Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA così composto: dott. Franca Mangano Presidente dott. Riccardo Massera Consigliere rel. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4012 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti GERMANA CASSAR, ALESSANDRO BOSO CARETTA e
MATTIA MALINVERNI;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NUNZIA Controparte_1 P.IVA_2
MASTRANTONIO;
- Convenuto -
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La (ora ha chiesto di accertare e Parte_2 Parte_1 dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento formulata nei suoi confronti dal
[...]
con nota prot. n. 168 del 22 gennaio 2021 – con cui le è stato richiesto il Controparte_1 pagamento della ulteriore somma di 162.001,68 € a titolo di sovracanoni BIM (Bacino Idrico
Montano), rispetto a quanto già versato, per le annualità 1980-2020 – e, per l'effetto, di annullare la richiesta di pagamento contestata, anche previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012.
1.1. In primo luogo, la ricorrente espone, con riferimento alla potenza dell'impianto
[...]
, che l' (originaria concessionaria della presa d'acqua, alla quale essa è Parte_3 Pt_1 successivamente subentrata), con lettera inviata al Ministero dei lavori pubblici del
- 1 -
il Ministero non ha mai risposto né contestato il contenuto di tale missiva, così che da allora i sovracanoni dovuti per l'impianto in parola sono sempre stati calcolati sulla potenza così rideterminata.
1.2. Le richieste di pagamento relative alle derivazioni di , , Controparte_2 Controparte_3
e Ponte Sargano – Argentina sono illegittime perché riferite a derivazioni non Parte_4 incluse nel decreto del Ministero dei lavori pubblici prot. 884/DG del 14 novembre 1997, in violazione degli artt. 52 e 53 del r.d. 1775/1933. Esse, infatti, non alterano in alcun modo il sistema idrico montano, essendo l'utilizzo delle relative acque del tutto neutro, al pari di qualunque altra derivazione.
1.3. La richiesta formulata dal viola il principio di legittimo Controparte_1 affidamento, in quanto essa ha sempre pagato i sovracanoni BIM secondo il citato d.m. del
1997 senza contestazioni, venendosi così a creare un legittimo affidamento nella correttezza di tali pagamenti. La richiesta di pagamento del si porrebbe anche come CP_1 un illegittimo atto di revoca del d.m. del 1997, in violazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. Il Comune, inoltre, non ha competenza per determinare né l'an né il quantum del sovracanone BIM, competenza attribuita all'allora Ministero dei lavori pubblici.
1.4. Le pretese impositive del sono prescritte per le annualità antecedenti al 2016, CP_1 essendo soggette alla prescrizione quinquennale.
1.5. La richiesta di pagamento del è carente di motivazione e istruttoria, non CP_1 esplicitando chiaramente i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato le pretese e non essendo stata acquisita la corografia allegata al d.m. 8 luglio 1974, elemento essenziale per determinare il perimetro del BIM e dunque i presupposti per il pagamento del sovracanone.
1.6. La norma di cui all'art. 1, comma 137, della L. 228/2012 è affetta da illegittimità costituzionale perché irrazionale e irragionevole, in quanto:
- incrementa in modo del tutto irrazionale il gettito derivante dal pagamento del sovracanone
BIM;
- assoggetta a pagamento dei sovracanoni anche gli impianti di Sersimone, , Per_1 [...]
, e , le cui opere di presa sono esterne al Pt_5 Pt_6 Parte_7 Parte_8
BIM e utilizzano le acque del fiume restituendole sul medesimo corso d'acqua ad Pt_3 appena una decina di metri di distanza, senza alterare il corso naturale del fiume e senza avere alcun impatto né sul territorio del BIM né sui territori dei comuni facenti parte del BIM
- 2 - stesso, così che per effetto dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 tali derivazioni sarebbero assoggettate al sovracanone a prescindere dall'alterazione del sistema idrico montano, che invece costituisce il fondamento del sovracanone stesso, in modo irragionevole;
- crea una disparità di trattamento tra operatori nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, imponendo il sovracanone BIM anche a impianti che non alterano il sistema idrico montano;
- comporta un onere sproporzionato per i concessionari, violando i principi di legittimo affidamento e di capacità contributiva.
2. Il ha contestato la fondatezza della domanda. Controparte_1
3. La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza collegiale del 17/12/2024 è stata trattenuta in decisione.
4. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012, che con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, «a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato». È stato affermato, infatti, che la norma «è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di
"armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del T.U. e, in particolare,
l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino» (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 34475 del 27/12/2019, Rv. 656491 – 01, e Sentenza n. 16157 del
19/06/2018, Rv. 649293 - 01).
In particolare:
- con riguardo all'art. 3 Cost., è stato affermato che «non v'è alcuna discriminazione, essendo le imprese idroelettriche tutte sullo stesso piano nel mercato interno e non essendovi armonizzazione eurounitaria dell'imposizione fiscale sul punto. Così come sono rispettati quei principi di ragionevolezza, laddove la legge di stabilità 2013 … razionalizza la disciplina
- 3 - nazionale, riprende e rielabora gli originari principi informatori del testo unico del 1933 ed elimina le criticità insite nella pregressa legislazione del 1953»;
- con riguardo all'art. 23 Cost., «ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributari alcuni prelievi: a) doverosità della prestazione;
b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. L'obbligo di pagamento del sovracanone … sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo» (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza
19 giugno 2018, n. 16157; TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164, 11 aprile 2016, n.
108, 11 maggio 2016, n. 160);
- con riguardo all'art. 41 Cost., «non è … precluso al legislatore di modificare la ratio e l'ambito di applicazione di una prestazione patrimoniale imposta qualora – come nel caso di specie – la modifica non sia manifestamente arbitraria, ma anzi ispirata all'esigenza costituzionalmente rilevante di finanziare l'autonomia locale» (TSAP, Sentenza 10 dicembre
2014, n. 164);
- con riguardo all'art. 53 Cost, «non appare dubitabile che lo svolgimento di attività di impresa sulla base di una concessione di derivazione sia di per sé sintomatica di capacità contributiva;
né potrebbe predicarsi la immodificabilità delle condizioni della concessione per rendere omogeneo il trattamento riservato a impianti ubicati nell'ambito di comuni il cui territorio sia solo in parte rientrante nell'area del Consorzio BIM» (Cass. Sez. U, Ordinanza n.
16261 del 2020; TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164; v. anche TSAP, Sentenza 13 maggio 2016, n. 163 e 11 aprile 2016, n. 108).
Più in generale, la Corte costituzionale ha escluso l'arbitrarietà e irragionevolezza di norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell'obbligo tributario e, perciò, della eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee, rendendo, invece, giustificabili eventuali diversificazioni di tale obbligo nel caso di situazioni costituenti espressione di un'accresciuta capacità contributiva (v. Corte cost. n. 153/2018 e n.
17/2018). Gli interventi legislativi volti ad adeguare in generale i canoni di godimento dei beni pubblici sono normalmente ritenuti conformi agli artt. 3 e 97 Cost., avendo lo scopo di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate (Corte cost. n. 29/2017, in tema di concessioni demaniali marittime). Sono poi rimesse alla discrezionalità del Legislatore sia l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell'entità dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o
- 4 - irrazionalità della scelta legislativa (Corte Cost., n. 23/2005). Inoltre, data la natura tributaria del sovracanone, la relativa disciplina rientra nelle materie di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., quale formazione di principio
(Corte cost., n. 533/2002); il che esclude, di per sé, qualsivoglia interferenza col cd. federalismo fiscale (art. 119 Cost.): i sovracanoni appartengono alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali, cioè ad una materia interamente regolata dalla legge dello Stato, la cui competenza, fino all'attuazione dell'art. 119 Cost., resta sicuramente ferma (Corte cost., n. 261/2004).
Con riguardo alle fonti UE indicate come parametri, va rilevato preliminarmente che nella specie non si verte in materia di tributi armonizzati e non vi sono direttive che regolino la materia (Cass. SU sentenza n. 16261/20, dove sono svolti ampi richiami alla giurisprudenza eurounitaria). Pertanto, non può ipotizzarsi che il sovracanone costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 56 T.F.U.E.) o alla correttezza della concorrenza (artt.
101 - 102 T.F.U.E.). Per altro aspetto, la Corte europea ha affermato che la materia della imposizione tributaria rientra nel cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante
(Corte EDU, sentenza 12.7.2001, Ferrazzini c. Italia). Dunque, gli Stati godono sicuramente di vasta discrezionalità, entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto di taluni diritti fondamentali (Corte EDU, proc. 11581/1985, Darby c. Svezia, sul divieto di discriminazione fiscale). Gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può, invece, essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (CGUE, 29.4.2004, e Persona_2 Per_3
); né, sul piano della libertà d'impresa, si può ipotizzare una sua compromissione
[...]
(CGUE 27.8.1979, ), e nemmeno sul piano della libertà contrattuale (CGUE Per_4
18.4.2012, , essendo il sovracanone estraneo, per la sua natura tributaria, alla CP_4 determinazione del canone della concessione o prezzo della prestazione.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente sono quindi manifestamente infondate.
5. Nel merito, il documento prot. n. 884/D.G. del 14 novembre 1997 della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici (doc. 4) non è un decreto ministeriale, come invece sostiene la ricorrente, ma una mera circolare con cui il Ministero ha reso edotti concessionari, comuni e consorzi di comuni del fatto che il pagamento dei sovracanoni non doveva più essere effettuato allo stesso Ministero bensì direttamente ai singoli enti aventi diritto;
a tal fine, alla comunicazione è stato allegato un prospetto
- 5 - riassuntivo degli impianti ricadenti nel BIM «Nera Velino», della loro potenza e del sovracanone dovuto, nonché della percentuale spettante ai singoli enti.
Alcuna conseguenza in tema di obbligo di pagamento del sovracanone può quindi derivare dall'inclusione o dalla mancata inclusione, nella comunicazione di cui si è detto, di un impianto o di un ente, non avendo essa natura regolamentare né in alcun modo autoritativa, anche in considerazione della natura tributaria degli importi a tale titolo dovuti.
Ad ogni modo, come si è visto, l'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 ha innovato il sistema dei sovracanoni di cui all'art. 1 della legge n. 959 del 1953 estendendone l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno poi osservato che l'obbligo di pagamento del sovracanone, innovato dall'art. 1, comma 137, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del
2012), sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla
P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo. Anzi il sovracanone è costruito quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. L'obbligazione, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico. In concreto, ciò evidenzia la insussistenza della violazione dell'art. 23 Cost., nonché delle regole sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente, circa l'omesso espletamento del prodromico procedimento per l'accertamento dell'obbligo tributario (Cass. Sez. Unite, 19/06/2018, n. 16158).
Quanto meno per il periodo a far data dal 2013, quindi, il solo presupposto impositivo è rappresentato dall'ubicazione delle opere di presa d'acqua, indipendentemente dalle determinazioni amministrative precedentemente assunte: «L'obbligo di pagamento dei sovracanoni non è … correlato all'ubicazione dell'impianto di lavorazione delle acque, né a quella delle opere di presa pertinenti ad un siffatto impianto di lavorazione: rileva, piuttosto, la provenienza dell'acqua, ovvero il luogo in cui si verifica lo sfruttamento della risorsa sottratta al suo corso naturale nel bacino imbrifero montano. Pertanto, in presenza di più opere di captazione, derivazione e diramazione, "in sequenza" o "a cascata" …, deve aversi riguardo all'approvvigionamento della rete nel suo complesso» (TSAP, Sentenza
18/07/2024, n. 98).
Nel caso in esame la ricorrente non ha specificamente contestato che le opere di presa
- 6 - d'acqua relativa agli impianti , , e Ponte Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
Sargano – Argentina, indicati nella comunicazione del Comune di , siano CP_1 ubicate in tutto o in parte nel territorio di comuni compresi nel BIM , e tutte, per Pt_3 Pt_4 ammissione della ricorrente, hanno una potenza nominale media superiore a 220 kW.
6. Per quanto riguarda, invece, gli impianti Sersimone, , , Per_1 Parte_5 Pt_6 [...]
e , e detto che il resistente non ha prodotto la Pt_7 Parte_8 CP_1 corografia delle zone comprese nel BIM di cui si discute, da quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni delle parti non specificamente contestate risulta che le loro opere di presa d'acqua ricadono al di fuori del BIM.
Come già affermato da questo Tribunale in occasione di altra controversia relativa ai medesimi impianti (TRAP Roma, sentenza n. 1469 del 01/03/2024), si tratta di circostanza qui dirimente posto che l'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 mette in cale la
“localizzazione dell'opera di presa dell'utente” per individuare gli impianti assoggettabili al sovracanone. L'ubicazione di dette prese in comuni solo parzialmente inclusi nel Bacino, quindi, non rileva (v. TSAP sentenza n. 45/2020, dove si esclude, in un caso analogo, la legittimità della pretesa impositiva del sovracanone BIM;
decisione confermata da Cass. SU con l'ordinanza n. 15372/2022).
Le richieste di pagamento relativamente a detti impianti, pertanto, vanno espunte dalla somma complessivamente richiesta con la nota del oggetto del presente CP_1 procedimento, in quanto la novella del 2012 impone il sovracanone nella eventualità di opere di presa posizionate nell'ambito del bacino imbrifero montano.
7. È per contro infondata la pretesa di considerare per l'impianto » una Parte_3 potenza ridotta di 810 kW «data la sottrazione della potenza del pompaggio», dal momento che la legge n. 959 del 1953 determina l'entità del sovracanone in funzione della «potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione» (art. 1, ottavo comma) senza prevedere riduzioni di sorta. È quindi del tutto priva di rilevanza la comunicazione inviata al Ministero dalla allora concessionaria ricordata dalla ricorrente, dal momento che questa non ha Pt_1 comportato una formale revisione della potenza risultante dalla concessione.
8. Deve infine essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Per giurisprudenza costante i sovracanoni idroelettrici sono obbligazioni periodiche ed in quanto tali sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui al n. 4 dell'art. 2948 c.c. (TSAP,
Sentenza 02/02/2016, n. 22).
Sono quindi prescritte le pretese relative alle annualità precedenti al 2016, in quanto la
- 7 - prima richiesta di pagamento delle differenze non corrisposte è rappresentata proprio dalla nota prot. n. 168 del 22 gennaio 2021 di cui qui si discute.
La conseguente necessità di ricalcolare i sovracanoni dovuti (che nella nota qui impugnata sono stati stimati cumulativamente, anziché anno per anno) fa sì che restino assorbite le doglianze della ricorrente circa la scarsa chiarezza dei conteggi effettuati dal
[...]
. CP_1
9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara non dovuti dalla ricorrente i sovracanoni richiesti dal Controparte_1 con nota prot. 168 del 22/01/2021 relativamente agli impianti di , Parte_8
, , e Sersimone;
Parte_5 Parte_7 Pt_6 Per_1
2) dichiara prescritti gli importi richiesti dal con la medesima Controparte_1 nota per le annualità precedenti al 2016;
3) rigetta nel resto la domanda della ricorrente;
4) compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
- 8 -