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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 58/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 28/11/2024 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.ta in GE, Via Vico Ragonesi, 10, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Giardina Rosita, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, in persona del suo amm.re Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore CF , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Butera Via G. Matteotti, 18, presso lo studio degli avv.ti
Carmelo Balbo e Giuseppe Trigona, dai quali è anche rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…VOGLIA ECC. MA CORTE DI
APPELLO DI CALTANISSETTA In parziale riforma dell'impugnata sentenza n 366/2020 , si insiste per confermarsi il decreto ingiuntivo n 123/2015 e condannare della Parte_2
, in persona del suo pres. pro-tempore , alla somma complessiva di
[...]
€ 17.011,33 oltre interessi , versata alla cooperativa dalla socia dimissionaria per l'acquisto del fondo ove costruire Parte_1
alloggio prenotato. Ciò in ragione del fatto che il pagamento della socia va ascritto al rapporto di scambio e dunque al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla coop a cui la cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto con la socia, anche in presenza di disavanzo del bilancio . Ad oggi la cooperativa è in attivo ed in procinto di realizzare gli alloggi sul fondo sito in agro di GE
c.da Casciana, foglio 139, partt 1939 e 1036 (cosi in atto di acquisto presso notar rep 22687) acquistato anche dalla socia SO
, per cui non si comprendono le ragioni per cui la Pt_1
Cooperativa non debba adempiere alla restituzione di quanto sborsato attese le sue dimissioni deliberate dalla coop...”.
Per parte appellata: “… insiste nella comparsa depositata in atti, contesta in toto l'atto di appello sicchè inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto e, conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione in appello. ….”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 123/2015, notificato il
29/05/2015, ingiungeva alla Coop. Edil. XXI Giugno Parte_1
di pagare la somma di € 17.011,33, oltre interessi , spese del monitorio liquidate e successive occorrende. Assumeva di avere versato detta somma quale socia alla cooperativa per la costruzione di un alloggio edilizio, giusti allegati in copia dei bonifici bancari e assegni attestanti i versamenti.
Avverso il citato decreto ingiuntivo, la Coop. Edil. XXI giugno proponeva opposizione chiedendo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo atteso che alla data del deposito del decreto ingiuntivo il credito non era certo, liquido ed esigibile e nel merito chiedeva che dalla somma ingiunta venisse decurtata quella di € 1.599,60 a titolo di spese di gestione e spese non rimborsabili.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo in Parte_1
primis la declaratoria della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto , stante che la opposizione non veniva spiegata e provata su prova scritta. Insisteva nella fondatezza della domanda e dei presupposti di certezza liquidità ed esigibilità del decreto ingiuntivo, e nel rigetto della opposizione in quanto dilatoria e temeraria.
Con sentenza n. 366/2020 pubblicata in data 01/08/2020, resa in data
31/07/2020, il Tribunale di GE definitivamente pronunciando nel giudizio 958/2015 RG, accoglieva parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 123/2015 del Tribunale emesso nel procedimento monitorio n. 427/2015 RG condannando la società al pagamento in favore di Parte_3 della somma di € 144,91 da rivalutare secondo gli Parte_1
indici Istat dal 16/10/2007 al soddisfo. Compensava integralmente le spese di lite del grado., rigettando la domanda di parte opposta di condanna ex art 96 cpc.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “VOGLIA ECC. MA CORTE
DI APPELLO DI CALTANISSETTA, respinta ogni contraria istanza, difesa ed accezione ex adverso formulata, in riforma parziale delal impugnata sentenza , accogliere per tutti i motivi di appello dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza 366/2015 emessa dal tribunale di GE sez. civile, in persona della dott.ssa Sgroi S., nell'ambito del giudizio n.
958/2015, depositata presso la cancelleria del Tribunale di GE il
01/08/2020, accogliere le seguenti conclusioni: -confermare il decreto ingiuntivo n. 123/2015 del Tribunale di GE sez. Civile e per l'effetto condannare la , in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore corrente in GE al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 17.011,33, a rivalutare secondo gli indici istat dal 16/10/2007 al soddisfo;
-condannare la coop.
[...]
al pagamento delle spese liquidate nel procedimento Parte_4
monitorio e a quelle del presente giudizio … ....”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo Parte_3
nelle conclusioni dell'atto “….Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 366 del 2020, emessa dal Tribunale di GE . Con vittoria di spese...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza sulla circostanza che il primo decidente ha ridotto il credito azionato dalla ai sensi dell'art 14 dello Statuto societario, errando Pt_1
nella qualificazione del titolo del rimborso giacché le somme di cui se ne richiede la restituzione costituirebbero un finanziamento effettuato in favore della società che con i versamenti ha acquistato due fondi giusto atto pubblico rep 22687 rogato in GE da notaio SO
acquisto con le quote di un fondo catasto 139, part 19/39 e 1036), su cui costruire alloggi e non già un conferimento di capitale . Peraltro a dire della parte opposta gli organi della cooperativa erano concordi nel restituire alla le somme da questa versate a condizione che Pt_1
venisse rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione degli alloggi su detto fondo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione di legge (falsa applicazione e violazione dell'art 2535 cc), e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Deduce l'appellante che il primo giudice non ha tenuto conto degli allegati di causa e delle risultanze istruttorie . Continua l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'art 2535 cc laddove ha ritenuto di condannare la cooperativa ad un rimborso non deliberato dall'organo societario secondo lo statuto.
Le censure tra loro connesse vengono trattate insieme.
Le censure sono infondate.
Osserva la Corte che lo Statuto, prodotto in atti, prevede all'art. 14
(liquidazione della quota che “I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale , limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo ove versato qualora sussista nel patrimonio della società”. L' art. 2535 cc recita che: “ La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo.
Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma….”.
Sulla qualificazione della natura dei versamenti effettuati dai soci
(vedasi art 9 statuto e successivo all'art 14 del medesimo ), “i soci sono obbligati a)al versamento con le modalità e termini fissati dall'organo amministrativo : -del capitale sottoscritto….”. Tali versamenti rappresentano pertanto “conferimenti” e non già
“finanziamenti”. Infatti mentre i conferimenti rappresentano le prestazioni che i soci si impegnano a fornire alla società per la formazione del suo patrimonio iniziale, i finanziamenti sono prestiti che la società può ricevere dai soci e che vanno restituiti.
Ne consegue che nel caso di recesso del socio, la liquidazione della quota (in considerazione dell'art 2535 cc e 14 dello Statuto), si basa tenendo conto del bilancio di esercizio e non può superare l'importo versato e rivalutato potendo altresì includere anche il sovrapprezzo se presente nel patrimonio della società Oltre a ciò l'importo liquidato, dipenderà anche dall'importo effettivamente versato da ciascun socio che se diverso tra gli stessi sarà liquidato in proporzione all'importo versato, rispetto alla somma totale di tutti i versamenti. Nel nostro caso gli apporti dei soci sono tutti di pari importo.
Nel caso di specie, dal bilancio di esercizio (depositato all. 2 in cancelleria da parte opponente), anno 2014, anno in cui si è verificato il recesso, risulta che alla data del 31/12/2014, il “capitale sociale” è pari ad € 8.000,00 con una perdita di esercizio pari ad € 2.929,00, sottraendo dal primo il secondo otteniamo la somma di € 5.071,00. Il numero dei soci nell'anno 2014 è di 35 , le quote di partecipazione dei soci erano eguali tra gli stessi e non risulta alcun pagamento di sovrapprezzo da parte della socia. Quindi correttamente il primo
Giudice tenendo conto della normativa applicabile (art 2535 cc e dell'art 14 dello Statuto), ha liquidato la quota spettante alla Pt_1
in € 144,91, oltre rivalutazione istat dal 16/10/2007 al soddisfo.
L'appello pertanto va rigettato. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, liquidate in favore della coop XXI giugno, come da dispositivo ai minimi tariffari in considerazione della non difficoltà della materia trattata.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
366/2020 pubblicata in data 01/08/2020, resa in data 31/07/2020, dal
Tribunale di GE . condanna al pagamento in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/06/2025 .
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 58/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 28/11/2024 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.ta in GE, Via Vico Ragonesi, 10, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Giardina Rosita, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, in persona del suo amm.re Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore CF , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Butera Via G. Matteotti, 18, presso lo studio degli avv.ti
Carmelo Balbo e Giuseppe Trigona, dai quali è anche rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…VOGLIA ECC. MA CORTE DI
APPELLO DI CALTANISSETTA In parziale riforma dell'impugnata sentenza n 366/2020 , si insiste per confermarsi il decreto ingiuntivo n 123/2015 e condannare della Parte_2
, in persona del suo pres. pro-tempore , alla somma complessiva di
[...]
€ 17.011,33 oltre interessi , versata alla cooperativa dalla socia dimissionaria per l'acquisto del fondo ove costruire Parte_1
alloggio prenotato. Ciò in ragione del fatto che il pagamento della socia va ascritto al rapporto di scambio e dunque al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla coop a cui la cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto con la socia, anche in presenza di disavanzo del bilancio . Ad oggi la cooperativa è in attivo ed in procinto di realizzare gli alloggi sul fondo sito in agro di GE
c.da Casciana, foglio 139, partt 1939 e 1036 (cosi in atto di acquisto presso notar rep 22687) acquistato anche dalla socia SO
, per cui non si comprendono le ragioni per cui la Pt_1
Cooperativa non debba adempiere alla restituzione di quanto sborsato attese le sue dimissioni deliberate dalla coop...”.
Per parte appellata: “… insiste nella comparsa depositata in atti, contesta in toto l'atto di appello sicchè inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto e, conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione in appello. ….”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 123/2015, notificato il
29/05/2015, ingiungeva alla Coop. Edil. XXI Giugno Parte_1
di pagare la somma di € 17.011,33, oltre interessi , spese del monitorio liquidate e successive occorrende. Assumeva di avere versato detta somma quale socia alla cooperativa per la costruzione di un alloggio edilizio, giusti allegati in copia dei bonifici bancari e assegni attestanti i versamenti.
Avverso il citato decreto ingiuntivo, la Coop. Edil. XXI giugno proponeva opposizione chiedendo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo atteso che alla data del deposito del decreto ingiuntivo il credito non era certo, liquido ed esigibile e nel merito chiedeva che dalla somma ingiunta venisse decurtata quella di € 1.599,60 a titolo di spese di gestione e spese non rimborsabili.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo in Parte_1
primis la declaratoria della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto , stante che la opposizione non veniva spiegata e provata su prova scritta. Insisteva nella fondatezza della domanda e dei presupposti di certezza liquidità ed esigibilità del decreto ingiuntivo, e nel rigetto della opposizione in quanto dilatoria e temeraria.
Con sentenza n. 366/2020 pubblicata in data 01/08/2020, resa in data
31/07/2020, il Tribunale di GE definitivamente pronunciando nel giudizio 958/2015 RG, accoglieva parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 123/2015 del Tribunale emesso nel procedimento monitorio n. 427/2015 RG condannando la società al pagamento in favore di Parte_3 della somma di € 144,91 da rivalutare secondo gli Parte_1
indici Istat dal 16/10/2007 al soddisfo. Compensava integralmente le spese di lite del grado., rigettando la domanda di parte opposta di condanna ex art 96 cpc.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “VOGLIA ECC. MA CORTE
DI APPELLO DI CALTANISSETTA, respinta ogni contraria istanza, difesa ed accezione ex adverso formulata, in riforma parziale delal impugnata sentenza , accogliere per tutti i motivi di appello dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza 366/2015 emessa dal tribunale di GE sez. civile, in persona della dott.ssa Sgroi S., nell'ambito del giudizio n.
958/2015, depositata presso la cancelleria del Tribunale di GE il
01/08/2020, accogliere le seguenti conclusioni: -confermare il decreto ingiuntivo n. 123/2015 del Tribunale di GE sez. Civile e per l'effetto condannare la , in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore corrente in GE al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 17.011,33, a rivalutare secondo gli indici istat dal 16/10/2007 al soddisfo;
-condannare la coop.
[...]
al pagamento delle spese liquidate nel procedimento Parte_4
monitorio e a quelle del presente giudizio … ....”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo Parte_3
nelle conclusioni dell'atto “….Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 366 del 2020, emessa dal Tribunale di GE . Con vittoria di spese...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza sulla circostanza che il primo decidente ha ridotto il credito azionato dalla ai sensi dell'art 14 dello Statuto societario, errando Pt_1
nella qualificazione del titolo del rimborso giacché le somme di cui se ne richiede la restituzione costituirebbero un finanziamento effettuato in favore della società che con i versamenti ha acquistato due fondi giusto atto pubblico rep 22687 rogato in GE da notaio SO
acquisto con le quote di un fondo catasto 139, part 19/39 e 1036), su cui costruire alloggi e non già un conferimento di capitale . Peraltro a dire della parte opposta gli organi della cooperativa erano concordi nel restituire alla le somme da questa versate a condizione che Pt_1
venisse rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione degli alloggi su detto fondo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione di legge (falsa applicazione e violazione dell'art 2535 cc), e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Deduce l'appellante che il primo giudice non ha tenuto conto degli allegati di causa e delle risultanze istruttorie . Continua l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'art 2535 cc laddove ha ritenuto di condannare la cooperativa ad un rimborso non deliberato dall'organo societario secondo lo statuto.
Le censure tra loro connesse vengono trattate insieme.
Le censure sono infondate.
Osserva la Corte che lo Statuto, prodotto in atti, prevede all'art. 14
(liquidazione della quota che “I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale , limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo ove versato qualora sussista nel patrimonio della società”. L' art. 2535 cc recita che: “ La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo.
Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma….”.
Sulla qualificazione della natura dei versamenti effettuati dai soci
(vedasi art 9 statuto e successivo all'art 14 del medesimo ), “i soci sono obbligati a)al versamento con le modalità e termini fissati dall'organo amministrativo : -del capitale sottoscritto….”. Tali versamenti rappresentano pertanto “conferimenti” e non già
“finanziamenti”. Infatti mentre i conferimenti rappresentano le prestazioni che i soci si impegnano a fornire alla società per la formazione del suo patrimonio iniziale, i finanziamenti sono prestiti che la società può ricevere dai soci e che vanno restituiti.
Ne consegue che nel caso di recesso del socio, la liquidazione della quota (in considerazione dell'art 2535 cc e 14 dello Statuto), si basa tenendo conto del bilancio di esercizio e non può superare l'importo versato e rivalutato potendo altresì includere anche il sovrapprezzo se presente nel patrimonio della società Oltre a ciò l'importo liquidato, dipenderà anche dall'importo effettivamente versato da ciascun socio che se diverso tra gli stessi sarà liquidato in proporzione all'importo versato, rispetto alla somma totale di tutti i versamenti. Nel nostro caso gli apporti dei soci sono tutti di pari importo.
Nel caso di specie, dal bilancio di esercizio (depositato all. 2 in cancelleria da parte opponente), anno 2014, anno in cui si è verificato il recesso, risulta che alla data del 31/12/2014, il “capitale sociale” è pari ad € 8.000,00 con una perdita di esercizio pari ad € 2.929,00, sottraendo dal primo il secondo otteniamo la somma di € 5.071,00. Il numero dei soci nell'anno 2014 è di 35 , le quote di partecipazione dei soci erano eguali tra gli stessi e non risulta alcun pagamento di sovrapprezzo da parte della socia. Quindi correttamente il primo
Giudice tenendo conto della normativa applicabile (art 2535 cc e dell'art 14 dello Statuto), ha liquidato la quota spettante alla Pt_1
in € 144,91, oltre rivalutazione istat dal 16/10/2007 al soddisfo.
L'appello pertanto va rigettato. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, liquidate in favore della coop XXI giugno, come da dispositivo ai minimi tariffari in considerazione della non difficoltà della materia trattata.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
366/2020 pubblicata in data 01/08/2020, resa in data 31/07/2020, dal
Tribunale di GE . condanna al pagamento in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/06/2025 .
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico