CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 51
CGARS
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errata interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 2, lett. a), e 3, par. 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE

    La sentenza appellata si è attenuta alla giurisprudenza consolidata che esclude la necessità della VAS per i piani paesaggistici. La sentenza della CGUE invocata dall'appellante non è applicabile al caso di specie, in quanto il piano in questione non rientra nelle fattispecie previste dalla direttiva europea.

  • Rigettato
    Errato apprezzamento del secondo motivo di ricorso; omessa pronuncia su fatti decisivi; errata interpretazione dell’art. 23 del r.d. 1357/1940 e degli artt. 143, 144, 145 del d.lgs. 42/2004

    Il TAR non è incorso in omessa pronuncia, avendo motivato sulla questione della concertazione. La partecipazione dei comuni, pur in assenza di norme regionali specifiche, è avvenuta nelle forme ordinarie previste dal r.d. 1357/1940 e dalla l. 241/1990, e si è dimostrata adeguata alla natura del piano paesaggistico.

  • Rigettato
    Errata interpretazione dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004; superamento dei limiti della giurisdizione di legittimità

    Le modifiche apportate al piano sono giustificate da verifiche successive all'adozione e da disposizioni normative sopravvenute. La partecipazione dei comuni è stata adeguata alla funzione istruttoria del piano paesaggistico.

  • Rigettato
    Errato apprezzamento del secondo motivo di ricorso; superamento dei limiti della giurisdizione di legittimità; errata interpretazione degli artt. 142, comma 1, lett. g, e 143, comma 1, lett.c, del d.lgs. n. 42/2004; errato esame dei documenti di causa

    Le aree boscate sono state riclassificate in base a disposizioni successive all'adozione del piano. La genericità dei rilievi dell'appellante sull'assenza di tratti naturalistici non è stata dimostrata. Il TAR ha correttamente valutato la documentazione, rigettando le censure basate su pareri antecedenti all'adozione del piano o su relazioni tecniche respinte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 51
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo