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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AP – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 1901/23, cui è stata riunita la causa iscritta al n.
RG. 1905/2023 pendente innanzi allo stesso Tribunale ed avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso sentenza n. 24791/2022, nel procedimento R.G. 71675/2017 del Giudice di Pace di AP, avv. Alfonso Maria
Chieffo, emessa in data 1.7.2022 e depositata in data 5.7.2022;
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Russo presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in AP alla Piazza Nazionale n. 46;
APPELLANTE nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP alla via Geronimo Carafa n.4;
APPELLANTE
CONTRO
pagina1 di 14 Cont
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3
ed ivi residente in [...];
APPELLATA CONTUMACE
E
(C. F. e P. IVA: , con sede in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1
Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maggi, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP alla Riviera di Chiaia n. 66;
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate in data 2.10.2024 dagli appellanti ed in data
21.10.2024 dall'appellata Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato il 23/25.1.2023, Parte_1
appellava la sentenza n. 24791/2022, nel procedimento R.G. 71675/2017 del Giudice di Pace di AP, avv. Alfonso Maria Chieffo, emessa in data 1.7.2022 e depositata in data 5.7.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare fondata ed accogliere il presente appello e, per l'effetto: riformare la sentenza del giudice di pace di AP- Gdp Chieffo n. 24791/2022 nella parte in cui ha ritenuto non provata la legittimazione attiva e passiva delle parti e, per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità unica , titolare della Ford KA, tg- CC543YV nella Controparte_4
produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto: condannare la sig.ra
, titolare del veicolo danneggiante e la , Compagnia CP_4 Controparte_3
Assicuratrice dell'auto del responsabile civile, in solido e/o separatamente, al risarcimento dei danni alle cose subiti dalla vettura Toyota IQ tg. DX557LX, danni
pagina2 di 14 che si quantificano in € 2.587,44, come da documentazione prodotta in atti, oltre sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo come per legge, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di Giustizia, il tutto nei limiti di €
5.200,00. Spese e competenze del doppio grado di giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
L'appellante in epigrafe narrava di aver chiesto con il giudizio di primo grado, la condanna al risarcimento dei danni per i danni riportati in occasione del sinistro stradale occorso in data 15.10.2015, alle ore 15:00 circa, allorquando, l'autoveicolo
Toyota IQ tg. DX557LX, di sua proprietà, mentre percorreva la via del Carmine in
AP, mantenendo la destra, giunto all'incrocio con via Lavinaio, veniva urtato dall'autovettura Ford KA, tg. CC543YV, di proprietà della sig.ra Controparte_4
assicurata per la RCA presso la Compagnia assicurativa la Controparte_3
quale ometteva di dare la precedenza a destra, urtando la predetta Toyota nella parte laterale sinistra e facendola, infine, collidere contro l'autovettura Opel Corsa tg.
EJ248RP, regolarmente parcheggiata sul margine destro della careggiata.
In conseguenza del menzionato sinistro, il veicolo Toyota riportava danni alla parte laterale sinistra, per l'urto diretto, e alla parte laterale anteriore destra per l'urto indiretto.
Rimaste inascoltate le proprie richieste di risarcimento, l'appellante citava in giudizio quale esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa, nonché Controparte_4
la al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti. Controparte_3
Si costituiva contestando i fatti esposti dall'attore e la Controparte_3
fondatezza delle pretese avanzate.
All'udienza di comparazione e trattazione spiegava intervento volontario il sig.
quale proprietario della Opel Corsa tg. EJ248RP coinvolta nel Parte_2
medesimo sinistro, chiedendo la condanna della sig.ra e di Controparte_4
al risarcimento dei danni riportati dalla predetta autovettura. Controparte_3
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 22.10.2021, veniva escusso il teste, sig.
; quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Testimone_1
pagina3 di 14 all'udienza del 16.05.2022. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n. 24791/2022 del 1.7.2022, il Giudice di Pace, non ritenendo provata la legittimazione attiva e passiva delle parti, rigettava in rito la domanda, compensando le spese di lite.
L'odierno istante, appellava la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma, in quanto resa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 2043, 2054 e 2697 c.c.
e dei principi in materia di onere della prova, nonché in violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c.., nello specifico, ove il Giudice di prime cure si era così pronunciato: “non risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti non essendo depositati in atti tutti gli estratti cronologici rilasciati dal PRA dei veicoli coinvolti o certificazione ex art. 97 cds rilasciata dalla MCTC in caso di ciclomotori ma visure, ispezioni, certificazioni di conformità, carte di circolazioni o certificati di proprietà del tutto inidonei ad attestare la legittimazione delle parti a stare in giudizio in quanto attestanti lo stato giuridico del veicolo al momento della loro emissione ma non al momento dell'avvenimento sinistroso”.
Al riguardo, l'odierno appellante deduceva che il Giudice di prime cure non avesse tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, in particolare delle due ispezioni rilasciate dall' Ufficio PRA di AP in data 21.3.2016, ossia in epoca successiva al sinistro in oggetto, e riguardanti sia il veicolo attoreo e che quello del responsabile civile, costituenti, a suo dire, prova della titolarità dei veicoli coinvolti in capo ai soggetti facenti parte dell'odierno giudizio. Insisteva, quindi, per la proponibilità e la fondatezza nel merito della propria domanda, essendo stata, invero, fornita prova della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al veicolo investitore, nonché in ordine al quantum debeatur circa i danni subiti al proprio veicolo, come da documentazione ritualmente prodotta nel primo grado di giudizio.
In data 8.6.2023, si costituiva la la quale, rilevando di avere già Controparte_3
ricevuto notifica da parte del di ulteriore atto di appello avverso la Parte_2
medesima sentenza n. 24791/2022 (giudizio iscritto al ruolo N.RG. 1905/2023 del
Tribunale di AP), faceva preliminare istanza di riunione dei due procedimenti;
pagina4 di 14 eccepiva, inoltre, l'infondatezza del proposto appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata, in quanto la prodotte ispezioni al PRA, a dire dell'appellata compagnia assicurativa, non varrebbero quale idonea certificazione e non proverebbero la titolarità dei veicoli coinvolti nel sinistro al momento del suo accadimento;
nel merito, deduceva che l'unico teste escusso non avrebbe descritto la dinamica del sinistro in modo verosimile e tale da vincere la presunzione di colpa ex art. 2054 co 2 c.c.; eccepiva, infine, sia l'infondatezza della domanda in ordine al quantum debatur - non costituendo prova del danno il mero preventivo di spesa, in quanto di formazione unilaterale - sia in ordine al cd. fermo tecnico, in quanto sfornito di prova.
Così concludeva l'appellata compagnia assicurativa: “1) In via principale, rigettare
l'appello perché infondato e confermare la sentenza impugnata;
2) In via subordinata, rigettare la domanda proposta dal sig. perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Non si costituiva in giudizio Controparte_4
Introitato il giudizio, all'udienza del 30.6.2023, il Giudice rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla riunione al presente giudizio di quello recante nr. 1905/23 r.g. pendente dinanzi alla
IX sezione, dott.ssa Romano Cesareo. In data 5.10.23, il Presidente di Gabinetto disponeva rimettersi i fascicoli dinanzi all'odierno Giudicante, il quale, in data
11.12.23, ritenuto il sussistere di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due procedimenti, disponeva riunirsi al presente giudizio, siccome di iscrizione più risalente, il giudizio recante nr.1905/23 r.g.;
Con il proprio appello, il già interventore nel giudizio di primo Parte_2
grado, rappresentava che il veicolo Opel Corsa tg. EJ248RP, di sua proprietà - in occasione delle medesime circostanze di tempo e di luogo sopra descritte - si trovava regolarmente fermo sul margine destro della carreggiata e che, a seguito della medesima dinamica descritta dal veniva impattato sulla parte laterale Parte_1
sinistra riportando danni al suo lato sinistro. Il appellava la sentenza in Parte_2
pagina5 di 14 parola per i medesimi motivi esposti dal e chiedeva accogliersi nel Parte_1
merito la propria domanda sia in ordine all'an sia, in ordine al quantum. Così, testualmente, formulava le proprie richieste: “Dichiarare fondata ed accogliere il presente appello e, per l'effetto: riformare la sentenza del giudice di pace di AP-
Gdp Chieffo n. 24791/2022 nella parte in cui ha ritenuto non provata la legittimazione attiva e passiva delle parti e, per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità unica , titolare della Ford KA, tg- CC543YV nella Controparte_4
produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto: condannare la sig.ra
, titolare del veicolo danneggiante e la , Compagnia CP_4 Controparte_3
Assicuratrice dell'auto del responsabile civile, in solido e/o separatamente, al risarcimento dei danni alle cose subiti dalla vettura Opel Corsa tg. EJ248RP, danni che si quantificano in € 2.307,66, come da documentazione prodotta in atti, oltre sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo come per legge, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di Giustizia, il tutto nei limiti di €
5.200,00. Spese e competenze del doppio grado di giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza del 27.2.2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, ove venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale da parte dell'appellata e le sole memorie di replica da parte degli appellanti, la causa era introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va altresì dichiarata la contumacia dell'appellata, regolarmente Controparte_4
citata in giudizio e non costituitasi.
Si rileva, ancora in via preliminare, che non è stato possibile reperire il fascicolo di primo grado, come risulta dall' attestazione dell'Ufficio Archivi del Giudice di Pace di AP, datata 20.1.2025 e prodotta in atti. Ciò posto, si precisa che, esaminati gli pagina6 di 14 atti di causa, può ugualmente procedersi alla decisione della causa.
In proposito, si rammenta, come affermato dalla Suprema Corte, che l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017).
Nel merito, l'appello deve essere accolto in quanto fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata.
Invero, il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto non provata la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso sulla scorta della seguente motivazione: “In via preliminare il Giudice rileva che non risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti non essendo depositati in atti tutti gli estratti cronologici rilasciati dal PRA dei veicoli coinvolti o certificazione ex art. 97 c.d.s. Rilasciata dal MCTC in caso di ciclomotori ma visure, ispezioni, certificazioni di conformità, carte di circolazione o certificati di proprietà del tutto inidonei ad attestare la legittimazione delle parti a stare in giudizio i quanto attestanti lo stato giuridico del veicolo al momento della loro emissione ma non al momento dell'avvenimento sinistroso.”.
Deve rilevarsi, infatti, che la documentazione prodotta in primo grado dagli odierni appellanti costituiva prova più che sufficiente della titolarità del rapporto controverso.
Si evidenzia, vieppiù, che, nel costituirsi in giudizio, la compagnia convenuta non aveva contestato la carenza legittimazione delle parti.
Invero, la proprietà dell'autovettura Toyota IQ, tg. DX557LX, e quella dell'autovettura Opel Corsa, tg. EJ248RP, rispettivamente in capo agli appellanti,
[...]
e nonché la proprietà dell'autovettura KA, tg. Parte_1 Parte_2
CC543YV, in capo all'appellata oltre, come già detto, a non Controparte_4
pagina7 di 14 essere stata specificamente contestata dalla è stata provata dagli Controparte_3
appellanti, mediante produzione nel giudizio di primo grado di certificati cronologici del 21.3.2016 e del 28.6.2016, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico di
AP (allegati agli atti del presente giudizio) dai quali risulta che a partire dalla data di intestazione dei predetti veicoli, che risulta essere anteriore al sinistro de quo,
e sino al verificarsi dello sinistro stesso, non sono intervenuti trasferimenti che hanno interessato le autovetture in parola.
In proposito, si rammenta che i beni mobili registrati di cui all'art. 815 del c.c. possono essere venduti con contratto stipulato in qualsiasi forma, non essendo richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto di vendita dei citati veicoli
(cfr civ., sent. n. 21055 del 28.09.2006; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009).
La trascrizione della vendita o dell'acquisto di un veicolo “nei pubblici registri costituisce un'ipotesi di pubblicità dichiarativa, finalizzata unicamente a dirimere i conflitti tra una pluralità d'acquirenti del medesimo bene;
tale iscrizione, pertanto, pone a carico di chi appare esser proprietario una mera presunzione semplice di titolarità del diritto, la quale può esser vinta con ogni mezzo di prova” (cfr Cass. civ., sent. n. 6599 del 07.07.1998; conformi Cass. civ., sent. n. 3340 del 07.04.1999, la quale chiarisce che “le annotazioni nei pubblici registri costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 Cod. str. e 6 l.
24.11.1981 n. 689”; Cass. civ., sent. n. 21955 del 22.11.2004).
Come, difatti, più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (cfr. Cass. Civ., n. 8415/2016; Cass. Civ., n. 7771/2016).
Alla luce di tali precisazioni, la Suprema Corte ha, dunque, enunciato che la presunzione di proprietà realizzata con la trascrizione presso il Pubblico Registro
Automobilistico, può essere superata attraverso qualsiasi prova che sia, però,
pagina8 di 14 attendibile, precisa, completa e non contraddittoria.
In conclusione, essendo stata prodotta da parte di entrambi gli appellanti, documentazione idonea a fornire una presunzione di proprietà dei veicoli in capo alle parti in causa e non essendo stata provata dalla convenuta compagnia assicurativa la differente proprietà, va ritenuta sussistente la titolarità attiva dell'appellante e quella passiva degli appellati.
Prima di passare al merito, deve, infine, dichiararsi inammissibile la produzione del documento allegato alla comparsa di parte convenuta (Report Ivass del 03.04.2023) in quanto documento nuovo, prodotto per la prima volta in sede di appello ed in violazione della norma di cui al. 345, comma 3°, c.p.c.
Giungendo al merito, la domanda è fondata sia in ordine all'an che in ordine al quantum e va, dunque, accolta con riforma integrale della sentenza impugnata, ciò per i motivi di seguito rassegnati.
Si constata, anzitutto, che, nonostante la pronuncia di rito cui il Giudice di prime cure
è erroneamente pervenuto, nel corso del giudizio di primo grado, risulta essere stata disposta escussione (cfr. verbali di causa allegati - unitamente all' attestazione del
Giudice di Pace di mancato reperimento del fascicolo di primo grado - alla nota di deposito del 20.1.2025).
In particolare, all'udienza del 22.10.2021, veniva escusso il teste, sig. , Testimone_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto presente sul luogo del sinistro a cui ha personalmente assistito e che ha confermato quanto esposto da entrambi gli appellanti nei propri atti introduttivi.
Il teste, ha esaustivamente confermato la dinamica descritta in citazione, così dichiarando: “Ricordo i fatti per cui è causa, perché verso la metà del mese di ottobre dell'anno 2015, viaggiavo a bordo in qualità di trasportato su un'autovettura Toyota di colore scuro piccola di dimensione;
preciso che erano intorno le 15:00; alla guida vi era il mio amico , detto;
procedeva cautamente per la via Per_1 Per_2 Per_2
del Carmine con direzione piazza Guglielmo Pepe;
ricordo che all'altezza della via del Lavinaio, posta sulla nostra sinistra, una Ford di colore scuro che proveniva
pagina9 di 14 dalla stessa via del Lavinaio, si immetteva in via del Carmine con direzione identica alla nostra e, così facendo, la Ford con la parte anteriore destra colpì la parte posteriore sinistra dell'autovettura Toyota;
, accortosi della repentina Per_2
manovra del conducente la Ford Ka, tentò di evitare la collisione spostandosi sulla destra;
di seguito dell'urto con la Ford e della manovra di emergenza la nostra autovettura con la parte anteriore destra, la parte laterale sinistra dell'autovettura
Opel Corsa ivi parcheggiata regolarmente;
preciso che noi procedevamo sulla via del Carmine, strettamente sulla destra;
riconosco nelle foto della produzione attorea
l'autovettura ove viaggiavo in qualità di trasportato e riconosco i danni evidenziati;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite nella produzione dell' interventore anche
l'autovettura Opel Corsa che era ferma parcheggiata al momento del sinistro nella strada del sinistro;
riconosco i danni delle auto coinvolte nel sinistro de quo”.
Le dichiarazioni rese dal testimone indotto dall'allora attore, hanno, dunque, consentito di provare la responsabilità del veicolo Ford Ka nella produzione del sinistro con il veicolo Toyota QI, descrivendone compiutamente la dinamica, nonché di individuare i punti d'urto tra le predette vetture, così come risulta provata, infine, la dinamica che ha cagionato la collisione tra il veicolo Toyota IQ ed il veicolo Opel
Corsa, regolarmente parcheggiato, anche in tal caso, individuandone i punti d'urto.
Dei diversi punti d'urto si ha, inoltre, riscontro fotografico, come da documentazione allegata.
A ciò, vale la pena aggiungere che l'omissione di dettagli da parte del testimone non può essere valutata quale parametro di attendibilità, in quanto in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice di merito non è un mero registratore passivo, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione del teste, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento e, successivamente, ritenere lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha pagina10 di 14 chiesto al testimone di riferire ( cfr. Cass. Civ. n.32456/2022; Cass. Civ.n.
17981/2020).
Orbene, tenuto in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011) e che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare degli appellanti, essendo il quadro probatorio sufficiente a dimostrare in modo univoco e certo la responsabilità esclusiva del danneggiante nella produzione del sinistro stradale, la responsabilità per il sinistro de quo deve essere interamente ascritta al veicolo investitore.
In riferimento al quantum debeatur, non è stata disposta CTU.
Deve, a questo punto, rilevarsi che se con la sentenza n. 26693/2013, la Suprema
Corte aveva escluso la possibilità che il preventivo di un'officina potesse avere valore di prova, successivamente la Corte di Cassazione (n. 27624 del 3 dicembre 2020) si è espressa in maniera più possibilista, sostenendo che, in assenza di un'esplicita contestazione, da parte del presunto responsabile, dell'entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo dell'officina può assumere valore di prova con conseguente onere di controparte di contestare specificamente il preventivo prodotto in giudizio.
Ebbene, entrambi gli appellanti hanno depositato un preventivo/perizia tecnica a firma dello ”, non specificamente ed analiticamente Controparte_5
contestato dall'appellata compagnia assicurativa, sicché, in assenza di CTU, la scrivente, analizzando la descrizione dei pezzi di ricambio rispetto alle foto depositate in atti, ritiene equo risarcire i danni patiti che sono quantificati in €
2.587,44 comprensivo di IVA, per quanto riguarda il veicolo, modello Toyota IQ tg.
DX557LX, in proprietà a ed in € 2.307,66, comprensivo di Parte_1
pagina11 di 14 IVA, per quanto riguarda il veicolo modello Opel Corsa, tg. EJ248RP, in proprietà a il tutto, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, Parte_2
dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Non può essere accolta, invece, la domanda degli odierni istanti tesa alla condanna di parte convenuta al pagamento della sosta tecnica. Si precisa, a riguardo, che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. (Cass. Sez. 6 - 3 Ordinanza n. 5447 del
28/02/2020; Cass. sez.
3 - Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022).
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro € 1.101 a € 5.200) dell'attività svolta e degli altri criteri di legge con applicazione dei parametri minimi.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 (scaglione da euro € 1.101 a € 5.200) e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o pagina12 di 14 prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
PQM
Il Tribunale di AP, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da nella causa civile Parte_1
iscritta al n. RG. 1901/23 - avverso la sentenza n. 24791/2022, nel procedimento R.G.
71675/2017 del Giudice di Pace di AP, avv. Alfonso Maria Chieffo, emessa in data 1.7.2022 e depositata in data 5.7.2022 - cui è stato riunito l'appello proposto da nella causa iscritta al n. RG. 1905/2023, così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condanna e la in persona del legale rapp.te Controparte_4 Controparte_3
p.t, in solido fra loro, al risarcimento dei danni che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.587,44 comprensivi di IVA, in favore quale Parte_1
proprietario del veicolo modello Toyota IQ tg. DX557LX, ed in complessivi €
2.307,66, comprensivi di IVA, in favore di quale proprietario del Parte_2
veicolo modello Opel Corsa, tg. EJ248RP, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, rispettivamente, in euro 125,00 per esborsi ed euro
633,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in pagina13 di 14 favore di nonché in euro 633,00 per compensi professionali Parte_1
oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in favore di con Parte_2
attribuzione ai rispettivi difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, rispettivamente in euro 174,00, per esborsi, ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in favore di , nonché in euro 174,00, per esborsi, ed euro Parte_1
1.278,00 per compensi professionali, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in favore di con attribuzione ai rispettivi difensori dichiaratisi Parte_2
antistatari.
Così deciso, in AP il 14.02.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
pagina14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AP – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 1901/23, cui è stata riunita la causa iscritta al n.
