Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 1862/23
Successivamente all'udienza del 19.3.2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 11.03.2025, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
l'appellante ha depositato note di udienza che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1862/2023 del R.G.A.C., pendente tra
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma, via Premuda n. 6, presso lo studio dell'avvocato Ivan Marrapodi (C.F. , che CodiceFiscale_2 lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
e
Controparte_1
di Viterbo, in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, c.f./p.iva , con sede legale in S.S. Cassia Nord P.IVA_1 km 24 01100 Viterbo, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
; fax 0696514000; , presso i cui uffici è legalmente domiciliato P.IVA_2 Email_1
in Roma, via Dei Portoghesi 12 appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace su ricorso ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato il signor a chiesto la riforma della sentenza 284 del 2023 Parte_1 con cui il giudice di pace di Viterbo ha rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento dell'otto luglio
ricorrente, a sostegno della domanda, aveva dedotto la mancata notificazione dei provvedimenti di decurtazione dei punti patente e il giudice di primo cure ha rigettato la doglianza poiché la comunicazione non costituisce una condizione di validità del provvedimento amministrativo di revisione.
A sostegno dell'appello il signor a dedotto l'erroneità della decisione poiché l'articolo 126 bis del Parte_1
codice della strada richiede, per la perdita totale del punteggio, la preventiva notificazione dei verbali con cui sono contestate le violazioni delle norme sulla circolazione, gravando la prova dell'avvenuta notifica sull'amministrazione procedente, in attuazione degli ordinari criteri di riparto dell'onus probandi. Nella resistenza del ministero appellato la causa è chiamata all'odierna udienza per discussione.
L'appello è fondato.
Il giudice di primo grado non erra in punto di diritto lì dove ricorda che il provvedimento di revisione, con cui viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento del punteggio, non richiede alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione poiché l'applicazione della sanzione deriva dall'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione al codice della strada, che deve recare specifica indicazione della decurtazione, mentre la comunicazione della variazione del punteggio di cui all'articolo 126 bis comma 3 CdS ha natura meramente informativa e non costituisce una condizione di validità del provvedimento di sospensione della patente di guida, ben potendo l'interessato conoscere lo stato del proprio punteggio mediante accesso alle informazioni messe a disposizione dal
Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri.
L'errore del giudice è però in punto di fatto poiché la sentenza ritiene che il non abbia contestato Parte_1
l'avvenuta notifica dei verbali presupposti, mentre il ricorso in primo grado contiene specifica eccezione in tal senso.
Orbene, l'obbligo di notificazione dei verbali redatti dagli organi accertatori delle infrazioni stradali deriva dalla chiara lettera dell'articolo 126 bis CdS, che al comma 6 prevede espressamente che al titolare della patente viene notificata la violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti e trova conferma nello stesso orientamento della giurisprudenza di legittimità menzionata dal giudice di pace, che esclude che la comunicazione di variazione del punteggio sia condizione vincolante del provvedimento di revisione proprio perché l'interessato conosce da subito, attraverso il verbale di accertamento, in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti.
D'altronde, tale notificazione è coerente con la stessa ratio del sistema di patente a punti, in cui la decurtazione svolge una funzione non solo sanzionatoria, ma anche special preventiva, siccome intesa a sollecitare un comportamento maggiormente rispettoso delle regole della circolazione stradale onde evitare di incorrere in ulteriori sanzioni, foriere di conseguenze più gravose di quelle già comminate, e che, quindi, richiede la conoscenza delle sanzioni già applicate. La conferma della natura anche premiale dell'impianto normativo deriva dalla considerazione del comma 5 dell'art. 126 bis cds, in base al quale il saldo punti a disposizione del titolare di patente di guida è incrementato ogni due anni in assenza di trasgressioni che comportino la decurtazione del punteggio.
Fermo, quindi, il diritto del trasgressore di conoscere la sanzione accessoria che gli è stata applicata, la natura vincolata del provvedimento di revisione della patente non esclude la valenza costitutiva dei verbali elevati dagli organi accertatori e regolarmente notificati poiché essi integrano i presupposti fattuali e giuridici che ne giustificano l'adozione.
Pertanto, sebbene il provvedimento di revisione è adottato dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio su mera comunicazione della perdita del punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tuttavia, a fronte di specifica contestazione, il non può CP_1 prescindere dal dimostrare l'effettiva esistenza dei fatti che giustificano il suo provvedimento.
In senso contrario non rileva il controllo che l'interessato può effettuare sullo stato del proprio punteggio poiché le modalità di consultazione stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri forniscono notizie solo in merito al numero di punti a disposizione e al verbale che ne ha previsto la decurtazione, senza possibilità di verificarne il contenuto e di controllarne l'effettiva notifica.
Infine, l'obbligo del di fornire prova dell'effettiva esistenza e notificazione dei verbali che CP_1 costituiscono il presupposto del provvedimento di revisione non può essere sostituito dall'onere della parte di richiedere i suddetti verbali agli organi accertatori, tanto più ove si consideri che a questi ultimi può rivolgersi agevolmente l'appellato.
La formulazione della norma che viene in rilievo e che, prevedendo l'adozione automatica del provvedimento di revisione, è foriera di possibile confusione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. in riforma della sentenza n. 284/2023 pronunciata dal giudice di pace di Viterbo, accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, annulla il provvedimento della motorizzazione civile Parte_1
di Viterbo del 8.7.22 di revisione della patente di guida n. NumeroD_1
2. spese compensate.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 19 marzo 2025
Il giudice
Francesca Capuzzi