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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5323/2021, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Claudio Costanzo, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Valerio Iorio, sito in Salerno al Corso Garibaldi n. 8;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, dall'Avv. Vincenzo Pugliese, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via Francesco Conforti n. 11, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 10/9/2025 tenuta con la modalità di tratattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1555/2021 del Giudice di Pace Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza di Salerno, depositata il 20/4/2021, ad essa notificata il 24/5/2021, con cui è stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti dal sig.
e, stante la nullità parziale del finanziamento n. Controparte_1
4372764200, per divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello concretamente applicato, maggiore, è stata condannata al pagamento, in favore dell'appellato, di complessivi € €. 4.872,44, oltre alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
L'appellante ha dedotto: che impugna la sentenza nella parte in cui:
“Bisogna dire, che al fine della determinazione del tasso effettivo (TAEG), devono essere presi in considerazione tutti i costi sopportati da parte mutuataria in relazione all'operazione di finanziamento collegata all'erogazione del credito che vanno computate ai fini della determinazione del costo effettivo. L'attore ha prodotto la consulenza di parte redatta dal
Dott. dalla quale emerge che a fronte di un capitale erogato di Persona_1
Euro 15.017,05, oltre spese, da rimborsarsi in 108 rate da Euro 210,00 l'una, comprensivi di commissioni e spese, il TAEG calcolato risulta essere a 9,06%
e non quello pubblicizzato e sottoscritto del 8.85%”; che, invero, come dedotto ed evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, il T.A.E.G. è chiaramente indicato in contratto ed in esso sono stati fatti confluire tutti i costi del finanziamento, compreso quello della copertura assicurativa, che per questo prodotto finanziato è obbligatoria;
che il finanziamento concesso al sig. è Controparte_1
un prestito personale contro cessione del quinto della pensione, per il quale, come indicato in contratto, è prevista la copertura per il rischio vita e/o impiego a carico del Fondo di Garanzia INPS/INPDAP; che tale polizza, essendo obbligatoria per ottenere il finanziamento, è stata ricompresa nel computo del T.A.E.G., in conformità anche a quanto stabilito con Decreto
Ministeriale del 08/07/92 in cui si sancisce che “….vanno computate nel
TAEG le spese per le assicurazioni o garanzie se imposte dal creditore….”;
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza che non sussiste, dunque, nessuna discordanza tra il T.A.E.G. indicato nel contratto e quello effettivamente praticato, in quanto tutti i costi sono già inseriti nel T.A.E.G., come può facilmente evincersi da una lettura corretta del contratto di finanziamento;
che ciò ha trovato riscontro anche dalla consulenza di parte redatta in favore della Banca dal Dott. Per_2
, che ha evidenziato la corretta applicazione dei tassi di interesse
[...]
applicati dalla Banca;
che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui
“la domanda va accolta, essendo documentalmente provata”, dichiarando la nullità della clausola determinativa degli interessi, con conseguente applicazione, in sostituzione del tasso dichiarato nullo, il tasso nominale dei
B.O.T., ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B.; che l'appellato nulla ha provato in ordine a quanto asserito nell'atto di citazione;
che all'attore spettava provare le contestazioni sollevate non potendo, cioè, limitarsi ad allegare la C.T.P.; che la Suprema Corte conferma questa linea, sostenendo che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio;
che il consulente di parte, infatti, con la propria relazione, non ha altro che avvalorare la tesi del proprio cliente “corroborandola” con una serie di dati tecnici;
che, del resto, è palese il potenziale conflitto di interessi del C.T.P., il quale è un professionista privato pagato dal cliente e che, pertanto, può essere giustamente portato a sostenere le tesi di quest'ultimo, privo di qualsiasi obiettività; che parte attrice dunque aveva l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite ed agendo per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte, aveva l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta;
che, in aggiunta, l'applicazione dei tassi sostitutivi
B.O.T. presuppone che nel contratto sia omessa l'indicazione del tasso o di alto prezzo e condizione applicata oppure che le clausole contrattuali inerenti i tassi facciano rinvio agli usi, cosa non riscontrabile nel caso di specie;
che si contesta, dunque, che la decisione del Giudice di prime cure
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza si sia basata esclusivamente sulla C.T.P allegata da controparte e che la mancata ammissione della C.T.U. non sia stata adeguatamente motivata;
che, infatti, il Giudice ha il potere di ammettere o meno la C.T.U., chiesta da una o da entrambe le parti, fermo restando l'obbligo di adeguata motivazione con la quale dimostri di poter dirimere la controversia risolvendo correttamente i problemi tecnici alla stessa eventualmente connessi e, in caso contrario, la sentenza risulta affetta da un grave vizio di motivazione;
che in esecuzione della sentenza di primo grado essa, onde evitare la notifica di un atto di precetto con ulteriore aggravio di spese, ha corrisposto l'importo di € 6.456,56, di cui € 4.872,44 per sorta capitale liquidata in sentenza in favore del sig. ed € 1.584,12 Controparte_1
per spese e competenze in favore dell'Avv. PUGLIESE;
che si chiede pertanto la restituzione di tale importo all'esito dell'accoglimento del presente gravame.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1555/2021 del Giudice di Pace di Salerno, rigettare ogni pretesa avanzata dal sig. nei suoi Controparte_1
confronti, perché infondata in fatto e diritto e non provata;
conseguentemente, condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione, in suo favore, dell'importo percepito pari ad € 6.456,56, in esecuzione della sentenza appellata;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , deducendo: che la questione Controparte_1
rimessa allo scrutinio del Tribunale adito consiste, essenzialmente, nello stabilire: a) se il T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento per cui è causa coincide con quello effettivamente applicato, e, quindi, in caso di divergenza, b) se e quali conseguenze derivino in punto di diritto e sotto il conseguente profilo sanzionatorio e risarcitorio;
che circa la divergenza tra il
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato, la questione non dovrebbe essere controversa, giacché la appellante, convenuta CP_2
nel processo di primo grado, non ha mai efficacemente contestato che il
T.A.E.G. applicato fosse superiore a quello indicato nel contratto, ma si è limitata ad evidenziare che nel suo computo andavano necessariamente ricompresi anche i costi relativi alla polizza assicurativa, in quanto obbligatoria per legge (cfr pagg.
2-3 Comparsa di costituzione e risposta); che il fatto che i suddetti costi andassero necessariamente computati non era e non è minimamente in discussione, essendo stato eccepito, invece che all'esito di un'attenta verifica contabile (Doc.2) è emerso che il T.A.E.G. pari come detto al 8,85%, non è stato correttamente calcolato ed indicato, essendo inferiore al reale costo del finanziamento;
che, più precisamente, esso, se correttamente calcolato facendovi confluire tutti i costi del contratto, ivi inclusi quelli assicurativi e che, come innanzi esposto, i costi assicurativi sono obbligatori per i contratti di prestito personale assistito da cessione del quinto della pensione e quindi, al pari di tutti gli altri costi connessi all'erogazione del credito, devono rientrare nel calcolo del T.A.E.G. nella fattispecie analizzata, tuttavia, il T.A.E.G. indicato nel contratto è difforme da quello effettivamente applicato, essendo pari al 9,06%.”; che, vieppiù, nella allegata Consulenza Tecnica di Parte a firma del Dott.
, facente parte integrante dell'atto di citazione, si afferma Persona_1
che: - "in applicazione del DM Tesoro 8 luglio 1992, sono stati considerati tutti
i costi e gli oneri (interessi e spese) collegati all'erogazione del prestito, vale a dire tutti gli oneri che i soggetti finanziati hanno sostenuto per poter ottenere il finanziamento richiesto, ovvero: - Interessi : € 5.332,69 - ASSICURAZIONE: €
1.209,60 - Imposta sostitutiva: € 40,66 Dalla verifica effettuata risulta un
TAEG pari al 9,06% superiore a quello sottoscritto e indicato in contratto del
8,85%"; che neppure la predetta consulenza tecnica di parte da lui allegata a supporto della domanda è stata efficacemente contrastata;
che soltanto in
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza questa sede, ormai tardivamente, l'appellante ha ritenuto di dover contestare la domanda attorea mediante l'inammissibile produzione di un proprio elaborato peritale, del quale se ne chiede fin d'ora l'espunzione perché prodotto in violazione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
e che è comunque erroneo perché non correttamente riproducente l'esatta dinamica contabile da utilizzare per il computo del T.A.E.G.; che a tal proposito, si ribadisce la correttezza dei calcoli effettuati dal Dott. Per_1
, la cui perizia deve intendersi parte integrante del presente atto;
che,
[...]
in conclusione, la contestazione ex art. 115 c.p.c., rimodulata attraverso il prisma dei principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost., deve essere specifica, non potendo certo limitarsi – come è avvenuto nel caso di specie – ad una timida, generica e non motivata negazione delle affermazioni ed allegazioni contenute nell'atto introduttivo, sicché correttamente il
Giudice di prime cure ha ritenuto, in assenza di prove contrarie, che non fosse necessario nominare un C.T.U. e di poter fondare la propria decisione sui documenti contabili versati in atti unicamente dall'attore; che nell'ipotesi, invece, in cui il Tribunale adito dovesse ritenere effettuata la contestazione in parola, lo scrivente procuratore reitera, fin d'ora, la richiesta di nomina del C.T.U., affinché valuti se effettivamente il T.A.E.G. indicato nel contratto sia o meno corrispondente a quello effettivamente applicato;
che il comportamento dell'intermediario che occulti il reale costo del contratto profittando della posizione di indubbio svantaggio del consumatore, contraente debole, e per di più non in possesso della competenza necessaria a valutare se il T.A.E.G. sia stato correttamente calcolato, è senza dubbio grave e foriero di notevoli conseguenze giuridiche, non potendosi tacere, a tale riguardo, che la funzione del T.A.E.G. è proprio quella di riassumere ed evidenziare, in modo chiaro ed in termini percentuali, quale sia il costo complessivo del contratto di finanziamento, in modo da consentire al contraente debole di percepirne, immediatamente, e
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza senza alcuna incertezza, la sua convenienza, anche facendo ricorso al confronto con prodotti finanziari similari offerti dagli altri intermediari del credito;
che l'assoluta rilevanza dell' quale elemento CP_3 CP_4
informativo da portare alla conoscenza del mutuatario discende dalla circostanza che nei contratti di mutuo il tasso di interesse corrispettivo oggetto di accordo tra le parti non esaurisce i costi della operazione, in quanto integra solo ed esclusivamente il tasso di interesse nominale annuo che viene applicato al finanziamento, mentre, come è noto, l'intera operazione comporta a carico della parte debitrice anche ulteriori oneri, quali ad esempio le imposte, le spese di istruttoria, le spese per la polizze di assicurazione imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore;
che l' .E.G., allora, non è altro che il vero e proprio tasso di CP_3
interesse concretamente applicato al rapporto di finanziamento e la sua difformità rispetto al testo contrattuale integra anche la violazione di cui all'art. 1284 c.c. che, come è noto, pretende l'espressa pattuizione scritta degli interessi ultralegali;
che l'omessa e/o errata indicazione dell .A.E.G. importa un ulteriore profilo di nullità, questa volta ex CP_3
art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa;
che, infatti, l'inserimento dell'indicatore all'interno del contratto non risponde solo ad esigenze di tutela del privato, “ma è posto a presidio di interessi pubblici di primaria importanza e non solo del cliente”, atteso che la trasparenza delle condizioni economiche proposte da ciascun istituto di credito non solo consente al cliente “di cogliere il senso complessivo dell'operazione, ma altresì di comparare le proposte contrattuali presenti sul mercato così da orientarlo nella scelta della proposta più conveniente e di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori”; che da ciò consegue che la clausola che non indichi l .E.G., ovvero lo indichi in modo errato, è da considerarsi CP_3
nulla per contrasto con norma imperativa;
che appare evidente che, laddove
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza l'indicatore sintetico di costo connesso ad una operazione di finanziamento venga riportato dall'intermediario all'interno del contratto tramite l'indicazione di un dato non corrispondente all'effettivo valore numerico del costo stesso, che, peraltro, può essere “calcolato dal solo istituto finanziatore, unico soggetto professionalmente in grado di effettuarlo” viene anche meno la trasparenza che deve caratterizzare il contratto bancario e l'attività del contraente forte in funzione della tutela dei diritti del contraente più debole;
che in siffatte ipotesi, il comportamento dell'intermediario degenera fino a divenire anche autonoma fonte di responsabilità precontrattuale e contrattuale secondo la generale normativa codicistica, con riferimento alle norme sulla trasparenza bancaria, ed a tutte quelle poste a presidio della buona fede e correttezza nelle trattative che precedono la conclusione del contratto, sicché a fronte di tale illecito, il consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno patito, che, in questa sede, come richiesto nell'atto introduttivo, è alternativamente - e non cumulativamente - richiesto e quantificato nella medesima misura dell'indebito oggettivo, pari ad € 4.872,44; che parimenti priva di pregio è
l'avversa censura con la quale si afferma che la domanda introduttiva avrebbe dovuto essere rigettata perché priva di prova, non essendo allo scopo sufficiente, secondo l'avversa prospettazione difensiva, il deposito di una C.T.P. contabile;
che, infatti, è praticamente impossibile dimostrare in altro modo, che non sia il ricorso ad una perizia di un esperto della materia,
l'erroneità del computo del T.A.E.G. indicato nel contratto;
che secondo i recenti insegnamenti della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU. n.
7940/2019), non è richiesto alla parte totalmente vittoriosa l'interposizione del gravame incidentale in ordine a talune domande o eccezioni rigettate o comunque assorbite dalla pronuncia che definisce il giudizio in modo ad essa totalmente favorevole, essendo sufficiente la loro riproposizione nel successivo grado di appello;
che, di conseguenza, nel riportarsi a tutte le
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza domande contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che devono intendersi integralmente reiterate e riproposte, si chiede al
Tribunale, ove ritenuto necessario ai fini del rigetto del gravame: “dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta, per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, per quelle poste a presidio della buona fede e correttezza nelle trattative che precedono la conclusione del contratto, anche a mente degli artt. 33 ss. del D. Lgs 6 Settembre 2005, n.
206 (Codice del Consumo), per avere occultato o falsamente rappresentato il costo reale dell'operazione finanziaria, con ciò traendo in inganno l'attore in ordine alla convenienza delle condizioni contrattuali sottoscritte e quantificare anche equitativamente, i danni patiti nella misura di € 4.872,44, ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, sempre e comunque entro nei limiti originari della domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, rigettare
l'appello”.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1555/2021 del Giudice di
Pace di Salerno;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato VINCENZO PUGLIESE, dichiaratosi anticipatario.
All'udienza del 08/11/2023, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) con decorrenza dalla comunicazione del decreto alle parti costituite.
Con ordinanza del 30/1/2024 questo Giudice, ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, rimetteva la causa sul ruolo;
quindi veniva disposta ed espletata C.T.U. contabile.
All'udienza del 10/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1. - In via del tutto preliminare va rilevato che l'appello è tempestivo e, come tale, ammissibile, essendo stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, l'appello verte essenzialmente intorno ad un unico motivo di impugnazione, consistente nel fatto che il Giudice di prime cure si sarebbe basato, ai fini della decisione gravata, esclusivamente sulla consulenza tecnica di parte allegata dall'odierno appellato, senza motivare adeguatamente in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2.1. - Occorre in primo luogo evidenziare che costituisce principio pacifico in giurisprudenza di legittimità che la consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta anche in grado di appello, non costituendo un “mezzo di prova” (“ex multis” Cass. Civ., n. 26709/2020) e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, che la circostanza che l'odierna appellante non abbia contestato l'asserita divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello applicato concretamente non produce effetti vincolanti per il Giudice, riguardando onere di contestazione esclusivamente le allegazioni delle parti (quale è la consulenza tecnica di parte) e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al Giudice (“ex pluribus” Cass. Civ.,
n. 12748/2016).
Tanto comporta che la consulenza tecnica d'ufficio contabile è stata correttamente disposta nel presente grado di giudizio, costituendo la non contestazione una mera “relevatio ab onere probandi” allorchè riguardi
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza circostanze e non producendo invece alcun effetto qualora riguardi, come nel caso di specie, quanto riportato da una consulenza tecnica di parte in ordine ad un aspetto giuridico, ovvero la determinazione del T.A.E.G. e la eventuale divergenza di quello contrattualmente indicato con quello, maggiore, effettivamente applicato.
Ciò posto, questo Tribunale in funzione di Giudice di appello ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico, oltre ad essere pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa ed ai documenti prodotti dalle parti.
Sicchè l'ausiliario ha acclarato che il T.A.E.G. concretamente applicato è pari al 9,06%, maggiore rispetto a quello indicato in contratto, pari all'8,85%, in tal modo confermando quanto già affermato dal consulente tecnico di parte nella consulenza prodotta dall'appellato nel giudizio di primo grado, ragion per cui correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda attorea.
2.2. – Parte appellante ha poi dedotto che, in ogni caso, ove ritenuta sussistente, la divergenza tra indicato in contratto e quello CP_5
effettivamente applicato sussiste in misura assolutamente marginale rispetto al valore indicato in contratto (8,85%), dunque per lo 0,21%,
L'obiezione non coglie nel segno.
