Articolo 1 della Legge 5 luglio 1995, n. 301
Articolo 2
Versione
26 luglio 1995
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.
Entrata in vigore il 26 luglio 1995