Articolo 1 della Legge 3 maggio 1971, n. 330
Articolo 2
Versione
27 giugno 1971
Art. 1.
Le disposizioni dell' articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574 , sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649 .
Il Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi gia' ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e necessarie.
Entrata in vigore il 27 giugno 1971