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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9885 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7077/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7077/2025 promossa da:
nato a Gujrat in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, via Pasquale Baffi, n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Dario Abbruzzese, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
Ricorrente contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
Resistente
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 14.02.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto:
“1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie sig.ra nato a [...]
Gujrat in Pakstan il 22 novembre 1986, nulla osta recante , in proprio e nella CodiceFiscale_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a Gujrat in [...]_1 il 3 settembre 2011, nulla osta recante , nato a Gujrat in [...]_2
Pakstan il 19 novembre 2015, nulla osta recante nato a [...]_3
Gujrat in Pakstan il 6 ottobre 2023, nulla osta recante , entro e non oltre 15 giorni CodiceFiscale_5 dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione matrimonio pakistano “Marriage Per_2 Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6, pag. 14-21) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n.
150/2011 in favore della moglie sig.ra nato a Gujrat in [...] il [...], Parte_2 nulla osta recante , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità CodiceFiscale_2 genitoriale sui minori nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta Persona_1 recante , nato a Gujrat in [...] il [...], nulla CodiceFiscale_3 CP_2 osta recante nato a Gujrat in [...] il [...], CodiceFiscale_4 CP_3 nulla osta recante;
CodiceFiscale_5
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo
Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso in favore della minore, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie sig.ra nato a Gujrat in [...] il 22 Parte_2 novembre 1986, nulla osta recante , in proprio e nella qualità di esercente la CodiceFiscale_2 responsabilità genitoriale sui minori nato a Gujrat in [...] il [...], Persona_1 nulla osta recante , nato a Gujrat in [...] il 19 novembre CodiceFiscale_3 CP_2
2015, nulla osta recante e nato a Gujrat in [...] il 6 CodiceFiscale_6 CP_3 ottobre 2023, nulla osta recante ”. CodiceFiscale_5
A tal fine ha esposto di aver ottenuto i nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 14.2.2023 e di avere successivamente, dopo numerosi tentativi, ottenuto appuntamento per il
7.1.2025, al quale si erano recati con tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto, già apostillata, senza tuttavia riuscire a presentare la domanda, visto che l'appuntamento fissato veniva annullato, senza più ottenere convocazione a tal fine, tanto da avere inoltrato diffida tramite il difensore costituito il 17.1.2025, anch'essa rimasta senza esito, il tutto con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in contrasto con la normativa vigente. Fissata l'udienza del 25.6.2025, parte resistente si è costituita il 24.6.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la richiesta di visto per il 12.5.2025 in favore dei quattro familiari del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente il medesimo ha insistito per il rilascio dei quattro visti, stante l'avvenuto deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il proprio diritto al ricongiungimento con moglie e figli, con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza e da distrarsi.
***
La domanda di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare merita accoglimento per i motivi che seguono, non risultando allo stato rilasciati, nonostante la formalizzazione della relativa domanda in data
12.5.2025 da parte dei familiari del ricorrente, nel corso dell'appuntamento fissato dall'ambasciata a tal fine;
l'amministrazione resistente non ha infatti depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2025, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente relativa al mancato rilascio contenuta nelle note del 24.6.2025 e del decorso del termine di legge.
Ciò posto, occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Ebbene, risulta nella specie non solo il decorso del termine mensile previsto dall'art. 6, comma 5, dpr n.
394/99 dal giorno della formalizzazione della domanda di visto (18.4.2025), ma anche la sussistenza del legame familiare/coniugale tra il ricorrente ed i figli/coniuge.
Non si evince dagli atti, infatti, alcuna eventuale sospensione del procedimento per accertamenti ed istruttoria - circostanza che, quale fatto impeditivo, avrebbe dovuto essere dedotta e dimostrata dall'amministrazione, la quale invece non ha nemmeno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del
25.6.2025 - e sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a ricongiungersi col proprio nucleo familiare (moglie e tre figli minori) attraverso il rilascio dei visti richiesti, essendo ormai decorso oltre un mese dalla relativa domanda del 12.5.2025.
Come documentato in atti, a fronte del legame familiare/coniugale del ricorrente con i figli e la moglie, adeguatamente provato anche in giudizio (mediante deposito del passaporto e della carta di identità di tutti i familiari da ricongiungere, dai quali risulta il nome del padre/marito, odierno ricorrente, nonché dei certificati anagrafici di matrimonio, nascita e stato di famiglia, in originale e traduzione, rilasciati dalla competente autorità del Pakistan ed apostillati;
cfr., in particolare, documenti depositati unitamente al ricorso, allegato 6), si ritiene in definitiva fondato il ricorso, tanto con riferimento al rapporto familiare legittimante nel merito la domanda di ricongiungimento, quanto all'illegittimità del conseguente, ingiustificato, silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione competente in ordine al rilascio dei visti, una volta formalizzata la relativa domanda per tutti i familiari del ricorrente.
Alla luce di tutto quanto detto, considerato dunque sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare con i minori e la moglie, la domanda relativa al rilascio dei visti deve in definitiva essere accolta.
Le spese di lite devono tuttavia essere compensate per metà.
Pur essendo, infatti, l'appuntamento per la domanda di visto stato fissato nell'aprile scorso, successivamente all'introduzione del giudizio (febbraio 2025), va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione
(Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le note difficoltà operative nelle quali opera (il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n.
145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge), fissando comunque l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e provvedendo alla relativa formalizzazione
(peraltro a fronte di diffida del 17.1.2025 per tre dei quattro nulla osta rilasciati il 14.2.2023).
La liquidazione della residua metà deve invece essere effettuata secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo (sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi, considerata la natura parzialmente seriale del procedimento), considerato che i visti, una volta formalizzata la domanda e nonostante la scadenza del termine di legge, non risultano ancora rilasciati nonostante la sua completezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ordina al e all'Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Islamabad in Pakistan, in persona del legale rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al ricorrente nato a Gujrat in [...] il [...], C.F. Parte_1
, sulla base dei nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Bologna il 14.2.2023 ed il C.F._1
28.8.2024, in favore di:
1. nata in [...] il [...], nulla osta Parte_2 CodiceFiscale_2
(moglie); 2. nato in [...] il [...], nulla osta Persona_1 CodiceFiscale_3
(figlio);
3. nato in [...] il [...], nulla osta (figlio); CP_2 CodiceFiscale_6
4. nato in [...] il [...], nulla osta (figlio); CP_3 CodiceFiscale_5
- compensa le spese di lite per metà e condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione della residua metà delle spese in favore dell'avv. Dario Abbruzzese, dichiaratosi antistatario, complessivamente liquidata in euro 1.178,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 28.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7077/2025 promossa da:
nato a Gujrat in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, via Pasquale Baffi, n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Dario Abbruzzese, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
Ricorrente contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
Resistente
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 14.02.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto:
“1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie sig.ra nato a [...]
Gujrat in Pakstan il 22 novembre 1986, nulla osta recante , in proprio e nella CodiceFiscale_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a Gujrat in [...]_1 il 3 settembre 2011, nulla osta recante , nato a Gujrat in [...]_2
Pakstan il 19 novembre 2015, nulla osta recante nato a [...]_3
Gujrat in Pakstan il 6 ottobre 2023, nulla osta recante , entro e non oltre 15 giorni CodiceFiscale_5 dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione matrimonio pakistano “Marriage Per_2 Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6, pag. 14-21) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n.
150/2011 in favore della moglie sig.ra nato a Gujrat in [...] il [...], Parte_2 nulla osta recante , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità CodiceFiscale_2 genitoriale sui minori nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta Persona_1 recante , nato a Gujrat in [...] il [...], nulla CodiceFiscale_3 CP_2 osta recante nato a Gujrat in [...] il [...], CodiceFiscale_4 CP_3 nulla osta recante;
CodiceFiscale_5
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo
Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso in favore della minore, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie sig.ra nato a Gujrat in [...] il 22 Parte_2 novembre 1986, nulla osta recante , in proprio e nella qualità di esercente la CodiceFiscale_2 responsabilità genitoriale sui minori nato a Gujrat in [...] il [...], Persona_1 nulla osta recante , nato a Gujrat in [...] il 19 novembre CodiceFiscale_3 CP_2
2015, nulla osta recante e nato a Gujrat in [...] il 6 CodiceFiscale_6 CP_3 ottobre 2023, nulla osta recante ”. CodiceFiscale_5
A tal fine ha esposto di aver ottenuto i nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 14.2.2023 e di avere successivamente, dopo numerosi tentativi, ottenuto appuntamento per il
7.1.2025, al quale si erano recati con tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto, già apostillata, senza tuttavia riuscire a presentare la domanda, visto che l'appuntamento fissato veniva annullato, senza più ottenere convocazione a tal fine, tanto da avere inoltrato diffida tramite il difensore costituito il 17.1.2025, anch'essa rimasta senza esito, il tutto con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in contrasto con la normativa vigente. Fissata l'udienza del 25.6.2025, parte resistente si è costituita il 24.6.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la richiesta di visto per il 12.5.2025 in favore dei quattro familiari del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente il medesimo ha insistito per il rilascio dei quattro visti, stante l'avvenuto deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il proprio diritto al ricongiungimento con moglie e figli, con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza e da distrarsi.
***
La domanda di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare merita accoglimento per i motivi che seguono, non risultando allo stato rilasciati, nonostante la formalizzazione della relativa domanda in data
12.5.2025 da parte dei familiari del ricorrente, nel corso dell'appuntamento fissato dall'ambasciata a tal fine;
l'amministrazione resistente non ha infatti depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 25.6.2025, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente relativa al mancato rilascio contenuta nelle note del 24.6.2025 e del decorso del termine di legge.
Ciò posto, occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Ebbene, risulta nella specie non solo il decorso del termine mensile previsto dall'art. 6, comma 5, dpr n.
394/99 dal giorno della formalizzazione della domanda di visto (18.4.2025), ma anche la sussistenza del legame familiare/coniugale tra il ricorrente ed i figli/coniuge.
Non si evince dagli atti, infatti, alcuna eventuale sospensione del procedimento per accertamenti ed istruttoria - circostanza che, quale fatto impeditivo, avrebbe dovuto essere dedotta e dimostrata dall'amministrazione, la quale invece non ha nemmeno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del
25.6.2025 - e sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a ricongiungersi col proprio nucleo familiare (moglie e tre figli minori) attraverso il rilascio dei visti richiesti, essendo ormai decorso oltre un mese dalla relativa domanda del 12.5.2025.
Come documentato in atti, a fronte del legame familiare/coniugale del ricorrente con i figli e la moglie, adeguatamente provato anche in giudizio (mediante deposito del passaporto e della carta di identità di tutti i familiari da ricongiungere, dai quali risulta il nome del padre/marito, odierno ricorrente, nonché dei certificati anagrafici di matrimonio, nascita e stato di famiglia, in originale e traduzione, rilasciati dalla competente autorità del Pakistan ed apostillati;
cfr., in particolare, documenti depositati unitamente al ricorso, allegato 6), si ritiene in definitiva fondato il ricorso, tanto con riferimento al rapporto familiare legittimante nel merito la domanda di ricongiungimento, quanto all'illegittimità del conseguente, ingiustificato, silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione competente in ordine al rilascio dei visti, una volta formalizzata la relativa domanda per tutti i familiari del ricorrente.
Alla luce di tutto quanto detto, considerato dunque sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare con i minori e la moglie, la domanda relativa al rilascio dei visti deve in definitiva essere accolta.
Le spese di lite devono tuttavia essere compensate per metà.
Pur essendo, infatti, l'appuntamento per la domanda di visto stato fissato nell'aprile scorso, successivamente all'introduzione del giudizio (febbraio 2025), va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione
(Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le note difficoltà operative nelle quali opera (il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n.
145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge), fissando comunque l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e provvedendo alla relativa formalizzazione
(peraltro a fronte di diffida del 17.1.2025 per tre dei quattro nulla osta rilasciati il 14.2.2023).
La liquidazione della residua metà deve invece essere effettuata secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo (sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi, considerata la natura parzialmente seriale del procedimento), considerato che i visti, una volta formalizzata la domanda e nonostante la scadenza del termine di legge, non risultano ancora rilasciati nonostante la sua completezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ordina al e all'Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Islamabad in Pakistan, in persona del legale rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al ricorrente nato a Gujrat in [...] il [...], C.F. Parte_1
, sulla base dei nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Bologna il 14.2.2023 ed il C.F._1
28.8.2024, in favore di:
1. nata in [...] il [...], nulla osta Parte_2 CodiceFiscale_2
(moglie); 2. nato in [...] il [...], nulla osta Persona_1 CodiceFiscale_3
(figlio);
3. nato in [...] il [...], nulla osta (figlio); CP_2 CodiceFiscale_6
4. nato in [...] il [...], nulla osta (figlio); CP_3 CodiceFiscale_5
- compensa le spese di lite per metà e condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, alla rifusione della residua metà delle spese in favore dell'avv. Dario Abbruzzese, dichiaratosi antistatario, complessivamente liquidata in euro 1.178,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 28.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla