Articolo 815 del Codice civile
Articolo 768 sexiesArticolo 768 octies
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19 aprile 1942
Art. 815.

(Beni mobili iscritti in pubblici registri).

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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