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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10672/2025 del R.G. Tra nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marrazzo Parte_1
Giuseppe;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetto come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”. Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, Persona_1 nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…ESAME OBIETTIVO:
… APPARATO OSTEOARTICOLARE = Il rachide è in asse. La pressione digito-digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente. I movimenti di flesso estensione e di lateralità del rachide sono ridotti. Ridotta la escursione articolare della articolazione della spalla bilateralmente. Assenza di edemi o limitazioni articolari a carico degli arti superiori. Assenza di tumefazioni a carico delle articolazioni dei polsi, delle mani, delle caviglie e dei piedi con buona escursione articolare. Presenza di cicatrice a carico della faccia anteriore del ginocchio sinistro da pregresso intervento di artroprotesi di ginocchio. A carico degli arti inferiori movimenti articolari ridotti a carico delle articolazioni delle anche e delle ginocchia. Manovra di Lasegue positiva ai gradi intermedi. Assenti alterazioni cutanee e della temperatura al termotatto delle articolazioni esplorabili. Assenza di crepitio articolare. Passaggi posturali e deambulazione rallentati ma autonomi. SISTEMA NERVOSO E PSICHE = Normale la funzionalità dei nervi cranici. Sensibilità termo- algesiche e tattili ridotte a carico degli arti inferiori, riflessi osteotendinei presenti e validi a carico degli arti inferiori. Non deficit della fonazione. Adeguato il tono e il trofismo a carico degli arti inferiori. Non limitazioni nel mantenimento della stazione eretta, deambulazione rallentata. Assenza di tremore agli arti. L'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto con atteggiamento collaborante e partecipativo alla visita medica, eloquio fluido, ridotta la comprensione con sporadici deficit mnesici. Il paziente appare discretamente orientato nel tempo e nello spazio, sufficiente la capacità di critica e di giudizio, tono dell'umore eutimico Al fine di ottenere una valutazione oggettiva dello stato psichico del paziente e del suo grado di autonomia si somministrano test appropriati consistenti in: MMSE (Mini Mental State Examination) AD (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) IAD (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING) Il Mini-Mental State Examination, o MMSE, è un test neuropsicologico per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e la valutazione della presenza di deterioramento cognitivo. Esso attraverso la formulazione di domande esplora aree cognitive differenti come l'orientamento temporospaziale, l'attenzione, il linguaggio e la capacità di rievocazione. Il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive;
un punteggio compreso tra 18 e 24 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva. Le AD di base consistono in attività di cura personale. Per il calcolo dell'indice AD (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 6 (indipendenza in tutte le funzioni). Le attività quotidiane strumentali (IAD) non sono necessarie per la funzionalità fondamentale ma rendono possibile la vita a un individuo all'interno della comunità. Anche per il calcolo dell'indice IAD (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 8 (indipendenza in tutte le funzioni). I risultati ottenuti dal paziente a seguito della somministrazione dei test sono stati MMSE Punteggio 21/30 AD (Activities of Daily Living) 4/6 IAD (Instrumental Activities of Daily Living) 5/8”. CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE
“Cardiopatia ischemica trattata con PTCA e posizionamento di stent coronarici BPCO Artrosi diffusa con pregresso remoto intervento di artroprotesi di ginocchio Esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo”. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
“Il paziente per le patologie presentate deve essere considerato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. Le patologie presentate non limitano la possibilità di deambulazione autonoma che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre il paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita. L'esame clinico eseguito in data 21 marzo 2025 ha evidenziato che il paziente ha conservato la mobilità che avviene lentamente ma in maniera autonoma, senza ausili così come autonomi sono i cambi posturali. Alla visita peritale il paziente non presenta deficit nel mantenimento della stazione eretta, la manovra di è negativa, non sono presenti deficit della marcia. Per_2
Il paziente appare discretamente orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, con eloquio appropriato, non presenta deficit di comprensione. Il paziente presenta sporadici deficit mnesici della memoria a breve termine. Il tono dell'umore appare eutimico. Sono conservate le capacità semplici e strumentali della vita quotidiana. Il declino cognitivo appare essere lieve e congruo con la età anagrafica del paziente”. CONCLUSIONI
“Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui il periziando opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, il signor è da ritenersi soggetto invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100 % a partire dalla data della visita di revisione . Il paziente è in grado di deambulare CP_1 senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data della visita di revisione ”. CP_1
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo da configurare un aggravamento legittimante l'accertamento del requisito sanitario richiesto con il ricorso. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata…”. La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni (previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000, n.7776 del 1997)…”.
Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata dal CTU, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002) …”.
Pertanto deve dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa