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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6136/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.5.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI), il 03/04/1975
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano, via Osteno n. 8 con l'Avvocato Laura Bonati presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Milano (MI), il 20/05/1971
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Claudia Cioccarelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 25 settembre 2004, successivamente trascritto presso il Registro Atti di Matrimonio dello stesso comune
(Anno 2004 Numero 1005 parte 2 serie A volume R03).
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana, Persona_1 C.F._3 maggiorenne non autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione già adibita a casa coniugale, di proprietà della sig.ra nella misura Parte_1 del 50 % verrà assegnata alla stessa, con tutto quanto l'arreda, ove continuerà ad abitarvi con la figlia. Il sig. n accordo con la sig.ra rilascerà la casa coniugale entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno 30 giugno 2025 asportando entro la predetta data i propri effetti personali e trasferendo altrove la residenza entro e non oltre un mese dal rilascio dell'abitazione. Fino al rilascio della casa coniugale il sig. i farà carico delle utenze/tasse afferenti l'immobile, CP_1 restando invece integralmente a carico della sig.ra le spese condominiali ordinarie Parte_1
e straordinarie, anche pregresse al rilascio dell'abitazione da parte del sig. A seguito del CP_1 rilascio tutte le utenze/tasse dell'immobile saranno a carico della sig.ra Parte_1
Le utenze/tasse della casa coniugale intestate al Sig. verranno volturate a nome della CP_1
Sig.ra non appena il sig. vrà lasciato l'immobile. Le Parti concordano sin da Parte_1 CP_1 ora che daranno il reciproco aiuto e disponibilità per tutti gli atti necessari al fine di agevolare le volture;
2) la figlia oggi maggiorenne determinerà in autonomia i modi ed i tempi di Per_1 frequentazione con il padre;
3) il sig. orrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso per il mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile € 300,00 Per_1
(trecento/00), somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese in via anticipata;
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a CP_1 Parte_1 titolo di contributo di mantenimento, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente. Attualmente la sig.ra svolge attività lavorativa part-time con uno stipendio mensile di circa € 500,00 e Parte_1 dichiara sin d'ora di impegnarsi attivamente nella ricerca di un'occupazione lavorativa più remunerativa incrementando, anche con orario pieno, il proprio stipendio così da far cessare l'obbligo di contributo al mantenimento in capo al sig. I coniugi concordano che il CP_1 contributo al mantenimento verrà corrisposto almeno fino alla scadenza della rateizzazione concessa alla sig.ra con identificativo 878426 _ ovvero sino al Gennaio 2030. Al Parte_1 termine del rimborso della suddetta rateizzazione si rivaluteranno le condizioni economiche della sig.ra così da riparametrare l'importo del contributo a carico del sig. on Parte_1 CP_1 eventuale conseguente diminuzione e/o revoca dell'assegno di mantenimento;
5) il padre contribuirà inoltre al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del
70% secondo quanto previsto dalle linee guida extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti come stabilito dal protocollo della Corte di Appello di Milano,
e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6) il cane NA, di cui è intestatario all'anagrafe canina la sig.ra viene affidato Parte_1 alla stessa che si farà carico in via esclusiva delle spese necessarie al mantenimento e delle spese veterinarie. Il cane AD di cui è intestatario all'anagrafe canina il sig. CP_1 viene affidato alla sig.ra il sig. rovvederà a farsi carico in via esclusiva delle Parte_1 CP_1 spese necessarie al mantenimento e delle spese veterinarie. Il sig. potrà vedere il cane CP_1
AD concordando giorni e orari con la sig.ra Parte_1
7) l'autovettura TOYOTA YARIS Targata EZ772WA di proprietà della sig.ra Parte_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa che provvederà a farsi carico di ogni onere inerente e conseguente ivi compresi i premi assicurativi;
8) i coniugi dichiarano di provvedere ciascuno direttamente al pagamento dei propri finanziamenti, debiti, contratti con finanziarie, banche, istituti di credito e quant'altro senza nulla a che pretendere dall'altro coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Milano, in data 25/09/2004, successivamente trascritto presso il
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Milano (Anno 2004 Numero 1005 parte 2 serie
A volume R03).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.5.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI), il 03/04/1975
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano, via Osteno n. 8 con l'Avvocato Laura Bonati presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Milano (MI), il 20/05/1971
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Claudia Cioccarelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 25 settembre 2004, successivamente trascritto presso il Registro Atti di Matrimonio dello stesso comune
(Anno 2004 Numero 1005 parte 2 serie A volume R03).
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ) nata a [...] il [...], cittadina italiana, Persona_1 C.F._3 maggiorenne non autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione già adibita a casa coniugale, di proprietà della sig.ra nella misura Parte_1 del 50 % verrà assegnata alla stessa, con tutto quanto l'arreda, ove continuerà ad abitarvi con la figlia. Il sig. n accordo con la sig.ra rilascerà la casa coniugale entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno 30 giugno 2025 asportando entro la predetta data i propri effetti personali e trasferendo altrove la residenza entro e non oltre un mese dal rilascio dell'abitazione. Fino al rilascio della casa coniugale il sig. i farà carico delle utenze/tasse afferenti l'immobile, CP_1 restando invece integralmente a carico della sig.ra le spese condominiali ordinarie Parte_1
e straordinarie, anche pregresse al rilascio dell'abitazione da parte del sig. A seguito del CP_1 rilascio tutte le utenze/tasse dell'immobile saranno a carico della sig.ra Parte_1
Le utenze/tasse della casa coniugale intestate al Sig. verranno volturate a nome della CP_1
Sig.ra non appena il sig. vrà lasciato l'immobile. Le Parti concordano sin da Parte_1 CP_1 ora che daranno il reciproco aiuto e disponibilità per tutti gli atti necessari al fine di agevolare le volture;
2) la figlia oggi maggiorenne determinerà in autonomia i modi ed i tempi di Per_1 frequentazione con il padre;
3) il sig. orrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso per il mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile € 300,00 Per_1
(trecento/00), somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ogni mese in via anticipata;
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) a CP_1 Parte_1 titolo di contributo di mantenimento, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente. Attualmente la sig.ra svolge attività lavorativa part-time con uno stipendio mensile di circa € 500,00 e Parte_1 dichiara sin d'ora di impegnarsi attivamente nella ricerca di un'occupazione lavorativa più remunerativa incrementando, anche con orario pieno, il proprio stipendio così da far cessare l'obbligo di contributo al mantenimento in capo al sig. I coniugi concordano che il CP_1 contributo al mantenimento verrà corrisposto almeno fino alla scadenza della rateizzazione concessa alla sig.ra con identificativo 878426 _ ovvero sino al Gennaio 2030. Al Parte_1 termine del rimborso della suddetta rateizzazione si rivaluteranno le condizioni economiche della sig.ra così da riparametrare l'importo del contributo a carico del sig. on Parte_1 CP_1 eventuale conseguente diminuzione e/o revoca dell'assegno di mantenimento;
5) il padre contribuirà inoltre al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del
70% secondo quanto previsto dalle linee guida extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti come stabilito dal protocollo della Corte di Appello di Milano,
e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6) il cane NA, di cui è intestatario all'anagrafe canina la sig.ra viene affidato Parte_1 alla stessa che si farà carico in via esclusiva delle spese necessarie al mantenimento e delle spese veterinarie. Il cane AD di cui è intestatario all'anagrafe canina il sig. CP_1 viene affidato alla sig.ra il sig. rovvederà a farsi carico in via esclusiva delle Parte_1 CP_1 spese necessarie al mantenimento e delle spese veterinarie. Il sig. potrà vedere il cane CP_1
AD concordando giorni e orari con la sig.ra Parte_1
7) l'autovettura TOYOTA YARIS Targata EZ772WA di proprietà della sig.ra Parte_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa che provvederà a farsi carico di ogni onere inerente e conseguente ivi compresi i premi assicurativi;
8) i coniugi dichiarano di provvedere ciascuno direttamente al pagamento dei propri finanziamenti, debiti, contratti con finanziarie, banche, istituti di credito e quant'altro senza nulla a che pretendere dall'altro coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Milano, in data 25/09/2004, successivamente trascritto presso il
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Milano (Anno 2004 Numero 1005 parte 2 serie
A volume R03).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG