Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.SA Clara Ruggiero, all'udienza dell' 11.02.2025, svolta con modalità di trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 334/2023
tra
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carlo Grispo e Rosaria Lauro, Parte_1 con studio in Napoli alla Via Duomo n. 348, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Milano (MI), via Lamarmora n. 21, presso lo studio dell'avv. Roberto Scaramella, che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
resistente nonché
in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cozzolino, , elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza Calenda n. 15, giusta procura in atti;
terzo chiamato in causa
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09.01.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe deduceva:
a) di aver lavorato, dall'11.12.2017 al 02.11.2020, data delle sue dimissioni per giusta causa, senza soluzione alcuna di continuità alle dipendenze della presso l'agenzia di Napoli Controparte_1 alla Via Ponte di Tappia n. 47;
a) che le venivano riconosciuti, oltre al superminimo con una RAL complessiva di trentacinquemila Euro ed un piano incentivante sul fatturato di ogni singola filiale rispettivamente del 2% erogato mensilmente, anche dei benefits;
b) che il suo orario di lavoro andava dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00; c) che dopo la comunicazione dello stato di gravidanza, riceveva una mail con la quale veniva informata che la filiale di Salerno, affidata a lei fino a quel momento, sarebbe paSAta alla guida di un suo sottoposto, il Dott. Per_1
;
[...]
d) che le venivano negati gli accessi informatici (senza esserne informata preventivamente) e non le venivano più inviate le analitiche delle filiali;
e) che il forte stress emotivo a cui veniva sottoposta le causava delle minacce d'aborto che la costringeva al riposo;
f) che al rientro a lavoro in data 16/09/2019, la convenuta perseverava nelle discriminazioni e veSAzioni nei suoi confronti;
g) che l'azienda aveva reclutato una nuova risorsa, che avrebbe dovuto prendere il suo posto e, dopo appena due giorni dalla maternità, la dott.SA
veniva assunta dall'azienda quale Responsabile Persona_2
Organizzativo di Distretto, riconoscendo a quest'ultima quella qualifica che avrebbe dovuto rivestire lei;
h) che intanto, anche il Dott. , che ricopriva la sua steSA Parte_2 qualifica, proseguiva l'avanzamenti di carriera al pari della nuova inserita, ottenendo anch'egli la promozione di Responsabile Organizzativo di Distretto;
i) che, pochi giorni prima del parto, il dipartimento amministrazione del personale di struttura della le chiedeva più volte la Controparte_1 consegna dell'auto aziendale e, successivamente, e precisamente in pieno loch-down (parliamo di fine marzo 2020), le veniva chiesto di consegnare all'azienda, finanche il PC portatile e la chiavetta USB, che aveva ricevuto in dotazione;
j) che durante il suo periodo di maternità, veniva- a sua insaputa - eliminata dall'organigramma delle filiali di Salerno e di Napoli e il suo nome compariva solo per la filiale di Caserta;
k) che, finita la maternità obbligatoria, a fine marzo 2020, informava l'azienda che avrebbe usufruito di un periodo di congedo parentale;
l) che nel mese di agosto 2020, scopriva di essere nuovamente incinta e comunicava la notizia inviando un certificato di astensione dal lavoro per 40 giorni, per minacce d'aborto; m) che il giorno dopo l'inoltro della suddetta comunicazione, l'ufficio del personale le chiedeva di restituire i beni aziendali (auto, pc, telefono), intimandole di presentarsi personalmente in azienda entro 2 giorni dal ricevimento della e-mail; n) che si dichiarava disponibile alla consegna dei beni indicati, ma richiedeva – visto il momento delicatissimo che stava vivendo –di poterli consegnare con più “calma”; in quanto la sua famiglia non aveva altra auto da utilizzare e se avesse continuato a usare il telefono aziendale avrebbe potuto mantenere i contatti con i clienti dell'azienda e con i colleghi;
ma ogni richiesta veniva bocciata;
o) che la gravidanza, anche per i comportamenti negativi e connesse conseguenze “non andava a buon fine”; p) che rassegnava le dimissioni per giusta causa;
q) che tale reiterata negativa condotta del datore di lavoro, si è ripercoSA sul suo stato di salute, determinandone ansie ed altre patologie strettamente connesse al comportamento illegittimo del datore di lavoro.
Tanto premesso chiedeva, pertanto, a codesto Tribunale di:
1) Accogliere il presente ricorso ed in conseguenza di tutte e causali di cui in narrativa:
2) Accertare e dichiarare che, per effetto della condotta tenuta dalla
[...]
in p.l.r.p.t., la sig.ra ha Controparte_1 Parte_1 riportato un danno alla salute, sub-specie di danno biologico di natura psichiatrica, pari al 20%, quantificato nella misura di Euro 69.034,00, in applicazione delle Tabelle 2014 di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano, e pertanto, 3) Condannare la in p.l.r.p.t., Controparte_1 al pagamento a favore della sig.ra della somma di Euro 69.034,00 a Parte_1 titolo di danno da mobbing, oltre aumento per personalizzazione, nonché a titolo di danno esistenziale – morale, da quantizzarsi in via equitativa;
il tutto oltre interessi e danni da rivalutazione monetaria. Si costituiva la resistente Controparte_1 spiegando altresì domanda riconvenzionale in quanto risultava assicurata con la ed ,in conseguenza di ciò, chiedeva la chiamata in causa Controparte_2 della steSA assicurazione al fine di manlevarla e tenerla indenne da qualsivoglia pretesa risarcitoria. Nel merito, chiedeva di rigettare ogni domanda avversa ricollegabile alla condotta da mobbing e/o straining o da demansionamento in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite. Si costituiva, in seguito alla sua chiamata in giudizio autorizzata all'udienza del 19.09.2023, la che in via preliminare chiedeva di Controparte_2 dichiarare la nullità dell'atto di chiamata di terzo;
nel merito di rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta dalla nei Controparte_1 suoi confronti perché inammissibile, improcedibile ed infondata. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, si provvedeva a raccogliere gli interrogatori formali delle parti deferiti nei relativi atti, veniva istruita e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso deve essere respinto.
Ritiene invero il Tribunale che nell'odierna fattispecie difetta anzitutto la prova in ordine alla sussistenza della condotta veSAtoria e discriminatoria dedotta in ricorso, nella considerazione che 'ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento veSAtorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr CaSAzione Civile del 6 agosto 2014 n. 17698)'.
Tutti questi elementi devono essere rigorosamente dimostrati dal lavoratore ai sensi dell'art. 2697, cod. civ. Secondo l'opinione della Corte di CaSAzione, ordinanza n.
29767/2020, “l'elemento qualificante del mobbing, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta veSAtoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica”. Pertanto – aggiunge la Corte
– “ai fini della configurabilità di una ipotesi di “mobbing”, non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine neceSArio che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. La recente CaSAzione civile,
Sezione Lavoro, ordinanza n. 21682 del 20 luglio 2023 ha altresì puntualizzato che
«[…] in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte che non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, e che i rispettivi oneri di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili, […] appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele neceSArie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. […]».
Nel caso di specie, come emerso dall' esame dei documenti offerti dalle parti e delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, nella fattispecie mancano gli atteggiamenti tipici del mobbing, individuati dalla psicologia del lavoro come idonei a colpire il lavoratore, menomandone la capacita' lavorativa e la fiducia in se' stesso: a parte le situazioni scolastiche e paradigmatiche della reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari, sottrazione di benefits o di vantaggi precedentemente attribuiti, si è visto che gli elementi di umiliazione e veSAzione prospettati in ricorso non sussistono.
Quello che si evince , anche dalle testimonianze tutte concordi sul punto, è che fino all' ingresso in maternità ( 25.10.2019) la Dr.SA abbia svolto serenamente il Pt_1 suo ruolo all' interno dell' azienda, pienamente integrata nel contesto lavorativo e stimata ed apprezzata da tutti. Ella ha dimostrato poi senz' altro uno speciale attaccamento al suo lavoro tanto da restare in servizio, per sua volontà, fino all' ottavo mese di gravidanza, anche questa circostanza pacifica oltre che documentata. Del resto è la steSA ricorrente che si congeda dai colleghi, superiori e sottoposti, con una email accorata e distesa che suona come un arrivederci a presto ( cfr. doc. n. 23, 24, 25 al ricorso). Nell' allegato 26 al ricorso ella inoltre riporta tutti i risultati conseguiti e riceve, per sua steSA ammissione, i complimenti dell' Ad dell' azienda, Dr. ( vedi pag. 5 Per_3 dell' atto introduttivo).
Lo scambio di meSAggi prodotto dalla convenuta, poi, tra la ricorrente e la sua superiore gerarchica, la Dr.SA , lungi dall' evidenziare Testimone_1 atteggiamenti astiosi o veSAtori da parte di quest' ultima, vale al contrario a rafforzare la tesi di parte datrice che, fino quantomeno all' ingresso in maternità obbligatoria della lavoratrice, sussistesse tra le due un dialogo pacato, disteso e costruttivo, improntato alla massima collaborazione e reciproca disponibilità.
Si coglie, a ben vedere, da quei meSAggi la propensione della a preservare Tes_1 la tranquillità della dipendente appoggiando anche le iniziative dirette a coniugare il suo impegno professionale con il delicato ruolo di madre di una bambina ancora in tenera età , ad es., consentendole di lavorare da casa, avvalorando le sue assenze per malattia e in generale non osteggiando in alcun modo le assenze collegate alle sue esigenze familiari ( si vedano su punto i meSAggi riportati al doc. n. 24 allegato alla memoria difensiva).
Le testimonianze inoltre hanno escluso radicalmente che sul luogo di lavoro vi fossero stati episodi sgradevoli o altre condotte intimidatorie ovvero offensive ai danni della lavoratrice da parte dei suoi superiori, alcuna discussione accesa nè motivi di acredine si registrano neppure con i colleghi di lavoro.
Un dato oggettivo altrettanto pacifico è che la solo al quinto mese di Pt_1 gravidanza comunicò all' azienda il suo stato.
Da parte ricorrente si è tentato di sostenere che tale atteggiamento omertoso fosse stata conseguenza di una condotta della superiore astiosa nei riguardi delle Tes_1 lavoratrici gravide come era accaduto ad altra dipendente a nome , Persona_4 circostanza però smentita dalle deposizioni testimoniali.
La necessità che la condotta mobbizzante sia posta in essere nel contesto di una strategia veSAtoria nei confronti del lavoratore, porta ad escludere, poi, si noti, che poSA identificarsi l'intento persecutorio nei normali conflitti interpersonali tra datore e prestatore di lavoro appartenenti piuttosto alle normali dinamiche di detto rapporto.
In tale contesto è stata ad esempio esclusa (Cass. 04/06/2015 n° 11547) 'la sussistenza di una condotta persecutoria nella contestazione di una serie di addebiti al lavoratore (rientro in azienda in ritardo, dopo le festività di fine anno, abbandono del posto di lavoro, assenza ingiustificata, non corretta esecuzione delle prestazioni lavorative, disordine nella postazione di lavoro) allorché, in nessuno dei casi specificamente presi in considerazione, risulti il difetto degli addebiti, l'evidente sproporzione dei richiami, od altro sintomo che consenta di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio, non potendo l'intento persecutorio del datore di lavoro ricavarsi dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali è pur sempre consentito al lavoratore tutelare le proprie ragioni attraverso i rimedi specifici apprestati dalla legge'.
Pertanto, anche le istanze rivolte alla Dr.SA di restituire l' auto, il telefonino Pt_1
e il tablet aziendale, durante il periodo di maternità dove obbligatoriamente era tenuta per legge ad astenersi dalla prestazione lavorativa ed in concomitanza del lockdown da Covid 19 allorchè ,evidentemente, l' impresa si trovò in carenza di mezzi utili a consentire anche lo smart working di altri lavoratori, appaiono pienamente legittime.
D' altra parte, emerge dagli atti ed è pacifico che la dipendente non intese restituire tali beni ritenendo che , dietro tale richiesta, si profilasse una sua futura e, a ben vedere, mai attuata da parte datrice estromissione dal contesto lavorativo ( la ricorrente non rientrò mai al lavoro dal 25.10.2029 fino al mese di novembre 2020 allorchè rassegnò le dimissioni;
restituì i beni aziendali solo dopo un anno dalla prima maternità).
Se è vero che venne assunta subito dopo la maternità della una nuova risorsa Pt_1 come responsabile regionale nella persona di è certo che fu proprio Persona_2 la a voler porre il contatto la neo assunta con la ricorrente mentre fu quest' Tes_1 ultima che, assumendo l' ennesimo contegno ostruzionistico ed ansioso, si rifiutò di intessere con la nuova collega un dialogo che, durante il periodo di astensione per maternità, le consentisse di operare in maniera più incisiva.
Si vedano sul punto gli scambi wathapp del 23-25 marzo 2020 tra la e la Pt_1
da dove si ricava chiaramente che la superiore aveva direttamente messo Tes_1 in collegamento la ricorrente con la neo assunta allo scopo di coordinarsi, cosa che non era avvenuta a causa delle resistenze della ricorrente.
Appare utile a questo punto riportare integralmente le testimonianze assunte durante il giudizio.
All'udienza del 16/04/2024 veniva escuSA la teste la quale Testimone_2 dichiarava: sono stata collega di lavoro della ricorrente da giugno 2018 fino alla sua maternità in . Ella era la mia responsabile e all'epoca fino alla sua Controparte_1 maternità svolse il ruolo di gestione e coordinamento delle filiali campane della società convenuta e cioè Salerno, Napoli e Caserta. Nell'estate del 2019 rammento che per effetto di un provvedimento della direzione aziendale ci fu comunicato che la non sarebbe stata più la responsabile della sede di Salerno e al suo posto Pt_1 sarebbe subentrato il suo collega . Io lavoravo presso la filiale di Caserta Persona_1
e quindi ella continuò a dirigermi. Ella si occupava anche di sviluppo commerciale e per esempio con me si era recata anche presso clienti per un'attività commerciale. Poiché ella procacciava clienti per la società, ad esempio come mia responsabile mi affidava nel caso in cui fosse riuscita ad ottenere un contratto il cliente procacciato e poi io mi occupavo di ricerca e selezione di personale per il cliente acquisito. Ricordo che quando ella andò in maternità con mio stupore dopo solo qualche giorno, il 4.11.2019, mi fu assegnata una nuova responsabile nella persona di Persona_2 che svolse il ruolo di sostituta della ricorrente che era in congedo per maternità. Poiché la ricorrente non rientrò più dopo la maternità, non so dire se la fosse stata Per_2 collocata solo per il tempo neceSArio alla fine del congedo oppure no. Finché non sono andata via dalla , cioè fino al novembre 2022, è stata la la mia CP_1 Per_2 responsabile. Durante la maternità ricordo che fu chiesta alla ricorrente la restituzione dei beni aziendali quali l'auto che le era stata assegnata ed il pc. Ciò l'ho appreso nell'ambiente di lavoro, da altri colleghi. Rammento che pur essendole stata richiesta la restituzione di questi beni, i colleghi sottolineavano il fatto che questi beni non erano mai ritornati in azienda. Ricordo un episodio che mi colpì quando la nuova responsabile prese il posto della ricorrente andata in maternità e che aveva lavorato fino all'ottavo mese. Poiché attendevo un avanzamento di livello secondo quanto concordato con l'azienda, ne chiesi notizia alla nuova responsabile la quale non seppe pronunciarsi in quanto mi disse che non aveva avuto alcuna notizia sul mio conto, in particolare sul mio modo di lavorare e operare in . Mi disse in particolare la CP_1
“io non ti conosco e non so come lavori”. Compresi quindi che non vi era stato Per_2 alcun paSAggio di consegne tra la e la nuova responsabile. Appena arrivata Pt_1 in azienda la ricorrente mi raccontò della sua esperienza positiva e di un ambiente di lavoro sereno nel quale si era trovata ad operare. Ad un certo punto, in concomitanza con la maternità di un'altra dipendente, , la responsabile della Persona_5 ricorrente, SI , fece delle osservazioni poco riguardevoli nei confronti Tes_3 della gestante in questione. Lessi in proposito una conversazione WhatsApp tra la e la ricorrente. La all'epoca era la responsabile della SI . Tes_1 Pt_1 Per_4
Quando la ricorrente annunciò di essere in attesa di un bambino sia io che altri colleghi della filiale, sia io che altri colleghi della filiale ci meravigliammo che in concomitanza le fu tolta la responsabilità della filiale di Salerno. Nell'ambiente lavorativo non ho tuttavia assistito a discussioni tra la ricorrente e suoi superiori o altri colleghi in particolare. Prima che ella andasse in maternità notai tuttavia che alcune mail di lavoro che provenivano ad esempio dal sig. e che erano dirette a noi che ci CP_3 occupavamo della selezione del personale, mentre fino a poco tempo prima venivano lette per conoscenza anche dalla oltre che dalla sua responsabile sig.ra Pt_1
, ad un certo punto vennero dirette solo a noi e alla . Tes_1 Tes_1
Improvvisamente scomparve il nome della ricorrente che quindi non veniva posta a conoscenza di queste conversazioni. Ricordo che quando conobbi la ricorrente ebbi l'impressione che anche nella vita pratica dell'ufficio fosse una persona estremamente energica e positiva, che trovava una soluzione ad ogni problematica. Dopo la maternità, invece, la vidi cambiata, non più energica, perse l'approccio relazionale di un tempo. Ci sentivamo anche durante la sua maternità per mantenere i contatti e mi resi conto che non era più quella di prima. Per esempio ricordo che era piuttosto turbata dalle richieste di restituzione dei beni aziendali, che per altre lavoratrici andate in maternità no erano pervenute, per quel ricorso. Invero, l'assegnazione dell'auto aziendale avviene per uso promiscuo, quindi non strettamente collegata alla prestazione lavorativo. Ricordo che durante la maternità fino al parto non ha avuto problemi di salute e poi invece mi disse che era turbata e non riusciva più in autonomia a svolgere le sue funzioni anche quotidiane nella vita familiare. ADR: la SI che prese il posto della ricorrente fu assunta ex novo dopo Per_2 il suo ingresso in maternità con una distanza di pochi giorni e per quanto ne so il suo contratto credo fosse a tempo indeterminato anche se io non l'ho visto.
ADR: nell'estate del 2019 ricordo che ci fu una cena aziendale alla quale partecipai anche io con la dott.SA e due mie colleghe. Negli eventi c'erano Tes_1 tutti gli appartenenti alla filiale, compreso il responsabile per cui mi meravigliai che non fosse stata invitata la ricorrente. Non chiesi notizie sull'assenza della Fortuna. ADR: all'evento celebratosi presso la Galleria Borbonica nel periodo di Natale 2019, la non c'era in quanto in maternità ma ricordo che aveva collaborato Pt_1 all'organizzazione come ogni anno. ADR: la , per quanto ricordo, era maggiormente presente sulle filiali di Pt_1
Napoli e Caserta. Tra Napoli e Caserta vi era una sua presenza fisica ripartita in egual misura.
ADR: mi ricordo per esempio che che era la commerciale della Persona_5 filiale di Napoli e che pure andò in maternità quando io ero in servizio, pur essendo assegnataria di un'auto aziendale che io sappia non ricevette richiesta di restituzione della steSA durante la maternità. Mi ricordo solo questa dipendente in maternità nel mio periodo. ADR: dopo il parto la ricorrente non è più venuta in azienda. L'ho incontrata fisicamente solo a marzo 2020 per il suo compleanno e poi altre 3-4 volte fino ad ottobre 2020. Tuttavia in tale periodo vi furono notevoli restrizioni alla libertà di spostamento.
Alla steSA udienza del 16/04/2024 veniva escuSA la teste Testimone_1
, la quale dichiarava: sono dipendente della società convenuta dal 2007 e
[...] mi ricordo che la dott.SA fu assunta a fine 2017 e mi fu assegnata in quanto Pt_1 ero responsabile delle regioni Campania, Basilicata e Lazio. La venne assunta Pt_1 come responsabile di filiale e venne assegnata alle 3 filiali di Napoli, Caserta e Salerno. Inizialmente ella ha lavorato con professionalità e diligenza su tutte e 3 le filiali assegnate e aveva intessuto un ottimo rapporto con i colleghi e con il personale a lei assegnato che coordinava. Poiché doveva gestire le 3 filiali e coordinarne il personale aveva l'onere di essere presente su tutte e 3 le città. L'attività commerciale pura era invece a margine. Avevamo appena aperto le 3 filiali in questione e ci serviva qualcuno sul territorio per la gestione del personale. In un anno che aveva lavorato dall'assunzione mi ricordo che avemmo un confronto a proposito della filiale di Salerno dove ella si era recata con qualche collega del commerciale di Napoli solo un paio di volte. Ammise con me di avere difficoltà nella gestione di quest'ultima filiale. Aveva all'epoca già una bambina di un anno e quindi come mamma aveva anche difficoltà a spostarsi materialmente tra filiali così distanti. Sulla filiale di Salerno operava un dipendente addetto al commerciale che era molto autonomo, sig. . Persona_1
Quest'ultimo lamentò che la dott.SA alle sue richieste via mail e telefonica Pt_1 non era solerte. Ne parlammo ma lei non fu favorevole a questo cambiamento, sebbene le avessimo assicurato il compenso anche per la filiale di Salerno nonostante la responsabilità fosse di fatto e formalmente assegnata al . Fu la direzione che Per_1 prese questa decisione. Sulle filiali di Caserta e Napoli posso dire che non ha mai avuto difficoltà. Su Caserta aveva un buon rapporto con i collaboratori della filiale, mentre su Napoli ricordo che non venne istaurato dalla steSA un rapporto umano particolare con i collaboratori. Anche dalla filiale di Napoli mi giunsero delle segnalazioni di disservizi da parte dei collaboratori che non riuscivano tempestivamente a raggiungerla via mail e al telefono e quindi avevano bisogno di una interazione che risultava problematica e lenta. Poi andò in maternità. Mi ricordo che un'altra Pt_1 carenza nel suo modo di operare riguardava la compilazione del modello gestionale dove vengono riportati tutti i chilometri percorsi con l'auto aziendale. Io rammento che più volte le ho richiesto la compilazione di questo documento, ma non me lo inviava e dovendo fare i conteggi dei consumi fu costretta ad inviarlo su un arco temporale molto ampio. Non mi furono segnalati tuttavia degli episodi specifici tra la e i suoi collaboratori a Napoli o discussioni particolari. Un episodio ricordo con Pt_1 una collega che era in maternità si verificò quando la ricorrente le chiese di effettuare un'attività operativa durante l'astensione e costei segnalò come illegittima questa richiesta. Si trattava della sig.ra . Dovetti intervenire che non si trattava Persona_5 di una richiesta esigibile. Non ho mai avuto una discussione accesa con la ricorrente, ma sicuramente nel mio ruolo di responsabile organizzativa sono dovuta intervenire più volte. Abbiamo cercato di agevolare il suo compito di lavoratrice madre anche concedendole di lavorare da casa. L'auto aziendale di solito viene lasciata alla lavoratrice tranne nelle ipotesi di utilizzo ad uso filiale e non anche personale. Tuttavia nel caso di specie poiché la maternità si svolse durante la pandemia e pertanto iniziarono grandi difficoltà per l'azienda per reperire i pc portatili per lo smart working e le auto aziendali per gli spostamenti, fu richiesto alla di restituire questi beni Pt_1 che le erano stati affidati in dotazione. Invero ella dopo il parto e la maternità del secondo figlio ci comunicò di essere in attesa del terzo figlio e che quindi non sarebbe tornata al lavoro. Fu l'addetto al commerciale di Napoli che aveva bisogno dell'auto aziendale che si dovette recare da lei per ritirarla perché ella non l'aveva restituita. Non ricordo nello specifico, ma in genere quando una collega va in maternità o è di li a poco sul punto della maternità può darsi che sia esclusa da alcune comunicazioni via email per preservarle la serenità neceSAria per affrontare il parto. Mi riferisco in particolare alle comunicazioni operative. Prima di andare in maternità la ricorrente si rese disponibile a continuare una interlocuzione di lavoro, ma fui io che le ricordai che ormai aveva bisogno di dedicarsi al suo ruolo di madre per il tempo previsto dalla legge per l'astensione obbligatoria. ADR: quando una lavoratrice di annuncia la sua maternità subito le CP_1 viene inviata una comunicazione aziendale che le vieta l'utilizzo dell'auto per lavoro durante il periodo di gestazione, onde preservarle la salute. Anche a me è arrivata questa comunicazione quando aspettavo i miei figli. ADR: non ricordo se a qualche cena aziendale avvenuta nell'estate 2019 se la ricorrente non fosse presente e se sì per quale motivo non fosse a Napoli. Peraltro a
Napoli raramente mi fermavo di sera. Non credo che ella sia mai stata esclusa da eventi organizzati dall'azienda. ADR: quando andò in maternità venne assunta che fu assegnata Persona_2 ai compiti di responsabile organizzativa della Campania che è un ruolo distinto rispetto a quello di cui era titolare la . Escludo che ne abbia preso il posto durante la Pt_1 maternità. Il posto della restò vacante in attesa che ella rientrasse dalla Pt_1 maternità. ADR: nel 2022 ho assunto il ruolo di Corpored business manager nel settore difesa ed aerospazio. ADR: quando arrivò la dott.SA c'era già la filiale di Napoli al Centro Pt_1 direzionale e a . La ricorrente segnalò poi un ufficio libero a Caserta che poteva Per_6 essere aperto sul territorio ed effettivamente essendo piaciuto si è dato inizio anche alla filiale casertana. All'udienza del 21/06/2024 veniva escuSA anche la teste la quale Testimone_4 riferiva: sono stata collega di lavoro della ricorrente da luglio 2018 fino alla sua maternità in . Iniziammo presso la filiale di Napoli e nel settembre 2019, Controparte_1 quando aprì la filiale di Caserta io fui spostata presso lì. La dott.SA era la Pt_1 responsabile campana delle filiali di Napoli Salerno e Caserta e ruotava su tutte e 3. Ella era la mia responsabile per cui mi riferivo a lei e la notiziavo per tutte le attività che svolgevo in qualità di assistente della filiale casertana. Inizialmente ella era presente quotidianamente presso la filiale dove ero assegnata, quindi a Caserta, poi quando ebbe la gravidanza nell'estate del 2019 mi ricordo che iniziò ad essere meno presente e venne coinvolta in misura ridotta. Fino a quando nel 2019 sempre entrò in maternità, mi pare nell'ottobre 2019, e immediatamente dopo entrò una nuova unità in azienda nella persona di e assunse il ruolo di coordinatore di Persona_2 distretto campano. La dicstrict Manager ci presentò la e ci Testimone_5 Per_2 riferì che era la responsabile del distretto campano e che quindi ci saremmo dovuti interfacciare con la steSA. In quel periodo, anzi poco prima della maternità, se non erro durante l'estate 2019, un'altra novità che interessò la ricorrente fu che al suo posto alla filiale di Salerno venne assegnato il sig. che era già addetto Persona_1 al commerciale salernitano che venne promosso a Responsabile di filiale di Salerno, ruolo che fino a quel momento aveva ricoperto la ricorrente. Io ho lavoro per CP_1 fino al 2022 e durante il periodo post maternità della ricorrente e considerato che non rientrò più al lavoro, sono stata poi diretta in via continuativa dalla sig.ra . Ho Per_2 continuato a sentirmi con la ricorrente via telefono anche durante la sua maternità e rammento che le furono richiesti, secondo quanto da lei stesso condivisomi, beni aziendali e cioè l'auto ed il pc. Inoltre in quel periodo, durante la sua maternità, ebbi modo di vedere un organigramma aziendale dal quale si evinceva che la dott.SA
era collocata quale responsabile della sola filiale di Caserta, ma non più di Pt_1 quella di Napoli che fino a quel momento aveva comunque diretto. Poiché avevamo modo di visionare anche le allocazioni relative anche alle altre filiali, verificai direttamente che ella era allocata esclusivamente su Caserta. Non so erro a Napoli era rimasta come impiegata commerciale una certa e non c'era più nessuno Persona_5 quale responsabile su Napoli. La Coordinatrice che arrivò subito dopo l'ingresso Per_2 in maternità della era del tutto ignara delle attività e degli accordi che erano Pt_1 intercorsi tra noi assistenti di filiale e la dott.SA , ad esempio non conosceva Pt_1 le caratteristiche e le richieste di ciascuno di noi ad ottenere paSAggi di livello in base al rendimento dimostrato nel tempo. Capii quindi che tra le due non c'era stato in contatto né alcun paSAggio di consegne tra la ricorrente e la nuova coordinatrice. Conseguentemente la nuova responsabile si riservò ogni decisione sul paSAggio di livelli che ci riguardava volendo saggiare prima la nostra competenza e diligenza nell'esecuzione delle nostre prestazioni lavorative. Sia io che la collega Testimone_2 eravamo in attesa di questo paSAggio di livello già richiesto alla per
[...] Pt_1 cui ci rendemmo conto dalle risposte della nuova coordinatrice che non era stata notiziata delle nostre richieste in tal senso e voleva valutarci direttamente. Quando iniziai con la e ebbi modo di collaborar con la nella sua qualità di CP_1 Pt_1 coordinatrice (personalmente la conoscevo già in sede d colloquio qualche anno prima) ella mi parlò molto bene dell'azienda e rammento che quantomeno per il mio primo anno di servizio l'attività i svolse in un clima sereno e proficuo, ella era molto motivata e svolgeva il suo compito con entusiasmo anche perché coinvolta a livello aziendale in maniera positiva. Mi riferisco anche ai suoi eventi esterni dove ella figurava insieme alla dicstrict manager . Successivamente, quando Tes_1 comunicò la sua gravidanza, mi resi conto che anche per quanto riguardava gli eventi veniva coinvolta in misura minore, ad esempio nell'estate 2019 durante una cena organizzata da un nostro cliente (Tecnam) il resonsabile della steSA Persona_7 per il tramite della invitò tutte le donne che seguivano quell'azienda. Tes_1
che all'epoca era ancora in servizio in qualità di responsabile con mio Parte_1 stupore non partecipò alla cena in questione. Parimenti alla cena natalizia 2019 allorché ella era già in maternità, non fu invitata. Invece la collega , Persona_5 anche ella in maternità, partecipò. Non so quest'ultima se fosse stata invitata e da chi, ma di fatto partecipò a differenza della ricorrente. In quella occasione guarda caso ci fu anche una ufficializzazione della nuova responsabile ai clienti con taglio di Per_2 torta e riconoscimento alla steSA degli obiettivi raggiunti. ADR: durante il 2020 dopo il suo parto ci recammo dalla in occasione Pt_1 del suo 40esimo compleanno e insieme ai colleghi e notammo un Tes_2 Pt_3 suo cambiamento e che era abbattuta e aveva perso la sua consueta energia. Dopo la sua prima maternità rimase nuovamente incinta e perse il bambino e so che non è più rientrata. ADR: ho ricevuto l'invito alla cena di Natale da parte della responsabile Per_2
o della Dicstrict manager, non ricordo bene. Non so gli altri da chi siano stati
[...] invitati. Non so se la fosse stata invitata alla cena di Natale alla quale non Pt_1 partecipò. ADR: durante il mio periodo di lavoro presso l'azienda convenuta ho avuto modo di conoscere solo un'altra dipendente in maternità oltre la ricorrente, tale Per_5
e a quest'ultima per quanto so non venne richiesta la restituzione dei beni
[...] aziendali. ADR: non ricordo se i beni aziendali siano stati restituiti dalla Fortuna e con quali modalità. Sempre alla steSA udienza veniva escusso anche il teste , il Persona_1 quale dichiarava: lavoro dal 2016 per la e ho il ruolo di responsabile della CP_1 filiale di Salerno e dello sportello di Avellino, se non erro da prima del Covid e cioè tra il 2019 e il 2020. Io prima ero un impiegato addetto al settore commerciale e la mia responsabile era la dott.SA , che tuttavia rammento che veniva a Salerno di Pt_1 rado. L'avrò vista a Salerno solo 3 o 4 volte. Tuttavia ci sentivamo via telefono almeno una volta a settimana. Ci confrontavamo ed ella mi chiedeva notizie circa l'attività da me svolta e i risultati ottenuti con i clienti. Io ero abbastanza indipendente ma confermo che mi interfacciavo con la e avevamo un dialogo costruttivo. Se Pt_1 non erro mi comunicò la mia promozione a responsabile la Dicstrict Manager Fiorentino che mi comunicò questo paSAggio formalmente. Intendo dire che di fatto già gestivo come ho detto in autonomia la filiale e mi occupavo di gestire CP_4 gli altri colleghi assegnati alla steSA in qualità di addetti alla selezione e al settore amministrativo (assistenti di filiale) e tenevo i rapporti con i clienti. Io avevo già un ruolo diverso dagli assistenti in qualità di responsabile commerciale. Io avevo già segnalato alla che ambivo ad ottenere questo avanzamento dato che di Tes_1 fatto mi occupavo già di coordinare la filiale. Quando ottenni la meritata promozione non ci furono riferimenti alla ex responsabile oggi ricorrente in questa causa. ADR: non so se durante il primo anno che svolsi il ruolo di responsabile a Salerno i bonus inerenti a questo incarico fossero comunque dall'azienda elargiti alla ricorrente nonostante il paSAggio di consegne. ADR: non so se durante il periodo covid l'azienda ebbe difficoltà a reperire disponibilità di beni aziendali come l'auto. ADR: nella mia filiale non si sono verificate ipotesi di dipendenti in gravidanza. Tuttavia per sentito dire l'azienda quando una lavoratrice va in maternità le rammenta che non può più guidare l'auto aziendale per motivi di salute inerenti al suo stato. Nulla so sulla prassi aziendale relativa ad eventuali richieste di restituzione dei beni aziendali durante il periodo di maternità delle dipendenti.
Come sopra evidenziato, all'esito anche della raccolta delle prove orali, non si possono ritenere provati atteggiamenti persecutori o discriminatori da parte dell' azienda diretti ad espungere la dal tessuto lavorativo nel quale era inserita. Pt_1
Sembra piuttosto che il timore di essere scavalcata e addirittura espunta dal tessuto aziendale fosse invece una costruzione mentale della ricorrente correlata alla sua condizione di maternità e, conseguente, “forzata” inattività.
Circa infine al contestato profilo della responsabilità da parte della datrice in relazione alla malattia professionale dedotta, in punto di diritto , il Giudice deve comunque accertare se alcune condotte poste in essere dal datore di lavoro o dai suoi ausiliari risultino lesive dell'integrità psicofisica e della personalità morale del lavoratore, e dunque si pongano in contrasto con l'art. 2087 c.c..
In materia la Corte di CaSAzione ha affermato infatti che 'Alla base della responsabilità per mobbing lavorativo si pone normalmente l'art. 2087 cod. civ., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure neceSArie a tutelare l'integrità psico- fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali, di cui agli artt. 2,3 e 32 Cost.. D'altra parte, come risulta dalla steSA definizione del fenomeno, se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità, ciò non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorché finalisticamente non accumunate, poSAno risultare, se esaminate separatamente e distintamente, lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati, di cui si è detto (arg. ex Cass. sez. 6 pen. 8 marzo 2006 n. 31413). E a ciò non è di ostacolo neppure la eventuale originaria prospettazione della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing, in quanto si tratta piuttosto di una operazione di esatta qualificazione giuridica dell'azione che il giudice è tenuto ad effettuare, interpretando il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicando norme di legge diverse da quelle invocate dalle parti intereSAte, purché lasciando inalterati sia il petitum che causa petendi e non attribuendo un bene diverso da quello domandato o introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 23 marzo 2005, n. 6326; Cass. 1 settembre 2004, n. 17610; Cass. 12 aprile 2006, n. 8519)' (così in motivazione Corte di CaSAzione 18927/2012; in senso conforme Cass. 3291/ 2016). Esclusa dunque la sussistenza dell'intento veSAtorio e persecutorio, rimane giuridicamente valutabile, nell'ambito dei medesimi fatti allegati e delle conclusioni rassegnate, la condotta di esautoramento della lavoratrice dalle sue mansioni, la quale è fonte di danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale della steSA ove ricollegabile eziologicamente all'inadempimento del datore di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro nella fattispecie trova pertanto fondamento negli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c..
Nel corso di questo giudizio tuttavia non è risultato provato che lo stato depressivo in cui venne a trovarsi la ricorrente dopo il parto e un successivo aborto fosse ricollegabile all' ambiente di lavoro per tutte le considerazioni che precedono.
Va aggiunta infine un' importante riflessione e cioè che il malessere da cui la lavoratrice appare pervasa è insorto dopo la sua astensione dal lavoro per maternità per effetto di timori di perdere il suo ruolo professionale che, come detto, non sono risultati fondati.
Dunque non sussiste rapporto di stretta causalità tra ambiente di lavoro o contegno datoriale e stato depressivo posto che manca anche la dimostrazione di una relazione temporale tra l'insorgenza dei sintomi e la situazione lavorativa vissuta in azienda.
La domanda risarcitoria va conseguentemente rigettata per insufficienza e contraddittorietà delle prove raccolte.
Le ragioni della decisione e la oggettiva complessità delle questioni affrontate impongono tuttavia una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Napoli, l' 11.2.2025.
IL GDL
Dott.SA Clara Ruggiero