Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 21/03/2025, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02787/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2023, proposto da
TE MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Il Ministero dell'Istruzione, Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LE BO LE, RI GR RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Nota M.U.R. Prot. n. 20154 dell'8.9.2022, portata a conoscenza del legale di parte ricorrente in data 9.12.2022, quale allegato alla Nota Prot. n. 25508 del 9.12.2022, con cui il Ministero dell'Università e Ricerca ha comunicato agli Atenei, ciascuno per quanto di interesse e di competenza, che nei confronti dei candidati in oggetto a tale Nota – e, quindi, in danno anche di pare ricorrente – va disposta la caducazione dall'iscrizione nel relativo corso di laurea (illo tempore effettuata con riserva ed in via provvisoria in mera esecuzione di provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato - Sezione VI);
- di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' Politecnica delle Marche Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1 – L’odierna ricorrente ha partecipato, in data 6 settembre 2016, alla prova selettiva per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017, conseguendo il punteggio di 57,2, non utile ai fini della collocazione in graduatoria tra i soggetti ammessi al corso.
2 - La parte ricorrente ha, quindi, presentato – in forma collettiva - ricorso innanzi a questo Tribunale, iscritto al n. 14340/2016 R.G., impugnando gli atti relativi alla procedura di selezione per plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
3 – Il T.A.R. del Lazio, Sezione III, con Ordinanza Cautelare n. 429/2017, depositata il 27 gennaio 2017, ha rigettato l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
4 – Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha accolto l’appello cautelare con Ordinanza n. 2157/2017 – adottata nell’ambito del ricorso collettivo n. 2369/2017 R.G. - “e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado”.
5 – In esito al giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione della predetta ordinanza del giudice di appello, la ricorrente si è iscritta al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università Politecnica delle Marche, frequentando per cinque anni le lezioni previste dal relativo corso di studio e sostenendo gli esami di profitto.
5 – Con sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III, n. 10276/2018, depositata in data 23 ottobre 2018, è stato definito il giudizio instaurato con la proposizione del ricorso collettivo R.G. n. 14340/2016 – ossia, quello nell’ambito del quale era stata resa la citata ordinanza cautelare n. 429/2017, poi riformata dal Consiglio di Stato – rigettando il gravame e precisando che “ per quanto riguarda le posizioni degli originari ricorrenti, attualmente immatricolati, l’Amministrazione non potrà prescindere da una puntuale disamina in rapporto ai voti di ciascuno, al fine di valutare se l’ammissione possa considerarsi avvenuta per scorrimento naturale della graduatoria, con conseguente obbligo di convalida, ferma restando la possibilità che – tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci, espressi al riguardo – l’Amministrazione stessa possa rimettere all’autonomia universitaria la scelta di considerare validi gli esami comunque sostenuti, con ulteriore possibilità, sempre in via di autotutela, di tenere ferme le posizioni di ricorrenti che, nel periodo trascorso, abbiano dimostrato particolare capacità di studio nella Facoltà prescelta, ove sussista la capacità formativa dell’Ateneo interessato” .
6 - Avverso tale pronuncia di primo grado è stato proposto appello, definito con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 648/2022, depositata il 31.1.2022 – sul ricorso n. 3383/2019 R.G. recante il rigetto del ricorso in appello.
7 – Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per revocazione, rubricato NRG 6455/2022.
8 - Il Ministero dell’Università e della ricerca (“Mur”), in data 8 settembre 2022, ha inviato agli Atenei interessati una nota con cui, trasmettendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022, ha indicato doversi disporre nei confronti di alcuni candidati, tra i quali figura anche l’odierna parte ricorrente, la caducazione dell’iscrizione dal relativo corso di laurea, con invito a valutare, come previsto dalla sentenza, la “possibilità (per gli istanti che ne facciano richiesta) di garantire le carriere pregresse e gli esami sostenuti attraverso un trasferimento ad un corso affine con conseguente valutazione e convalida, ad opera degli stessi Atenei, dei CFU ottenuti”.
9 - Con la proposizione del ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato tale nota, lamentandone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi di censura:
I - Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della omessa valutazione dell’attuale status di parte ricorrente quale iscritta al VI anno del corso di laurea in medicina e chirurgia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria.
Sostiene parte ricorrente come l’avvenuta immatricolazione e, soprattutto, il superamento degli esami di profitto, costituirebbero la dimostrazione dell’assenza di qualsivoglia pregiudizio a carico dell’Università e del Mur derivante dall’accoglimento della domanda formulata con il ricorso, volta ad ottenere la stabilizzazione della iscrizione al fine del conseguimento della laurea, sostenendo, al riguardo, che dall’ammissione in via definitiva della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia non discenderebbe alcun disagio per l’Ateneo, tanto meno organizzativo o incidente sulla qualità dell’insegnamento, stante l’ormai consolidato inserimento nel percorso accademico.
II – Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della omessa valutazione della pendenza giudizio di revocazione (NRG 6455/2022 Consiglio di Stato) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 648/2022, depositata il 31.1.2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’adozione da parte dell’Amministrazione del gravato provvedimento di caducazione dell’iscrizione della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, dovrebbe considerarsi del tutto improvvida in ragione della pendenza del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 648/2022.
Infatti, in caso di accoglimento del ricorso per revocazione, il suddetto provvedimento di caducazione risulterebbe aver già prodotto effetti irreversibili, in negativo, sulla carriera universitaria della parte ricorrente.
10 – L’Università Politecnica delle Marche ha rappresentato che con Decreto Rettorale n. 1008 del 4 ottobre 2022 - che non forma oggetto di espressa impugnazione – è stata disposta, in ottemperanza alla gravata nota ministeriale, la caducazione della ricorrente dell’iscrizione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, rappresentando, altresì, che la ricorrente ha presentato istanza di rinuncia dal corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in data 4 ottobre 2022, avente contenuto irrevocabile.
11 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio con formula di mero stile, senza svolgere difese.
12 – Con memoria depositata in data 13 febbraio 2025, parte ricorrente ha rappresentato di essersi iscritta al VI anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di IR (dove per motivi personali si è trasferita dopo l’iscrizione presso l’Università Politecnica delle Marche in forza di provvedimento cautelare), essendo prossima al conseguimento della laurea per aver sostenuto la quasi totalità degli esami di corso, affermando l’insussistenza di un interesse pubblico all’annullamento della sua iscrizione essendo ormai iscritta presso un Ateneo straniero ed attenendo la precedente iscrizione ad un ateneo italiano all’espletamento di esami successivamente riconosciuti a IR, chiedendo la stabilizzazione della propria posizione.
13 - All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale, avendo in particolare il difensore di parte ricorrente chiesto il passaggio in decisione della causa a fronte di tale prospettata possibilità sulla base di precedenti analoghi, a superamento della comunicazione circa la possibilità di un rinvio della trattazione della causa in considerazione del fatto che uno dei magistrati della Sezione non potrà essere presente all'udienza pubblica.
Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso.
DIRITTO
1 - Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dalla valutazione dell’incidenza sulla presente fattispecie della circostanza, addotta dall’Università Politecnico delle Marche, circa l’intervenuta rinuncia, da parte ricorrente, in data 4 ottobre 2022, al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, non essendovi alcuna documentazione a comprova di tale fatto.
Si ritiene inoltre di prescindere anche dal rilievo che l’impugnazione in esame non sia stata espressamente estesa anche al Decreto Rettorale n. 1008 del 4 ottobre 2022 dell’Università Politecnica delle Marche con il quale è stata disposta, in ottemperanza alla gravata nota ministeriale, la caducazione della ricorrente dell’iscrizione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, trovando il ricorso le ragioni della propria inammissibilità in altre e più radicali considerazioni.
2 - In proposito, giova rilevare che il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 648/2022, dopo aver disposto l’acquisizione di chiarimenti del Ministero in ordine alla questione “ Se, in considerazione della singolarità della vicenda, del tempo trascorso e dell’evoluzione degli accadimenti originata dai provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva, ragioni di opportunità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa non consiglino di confermare l’immatricolazione e lo scioglimento in senso favorevole della riserva della relativa iscrizione, e di non affidare la soluzione della controversia al dispositivo giuridico ”, ha rigettato le domande volte a ottenere il conseguimento del bene della vita tramite scorrimento della graduatoria, nonché le domande demolitorie, statuendo ulteriormente che:
“ - deve poi escludersi la possibilità di applicare agli appellanti [tra cui il ricorrente, n.d.r.] il principio dell’assorbimento, in coerenza con la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, n. 7386 del 2021; n. 1036 del 2021; Sez. IV, n. 5336 del 2020; Sez. VI, n. 3001 del 2013, n. 106 del 2012, n. 7002 del 2010 e n.4771 del 2010);
- detto principio, positivizzato con riguardo ad una classe di ipotesi circoscritte dall’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168 ‒ secondo cui «conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela» ‒ è volto ad evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l’ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione;
- la disposizione, in tal modo, ha esteso agli esami di abilitazione professionale un orientamento già elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per gli esami di maturità (per un richiamo a tale orientamento, cfr. Sez. IV, 12 ottobre 2017 n. 4729), laddove il giudizio di maturità finale, per la sua prevalenza finale, consentiva di ritenere assorbito un giudizio di non ammissione, superato da un provvedimento interinale di ammissione con riserva e da un giudizio finale di acquisita maturità;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza 1 aprile 2009, n. 108, nel disattendere la sollevata questione di legittimità costituzionale, ha posto in rilievo che la disposizione, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione, atteso che questi ultimi sono volti ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale ed accertata questa idoneità, tale attività deve potersi liberamente esplicare;
- in seguito all’arresto della Corte costituzionale, anche l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza 28 gennaio 2015 n. 1, ha avuto modo di ribadire il principio della inapplicabilità ai concorsi pubblici della «sanatoria introdotta dall’art. 4, comma 2-bis, della legge n. 168/2005, […] perché essa deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell'ordinamento interno ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato ”.
3 - Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato unicamente la nota del Ministero dell’università e della ricerca adottata in pedissequa esecuzione della predetta sentenza di appello.
4 – Tanto premesso, osserva il Collegio come la gravata nota Ministeriale integri una mera presa d’atto del dictum giudiziale, costituendone atto meramente esecutivo, non esprimendo nuove manifestazioni di esercizio di potere discrezionale e valutativo suscettibili di radicare un rinnovato giudizio sulla relativa correttezza e legittimità attraverso nuove contestazioni, essendo il relativo contenuto coincidente con statuizioni passate in giudicato.
Dal che discende che, tramite la proposizione del presente ricorso, parte ricorrente mira a sovvertire l’esito del giudizio di secondo grado, conclusosi con una sentenza che peraltro, a seguito dell’intervenuta perenzione del giudizio di revocazione proposto in forma collettiva, ha acquisito l’autorità di cosa giudicata per effetto del decreto presidenziale n. 844/2024, e, pertanto, “ fa stato a ogni effetto ” tra le parti ai sensi dell’articolo 2909 c.c.
5 - A fronte delle superiori acquisizioni, è del tutto irrilevante l’opposto orientamento giurisprudenziale, invocato da parte ricorrente, che ammette il consolidamento della carriera universitaria, risultando il relativo tema precluso in ordine alla posizione di parte ricorrente, ormai coperta dal giudicato.
6 - Sotto altro profilo, e pur volendo prescindere da quanto sopra, neppure potrebbe ritenersi che gli ulteriori sviluppi addotti in corso di giudizio, e in particolare l’intervenuta iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di IR con riconoscimento degli esami sostenuti in Italia, siano idonei a fondare una sopravvenienza suscettibile di diverso apprezzamento rispetto a quello operato dal giudice d’appello, che si è pronunciato in ordine a un quadro fattuale senz’altro già maturo.
Infatti, gli orientamenti giurisprudenziali in materia di consolidamento della carriera universitaria svolta richiamati dalla parte ricorrente non sono stati condivisi dal Consiglio di Stato, come risulta dal tenore della sentenza n. 648/2022.
7 - In ragione di quanto sopra illustrato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8 - Resta salvo il potere dell’Amministrazione di valutare, nell’esercizio del generale potere di autotutela nonché nell’esercizio delle facoltà che costituiscono espressione della propria autonomia organizzativa e regolamentare, ed avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l’eventuale convalida della carriera universitaria della ricorrente, considerando a tal fine:
- le modalità con le quali è intervenuta l’immatricolazione della ricorrente (ovvero in esecuzione di un ordine giudiziale e in assenza di condotte contra legem di parte ricorrente);
- l’ormai intervenuta ed irreversibile consumazione di risorse pubbliche destinate alla formazione e la corrispondente definitiva acquisizione da parte del ricorrente delle correlate competenze in ragione degli esami sostenuti e dei CFU ottenuti;
- l’insussistenza, in ragione dell’irreversibilità di detti effetti, di posizioni di controinteresse;
- la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno inciso sulla posizione di parte ricorrente nonché sull’azione delle Amministrazioni.
Tali valutazioni, peraltro, erano già state sollecitate dal giudice, avendo il Consiglio di Stato richiesto “ Se, in considerazione della singolarità della vicenda, del tempo trascorso e dell’evoluzione degli accadimenti originata dai provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva, ragioni di opportunità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa non consiglino di confermare l’immatricolazione e lo scioglimento in senso favorevole della riserva della relativa iscrizione, e di non affidare la soluzione della controversia al dispositivo giuridico ”, mentre il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 10276/2018, ha precisato che “ per quanto riguarda le posizioni degli originari ricorrenti, attualmente immatricolati, l’Amministrazione non potrà prescindere da una puntuale disamina in rapporto ai voti di ciascuno, al fine di valutare se l’ammissione possa considerarsi avvenuta per scorrimento naturale della graduatoria, con conseguente obbligo di convalida, ferma restando la possibilità che – tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci, espressi al riguardo – l’Amministrazione stessa possa rimettere all’autonomia universitaria la scelta di considerare validi gli esami comunque sostenuti, con ulteriore possibilità, sempre in via di autotutela, di tenere ferme le posizioni di ricorrenti che, nel periodo trascorso, abbiano dimostrato particolare capacità di studio nella Facoltà prescelta, ove sussista la capacità formativa dell’Ateneo interessato ”, con considerazioni che costituiscono utile parametro per l’eventuale esercizio dei propri poteri valutativi.
9 - In ragione della peculiarità della vicenda e delle oscillazioni giurisprudenziali evidenziate dai precedenti richiamati da parte ricorrente, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’intimata Università.
- spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO