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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO ConIGliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO GARIBALDI 49 MILANO presso lo studio dell'avv.
[...]
, che lo rappresenta e difende come da delega in atti Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
SEMPIONE N. 2 20154 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBI IDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 9 OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per Parte_2
[...]
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
[...] disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformare integralmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n°7096/2024 (rg 11842/2023) del 16 luglio 2024 del Tribunale di Milano, per effetto della superiore riforma, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito
- accertare, ritenere e dichiarare la risoluzione, con effetto dal 31 gennaio 2023, dei contratti di iscrizione del 7 settembre 2022 dei figli del IG. avv. e Parte_1 Persona_1
presso la scuola materna Il Puntino Colorato sede di Mora, in Milano, Via Gian Persona_2
Giacomo Mora 22, di titolarità e gestita dalla per sopravvenuta impossibilità Controparte_2 oggettiva della prestazione, per causa di forza maggiore, per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e per recesso per giusta causa;
- accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. avv. alla Parte_1
a qualsiasi titolo e/o ragione in esecuzione dei risoluti contratti di iscrizione del 7 Controparte_2 settembre 2022; e, per l'effetto,
- accertare, ritenere e dichiarare l'insussistenza e la non debenza del credito di € 8.280,00 a ciò preteso dalla nei confronti del IG. avv. Controparte_2 Parte_1
- accertare, ritenere e dichiarare che qualsiasi pretesa creditoria della nei Controparte_2 confronti del IG. avv. costituisce, in ogni caso, arricchimento senza causa, Pt_1 Parte_1 anche in ragione dell'oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione della Controparte_2 nei confronti dei figli del IG. avv. Parte_1
- per l'effetto, rigettare, con qualsivoglia statuizione, la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti del IG. avv. di accertamento dell'asserito, Controparte_2 Parte_1 quanto insussistente, inadempimento contrattuale del IG. avv. e di condanna Parte_1 del medesimo al pagamento dell'asserita “… somma residua ancora dovuta, pari ad euro 8.280,00
…”;
- condannare, ai sensi degli articoli 336 e 389 cpc, l'appellata alla riduzione in pristino conseguente alla disposta riforma della sentenza impugnata, nonché alla restituzione di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo e/o ragione da questi percepite e corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in forza della provvisoria esecutività della stessa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria correnti dalla data di corresponsione alla data di effettivo soddisfo;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio;
in via istruttoria
pagina 2 di 9
- ammettere l'interrogatorio formale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società convenuta IG.ra (cf , sui Controparte_2 Controparte_3 C.F._2 seguenti capitolati di prova: CP_ 1) vero è che la società è titolare e gestisce la scuola materna Il Puntino CP_2
Colorato sede di Mora, in Milano, Via Gian Giacomo Mora 22; 2) vero è che, il 7 settembre 2022, il IG. nell'iscrivere presso la Parte_1 scuola materna Il Puntino Colorato sede di Mora, in Milano, Via Gian Giacomo Mora 22, i due figli
e nati a Mosca, dalla madre , rispettivamente il Persona_1 Persona_2 Persona_3
17 ottobre 2017 e il 12 febbraio 2019, è stato richiesto dalla scuola, e segnatamente dal suo direttore IG.ra di sottoscrivere i rispettivi moduli di iscrizione predisposti e imposti Controparte_3 unilateralmente dalla società Controparte_2
3) vero è che il 31 gennaio 2023 la IG.ra incontrava la IG.ra Persona_3 CP_3 per rappresentarle che, di lì a poco, a causa delle sue condizioni fisiche e sanitarie gravi e
[...] inabilitanti, i figli e avrebbero lasciato l'Italia e la scuola;
Per_1 Per_2 4) vero è che, nel corso dell'incontro del 31 gennaio 2023, la IG.ra si Controparte_3 mostrava consapevole della gravità della situazione che aveva comportato il ritiro dei bambini dalla scuola materna e accondiscendente alle sue conseguenze;
5) vero è che, a seguito del ritiro dalla scuola Il Puntino Colorato dei bimbi e Per_1 Per_2
avvenuto il 31 gennaio 2023, la ha ammesso alla frequentazione della
[...] Controparte_2 scuola materna due nuovi bimbi, in sostituzione, dal mese di febbraio 2023 e successivamente sino al mese di luglio 2023, dei ritirati e;
Per_1 Persona_2
6) vero è che, a seguito del ritiro dalla scuola Il Puntino Colorato dei bimbi e Per_1 Per_2
avvenuto il 31 gennaio 2023, la ha cessato di erogare, con i suoi
[...] Controparte_2 dipendenti e collaboratori, non sostenendone più i relativi costi, qualsiasi prestazione in favore del IG.
e dei suoi figli e;
Parte_1 Per_1 Persona_2
7) vero è che, a seguito del ritiro dalla scuola Il Puntino Colorato dei bimbi e Per_1 Per_2
avvenuto il 31 gennaio 2023, la ha cessato di acquistare il servizio di
[...] Controparte_2 catering, non sostenendone più i relativi costi, in relazione ai bimbi ritirati e Per_1 Per_2
[...]
- disporre, a carico della l'ordine di esibizione della seguente Controparte_2 documentazione: a) registro dei bambini iscritti alla scuola materna Il Puntino Colorato sede di Mora, in Milano,
Via Gian Giacomo Mora 22, con inserimenti e ritiri, dal mese di settembre 2022 al mese di luglio
2023; b) comunicazioni alla Pubblica Autorità, al Comune di Milano e al dei Controparte_4 nominativi dei bambini iscritti alla scuola materna Il Puntino Colorato sede di Mora, in Milano, Via Gian Giacomo Mora 22, con inserimenti e ritiri, dal mese di settembre 2022 al mese di luglio 2023;
c) fatture, ricevute, buste paga periodiche, con i relativi estratti autentici del registro iva e con le CP_ contabili dei bonifici effettuati, delle due maestre e n forza nell'anno scolastico 2022/2023 CP_6
(dal mese di settembre 2022 al mese di settembre 2023) presso la scuola materna Il Puntino Colorato sede di Mora, in Milano, Via Gian Giacomo Mora 22; d) fatture/ricevute periodiche di acquisto da parte dalla con i relativi estratti Controparte_2 autentici del registro iva e con le contabili dei bonifici effettuati, del catering per i bambini iscritti
pagina 3 di 9
all'anno scolastico 2022/2023 (dal mese di settembre 2022 al mese di settembre 2023) presso la scuola materna Il Puntino Colorato sede di Mora, in Milano, Via Gian Giacomo Mora 22; e) copia autentica integrale del libro giornale e del registro iva acquisti della società CP_2 dal mese di settembre 2022 al mese di settembre 2023.
[...]
- ammettere la prova testimoniale dei testi IG.ra , residente in [...] Bara All'Olivella 36, IG.ra , domiciliata in Erice, Via Villa San Giovanni 28, IG.ra Testimone_1
, domiciliata in Milano, Via Gian Rinaldo LI 45, dott.ssa Persona_4 Testimone_2
domiciliata in Milano, Viale Beatrice d'Este 8, e IG.ra , residente e abitante a
[...] Testimone_3 Mosca (Russia), domiciliata in Italia ai fini della notifica in Palermo, Via Bara All'Olivella 36,, sui seguenti capitolati di prova:
8) vero è che, a metà del mese di dicembre 2022, la IG.ra , madre dei bambini Persona_3 iscritti, accusava forti malesseri inabilitanti, che la costringevano a trascorrere intere giornate a letto senza potersi muovere del tutto (testi , , e Persona_3 Testimone_3 Testimone_1 [...]
); Persona_4
9) vero è che, dopo una serie di analisi e visite mediche, il 29 dicembre 2022, le veniva diagnosticato lo stato di gravidanza, con la presenza di patologie a ciò connesse e la prescrizione di riposo assoluto (testi , , , e Persona_3 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_2
); Persona_4 10) vero è che, non potendo la madre proseguire oltre nell'assistenza e accudimento dei propri figli, dovendosi peraltro sottoporre alle conseguenziali cure da parte dei medici che l'avevano in carico, i genitoriIG. e IG.ra si determinavano alla Parte_1 Persona_3 decisione, nonostante il conflitto mondiale Russia-Ucraina in corso, di far rientrare i figli e Per_1
a Mosca in Federazione Russa (testi , , e Per_2 Persona_3 Testimone_3 Testimone_1
); Persona_4
11) vero è che, il 9 febbraio 2023, affrontando un lungo viaggio (Russia-Turchia-Italia, non essendovi voli diretti Russia-Italia), la IG.ra , madre della IG.ra e Testimone_3 Persona_3 nonna dei di lei figli, veniva a Milano, per portare con sé, il successivo 14 febbraio 2023, i nipoti e a Mosca affrontando, questa volta anche i piccoli, il medesimo viaggio al Per_1 Per_2 contrario (Italia-Turchia-Russia, proprio a ridosso del terribile terremoto registratosi in Turchia, con i conseguenti disservizi), per ivi risiedere, con i nonni materni, sino alla fine del periodo di gestazione della gravidanza, prevista per fine agosto 2023 (testi , , Persona_3 Testimone_3 [...]
e ); Tes_1 Persona_4
12) vero è che tuttora i figli dei IG.ri e , e Parte_1 Persona_3 Per_1
si trovano a Mosca con la nonna materna IG.ra (testi , Per_2 Testimone_3 Persona_3
e ); Testimone_3 Testimone_1
13) vero è che, contestualmente, il IG. era costretto a licenziare la Parte_1 baby sitter IG.ra e a recedere dal contratto di locazione Persona_4 dell'appartamento in Milano, Piazza Erculea 5, locato proprio nel luglio 2022 per la presenza finalmente di tutti i figli insieme, per così trasferire la IG.ra presso altro immobile Persona_3 più piccolo e agevolmente gestibile in Milano (testi , , Persona_3 Testimone_3 Testimone_1
e ); Persona_4
14) vero è che il 31 gennaio 2023 la IG.ra incontrava la IG.ra Persona_3 CP_3 per rappresentarle che di lì a poco, per tali ragioni, i figli e avrebbero
[...] Per_1 Per_2 lasciato l'Italia e la scuola (teste ); Persona_3
pagina 4 di 9 15) vero è che, nel corso dell'incontro del 31 gennaio 2023, la IG.ra si Controparte_3 mostrava consapevole della gravità della situazione che aveva comportato il ritiro dei bambini dalla scuola materna e accondiscendente alle sue conseguenze (teste ). Persona_3
Salvo ogni altro diritto.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, così decidere: Nel merito: rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 7096/2024 del Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott. Patrizio Gattari, N. R.G. 11842/2023.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, comprensivi di accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. citava in giudizio deducendo che il 7.9.2022 Pt_1 Controparte_7 aveva iscritto i propri figli e nati a Mosca, dalla madre Persona_1 Persona_2 [...]
rispettivamente il 17.10.2017 e il 12.2.2019, presso la scuola materna Il Puntino Per_3
Colorato Mora in Milano via San Giacomo di Mora n.22 gestita dalla convenuta sottoscrivendo un contratto con il quale si obbligava a pagare le somme dovute per l'intero anno scolastico anche in caso di ritiro del bambino durante lo stesso. Tuttavia, poiché, nel mese di dicembre 2022, rimaneva incinta con diagnosi di gravidanza a rischio e prescrizione di riposo assoluto, si vedeva costretto, suo malgrado, a far rientrare i figli in Russia dalla nonna materna. Pertanto, gli stessi dal 1.2.2023, cessavano di frequentare la scuola materna. Ciò posto, l'attore, chiedeva che venisse accertata la risoluzione dei contratti di iscrizione dei figli presso la scuola materna per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 c.c., a decorrere dal 31.1.2023 e, quindi, venisse accertato che non era dovuto il credito di € 8.280,00 preteso dalla convenuta per l'ulteriore periodo di frequenza della scuola di infanzia fino al mese di luglio dello stesso anno.
In subordine, domandava la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467, c.c.
proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva che l'attore venisse condannato a CP_2 pagare l'importo residuo sopra indicato, pari alla differenza fra le rette pagate e quelle ancora da pagare dal mese di febbraio al mese di luglio 2023.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7096/24 pubblicata il 16.7.2024, ha rigettato le domande dell'attore e accolto la domanda riconvenzionale della società convenuta, condannando l'avv.
pagare la somma di € 8.280,00 oltre interessi. Pt_1 Il Tribunale, ha ritenuto che “Si tratta di due contratti atipici aventi ad oggetto l'obbligo della società convenuta di prestare il servizio di scuola dell'infanzia ai figli dell'attore dal settembre 2022 al luglio 2023, a fronte dell'obbligo dei genitori dei due minori di pagare le quote di iscrizione e le rette scolastiche pattuite -pag. 4 sentenza-.
Ciò posto, secondo il Tribunale, il ritiro dei figli da scuola -quale ne sia stata la causa- non ha reso impossibile, né la prestazione della scuola di erogare il servizio scolastico pattuito, né quella dell'attore di pagare le somme di denaro che era si obbligato a corrispondere a titolo di rette per l'intero anno di frequenza, posto che l'impossibilità sopravvenuta di adempiere idonea a estinguere pagina 5 di 9 l'obbligazione ex art. 1256 c.c. consiste in una causa non imputabile al debitore che impedisce definitivamente l'adempimento, verificabile solo quando la prestazione ha per oggetto la consegna di una cosa determinato o di genere determinato, ma non quando la stessa abbia per oggetto una somma di denaro, essendo applicabile alla stessa il principio “genus numquam perit”. Né la gravidanza della moglie e le sue condizioni di salute che le avrebbero impedito di occuparsi dei figli durante la stessa, costituivano un avvenimento straordinario e imprevedibile che avrebbero giustificato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. Parimenti, irrilevante il richiamo alla “giusta causa” che avrebbe costretto l'attore al ritiro dai figli da scuola, posto che i contratti non prevedevano la facoltà di recesso e espressamente prevedevano l'obbligo di pagare l'intera retta annuale.
3. L'avv. a proposto appello articolato in unico motivo. Pt_1 i) sotto un primo profilo censura il travisamento dell'art. 1463 c.c. in cui sarebbe incorso il Tribunale. Infatti, secondo la prospettazione dell'appellante -che richiama Cass. n. 26958/2007- l'impossibilità sopravvenuta per sé creditore a lui non imputabile -gravidanza della moglie- di utilizzare la prestazione del debitore -id est erogazione dei servizi della scuola d'infanzia dell'appellata- e il conseguente venir meno del suo interesse a riceverne la prestazione, comporta l'estinzione dell'obbligazione e la conseguente estinzione del contratto per la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale dello stesso che ne costituisce la causa concreta con risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c.;
ii) sotto un secondo profilo censura il fatto che la gravidanza della moglie e la conseguente necessità di trasferire i figli in Russia non costituiscano una causa di forza maggiore idonea a integrare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.: iii) sotto un terzo profilo, censura il fatto che il tribunale non ha considerato che -ancorchè i contratti non prevedevano la facoltà di recesso- si possa recedere da qualsiasi contratto a prestazione corrispettive per giusta causa che può essere una causa di forza maggiore;
iv) sotto un quarto profilo, censura l'omessa pronuncia in cui è incorso il tribunale che non ha considerato che il pagamento della retta in assenza della fruizione del servizio erogato costituirebbe un indebito arricchimento.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è infondato.
1.1 I diversi profili dell'unico motivo di appello vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Il tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 c.c., perchè ha ritenuto che la gravidanza della moglie dell'appellante che ha determinato il ritiro dei figli dalla scuola d'infanzia, non ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione dello stesso di corrispondere la retta per l'intero anno di frequenza -espressamente pattuita-, in applicazione del principio “genus numquam perit”, trattandosi di un'obbligazione pagina 6 di 9 avente per oggetto una somma di denaro, né la prestazione della scuola di erogare il servizio concordato che è rimasto disponibile per tutto il periodo concordato con l'altro contraente. Tuttavia, l'appellante censura il fatto che il tribunale non ha considerato che anche il venir meno, per un fatto a sé non imputabile, dell'interesse del creditore -appellante- a ricevere la prestazione del debitore -scuola- determina la sopravvenuta impossibilità di realizzare la causa concreta del contratto con conseguente estinzione dell'obbligazione e conseguente impossibilità per la parte liberata di chiedere la controprestazione ex art. 1463 c.c. In particolare, l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità che si è formata peculiarmente in materia di viaggi vacanza con la formula “tutto compreso”. In proposito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sopravvenuta impossibilità per causa non imputabile al creditore di utilizzare la prestazione -id est compiere il viaggio- comporta l'estinzione dell'obbligazione per il venir meno dell'interesse del creditore e, conseguentemente, il contratto, fonte dell'obbligazione, per venir meno della causa concreta dello stesso – cfr. Cass. n.16351 del 24.7.2007 in motivazione: “Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o di package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza"…Come è stato posto in rilievo in dottrina, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione costituisce figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile. La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass., 8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962, n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e art. 1256 c.c., comma 1 (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (cd. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894). Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sè l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista). Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che dell'obbligazione costituisce la fonte per irrealizzabilità della relativa causa concreta.
pagina 7 di 9 La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037). Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce - analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione - (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione” -sottolineature aggiunte-. Tuttavia, come evidenziato, la sopravvenuta impossibilità del creditore di utilizzare la prestazione fornita dalla controparte deve comunque derivare da una causa non imputabile al creditore.
Infatti, nel caso deciso dalla soprarichiamata Cass. n. 16351 del 24.7.2007, la causa che aveva fatto venir meno nell'acquirente del pacchetto turistico l'interesse a compiere il viaggio organizzato era stata un'epidemia di dengue emorragico in atto nell'isola di Cuba.
Nel caso deciso da Cass. n. 31368 del 06/12/2024, la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per l'applicazione di un by pass coronarico in seguito a malore occorso pochi giorni prima della partenza, nel caso dell'amica con cui la ricorrente aveva prenotato la crociera.
Nel caso deciso da Cass. n. 8766 del 29.3.2019, l'interruzione dell'esecuzione di un'opera lirica rappresentata all'aperto dopo il primo atto in seguito al verificarsi di un temporale che ne ha reso impossibile la prosecuzione con conseguente venir meno dell'interesse dello spettatore a ricevere la prestazione e estinzione dell'obbligazione con obbligo di restituzione della controprestazione corrisposta -prezzo del biglietto-.
Nel caso deciso da Cass. n. 26958 del 20.12.2007 la morte del soggetto che aveva prenotato e pagato il soggiorno alberghiero. Si tratta di casi, in cui l'impossibilità di utilizzare la prestazione non era imputabili al creditore.
Nel caso specifico, invece, la scelta di rinunciare alla prestazione erogata dalla scuola a causa del trasferimento all'estero dei figli è imputabile ad una decisione dell'appellante, non essendo provata la correlazione della stessa alla gravidanza a rischio della moglie.
Infatti, la necessità di riposo per rischio di aborto veniva diagnosticato dalla ginecologa solo in data
9.3.2023 alla sedicesima settimana di gravidanza -doc.4 appellante-.
Infatti, nel precedente certificato medico del 29.12.2022 relativo alla sesta settimana di gravidanza, veniva attesta una “gravidanza in regolare evoluzione” -doc.
3-. Invece, i biglietti aerei per il trasferimento dei figli in Russia venivano acquistati il 25.1.2023 - doc.5 e 6-. Parimenti, nella coeva lettera di preavviso di licenziamento redatta in data 23.1.2023 alla collaboratrice familiare si faceva esclusivamente riferimento a una generico venir meno della possibilità di avvalersi della sua collaborazione -doc. 8-.
Quindi, nel caso di specie, non è provato che la sopravvenuta impossibilità del creditore di utilizzare la prestazione sia dovuta a causa a lui non imputabile. Ciò rende inapplicabile al caso di specie l'invocata causa di estinzione dell'obbligazione- Cass. n. 10683 del 20/04/2023 In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche pagina 8 di 9 temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).. Parimenti, non rileva l'invocato richiamo all'indebito arricchimento, in quanto l'arricchimento di non è ingiustificato in quanto trova giustificazione nel contratto non risoluto, né lo stesso CP_2
-come già rilevato dal tribunale- contemplava la facoltà di recesso. Infine, non è applicabile al caso di specie, neppure il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 c.c., non essendo la gravidanza della moglie un evento né straordinario -avendo la stessa già due figli- né imprevedibile.
2. Stante la soccombenza, eve essere condannato a pagare a le spese del presente Pt_1 CP_2 grado di giudizio che si liquidano secondo i valori medi delle tabelle del Dm. 147/22 per le cause di valore compreso fra € 5.200 e € 26.000 secondo il disputatum, in complessivi € 3.966,00 - di cui € 1.134 per studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1.911 per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7096/24 pubblicata il 16.7.2024;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 in favore di che liquida per compensi defensionali, in complessivi € Controparte_2
3.966,00, oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma Parte_1
1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012
n° 228.
Milano, 26.3.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9