Articolo 1 della Legge 19 giugno 1950, n. 446
Articolo 2
Versione
27 luglio 1950
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 27 luglio 1950