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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2639/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2639/2025, promossa con ricorso depositato il 26/06/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Romena Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 07/08/1987 cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin con i seguenti figli minorenni: nato in [...] il [...], Persona_1
nato in [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 26/06/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 3 1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ai genitori Persona_1 Per_2 ma avranno residenza e collocazione presso la mamma nella casa familiare in Castiglione Olona , Via Brenta n. 1
2) La casa familiare sita in Castiglione Olona Via Brenta n. 1 sarà assegnata alla IG.ra ove vivrà con i figli e ciò fino alla dichiarata Parte_1 indipendenza economica dei figli.
3) Il padre vedrà i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la madre. In ogni caso saranno garantiti due giorni e mezzo alla settimana dall'uscita della scuola
/ asilo fino alla sera alle ore 20:00. Durante le vacanze scolastiche dalle ore 08:00 alle 20:30-21/30 sempre avvisando in caso di ritardo, il padre potrà trascorrere con i figli 2 settimane anche non consecutive, giorni da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Fino a quando i bambini non avranno maturato una certa indipendenza e comunque fino agli 8 anni di età, le parti concordano che il padre potrà rapportarsi con e andando a prendere i bambini Per_1 Per_2 per riportarli alla sera dalla mamma, senza il pernottamento presso il papà. Lo stesso valga per i fine settimana dove i figli verranno sempre accompagnati presso l'abitazione materna per il pernottamento anche durante le vacanze estive.
4) Le vacanze di Natale e festività saranno così trascorse: -Natale e Santo FA alternato – capodanno alternato con l' Epifania, Pasqua e S. EL alternati, oltre i due giorni e mezzo concordati al punto 3) per le visite durante la settimana.
5) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
6) Il padre verserà l'importo di Euro 500,00 mensili ( Euro 250,00 per ciascun figlio) a partire dal mese di agosto 2025 entro il giorno 13 di ogni mese mentre da aprile 2025 fino a luglio 2025 compreso, il sig. verserà Euro 400,00 (200 per Pt_2 ogni figlio). Gli aumenti ISTAT saranno calcolati a partire da giugno 2026 compreso, sull'importo di Euro 500,00. Nell'importo del mantenimento sono comprese le spese di baby-sitter rimanendo espressamente escluse le spese mediche, scolastiche, asilo nido, scuola materna, mensa, attività ludico-sportive (compreso abbigliamento necessario), campi estivi, medicinali anche da banco, spese dentistiche, corsi di formazione, corsi di lingue, ripetizioni, gite scolastiche anche di un solo giorno, tasse scolastiche, trasporti verso la scuola tutte spese che dovranno essere pagate al 50% da ciascun genitore. Le spese mediche e di farmaci dovranno essere comprovate da idonea fattura e/o scontrino fiscale. Cont
7) Il mutuo gravante sull'immobile e acceso presso la verrà pagato al 50% dai sig,ri e versando sul conto dedicato 000000004319 il 50% a Pt_1 Pt_2 ciascuno pertoccante della rata in scadenza.
8) I sigg.ri e espressamente rinunciano alla comparizione delle parti Pt_2 Pt_1
e la sostituzione della comparizione con il deposito di note scritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2639/2025, promossa con ricorso depositato il 26/06/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Romena Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 07/08/1987 cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Nadia Gardin con i seguenti figli minorenni: nato in [...] il [...], Persona_1
nato in [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 26/06/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina1 di 3 1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ai genitori Persona_1 Per_2 ma avranno residenza e collocazione presso la mamma nella casa familiare in Castiglione Olona , Via Brenta n. 1
2) La casa familiare sita in Castiglione Olona Via Brenta n. 1 sarà assegnata alla IG.ra ove vivrà con i figli e ciò fino alla dichiarata Parte_1 indipendenza economica dei figli.
3) Il padre vedrà i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la madre. In ogni caso saranno garantiti due giorni e mezzo alla settimana dall'uscita della scuola
/ asilo fino alla sera alle ore 20:00. Durante le vacanze scolastiche dalle ore 08:00 alle 20:30-21/30 sempre avvisando in caso di ritardo, il padre potrà trascorrere con i figli 2 settimane anche non consecutive, giorni da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Fino a quando i bambini non avranno maturato una certa indipendenza e comunque fino agli 8 anni di età, le parti concordano che il padre potrà rapportarsi con e andando a prendere i bambini Per_1 Per_2 per riportarli alla sera dalla mamma, senza il pernottamento presso il papà. Lo stesso valga per i fine settimana dove i figli verranno sempre accompagnati presso l'abitazione materna per il pernottamento anche durante le vacanze estive.
4) Le vacanze di Natale e festività saranno così trascorse: -Natale e Santo FA alternato – capodanno alternato con l' Epifania, Pasqua e S. EL alternati, oltre i due giorni e mezzo concordati al punto 3) per le visite durante la settimana.
5) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
6) Il padre verserà l'importo di Euro 500,00 mensili ( Euro 250,00 per ciascun figlio) a partire dal mese di agosto 2025 entro il giorno 13 di ogni mese mentre da aprile 2025 fino a luglio 2025 compreso, il sig. verserà Euro 400,00 (200 per Pt_2 ogni figlio). Gli aumenti ISTAT saranno calcolati a partire da giugno 2026 compreso, sull'importo di Euro 500,00. Nell'importo del mantenimento sono comprese le spese di baby-sitter rimanendo espressamente escluse le spese mediche, scolastiche, asilo nido, scuola materna, mensa, attività ludico-sportive (compreso abbigliamento necessario), campi estivi, medicinali anche da banco, spese dentistiche, corsi di formazione, corsi di lingue, ripetizioni, gite scolastiche anche di un solo giorno, tasse scolastiche, trasporti verso la scuola tutte spese che dovranno essere pagate al 50% da ciascun genitore. Le spese mediche e di farmaci dovranno essere comprovate da idonea fattura e/o scontrino fiscale. Cont
7) Il mutuo gravante sull'immobile e acceso presso la verrà pagato al 50% dai sig,ri e versando sul conto dedicato 000000004319 il 50% a Pt_1 Pt_2 ciascuno pertoccante della rata in scadenza.
8) I sigg.ri e espressamente rinunciano alla comparizione delle parti Pt_2 Pt_1
e la sostituzione della comparizione con il deposito di note scritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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