Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1949, n. 856
Versione
20 dicembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Alle spese dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi sostiene per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici concorre, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, con la somma annua di lire 380 milioni.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1949