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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 882/2020 promossa da:
), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato in atti, dall'avv. Carla Banfi, presso il cui studio in Bari alla via De
Nicoloò n. 37 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
), Controparte_1 C.F._2 CP_2
, ) in proprio e C.F._3 CP_3 C.F._4
nella qualità di eredi di , rappresentate e difese, in virtù di mandato in RS
atti, dagli avvocati Vito Petrarota e Angela Di Terlizzi, presso il cui studio in Ruvo di
Puglia alla via Cirillo n. 32 sono elettivamente domiciliate
CONVENUTE
Controparte_4
pagina 1 di 15
Controparte_5
Controparte_6
TERZE CHIAMATE CONTUMACI
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 11 febbraio 2020, Parte_1
conveniva in giudizio e RS Controparte_1 CP_3 [...]
, premettendo che: CP_2
- era comproprietaria pro indiviso, per la quota di sua spettanza, unitamente alle germane nonché in Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
rappresentanza della germana premorta con il coniuge Persona_2 Per_1
e le figlie e di un terreno sito
[...] Controparte_1 CP_3 CP_2
in agro di Bisceglie alla contrada Corte della Finestra, censito in catasto al foglio 44 particella 122, 244, 240, 245, 241, 242 e 243, superficie di are 22 ca 74 di natura uliveto di 4° classe con i redditi domenicali di € 22 e agrario di € 0,64”;
- il detto terreno era a loro pervenuto in forza della denuncia di successione del padre deceduto in Bisceglie il 18 novembre 1978, il quale lo aveva Persona_3
acquistato con atto di compravendita del 21 ottobre 1946, a rogito del notaio Per_4
- in data 6 aprile 1982, con la partecipazione di tutte le figlie del de cuius PE
( , , , e
[...] Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 Persona_2
), veniva eseguito un primo frazionamento del fondo ereditario, con Parte_1
l'individuazione delle porzioni corrispondenti alla quota di 3/15 spettante a ciascuna, materialmente contrassegnate sul posto mediante apposizione di termini lapidei;
- in data 28 giugno 1983, veniva eseguito un secondo frazionamento, in assenza dell'attrice, all'esito del quale fu ridefinito il confine tra la porzione riferibile alla quota ereditaria di (e per essa, gli odierni convenuti) e quella Persona_2
spettante alla stessa attrice, determinando la delimitazione di cui è causa;
pagina 2 di 15 - verso la fine del mese di marzo 2019, i convenuti avevano occupato una porzione del fondo rientrante nella sua quota di comproprietà, mediante il deposito di un quantitativo di legna, la piantumazione di due alberi di ulivo e la collocazione di tre pali in ferro con base in cemento, nonché l'installazione di tubazioni per l'irrigazione;
- al fine di accertare l'esatta estensione della porzione di terreno di sua spettanza ed evitare eventuali sconfinamenti, aveva conferito incarico al proprio tecnico di fiducia, geom. , il quale aveva constatato che le particelle n. 240 e 244 ricadevano Per_5 all'interno della sua quota di comproprietà, risultando la particella n. 244 oggetto di occupazione da parte di;
RS
- con missive del 20 maggio 2019 e del 13 giugno 2019, aveva invitato RS
alla rimozione delle opere indebitamente collocate sulla detta particella, chiedendo altresì la fissazione di un incontro tra i rispettivi tecnici di fiducia al fine di procedere al riconfinamento del fondo, ma tali iniziative erano rimaste prive di riscontro;
- con missiva del 18 luglio 2019, aveva dedotto di aver posseduto la RS
porzione di terreno oggetto di contestazione in modo continuativo, pacifico, ininterrotto e pubblico per oltre trentasei anni, ritenendo così perfezionata, in suo favore, l'usucapione del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
- in riscontro alla detta missiva, aveva eccepito l'infondatezza della pretesa usucapione, evidenziando che, allo stato, non risultava intervenuto alcun atto formale di divisione e di assegnazione delle singole porzioni di terreno, con la conseguenza che, trattandosi di bene in comunione indivisa, non avrebbe potuto configurarsi un possesso esclusivo da parte di un singolo coerede idoneo all'acquisto per usucapione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 950
c.c., l'esatto confine tra le porzioni di terreno spettanti rispettivamente alla stessa e ai convenuti e, per l'effetto, che questi ultimi fossero condannati al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 3 giugno 2020, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via preliminare 1) l'improcedibilità RS
della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, avendo ricevuto tardivamente la convocazione e non risultando convocate le altre comproprietarie successivamente citate in giudizio;
2) l'inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c., sul presupposto che, per un verso, l'attrice non aveva previamente esperito l'azione di scioglimento della comunione ereditaria e, per altro verso, non aveva indicato in modo preciso e specifico lo sconfinamento lamentato;
3) la violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., atteso che alla domanda di regolamento dei confini proposta da risultava Parte_1
connessa anche la richiesta di rilascio della porzione di terreno ritenuta usurpata.
Nel merito, proponeva, in via riconvenzionale, domanda diretta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione quindicinale o ventennale della proprietà delle particelle nn. 122 e 244, delimitate da termini lapidei visibili, deducendo di averle possedute in modo esclusivo, continuo ed ininterrotto da oltre trentasei anni, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenerle come cosa propria, provvedendo alla loro coltivazione e manutenzione.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata 1)
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
2) l'inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, per non essere stata previamente proposta l'azione di scioglimento della comunione ereditaria, nonché per indeterminatezza della domanda di accertamento dello sconfinamento;
3) la sussistenza del difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà delle particelle nn. 122 e 244, con contestuale autorizzazione alla chiamata in causa dei pagina 4 di 15 comproprietari , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7
e quali litisconsorti necessari, con vittoria di spese e CP_8 CP_9
competenze di lite.
Con ordinanza del 22 giugno 2020, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, disponendo il differimento dell'udienza di prima comparizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30 dicembre 2020, si costituivano in giudizio e le quali si CP_8 CP_9 Controparte_7
associavano alle richieste già avanzate dalla parte convenuta.
e pur ritualmente citate, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
non si costituivano in giudizio, di talché, all'udienza dell'otto gennaio 2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
3 febbraio 2021, evidenziava che: Parte_1
- la procedura di mediazione instaurata innanzi all'Organismo APEC di Trani in data
26 giugno 2020, si era conclusa con verbale di esito negativo;
- le particelle nn. 122 e 244 del foglio 44 risultavano in stato di comunione indivisa, spettando a ciascun comproprietario una quota pari a 3/15, sicché il possesso esercitato dai convenuti non poteva ritenersi idoneo all'acquisto per usucapione, non avendo mai assunto carattere esclusivo, in assenza di un formale atto di divisione;
- a seguito del secondo frazionamento, la quota riconducibile agli eredi di Per_2
odierni convenuti, era individuata nella sola particella n. 122, mentre le
[...]
particelle nn. 240 e 244 dovevano ritenersi riferibili alla quota di sua spettanza;
- sulla particella 240 aveva sempre esercitato un possesso attivo, sicché l'eventuale ridotto godimento rispetto alla propria quota non poteva essere inteso come inerzia o tolleranza, essendo stato impedito dal comportamento degli altri condividenti;
- nella specie, non si era verificata alcuna violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti di , e , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
pagina 5 di 15 atteso che 1) l'incertezza circa la linea di confine – che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, risultava diritta e non obliqua – riguardava unicamente le quote di fondo spettanti alla stessa e a , nella qualità di RS
usufruttuario, nonché a e nella Controparte_1 CP_3 CP_2
qualità di nude comproprietarie e 2) la domanda di rilascio della detta porzione doveva ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione di regolamento dei confini;
- non era necessaria la previa divisione della comunione sul terreno di cui è causa, trattandosi di un'azione di regolamento di confini tra comproprietari di fondi contigui, volta unicamente all'accertamento della corretta linea di demarcazione tra le rispettive porzioni;
- non ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 1159 bis c.c. per la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione quindicennale della porzione di terreno di cui è causa.
Con memoria n. 2, depositata il 5 marzo 2021, deduceva l'ammissibilità RS
dell'usucapione della proprietà esclusiva di una porzione di bene in comunione, ove il comproprietario, oltre alla materiale disponibilità del bene, avesse posto in essere atti idonei a escludere gli altri contitolari dal godimento e a manifestare in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus, circostanza che, a suo dire, si sarebbe verificata, nella specie, sin dal 1983.
Con ordinanza del 10 settembre 2021, il Giudice, rilevato che l'atto di citazione risultava carente ai sensi dell'art. 163, comma 4 c.p.c., concedeva all'attrice un termine per integrare la domanda introduttiva.
Con memoria integrativa, depositata il 27 dicembre 2021, Parte_1
deduceva che:
- con dichiarazione di successione di trascritta il 18 novembre Persona_6
1978, le di lui figlie , , e erano subentrate Persona_2 CP_4 CP_5 Parte_1
pro indiviso nella titolarità del fondo rustico sito in agro di Bisceglie, contrada Corte
pagina 6 di 15 della Finestra, esteso ha 1.15.50, riportato al foglio 44, particella 122, di natura uliveto-mandorleto;
- la particella 244 del foglio 44, di natura uliveto, originava dalla particella 240, a sua volta derivante dalla particella 122 del medesimo foglio, oggetto del frazionamento del
4 agosto 1982 e successivamente di quello del 28 giugno 1983;
- a seguito del decesso di , avvenuto il 23 luglio 2017, la quota di Persona_2
sua spettanza sulla particella 244 era stata devoluta per 3/15 in usufrutto al coniuge e per 1/15 ciascuna in nuda proprietà alle figlie RS Controparte_1
e ; CP_6 CP_2
- la particella 122 del foglio 44 era stata originariamente acquistata da PE
con atto pubblico del 21 ottobre 1946, a rogito del notaio avente
[...] Per_4
ad oggetto un fondo rustico di are 1.15.50, già intestato a fu Controparte_10 Per_7
(partita 3918).
All'udienza del 15 aprile 2022, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo in ragione del decesso di . RS
Con ricorso in riassunzione, depositato il 15 giugno 2022, Parte_1
riassumeva il giudizio nei confronti di e Controparte_1 CP_3 [...]
, eredi di , nonché nei confronti di , CP_2 RS Controparte_5 CP_6
e , riportandosi ai propri scritti difensivi.
[...] Controparte_4
Con comparsa di costituzione in riassunzione, si costituivano CP_3 [...]
e le quali si riportavano al contenuto e alle richieste CP_2 Controparte_1
formulate negli atti difensivi dal de cuius . RS
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14 settembre 2023.
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, riaperta la fase istruttoria, con ordinanza del
20 settembre 2023, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
pagina 7 di 15 Tale proposta, tuttavia, veniva accettata dalla sola parte attrice.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
29 maggio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è infondata e non merita, pertanto, Parte_1
accoglimento.
L'attrice ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 950 c.c., al fine di ottenere l'accertamento dell'esatto confine tra la porzione di terreno asseritamente di sua spettanza e quella riferibile alla quota degli eredi della sorella rappresentati Per_2
da , quale usufruttuario (nelle more deceduto), e da RS Controparte_1
e , quali nude comproprietarie, deducendo l'indebita occupazione da CP_6 CP_2
parte dei convenuti della particella n. 244 del foglio 44 del catasto di Bisceglie.
Ha, inoltre, chiesto la condanna dei convenuti al rilascio della suddetta porzione, previa delimitazione giudiziale dei confini.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti è dato evincere che il fondo oggetto di causa è pervenuto in comunione ereditaria ai cinque figli del de cuius PE
ciascuno dei quali detiene una quota pari 3/15 dell'intero.
[...]
Risulta, altresì, che nel 1983 è stato eseguito un frazionamento catastale del compendio ereditario, con l'attribuzione formale delle singole porzioni di terreno, corrispondenti alle quote dei coeredi.
Tale attività, tuttavia, non è mai stata seguita da un atto formale di divisione ereditaria, né da un provvedimento giudiziale o atto negoziale che abbia determinato lo scioglimento della comunione e l'assegnazione dei beni in natura ai condividenti in proporzione alle rispettive quote.
pagina 8 di 15 A tal riguardo, deve osservarsi che il frazionamento catastale, in assenza di un valido atto di divisione, pur potendo assumere valore ricognitivo o risultare utile ai fini fiscali e identificativi, non è idoneo ad attribuire la proprietà esclusiva di una determinata parte del fondo comune, né a incidere sulla natura indivisa della comunione. Si tratta, invero, di un atto che non può in alcun modo sostituirsi a un titolo formale di divisione, né può conferire efficacia traslativa alle porzioni individuate: la planimetria catastale, infatti, come ogni documento catastale, ha valore meramente indiziario e non probatorio ai fini dell'accertamento della proprietà o della consistenza dei beni immobili (cfr. Cass. n. 30073/2017, la quale ha stabilito che la domanda di frazionamento catastale di un immobile sia cosa diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella di divisione dell'immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda ha ad oggetto lo scioglimento della comunione. Ne consegue che lo scioglimento della comunione può derivare solo dalla divisione e non da un mero frazionamento dell'immobile comune
(in quanto il frazionamento dell'immobile comune non estingue la comunione).
In mancanza di un atto di scioglimento della comunione, la proprietà del fondo rimane indivisa tra i comproprietari, i quali restano titolari di una quota ideale sull'intero compendio (artt. 713 e 1101 ss. c.c.). Ne consegue che ogni godimento esclusivo di una porzione del bene da parte di uno dei condividenti costituisce una mera modalità di utilizzo del bene comune, che non può essere equiparata ad un possesso autonomo né legittimare l'esercizio di un'azione di regolamento dei confini da parte di altro condividente, come se si trattasse di terzi possessori o detentori senza titolo.
In particolare, l'azione di regolamento di confini disciplinata dall'art. 950 c.c. presuppone la titolarità esclusiva del diritto di proprietà su un determinato fondo e l'incertezza circa la linea di separazione tra fondi contigui appartenenti a diversi proprietari.
pagina 9 di 15 L'assenza di divisione ereditaria (art. 1111 c.c.) comporta che ciascun coerede detenga un diritto di comproprietà sull'intero fondo e non un diritto di proprietà esclusiva su una determinata porzione: essa non è esperibile nei confronti di un comproprietario, con il quale l'attore condivide la titolarità del bene indiviso, atteso che non sussiste un confine giuridicamente rilevante fra le quote dei comproprietari.
Analogamente, non può trovare accoglimento la domanda di rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata da altro soggetto, trattandosi di porzione del bene comune, la cui detenzione da parte del convenuto, in quanto coerede, si fonda sul diritto di comproprietà e non può qualificarsi come illecita in mancanza di una divisione che attribuisca all'attore la proprietà esclusiva della porzione rivendicata.
È evidente, pertanto, che l'azione di regolamento di confini non può essere utilmente esperita tra comproprietari di un bene indiviso, poiché non vi è una separazione materiale delle porzioni che consenta di individuare una linea di confine oggettivamente certa tra la pretesa porzione dell'attrice e quella dei convenuti.
Per i motivi testé esposti la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata.
Di contro, i convenuti hanno proposto, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva delle particelle nn. 122 e 244, asserendo un possesso pacifico, continuato e ininterrotto per oltre trent'anni.
Orbene, in tema di giudizio volto all'accertamento della proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, in base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondenti pagina 10 di 15 all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto, in concreto, usucapire.
Sul punto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'animus possidendi che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, consiste nel tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. n. 8422/2003)
e, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. n. 14654/2006).
Nel caso, però, come quello in esame, di un soggetto che sia nel possesso del bene in quanto erede e che, quindi, già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, costui è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass. n. 7221/2009; Cass. n. 24214/2014).
Nella fattispecie in esame, parte convenuta ha allegato di avere svolto attività di coltivazione e manutenzione della porzione di terreno in contestazione, ma tali condotte risultano pienamente compatibili con l'esercizio di un possesso conforme alla qualità di comproprietario, non essendo state provate condotte univoche di interversione del possesso idonee a rendere manifesto, sin dall'inizio, l'intento di pagina 11 di 15 escludere gli altri comunisti dal godimento del bene (cfr. Tribunale di Benevento n.
369/2023 il quale ha affermato che “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, indice del possesso per l'usucapione, posto che tale situazione ben può essere conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori, risultando dunque necessaria, a fini della prova dell'intervenuta usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui”, nonché Cass. Ord. n. 1796/2022 la quale ha affermato, con riferimento ai fondi rustici che, per loro natura, sono destinati allo sfruttamento agricolo, che non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, ma colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento).
Sul punto, deve rammentarsi che, qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare la detenzione in possesso uti domini: la presunzione di possesso utile ad usucapionem non opera quando l'iniziale relazione materiale con la cosa non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un atto o da un fatto del proprietario-possessore.
Compete, quindi, al detentore la prova dell'interversione del possesso, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non può aver luogo mediante un semplice pagina 12 di 15 atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (v. Cass. n. 27411/2019).
Nel caso di specie, il comportamento materiale di (e per esso di RS CP_3
e non può considerarsi idoneo, neppure
[...] CP_2 Controparte_1
astrattamente, a trasferire un diritto esclusivo sul compendio immobiliare di cui è causa, tale da legittimare l'interversio possessionis, posto che la disponibilità del bene, sulla base degli scarni elementi probatori forniti, 1) non ha assunto carattere di esclusività, essendo stata riscontrata anche la presenza degli altri coeredi sul fondo;
2) le attività di coltivazione e la mera apposizione di termini lapidei sulle particelle contese non integrano, in assenza di ulteriori comportamenti ostativi (quali recinzioni, divieti formali o comportamenti idonei a impedire l'accesso), un possesso esclusivo e uti dominus, trattandosi di atti compatibili con l'uso ordinario del bene comune;
3) non risulta provato che gli altri comproprietari abbiano mai riconosciuto un possesso esclusivo in capo al convenuto, né che vi sia stata una reazione al presunto esercizio di tale possesso prima del giudizio, sicché difetta la prova dell'interversio e della necessaria pubblicità e inequivocità dell'animus possidendi.
È evidente, pertanto, che la parzialità delle allegazioni di parte convenuta, l'assenza di adeguata prova in ordine alle stesse, e, dunque, l'esito incerto e contraddittorio delle evidenze in atti non consentono, quindi, di pervenire “oltre ogni ragionevole dubbio” ad un giudizio positivo in ordine al dedotto acquisto per usucapione del bene per cui è causa.
pagina 13 di 15 Per le ragioni testé esposte, la domanda riconvenzionale proposta da CP_3
e deve, quindi, essere rigettata. CP_2 Controparte_1
In ragione della reciproca soccombenza delle parti sulle rispettive domande principali e riconvenzionali, le spese di lite del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c., con riferimento alla fase di studio, a quella introduttiva ed alla fase istruttoria devono essere integralmente compensate.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'abbrivio alla fase decisionale è stato dato dalla condotta processuale di che non Controparte_1 CP_2 CP_3
hanno inteso accettare la proposta conciliativa.
Per tale ragione, la detta fase deve essere posta a carico di queste ultime e liquidata in favore dell'avv. Carla Banfi, dichiaratasi anticipataria, in € 1.277,00 per compensi
(applicate le tariffe massime ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022, in ragione del rifiuto della proposta conciliativa, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 882/2020 introdotto da nei confronti di (nelle more deceduto), Parte_1 RS
e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3 CP_2 Per_1
e nude comproprietarie, con la chiamata in causa di ,
[...] Controparte_4 [...]
e , con atto di citazione, notificato in data 11 febbraio CP_5 Controparte_6
2020, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da e Controparte_1 CP_3
CP_2
3) compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento con riferimento alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria;
pagina 14 di 15 4) condanna in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 CP_3
pagamento delle spese di lite relative alla fase decisionale in favore dell'avv. Carla
Banfi, dichiaratasi anticipataria, che si liquidano in € 1.277,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito dell'udienza scolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 15 di 15