nel caso di specie, non esistano preventivi e non ci sia accordo tra le parti sul corrispettivo, l'art. 1657 c.c. non pone vincoli al
Giudice rispetto alle singole lavorazioni e, anzi, impone che il loro cor- rispettivo sia determinato utilizzando i medesimi parametri.
Terzo motivo, relativo alla quantificazione del compenso relativo allo smaltimento dei rifiuti: violazione degli artt. 182 ss. del D.lgs
152/2006 ed errata valutazione delle risultanze istruttorie
Il Tribunale ha ritenuto che l'appaltatore fosse tenuto allo smaltimento dei rifiuti di cantiere e per tale voce ha attribuito l'importo di €
30.0245,20.
Ad avviso dell'appellante in via incidentale, le consistenze numeriche riconosciute sono arbitrarie in quanto calcolate non sulla base dei vo- lumi effettivi, ma in ragione di quelli auto-dichiarati dall'impresa nei
12 SAL (non verificati neppure dalla D.L.), cui sono stati oltretutto applicati criteri di calcolo non intellegibili.
Occorre poi considerare che, nel sistema delineato dagli artt. 182 ss. del Codice dell'Ambiente, anche a prescindere dalla possibilità di qua- lificare il committente quale “produttore” del rifiuto (profilo sul quale la giurisprudenza ha oscillato nel corso degli anni), la prestazione relativa allo smaltimento dei rifiuti non si riduce certo allo spostamento degli stessi al di fuori dell'area di origine, ma coinvolge ogni fase della filiera fino al conferimento finale in discarica. Ciò è tanto vero che tutto il ciclo dell'operazione deve essere rappresentato nei formulari obbligatori per legge, dei quali copia deve restare nella disponibilità di ogni operatore coinvolto proprio per consentire la ricostruzione di ogni passaggio.
Se questa è la costosa e articolata prestazione che si intende far pa- gare a l'adempimento non può darsi per provato in ragione CP_1 della sola evacuazione dei rifiuti ma, per poter pretendere il corrispet- tivo, l'appaltatore deve necessariamente provare di aver adempiuto completando la catena di smaltimento e i formulari costituiscono l'unico supporto documentale idoneo a dimostrare (non solo le quantità di rifiuto trasportate, ma soprattutto) la stessa esecuzione dell'obbligo di smaltimento.
Il motivo è infondato.
Anche in ordine alla quantificazione circa trasporti e oneri di discarica il
CT di parte aveva formulato osservazioni, in particolare do- CP_1 lendosi che il CTU non avesse “proceduto al calcolo dei quantitativi di scavo e/o demolizioni con calcoli specifici basati sul confronto fra lo stato dei luoghi e il progetto come rappresentati negli elaborati presen- tati presso gli Uffici Pubblici per l'ottenimento delle necessarie autoriz- zazioni per l'esecuzione dei lavori”, sostenendo che, in mancanza di documenti che dimostrassero che il materiale fosse stato trasportato in discarica e che a seguito dello smaltimento fossero stati pagati oneri,
l'importo a tale titolo riconosciuto dal CTU avrebbe dovuto essere stralciato.
Il CTU (cfr. pag. 19 elaborato) ha rilevato la contraddittorietà degli as- sunti del CT di parte ed ha evidenziato che, proprio perché un calcolo effettuato sulla base dei quantificativi di scavo e demolizioni sarebbe stato necessariamente approssimato e con un margine di errore eleva-
13 to, aveva ritenuto corretto valorizzare le quantità esposte nei SAL poi- ché “Diversamente lo scrivente avrebbe dovuto procedere ad una vera
e propria riprogettazione dell'opera, cosa non richiesta.”.
Pacifico, poi, che per i trasporti alla discarica, come per altre lavora- zioni, vi fosse carenza documentale, non appariva corretto stralciare l'importo posto che i trasporti fuori dal cantiere vi erano certamente stati, “sulla base dello stato dell'immobile”, come richiesto dal quesito.
Proseguiva poi il CTU con l'evidenziare come la CT di parte non aves- se proceduto al calcolo dei quantitativi di scavo e/o demolizioni con calcoli specifici, che egli avrebbe potuto valutare, traendone la conclu- sione che si trattasse di calcoli praticamente impossibili da eseguire a posteriori.
Ad avviso del Collegio le osservazioni del CTU sono corrette perché è pacifico che la lavorazione sia stata eseguita e perché in ogni caso le risultanze dei SAL, se non fanno piena prova circa le lavorazioni in concreto eseguite, costituiscono tuttavia un indizio liberamente valuta- bile dal Giudice, indizio che, nel caso di specie, ha ricevuto l'avallo del
CTU e non è per contro stato confutato in maniera specifica dal CT di parte.
Quarto motivo, relativo alla quantificazione e al pagamento del dovuto, ed in particolare degli interessi (e sulla relativa restitu- zione all'esito del presente giudizio).
Nelle more del Giudizio di appello ha pagato € 46.657,09 CP_1
(DOC. G).
Il versato è pari alla sola sorte capitale maggiorata di spese legali per- ché in mancanza di fatturazione le somme erano illiquide e ciò impedi- va la decorrenza di qualsivoglia interesse (la sentenza statuiva “oltre interessi di mora ex dlvo 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo”).
L'appellante in via incidentale chiede che, per tuziorismo, la sentenza d'appello dia atto in dispositivo dell'impossibilità di addebitare interessi e in ogni caso, per l'auspicata ipotesi di accoglimento dei motivi di ap- pello incidentale, che sia condannata a restituire le som- Parte_1 me che risulterà avere percepito in eccedenza a quanto risulterà effet- tivamente dovuto, oltre interessi dalla data dell'incasso.
Il Collegio ritiene il motivo parzialmente fondato.
14 Dalla reiezione dei precedenti motivi di appello incidentale e dall'accoglimento del primo motivo di appello principale deriva che non deve essere ordinata alcuna restituzione rispetto alle somme corrispo- ste da in esecuzione della decisione di primo grado. CP_1
Quanto agli interessi di mora, gli stessi, ex art. 1284 IV comma c.c., dovranno essere riconosciuti, anziché dalla data di fatture non ancora emesse, dalla data della domanda giudiziale.
Circa le spese di lite, la Corte osserva che l'appello principale risulta parzialmente fondato solo in relazione al quantum dell'importo dovuto a e che ciò non comporta una modificazione sostanziale Parte_1 dell'esito complessivo della lite avutosi in primo grado.
Secondo il Supremo Collegio, “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del co- siddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente
(nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se au- tonoma e non investita da specifica censura;
tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione princi- pale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà
e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione rela- tiva all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugna- zione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla deci- sione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della me- desima” (Sez. III, Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv. 655106 – 01;
Sez. III, Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023, Rv. 669125 – 01).
Pertanto, valutato l'esito complessivo della vicenda processuale, resta ferma la liquidazione delle spese di primo grado operata dal primo
Giudice.
15 Nel presente grado, l'accoglimento soltanto parziale del gravame in- terposto da e l'accoglimento altrettanto parziale Parte_1 dell'appello incidentale di legittimano, ex art. 92 c.p.c., la CP_1 compensazione tra le parti di 2/3 delle spese di lite, ponendosi la rima- nente frazione a carico di . CP_1
Dette spese si liquidano per tale frazione, come segue, in base ai pa- rametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della con- troversia:
1. fase di studio € 992,33
2. fase introduttiva € 637,00
3. fase di trattazione € 1.442,00
4. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 4.772,33, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiara tenuto e con- danna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 67.0423,30, a presentazione fattu-
[...] ra, oltre interessi di mora ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
2) Conferma nel resto l'impugnata decisione;
3) Dichiara tenuto e condanna a rifondere alla parte Controparte_1 appellante un terzo delle spese del presente grado di giudizio, che li- quida, per tale frazione, in € 4.772,33 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta, compensando tra le parti la rimanente frazione;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 19 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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