TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE composto dai seguenti Magistrati
Dott. Massimo Canosa Presidente f.f.
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE nel procedimento N. 4-1/2025 P.U. promosso da:
(C.F. ) con sede legale in PA ( CH ), ON , iscritta nel Parte_1 P.IVA_1 CP_1 registro delle Imprese di Chieti-Pescara al n. 106606, Codice Fiscale e Partita Iva P.IVA_1 capitale sociale € 100.000,00 sottoscritto e versato, in persona del suo legale rappresentante sig.ra nata a [...] ( CH ) il 10.03.1949 ed ivi residente in [...]
n. 1 – Codice Fiscale ) rappresentata e difesa dall'avv. DONATELLA C.F._1
ANNECCHINI (Codice Fiscale ) C.F._2
Oggetto: ristrutturazione debiti – omologa forzosa (artt 48, 57 e 63 CCI)
Letta la domanda per la omologazione forzosa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato ai sensi dell'articolo 57 CCI con transazione su crediti tributari e contributivi a norma del successivo articolo 63 CCI depositata in data da in difetto di raggiungimento della maggioranza nella Parte_1 approvazione a norma dell'articolo 109 CCI;
vista la opposizione alla omologazione presentata da Controparte_2 in data 3 marzo 2025;
visto il verbale di udienza del 20 marzo 2025 nel quale parte ricorrente ha insistito per la omologazione forzosa chiarendo che la proposta di transazione fiscale è relativa a debiti al 31.12.2023 con relative sanzioni ed interessi, la prima proposta non è stata modificata ma unicamente maggiorata di interessi e sanzioni sulla precedente esposizione vista la assunta posizione del costituito si è opposto alla estensione degli Controparte_3 effetti transattivi difettando i requisiti di cui all'articolo 61 CCI. vista la posizione dell opponente che ha insistito per il rigetto della Controparte_2 omologa forzosa in assenza di business plan e comunque di un piano di fattibilità della proposta, quanto a capacità finanziaria ed organizzativa nei 10 anni di prospettata transazione.
IL PIANO
Il piano si fonda sul presupposto di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale, destinando la liquidità derivante dall'incasso dei canoni di locazione al pagamento dei debiti erariali, previdenziali e assistenziali;
le liquidità necessarie per l'esecuzione del piano provengono dai canoni di locazione riscossi in forza dei contratti di locazione in essere con la società (cf e pi: ) con CP_4 P.IVA_2 sede in alla C.da Aquilano (DOC 19) e con la società (cf: ) con Pt_2 Controparte_5 P.IVA_3 sede in Attesa alla ON Saletti (DOC 20).
La ha in corso due contratti di locazione: Pt_1
I Il primo contratto con la , sottoscritto il 14/04/2021, conteneva le caratteristiche CP_5 di cui all'art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (rent to buy), al prezzo finale dell'immobile stabilito in
€ 800.000,00 oltre oneri;
il corrispettivo mensile ammontava in € 3.900,00 oltre IVA.
Successivamente le vicende del sequestro preventivo operato dalla Procura di Velletri, hanno indotto le parti, in data 15/04/2024, a stipulare un nuovo contratto ad un canone mensile di € 4.400,00 oltre
IVA (comprendendo nella locazione, oltre al capannone anche il piazzale antistante), della durata di 12 anni. Le riscossioni dei canoni risultano regolari;
II Il contratto con la 3J SRL, prevede una durata di sei mesi prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi;
attualmente continuano le proroghe;
i pagamenti del canone sono regolari;
il canone mensile è pari ad € 2.380,00 oltre IVA.
Tutto l'attivo di realizzo dalla locazione dei cespiti immobiliari della sarà asservito al Pt_1 pagamento dei debiti erariali, previdenziali e assistenziali in forza dell'accordo di ristrutturazione ex art. 63 D. lgs. 14/2019.
Il sequestro disposto sugli immobili non preclude la concessione del medesimo immobile in locazione, non risultando il predetto sequestro di natura cd. impeditiva
LA PROPOSTA
La proposta prevede il 40% dell'imposta comprensiva di sanzioni ed interessi. Poiché il debito complessivo all' 11/12/2024 ammonta ad € 2.152.896,12, il 40% è rappresentato da € 861.158,45. Gli aggi dell seguono la stessa sorte: sono previsti € 36.225,54 (40%) Controparte_6
Per i debiti non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 63 CCI è previsto il pagamento di percentuali inferiori (36,15%) come da tabella che segue. I termini di pagamento prevedono rateazione decennale
SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ( art. 63 CCI e 1 BIS DL 69/2023 )
Secondo la legge applicabile alla proposta di transazione depositata, art.
1-bis e art 2 di cui alla legge di conversione n. 103/2023 che si applica nelle more dell'entrata in vigore del decreto integrativo/correttivo, il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, co. 1, e 60, co. 1, del D.Lgs. 14/2019;
- il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo dei crediti;
- la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione Finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- il soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
Proseguendo il comma 3) prescrive che se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore al 25% dell'importo totale dei crediti, la suddetta disposizione di cui al co. 2 dell'art.
1-bis del D.L. 69/2023 può comunque trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lett. a), b) e d) del medesimo co. 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo (art.
1-bis, co. 3, del D.L. 69/2023).
Nel corso dell'udienza taluni dei motivi di opposizione sono risultati superati.
In particolare è stato chiarito che il piano si riferisce ai soli debiti fino al 31.12.2023 con relativi sanzioni ed interessi, pertanto la prima proposta non è stata modificata ma unicamente maggiorata di interessi e sanzioni sulla precedente esposizione non potendosi pertanto richiedere nuovo accordo e nuova attestazione a norma dell'articolo 58 CCI
Quanto al lasso di tempo intercorso tra il diniego e la richiesta di omologazione forzosa nessuna norma prescrive un termine e, fermo il periodo della esposizione debitoria portata in ristrutturazione, il deposito intervenuto e la richiesta di omologazione forzosa va ritenta ammissibile.
Per tale ragione di nuova proposta a norma dell'articolo 58 CCI non può parlarsi.
Considerato che: - a. gli accordi non hanno carattere liquidatorio ma prevedono la continuità aziendale della società (art 63 in combinato con la disposizione transitoria di cui all'articolo 1 bis del DL 13 giugno 2023 lettera a)
- b. l'adesione mancata dell era determinante Controparte_2 per il raggiungimento delle maggioranze atteso che il debito Erariale rappresenta da solo il
96,9495% della complessiva esposizione debitoria
- c. il credito complessivo degli altri creditori non è almeno pari al 25% dell'importo complessivo dei crediti e, in ragione di ciò, parte ricorrente chiede l'applicazione del comma 3 art 1 bis DL 2023 n. 69 che integra il medesimo articolo 63 CCI applicabile ratione temporis con l'effetto di poter comunque applicare il precedente comma 2 se si realizzano le condizioni richiamate ai punti a e b oltre alla successiva
- d. la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e enti previdenziali si assume più favorevole rispetto alla alternativa liquidatoria opponente ha sollevato criticità rispetto alla richiamate lettere c) e d) Controparte_2
Quanto alla lettera c) la applicazione del comma 3 in difetto della percentuale del 25% di creditori aderenti rispetto al totale creditorio sembrerebbe non poter prescindere dalla esistenza di creditori
“aderenti”, al punto che il legislatore della disciplina transitoria così afferma:“se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore ad un quarto” a voler presupporre che una percentuale, anche minima, di aderenti deve esserci.
Ora, per comprendere se tale conclusione possa essere seguita appare opportuno rifarsi alla ratio della disciplina transitoria riferendola ad una precisa scelta legislativa.
Infatti la norma costituisce una reazione del legislatore a vari casi di utilizzo distorto, e dunque di abuso, della transazione fiscale, per effetto del quale sono state di fatto aggirate e vanificate le cause di prelazione che assistono i crediti tributari;
abuso che non era tuttavia agevole contrastare sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti e degli indirizzi espressi su tale tema dalla giurisprudenza.
Da qui l'intervento legislativo, il quale, per i motivi esposti più avanti, non modifica, peraltro, le regole che disciplinano l'approvazione della proposta di transazione fiscale da parte dell CP_2
, ma solo la omologazione forzosa della stessa che il tribunale può pronunciare a seguito
[...] dell'inerzia o del diniego dell'amministrazione finanziaria;
non riguarda, inoltre, la transazione fiscale proposta nell'ambito del concordato preventivo.
L'uso distorto dell'istituto a cui si è testé fatto riferimento è quello costituito soprattutto da proposte che hanno previsto soddisfacimenti irrisori dei crediti tributari, spesso formulate, per di più, nell'ambito di accordi sostanzialmente rivolti solo al CO e con notevole ritardo rispetto all'insorgenza della crisi finanziaria dell'impresa, dopo che i crediti tributari erano aumentati e quelli verso gli altri creditori erano diminuiti per effetto di pagamenti finanziati proprio attraverso il mancato delle imposte. In diversi casi si è trattato - intendiamoci - di proposte comunque convenienti per l'RA, nel momento in cui venivano presentate, perché tali sono anche quelle con cui viene offerto un pagamento di pochi punti percentuali, se l'alternativa è peggiore, ed è per questa ragione che, sulla base delle norme all'epoca vigenti, ne è stata disposta la omologazione, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale peraltro non unanime, visto che vari tribunali (ad esempio quelli di Salerno, Lecce e
Monza), oltre alla Corte di Appello di Milano, avevano ritenuto che simili proposte di transazione costituissero un abuso del diritto.
La nuova norma rappresenta, quindi, l'approdo di un dibattito da vario tempo in corso e di un contrasto giurisprudenziale che vedeva: 1) da un lato, l'indirizzo secondo cui la convenienza assumeva un peso in ogni caso decisivo ai fini della omologazione forzosa della transazione e doveva essere valutata comunque nel momento della proposta;
2) dall'altro lato, l'orientamento in base al quale il cram down fiscale sarebbe stato già da escludere nel caso in cui l'amministrazione finanziaria fosse stata l'unico soggetto al quale l'accordo di ristrutturazione veniva proposto.
I motivi su cui si fondava questo secondo orientamento erano i seguenti:
1) l'art. 182-bis della legge fallimentare prevedeva, ai fini della omologazione, il deposito e la pubblicazione “di un accordo” (o, come attualmente prevede l'art. 40 del Codice della crisi, “degli accordi”), per il che, ove un accordo non sia stato raggiunto con l'unico creditore a cui è stato proposto, esso non è giuridicamente esistente, non può essere stato depositato e non può dunque essere omologato;
2) l'art. 40 del Codice, come peraltro la rubrica dell'art. 182-bis, utilizza il plurale (“accordi”) e pertanto l'omologazione presupporrebbe necessariamente l'esistenza di una pluralità di intese con i creditori;
3) il cram down fiscale si giustificherebbe solo quando il rifiuto dell alla Controparte_2 proposta appaia irragionevole;
4) il cram down fiscale richiederebbe la sussistenza di un interesse concorsuale, da considerarsi prevalente, in quanto rappresenta la ragione fondativa delle procedure concorsuali, e non vi è alcun interesse concorsuale in funzione del quale le ragioni del CO debbano essere sacrificate, qualora la proposta di ristrutturazione non coinvolga altri creditori, ma miri a imporre all'Amministrazione finanziaria la mera volontà del debitore.
Questo secondo indirizzo, pur cogliendo l'esigenza di contrastare gli abusi discendenti da un uso distorto della transazione fiscale, non pareva conforme alle disposizioni vigenti per varie ragioni. Il primo degli argomenti su cui si fondava non era convincente, perché, potendo il cram down essere disposto solo in assenza dell'adesione del CO, è evidente che esso non poteva né può richiedere la precedente stipula di un accordo con il CO, che renderebbe inutile lo stesso cram down.
Il secondo argomento sovraccaricava di significato l'uso del plurale “accordi”, poiché è evidente che il legislatore ha fatto riferimento alla fattispecie ordinaria dell'accordo di ristrutturazione, in cui normalmente intervengono più creditori, il che di per sé non esclude tuttavia che possa essere stipulato un solo accordo, in particolare quando un soggetto è sostanzialmente titolare dell'intero credito.
In merito al terzo argomento, non vi è dubbio che, se l'amministrazione finanziaria dimostra che la proposta di transazione fiscale non è conveniente per l'RA (lettera d che segue), non sussiste il principale presupposto della omologazione forzosa, ma ciò è l'effetto dell'assenza di tale presupposto e non del fatto che l'accordo di ristrutturazione sia stato proposto a un solo creditore.
Quanto all'ultimo argomento, che è quello centrale, occorre considerare che mediante il cram down fiscale il Giudice si sostituisce al CO nella valutazione della convenienza della proposta di transazione fiscale, quando l rigetta la proposta nonostante la convenienza della Controparte_2 stessa: ciò significa che, sino all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 2023, n. 103, ai fini della omologazione forzosa era sufficiente l'interesse fiscale. Infatti, in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8405/2021, l'interesse concorsuale consentiva (e consente) tale tipo di omologazione persino in assenza dell'interesse fiscale, ma, se quest'ultimo sussiste, ciò è di per sé sufficiente per attuare il cram down, ai fini del quale le norma richiede del resto solo la convenienza per il creditore (e cioè, con riguardo al creditore costituito dall'amministrazione finanziaria, il solo interesse fiscale) e non un interesse concorsuale generale.
Il vero tema è quello dell'abuso dell'istituto ed è difficile escludere che un uso distorto della transazione sussista quando il CO è di fatto l'unico creditore a cui viene richiesto di ristrutturare il debito, in particolare se il soddisfacimento offertogli è irrisorio.
Di qui la necessità, anche in presenza di unico creditore , di innalzare la soglia di soddisfazione CP_7 dal 30% al 40% (oggi con correttivo dal 50% al 60%) rendendo omogeneo lo strumento per arginare l'abuso.
Ferma la rispondenza alla lettera c) dell'accordo proposto anche in assenza di creditori aderenti, resta da indagare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.
Come emerso in seno alla udienza svolta, con il ricorso per omologazione forzosa parte ricorrente ha formulato la previsione di maggiore convenienza rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale partendo proprio dalla stima dei cespiti immobiliari di € 1.641.700 formulata nella relazione del
Geom. dopo l'acquisizione alla massa dell'immobile oggetto di sequestro e senza Controparte_8 considerare il tempo occorrente per la realizzazione di tale circostanza con uno scenario nei termini che seguono:
I calcoli ipotizzano un realizzo ottimistico del valore immobiliare di 923.457,00 al 2° esperimento di vendita ed evidenziano che la convenienza ex art. 63 per l'RA è di gran lunga superiore alle aspettative di una liquidazione giudiziale a cui, comunque, qualora la ricorrente non dovesse rispettare l'impegno preso, andrebbe incontro.
Il residuo di € 541.423,00 che supera quanto proposto in accordo pari ad euro 923.000,00 circa
SULLA ESPOSIZIONE RELATIVA AL Controparte_3
L'accordo intende estendersi anche al credito vantato dal e precisato con Controparte_3 note del 19 marzo 2025 in Euro 79.222,27, creditore NON ADERENTE.
Parte ricorrente ricomprende l'esposizione nel piano, offre il 34,16% a voler ritenere applicabile l'articolo 61 CCI Il debito vantato dal per IMU e TASI non rientra nella disciplina Controparte_3 dell'articolo 63 CCI che testualmente riferisce a “tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali…” e nelle percentuali di cui all'articolo 1 bis DL 69/2023.
Parte ricorrente invoca l'applicazione dell'articolo 61 CCI in ragione della medesima natura erariale del debito, vertendosi in entrambi i casi di creditori pubblici ed essendo la posizione degli enti pubblici destinatari degli stessi equiparabile a quella dell'RA per posizione giuridica e interessi economici e, quanto alla lettera c), ritenendo raggiunta la percentuale del 75% a seguito della omologazione forzosa disposta ex art 63 CCI.
La disciplina è speciale e quanto si riferisce al termine “aderenti” non può essere interpretata nel senso di ritenere che la percentuale si realizzi anche a seguito di sostituzione del Tribunale alla volontà del creditore non aderente.
CP_1 Resta pertanto, per tale creditore così come per quelli estranei all'accordo ed tutti in CP_9 regolare rateazione, il disposto dell'articolo 57 comma 3 lettera a) e pagamento entro 120 giorni dall'omologa.
Ritiene, infine, il Tribunale che non sia necessario nominare un liquidatore, vista la natura del concordato in continuità indiretta e atteso che l'esecuzione del concordato non dovrebbe comportare particolari complessità operative.
P. Q. M.
visti gli articoli 48,57 e 63 CCI
omologa gli accordi di ristrutturazione debiti proposti da (C.F. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in PA ( CH ), , iscritta nel registro delle Imprese di Chieti-Pescara al n. Controparte_11
106606, Codice Fiscale e Partita Iva , capitale sociale € 100.000,00 sottoscritto e versato, P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante sig.ra nata a [...] ( CH ) il Parte_2
10.03.1949 ed ivi residente in [...] – Codice Fiscale ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DONATELLA ANNECCHINI (Codice Fiscale
) C.F._2
nomina Giudice Delegato la Dott. ssa Chiara D'Alfonso
nomina Commissario Giudiziale il Dott. ( ) iscritto al Persona_1 C.F._3
n. 121 Elenco Gestori della Crisi di Impresa
dispone che:
1.la Società invii al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione degli accordi secondo il piano omologato;
2. più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento dell'accordo e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCI di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119, 120 CCI;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla
Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice
Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice
Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
10. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del
Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
11. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
dispone che, a norma del combinato disposto degli articoli 48 comma 5 e 45 CCI :
- la sentenza venga notificata a cura del ricorrente a tutti i creditori di cui all'accordo; - la sentenza venga iscritta, a cura della Cancelleria, nel RR II presso il quale il debitore ha sede per estratto (noma debitore, nome Commissario, dispositivo e data del deposito) entro il giorno successivo al deposito in cancelleria
Lanciano, così deciso nella camera di consiglio del 2/04/2025
Il Giudice rel Il Presidente f.f. dott.ssa Chiara D'Alfonso dott. Massimo Canosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE composto dai seguenti Magistrati
Dott. Massimo Canosa Presidente f.f.
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE nel procedimento N. 4-1/2025 P.U. promosso da:
(C.F. ) con sede legale in PA ( CH ), ON , iscritta nel Parte_1 P.IVA_1 CP_1 registro delle Imprese di Chieti-Pescara al n. 106606, Codice Fiscale e Partita Iva P.IVA_1 capitale sociale € 100.000,00 sottoscritto e versato, in persona del suo legale rappresentante sig.ra nata a [...] ( CH ) il 10.03.1949 ed ivi residente in [...]
n. 1 – Codice Fiscale ) rappresentata e difesa dall'avv. DONATELLA C.F._1
ANNECCHINI (Codice Fiscale ) C.F._2
Oggetto: ristrutturazione debiti – omologa forzosa (artt 48, 57 e 63 CCI)
Letta la domanda per la omologazione forzosa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato ai sensi dell'articolo 57 CCI con transazione su crediti tributari e contributivi a norma del successivo articolo 63 CCI depositata in data da in difetto di raggiungimento della maggioranza nella Parte_1 approvazione a norma dell'articolo 109 CCI;
vista la opposizione alla omologazione presentata da Controparte_2 in data 3 marzo 2025;
visto il verbale di udienza del 20 marzo 2025 nel quale parte ricorrente ha insistito per la omologazione forzosa chiarendo che la proposta di transazione fiscale è relativa a debiti al 31.12.2023 con relative sanzioni ed interessi, la prima proposta non è stata modificata ma unicamente maggiorata di interessi e sanzioni sulla precedente esposizione vista la assunta posizione del costituito si è opposto alla estensione degli Controparte_3 effetti transattivi difettando i requisiti di cui all'articolo 61 CCI. vista la posizione dell opponente che ha insistito per il rigetto della Controparte_2 omologa forzosa in assenza di business plan e comunque di un piano di fattibilità della proposta, quanto a capacità finanziaria ed organizzativa nei 10 anni di prospettata transazione.
IL PIANO
Il piano si fonda sul presupposto di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale, destinando la liquidità derivante dall'incasso dei canoni di locazione al pagamento dei debiti erariali, previdenziali e assistenziali;
le liquidità necessarie per l'esecuzione del piano provengono dai canoni di locazione riscossi in forza dei contratti di locazione in essere con la società (cf e pi: ) con CP_4 P.IVA_2 sede in alla C.da Aquilano (DOC 19) e con la società (cf: ) con Pt_2 Controparte_5 P.IVA_3 sede in Attesa alla ON Saletti (DOC 20).
La ha in corso due contratti di locazione: Pt_1
I Il primo contratto con la , sottoscritto il 14/04/2021, conteneva le caratteristiche CP_5 di cui all'art. 23 D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (rent to buy), al prezzo finale dell'immobile stabilito in
€ 800.000,00 oltre oneri;
il corrispettivo mensile ammontava in € 3.900,00 oltre IVA.
Successivamente le vicende del sequestro preventivo operato dalla Procura di Velletri, hanno indotto le parti, in data 15/04/2024, a stipulare un nuovo contratto ad un canone mensile di € 4.400,00 oltre
IVA (comprendendo nella locazione, oltre al capannone anche il piazzale antistante), della durata di 12 anni. Le riscossioni dei canoni risultano regolari;
II Il contratto con la 3J SRL, prevede una durata di sei mesi prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi;
attualmente continuano le proroghe;
i pagamenti del canone sono regolari;
il canone mensile è pari ad € 2.380,00 oltre IVA.
Tutto l'attivo di realizzo dalla locazione dei cespiti immobiliari della sarà asservito al Pt_1 pagamento dei debiti erariali, previdenziali e assistenziali in forza dell'accordo di ristrutturazione ex art. 63 D. lgs. 14/2019.
Il sequestro disposto sugli immobili non preclude la concessione del medesimo immobile in locazione, non risultando il predetto sequestro di natura cd. impeditiva
LA PROPOSTA
La proposta prevede il 40% dell'imposta comprensiva di sanzioni ed interessi. Poiché il debito complessivo all' 11/12/2024 ammonta ad € 2.152.896,12, il 40% è rappresentato da € 861.158,45. Gli aggi dell seguono la stessa sorte: sono previsti € 36.225,54 (40%) Controparte_6
Per i debiti non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 63 CCI è previsto il pagamento di percentuali inferiori (36,15%) come da tabella che segue. I termini di pagamento prevedono rateazione decennale
SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ( art. 63 CCI e 1 BIS DL 69/2023 )
Secondo la legge applicabile alla proposta di transazione depositata, art.
1-bis e art 2 di cui alla legge di conversione n. 103/2023 che si applica nelle more dell'entrata in vigore del decreto integrativo/correttivo, il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, co. 1, e 60, co. 1, del D.Lgs. 14/2019;
- il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo dei crediti;
- la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione Finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- il soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
Proseguendo il comma 3) prescrive che se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore al 25% dell'importo totale dei crediti, la suddetta disposizione di cui al co. 2 dell'art.
1-bis del D.L. 69/2023 può comunque trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lett. a), b) e d) del medesimo co. 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo (art.
1-bis, co. 3, del D.L. 69/2023).
Nel corso dell'udienza taluni dei motivi di opposizione sono risultati superati.
In particolare è stato chiarito che il piano si riferisce ai soli debiti fino al 31.12.2023 con relativi sanzioni ed interessi, pertanto la prima proposta non è stata modificata ma unicamente maggiorata di interessi e sanzioni sulla precedente esposizione non potendosi pertanto richiedere nuovo accordo e nuova attestazione a norma dell'articolo 58 CCI
Quanto al lasso di tempo intercorso tra il diniego e la richiesta di omologazione forzosa nessuna norma prescrive un termine e, fermo il periodo della esposizione debitoria portata in ristrutturazione, il deposito intervenuto e la richiesta di omologazione forzosa va ritenta ammissibile.
Per tale ragione di nuova proposta a norma dell'articolo 58 CCI non può parlarsi.
Considerato che: - a. gli accordi non hanno carattere liquidatorio ma prevedono la continuità aziendale della società (art 63 in combinato con la disposizione transitoria di cui all'articolo 1 bis del DL 13 giugno 2023 lettera a)
- b. l'adesione mancata dell era determinante Controparte_2 per il raggiungimento delle maggioranze atteso che il debito Erariale rappresenta da solo il
96,9495% della complessiva esposizione debitoria
- c. il credito complessivo degli altri creditori non è almeno pari al 25% dell'importo complessivo dei crediti e, in ragione di ciò, parte ricorrente chiede l'applicazione del comma 3 art 1 bis DL 2023 n. 69 che integra il medesimo articolo 63 CCI applicabile ratione temporis con l'effetto di poter comunque applicare il precedente comma 2 se si realizzano le condizioni richiamate ai punti a e b oltre alla successiva
- d. la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e enti previdenziali si assume più favorevole rispetto alla alternativa liquidatoria opponente ha sollevato criticità rispetto alla richiamate lettere c) e d) Controparte_2
Quanto alla lettera c) la applicazione del comma 3 in difetto della percentuale del 25% di creditori aderenti rispetto al totale creditorio sembrerebbe non poter prescindere dalla esistenza di creditori
“aderenti”, al punto che il legislatore della disciplina transitoria così afferma:“se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore ad un quarto” a voler presupporre che una percentuale, anche minima, di aderenti deve esserci.
Ora, per comprendere se tale conclusione possa essere seguita appare opportuno rifarsi alla ratio della disciplina transitoria riferendola ad una precisa scelta legislativa.
Infatti la norma costituisce una reazione del legislatore a vari casi di utilizzo distorto, e dunque di abuso, della transazione fiscale, per effetto del quale sono state di fatto aggirate e vanificate le cause di prelazione che assistono i crediti tributari;
abuso che non era tuttavia agevole contrastare sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti e degli indirizzi espressi su tale tema dalla giurisprudenza.
Da qui l'intervento legislativo, il quale, per i motivi esposti più avanti, non modifica, peraltro, le regole che disciplinano l'approvazione della proposta di transazione fiscale da parte dell CP_2
, ma solo la omologazione forzosa della stessa che il tribunale può pronunciare a seguito
[...] dell'inerzia o del diniego dell'amministrazione finanziaria;
non riguarda, inoltre, la transazione fiscale proposta nell'ambito del concordato preventivo.
L'uso distorto dell'istituto a cui si è testé fatto riferimento è quello costituito soprattutto da proposte che hanno previsto soddisfacimenti irrisori dei crediti tributari, spesso formulate, per di più, nell'ambito di accordi sostanzialmente rivolti solo al CO e con notevole ritardo rispetto all'insorgenza della crisi finanziaria dell'impresa, dopo che i crediti tributari erano aumentati e quelli verso gli altri creditori erano diminuiti per effetto di pagamenti finanziati proprio attraverso il mancato delle imposte. In diversi casi si è trattato - intendiamoci - di proposte comunque convenienti per l'RA, nel momento in cui venivano presentate, perché tali sono anche quelle con cui viene offerto un pagamento di pochi punti percentuali, se l'alternativa è peggiore, ed è per questa ragione che, sulla base delle norme all'epoca vigenti, ne è stata disposta la omologazione, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale peraltro non unanime, visto che vari tribunali (ad esempio quelli di Salerno, Lecce e
Monza), oltre alla Corte di Appello di Milano, avevano ritenuto che simili proposte di transazione costituissero un abuso del diritto.
La nuova norma rappresenta, quindi, l'approdo di un dibattito da vario tempo in corso e di un contrasto giurisprudenziale che vedeva: 1) da un lato, l'indirizzo secondo cui la convenienza assumeva un peso in ogni caso decisivo ai fini della omologazione forzosa della transazione e doveva essere valutata comunque nel momento della proposta;
2) dall'altro lato, l'orientamento in base al quale il cram down fiscale sarebbe stato già da escludere nel caso in cui l'amministrazione finanziaria fosse stata l'unico soggetto al quale l'accordo di ristrutturazione veniva proposto.
I motivi su cui si fondava questo secondo orientamento erano i seguenti:
1) l'art. 182-bis della legge fallimentare prevedeva, ai fini della omologazione, il deposito e la pubblicazione “di un accordo” (o, come attualmente prevede l'art. 40 del Codice della crisi, “degli accordi”), per il che, ove un accordo non sia stato raggiunto con l'unico creditore a cui è stato proposto, esso non è giuridicamente esistente, non può essere stato depositato e non può dunque essere omologato;
2) l'art. 40 del Codice, come peraltro la rubrica dell'art. 182-bis, utilizza il plurale (“accordi”) e pertanto l'omologazione presupporrebbe necessariamente l'esistenza di una pluralità di intese con i creditori;
3) il cram down fiscale si giustificherebbe solo quando il rifiuto dell alla Controparte_2 proposta appaia irragionevole;
4) il cram down fiscale richiederebbe la sussistenza di un interesse concorsuale, da considerarsi prevalente, in quanto rappresenta la ragione fondativa delle procedure concorsuali, e non vi è alcun interesse concorsuale in funzione del quale le ragioni del CO debbano essere sacrificate, qualora la proposta di ristrutturazione non coinvolga altri creditori, ma miri a imporre all'Amministrazione finanziaria la mera volontà del debitore.
Questo secondo indirizzo, pur cogliendo l'esigenza di contrastare gli abusi discendenti da un uso distorto della transazione fiscale, non pareva conforme alle disposizioni vigenti per varie ragioni. Il primo degli argomenti su cui si fondava non era convincente, perché, potendo il cram down essere disposto solo in assenza dell'adesione del CO, è evidente che esso non poteva né può richiedere la precedente stipula di un accordo con il CO, che renderebbe inutile lo stesso cram down.
Il secondo argomento sovraccaricava di significato l'uso del plurale “accordi”, poiché è evidente che il legislatore ha fatto riferimento alla fattispecie ordinaria dell'accordo di ristrutturazione, in cui normalmente intervengono più creditori, il che di per sé non esclude tuttavia che possa essere stipulato un solo accordo, in particolare quando un soggetto è sostanzialmente titolare dell'intero credito.
In merito al terzo argomento, non vi è dubbio che, se l'amministrazione finanziaria dimostra che la proposta di transazione fiscale non è conveniente per l'RA (lettera d che segue), non sussiste il principale presupposto della omologazione forzosa, ma ciò è l'effetto dell'assenza di tale presupposto e non del fatto che l'accordo di ristrutturazione sia stato proposto a un solo creditore.
Quanto all'ultimo argomento, che è quello centrale, occorre considerare che mediante il cram down fiscale il Giudice si sostituisce al CO nella valutazione della convenienza della proposta di transazione fiscale, quando l rigetta la proposta nonostante la convenienza della Controparte_2 stessa: ciò significa che, sino all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 2023, n. 103, ai fini della omologazione forzosa era sufficiente l'interesse fiscale. Infatti, in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8405/2021, l'interesse concorsuale consentiva (e consente) tale tipo di omologazione persino in assenza dell'interesse fiscale, ma, se quest'ultimo sussiste, ciò è di per sé sufficiente per attuare il cram down, ai fini del quale le norma richiede del resto solo la convenienza per il creditore (e cioè, con riguardo al creditore costituito dall'amministrazione finanziaria, il solo interesse fiscale) e non un interesse concorsuale generale.
Il vero tema è quello dell'abuso dell'istituto ed è difficile escludere che un uso distorto della transazione sussista quando il CO è di fatto l'unico creditore a cui viene richiesto di ristrutturare il debito, in particolare se il soddisfacimento offertogli è irrisorio.
Di qui la necessità, anche in presenza di unico creditore , di innalzare la soglia di soddisfazione CP_7 dal 30% al 40% (oggi con correttivo dal 50% al 60%) rendendo omogeneo lo strumento per arginare l'abuso.
Ferma la rispondenza alla lettera c) dell'accordo proposto anche in assenza di creditori aderenti, resta da indagare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.
Come emerso in seno alla udienza svolta, con il ricorso per omologazione forzosa parte ricorrente ha formulato la previsione di maggiore convenienza rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale partendo proprio dalla stima dei cespiti immobiliari di € 1.641.700 formulata nella relazione del
Geom. dopo l'acquisizione alla massa dell'immobile oggetto di sequestro e senza Controparte_8 considerare il tempo occorrente per la realizzazione di tale circostanza con uno scenario nei termini che seguono:
I calcoli ipotizzano un realizzo ottimistico del valore immobiliare di 923.457,00 al 2° esperimento di vendita ed evidenziano che la convenienza ex art. 63 per l'RA è di gran lunga superiore alle aspettative di una liquidazione giudiziale a cui, comunque, qualora la ricorrente non dovesse rispettare l'impegno preso, andrebbe incontro.
Il residuo di € 541.423,00 che supera quanto proposto in accordo pari ad euro 923.000,00 circa
SULLA ESPOSIZIONE RELATIVA AL Controparte_3
L'accordo intende estendersi anche al credito vantato dal e precisato con Controparte_3 note del 19 marzo 2025 in Euro 79.222,27, creditore NON ADERENTE.
Parte ricorrente ricomprende l'esposizione nel piano, offre il 34,16% a voler ritenere applicabile l'articolo 61 CCI Il debito vantato dal per IMU e TASI non rientra nella disciplina Controparte_3 dell'articolo 63 CCI che testualmente riferisce a “tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali…” e nelle percentuali di cui all'articolo 1 bis DL 69/2023.
Parte ricorrente invoca l'applicazione dell'articolo 61 CCI in ragione della medesima natura erariale del debito, vertendosi in entrambi i casi di creditori pubblici ed essendo la posizione degli enti pubblici destinatari degli stessi equiparabile a quella dell'RA per posizione giuridica e interessi economici e, quanto alla lettera c), ritenendo raggiunta la percentuale del 75% a seguito della omologazione forzosa disposta ex art 63 CCI.
La disciplina è speciale e quanto si riferisce al termine “aderenti” non può essere interpretata nel senso di ritenere che la percentuale si realizzi anche a seguito di sostituzione del Tribunale alla volontà del creditore non aderente.
CP_1 Resta pertanto, per tale creditore così come per quelli estranei all'accordo ed tutti in CP_9 regolare rateazione, il disposto dell'articolo 57 comma 3 lettera a) e pagamento entro 120 giorni dall'omologa.
Ritiene, infine, il Tribunale che non sia necessario nominare un liquidatore, vista la natura del concordato in continuità indiretta e atteso che l'esecuzione del concordato non dovrebbe comportare particolari complessità operative.
P. Q. M.
visti gli articoli 48,57 e 63 CCI
omologa gli accordi di ristrutturazione debiti proposti da (C.F. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in PA ( CH ), , iscritta nel registro delle Imprese di Chieti-Pescara al n. Controparte_11
106606, Codice Fiscale e Partita Iva , capitale sociale € 100.000,00 sottoscritto e versato, P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante sig.ra nata a [...] ( CH ) il Parte_2
10.03.1949 ed ivi residente in [...] – Codice Fiscale ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DONATELLA ANNECCHINI (Codice Fiscale
) C.F._2
nomina Giudice Delegato la Dott. ssa Chiara D'Alfonso
nomina Commissario Giudiziale il Dott. ( ) iscritto al Persona_1 C.F._3
n. 121 Elenco Gestori della Crisi di Impresa
dispone che:
1.la Società invii al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione degli accordi secondo il piano omologato;
2. più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento dell'accordo e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCI di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119, 120 CCI;
5. il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla
Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
6. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice
Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
7. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
8. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice
Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
9. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
10. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del
Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
11. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
dispone che, a norma del combinato disposto degli articoli 48 comma 5 e 45 CCI :
- la sentenza venga notificata a cura del ricorrente a tutti i creditori di cui all'accordo; - la sentenza venga iscritta, a cura della Cancelleria, nel RR II presso il quale il debitore ha sede per estratto (noma debitore, nome Commissario, dispositivo e data del deposito) entro il giorno successivo al deposito in cancelleria
Lanciano, così deciso nella camera di consiglio del 2/04/2025
Il Giudice rel Il Presidente f.f. dott.ssa Chiara D'Alfonso dott. Massimo Canosa