RG. 1905/2023 pendente innanzi allo stesso Tribunale ed avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso sentenza n. 24791/2022, nel procedimento R.G. 71675/2017 del Giudice di Pace di AP, avv. Alfonso Maria
Chieffo, emessa in data 1.7.2022 e depositata in data 5.7.2022;
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Russo presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in AP alla Piazza Nazionale n. 46;
APPELLANTE nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP alla via Geronimo Carafa n.4;
APPELLANTE
CONTRO
pagina1 di 14 Cont
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3
ed ivi residente in [...];
APPELLATA CONTUMACE
E
(C. F. e P. IVA: , con sede in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1
Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maggi, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP alla Riviera di Chiaia n. 66;
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate in data 2.10.2024 dagli appellanti ed in data
21.10.2024 dall'appellata Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato il 23/25.1.2023, Parte_1
appellava la sentenza n. 24791/2022, nel procedimento R.G. 71675/2017 del Giudice di Pace di AP, avv. Alfonso Maria Chieffo, emessa in data 1.7.2022 e depositata in data 5.7.2022, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare fondata ed accogliere il presente appello e, per l'effetto: riformare la sentenza del giudice di pace di AP- Gdp Chieffo n. 24791/2022 nella parte in cui ha ritenuto non provata la legittimazione attiva e passiva delle parti e, per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità unica , titolare della Ford KA, tg- CC543YV nella Controparte_4
produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto: condannare la sig.ra
, titolare del veicolo danneggiante e la , Compagnia CP_4 Controparte_3
Assicuratrice dell'auto del responsabile civile, in solido e/o separatamente, al risarcimento dei danni alle cose subiti dalla vettura Toyota IQ tg. DX557LX, danni
pagina2 di 14 che si quantificano in € 2.587,44, come da documentazione prodotta in atti, oltre sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo come per legge, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di Giustizia, il tutto nei limiti di €
5.200,00. Spese e competenze del doppio grado di giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
L'appellante in epigrafe narrava di aver chiesto con il giudizio di primo grado, la condanna al risarcimento dei danni per i danni riportati in occasione del sinistro stradale occorso in data 15.10.2015, alle ore 15:00 circa, allorquando, l'autoveicolo
Toyota IQ tg. DX557LX, di sua proprietà, mentre percorreva la via del Carmine in
AP, mantenendo la destra, giunto all'incrocio con via Lavinaio, veniva urtato dall'autovettura Ford KA, tg. CC543YV, di proprietà della sig.ra Controparte_4
assicurata per la RCA presso la Compagnia assicurativa la Controparte_3
quale ometteva di dare la precedenza a destra, urtando la predetta Toyota nella parte laterale sinistra e facendola, infine, collidere contro l'autovettura Opel Corsa tg.
EJ248RP, regolarmente parcheggiata sul margine destro della careggiata.
In conseguenza del menzionato sinistro, il veicolo Toyota riportava danni alla parte laterale sinistra, per l'urto diretto, e alla parte laterale anteriore destra per l'urto indiretto.
Rimaste inascoltate le proprie richieste di risarcimento, l'appellante citava in giudizio quale esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa, nonché Controparte_4
la al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti. Controparte_3
Si costituiva contestando i fatti esposti dall'attore e la Controparte_3
fondatezza delle pretese avanzate.
All'udienza di comparazione e trattazione spiegava intervento volontario il sig.
quale proprietario della Opel Corsa tg. EJ248RP coinvolta nel Parte_2
medesimo sinistro, chiedendo la condanna della sig.ra e di Controparte_4
al risarcimento dei danni riportati dalla predetta autovettura. Controparte_3
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 22.10.2021, veniva escusso il teste, sig.
; quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Testimone_1
pagina3 di 14 all'udienza del 16.05.2022. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n. 24791/2022 del 1.7.2022, il Giudice di Pace, non ritenendo provata la legittimazione attiva e passiva delle parti, rigettava in rito la domanda, compensando le spese di lite.
L'odierno istante, appellava la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma, in quanto resa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 2043, 2054 e 2697 c.c.
e dei principi in materia di onere della prova, nonché in violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c.., nello specifico, ove il Giudice di prime cure si era così pronunciato: “non risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti non essendo depositati in atti tutti gli estratti cronologici rilasciati dal PRA dei veicoli coinvolti o certificazione ex art. 97 cds rilasciata dalla MCTC in caso di ciclomotori ma visure, ispezioni, certificazioni di conformità, carte di circolazioni o certificati di proprietà del tutto inidonei ad attestare la legittimazione delle parti a stare in giudizio in quanto attestanti lo stato giuridico del veicolo al momento della loro emissione ma non al momento dell'avvenimento sinistroso”.
Al riguardo, l'odierno appellante deduceva che il Giudice di prime cure non avesse tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, in particolare delle due ispezioni rilasciate dall' Ufficio PRA di AP in data 21.3.2016, ossia in epoca successiva al sinistro in oggetto, e riguardanti sia il veicolo attoreo e che quello del responsabile civile, costituenti, a suo dire, prova della titolarità dei veicoli coinvolti in capo ai soggetti facenti parte dell'odierno giudizio. Insisteva, quindi, per la proponibilità e la fondatezza nel merito della propria domanda, essendo stata, invero, fornita prova della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al veicolo investitore, nonché in ordine al quantum debeatur circa i danni subiti al proprio veicolo, come da documentazione ritualmente prodotta nel primo grado di giudizio.
