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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/02/2024, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19564 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato nonché legale CP_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta Procura generale alle liti del 2 luglio
2015, rilasciata dal Notaio in Milano (rep. 12.290 - racc. Persona_1
n. 4.709), allegata al ricorso dall'avv.to Caterina de Tilla (C.F. ) con C.F._1
domicilio digitale Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma (RM), Via dell'Imbrecciato, n. CP_2 P.IVA_2
126/H - in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro tempore, dott.
(C.F. ), domiciliata in Benevento, Via Ruffilli, n. 50 Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cessione dei crediti.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 8.2.2024
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cod. proc. civ., depositato in data 19.5.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 5.10.23 e poi rinotificato in data 17.11.2023 a mezzo PEC nel rispetto ai termini a comparire, la
[...]
esponeva: Parte_1
➢ di avere acquistato in data 15.07.2019 alcuni crediti vantati da nei confronti CP_2
del in relazione all'accoglienza Org_1 Controparte_4 di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio (doc. 1);
➢ di avere versato il corrispettivo di € 575.291,61 e di non essere riuscita a riscuotere alcuni dei crediti acquistati, in particolare quelli relativi alle fatture nn. 530561302,
166791302, 611332302 e 388562302 del 10 giugno 2019, a causa dei gravi inadempimenti Contr di;
➢ di avere risolto il contratto, limitatamente ai crediti retrocessi, con comunicazione in data 13.9.2022 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato alla DE, oltre interessi ed indennizzo;
Contr
➢ l'inadempimento della è consistito nell'avere ceduto crediti inesigibili e contestati dal debitore, nel non avere consegnato i documenti richiesti dalla banca, nel non avere conservato la documentazione amministrativa e contabile relativa ai crediti, nell'aver omesso di comunicare alla banca la procedura di sequestro preventivo penale cui era stata sottoposta in data 25.7.2020;
➢ di avere notificato in data 29.3.2021 al atto di citazione per il Organizzazione_2
recupero dei crediti retrocessi;
➢ il nel costituirsi in giudizio eccepiva l'inesigibilità dei crediti per non avere Org_1
Contr
consegnato all'Ente la documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei servizi oggetto di fatturazione;
➢ Di avere sollecitato la DE ad inviare la documentazione richiesta dal debitore e a fornire chiarimenti in merito agli inadempimenti;
Contr
➢ con missiva del 9.11.2021 dichiarava di non essere in grado di recuperare la documentazione in quanto a far data dal mese di ottobre 2019 la struttura non era operativa e dal 30.7.2020 era sotto sequestro. pagina 2 di 6 In diritto la ricorrente deduceva l'inadempimento della DE per violazione degli artt. 4, 6
e 7 del contratto con conseguente diritto della cessionaria ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di cessione e all'immediato pagamento di un importo pari al corrispettivo versato dal DE maggiorato di interessi al tasso di mora oltre al risarcimento del maggior danno pari all'interesse positivo che equivale al valore del credito agli interessi e alle spese sostenute dal cessionario. La ricorrente ha quantificato gli importi dovuti dalla DE in applicazione degli artt. 9 e 18 delle condizioni generali di contratto in € 262.572,84 pari al corrispettivo versato dalla banca in relazione ai crediti retrocessi, € 49.277,37 a titolo di interessi ex D.lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al 28.6.2021 oltre agli interessi moratori maturati dal 29.6.2021 al rimborso effettivo, € 65.643,21 pari alla differenza fra il valore nominale dei crediti riscossi ( Contr
€ 328.216,05) ed il corrispettivo pagato da a ( € 262.572,84) a titolo di Parte_1
maggior danno, oltre ad € 17.162,53 a titolo di spese legali calcolate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014. In via subordinata la ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
La resistente non si è costituita restando contumace. CP_2
La causa di natura documentale non è stata istruita ed è stata decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 8.2.2024 all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in cui il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma riservando il deposito della sentenza nei trenta giorni.
Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si richiama il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di ripartizione dell'onere della prova circa l'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore pagina 3 di 6 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (così, Cass., 15 luglio 2011 n.
15659 che hanno ribadito il principio già espresso da Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
La cessionaria dei crediti nel costituirsi in giudizio ha assolto al proprio onere assertivo e probatorio depositato il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 15.7.2019 con la Contr Contr società con allegato l'elenco delle fatture emesse da e cedute (Allegato al doc. n. 1) fra cui sono ricomprese quelle relativamente alle quali nel presente giudizio la cessionaria intende far valere la risoluzione parziale. Precisamente si tratta delle fatture nn. 530561302,
166791302, 611332302 e 388562302 del 10 giugno 2019 con scadenza 9.8.2019, nell'allegato numerate come 3, 4, 5 e 6, il cui importo nominale ammonta ad € 328.216,05 mentre il corrispettivo pagato dalla banca cessionaria ammonta ad € 262.572,84 (doc. n. 2 bonifico) .
L'inadempimento della DE dedotto e consistente nell'avere ceduto crediti oggetto di contestazione da parte del debitore in violazione delle garanzie prestate all'art. 6 delle condizioni generali di contratto risulta documentato dalla pendenza innanzi al Tribunale di
Napoli (docc. 4 e 5) del giudizio introdotto da nei confronti del Parte_1 [...]
, debitore ceduto. Il Controparte_5
nel costituirsi in quel giudizio ha contestato la debenza degli importi richiesti dalla Org_1
cessionaria “non essendo stato esercitato il controllo sulle prestazioni eseguite dalla la CP_2
cessione del credito di cui al presente giudizio deve ritenersi inefficace ed ineseguibile e, pertanto, alcun importo è dovuto dalla convenuta in virtù del Controparte_6 Parte_1 contratto intercorso tra quest'ultima e la né per il pagamento delle fatture, né per gli CP_2 interessi ex D.lgs. n.231/2002”.
Inoltre, dalle missive versate in atti emerge che la documentazione inerente le prestazioni indicate nelle fatture non risulta essere stata consegnata alla cessionaria dalla DE in violazione degli artt. 4, 7 e 6 delle condizioni generali di contratto.
Tali inadempimenti sono idonei a far sorgere il diritto della cessionaria alla risoluzione di diritto del contratto atteso che l'art. 9 delle condizioni generali di contratto prevede :“il
Contratto e/o le cessioni di singoli Crediti potranno essere risolti dal Cessionario, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso che (i) le dichiarazioni e garanzie del Cedente di all'art. 6 risultino in qualsiasi momento di vigenza del Contratto non veritiere, non corrette o incomplete, (ii) di inadempimento degli impegni assunti dal Cedente negli articoli 4, 7,… in ogni altro caso in cui il pagina 4 di 6 mancato pagamento da parte del Debitore dipenda in modo inequivocabile da atto o comportamento del
Cedente (…). Al verificarsi delle suddette ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., il Cessionario, mediante invio di semplice comunicazione scritta al Cedente nella quale indichi l'evento risolutivo occorso, potrà valersi del diritto di risolvere le sole cessioni relative ai Crediti affetti dall'evento risolutivo ovvero tutto il contratto”. Contr Infatti con comunicazione PEC del 13.9.2022 ricevuta in pari data dalla DE ( doc. n.
3) dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. Parte_1
1456 c.c. e di risolvere parzialmente il contratto unicamente con riferimento ai crediti portati dalle fatture contestate dal nn. 530561302, 166791302, 611332302 e Organizzazione_2
388562302 del 10 giugno 2019 con scadenza 9.8.2019.
