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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 991/2024, avente ad oggetto: comodato di immobile urbano, vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
rapp.ti e difesi, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
[...] dall'avv. Rosita Screti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina,
Via Monti n. 42.
RICORRENTI
E
, residente come in atti;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 3.6.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, evocavano innanzi all'intestato
[...] Parte_3 CP_1
Tribunale, al fine di sentir accertare l'intervenuta scadenza del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in Latina Scalo, Via dell'Acacia, composto da vanti 5,50, distinto al catasto del medesimo comune al foglio 64, particella 444, zona cens. 2, cat. A/3, CL. 1, rendita catastale 235,76
A tal fine, deducevano di aver sottoscritto con la resistente contratto di comodato gratuito, a tempo indeterminato, in data 1.8.2021, regolarmente registrato, e che, nonostante l'invio di formale di richiesta di restituzione, la resistente non rilasciava l'immobile.
Non si costituiva in giudizio la resistente benché ritualmente evocata in giudizio.
Prodotta documentazione, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, a seguito dell'udienza del 3.6.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , CP_1
ritualmente evocata in giudizio e non comparsa.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, in ordine alla qualificazione della domanda restitutoria, hanno stabilito che “(a) le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale;
(b) l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del
- 2 - relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione” (Cass. SU n°7305 del 28.03.2014).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione restitutoria personale in virtù di precedente contratto, sia onere dell'attore dimostrare il titolo essendo invece onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo contrattuale che legittimi allo stato l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Invero “il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale … in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato” (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 09/04/2013, n. 8590).
I ricorrenti hanno prodotto in atti il contratto di comodato a sostegno della loro pretesa, la resistente era nel godimento dell'immobile in virtù di contratto di comodato precario a titolo gratuito.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803, comma 1, c.c.).
Nessuna norma prevede per il comodato immobiliare la necessità della forma scritta, tuttavia nel caso di specie è stato prodotto in atti il contratto. (Cass.
4632/1979; Cass. 3695/1974).
L'art. 1810 c.c. dispone che se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Il comodato disciplinato dall'art. 1810 cc, cd comodato precario, altro
- 3 - non è che un comodato senza determinazione di durata. Esso si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui (Cass. 5987/2000). “Ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'articolo 1810 c.c.” (Cass. n. 5907/2011).
Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 15986/2010, chiarisce che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene
Nel caso concreto, dunque, poiché, pacificamente, il comodato in questione non aveva un termine di durata, non può che ritenersi sussistente il diritto della parte comodante a chiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene che ne forma oggetto.
Nel contratto in atti era prevista all'art. 2, la facoltà dei comodanti di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso minimo di tre mesi con raccomandata anche a mano e l'obbligo della parte comodataria di restituire alla parte comodante il bene comodato alla scadenza del termine indicato nonché, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, la facoltà dei comodanti di richiedere l'immediato rilascio.
Il comodatario aveva, pertanto, l'obbligo di restituire la res su richiesta.
Il comodante ha fatto espressa richiesta di restituzione dapprima con
- 4 - raccomandata del 13.07.2023, alla quale seguiva una seconda raccomandata con data 06.10.2023 e una terza con data 29.01.2024 tutte consegnate al destinatario presso l'immobile di causa, nonché intrapreso il procedimento di mediazione obbligatorio, conclusosi con esito negativo per assenza della controparte.
Il termine, pertanto, può ritenersi decorrente dalla raccomandata di diffida al rilascio del 13.7.2023, ricevuta in data 17.7.2023, data alla quale decorreranno i tre mesi di preavviso contrattualmente previsti, scaduti i quali il comodato deve ritenersi cessato per recesso unilaterale del comodante, cui l'art. 1810 c.c. riconosce espressamente un diritto potestativo in ordine alla cessazione del rapporto, con conseguente obbligo di restituzione in capo a comodatario, non essendo dedotte e provate le ragioni di urgenza che legittimerebbero la restituzione immediata. (Trib. Nocera Inf. 1096/2014).
Espressamente diffidato al rilascio dell'immobile, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante;
in particolare, per il venir meno del comodato, il primo deve ritenersi occupante
"sine titulo" del bene, sin dall'epoca della comunicazione della richiesta di liberazione dell'immobile (cfr. Tribunale Arezzo, 09/07/2015, n. 804). Tale richiesta, non adempiuta, ha perciò determinato l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento dell'immobile occupato, con la conseguenza che il vincolo contrattuale va dichiarato sciolto e l'odierno resistente è venuto ad assumere la posizione di detentore "sine titulo"
e quindi abusivo del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 10 maggio 2000,
n. 5987; Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 1989 n. 4718).
Nel caso di specie, la perdurante occupazione dell'immobile è risultata provata altresì dalla certificazione anagrafica che attesta la residenza della resistente nell'immobile per cui è causa.
Pertanto, in conseguenza di quanto precede ed in accoglimento della domanda, va condannata all'immediato rilascio dell'immobile CP_1
per cui è causa sito in Latina Scalo, Via dell'Acacia, distinto al catasto urbano
- 5 - al foglio 64, particella 444, libero e vuoto da persone e cose. Nessun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
Parte ricorrente formula altresì domanda di condanna al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di occupazione senza titolo sino all'effettivo rilascio.
La giurisprudenza di legittimità prevalente (arg. ex Cass. 14222/2012;
Cass. 20823/2015) ritiene che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
Nel caso di specie, anche tale prova, necessaria per vincere la suddetta presunzione, non è stata fornita dalla convenuta all'esito del giudizio rimanendo contumace.
La contumacia, pur non significando ammissione implicita dei fatti allegati da parte attrice, essendo un atteggiamento considerato dal legislatore
“neutro”, non può comunque comportare un aggravio probatorio della parte attrice che dovrà limitarsi a fornire la prova di quanto nella sua disponibilità.
Venendo dunque alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, va fatta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (SS.UU. Cass. n. SS.UU. n.
33645/2022; Cass. 9137/2013).
- 6 - Sotto tale profilo, appare equo parametrare il risarcimento del danno ispirandosi all'importo al valore medio locatizio dell'immobile pari ad euro
550,00 mensili, con decorrenza dal 17.10.2023, sino alla data dell'effettivo rilascio.
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate
a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013 n.
11736).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Rosita Screti, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) dichiara cessato per scadenza del termine a far data dal 17.10.2023 il contratto di comodato stipulato tra , Parte_1 Parte_2
, e la resistente e, per l'effetto,
[...] Parte_3 CP_1
condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in CP_1
- 7 - Latina Scalo, Via dell'Acacia, distinto al catasto urbano, foglio 64, particella 444, libero e vuoto da persone e cose;
c) condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, in CP_1
solido tra loro, della somma di euro 550,00 mensili a far data dal
17.0.2023 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei CP_1
ricorrenti, in solido tra loro che si liquidano in complessivi euro
4.095,00 di cui euro 286,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Rosita Screti, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Latina il 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 8 -