Invero, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-42/15 del
09/11/2016 (Home Credit Slovakia a.s. contro ) ha ritenuto Persona_3
che, sebbene la normativa nazionale possa prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l'indicazione del
T.A.E.G., per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la “ratio” della Direttiva n. 48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata “la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno”,
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza circostanza che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il
T.A.E.G. indicato in contratto e quello ritenuto corretto.
Coerentemente alla giurisprudenza sovranazionale, poi, si è espressa anche la giurisprudenza di merito che, nell'affrontare la tematica del T.A.E.G., ha sancito che il giusto rilievo deve essere accordato al significativo orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali scostamenti minimali/irrisori tra T.A.E.G. contratto e T.A.E.G. effettivo non Parte_2
configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 05/4/2017;
Trib. Roma 19/4/2017 e Trib. Sulmona 30/10/2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza;
Trib. Napoli
09/1/2018: scostamenti minimali pattuito/I.S.C. effettivo non CP_6
determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria;
Trib. Cagliari 04/10/2016; Trib. Monza 17/8/2017; Trib. Milano
28/7/2017; Trib. Bari 07/6/2017: T.A.E.G. indicato in contratto inferiore a quello reale: si tratta di irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale essendo stato regolarmente pattuito in contratto il tasso di interesse;
Trib. Roma 08/5/2017, 22/9/2017, 03/1/2018 e 23/2/2018;
Trib. Milano 26/10/2017 e 07/11/2017; Trib. Torino 28/9/2017).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto che una variazione minimale del T.A.E.G. pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria (la normativa di settore richiede che il T.A.E.G. sia calcolato in modo esatto, con indicazione fino alla seconda cifra decimale); è stato in tal senso evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione o arrotondamenti, “non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno”.
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza In questi casi, dunque, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione accertata e sanzione da comminare, non è ragionevole e sostenibile l'applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola che indica il T.A.E.G., cioè l'applicazione del tasso sostitutivo stabilito dalla normativa di settore: v. art. 125 bis T.U.B. (ABF
Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n.
10933/2017: nelle fattispecie esaminate dall'ABF, lo scostamento tra effettivo del finanziamento e contrattuale era inferiore allo CP_5 CP_5
0,20%).
Applicando questi principi di diritto al caso di specie ne consegue che, dovendosi condividere per le ragioni innanzi esposte l'ipotesi formulata dal
C.T.U., il quale ha acclarato che il T.A.E.G. effettivamente applicato era pari al 9,06%, maggiore rispetto a quello contrattualmente indicato (8,85%), tale discrepanza possa essere considerata in “misura estremamente esigua”, superando il parametro dello 0,20%, al di sotto del quale le pronunce che hanno affrontato il problema hanno ritenuto inapplicabile la sanzione della nullità parziale del T.A.E.G. con sostituzione dello stesso con il tasso
“B.O.T.”., sussistendo invece una discrasia dello 0,21%, pari ad oltre un quinto di un punto percentuale, come tale da considerarsi non estremamente esigua, bensì rilevanza nella chiave della trasparenza, funzionale a sua volta a consentire una consapevole assunzione dell'impegno contrattuale e dei relativi costi economici da parte del cliente- consumatore.
In via di estrema sintesi, quindi, correttamente il Giudice di Pace di Salerno ha accolto la domanda del sig. . Controparte_1
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'appello è infondato e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n. 1555/2021 del Giudice di Pace di Salerno va confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza 3. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, stante il rigetto dell'appello, sono poste a carico della Parte_1
e, considerate la natura, il valore (€.4.872,44, come dichiarato
[...]
nell'atto di citazione in appello) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 1.703,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase istruttoria/trattazione, consistita in una C.T.U.; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato VINCENZO
PUGLIESE, dichiaratosi anticipatario.
4. – Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della
[...]
Parte_1
5. – Infine, in considerazione dell'esito negativo dell'appello, stante il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è Parte_1
tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1555/2021 del
Giudice di Pace di Salerno;
2) Condanna la alla refusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 1.703,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato VINCENZO PUGLIESE, dichiaratosi anticipatario;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della
[...]
Parte_1
4) Da' atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato;
5) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 22/12/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5323/2021 - Sentenza