Per effetto della risoluzione di diritto parte ricorrente ha maturato sia il diritto alla ripetizione dell'importo versato per l'acquisto delle fatture pari ad € 262.572,84 sia dell'importo di €
49.277,37 a titolo di interessi ex D.lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al
28.6.2021 come previsto dall'art.9 delle condizioni generali che recita: “In caso di risoluzione la cessionaria avrà diritto all'immediato pagamento di un importo pari al Corrispettivo versato dal
Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora decorrenti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo dal Cessionario al Cedente (incluso) e fino al giorno in cui il Cedente disporrà il pagamento dell'importo da restituire, fatto salvo il maggior danno eventualmente sofferto” ; oltre all'importo di € 65.643,21 a titolo di maggior danno pari alla differenza fra l'importo nominale (pari ad € 328.216,05) dei crediti che la cessionaria avrebbe incassato dal debitore se i crediti non fossero stati contestati ed il corrispettivo pagato dalla banca alla DE pari ad
€ 262.572,84 (vedi doc. n. 2 bonifico).
Non sono dovute, invece, le somme richieste a titolo di spese legali per l'ammontare di €
17.162,53 dalla cessionaria che non ha documentato l'esborso di tali spese di cui ha chiesto il rimborso a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve essere accolto il ricorso e, dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto parziale del contratto di cessione dei crediti riferiti alle quattro fatture nn. 530561302, 166791302, 611332302 e 388562302 del 10 giugno 2019 con scadenza 9.8.2019, la società DE contumace deve essere condannata a corrispondere alla cessionaria ricorrente la somma di € 377.493,42 oltre agli interessi legali dal 5.10.2023 fino al saldo effettivo. pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2 così provvede:
1. Accertata la risoluzione di diritto parziale del contratto di cessione dei crediti con effetto a decorrere dal 13.9.2022 condanna a corrispondere a CP_2 Parte_1 la somma di € 377.493,42 oltre interessi legali dal 5.10.2023 fino al saldo effettivo;
[...]
2. Condanna la società al pagamento, in favore di delle CP_2 Parte_1
spese processuali che liquida nella somma complessiva di euro 9.500,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 8 febbraio 2024
Il giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19564 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato nonché legale CP_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta Procura generale alle liti del 2 luglio
2015, rilasciata dal Notaio in Milano (rep. 12.290 - racc. Persona_1
n. 4.709), allegata al ricorso dall'avv.to Caterina de Tilla (C.F. ) con C.F._1
domicilio digitale Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma (RM), Via dell'Imbrecciato, n. CP_2 P.IVA_2
126/H - in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro tempore, dott.
(C.F. ), domiciliata in Benevento, Via Ruffilli, n. 50 Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cessione dei crediti.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 8.2.2024
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cod. proc. civ., depositato in data 19.5.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 5.10.23 e poi rinotificato in data 17.11.2023 a mezzo PEC nel rispetto ai termini a comparire, la
[...]
esponeva: Parte_1
➢ di avere acquistato in data 15.07.2019 alcuni crediti vantati da nei confronti CP_2
del in relazione all'accoglienza Org_1 Controparte_4 di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio (doc. 1);
➢ di avere versato il corrispettivo di € 575.291,61 e di non essere riuscita a riscuotere alcuni dei crediti acquistati, in particolare quelli relativi alle fatture nn. 530561302,
166791302, 611332302 e 388562302 del 10 giugno 2019, a causa dei gravi inadempimenti Contr di;
➢ di avere risolto il contratto, limitatamente ai crediti retrocessi, con comunicazione in data 13.9.2022 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa con conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato alla DE, oltre interessi ed indennizzo;
Contr
➢ l'inadempimento della è consistito nell'avere ceduto crediti inesigibili e contestati dal debitore, nel non avere consegnato i documenti richiesti dalla banca, nel non avere conservato la documentazione amministrativa e contabile relativa ai crediti, nell'aver omesso di comunicare alla banca la procedura di sequestro preventivo penale cui era stata sottoposta in data 25.7.2020;
➢ di avere notificato in data 29.3.2021 al atto di citazione per il Organizzazione_2
recupero dei crediti retrocessi;
➢ il nel costituirsi in giudizio eccepiva l'inesigibilità dei crediti per non avere Org_1
Contr
consegnato all'Ente la documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei servizi oggetto di fatturazione;
➢ Di avere sollecitato la DE ad inviare la documentazione richiesta dal debitore e a fornire chiarimenti in merito agli inadempimenti;
Contr
➢ con missiva del 9.11.2021 dichiarava di non essere in grado di recuperare la documentazione in quanto a far data dal mese di ottobre 2019 la struttura non era operativa e dal 30.7.2020 era sotto sequestro. pagina 2 di 6 In diritto la ricorrente deduceva l'inadempimento della DE per violazione degli artt. 4, 6
e 7 del contratto con conseguente diritto della cessionaria ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di cessione e all'immediato pagamento di un importo pari al corrispettivo versato dal DE maggiorato di interessi al tasso di mora oltre al risarcimento del maggior danno pari all'interesse positivo che equivale al valore del credito agli interessi e alle spese sostenute dal cessionario. La ricorrente ha quantificato gli importi dovuti dalla DE in applicazione degli artt. 9 e 18 delle condizioni generali di contratto in € 262.572,84 pari al corrispettivo versato dalla banca in relazione ai crediti retrocessi, € 49.277,37 a titolo di interessi ex D.lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al 28.6.2021 oltre agli interessi moratori maturati dal 29.6.2021 al rimborso effettivo, € 65.643,21 pari alla differenza fra il valore nominale dei crediti riscossi ( Contr
€ 328.216,05) ed il corrispettivo pagato da a ( € 262.572,84) a titolo di Parte_1
maggior danno, oltre ad € 17.162,53 a titolo di spese legali calcolate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014. In via subordinata la ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
La resistente non si è costituita restando contumace. CP_2
La causa di natura documentale non è stata istruita ed è stata decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 8.2.2024 all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in cui il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma riservando il deposito della sentenza nei trenta giorni.
Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si richiama il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di ripartizione dell'onere della prova circa l'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore pagina 3 di 6 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (così, Cass., 15 luglio 2011 n.
15659 che hanno ribadito il principio già espresso da Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
La cessionaria dei crediti nel costituirsi in giudizio ha assolto al proprio onere assertivo e probatorio depositato il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 15.7.2019 con la Contr Contr società con allegato l'elenco delle fatture emesse da e cedute (Allegato al doc. n. 1) fra cui sono ricomprese quelle relativamente alle quali nel presente giudizio la cessionaria intende far valere la risoluzione parziale. Precisamente si tratta delle fatture nn. 530561302,
166791302, 611332302 e 388562302 del 10 giugno 2019 con scadenza 9.8.2019, nell'allegato numerate come 3, 4, 5 e 6, il cui importo nominale ammonta ad € 328.216,05 mentre il corrispettivo pagato dalla banca cessionaria ammonta ad € 262.572,84 (doc. n. 2 bonifico) .
L'inadempimento della DE dedotto e consistente nell'avere ceduto crediti oggetto di contestazione da parte del debitore in violazione delle garanzie prestate all'art. 6 delle condizioni generali di contratto risulta documentato dalla pendenza innanzi al Tribunale di
Napoli (docc. 4 e 5) del giudizio introdotto da nei confronti del Parte_1 [...]
, debitore ceduto. Il Controparte_5
nel costituirsi in quel giudizio ha contestato la debenza degli importi richiesti dalla Org_1
cessionaria “non essendo stato esercitato il controllo sulle prestazioni eseguite dalla la CP_2
cessione del credito di cui al presente giudizio deve ritenersi inefficace ed ineseguibile e, pertanto, alcun importo è dovuto dalla convenuta in virtù del Controparte_6 Parte_1 contratto intercorso tra quest'ultima e la né per il pagamento delle fatture, né per gli CP_2 interessi ex D.lgs. n.231/2002”.
Inoltre, dalle missive versate in atti emerge che la documentazione inerente le prestazioni indicate nelle fatture non risulta essere stata consegnata alla cessionaria dalla DE in violazione degli artt. 4, 7 e 6 delle condizioni generali di contratto.
Tali inadempimenti sono idonei a far sorgere il diritto della cessionaria alla risoluzione di diritto del contratto atteso che l'art. 9 delle condizioni generali di contratto prevede :“il
Contratto e/o le cessioni di singoli Crediti potranno essere risolti dal Cessionario, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso che (i) le dichiarazioni e garanzie del Cedente di all'art. 6 risultino in qualsiasi momento di vigenza del Contratto non veritiere, non corrette o incomplete, (ii) di inadempimento degli impegni assunti dal Cedente negli articoli 4, 7,… in ogni altro caso in cui il pagina 4 di 6 mancato pagamento da parte del Debitore dipenda in modo inequivocabile da atto o comportamento del
Cedente (…). Al verificarsi delle suddette ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., il Cessionario, mediante invio di semplice comunicazione scritta al Cedente nella quale indichi l'evento risolutivo occorso, potrà valersi del diritto di risolvere le sole cessioni relative ai Crediti affetti dall'evento risolutivo ovvero tutto il contratto”. Contr Infatti con comunicazione PEC del 13.9.2022 ricevuta in pari data dalla DE ( doc. n.
3) dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. Parte_1
1456 c.c. e di risolvere parzialmente il contratto unicamente con riferimento ai crediti portati dalle fatture contestate dal nn. 530561302, 166791302, 611332302 e Organizzazione_2
388562302 del 10 giugno 2019 con scadenza 9.8.2019.
Per effetto della risoluzione di diritto parte ricorrente ha maturato sia il diritto alla ripetizione dell'importo versato per l'acquisto delle fatture pari ad € 262.572,84 sia dell'importo di €
49.277,37 a titolo di interessi ex D.lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al
28.6.2021 come previsto dall'art.9 delle condizioni generali che recita: “In caso di risoluzione la cessionaria avrà diritto all'immediato pagamento di un importo pari al Corrispettivo versato dal
Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora decorrenti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo dal Cessionario al Cedente (incluso) e fino al giorno in cui il Cedente disporrà il pagamento dell'importo da restituire, fatto salvo il maggior danno eventualmente sofferto” ; oltre all'importo di € 65.643,21 a titolo di maggior danno pari alla differenza fra l'importo nominale (pari ad € 328.216,05) dei crediti che la cessionaria avrebbe incassato dal debitore se i crediti non fossero stati contestati ed il corrispettivo pagato dalla banca alla DE pari ad
€ 262.572,84 (vedi doc. n. 2 bonifico).
Non sono dovute, invece, le somme richieste a titolo di spese legali per l'ammontare di €
17.162,53 dalla cessionaria che non ha documentato l'esborso di tali spese di cui ha chiesto il rimborso a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve essere accolto il ricorso e, dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto parziale del contratto di cessione dei crediti riferiti alle quattro fatture nn. 530561302, 166791302, 611332302 e 388562302 del 10 giugno 2019 con scadenza 9.8.2019, la società DE contumace deve essere condannata a corrispondere alla cessionaria ricorrente la somma di € 377.493,42 oltre agli interessi legali dal 5.10.2023 fino al saldo effettivo. pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2 così provvede:
1. Accertata la risoluzione di diritto parziale del contratto di cessione dei crediti con effetto a decorrere dal 13.9.2022 condanna a corrispondere a CP_2 Parte_1 la somma di € 377.493,42 oltre interessi legali dal 5.10.2023 fino al saldo effettivo;
[...]
2. Condanna la società al pagamento, in favore di delle CP_2 Parte_1
spese processuali che liquida nella somma complessiva di euro 9.500,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 8 febbraio 2024
Il giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 6 di 6