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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di liquidatore Parte_1 C.F._1
nominato della , in liquidazione (C.F. Controparte_1
e P.I.: , elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. Pezzano Bruno e De P.IVA_1
Pietro Rosa Maria Carmela, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socio Controparte_1 C.F._2 della , in liquidazione (P.IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Matera Dante, che lo P.IVA_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto nonché nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Speziale Paolo, che C.F._4
li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
1 CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ex art. 2901 c.c., notificato nelle date dell'8-13.10.2020, , Controparte_1 in proprio e nella qualità di liquidatore nominato della di CP_1 Controparte_1
, in liquidazione, ha convenuto in giudizio , in proprio e
[...] Controparte_1
nella qualità di socio della suddetta società, nonché e Controparte_2 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ed al IG.
G.I. nominando quale istruttore della causa, contrariis reiectis, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria: a) dell'ipoteca giudiziale iscritta in favore del IG. in virtù del Controparte_2
decreto ingiuntivo datato 12.11.2015, Rep. n. 266, emesso in favore del predetto ultimo e contro il proprio figlio Dott. da codesto On.le Tribunale;
b) del medesimo decreto Controparte_1
ingiuntivo per ultimo sopra indicato;
c) dell'atto di dazione in pagamento per Notar
[...]
Rep. n. 55450, Racc. n. 21054, alla di lui madre IG.ra nata in [...]_1 CP_3
Calabria il 21.11.1945, residente in [...], c.f.
, e dichiarare gli stessi, o, chi tra essi verrà ritenuto come lesivo dei diritti C.F._4
di credito dell'istante, inefficace/i nei confronti di quest'ultimo, attore, in proprio e nella qualità, quale atto di disposizione del patrimonio”. A tali fini esponeva:
a) che, con ricorso monitorio depositato in data 1-4.07.2016, l'odierno attore (all'epoca nella qualità di socio della ) aveva chiesto all'intestato Tribunale di Controparte_4
ingiungere ad il pagamento, a titolo di regresso, della somma di € Controparte_1
86.692,46, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria, rappresentando: di aver costituito insieme all – giusta atto CP_1 pubblico dell'11.12.2006, in notar , notaio in ER (RC), rep. n. 106562 – la Persona_2
società in nome collettivo denominata “ di e CP_1 Controparte_1 CP_1
, con sede in ER, Via Trento snc, con determinazione delle percentuali di
[...]
partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite nella misura del 40% per e del CP_1
60% per che l'oggetto di detta società consisteva “nello svolgimento dell'attività di CP_1
agente di assicurazione della Compagnia Parte_2
gestione dei contratti assicurativi di qualsiasi natura”, con durata sino al
[...]
2 31.12.2013; che, con missiva del 31.03.2011, la Compagnia Parte_2
comunicava alla il recesso dal rapporto agenziale fra loro intercorrente;
che, CP_1
con atto di citazione notificato in data 27.07.2012, la Controparte_1
nonché questi ultimi in proprio e quali delegati assicurativi,
[...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la (nelle more Parte_2
divenuta e che detto giudizio si concludeva con sentenza n. 5574/2015 Controparte_5
pubblicata il 15.09.2015, con cui il Tribunale respingeva quasi integralmente le domande della condannandola, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento nei confronti di della somma di € 162.048,54, oltre interessi legali CP_5
dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 18.830,00, oltre accessori di legge, e quelle dell'espletata c.t.u. contabile, in misura del 50% tra le parti in lite;
che la notificava detta sentenza alla CP_5 CP_1
nonché ai due soci personalmente, unitamente ad un atto di precetto con cui veniva
[...]
intimato alla società il pagamento della somma di € 221.007,43 e ai due soci di €
28.006,17; che, in mancanza di pagamento della somma precettata, la notificava CP_5
a un atto di pignoramento immobiliare con il quale – premesso di aver Controparte_1
promosso, con esito negativo, esecuzione mobiliare nei confronti della ex art. CP_1
2304 c.c. – sottoponeva ad espropriazione forzata taluni beni immobili di sua esclusiva proprietà; che detta procedura veniva iscritta a ruolo presso l'intestato Tribunale (al n.
4/2016 R.G. Es. Imm.), nonché trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
che la richiesta del di ottenere da il CP_1 Controparte_1
pagamento della quota di sua spettanza (pari complessivamente ad € 86.692,46, di cui €
72.689,38 quale 40% dell'importo capitale, interessi e quota spese CTU precettato, ed €
14.003,08 quale quota parte delle spese e competenze legali liquidate in sentenza) rimaneva priva di riscontro;
che, per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, il CP_1 corrispondeva alla creditrice procedente l'intero importo intimato in pagamento, decurtato della metà delle spese di c.t.u., oltre alle successive spese, il tutto per l'importo di €
208.414,71 e, all'esito del pagamento, la depositava rinuncia all'esecuzione; CP_6
b) che, con decreto ingiuntivo n. 180 del 7.07.2016 (comunicato al difensore dell'istante in data 27.07.2016), il ricorso monitorio veniva accolto;
che, avverso il suddetto decreto
3 ingiuntivo, proponeva opposizione con contestuale domanda Controparte_1
riconvenzionale e chiamata in causa del terzo (ossia della ); Controparte_4 che l'opposizione, iscritta al n. 1413/2016 R.G., veniva definita con sentenza n. 876 del
13.08.2019, con cui l'intestato Tribunale “rigettava la domanda proposta dall'opponente
IG. nei confronti della terza chiamata Controparte_1 Controparte_1
in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore,
[...]
accogliendola, solo parzialmente, nei confronti del Dott. Prof. Controparte_1
revocando il decreto ingiuntivo n. 180/2016 emesso dal Tribunale di Locri (RC) il
27.07.2016, ma, per l'effetto, condannando il IG. al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente per ingiunzione, dell'importo di € 55.452,45, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, oltreché alla rifusione delle spese processuali in favore della terza chiamata liquidate in complessive € CP_1
2.738,00, per onorario, oltre spese generali C.A.P. e I.V.A. come per legge ed alla rifusione delle spese processuali per il procedimento monitorio, in favore del Dott. Prof.
liquidate in complessive € 2.008,00, di cui € 406,00, per spese vive ed € Controparte_1
1.605,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.A.P. e I.V.A. come per legge, compensando tra le parti quelle del procedimento di opposizione e ponendo a carico di entrambe le parti, per il 50% ciascuno, quelle di C.T.U., liquidate con separato decreto”; che detta sentenza veniva notificata in data 26.11.2019 ex art. 140 c.p.c. all'opponente contestualmente ad un atto di precetto per l'importo di € 56.757,06 (in atti);
c) che, in difetto di riscontro, sebbene la sentenza non fosse ancora passata in giudicato, intendendo procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , l'odierno Controparte_1
attore procedeva a verificare l'eventuale sussistenza di immobili nel suo patrimonio, rilevando che l'unico immobile a lui intestato, ossia un “fabbricato posto al I piano di una più complessa struttura edilizia in condominio, sito in territorio del Comune di ER
(RC) alla via C.so Vittorio Emanuele II n. 42, catastalmente identificabile al foglio di mappa n. 31, p.lla 1709, sub 5” acquistato nel 2006, era stato dapprima, ossia in data
17.05.2016, concesso in ipoteca da al di lui padre, Controparte_1 Controparte_2
(e ciò a fronte dell'emissione, in data 12.11.2015, di un decreto ingiuntivo chiesto da quest'ultimo nei confronti del figlio, per l'importo di € 70.000,00) e, poi, in data
4 21.02.2018, ceduto con atto di dazione in pagamento in notar (rep. n. Persona_1
55450 – racc. n. 21054), ritualmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria in data 5.03.2018 (n. 3545 R.G. – n. 2960 R.P.), a CP_3
(madre di e moglie di ); che ciò avrebbe concretizzato
[...] Controparte_1 CP_2 tra le parti “un contratto a titolo oneroso con funzione solutorio-satisfattiva ed effetti reali”; che detto ultimo atto, quand'anche considerato anteriore al sorgere del credito vantato dal sarebbe stato dolosamente preordinato dall' al fine di CP_1 CP_1
pregiudicarne il soddisfacimento, così compromettendone le ragioni creditorie, essendo l' a conoscenza della pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Torino, CP_1
anche considerato che, precedentemente sia all'iscrizione ipotecaria, sia alla dazione in pagamento, aveva ricevuto delle missive di diffida e costituzione in Controparte_1
mora e, tra la concessione di ipoteca e la datio in solutum, la notifica del decreto ingiuntivo;
che, comunque, il debito a carico dell' nei confronti dei suoi genitori CP_1 non poteva ritenersi verosimile, anche perché , all'atto della revoca del Controparte_1
mandato di agenzia da parte della alla aveva prelevato, a titolo Parte_2 CP_1
di acconto (quale liquidazione sulle spettanze dovutegli dalla SAI Ass.ni S.p.A. in conseguenza della revoca del mandato), l'importo di € 80.000,00; che dovesse ritenersi presumibile che i genitori fossero consapevoli del pregiudizio che l'atto Parte_3
dispositivo avrebbe potuto comportare ai creditori reali del medesimo (essendo il padre a ritirare gli atti giudiziari e/o le missive di diffida e costituzione in mora diretti al figlio, non potuti consegnare a lui personalmente), ovvero, nell'ipotesi in cui il credito venisse considerato successivo al compimento dell'atto, fossero partecipi della dolosa preordinazione;
che, pertanto, l'atto dispositivo posto in essere da Controparte_1
doveva ritenersi pregiudizievole per il suo creditore, non essendo peraltro l' CP_1
titolare di altri beni (cd. eventus damni).
Alla luce delle superiori premesse, ritenuti sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., instava per l'accoglimento delle conclusioni ut supra riportate, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari in corso di causa.
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.03.2021 si costituiva in giudizio esponendo: in punto di fatto, di aver effettivamente acquistato in data Controparte_1
25.07.2006 l'immobile identificato al al fg. di mappa n. 31, p.lla 1709, sub 5, per Notar CP_7
in ER (RC); che il prezzo della vendita, stabilito in € 70.000,00, era stato pagato Persona_3
“dalla parte acquirente alla parte alienante a mezzo un assegno di conto corrente n.1003 tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Filiale di ER n. 2106402947-12” e che il relativo importo era stato corrisposto da in funzione di prestito personale infruttifero, a Controparte_2 fronte del quale si era impegnato a restituire l'intera somma entro e non oltre Controparte_1
gli otto anni successivi alla predetta stipula (cfr. scrittura privata recante la data del 25.08.2006, all. 3); che, non avendo l'obbligato restituito la somma ricevuta in prestito, in data 24.11.2015 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 266/2015 con cui veniva condannato a pagare l'importo di € 70.000,00 al proprio padre, oltre interessi, spese e competenze del monitorio e, persistendo l'inadempimento, un atto di precetto (in cui si evinceva che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo in data 31.03.2016 ex art. 647 c.p.c. e munito di formula esecutiva il
4.04.2016) per il complessivo importo di € 79.116,66; che, non potendo restituire dette somme, era stato costretto a procedere alla datio in solutum dell'immobile de quo, giusta atto pubblico in notar
(rep. n. 55450 – racc. n. 21054), nel quale si faceva menzione: del debito di Persona_1
nei confronti di;
della volontà del primo di cedere il Controparte_1 Controparte_2
predetto immobile al secondo, a titolo di dazione in pagamento, a totale soddisfo delle obbligazioni derivanti dal credito da quest'ultimo vantato;
del consenso di a Controparte_2
che la cessione in oggetto venisse effettuata in favore della moglie, ; che, pertanto, CP_3
il debito di nei confronti del padre era anteriore all'insorgere della vicenda Controparte_1
che ha visto i soci della coinvolti nel giudizio contro la che CP_1 Parte_2
l'importo di € 80.000,00 di cui all'assegno del 4.05.2011 è stato versato nelle casse societarie, il che non ha permesso ad di saldare il debito nei confronti del proprio padre;
in punto di CP_1
diritto, ha eccepito in via preliminare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha eccepito: che nessun danno fosse configurabile in capo al il quale – a suo dire – CP_1
si sarebbe tardivamente attivato per il recupero del proprio credito, dovendosi quindi “accodare alla soddisfazione del creditore ipotecario di primo grado”, ossia la cui Controparte_2
ipoteca sull'immobile de quo è stata iscritta su iniziativa di quest'ultimo, e non già concessa
6 volontariamente dal deducente, come dedotto ex adverso; che non fosse configurabile una partecipazione dolosa tra ed il di lui padre, avendo quest'ultimo “agito per un Controparte_1
debito, scaduto ed esigibile e, quindi, anche sotto questo profilo, da intendersi quale atto dovuto ed irrevocabile, ex art. 2901 comma 3 c.c.”; che il pagamento dell'immobile a mezzo assegno di conto corrente n. 1003 non potesse considerarsi apparente;
che, comunque, con riguardo alla datio in solutum del 21.02.2018, aveva agito al solo scopo di adempiere al proprio Controparte_1
debito scaduto e che, a quella data, “non era stata emessa ancora né la sentenza della Corte di
Appello di Torino (14.03.2018), né era stata depositata la sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla pretesa creditoria del Dott. oggetto di contestazione da parte CP_1 dell'odierno convenuto, allora costituitosi in riconvenzionale (13.08.2019)”; che, pertanto,
“nessuna conoscenza e, tantomeno, certezza poteva essersi formata in ordine ad una mera ipotesi, ossia che dai predetti giudizi potesse consolidarsi un debito nei confronti del Dott. al CP_1
contrario, poteva fondatamente ritenersi che a favore di entrambi fosse acclarata una ragione di credito anche molto consistente nei confronti di un terzo soggetto, Unipol SAI s.p.a.”; che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo n. 180/2016, il convenuto aveva già subito la notifica del precedente decreto ingiuntivo ad iniziativa del proprio padre, nonché l'iscrizione ipotecaria sull'immobile; che, comunque, né il decreto ingiuntivo né la successiva iscrizione ipotecaria erano suscettibili di revocatoria, per come invece preteso da controparte. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10 e per l'effetto adottare gli opportuni adempimenti di rito;
nel merito, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra indicati”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. “stante l'infondatezza e la velleitarietà della domanda”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.03.2021 si costituivano altresì in giudizio e eccependo preliminarmente la non assoggettabilità a Controparte_2 CP_3
revocatoria degli atti diversi da quelli di disposizione del patrimonio (segnatamente, del decreto ingiuntivo emesso in danno di e della conseguente iscrizione di ipoteca Controparte_1
giudiziale); hanno poi dedotto che la datio in solutum posta in essere da si era Controparte_1 resa necessaria per l'adempimento di un debito scaduto, dovendo quindi trovare applicazione l'art. 7 2901 co. 3 c.c.; infine, hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Locri, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione revocatoria spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2015 e la ipoteca giudiziale di € 140.000,00 iscritta presso
l'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria – servizio di pubblicità immobiliare – in data 17 maggio 2016 ai nn. 7648/763 sull'immobile sito in ER al C.so Vittorio Emanuele II n. 42, catastalmente identificato al foglio 31, particella 1709 sub 5; - rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la azione revocatoria spiegata avverso di dazione in pagamento stipulato ai
Rogiti per Notar rep. n. 55450, racc. n. 21054 accertandone e dichiarandone la Persona_1
infondatezza per la evidenza insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo;
- in particolare accertare la insussistenza dell'eventus damni e la conseguente carenza di interesse ad agire in capo al creditore chirografario in rapporto alla cessione di un bene gravato da ipoteca giudiziale
a garanzia di un credito di importo superiore al valore del cespite;
- accertare e dichiarare la insussistenza in capo ai convenuti della scientia damni ovvero della partecipatio fraudis avendo il
IG. contratto in funzione del soddisfacimento di una propria legittima aspettativa CP_1 creditoria”, il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che la presente causa non fosse soggetta ad alcuna condizione di procedibilità, il precedente giudicante concedeva i chiesti termini ai sensi dell'art. 183 co. 6) c.p.c.; la causa veniva quindi istruita sia documentalmente, sia a mezzo prova orale. All'esito, le parti chiedevano congiuntamente a questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024 - un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza del 21.10.2024, comunicata alle parti in data 23.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito esposti.
In punto di diritto, giova premettere che l'actio pauliana (o revocatoria) è finalizzata a tutelare l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore contro ogni atto di disposizione patrimoniale che possa recare un pregiudizio alle ragioni del credito.
8 Per il suo fruttuoso esperimento, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra l'attore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni); 4) il presupposto soggettivo in capo al debitore, ossia la conoscenza che costui aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis); 5) ove si tratti di atti a titolo oneroso, il presupposto soggettivo in capo al terzo, ossia la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Orbene, per quanto concerne il primo presupposto dell'azione, ossia l'esistenza del credito, va rammentato che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c. c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Invero, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. civ., Sez. III, n.
3981/2003; Cass. civ., Sez. Un., n. 9440/2004; Cass. civ., Sez. II, n. 25209/2023: “La funzione dell'azione revocatoria ordinaria è quella di ottenere la declaratoria di inefficacia, rispetto al solo creditore che la esercita, di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica
9 l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere”).
In altri temini, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ., Sez. III, n. 11755/2018).
Nella fattispecie in esame, con riguardo alla sussistenza del credito, deve osservarsi come tale elemento - oltre a non essere in contestazione (avendo lo stesso convenuto nei propri atti dichiarato “il Dott. non ha mai in nessun atto contestato il diritto all'azione di CP_1
regresso da parte del Dott. in virtù del pagamento delle somme relative alla condanna di CP_1 cui alla sentenza del Tribunale di Torino n. 5574/2015”) - risulti ampiamente dimostrato, dato che l'odierno attore ha provato di essere creditore di dell'importo di € 56.757,05, Controparte_1
portato dal precetto ritualmente notificato all'odierno convenuto in data 26.11.2019.
Il predetto importo è stato così rideterminato dalla sentenza che, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 180/2016 (che aveva ingiunto ad il Controparte_1 pagamento del maggior importo di € 86.692,46) e previa revoca del provvedimento monitorio opposto, ha condannato l'odierno convenuto al pagamento in favore di della Controparte_1
somma pari ad € 55.425,45, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Merita osservarsi che il credito vantato dal nei confronti di trae CP_1 Controparte_1
origine dalla sentenza n. 5574/2015 del Tribunale di Torino pubblicata il 15.09.2015, provvisoriamente esecutiva, che aveva condannato la in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti di della somma indicata in CP_5
sentenza: dopo la notifica da parte della creditrice della sentenza e del correlato atto di precetto, esperito il rimedio di cui all'art. 2304 c.c., la notificava a un atto di CP_5 Controparte_1
pignoramento immobiliare mediante il quale sottoponeva ad espropriazione forzata taluni beni immobili di sua esclusiva proprietà; pertanto, per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, il corrispondeva alla creditrice procedente l'intero importo intimato in pagamento, decurtato CP_1
della metà delle spese di c.t.u., oltre alle successive spese, il tutto per la somma di € 208.414,71, rimanendo tuttavia vana la richiesta, indirizzata all' a titolo di regresso, di CP_1 corrispondere la quota di sua spettanza, quantificata nell'importo di € 86.692,46. Pertanto, sebbene
10 la sentenza che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia rideterminato l'ammontare del credito vantato dal lo stesso deve ritenersi esistente sin dal momento in CP_1 cui l'odierno attore ha provveduto al pagamento dell'intero importo portato dal precetto notificato dalla unitamente alla sentenza del Tribunale di Torino (cfr. in questi termini proprio la CP_6
sentenza n. 876/2019, resa dall'intestato Tribunale a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si legge “ritiene il Tribunale, sulla base di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (soprattutto le prove documentali in atti), che, nel caso di specie, parte opposta ha assolto all'onus probandi gravante sulla stessa, avendo provato l'esistenza della complessiva fattispecie costituente il titolo legale del credito vantato nel presente giudizio - la pretesa in regresso ex art. 1299 C.C. da parte di uno dei condebitori nei confronti dell'altro condebitore, a seguito di integrale adempimento del debito pecuniario solidale dal lato passivo”).
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'anteriorità (rispetto all'atto impugnato) del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita deve essere riscontrato avuto riguardo al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. I, n. 1050/1996; Cass. civ., Sez. III, n. 17356/2011: “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza”). Non occorre, dunque, ai fini dell'anteriorità del credito, la preventiva formazione di un titolo stragiudiziale o giudiziale, essendo piuttosto sufficiente, per l'esercizio dell'azione de qua, l'esistenza di una ragione di credito anche eventuale
(cfr. nello stesso senso Tribunale Trani, n. 249/2023).
L'ulteriore presupposto oggettivo dell'azione in esame è rappresentato dal c.d. eventus damni, ossia dal pregiudizio che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore possono arrecare alle ragioni dei creditori.
Per costante interpretazione giurisprudenziale, il presupposto dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti
11 di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ., Sez. III, n. 19207/2018; Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 16221/2019; Cass. civ.,
Sez. III, n. 26310/2021: “L'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”; Cass. civ., Sez. I, n.
9092/1998, in motivazione: “Questa corte ha reiteratamente affermato che detto "pregiudizio", ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendio nell'esazione coattiva del credito (cfr. tra le molte in tal senso cass. n. 3449 del 1979; n. 1700 del
1982; n. 402 del 1984). Pertanto l'estremo in parola, che sicuramente ricorre nella ipotesi in cui
l'atto di disposizione riduce la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua inidonea a coprire l'ammontare dei debiti, può sussistere anche nella ipotesi in cui vengano posti in essere atti di disposizione che comportino la sostituzione di beni facilmente aggredibili con beni (come il danaro) che possono essere facilmente sottratti alla azione esecutiva del creditore, oppure con beni consumabili o facilmente deteriorabili, oppure con beni che siano difficilmente aggredibili in via esecutiva, vale a dire in tutti quei casi in cui, in conseguenza della modificazione provocata dall'atto di disposizione nel patrimonio del debitore, una eventuale realizzazione coattiva del credito risulti in tutto o in parte frustrata o gravemente ostacolata … La sua sussistenza deve essere accertata caso per caso. Tale accertamento richiede intuitivamente che vengano messi a confronto due valori: il patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del compimento dell'atto di disposizione e la entità dei debiti preesistenti al compimento dell'atto, atteso che solo attraverso una valutazione comparativa della intera situazione debitoria e della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore il giudice può stabilire in concreto se la (eventuale) esecuzione forzata del creditore revocante sul patrimonio del debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente o sarebbe seriamente ostacolata in conseguenza dell'atto compiuto da quest'ultimo”).
Da quanto precede è possibile quindi arguire che, a fondamento dell'azione, non si richiede la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa la soddisfazione del credito con la conseguenza che l'onere di
12 provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n. 11471/2003). Invero, il debitore è l'unico in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, in buona sostanza, l'inidoneità dell'atto revocando ad intaccare il patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 15265/2006; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Patti n. 65/2024).
In merito a tale profilo, l'attore ha chiesto la revocatoria dei seguenti atti: “a) dell'ipoteca giudiziale iscritta in favore del IG. in virtù del decreto ingiuntivo datato Controparte_2
12.11.2015, Rep. n. 266, emesso in favore del predetto ultimo e contro il proprio figlio Dott.
da codesto On.le Tribunale;
b) del medesimo decreto ingiuntivo per ultimo Controparte_1
sopra indicato;
c) dell'atto di dazione in pagamento per Notar Rep. n. 55450, Persona_1
Racc. n. 21054, alla di lui madre IG.ra , deducendo in particolare che l'immobile CP_3 oggetto sia dell'ipoteca giudiziale, sia della datio in solutum, acquistato da Controparte_1 nel 2006, fosse l'unico bene immobile a lui intestato (circostanza invero mai contestata dal convenuto).
A questo punto, deve essere correttamente delineato il thema decidendum del presente giudizio, atteso che l'azione ex art. 2901 c.c. non può avere ad oggetto né l'ipoteca giudiziale iscritta in favore di , in virtù del decreto ingiuntivo n. 266/2015 emesso contro il figlio, né Controparte_2
tantomeno il predetto decreto ingiuntivo. Trattasi, invero, di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo in data 31.03.2016 (cfr. documentazione allegata alla comparsa dei coniugi che, ai sensi dell'art. 655 c.p.c. (che dispone: “I decreti dichiarati esecutivi a Controparte_8
norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”), costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Orbene, il convenuto , sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1 contestato che l'ipoteca fosse stata da lui concessa al proprio padre, essendo piuttosto riconducibile ad un'iniziativa di quest'ultimo l'iscrizione dell'ipoteca (giudiziale) sull'immobile.
Pertanto, esulando il detto atto dalla categoria degli “atti di disposizione del patrimonio” che, inevitabilmente, presuppongono un'iniziativa spontanea del debitore, l'azione revocatoria non può
13 avere ad oggetto né l'iscrizione di ipoteca giudiziale, né tampoco il decreto ingiuntivo ottenuto da
, non opposto e ormai definitivamente esecutivo. Controparte_2
Pertanto, l'unico atto dispositivo assoggettabile all'azione di cui all'art. 2901 c.c. è la datio in solutum, con cui ha trasferito alla propria madre, previo Controparte_1 CP_3 assenso di la proprietà dell'immobile suindicato, con funzione solutoria del Controparte_2
credito che vantava nei confronti del figlio, portato dal decreto ingiuntivo Controparte_2
dichiarato esecutivo.
I convenuti hanno eccepito l'insussistenza dell'eventus damni.
In particolare, ha sostanzialmente dedotto: a) che, alla data della datio in Controparte_1
solutum, il giudizio di appello (avverso la sentenza n. 5574/2015 del Tribunale di Torino) era in ancora in corso, essendo lo steso stato definito con sentenza n. 469 del 14.03.2018, e che, pertanto
– anche tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale avanzata dall' nei CP_1
confronti del nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tenutosi avanti il Tribunale CP_1
di Locri – i crediti ed il patrimonio del deducente si potevano stimare in un totale che rappresentava un valore che poteva andare oltre quanto effettivamente dovuto al b) che, CP_1 comunque, l'art. 2901 co. 3 c.c. esclude dalla revocatoria l'adempimento di un debito scaduto, come nella specie il debito di nei confronti del padre, debito scaturente, a suo Controparte_1
dire, da un prestito infruttifero documentale del 2006.
e , sul punto, hanno eccepito l'insussistenza dell'eventus damni Controparte_2 CP_3
in quanto, essendo l'immobile oggetto della dazione in pagamento già gravato da ipoteca, l'attore avrebbe dovuto fornire prova di una concreta probabilità di realizzo nonostante la priorità nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata accordata ai creditori privilegiati;
in ogni caso, hanno dedotto l'irrevocabilità della datio in solutum ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c., stante la natura di “atto dovuto” della prestazione del debitore.
Orbene, ad avviso della scrivente l'atto dispositivo posto in essere da in data Controparte_1
21.02.2018 ha senza dubbio comportato una variazione peggiorativa del suo patrimonio, in quanto con la datio in solutum lo stesso si è di fatto spogliato dell'unico bene immobile che – pacificamente – costituiva il suo patrimonio immobiliare, trasferendolo in favore della madre,
, previo consenso del padre. CP_3
Non possono assumere rilievo, in senso ostativo, le doglianze dei convenuti.
14 Richiamato preliminarmente quanto sopra esposto in merito al credito, anche eventuale, tutelabile con l'azione ex art. 2901 c.c., merita altresì osservarsi, con riferimento all'esistenza di un'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto dell'atto dispositivo, che lo scopo della revocatoria è quello di ripristinare la garanzia generica del debitore nei confronti del creditore munito di titolo, sicché l'esistenza di ulteriori posizioni creditorie - anche maggiormente tutelate come nell'ipotesi di coeva esistenza di crediti ipotecari e crediti chirografari - non osta di per sé all'accoglimento della domanda, dato che le modalità di soddisfazione del credito non rientrano tra i presupposti oggetto di valutazione ai fini della fondatezza della medesima (nello stesso senso cfr. la recente pronuncia del Tribunale di Foggia, n. 905/2025).
Al riguardo, giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ha affermato che anche l'eventuale esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni. In particolare, secondo la
Suprema Corte, “se è vero che "condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità", deve, allora, riconoscersi che una "situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro", sicché "la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro", donde
"non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11892 del 2016)” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n.
5806/2019, in motivazione). Ne discende, dunque, che “l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione
15 connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, n.
5815/2023; n. 11892/2016).
Del resto, va evidenziato che, nel caso di specie, pur essendo gravata dal relativo onere probatorio, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova né della sussistenza di residualità patrimoniali sufficienti ad escludere l'eventus damni, né della circostanza che il compimento degli atti impugnati rappresentasse il solo mezzo possibile ai fini dell'estinzione del pregresso debito scaduto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 9816/2018).
Sotto il primo profilo, infatti, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che se, da un lato, grava sul creditore l'onere di dimostrare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione sul patrimonio del debitore, dall'altro, spetta a quest'ultimo, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 7767/2007; n. 19207/2018).
Ne discende che, nella fattispecie, gravava sul debitore l'onere della prova della propria possibilità di garantire idoneamente il credito del attore in revocatoria, ma detto onere non è stato CP_1
assolto, non avendo il debitore mai contestato la circostanza di essere titolare del solo immobile oggetto della datio in solutum ed esimendosi dall'allegare la sussistenza di altri beni (anche eventualmente beni mobili registrati) su cui il creditore potesse soddisfare le proprie ragioni.
Tanto basterebbe, di per sé, a ritenere l'atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni dell'odierno creditore, avendo reso certamente più difficoltosa la soddisfazione del elemento di per sé CP_1
sufficiente, come da costante giurisprudenza di legittimità, a fare da presupposto della revocatoria
(nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 31941/2023).
Né, d'altra parte, ricorre l'invocata esimente di cui all'art. 2901, co. 3, c.c., alla cui stregua “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
Sul punto, tutti i convenuti hanno eccepito l'impossibilità di sottoporre a revocatoria l'atto dispositivo de quo in virtù del disposto dell'art. 2901 co. 3 c.c., deducendo che il trasferimento dell'immobile in favore di sarebbe stato effettuato – previo assenso di CP_3 CP_2
– al fine di ripianare il debito che aveva contratto con il padre, il quale
[...] Controparte_1
ultimo avrebbe pagato nel 2006 il corrispettivo di € 70.000,00 per l'acquisto dell'immobile in
16 questione (intestato al figlio) e, poi, stipulato con il figlio una scrittura privata datata 25.08.2006, in cui costui si impegnava a restituire al padre, entro otto anni, il prestito ottenuto;
detta scrittura, peraltro, è stata posta a fondamento della richiesta di volta ad ottenere Controparte_2
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del figlio, accolta con provvedimento monitorio n. 266/2015, poi dichiarato esecutivo, sulla cui scorta il primo ha iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile de quo e, successivamente, notificato al figlio un atto di precetto. Pertanto, qualificata la datio in solutum come un atto dovuto, in quanto dotato del carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento del debito scaduto, i convenuti ne hanno eccepito la non assoggettabilità all'azione revocatoria, ai sensi di legge.
Orbene, merita segnalarsi che la locuzione “atti di disposizione” implica che essi siano espressione di una decisione discrezionale del debitore: ne restano pacificamente esclusi gli atti dovuti, ossia quelli compiuti in adempimento di una obbligazione, come espressamente sancisce l'art. 2901, co.
3, c.c. riferendosi all'adempimento di un debito scaduto. In questa logica, la Suprema Corte ha chiarito che “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art.
1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (Cass. civ., Sez. VI - 3, n. 8992/2020; Cass. civ., Sez. III, n. 16756/2006). Ne discende, dunque, che l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito
(Cass. civ., Sez. 3, n. 31941/2023).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, è innegabile che il debitore non abbia alienato l'immobile al fine di ottenere la provvista necessaria ad estinguere il proprio debito, bensì lo abbia ceduto nell'ambito del proprio contesto familiare.
17 In altre parole, l'operazione negoziale realizzata nella vicenda in esame integra pacificamente una datio in solutum (peraltro in favore del terzo) che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, costituisce una modalità anomala di estinzione del debito anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, trattandosi di atto assolutamente discrezionale e non già - come richiesto dall'art. 2901, co. 3, c.c. - dovuto (cfr. Cass civ., Sez. 6 - 1, n.
26927/2017; Tribunale Trani, n. 249/2023, Tribunale Novara, sez. I, n. 77/2021; Tribunale Patti, n.
65/2024).
Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha condivisibilmente statuito che “l'adempimento del debito scaduto, infatti, quando sia normale e cioè sia realizzato secondo i termini temporali e di prestazione d'oggetto prestabiliti, si presenta quale atto dovuto, cosicché lo stesso carattere obbligato assumono anche gli atti dispositivi del patrimonio del debitore legati da un rapporto di stretta ed indispensabile inerenza strumentale con quello di soddisfacimento del debito. Quando invece l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, è innegabile l'intervento di una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, intervento sufficiente ad escludere ogni carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass., Sez. 1^,
21 dicembre 1990, n. 12123)” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 2, n. 12045/2010).
Pertanto, detta configurazione dell'operazione negoziale posta in essere dall' sarebbe CP_1
idonea, ex se, ad escludere l'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 2901 co. 3 c.c.
, merita osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora sia CP_9 applicabile l'invocata norma, la prova dell'unicità del mezzo debba essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori
(Cass. civ., Sez. III, n. 9816/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, il debitore non ha fornito alcuna prova che l'atto dispositivo fosse l'unico modo per far fronte al debito nei confronti di . Controparte_2
Sul punto, merita innanzitutto condivisione l'assunto della difesa attorea in merito alla mancanza di data certa della scrittura privata posta alla base del credito vantato da nei Controparte_2
confronti del figlio.
Ed invero, l'art. 2704 co.1 c.c. dispone che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di
18 colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
La Suprema Corte ha chiarito che è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa di tali fatti (Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 6462/2018); inoltre, ha condivisibilmente affermato che “in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (Cass. civ., Sez. 5, n. 21446/2023).
Orbene, nella vicenda de qua, i convenuti non hanno allegato alcun fatto idoneo a rendere la datazione dell'atto certa rispetto ai terzi;
al contrario, a fronte della specifica contestazione dell'attore in merito alla mancanza di data certa in detta scrittura privata, la parte convenuta nulla ha specificamente obiettato, limitandosi a contestare genericamente gli assunti di controparte in merito alla possibile retrodatazione dell'atto.
Tanto premesso, comunque il debitore non ha in alcun modo dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra l'atto dispositivo posto in essere, peraltro a favore del terzo e non anche direttamente del creditore (benché con il suo consenso), ed il pregresso debito, limitandosi ad allegare detto presupposto, rimasto tuttavia indimostrato sul piano probatorio.
Al contrario, l'attore ne ha contestato la sussistenza allegando che il convenuto CP_1
avesse maturato negli anni dei redditi sufficienti ad estinguere il presunto debito nei
[...]
confronti del padre avendo: a) negoziato, in proprio favore, a titolo di acconto sulle spettanze dovutegli a titolo di provvigioni dalla SAI Ass.ni s.p.a., un assegno di conto corrente bancario, non trasferibile, a di lui firma ed a lui intestato, tratto sul Banco di Napoli, filiale di ER NA
(RC), n. 026.749.118-05, datato 04.05.2011, della somma di € 80.000,00; b) ottenuto, durante il periodo di attività della società rilevanti provvigioni, compendiate nella c.d. prima CP_1
19 nota di cassa della gestione agenziale della società (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., pag.
14 e ss, ove si legge “nell'agenzia SAI Ass.ni S.p.A. gestita dalla predetta ultima società ( CP_1
n.d.r.) le provvigioni annuali incassate dai soci erano, sicuramente ed indubitabilmente,
[...]
abbastanza rilevanti e tanto potrà, eventualmente, essere dimostrato, documentalmente, sia con la richiesta istruttoria, che si avanzerà, di acquisizione, o, produzione, della c.d. prima nota di cassa dell'agenzia, cioè, di quel documento contabile, che vale agli effetti civili e fiscali, essenziale per registrare entrate e uscite, ossia, tutti i movimenti di cassa, il quale era contenuto in un
CP_1 programma c.d. “ ” fornito ad ogni dalla mandante, ovvero, da quest'ultima CP_11
Compagnia assicuratrice, sia dalla c.d. prima nota di cassa della gestione agenziale della società
Da esse, in realtà, si potrà rilevare che gli incassi annuali dei soci della predetta CP_1 ultima società di gestione dell' di ER NA (RC) erano, effettivamente, cospicui CP_11
e rilevanti … volendo leggere le predette note ed in particolare, quella relativa alla gestione societaria, che, si precisa, materialmente e per quasi tutto l'anno, salvo nei periodi di assenza delle stesse, durante i quali era lo stesso Dott. ad occuparsene, era, Controparte_1 solitamente, tenuta dalle collaboratrici dipendenti dell'agenzia, ossia, tale IG.na Parte_4
e tale le quali, eventualmente, saranno citate come testi sul punto,
[...] Persona_4 potrà, per esempio, rilevarsi che il socio odierno convenuto, nell'anno 2010 ha, in quota parte, avuto incassi per un totale di € 95.665,51. In tale ultima prima nota, infatti, venivano riportati i movimenti di cassa relativi agli Agenti per tenerli separati da quelli della SAI. La cassa, che era unica, non potendosi, materialmente, effettuare una netta separazione tra le due casse, ovvero, tra la “Cassa Agenti”, da una parte, e la “ , dall'altra … per cui, tale separazione era Parte_5
soltanto contabile;
sicché, venivano registrate e contabilizzate tutte le entrate (provvigioni maturate, sconti e abbuoni attivi) e tutte le uscite (pagamenti di pertinenza degli agenti, quali, per esempio, le provvigioni a collaboratori, delle fatture di modesti importi, sconti e abbuoni passivi, preleva-menti degli agenti stessi etc.). Orbene, il saldo così tenuto della prima nota di cassa degli CP_1 Agenti, sommato a quello della prima nota di cassa della gestione Agenziale (la c.d. ), risultante dalla separata contabilità, doveva coincidere e veniva, giornalmente, verificato e quadrato con la consistenza reale della Cassa comune (cioè, quella degli Agenti e quella della
SAI), facendo confluire nella c.d. prima nota agenti, a copertura, eventuali differenze tra
l'importo contabile e quello reale”).
20 Dette allegazioni sono state suffragate in particolare dalle propalazioni della teste Parte_4
la quale, interrogata su talune delle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha riferito: “Confermo la circostanza sub. 1: quelle che mi vengono esibite sono le note di cassa dell'Agenzia di ER e venivano redatte o da me o da o da Controparte_1
Riconosco nel documento mostratomi tali note di cassa che venivano Persona_5 redatte giornalmente ed all'esito della giornata il saldo veniva riportato al giorno successivo.
Queste sono note che si riferiscono al periodo in cui e lavoravano insieme: lo CP_1 CP_1
posso dire perché in alcune pagine leggo i riferimenti a e cioè alle provvigioni CP_1 CP_1
che questi incassavano. Infatti ogni sera formavo due buste con le provvigioni e le consegnavo a
e a Se uno dei due non c'era mettevo la busta nel cassetto e la consegnavo il CP_1 CP_1 giorno dopo all'interessato. In queste note venivano annotati tutti gli sconti applicati ai clienti che poi venivano decurtati dalle provvigioni e le provvigioni stesse. Non ricordo se si annotassero anche eventuali acquisti dell'agenzia. Le provvigioni erano giornaliere. In queste note di cassa si inserivano solo sconti e provvigioni, era una contabilità interna. Poi invece nel programma Delta fornito dalla Compagnia annotavano nome, cognome, provvigione ed incassi e ogni giorno entro mezzanotte si doveva chiudere il giornale. Il giornale riportava solo le entrate e le provvigioni ed eventuali uscite (come quando si pagavano i sinistri). A domanda dell'avv. Pezzano: non so dire quanti anni ho lavorato per ed , ma posso dire che ho lavorato per loro dal CP_1 CP_1 momento in cui si sono associati fino alla chiusura dell'Agenzia. Preciso che ho detto che il saldo veniva riportato al giorno successivo ma in realtà questo si riferisce al giornale di cassa, non alle note di cassa perché in queste si annotavano solo sconti e provvigioni e con la consegna delle provvigioni si azzerava tutto. Non mi ricordo se è mai successo che in un giorno non ci fossero provvigioni e se in questo caso il saldo fosse riportato al giorno successivo. Immagino di sì” (cfr. verbale d'udienza dell'8.11.2023).
Tali dichiarazioni, circostanziate, dettagliate e scevre da vizi logici, appaiono intrinsecamente coerenti;
né sono emersi indici idonei a dubitare dell'attendibilità della testimone (peraltro citata come teste da entrambe le parti).
Né può assumere rilievo in senso contrario, come invece dedotto dalla difesa dei coniugi la produzione delle dichiarazioni dei redditi effettuata da Controparte_8 Controparte_1
per gli anni dal 2007 al 2010 in quanto, a ben vedere, anche a prescindere dalla condizione
21 reddituale dell' nel periodo durante il quale la ha svolto la propria attività CP_1 CP_1
agenziale per conto della e compendiata in dette dichiarazioni – e, quindi, a Parte_2
prescindere dal vaglio in merito alla possibilità dell'odierno convenuto di saldare, in quegli anni, il debito nei confronti del padre avvalendosi della propria liquidità –, , anziché Controparte_1
procedere nel 2018 alla dazione dell'immobile in pagamento (atto, come detto, di per sé non dovuto, ma discrezionale), ben avrebbe potuto richiedere un finanziamento e destinare la relativa liquidità al pagamento del creditore ipotecario ed alla cancellazione della garanzia reale iscritta in suo favore.
Non appare invero decisiva neppure la circostanza addotta dalla difesa dei convenuti, ossia che ciò avrebbe comportato la necessità di concedere, contestualmente, all'istituto bancario un'ipoteca volontaria di primo grado, il che non avrebbe “mutato il quadro”, atteso che, ut supra rilevato, la circostanza che l'immobile sia gravato da un'ipoteca non osta, di per sé, alla configurabilità di un eventus damni nei confronti del creditore che agisce in revocatoria (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
III, n. 5815/2023; n. 11892/2016), fermo restando che, eventualmente, il debitore si sarebbe potuto avvalere anche di una garanzia personale, piuttosto che reale.
Si badi, comunque, che non risulta di per sé convincente l'assunto dei coniugi Controparte_8
secondo cui la revocabilità degli atti di disposizione di un immobile ipotecato richiederebbe una valutazione sulle concrete possibilità dell'attore-creditore chirografario di poter soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata del bene, di modo che possa ravvisarsi l'eventus damni solo se il creditore chirografario dimostri una concreta probabilità di realizzo dalla vendita forzata.
Detto principio, infatti, risulta ampiamente smentito dalla giurisprudenza di legittimità, che in un recente arresto ha condivisibilmente ribadito che “secondo questa Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n.
22 11892). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n.
2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass.,
n.11892/16, cit.). E' ben vero che altre pronunce (Cass., sez. 3, 15/07/2009, n. 16464; Cass., sez.
3, 22/05/2015, n. 25733) hanno affermato: «A norma dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice;
ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo» … Tuttavia, per confutare gli arresti giurisprudenziali da ultimo richiamati, è sufficiente osservare che la Corte territoriale … non si è discostata dal principio secondo cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori
o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che
23 di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione” (Cass. civ.,
Sez. III, n. 5815/2023).
Ne discende che, ai fini dell'accoglimento della presente domanda, non aveva Controparte_1
l'onere di dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
Alla luce di tutte le ragioni che precedono, deve concludersi nel senso che non sussistano ragioni ostative, almeno sotto il profilo oggettivo, alla revocabilità dell'atto dispositivo impugnato nell'ambito del presente giudizio.
Superati questi rilievi, è ora possibile esaminare il presupposto soggettivo dell'azione de qua.
La norma dettata dall'art. 2901 c.c., come anticipato, distingue il caso in cui il credito sia sorto prima del compimento dell'atto dispositivo da quello in cui sia sorto successivamente: la relazione cronologica intercorrente tra credito ed atto impugnato incide sul presupposto soggettivo dell'azione, ossia sulla diversa intensità che l'intenzione fraudolenta del debitore (e del terzo in caso di atto a titolo oneroso) deve assumere ai fini dell'esperibilità dell'azione.
Ed invero, con riferimento agli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 4077/1996: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini del consilium fraudis per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro, e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni”); per quanto invece riguarda gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, il tema
è stato recentemente affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato il principio per cui, in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, per integrare il requisito della “dolosa preordinazione” è necessario, da parte del debitore, il “dolo specifico”, ovvero è necessario che l'atto sia stato preordinato ad impedire o pregiudicare il soddisfacimento
24 del credito;
qualora l'atto sia a titolo oneroso, è necessario altresì, ai fini dell'azione revocatoria, che il terzo fosse a conoscenza dell'intento perseguito dal debitore (Cass. civ., Sez. Un., n.
1898/2025).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va premesso che la datio in solutum costituisce un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo (Cass. civ., Sez. 2, n.
17810/2021).
Trattandosi, nella fattispecie, di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, grava sul creditore-attore l'onere di provare – anche per presunzioni – che tanto il debitore, quanto il terzo fossero consapevoli del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditizie.
Orbene, a parere della scrivente, la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo ad CP_1
può desumersi dalla circostanza che costui ha concesso l'unico immobile di cui era
[...]
proprietario in pagamento nei confronti della propria madre (terzo estraneo al rapporto debitorio tra padre e figlio) nonostante, da un lato, la pronuncia del Tribunale di Torino, che aveva condannato la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_1 somma indicata in sentenza nei confronti della e, dall'altro, la conseguente Controparte_5
attivazione di nei suoi confronti, dapprima in via stragiudiziale (cfr. missiva del Controparte_1
29.02.2016, in atti) e, poi, con il procedimento monitorio, per ottenere in via di regresso la restituzione della quota gravante sul condebitore in solido.
L'anteriorità del credito rispetto all'atto di trasferimento conferma, a parere di chi scrive, la piena consapevolezza da parte del debitore della concreta lesività che il detto atto dispositivo avrebbe comportato per i creditori, andando questo ad incidere qualitativamente e quantitativamente sul suo patrimonio immobiliare, azzerandolo. Peraltro, anche la tempistica della dazione in pagamento del ridetto bene immobile – ossia, nelle more dello svolgimento sia del giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino, sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al
Tribunale di Locri - si appalesa idonea a far sorgere il sospetto che l'odierno convenuto, mediante la datio in solutum, abbia voluto perseguire l'obiettivo di sottrarre l'immobile alle pretese del creditore, peraltro a lui già ampiamente note.
Infine, ulteriore elemento costitutivo richiesto ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. è ravvisabile nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, elemento che prende in
25 considerazione l'interesse del terzo laddove l'acquisto sia a titolo oneroso, come nel caso in esame.
Sul punto giova evidenziare che l'intensità dell'elemento soggettivo in capo al terzo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, a tal fine, una sua specifica conoscenza del debito storicamente gravante sull'alienante, e delle sue caratteristiche;
nel secondo caso che egli sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso (Cass. civ., Sez. I, n.
10430/2005: “Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Essa non presuppone né l'intenzione di nuocere loro né la presenza e conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore”).
La Suprema Corte ha condivisibilmente ribadito che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., Sez. III, n. 1286/2019; Cass. civ., Sez. 2,
n. 7507/2007: “In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”).
26 Orbene, nel caso di specie risulta che , beneficiaria della datio in solutum in luogo CP_3
del marito, , ed il disponente fossero legati da un rapporto di stretta parentela, Controparte_2
essendo la prima madre del secondo (oltre che moglie di , sicché può Controparte_2
facilmente presumersi che tanto la quanto il marito che ha acconsentito alla datio in CP_3
solutum in suo favore, fossero ben consapevoli della concreta situazione debitoria del figlio nei confronti dell'odierno attore.
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda promossa dal , deve essere Controparte_1 dichiarata l'inefficacia nei confronti di quest'ultimo dell'atto di dazione in pagamento, in notar
Notaio in ER (RC), del 21.02.2018 (rep. n. 55450 – racc. n. 21054), Persona_1
trascritto in data 5.03.2018 (registro generale n. 3545 - registro particolare n. 2960, come da visura in atti), avente ad oggetto l'appartamento per civile abitazione posto al piano primo (2° f.t.), composto da sei vani catastali, censito al N.C.E.U. del Comune di ER (RC) come segue: foglio 31, mappale 1709, sub 5, corso Vittorio Emanuele s.n., piano 1, categoria 43, classe 3, vani
6, rendita catastale € 356,36.
L'accoglimento della domanda attorea comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Infine, deve essere esaminata la domanda di volta ad ottenere lo stralcio ex Controparte_1
art. 89 c.p.c. delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi di parte attrice. In particolare, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., il convenuto ha chiesto “che, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., vengano cancellate tutte le espressioni irrituali, offensive e sconvenienti che la difesa del dott. ha verbalizzato nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n.1, CP_1
c.p.c., gravemente lesive della dignità dell'odierno convenuto, tutelata dall'art. 2 della
Costituzione, laddove viene apostrofato come “nullatenente”, “nullafacente” (pag. 6), ovvero quando indica la condizione patrimoniale del Dott. quale “inesistente” o “povera” CP_1
(pag. 10), ed ancora quando indica lo stato dello stesso quale “senza famiglia” (pag. 15), ed allorquando descrive l'esecuzione legale subita dal Dott. quale mera Controparte_1
“commedia” (pag. 5), “trama” (pag. 9), utilizzando altresì gli avverbi “dolosamente e fraudolentemente” (pag. 9) per descrivere la condotta dell'odierno deducente, con riserva di richiedere un idoneo risarcimento da stabilirsi, anche in via equitativa, in sede di sentenza dall'odierno Giudice adito”, risarcimento tuttavia poi non richiesto.
27 Con riguardo alla domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 38730/2021; Cass. civ., Sez. 2, n. 14364/2018; Cass. civ., Sez. 1, n. 17547/2003: “Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89, c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che
l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio
e non vulneri il prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio;
pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia … non può costituire oggetto di impugnazione”). Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce, infatti, un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti;
la Suprema Corte ha altresì precisato che l'esercizio officioso di detto potere “presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, è suscettibile di impugnazione” (Cass. civ., Sez. 6-3, n. 27616/2020).
Tanto premesso, la domanda di cancellazione delle espressioni utilizzate da parte attrice può essere accolta nei soli limiti della frase “che, peraltro, è nullatenente e, probabilmente, anche nullafacente”, estratta dalla memoria ex art. 183 co.6 n.1) c.p.c. di parte attrice, in quanto detta frase, pur non avulsa dall'oggetto della lite, è connotata da un intento offensivo nei confronti della controparte, ben potendosi il concetto esprimere eventualmente in altra maniera, più consona ad uno scritto difensivo.
Nel resto, invece, la domanda non può essere accolta, non ravvisandosi nelle espressioni utilizzate dall'odierno attore, puntualmente individuate dal convenuto, alcun intento offensivo.
28 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle stesse nei confronti dell'attore, spese da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a € 260.000,00, parametri minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di lite), nel seguente modo: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 7.052,00, oltre € 856,64 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda promossa da e, per Controparte_1
l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di quest'ultimo dell'atto di dazione in pagamento, in notar Notaio in ER (RC), del 21.02.2018 (rep. n. Persona_1
55450 – racc. n. 21054), trascritto in data 5.03.2018 (registro generale n. 3545 - registro particolare n. 2960), avente ad oggetto l'appartamento per civile abitazione posto al piano primo (2° f.t.), composto da sei vani catastali, censito al N.C.E.U. del Comune di ER
(RC) come segue: foglio 31, mappale 1709, sub 5, corso Vittorio Emanuele s.n., piano 1, categoria 43, classe 3, vani 6, rendita catastale € 356,36;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da;
Controparte_1
- dispone ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della sola frase offensiva contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. di parte attrice, per come indicato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1
da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida in €
[...]
7.052,00 per compensi ed € 856,64 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
- dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda all'annotazione della presente sentenza.
29 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 10/05/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di liquidatore Parte_1 C.F._1
nominato della , in liquidazione (C.F. Controparte_1
e P.I.: , elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. Pezzano Bruno e De P.IVA_1
Pietro Rosa Maria Carmela, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socio Controparte_1 C.F._2 della , in liquidazione (P.IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Matera Dante, che lo P.IVA_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto nonché nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Speziale Paolo, che C.F._4
li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
1 CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ex art. 2901 c.c., notificato nelle date dell'8-13.10.2020, , Controparte_1 in proprio e nella qualità di liquidatore nominato della di CP_1 Controparte_1
, in liquidazione, ha convenuto in giudizio , in proprio e
[...] Controparte_1
nella qualità di socio della suddetta società, nonché e Controparte_2 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ed al IG.
G.I. nominando quale istruttore della causa, contrariis reiectis, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria: a) dell'ipoteca giudiziale iscritta in favore del IG. in virtù del Controparte_2
decreto ingiuntivo datato 12.11.2015, Rep. n. 266, emesso in favore del predetto ultimo e contro il proprio figlio Dott. da codesto On.le Tribunale;
b) del medesimo decreto Controparte_1
ingiuntivo per ultimo sopra indicato;
c) dell'atto di dazione in pagamento per Notar
[...]
Rep. n. 55450, Racc. n. 21054, alla di lui madre IG.ra nata in [...]_1 CP_3
Calabria il 21.11.1945, residente in [...], c.f.
, e dichiarare gli stessi, o, chi tra essi verrà ritenuto come lesivo dei diritti C.F._4
di credito dell'istante, inefficace/i nei confronti di quest'ultimo, attore, in proprio e nella qualità, quale atto di disposizione del patrimonio”. A tali fini esponeva:
a) che, con ricorso monitorio depositato in data 1-4.07.2016, l'odierno attore (all'epoca nella qualità di socio della ) aveva chiesto all'intestato Tribunale di Controparte_4
ingiungere ad il pagamento, a titolo di regresso, della somma di € Controparte_1
86.692,46, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria, rappresentando: di aver costituito insieme all – giusta atto CP_1 pubblico dell'11.12.2006, in notar , notaio in ER (RC), rep. n. 106562 – la Persona_2
società in nome collettivo denominata “ di e CP_1 Controparte_1 CP_1
, con sede in ER, Via Trento snc, con determinazione delle percentuali di
[...]
partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite nella misura del 40% per e del CP_1
60% per che l'oggetto di detta società consisteva “nello svolgimento dell'attività di CP_1
agente di assicurazione della Compagnia Parte_2
gestione dei contratti assicurativi di qualsiasi natura”, con durata sino al
[...]
2 31.12.2013; che, con missiva del 31.03.2011, la Compagnia Parte_2
comunicava alla il recesso dal rapporto agenziale fra loro intercorrente;
che, CP_1
con atto di citazione notificato in data 27.07.2012, la Controparte_1
nonché questi ultimi in proprio e quali delegati assicurativi,
[...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la (nelle more Parte_2
divenuta e che detto giudizio si concludeva con sentenza n. 5574/2015 Controparte_5
pubblicata il 15.09.2015, con cui il Tribunale respingeva quasi integralmente le domande della condannandola, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento nei confronti di della somma di € 162.048,54, oltre interessi legali CP_5
dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 18.830,00, oltre accessori di legge, e quelle dell'espletata c.t.u. contabile, in misura del 50% tra le parti in lite;
che la notificava detta sentenza alla CP_5 CP_1
nonché ai due soci personalmente, unitamente ad un atto di precetto con cui veniva
[...]
intimato alla società il pagamento della somma di € 221.007,43 e ai due soci di €
28.006,17; che, in mancanza di pagamento della somma precettata, la notificava CP_5
a un atto di pignoramento immobiliare con il quale – premesso di aver Controparte_1
promosso, con esito negativo, esecuzione mobiliare nei confronti della ex art. CP_1
2304 c.c. – sottoponeva ad espropriazione forzata taluni beni immobili di sua esclusiva proprietà; che detta procedura veniva iscritta a ruolo presso l'intestato Tribunale (al n.
4/2016 R.G. Es. Imm.), nonché trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
che la richiesta del di ottenere da il CP_1 Controparte_1
pagamento della quota di sua spettanza (pari complessivamente ad € 86.692,46, di cui €
72.689,38 quale 40% dell'importo capitale, interessi e quota spese CTU precettato, ed €
14.003,08 quale quota parte delle spese e competenze legali liquidate in sentenza) rimaneva priva di riscontro;
che, per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, il CP_1 corrispondeva alla creditrice procedente l'intero importo intimato in pagamento, decurtato della metà delle spese di c.t.u., oltre alle successive spese, il tutto per l'importo di €
208.414,71 e, all'esito del pagamento, la depositava rinuncia all'esecuzione; CP_6
b) che, con decreto ingiuntivo n. 180 del 7.07.2016 (comunicato al difensore dell'istante in data 27.07.2016), il ricorso monitorio veniva accolto;
che, avverso il suddetto decreto
3 ingiuntivo, proponeva opposizione con contestuale domanda Controparte_1
riconvenzionale e chiamata in causa del terzo (ossia della ); Controparte_4 che l'opposizione, iscritta al n. 1413/2016 R.G., veniva definita con sentenza n. 876 del
13.08.2019, con cui l'intestato Tribunale “rigettava la domanda proposta dall'opponente
IG. nei confronti della terza chiamata Controparte_1 Controparte_1
in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore,
[...]
accogliendola, solo parzialmente, nei confronti del Dott. Prof. Controparte_1
revocando il decreto ingiuntivo n. 180/2016 emesso dal Tribunale di Locri (RC) il
27.07.2016, ma, per l'effetto, condannando il IG. al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente per ingiunzione, dell'importo di € 55.452,45, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, oltreché alla rifusione delle spese processuali in favore della terza chiamata liquidate in complessive € CP_1
2.738,00, per onorario, oltre spese generali C.A.P. e I.V.A. come per legge ed alla rifusione delle spese processuali per il procedimento monitorio, in favore del Dott. Prof.
liquidate in complessive € 2.008,00, di cui € 406,00, per spese vive ed € Controparte_1
1.605,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.A.P. e I.V.A. come per legge, compensando tra le parti quelle del procedimento di opposizione e ponendo a carico di entrambe le parti, per il 50% ciascuno, quelle di C.T.U., liquidate con separato decreto”; che detta sentenza veniva notificata in data 26.11.2019 ex art. 140 c.p.c. all'opponente contestualmente ad un atto di precetto per l'importo di € 56.757,06 (in atti);
c) che, in difetto di riscontro, sebbene la sentenza non fosse ancora passata in giudicato, intendendo procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , l'odierno Controparte_1
attore procedeva a verificare l'eventuale sussistenza di immobili nel suo patrimonio, rilevando che l'unico immobile a lui intestato, ossia un “fabbricato posto al I piano di una più complessa struttura edilizia in condominio, sito in territorio del Comune di ER
(RC) alla via C.so Vittorio Emanuele II n. 42, catastalmente identificabile al foglio di mappa n. 31, p.lla 1709, sub 5” acquistato nel 2006, era stato dapprima, ossia in data
17.05.2016, concesso in ipoteca da al di lui padre, Controparte_1 Controparte_2
(e ciò a fronte dell'emissione, in data 12.11.2015, di un decreto ingiuntivo chiesto da quest'ultimo nei confronti del figlio, per l'importo di € 70.000,00) e, poi, in data
4 21.02.2018, ceduto con atto di dazione in pagamento in notar (rep. n. Persona_1
55450 – racc. n. 21054), ritualmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria in data 5.03.2018 (n. 3545 R.G. – n. 2960 R.P.), a CP_3
(madre di e moglie di ); che ciò avrebbe concretizzato
[...] Controparte_1 CP_2 tra le parti “un contratto a titolo oneroso con funzione solutorio-satisfattiva ed effetti reali”; che detto ultimo atto, quand'anche considerato anteriore al sorgere del credito vantato dal sarebbe stato dolosamente preordinato dall' al fine di CP_1 CP_1
pregiudicarne il soddisfacimento, così compromettendone le ragioni creditorie, essendo l' a conoscenza della pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Torino, CP_1
anche considerato che, precedentemente sia all'iscrizione ipotecaria, sia alla dazione in pagamento, aveva ricevuto delle missive di diffida e costituzione in Controparte_1
mora e, tra la concessione di ipoteca e la datio in solutum, la notifica del decreto ingiuntivo;
che, comunque, il debito a carico dell' nei confronti dei suoi genitori CP_1 non poteva ritenersi verosimile, anche perché , all'atto della revoca del Controparte_1
mandato di agenzia da parte della alla aveva prelevato, a titolo Parte_2 CP_1
di acconto (quale liquidazione sulle spettanze dovutegli dalla SAI Ass.ni S.p.A. in conseguenza della revoca del mandato), l'importo di € 80.000,00; che dovesse ritenersi presumibile che i genitori fossero consapevoli del pregiudizio che l'atto Parte_3
dispositivo avrebbe potuto comportare ai creditori reali del medesimo (essendo il padre a ritirare gli atti giudiziari e/o le missive di diffida e costituzione in mora diretti al figlio, non potuti consegnare a lui personalmente), ovvero, nell'ipotesi in cui il credito venisse considerato successivo al compimento dell'atto, fossero partecipi della dolosa preordinazione;
che, pertanto, l'atto dispositivo posto in essere da Controparte_1
doveva ritenersi pregiudizievole per il suo creditore, non essendo peraltro l' CP_1
titolare di altri beni (cd. eventus damni).
Alla luce delle superiori premesse, ritenuti sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., instava per l'accoglimento delle conclusioni ut supra riportate, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari in corso di causa.
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.03.2021 si costituiva in giudizio esponendo: in punto di fatto, di aver effettivamente acquistato in data Controparte_1
25.07.2006 l'immobile identificato al al fg. di mappa n. 31, p.lla 1709, sub 5, per Notar CP_7
in ER (RC); che il prezzo della vendita, stabilito in € 70.000,00, era stato pagato Persona_3
“dalla parte acquirente alla parte alienante a mezzo un assegno di conto corrente n.1003 tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Filiale di ER n. 2106402947-12” e che il relativo importo era stato corrisposto da in funzione di prestito personale infruttifero, a Controparte_2 fronte del quale si era impegnato a restituire l'intera somma entro e non oltre Controparte_1
gli otto anni successivi alla predetta stipula (cfr. scrittura privata recante la data del 25.08.2006, all. 3); che, non avendo l'obbligato restituito la somma ricevuta in prestito, in data 24.11.2015 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 266/2015 con cui veniva condannato a pagare l'importo di € 70.000,00 al proprio padre, oltre interessi, spese e competenze del monitorio e, persistendo l'inadempimento, un atto di precetto (in cui si evinceva che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo in data 31.03.2016 ex art. 647 c.p.c. e munito di formula esecutiva il
4.04.2016) per il complessivo importo di € 79.116,66; che, non potendo restituire dette somme, era stato costretto a procedere alla datio in solutum dell'immobile de quo, giusta atto pubblico in notar
(rep. n. 55450 – racc. n. 21054), nel quale si faceva menzione: del debito di Persona_1
nei confronti di;
della volontà del primo di cedere il Controparte_1 Controparte_2
predetto immobile al secondo, a titolo di dazione in pagamento, a totale soddisfo delle obbligazioni derivanti dal credito da quest'ultimo vantato;
del consenso di a Controparte_2
che la cessione in oggetto venisse effettuata in favore della moglie, ; che, pertanto, CP_3
il debito di nei confronti del padre era anteriore all'insorgere della vicenda Controparte_1
che ha visto i soci della coinvolti nel giudizio contro la che CP_1 Parte_2
l'importo di € 80.000,00 di cui all'assegno del 4.05.2011 è stato versato nelle casse societarie, il che non ha permesso ad di saldare il debito nei confronti del proprio padre;
in punto di CP_1
diritto, ha eccepito in via preliminare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha eccepito: che nessun danno fosse configurabile in capo al il quale – a suo dire – CP_1
si sarebbe tardivamente attivato per il recupero del proprio credito, dovendosi quindi “accodare alla soddisfazione del creditore ipotecario di primo grado”, ossia la cui Controparte_2
ipoteca sull'immobile de quo è stata iscritta su iniziativa di quest'ultimo, e non già concessa
6 volontariamente dal deducente, come dedotto ex adverso; che non fosse configurabile una partecipazione dolosa tra ed il di lui padre, avendo quest'ultimo “agito per un Controparte_1
debito, scaduto ed esigibile e, quindi, anche sotto questo profilo, da intendersi quale atto dovuto ed irrevocabile, ex art. 2901 comma 3 c.c.”; che il pagamento dell'immobile a mezzo assegno di conto corrente n. 1003 non potesse considerarsi apparente;
che, comunque, con riguardo alla datio in solutum del 21.02.2018, aveva agito al solo scopo di adempiere al proprio Controparte_1
debito scaduto e che, a quella data, “non era stata emessa ancora né la sentenza della Corte di
Appello di Torino (14.03.2018), né era stata depositata la sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo relativa alla pretesa creditoria del Dott. oggetto di contestazione da parte CP_1 dell'odierno convenuto, allora costituitosi in riconvenzionale (13.08.2019)”; che, pertanto,
“nessuna conoscenza e, tantomeno, certezza poteva essersi formata in ordine ad una mera ipotesi, ossia che dai predetti giudizi potesse consolidarsi un debito nei confronti del Dott. al CP_1
contrario, poteva fondatamente ritenersi che a favore di entrambi fosse acclarata una ragione di credito anche molto consistente nei confronti di un terzo soggetto, Unipol SAI s.p.a.”; che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo n. 180/2016, il convenuto aveva già subito la notifica del precedente decreto ingiuntivo ad iniziativa del proprio padre, nonché l'iscrizione ipotecaria sull'immobile; che, comunque, né il decreto ingiuntivo né la successiva iscrizione ipotecaria erano suscettibili di revocatoria, per come invece preteso da controparte. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10 e per l'effetto adottare gli opportuni adempimenti di rito;
nel merito, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra indicati”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. “stante l'infondatezza e la velleitarietà della domanda”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.03.2021 si costituivano altresì in giudizio e eccependo preliminarmente la non assoggettabilità a Controparte_2 CP_3
revocatoria degli atti diversi da quelli di disposizione del patrimonio (segnatamente, del decreto ingiuntivo emesso in danno di e della conseguente iscrizione di ipoteca Controparte_1
giudiziale); hanno poi dedotto che la datio in solutum posta in essere da si era Controparte_1 resa necessaria per l'adempimento di un debito scaduto, dovendo quindi trovare applicazione l'art. 7 2901 co. 3 c.c.; infine, hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Locri, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione revocatoria spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2015 e la ipoteca giudiziale di € 140.000,00 iscritta presso
l'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria – servizio di pubblicità immobiliare – in data 17 maggio 2016 ai nn. 7648/763 sull'immobile sito in ER al C.so Vittorio Emanuele II n. 42, catastalmente identificato al foglio 31, particella 1709 sub 5; - rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la azione revocatoria spiegata avverso di dazione in pagamento stipulato ai
Rogiti per Notar rep. n. 55450, racc. n. 21054 accertandone e dichiarandone la Persona_1
infondatezza per la evidenza insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo;
- in particolare accertare la insussistenza dell'eventus damni e la conseguente carenza di interesse ad agire in capo al creditore chirografario in rapporto alla cessione di un bene gravato da ipoteca giudiziale
a garanzia di un credito di importo superiore al valore del cespite;
- accertare e dichiarare la insussistenza in capo ai convenuti della scientia damni ovvero della partecipatio fraudis avendo il
IG. contratto in funzione del soddisfacimento di una propria legittima aspettativa CP_1 creditoria”, il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che la presente causa non fosse soggetta ad alcuna condizione di procedibilità, il precedente giudicante concedeva i chiesti termini ai sensi dell'art. 183 co. 6) c.p.c.; la causa veniva quindi istruita sia documentalmente, sia a mezzo prova orale. All'esito, le parti chiedevano congiuntamente a questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024 - un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza del 21.10.2024, comunicata alle parti in data 23.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito esposti.
In punto di diritto, giova premettere che l'actio pauliana (o revocatoria) è finalizzata a tutelare l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore contro ogni atto di disposizione patrimoniale che possa recare un pregiudizio alle ragioni del credito.
8 Per il suo fruttuoso esperimento, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra l'attore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni); 4) il presupposto soggettivo in capo al debitore, ossia la conoscenza che costui aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis); 5) ove si tratti di atti a titolo oneroso, il presupposto soggettivo in capo al terzo, ossia la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Orbene, per quanto concerne il primo presupposto dell'azione, ossia l'esistenza del credito, va rammentato che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c. c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Invero, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. civ., Sez. III, n.
3981/2003; Cass. civ., Sez. Un., n. 9440/2004; Cass. civ., Sez. II, n. 25209/2023: “La funzione dell'azione revocatoria ordinaria è quella di ottenere la declaratoria di inefficacia, rispetto al solo creditore che la esercita, di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica
9 l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere”).
In altri temini, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ., Sez. III, n. 11755/2018).
Nella fattispecie in esame, con riguardo alla sussistenza del credito, deve osservarsi come tale elemento - oltre a non essere in contestazione (avendo lo stesso convenuto nei propri atti dichiarato “il Dott. non ha mai in nessun atto contestato il diritto all'azione di CP_1
regresso da parte del Dott. in virtù del pagamento delle somme relative alla condanna di CP_1 cui alla sentenza del Tribunale di Torino n. 5574/2015”) - risulti ampiamente dimostrato, dato che l'odierno attore ha provato di essere creditore di dell'importo di € 56.757,05, Controparte_1
portato dal precetto ritualmente notificato all'odierno convenuto in data 26.11.2019.
Il predetto importo è stato così rideterminato dalla sentenza che, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 180/2016 (che aveva ingiunto ad il Controparte_1 pagamento del maggior importo di € 86.692,46) e previa revoca del provvedimento monitorio opposto, ha condannato l'odierno convenuto al pagamento in favore di della Controparte_1
somma pari ad € 55.425,45, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Merita osservarsi che il credito vantato dal nei confronti di trae CP_1 Controparte_1
origine dalla sentenza n. 5574/2015 del Tribunale di Torino pubblicata il 15.09.2015, provvisoriamente esecutiva, che aveva condannato la in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti di della somma indicata in CP_5
sentenza: dopo la notifica da parte della creditrice della sentenza e del correlato atto di precetto, esperito il rimedio di cui all'art. 2304 c.c., la notificava a un atto di CP_5 Controparte_1
pignoramento immobiliare mediante il quale sottoponeva ad espropriazione forzata taluni beni immobili di sua esclusiva proprietà; pertanto, per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, il corrispondeva alla creditrice procedente l'intero importo intimato in pagamento, decurtato CP_1
della metà delle spese di c.t.u., oltre alle successive spese, il tutto per la somma di € 208.414,71, rimanendo tuttavia vana la richiesta, indirizzata all' a titolo di regresso, di CP_1 corrispondere la quota di sua spettanza, quantificata nell'importo di € 86.692,46. Pertanto, sebbene
10 la sentenza che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia rideterminato l'ammontare del credito vantato dal lo stesso deve ritenersi esistente sin dal momento in CP_1 cui l'odierno attore ha provveduto al pagamento dell'intero importo portato dal precetto notificato dalla unitamente alla sentenza del Tribunale di Torino (cfr. in questi termini proprio la CP_6
sentenza n. 876/2019, resa dall'intestato Tribunale a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si legge “ritiene il Tribunale, sulla base di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (soprattutto le prove documentali in atti), che, nel caso di specie, parte opposta ha assolto all'onus probandi gravante sulla stessa, avendo provato l'esistenza della complessiva fattispecie costituente il titolo legale del credito vantato nel presente giudizio - la pretesa in regresso ex art. 1299 C.C. da parte di uno dei condebitori nei confronti dell'altro condebitore, a seguito di integrale adempimento del debito pecuniario solidale dal lato passivo”).
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'anteriorità (rispetto all'atto impugnato) del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita deve essere riscontrato avuto riguardo al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. I, n. 1050/1996; Cass. civ., Sez. III, n. 17356/2011: “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza”). Non occorre, dunque, ai fini dell'anteriorità del credito, la preventiva formazione di un titolo stragiudiziale o giudiziale, essendo piuttosto sufficiente, per l'esercizio dell'azione de qua, l'esistenza di una ragione di credito anche eventuale
(cfr. nello stesso senso Tribunale Trani, n. 249/2023).
L'ulteriore presupposto oggettivo dell'azione in esame è rappresentato dal c.d. eventus damni, ossia dal pregiudizio che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore possono arrecare alle ragioni dei creditori.
Per costante interpretazione giurisprudenziale, il presupposto dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti
11 di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ., Sez. III, n. 19207/2018; Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 16221/2019; Cass. civ.,
Sez. III, n. 26310/2021: “L'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”; Cass. civ., Sez. I, n.
9092/1998, in motivazione: “Questa corte ha reiteratamente affermato che detto "pregiudizio", ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà, o incertezza, o dispendio nell'esazione coattiva del credito (cfr. tra le molte in tal senso cass. n. 3449 del 1979; n. 1700 del
1982; n. 402 del 1984). Pertanto l'estremo in parola, che sicuramente ricorre nella ipotesi in cui
l'atto di disposizione riduce la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua inidonea a coprire l'ammontare dei debiti, può sussistere anche nella ipotesi in cui vengano posti in essere atti di disposizione che comportino la sostituzione di beni facilmente aggredibili con beni (come il danaro) che possono essere facilmente sottratti alla azione esecutiva del creditore, oppure con beni consumabili o facilmente deteriorabili, oppure con beni che siano difficilmente aggredibili in via esecutiva, vale a dire in tutti quei casi in cui, in conseguenza della modificazione provocata dall'atto di disposizione nel patrimonio del debitore, una eventuale realizzazione coattiva del credito risulti in tutto o in parte frustrata o gravemente ostacolata … La sua sussistenza deve essere accertata caso per caso. Tale accertamento richiede intuitivamente che vengano messi a confronto due valori: il patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del compimento dell'atto di disposizione e la entità dei debiti preesistenti al compimento dell'atto, atteso che solo attraverso una valutazione comparativa della intera situazione debitoria e della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore il giudice può stabilire in concreto se la (eventuale) esecuzione forzata del creditore revocante sul patrimonio del debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente o sarebbe seriamente ostacolata in conseguenza dell'atto compiuto da quest'ultimo”).
Da quanto precede è possibile quindi arguire che, a fondamento dell'azione, non si richiede la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa la soddisfazione del credito con la conseguenza che l'onere di
12 provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n. 11471/2003). Invero, il debitore è l'unico in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, in buona sostanza, l'inidoneità dell'atto revocando ad intaccare il patrimonio rispetto all'entità del credito (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 15265/2006; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Patti n. 65/2024).
In merito a tale profilo, l'attore ha chiesto la revocatoria dei seguenti atti: “a) dell'ipoteca giudiziale iscritta in favore del IG. in virtù del decreto ingiuntivo datato Controparte_2
12.11.2015, Rep. n. 266, emesso in favore del predetto ultimo e contro il proprio figlio Dott.
da codesto On.le Tribunale;
b) del medesimo decreto ingiuntivo per ultimo Controparte_1
sopra indicato;
c) dell'atto di dazione in pagamento per Notar Rep. n. 55450, Persona_1
Racc. n. 21054, alla di lui madre IG.ra , deducendo in particolare che l'immobile CP_3 oggetto sia dell'ipoteca giudiziale, sia della datio in solutum, acquistato da Controparte_1 nel 2006, fosse l'unico bene immobile a lui intestato (circostanza invero mai contestata dal convenuto).
A questo punto, deve essere correttamente delineato il thema decidendum del presente giudizio, atteso che l'azione ex art. 2901 c.c. non può avere ad oggetto né l'ipoteca giudiziale iscritta in favore di , in virtù del decreto ingiuntivo n. 266/2015 emesso contro il figlio, né Controparte_2
tantomeno il predetto decreto ingiuntivo. Trattasi, invero, di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo in data 31.03.2016 (cfr. documentazione allegata alla comparsa dei coniugi che, ai sensi dell'art. 655 c.p.c. (che dispone: “I decreti dichiarati esecutivi a Controparte_8
norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”), costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Orbene, il convenuto , sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_1 contestato che l'ipoteca fosse stata da lui concessa al proprio padre, essendo piuttosto riconducibile ad un'iniziativa di quest'ultimo l'iscrizione dell'ipoteca (giudiziale) sull'immobile.
Pertanto, esulando il detto atto dalla categoria degli “atti di disposizione del patrimonio” che, inevitabilmente, presuppongono un'iniziativa spontanea del debitore, l'azione revocatoria non può
13 avere ad oggetto né l'iscrizione di ipoteca giudiziale, né tampoco il decreto ingiuntivo ottenuto da
, non opposto e ormai definitivamente esecutivo. Controparte_2
Pertanto, l'unico atto dispositivo assoggettabile all'azione di cui all'art. 2901 c.c. è la datio in solutum, con cui ha trasferito alla propria madre, previo Controparte_1 CP_3 assenso di la proprietà dell'immobile suindicato, con funzione solutoria del Controparte_2
credito che vantava nei confronti del figlio, portato dal decreto ingiuntivo Controparte_2
dichiarato esecutivo.
I convenuti hanno eccepito l'insussistenza dell'eventus damni.
In particolare, ha sostanzialmente dedotto: a) che, alla data della datio in Controparte_1
solutum, il giudizio di appello (avverso la sentenza n. 5574/2015 del Tribunale di Torino) era in ancora in corso, essendo lo steso stato definito con sentenza n. 469 del 14.03.2018, e che, pertanto
– anche tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale avanzata dall' nei CP_1
confronti del nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tenutosi avanti il Tribunale CP_1
di Locri – i crediti ed il patrimonio del deducente si potevano stimare in un totale che rappresentava un valore che poteva andare oltre quanto effettivamente dovuto al b) che, CP_1 comunque, l'art. 2901 co. 3 c.c. esclude dalla revocatoria l'adempimento di un debito scaduto, come nella specie il debito di nei confronti del padre, debito scaturente, a suo Controparte_1
dire, da un prestito infruttifero documentale del 2006.
e , sul punto, hanno eccepito l'insussistenza dell'eventus damni Controparte_2 CP_3
in quanto, essendo l'immobile oggetto della dazione in pagamento già gravato da ipoteca, l'attore avrebbe dovuto fornire prova di una concreta probabilità di realizzo nonostante la priorità nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata accordata ai creditori privilegiati;
in ogni caso, hanno dedotto l'irrevocabilità della datio in solutum ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c., stante la natura di “atto dovuto” della prestazione del debitore.
Orbene, ad avviso della scrivente l'atto dispositivo posto in essere da in data Controparte_1
21.02.2018 ha senza dubbio comportato una variazione peggiorativa del suo patrimonio, in quanto con la datio in solutum lo stesso si è di fatto spogliato dell'unico bene immobile che – pacificamente – costituiva il suo patrimonio immobiliare, trasferendolo in favore della madre,
, previo consenso del padre. CP_3
Non possono assumere rilievo, in senso ostativo, le doglianze dei convenuti.
14 Richiamato preliminarmente quanto sopra esposto in merito al credito, anche eventuale, tutelabile con l'azione ex art. 2901 c.c., merita altresì osservarsi, con riferimento all'esistenza di un'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto dell'atto dispositivo, che lo scopo della revocatoria è quello di ripristinare la garanzia generica del debitore nei confronti del creditore munito di titolo, sicché l'esistenza di ulteriori posizioni creditorie - anche maggiormente tutelate come nell'ipotesi di coeva esistenza di crediti ipotecari e crediti chirografari - non osta di per sé all'accoglimento della domanda, dato che le modalità di soddisfazione del credito non rientrano tra i presupposti oggetto di valutazione ai fini della fondatezza della medesima (nello stesso senso cfr. la recente pronuncia del Tribunale di Foggia, n. 905/2025).
Al riguardo, giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ha affermato che anche l'eventuale esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni. In particolare, secondo la
Suprema Corte, “se è vero che "condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità", deve, allora, riconoscersi che una "situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro", sicché "la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro", donde
"non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11892 del 2016)” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n.
5806/2019, in motivazione). Ne discende, dunque, che “l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione
15 connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, n.
5815/2023; n. 11892/2016).
Del resto, va evidenziato che, nel caso di specie, pur essendo gravata dal relativo onere probatorio, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova né della sussistenza di residualità patrimoniali sufficienti ad escludere l'eventus damni, né della circostanza che il compimento degli atti impugnati rappresentasse il solo mezzo possibile ai fini dell'estinzione del pregresso debito scaduto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 9816/2018).
Sotto il primo profilo, infatti, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che se, da un lato, grava sul creditore l'onere di dimostrare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione sul patrimonio del debitore, dall'altro, spetta a quest'ultimo, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 7767/2007; n. 19207/2018).
Ne discende che, nella fattispecie, gravava sul debitore l'onere della prova della propria possibilità di garantire idoneamente il credito del attore in revocatoria, ma detto onere non è stato CP_1
assolto, non avendo il debitore mai contestato la circostanza di essere titolare del solo immobile oggetto della datio in solutum ed esimendosi dall'allegare la sussistenza di altri beni (anche eventualmente beni mobili registrati) su cui il creditore potesse soddisfare le proprie ragioni.
Tanto basterebbe, di per sé, a ritenere l'atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni dell'odierno creditore, avendo reso certamente più difficoltosa la soddisfazione del elemento di per sé CP_1
sufficiente, come da costante giurisprudenza di legittimità, a fare da presupposto della revocatoria
(nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 31941/2023).
Né, d'altra parte, ricorre l'invocata esimente di cui all'art. 2901, co. 3, c.c., alla cui stregua “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
Sul punto, tutti i convenuti hanno eccepito l'impossibilità di sottoporre a revocatoria l'atto dispositivo de quo in virtù del disposto dell'art. 2901 co. 3 c.c., deducendo che il trasferimento dell'immobile in favore di sarebbe stato effettuato – previo assenso di CP_3 CP_2
– al fine di ripianare il debito che aveva contratto con il padre, il quale
[...] Controparte_1
ultimo avrebbe pagato nel 2006 il corrispettivo di € 70.000,00 per l'acquisto dell'immobile in
16 questione (intestato al figlio) e, poi, stipulato con il figlio una scrittura privata datata 25.08.2006, in cui costui si impegnava a restituire al padre, entro otto anni, il prestito ottenuto;
detta scrittura, peraltro, è stata posta a fondamento della richiesta di volta ad ottenere Controparte_2
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del figlio, accolta con provvedimento monitorio n. 266/2015, poi dichiarato esecutivo, sulla cui scorta il primo ha iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile de quo e, successivamente, notificato al figlio un atto di precetto. Pertanto, qualificata la datio in solutum come un atto dovuto, in quanto dotato del carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento del debito scaduto, i convenuti ne hanno eccepito la non assoggettabilità all'azione revocatoria, ai sensi di legge.
Orbene, merita segnalarsi che la locuzione “atti di disposizione” implica che essi siano espressione di una decisione discrezionale del debitore: ne restano pacificamente esclusi gli atti dovuti, ossia quelli compiuti in adempimento di una obbligazione, come espressamente sancisce l'art. 2901, co.
3, c.c. riferendosi all'adempimento di un debito scaduto. In questa logica, la Suprema Corte ha chiarito che “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art.
1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (Cass. civ., Sez. VI - 3, n. 8992/2020; Cass. civ., Sez. III, n. 16756/2006). Ne discende, dunque, che l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito
(Cass. civ., Sez. 3, n. 31941/2023).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, è innegabile che il debitore non abbia alienato l'immobile al fine di ottenere la provvista necessaria ad estinguere il proprio debito, bensì lo abbia ceduto nell'ambito del proprio contesto familiare.
17 In altre parole, l'operazione negoziale realizzata nella vicenda in esame integra pacificamente una datio in solutum (peraltro in favore del terzo) che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, costituisce una modalità anomala di estinzione del debito anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, trattandosi di atto assolutamente discrezionale e non già - come richiesto dall'art. 2901, co. 3, c.c. - dovuto (cfr. Cass civ., Sez. 6 - 1, n.
26927/2017; Tribunale Trani, n. 249/2023, Tribunale Novara, sez. I, n. 77/2021; Tribunale Patti, n.
65/2024).
Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha condivisibilmente statuito che “l'adempimento del debito scaduto, infatti, quando sia normale e cioè sia realizzato secondo i termini temporali e di prestazione d'oggetto prestabiliti, si presenta quale atto dovuto, cosicché lo stesso carattere obbligato assumono anche gli atti dispositivi del patrimonio del debitore legati da un rapporto di stretta ed indispensabile inerenza strumentale con quello di soddisfacimento del debito. Quando invece l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, è innegabile l'intervento di una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, intervento sufficiente ad escludere ogni carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass., Sez. 1^,
21 dicembre 1990, n. 12123)” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 2, n. 12045/2010).
Pertanto, detta configurazione dell'operazione negoziale posta in essere dall' sarebbe CP_1
idonea, ex se, ad escludere l'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 2901 co. 3 c.c.
, merita osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora sia CP_9 applicabile l'invocata norma, la prova dell'unicità del mezzo debba essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori
(Cass. civ., Sez. III, n. 9816/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, il debitore non ha fornito alcuna prova che l'atto dispositivo fosse l'unico modo per far fronte al debito nei confronti di . Controparte_2
Sul punto, merita innanzitutto condivisione l'assunto della difesa attorea in merito alla mancanza di data certa della scrittura privata posta alla base del credito vantato da nei Controparte_2
confronti del figlio.
Ed invero, l'art. 2704 co.1 c.c. dispone che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di
18 colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
La Suprema Corte ha chiarito che è rimesso al giudice di merito l'apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa di tali fatti (Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 6462/2018); inoltre, ha condivisibilmente affermato che “in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (Cass. civ., Sez. 5, n. 21446/2023).
Orbene, nella vicenda de qua, i convenuti non hanno allegato alcun fatto idoneo a rendere la datazione dell'atto certa rispetto ai terzi;
al contrario, a fronte della specifica contestazione dell'attore in merito alla mancanza di data certa in detta scrittura privata, la parte convenuta nulla ha specificamente obiettato, limitandosi a contestare genericamente gli assunti di controparte in merito alla possibile retrodatazione dell'atto.
Tanto premesso, comunque il debitore non ha in alcun modo dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra l'atto dispositivo posto in essere, peraltro a favore del terzo e non anche direttamente del creditore (benché con il suo consenso), ed il pregresso debito, limitandosi ad allegare detto presupposto, rimasto tuttavia indimostrato sul piano probatorio.
Al contrario, l'attore ne ha contestato la sussistenza allegando che il convenuto CP_1
avesse maturato negli anni dei redditi sufficienti ad estinguere il presunto debito nei
[...]
confronti del padre avendo: a) negoziato, in proprio favore, a titolo di acconto sulle spettanze dovutegli a titolo di provvigioni dalla SAI Ass.ni s.p.a., un assegno di conto corrente bancario, non trasferibile, a di lui firma ed a lui intestato, tratto sul Banco di Napoli, filiale di ER NA
(RC), n. 026.749.118-05, datato 04.05.2011, della somma di € 80.000,00; b) ottenuto, durante il periodo di attività della società rilevanti provvigioni, compendiate nella c.d. prima CP_1
19 nota di cassa della gestione agenziale della società (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., pag.
14 e ss, ove si legge “nell'agenzia SAI Ass.ni S.p.A. gestita dalla predetta ultima società ( CP_1
n.d.r.) le provvigioni annuali incassate dai soci erano, sicuramente ed indubitabilmente,
[...]
abbastanza rilevanti e tanto potrà, eventualmente, essere dimostrato, documentalmente, sia con la richiesta istruttoria, che si avanzerà, di acquisizione, o, produzione, della c.d. prima nota di cassa dell'agenzia, cioè, di quel documento contabile, che vale agli effetti civili e fiscali, essenziale per registrare entrate e uscite, ossia, tutti i movimenti di cassa, il quale era contenuto in un
CP_1 programma c.d. “ ” fornito ad ogni dalla mandante, ovvero, da quest'ultima CP_11
Compagnia assicuratrice, sia dalla c.d. prima nota di cassa della gestione agenziale della società
Da esse, in realtà, si potrà rilevare che gli incassi annuali dei soci della predetta CP_1 ultima società di gestione dell' di ER NA (RC) erano, effettivamente, cospicui CP_11
e rilevanti … volendo leggere le predette note ed in particolare, quella relativa alla gestione societaria, che, si precisa, materialmente e per quasi tutto l'anno, salvo nei periodi di assenza delle stesse, durante i quali era lo stesso Dott. ad occuparsene, era, Controparte_1 solitamente, tenuta dalle collaboratrici dipendenti dell'agenzia, ossia, tale IG.na Parte_4
e tale le quali, eventualmente, saranno citate come testi sul punto,
[...] Persona_4 potrà, per esempio, rilevarsi che il socio odierno convenuto, nell'anno 2010 ha, in quota parte, avuto incassi per un totale di € 95.665,51. In tale ultima prima nota, infatti, venivano riportati i movimenti di cassa relativi agli Agenti per tenerli separati da quelli della SAI. La cassa, che era unica, non potendosi, materialmente, effettuare una netta separazione tra le due casse, ovvero, tra la “Cassa Agenti”, da una parte, e la “ , dall'altra … per cui, tale separazione era Parte_5
soltanto contabile;
sicché, venivano registrate e contabilizzate tutte le entrate (provvigioni maturate, sconti e abbuoni attivi) e tutte le uscite (pagamenti di pertinenza degli agenti, quali, per esempio, le provvigioni a collaboratori, delle fatture di modesti importi, sconti e abbuoni passivi, preleva-menti degli agenti stessi etc.). Orbene, il saldo così tenuto della prima nota di cassa degli CP_1 Agenti, sommato a quello della prima nota di cassa della gestione Agenziale (la c.d. ), risultante dalla separata contabilità, doveva coincidere e veniva, giornalmente, verificato e quadrato con la consistenza reale della Cassa comune (cioè, quella degli Agenti e quella della
SAI), facendo confluire nella c.d. prima nota agenti, a copertura, eventuali differenze tra
l'importo contabile e quello reale”).
20 Dette allegazioni sono state suffragate in particolare dalle propalazioni della teste Parte_4
la quale, interrogata su talune delle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha riferito: “Confermo la circostanza sub. 1: quelle che mi vengono esibite sono le note di cassa dell'Agenzia di ER e venivano redatte o da me o da o da Controparte_1
Riconosco nel documento mostratomi tali note di cassa che venivano Persona_5 redatte giornalmente ed all'esito della giornata il saldo veniva riportato al giorno successivo.
Queste sono note che si riferiscono al periodo in cui e lavoravano insieme: lo CP_1 CP_1
posso dire perché in alcune pagine leggo i riferimenti a e cioè alle provvigioni CP_1 CP_1
che questi incassavano. Infatti ogni sera formavo due buste con le provvigioni e le consegnavo a
e a Se uno dei due non c'era mettevo la busta nel cassetto e la consegnavo il CP_1 CP_1 giorno dopo all'interessato. In queste note venivano annotati tutti gli sconti applicati ai clienti che poi venivano decurtati dalle provvigioni e le provvigioni stesse. Non ricordo se si annotassero anche eventuali acquisti dell'agenzia. Le provvigioni erano giornaliere. In queste note di cassa si inserivano solo sconti e provvigioni, era una contabilità interna. Poi invece nel programma Delta fornito dalla Compagnia annotavano nome, cognome, provvigione ed incassi e ogni giorno entro mezzanotte si doveva chiudere il giornale. Il giornale riportava solo le entrate e le provvigioni ed eventuali uscite (come quando si pagavano i sinistri). A domanda dell'avv. Pezzano: non so dire quanti anni ho lavorato per ed , ma posso dire che ho lavorato per loro dal CP_1 CP_1 momento in cui si sono associati fino alla chiusura dell'Agenzia. Preciso che ho detto che il saldo veniva riportato al giorno successivo ma in realtà questo si riferisce al giornale di cassa, non alle note di cassa perché in queste si annotavano solo sconti e provvigioni e con la consegna delle provvigioni si azzerava tutto. Non mi ricordo se è mai successo che in un giorno non ci fossero provvigioni e se in questo caso il saldo fosse riportato al giorno successivo. Immagino di sì” (cfr. verbale d'udienza dell'8.11.2023).
Tali dichiarazioni, circostanziate, dettagliate e scevre da vizi logici, appaiono intrinsecamente coerenti;
né sono emersi indici idonei a dubitare dell'attendibilità della testimone (peraltro citata come teste da entrambe le parti).
Né può assumere rilievo in senso contrario, come invece dedotto dalla difesa dei coniugi la produzione delle dichiarazioni dei redditi effettuata da Controparte_8 Controparte_1
per gli anni dal 2007 al 2010 in quanto, a ben vedere, anche a prescindere dalla condizione
21 reddituale dell' nel periodo durante il quale la ha svolto la propria attività CP_1 CP_1
agenziale per conto della e compendiata in dette dichiarazioni – e, quindi, a Parte_2
prescindere dal vaglio in merito alla possibilità dell'odierno convenuto di saldare, in quegli anni, il debito nei confronti del padre avvalendosi della propria liquidità –, , anziché Controparte_1
procedere nel 2018 alla dazione dell'immobile in pagamento (atto, come detto, di per sé non dovuto, ma discrezionale), ben avrebbe potuto richiedere un finanziamento e destinare la relativa liquidità al pagamento del creditore ipotecario ed alla cancellazione della garanzia reale iscritta in suo favore.
Non appare invero decisiva neppure la circostanza addotta dalla difesa dei convenuti, ossia che ciò avrebbe comportato la necessità di concedere, contestualmente, all'istituto bancario un'ipoteca volontaria di primo grado, il che non avrebbe “mutato il quadro”, atteso che, ut supra rilevato, la circostanza che l'immobile sia gravato da un'ipoteca non osta, di per sé, alla configurabilità di un eventus damni nei confronti del creditore che agisce in revocatoria (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
III, n. 5815/2023; n. 11892/2016), fermo restando che, eventualmente, il debitore si sarebbe potuto avvalere anche di una garanzia personale, piuttosto che reale.
Si badi, comunque, che non risulta di per sé convincente l'assunto dei coniugi Controparte_8
secondo cui la revocabilità degli atti di disposizione di un immobile ipotecato richiederebbe una valutazione sulle concrete possibilità dell'attore-creditore chirografario di poter soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata del bene, di modo che possa ravvisarsi l'eventus damni solo se il creditore chirografario dimostri una concreta probabilità di realizzo dalla vendita forzata.
Detto principio, infatti, risulta ampiamente smentito dalla giurisprudenza di legittimità, che in un recente arresto ha condivisibilmente ribadito che “secondo questa Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n.
22 11892). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n.
2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass.,
n.11892/16, cit.). E' ben vero che altre pronunce (Cass., sez. 3, 15/07/2009, n. 16464; Cass., sez.
3, 22/05/2015, n. 25733) hanno affermato: «A norma dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice;
ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo» … Tuttavia, per confutare gli arresti giurisprudenziali da ultimo richiamati, è sufficiente osservare che la Corte territoriale … non si è discostata dal principio secondo cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori
o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che
23 di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione” (Cass. civ.,
Sez. III, n. 5815/2023).
Ne discende che, ai fini dell'accoglimento della presente domanda, non aveva Controparte_1
l'onere di dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
Alla luce di tutte le ragioni che precedono, deve concludersi nel senso che non sussistano ragioni ostative, almeno sotto il profilo oggettivo, alla revocabilità dell'atto dispositivo impugnato nell'ambito del presente giudizio.
Superati questi rilievi, è ora possibile esaminare il presupposto soggettivo dell'azione de qua.
La norma dettata dall'art. 2901 c.c., come anticipato, distingue il caso in cui il credito sia sorto prima del compimento dell'atto dispositivo da quello in cui sia sorto successivamente: la relazione cronologica intercorrente tra credito ed atto impugnato incide sul presupposto soggettivo dell'azione, ossia sulla diversa intensità che l'intenzione fraudolenta del debitore (e del terzo in caso di atto a titolo oneroso) deve assumere ai fini dell'esperibilità dell'azione.
Ed invero, con riferimento agli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 4077/1996: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini del consilium fraudis per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro, e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni”); per quanto invece riguarda gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, il tema
è stato recentemente affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato il principio per cui, in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, per integrare il requisito della “dolosa preordinazione” è necessario, da parte del debitore, il “dolo specifico”, ovvero è necessario che l'atto sia stato preordinato ad impedire o pregiudicare il soddisfacimento
24 del credito;
qualora l'atto sia a titolo oneroso, è necessario altresì, ai fini dell'azione revocatoria, che il terzo fosse a conoscenza dell'intento perseguito dal debitore (Cass. civ., Sez. Un., n.
1898/2025).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va premesso che la datio in solutum costituisce un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo (Cass. civ., Sez. 2, n.
17810/2021).
Trattandosi, nella fattispecie, di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, grava sul creditore-attore l'onere di provare – anche per presunzioni – che tanto il debitore, quanto il terzo fossero consapevoli del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditizie.
Orbene, a parere della scrivente, la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo ad CP_1
può desumersi dalla circostanza che costui ha concesso l'unico immobile di cui era
[...]
proprietario in pagamento nei confronti della propria madre (terzo estraneo al rapporto debitorio tra padre e figlio) nonostante, da un lato, la pronuncia del Tribunale di Torino, che aveva condannato la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_1 somma indicata in sentenza nei confronti della e, dall'altro, la conseguente Controparte_5
attivazione di nei suoi confronti, dapprima in via stragiudiziale (cfr. missiva del Controparte_1
29.02.2016, in atti) e, poi, con il procedimento monitorio, per ottenere in via di regresso la restituzione della quota gravante sul condebitore in solido.
L'anteriorità del credito rispetto all'atto di trasferimento conferma, a parere di chi scrive, la piena consapevolezza da parte del debitore della concreta lesività che il detto atto dispositivo avrebbe comportato per i creditori, andando questo ad incidere qualitativamente e quantitativamente sul suo patrimonio immobiliare, azzerandolo. Peraltro, anche la tempistica della dazione in pagamento del ridetto bene immobile – ossia, nelle more dello svolgimento sia del giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino, sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al
Tribunale di Locri - si appalesa idonea a far sorgere il sospetto che l'odierno convenuto, mediante la datio in solutum, abbia voluto perseguire l'obiettivo di sottrarre l'immobile alle pretese del creditore, peraltro a lui già ampiamente note.
Infine, ulteriore elemento costitutivo richiesto ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. è ravvisabile nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, elemento che prende in
25 considerazione l'interesse del terzo laddove l'acquisto sia a titolo oneroso, come nel caso in esame.
Sul punto giova evidenziare che l'intensità dell'elemento soggettivo in capo al terzo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, a tal fine, una sua specifica conoscenza del debito storicamente gravante sull'alienante, e delle sue caratteristiche;
nel secondo caso che egli sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso (Cass. civ., Sez. I, n.
10430/2005: “Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Essa non presuppone né l'intenzione di nuocere loro né la presenza e conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore”).
La Suprema Corte ha condivisibilmente ribadito che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., Sez. III, n. 1286/2019; Cass. civ., Sez. 2,
n. 7507/2007: “In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”).
26 Orbene, nel caso di specie risulta che , beneficiaria della datio in solutum in luogo CP_3
del marito, , ed il disponente fossero legati da un rapporto di stretta parentela, Controparte_2
essendo la prima madre del secondo (oltre che moglie di , sicché può Controparte_2
facilmente presumersi che tanto la quanto il marito che ha acconsentito alla datio in CP_3
solutum in suo favore, fossero ben consapevoli della concreta situazione debitoria del figlio nei confronti dell'odierno attore.
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda promossa dal , deve essere Controparte_1 dichiarata l'inefficacia nei confronti di quest'ultimo dell'atto di dazione in pagamento, in notar
Notaio in ER (RC), del 21.02.2018 (rep. n. 55450 – racc. n. 21054), Persona_1
trascritto in data 5.03.2018 (registro generale n. 3545 - registro particolare n. 2960, come da visura in atti), avente ad oggetto l'appartamento per civile abitazione posto al piano primo (2° f.t.), composto da sei vani catastali, censito al N.C.E.U. del Comune di ER (RC) come segue: foglio 31, mappale 1709, sub 5, corso Vittorio Emanuele s.n., piano 1, categoria 43, classe 3, vani
6, rendita catastale € 356,36.
L'accoglimento della domanda attorea comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_1
Infine, deve essere esaminata la domanda di volta ad ottenere lo stralcio ex Controparte_1
art. 89 c.p.c. delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi di parte attrice. In particolare, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., il convenuto ha chiesto “che, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., vengano cancellate tutte le espressioni irrituali, offensive e sconvenienti che la difesa del dott. ha verbalizzato nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n.1, CP_1
c.p.c., gravemente lesive della dignità dell'odierno convenuto, tutelata dall'art. 2 della
Costituzione, laddove viene apostrofato come “nullatenente”, “nullafacente” (pag. 6), ovvero quando indica la condizione patrimoniale del Dott. quale “inesistente” o “povera” CP_1
(pag. 10), ed ancora quando indica lo stato dello stesso quale “senza famiglia” (pag. 15), ed allorquando descrive l'esecuzione legale subita dal Dott. quale mera Controparte_1
“commedia” (pag. 5), “trama” (pag. 9), utilizzando altresì gli avverbi “dolosamente e fraudolentemente” (pag. 9) per descrivere la condotta dell'odierno deducente, con riserva di richiedere un idoneo risarcimento da stabilirsi, anche in via equitativa, in sede di sentenza dall'odierno Giudice adito”, risarcimento tuttavia poi non richiesto.
27 Con riguardo alla domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 38730/2021; Cass. civ., Sez. 2, n. 14364/2018; Cass. civ., Sez. 1, n. 17547/2003: “Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89, c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che
l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio
e non vulneri il prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio;
pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia … non può costituire oggetto di impugnazione”). Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce, infatti, un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti;
la Suprema Corte ha altresì precisato che l'esercizio officioso di detto potere “presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, è suscettibile di impugnazione” (Cass. civ., Sez. 6-3, n. 27616/2020).
Tanto premesso, la domanda di cancellazione delle espressioni utilizzate da parte attrice può essere accolta nei soli limiti della frase “che, peraltro, è nullatenente e, probabilmente, anche nullafacente”, estratta dalla memoria ex art. 183 co.6 n.1) c.p.c. di parte attrice, in quanto detta frase, pur non avulsa dall'oggetto della lite, è connotata da un intento offensivo nei confronti della controparte, ben potendosi il concetto esprimere eventualmente in altra maniera, più consona ad uno scritto difensivo.
Nel resto, invece, la domanda non può essere accolta, non ravvisandosi nelle espressioni utilizzate dall'odierno attore, puntualmente individuate dal convenuto, alcun intento offensivo.
28 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle stesse nei confronti dell'attore, spese da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a € 260.000,00, parametri minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto di lite), nel seguente modo: € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 7.052,00, oltre € 856,64 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda promossa da e, per Controparte_1
l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di quest'ultimo dell'atto di dazione in pagamento, in notar Notaio in ER (RC), del 21.02.2018 (rep. n. Persona_1
55450 – racc. n. 21054), trascritto in data 5.03.2018 (registro generale n. 3545 - registro particolare n. 2960), avente ad oggetto l'appartamento per civile abitazione posto al piano primo (2° f.t.), composto da sei vani catastali, censito al N.C.E.U. del Comune di ER
(RC) come segue: foglio 31, mappale 1709, sub 5, corso Vittorio Emanuele s.n., piano 1, categoria 43, classe 3, vani 6, rendita catastale € 356,36;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da;
Controparte_1
- dispone ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della sola frase offensiva contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. di parte attrice, per come indicato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1
da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida in €
[...]
7.052,00 per compensi ed € 856,64 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
- dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda all'annotazione della presente sentenza.
29 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 10/05/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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