Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026REG.PROV.COLL.
N. 00856/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 856 del 2023, proposto da
ME RA, in proprio e quale impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò D’Alessandro e Stefano Leone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
Comune di Augusta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 422/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 16 luglio 2025 il Cons. NA TI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, proprietario di terreni in due diverse zone del Comune di Augusta, a suo tempo interessati dalla presentazione di progetti di edilizia convenzionata, ha gravato la sentenza del AR Catania che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti dal medesimo proposti avverso i decreti dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana nn. 98/2012 e 5050/2017, rispettivamente, di adozione e approvazione del Piano paesaggistico, Ambiti 14 e 17, della Provincia di Siracusa, nella parte relativa alla classificazione di detti terreni.
L’appellante ha dedotto: 1) Errata interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 2, lett. a), e 3, par. 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE; 2) Errato apprezzamento del secondo motivo di ricorso; omessa pronuncia su fatti decisivi oggetto di discussione; errata interpretazione dell’art. 23 del r.d. 1357/1940 e degli artt. 135, 143, 144 e 145 del d.lgs. 42/2004; 3) Errata interpretazione dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004 sotto distinto profilo; superamento dei limiti delle giurisdizione di legittimità; 4) Errato apprezzamento del secondo motivo di ricorso; superamento dei limiti delle giurisdizione di legittimità; errata interpretazione degli artt. 142, comma 1, lett. g, e 143, comma 1, lett.c, del d.lgs. n. 42/2004; errato esame dei documenti di causa. Ha domandato la riforma della sentenza gravata e l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati in primo grado per i motivi già formulati nell’atto introduttivo del giudizio e nei mezzi aggiunti, che ha sinteticamente riproposto.
L’Assessorato beni culturali e identità siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa si sono costituiti in resistenza; con successiva memoria hanno spiegato eccezioni di rito e di merito e domandato la reiezione del gravame.
L’appellante ha depositato una memoria difensiva, con cui ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 luglio 2025.
DIRITTO
1. Il primo motivo si dirige avverso la parte della sentenza appellata che ha affermato che i piani paesaggistici, diversamente dai piani urbanistico territoriali - PUT, non devono essere sottoposti alla valutazione ambientale strategica - VAS.
L’appellante, pur riconoscendo che la sentenza si è in ciò attenuta alla giurisprudenza di questo Consiglio, contesta l’affermazione del AR secondo cui il piano in parola è, di suo, migliorativo del quadro di tutela ambientale, evidenziando come esso possa contenere errori, come nella specie, sicchè la sottoposizione alla VAS consentirebbe di verificare se lo strumento, in concreto, protegge il paesaggio ovvero lo danneggia. A sostegno della tesi, rammenta che in passato alcuni strumenti di pianificazione paesaggistica sono stati utilizzati in modo distorto e quindi annullati in sede giurisdizionale, soggiunge che il piano paesaggistico, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. 42/2004, ha ormai portata generale, centralità e multifunzionalità, con efficacia sovraordinata a quella di qualsiasi altro strumento pianificatorio, con conseguente sua sostanziale omologazione al PUT, e carattere obbligatorio e vincolante per le autorità competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni edilizie. Afferma infine che l’assoggettamento alla procedura VAS è ora imposta dalla sentenza n. 9/2023 della Corte di giustizia UE.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Sul punto in contestazione, ovvero la non necessità dell’assoggettamento del Piano per cui è causa alla procedura di VAS di cui alla direttiva n. 42/2001/CE, la sentenza gravata si è attenuta, come ammette lo stesso ricorrente, ai principi da tempo affermati da questo Consiglio: con sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 817 e 819 del 2012 richiamate espressamente dal AR (relativa al Piano paesaggistico per il territorio provinciale di Ragusa, Ambiti 15, 16 e 17); con sentenza n. 246/2019 (relativa al Piano paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani); con sentenza n. 36/2015 (relativa allo stesso Piano paesaggistico per cui è causa).
Da tale indirizzo, le cui motivazioni molto articolate, per ragioni di economia espositiva, debbono intendersi qui integralmente richiamate, non vi è alcuna ragione di discostarsi.
Non milita in senso contrario né l’ipotesi, adombrata nel motivo, che il piano paesistico possa contenere degli errori, trattandosi di evenienza che, come pure emerge dalla prospettazione dell’appellante - laddove dimostrata - è suscettibile di essere corretta in sede giurisdizionale, né la sentenza n. 9/2023 della Corte di giustizia UE, di cui l’appellante offre una lettura fuorviante.
In particolare, l’appellante sostiene che la CGUE ha affermato, alla lettera, che “ Ai sensi dell’art. 2, lett. a), e dell’art. 3, parr. 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente deve ritenersi che per il diritto dell’Unione un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora, in particolare, presenti carattere obbligatorio o comunque vincolante per le autorità competenti al successivo rilascio di autorizzazioni per specifici progetti ”.
Ma, in realtà, la parte qualificante della sentenza europea è del seguente tenore:
“ L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che:
un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora, in primo luogo, sia stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un committente preso in considerazione da tale piano e sia stato adottato da tale autorità, in secondo luogo, sia stato adottato sulla base di una disposizione contenuta in un altro piano o programma e, in terzo luogo, preveda sviluppi diversi da quelli previsti in un altro piano o programma, a condizione, tuttavia, che abbia almeno carattere obbligatorio per le autorità competenti nel settore del rilascio di autorizzazioni per progetti ”.
E il Piano qui gravato non può farsi rientrare sotto alcun profilo in tale fattispecie.
Mancano invero la figura del “committente”, l’aspetto applicativo di “ altro piano o programma ”, e gli “ sviluppi diversi ”, plausibilmente, potenzialmente peggiorativi per l’ambiente, come suggerisce il caso ivi considerato dalla CGUE, relativo a un masterplan previsto da un piano regolatore prevedente deroghe allo stesso piano, a suo tempo sottoposto a VAS, sul tema delle altezze degli edifici. Da cui l’osservazione della Corte che “ se fosse possibile derogare al quadro definito da un piano o da un programma che è stato sottoposto a valutazione ambientale, ai sensi della direttiva 2001/42, ed è stato elaborato prendendo in considerazione, secondo l’articolo 8 di tale direttiva, gli insegnamenti derivanti da tale valutazione, tale obiettivo [la tutela ambientale] sarebbe compromesso senza che una siffatta deroga sia soggetta, quantomeno, all’obbligo, derivante dall'articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, di stabilire se tale deroga possa avere effetti significativi sull’ambiente ”.
Indi, la decisione CGUE in commento non solo non contrasta, ma anzi conferma il principio conclusivamente affermato nelle sopra citate sentenze del 2012, e di cui il AR ha fatto applicazione, secondo cui “ il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale ”; e ciò anche perché “ le norme di piano di per sé sole non servono, quand’anche abbiano contenuti ulteriori a quelli minimi … a porre regole esecutive dirette di gestione territoriale ” (così C.G.A.R.S., n. 814/2012, cit.).
2. Con il secondo motivo l’appellante lamenta che il AR non abbia accertato la violazione dell’art. 144 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 23 del r.d. 1357/1940, derivante dal mancato coinvolgimento delle amministrazioni comunali in sede di redazione del Piano paesaggistico, e il detrimento delle sottese garanzie partecipative.
Si duole, in particolare, l’appellante del fatto che il AR abbia affermato che la “concertazione” è avvenuta, ancorchè, come denunziato in ricorso: il procedimento è stato suddiviso in due fasi, adozione e approvazione, con applicazione di misure di salvaguardia a tempo indeterminato in assenza di previsione normativa; i comuni non hanno partecipato alla fase di redazione e adozione del Piano, e hanno potuto presentare osservazioni solo su quanto già predisposto; il contenuto del Piano approvato, poi, sotto l’aspetto normativo e cartografico, è completamente diverso rispetto a quello del piano adottato e offerto in visione per le osservazioni, con conseguente vanificazione della fase di concertazione istituzionale e di partecipazione degli interessati, i quali ne hanno conosciuto l’effettivo contenuto solo dopo l’apposizione del vincolo.
Prosegue l’appellante illustrando che, per quanto di suo interesse: il piano approvato ha previsto una diversa perimetrazione dell’intera area di riferimento, suddividendola in sub-zone di numero maggiore rispetto a quelle di cui piano adottato, che ha rimodulato nei confini e nelle estensioni; i suoi terreni, dapprima inseriti in zona “6f” con livello di tutela 2, e in zone “6g” e “6o” con livelli di tutela 2 e 3, sono stati poi inseriti in area “6g” con livello di tutela 2, e “6f “con livelli di tutela 1 e 2, e assoggettati a una disciplina d’uso completamente diversa e frutto di una riconsiderazione e diversa ricognizione dell’intero paesaggio locale di riferimento rispetto al piano adottato, sia sotto l’aspetto grafico che normativo.
Per l’appellante, questo inasprimento è immotivato e inaccettabile perché introdotto in carenza del coinvolgimento dei comuni interessati, vizio che il AR ha escluso sulla sola base degli artt. 143, 144 e 145 del d.lgs. 42/2004, cioè ignorando l’art. 23 del r.d. 1357/1940, pure invocato in ricorso e applicabile in Sicilia, che impone all’amministrazione regionale di redigere il piano paesaggistico “ valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati ”, sicchè, per l’appellante, il AR avrebbe dovuto, in alternativa, o chiarire le ragioni per cui ha ritenuto soddisfatte le esigenze di concertazione istituzionale con i comuni anche ai sensi del r.d. 1357/1940, o specificare i motivi per cui non ha ritenuto applicabile detta normativa.
In altre parole, per l’appellante, il AR, nulla dicendo circa l’art. 23 del r.d. 1357/1940 e sullo stravolgimento del Piano paesaggistico approvato rispetto a quello adottato, è incorso nel vizio di omessa pronuncia su questioni decisive della controversia, ed è giunto a conclusioni errate anche ai sensi degli articoli 143, 144 e 145 del d.lgs. 42/2004, poiché l’asserita concertazione istituzionale è avvenuta nel caso di specie solo su questioni di metodo e sul piano adottato (mai entrato in vigore se non per il periodo della salvaguardia), risultando così inadeguata a perseguire gli scopi di cui al ridetto art. 23.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. In primo luogo, come noto, l’omessa pronunzia del giudice di primo grado su una censura non configura un error in procedendo e non inficia la relativa decisione, trattandosi di vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato a eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa (tra tante, C.G.A.R.S., Sez. giur., 3 marzo 2025, n. 151; Cons. Stato, III, 26 settembre 2022, n. 8299).
Inoltre, non può dirsi che il AR non si sia pronunziato sull’asserito “stravolgimento” del Piano, avendo il primo giudice svolto a tale riguardo varie considerazioni nel terz’ultimo capoverso delle motivazioni della sentenza impugnata
Ciò posto, è vero, e ben noto al Collegio, per essersi questo Consiglio più volte pronunziato sulla questione, che, non avendo la Regione Siciliana dato corso alla previsione di cui all’art. 144, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 42/2004 (le “ ulteriori forme di partecipazione ” da disciplinare a opera delle regioni con apposite norme), sono ancora in vigore, per effetto della clausola di salvezza di cui al successivo art. 158, le norme di cui agli artt. 23 e 24 del r.d. 1357/1940, integrate dalle norme generali della l. 241/1990.
Tuttavia “ siffatta partecipazione, con la relativa pubblicità, in assenza del definitivo recepimento in Sicilia del citato art. 144, s’invera soltanto nelle forme ordinarie del r.d. n. 1357/1940, della l. n. 241/1990 e del decreto assessorile n. 5820 dell’8 maggio 2002 ”, e tutto ciò “ senza che la partecipazione possa trasmutare in qualsivoglia forma di codecisione con gli altri soggetti coinvolti ” (C.G.A.R.S., Sez. giur., nn. 811, 812, 813 e 815 del 2012, cit.).
Diversamente, “ si andrebbe incontro a situazioni di stallo, mentre ulteriori apporti critico-conoscitivi (osservazioni, obiezioni, richieste di rettifica e/o integrazioni) potranno essere presi in considerazione nella fase successiva alla pubblicazione del Piano ” (C.G.A.R.S., Sez. riun., parere n. 559/2017 del 12 giugno 2017); in altre parole, muovendo proprio dalla qui lamentata duplicità della fasi di adozione e di approvazione del Piano paesaggistico, connaturale al procedimento di pianificazione, la concertazione istituzionale si inserisce nella prima fase, in “ chiave e con valenza istruttoria, anziché decisoria o di concerto in senso proprio ”, restando l’apporto in “ una posizione distinta rispetto a quella del titolare del potere pianificatorio, che resta l’Ente regionale (in veste di soggetto cui è demandata, attraverso la pianificazione, la funzione di valorizzazione e salvaguardia dei beni paesaggistici) ”; con la conseguenza che “ si tratta di valutare , … in concreto, se la partecipazione … sia stata sufficiente; e, quindi le effettive occasioni nelle quali gli enti interessati hanno avuto la possibilità di interloquire con l’Amministrazione procedente, manifestando il proprio punto di vista e apportando utili elementi nella fase dell’istruttoria ai fini della formazione della decisione finale ” (così, C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 246/2019 e n. 36/2015, entrambe cit.).
Non colgono, pertanto, nel segno tutti i rilievi che l’appellante incentra sulla suddivisione del procedimento nelle due predette fasi, sulla circostanza che i comuni non hanno partecipato alla fase di redazione e adozione e sono intervenuti soltanto mediante osservazioni sul Piano adottato, sulle modificazioni subite dallo strumento nel periodo intercorso tra l’adozione e l’approvazione.
Quanto alla doglianza che lamenta anche in questa sede l’applicazione delle misure di salvaguardia relative al Piano adottato in carenza di previsione normativa, basti rilevare che queste, come già osservato dal AR, discendono direttamente dall’adozione del Piano (art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004).
A questo punto resta da verificare se la sentenza impugnata, nell’ambito delle articolate considerazioni che il primo giudice ha riservato al tema in trattazione (che occupano, come osserva lo stesso appellante, circa 6 pagine), e nel solco trattato dalla predetta giurisprudenza, abbia valutato “in concreto” il grado di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione per cui è causa.
Al quesito deve darsi risposta positiva: il AR è infatti pervenuto al giudizio di sufficienza della partecipazione sulla base dei verbali degli incontri di concertazione versati in atti dall’Amministrazione resistente, e, nel loro ambito, più specificamente, del verbale del 27 luglio 2022, dal quale risulta l’accoglimento delle osservazioni rese dai comuni su una serie di problematiche, che la sentenza illustra partitamente.
Ne viene: per un verso, la correttezza della conclusione del AR che la concertazione, peraltro relativa a un Piano paesaggistico “ in senso stretto ”, ovvero incentrato sulla “ conoscenza, ricognizione, tutela e valorizzazione del paesaggio regionale, piuttosto che sulle prospettive di futuro sviluppo urbanistico ”, sia stata “ in concreto adeguata alle specifiche finalità dello strumento pianificatorio ”, avendo questa assolto la funzione istruttoria, che le pertiene (sul punto, anche C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 1105/2022), di porre rimedio ad eventuali errori materiali rilevati dai comuni, di valutare eventuali proposte in ordine alla tutela delle aree di pregio, nonché di suggerire soluzioni di eventuali conflitti nascenti dai diversi atti di pianificazione; per altro verso, l’inconsistenza della censura, qui ripetuta e già motivatamente esclusa dal AR, che la concertazione istituzionale sia avvenuta nel caso di specie solo su questioni di metodo.
Sul punto, merita anche di essere segnalato, per completezza, che, come fa notare la difesa erariale, la giurisprudenza di questo Consiglio è stata anche nel senso di affermare l’inammissibilità delle censure in materia di violazione degli obblighi di concertazione e partecipazione proposte da soggetti diversi da quelli cui tali obblighi si riferiscono (C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 1105/2022, cit.; Sez. riun., parere 557/2022).
In ultimo, gli specifici rilievi che, con il motivo in trattazione, l’appellante indirizza avverso il Piano paesaggistico approvato in riferimento alla pianificazione relativa alle sue proprietà perché comportanti più gravose prescrizioni, ritenute “inaccettabili” in quanto “ introdotte senza il coinvolgimento dei soggetti interessati ”, non meritano condivisione anche perché:
- quanto alla diversa perimetrazione delle relative aree e qualificazione, la difesa erariale chiarisce che essa è dipesa da una verifica generale sul valore delle aree boscate per effetto delle disposizioni successive all’adozione del Piano, di cui al D.A. 3401/2017, che hanno determinato l’individuazione di contesti boschivi di livello 1 e, conseguentemente, la loro ridefinizione e il loro “aumento”;
- quanto all’aspetto grafico del Piano, si rimanda a quanto subito appresso, in relazione al terzo motivo.
3. Con il terzo motivo l’appellante ripropone la censura la violazione dell’art. 143, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004, nella parte in cui prescrive che le aree assoggettate al Piano siano delimitate e rappresentate in “ scala idonea alla loro identificazione ”; afferma in particolare che il AR, nel ritenere l’idoneità a tale fine della rappresentazione grafica del Piano approvato (in scala 1:25.000), ha giustificato le scelte illegittime dell’Amministrazione mediante uno “sforzo interpretativo” che si è concretato nell’individuazione di un metodo impraticabile.
3.1. Il motivo è destituito di qualsiasi fondamento.
3.2. Questo Consiglio ha già osservato, proprio in relazione al Piano per cui è causa (C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 278/2025), che la scala di rappresentazione pari a 1:25.000 è abbondantemente adeguata in relazione alla tipologia di pianificazione di che trattasi, anche perché riferita a supporti cartacei. Ha altresì rilevato l’evidente profilo di inammissibilità di una censura - quale quella in esame, costituente una mera asserzione - che non dimostri l’inidoneità di detta scala alla identificazione delle aree.
4. Il quarto e ultimo motivo si compone di varie censure, tutte infondate.
4.1. Per alcuni terreni di proprietà, assoggettati a vincolo boschivo, l’appellante, sulla base della nota n. 3725/2011 dell’Ispettorato delle foreste di Siracusa attestante che i terreni in parola non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, né all’interno di aree boscate, né in fasce inedificabili di rispetto ad aree boschive, contesta la presenza, anche nei pressi, di aree boschive o vegetazione assimilata, e sostiene che il AR ha respinto la relativa doglianza di primo grado sostituendosi indebitamente a quanto motivato dall’Amministrazione nel respingere la sua osservazione al Piano fondata su tale argomentazione.
La censura non coglie nel segno: la piana lettura della articolata motivazione che il AR ha dedicato alla questione fa emergere con ogni chiarezza che il primo giudice ha fondato le sue conclusioni sulla natura della determinazione criticata, che è risultata non ricognitiva bensì innovativa, in quanto scaturente da una verifica generale sul valore delle aree boscate per effetto delle disposizioni successive all’adozione del Piano già sopra citate (D.A. 3401/2017).
Così accertata la ragione del vincolo, nulla muta considerando il fatto che, nell’ambito della predetta, articolata motivazione, il AR abbia soggiunto, sostanzialmente ad abundantiam , altre argomentazioni relative al tenore sia dell’osservazione al Piano al riguardo presentata dall’appellante che delle motivazioni con cui questa è stata respinta.
4.2. Sempre per le stesse aree, l’appellante sostiene l’insussistenza di tratti naturalistici (diversi da quelli boschivi) atti a giustificarne l’inclusione in un paesaggio locale classificato come di elevato valore paesaggistico sulla scorta di elementi morfologici quali balze, scogliere, cale e spiagge.
La censura non convince, stante la sua genericità rispetto alla motivazione con cui il AR ha respinto la stessa censura (il rimando alla descrizione dell’area in questione contenuta nel ridetto D.A. 5040/2017, pag. 165).
4.3. Il AR, ai sensi degli artt. 63 e 64 Cod. proc. amm., ha ritenuto, in relazione ad altre aree di proprietà dell’appellante assoggettate a vincolo, che l’assunto del medesimo circa l’irrilevanza nel luogo di componenti del paesaggio fosse privo di dimostrazione.
La conclusione va confermata.
Innanzitutto, non può accedersi alla prospettazione del motivo secondo cui il AR avrebbe potuto verificare l’assunto in parola direttamente dalle tavole ricognitive del Piano adottato e approvato: come noto, nel giudizio amministrativo, l’onere di produrre principi di prova circa la sussistenza dei denunziati vizi di legittimità degli atti impugnati incombe sul ricorrente, e tale onere non può dirsi certo assolto ipotizzando, come sostanzialmente pretenderebbe l’appellante, che l’organo giudicante effettui una disamina autonoma della documentazione versata al fascicolo di causa al fine di rinvenirvi, in vece dell’interessato, gli elementi che depongono nel senso meramente affermato in ricorso.
Lo stesso assunto non poteva neanche trarsi, come pure sostenuto nel motivo, dalla documentazione depositata in primo grado che l’appellante ha qui puntualmente richiamato, di cui bene ha fatto il AR a non tener conto, trattandosi:
- della relazione tecnica allegata alle osservazioni procedimentali, che il primo giudice ha ritenuto legittimamente respinte con una motivazione qui, come sopra, confermata;
- di tre pareri espressi dalla Soprintendenza in ordine ai programmi costruttivi a suo tempo presentati dall’appellante (29 luglio 2011, nn. 12797 e 12798; 4 gennaio 2012), che sono tutti antecedenti all’adozione del Piano (D.A. n. 98 del 1° febbraio 2012).
5. In definitiva, nulla aggiungendo alle questioni come sopra trattate la memoria difensiva depositata dall’appellante in corso di causa, il gravame va respinto.
Pertanto, non vi è luogo per la disamina delle censure di primo grado qui sinteticamente riproposte, e ogni altra questione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, anche in rito, resta assorbita.
Le spese del grado, in considerazione della complessità delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
NA TI, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TI | TO NO |
IL SEGRETARIO