In data 8.6.2023, si costituiva la la quale, rilevando di avere già Controparte_3
ricevuto notifica da parte del di ulteriore atto di appello avverso la Parte_2
medesima sentenza n. 24791/2022 (giudizio iscritto al ruolo N.RG. 1905/2023 del
Tribunale di AP), faceva preliminare istanza di riunione dei due procedimenti;
pagina4 di 14 eccepiva, inoltre, l'infondatezza del proposto appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata, in quanto la prodotte ispezioni al PRA, a dire dell'appellata compagnia assicurativa, non varrebbero quale idonea certificazione e non proverebbero la titolarità dei veicoli coinvolti nel sinistro al momento del suo accadimento;
nel merito, deduceva che l'unico teste escusso non avrebbe descritto la dinamica del sinistro in modo verosimile e tale da vincere la presunzione di colpa ex art. 2054 co 2 c.c.; eccepiva, infine, sia l'infondatezza della domanda in ordine al quantum debatur - non costituendo prova del danno il mero preventivo di spesa, in quanto di formazione unilaterale - sia in ordine al cd. fermo tecnico, in quanto sfornito di prova.
Così concludeva l'appellata compagnia assicurativa: “1) In via principale, rigettare
l'appello perché infondato e confermare la sentenza impugnata;
2) In via subordinata, rigettare la domanda proposta dal sig. perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Non si costituiva in giudizio Controparte_4
Introitato il giudizio, all'udienza del 30.6.2023, il Giudice rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla riunione al presente giudizio di quello recante nr. 1905/23 r.g. pendente dinanzi alla
IX sezione, dott.ssa Romano Cesareo. In data 5.10.23, il Presidente di Gabinetto disponeva rimettersi i fascicoli dinanzi all'odierno Giudicante, il quale, in data
11.12.23, ritenuto il sussistere di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due procedimenti, disponeva riunirsi al presente giudizio, siccome di iscrizione più risalente, il giudizio recante nr.1905/23 r.g.;
Con il proprio appello, il già interventore nel giudizio di primo Parte_2
grado, rappresentava che il veicolo Opel Corsa tg. EJ248RP, di sua proprietà - in occasione delle medesime circostanze di tempo e di luogo sopra descritte - si trovava regolarmente fermo sul margine destro della carreggiata e che, a seguito della medesima dinamica descritta dal veniva impattato sulla parte laterale Parte_1
sinistra riportando danni al suo lato sinistro. Il appellava la sentenza in Parte_2
pagina5 di 14 parola per i medesimi motivi esposti dal e chiedeva accogliersi nel Parte_1
merito la propria domanda sia in ordine all'an sia, in ordine al quantum. Così, testualmente, formulava le proprie richieste: “Dichiarare fondata ed accogliere il presente appello e, per l'effetto: riformare la sentenza del giudice di pace di AP-
Gdp Chieffo n. 24791/2022 nella parte in cui ha ritenuto non provata la legittimazione attiva e passiva delle parti e, per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità unica , titolare della Ford KA, tg- CC543YV nella Controparte_4
produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto: condannare la sig.ra
, titolare del veicolo danneggiante e la , Compagnia CP_4 Controparte_3
Assicuratrice dell'auto del responsabile civile, in solido e/o separatamente, al risarcimento dei danni alle cose subiti dalla vettura Opel Corsa tg. EJ248RP, danni che si quantificano in € 2.307,66, come da documentazione prodotta in atti, oltre sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo come per legge, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di Giustizia, il tutto nei limiti di €
5.200,00. Spese e competenze del doppio grado di giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza del 27.2.2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, ove venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale da parte dell'appellata e le sole memorie di replica da parte degli appellanti, la causa era introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, preliminarmente si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Va altresì dichiarata la contumacia dell'appellata, regolarmente Controparte_4
citata in giudizio e non costituitasi.
Si rileva, ancora in via preliminare, che non è stato possibile reperire il fascicolo di primo grado, come risulta dall' attestazione dell'Ufficio Archivi del Giudice di Pace di AP, datata 20.1.2025 e prodotta in atti. Ciò posto, si precisa che, esaminati gli pagina6 di 14 atti di causa, può ugualmente procedersi alla decisione della causa.
In proposito, si rammenta, come affermato dalla Suprema Corte, che l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde, e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017).
Nel merito, l'appello deve essere accolto in quanto fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata.
Invero, il Giudice di prime cure ha errato nell'aver ritenuto non provata la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso sulla scorta della seguente motivazione: “In via preliminare il Giudice rileva che non risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti non essendo depositati in atti tutti gli estratti cronologici rilasciati dal PRA dei veicoli coinvolti o certificazione ex art. 97 c.d.s. Rilasciata dal MCTC in caso di ciclomotori ma visure, ispezioni, certificazioni di conformità, carte di circolazione o certificati di proprietà del tutto inidonei ad attestare la legittimazione delle parti a stare in giudizio i quanto attestanti lo stato giuridico del veicolo al momento della loro emissione ma non al momento dell'avvenimento sinistroso.”.
Deve rilevarsi, infatti, che la documentazione prodotta in primo grado dagli odierni appellanti costituiva prova più che sufficiente della titolarità del rapporto controverso.
Si evidenzia, vieppiù, che, nel costituirsi in giudizio, la compagnia convenuta non aveva contestato la carenza legittimazione delle parti.
Invero, la proprietà dell'autovettura Toyota IQ, tg. DX557LX, e quella dell'autovettura Opel Corsa, tg. EJ248RP, rispettivamente in capo agli appellanti,
[...]
e nonché la proprietà dell'autovettura KA, tg. Parte_1 Parte_2
CC543YV, in capo all'appellata oltre, come già detto, a non Controparte_4
pagina7 di 14 essere stata specificamente contestata dalla è stata provata dagli Controparte_3
appellanti, mediante produzione nel giudizio di primo grado di certificati cronologici del 21.3.2016 e del 28.6.2016, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico di
AP (allegati agli atti del presente giudizio) dai quali risulta che a partire dalla data di intestazione dei predetti veicoli, che risulta essere anteriore al sinistro de quo,
e sino al verificarsi dello sinistro stesso, non sono intervenuti trasferimenti che hanno interessato le autovetture in parola.
In proposito, si rammenta che i beni mobili registrati di cui all'art. 815 del c.c. possono essere venduti con contratto stipulato in qualsiasi forma, non essendo richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto di vendita dei citati veicoli
(cfr civ., sent. n. 21055 del 28.09.2006; Cass. civ., sent. n. 22605 del 26.10.2009).
La trascrizione della vendita o dell'acquisto di un veicolo “nei pubblici registri costituisce un'ipotesi di pubblicità dichiarativa, finalizzata unicamente a dirimere i conflitti tra una pluralità d'acquirenti del medesimo bene;
tale iscrizione, pertanto, pone a carico di chi appare esser proprietario una mera presunzione semplice di titolarità del diritto, la quale può esser vinta con ogni mezzo di prova” (cfr Cass. civ., sent. n. 6599 del 07.07.1998; conformi Cass. civ., sent. n. 3340 del 07.04.1999, la quale chiarisce che “le annotazioni nei pubblici registri costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 Cod. str. e 6 l.
24.11.1981 n. 689”; Cass. civ., sent. n. 21955 del 22.11.2004).
Come, difatti, più volte affermato dalla stessa Corte di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (cfr. Cass. Civ., n. 8415/2016; Cass. Civ., n. 7771/2016).
Alla luce di tali precisazioni, la Suprema Corte ha, dunque, enunciato che la presunzione di proprietà realizzata con la trascrizione presso il Pubblico Registro
Automobilistico, può essere superata attraverso qualsiasi prova che sia, però,
pagina8 di 14 attendibile, precisa, completa e non contraddittoria.
In conclusione, essendo stata prodotta da parte di entrambi gli appellanti, documentazione idonea a fornire una presunzione di proprietà dei veicoli in capo alle parti in causa e non essendo stata provata dalla convenuta compagnia assicurativa la differente proprietà, va ritenuta sussistente la titolarità attiva dell'appellante e quella passiva degli appellati.
Prima di passare al merito, deve, infine, dichiararsi inammissibile la produzione del documento allegato alla comparsa di parte convenuta (Report Ivass del 03.04.2023) in quanto documento nuovo, prodotto per la prima volta in sede di appello ed in violazione della norma di cui al. 345, comma 3°, c.p.c.
Giungendo al merito, la domanda è fondata sia in ordine all'an che in ordine al quantum e va, dunque, accolta con riforma integrale della sentenza impugnata, ciò per i motivi di seguito rassegnati.
Si constata, anzitutto, che, nonostante la pronuncia di rito cui il Giudice di prime cure
è erroneamente pervenuto, nel corso del giudizio di primo grado, risulta essere stata disposta escussione (cfr. verbali di causa allegati - unitamente all' attestazione del
Giudice di Pace di mancato reperimento del fascicolo di primo grado - alla nota di deposito del 20.1.2025).
In particolare, all'udienza del 22.10.2021, veniva escusso il teste, sig. , Testimone_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto presente sul luogo del sinistro a cui ha personalmente assistito e che ha confermato quanto esposto da entrambi gli appellanti nei propri atti introduttivi.
Il teste, ha esaustivamente confermato la dinamica descritta in citazione, così dichiarando: “Ricordo i fatti per cui è causa, perché verso la metà del mese di ottobre dell'anno 2015, viaggiavo a bordo in qualità di trasportato su un'autovettura Toyota di colore scuro piccola di dimensione;
preciso che erano intorno le 15:00; alla guida vi era il mio amico , detto;
procedeva cautamente per la via Per_1 Per_2 Per_2
del Carmine con direzione piazza Guglielmo Pepe;
ricordo che all'altezza della via del Lavinaio, posta sulla nostra sinistra, una Ford di colore scuro che proveniva
pagina9 di 14 dalla stessa via del Lavinaio, si immetteva in via del Carmine con direzione identica alla nostra e, così facendo, la Ford con la parte anteriore destra colpì la parte posteriore sinistra dell'autovettura Toyota;
, accortosi della repentina Per_2
manovra del conducente la Ford Ka, tentò di evitare la collisione spostandosi sulla destra;
di seguito dell'urto con la Ford e della manovra di emergenza la nostra autovettura con la parte anteriore destra, la parte laterale sinistra dell'autovettura
Opel Corsa ivi parcheggiata regolarmente;
preciso che noi procedevamo sulla via del Carmine, strettamente sulla destra;
riconosco nelle foto della produzione attorea
l'autovettura ove viaggiavo in qualità di trasportato e riconosco i danni evidenziati;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite nella produzione dell' interventore anche
l'autovettura Opel Corsa che era ferma parcheggiata al momento del sinistro nella strada del sinistro;
riconosco i danni delle auto coinvolte nel sinistro de quo”.
Le dichiarazioni rese dal testimone indotto dall'allora attore, hanno, dunque, consentito di provare la responsabilità del veicolo Ford Ka nella produzione del sinistro con il veicolo Toyota QI, descrivendone compiutamente la dinamica, nonché di individuare i punti d'urto tra le predette vetture, così come risulta provata, infine, la dinamica che ha cagionato la collisione tra il veicolo Toyota IQ ed il veicolo Opel
Corsa, regolarmente parcheggiato, anche in tal caso, individuandone i punti d'urto.
Dei diversi punti d'urto si ha, inoltre, riscontro fotografico, come da documentazione allegata.
A ciò, vale la pena aggiungere che l'omissione di dettagli da parte del testimone non può essere valutata quale parametro di attendibilità, in quanto in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice di merito non è un mero registratore passivo, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione del teste, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento e, successivamente, ritenere lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha pagina10 di 14 chiesto al testimone di riferire ( cfr. Cass. Civ. n.32456/2022; Cass. Civ.n.
17981/2020).
Orbene, tenuto in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011) e che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare degli appellanti, essendo il quadro probatorio sufficiente a dimostrare in modo univoco e certo la responsabilità esclusiva del danneggiante nella produzione del sinistro stradale, la responsabilità per il sinistro de quo deve essere interamente ascritta al veicolo investitore.
In riferimento al quantum debeatur, non è stata disposta CTU.
Deve, a questo punto, rilevarsi che se con la sentenza n. 26693/2013, la Suprema
Corte aveva escluso la possibilità che il preventivo di un'officina potesse avere valore di prova, successivamente la Corte di Cassazione (n. 27624 del 3 dicembre 2020) si è espressa in maniera più possibilista, sostenendo che, in assenza di un'esplicita contestazione, da parte del presunto responsabile, dell'entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo dell'officina può assumere valore di prova con conseguente onere di controparte di contestare specificamente il preventivo prodotto in giudizio.
Ebbene, entrambi gli appellanti hanno depositato un preventivo/perizia tecnica a firma dello ”, non specificamente ed analiticamente Controparte_5
contestato dall'appellata compagnia assicurativa, sicché, in assenza di CTU, la scrivente, analizzando la descrizione dei pezzi di ricambio rispetto alle foto depositate in atti, ritiene equo risarcire i danni patiti che sono quantificati in €
2.587,44 comprensivo di IVA, per quanto riguarda il veicolo, modello Toyota IQ tg.
DX557LX, in proprietà a ed in € 2.307,66, comprensivo di Parte_1
pagina11 di 14 IVA, per quanto riguarda il veicolo modello Opel Corsa, tg. EJ248RP, in proprietà a il tutto, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, Parte_2
dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Non può essere accolta, invece, la domanda degli odierni istanti tesa alla condanna di parte convenuta al pagamento della sosta tecnica. Si precisa, a riguardo, che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. (Cass. Sez. 6 - 3 Ordinanza n. 5447 del
28/02/2020; Cass. sez.
3 - Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022).
Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro € 1.101 a € 5.200) dell'attività svolta e degli altri criteri di legge con applicazione dei parametri minimi.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 (scaglione da euro € 1.101 a € 5.200) e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o pagina12 di 14 prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
PQM
Il Tribunale di AP, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da nella causa civile Parte_1
iscritta al n. RG. 1901/23 - avverso la sentenza n. 24791/2022, nel procedimento R.G.
71675/2017 del Giudice di Pace di AP, avv. Alfonso Maria Chieffo, emessa in data 1.7.2022 e depositata in data 5.7.2022 - cui è stato riunito l'appello proposto da nella causa iscritta al n. RG. 1905/2023, così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condanna e la in persona del legale rapp.te Controparte_4 Controparte_3
p.t, in solido fra loro, al risarcimento dei danni che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.587,44 comprensivi di IVA, in favore quale Parte_1
proprietario del veicolo modello Toyota IQ tg. DX557LX, ed in complessivi €
2.307,66, comprensivi di IVA, in favore di quale proprietario del Parte_2
veicolo modello Opel Corsa, tg. EJ248RP, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna gli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, rispettivamente, in euro 125,00 per esborsi ed euro
633,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in pagina13 di 14 favore di nonché in euro 633,00 per compensi professionali Parte_1
oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in favore di con Parte_2
attribuzione ai rispettivi difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, rispettivamente in euro 174,00, per esborsi, ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in favore di , nonché in euro 174,00, per esborsi, ed euro Parte_1
1.278,00 per compensi professionali, oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, in favore di con attribuzione ai rispettivi difensori dichiaratisi Parte_2
antistatari.
Così deciso, in AP il 14.02.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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