TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1679/2024 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Zamproni n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Giovanna Invernizzi del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 re tata e difesa dall'Avv.ta Alessandra Casula del Foro di Lodi.
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, insistendo per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha concluso in data 30.04.2025 nulla opponendo all'accoglimento della domanda relativa allo status.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 10.09.2024 ha chiesto al Tribunale di Lodi di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con e di assumere gli ulteriori Controparte_1 provvedimenti concernenti la regolamentazione d nato a [...] il Persona_1 04.02.2014.
Quanto allo status, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in data 29.03.2014 con e che con sentenza n. 351/2023, pubblicata il 24.05.2023, il Tribunale di Lodi ha Controparte_1 dich ne personale alle seguenti condizioni “[…] dispone l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento presso lo stesso e visite materne come indicato in motivazione;
assegna al padre la casa Per_1 le;
dispone che il minore prosegua nei percorsi psicologici già intrapresi e invita le parti a proseguire nei percorsi agli stessi suggeriti dalla ctu e dai Servizi Sociali;
pone a carico della madre, quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi al padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, pone le spese straordinarie relative al minore integralmente a carico del padre […]”.
1.2. si è costituita in giudizio in data 23.12.2024 aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1 chie dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Lodi in ordine al figlio minore . Per_1
1.3. All'udienza del 28.01.2025 le parti sono comparse personalmente insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
All'esito dell'udienza la Giudice delegata ha confermato le statuizioni della sentenza n. 351/2023 del Cont Tribunale di Lodi, pubblicata il 24.05.2023, ed ha invitato il di Lodi a far pervenire una relazione sull'andamento del percorso terapeutico seguito dalla sig.ra e i Servizi sociali a depositare una CP_1 relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, invitandoli a riattivare le visite materne in Spazio Neutro, valutando le tempistiche e le modalità ritenute opportune tenuto conto dello stato psicofisico del minore.
1.4. In data 27.02.2025 e 03.03.2025 il CPS di Lodi e i Servizi sociali hanno depositato le relazioni di aggiornamento richieste.
1.5. All'udienza del 21.03.2025 le parti sono comparse personalmente e il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza del 25.03.2025, la Giudice ha incaricato i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio e negli interventi a supporto del nucleo familiare.
1.6. Le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente allo status e in data 19.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Lodi in data 29.03.2014 e si sono separati con sentenza di n. 351/2023 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 05.04.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio per le questioni controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
4. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.03.2014 a Lodi da Parte_1
e , trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di L
[...] Controparte_1 12, Parte I, Anno 2014;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. Riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia TT Roca dott. Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1679/2024 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Zamproni n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Giovanna Invernizzi del Foro di Lodi;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 re tata e difesa dall'Avv.ta Alessandra Casula del Foro di Lodi.
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, insistendo per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha concluso in data 30.04.2025 nulla opponendo all'accoglimento della domanda relativa allo status.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato il 10.09.2024 ha chiesto al Tribunale di Lodi di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con e di assumere gli ulteriori Controparte_1 provvedimenti concernenti la regolamentazione d nato a [...] il Persona_1 04.02.2014.
Quanto allo status, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in data 29.03.2014 con e che con sentenza n. 351/2023, pubblicata il 24.05.2023, il Tribunale di Lodi ha Controparte_1 dich ne personale alle seguenti condizioni “[…] dispone l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento presso lo stesso e visite materne come indicato in motivazione;
assegna al padre la casa Per_1 le;
dispone che il minore prosegua nei percorsi psicologici già intrapresi e invita le parti a proseguire nei percorsi agli stessi suggeriti dalla ctu e dai Servizi Sociali;
pone a carico della madre, quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi al padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, pone le spese straordinarie relative al minore integralmente a carico del padre […]”.
1.2. si è costituita in giudizio in data 23.12.2024 aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1 chie dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Lodi in ordine al figlio minore . Per_1
1.3. All'udienza del 28.01.2025 le parti sono comparse personalmente insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
All'esito dell'udienza la Giudice delegata ha confermato le statuizioni della sentenza n. 351/2023 del Cont Tribunale di Lodi, pubblicata il 24.05.2023, ed ha invitato il di Lodi a far pervenire una relazione sull'andamento del percorso terapeutico seguito dalla sig.ra e i Servizi sociali a depositare una CP_1 relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, invitandoli a riattivare le visite materne in Spazio Neutro, valutando le tempistiche e le modalità ritenute opportune tenuto conto dello stato psicofisico del minore.
1.4. In data 27.02.2025 e 03.03.2025 il CPS di Lodi e i Servizi sociali hanno depositato le relazioni di aggiornamento richieste.
1.5. All'udienza del 21.03.2025 le parti sono comparse personalmente e il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza del 25.03.2025, la Giudice ha incaricato i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio e negli interventi a supporto del nucleo familiare.
1.6. Le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente allo status e in data 19.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Lodi in data 29.03.2014 e si sono separati con sentenza di n. 351/2023 pronunciata dal Tribunale di Lodi in data 05.04.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
3. La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio per le questioni controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
4. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.03.2014 a Lodi da Parte_1
e , trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di L
[...] Controparte_1 12, Parte I, Anno 2014;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. Riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
La Giudice est. La Presidente dott. Grazia TT Roca dott. Ada Cappello
pagina 3 di 3