Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 841/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv.
[...] C.F._2
Esposito Giovanni, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 13.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.04.2025 i coniugi [nata a Parte_1
Cava De' Tirreni (SA) il 14.10.1979 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] il [...] (C.F. ],
[...] C.F._2
1
premesso di aver contratto matrimonio in data 12.9.2004 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno
2004, al n. 352 Parte II Serie A, dalla cui unione erano nati due figli, Per_1
(20.1.2008) e (7.2.2012), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha Per_2 dichiarato la separazione personale con decreto di omologa del 4.7.2018, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13.5.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
17.4.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
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“1) Gli ex coniugi e vivono separatamente e Parte_1 Parte_2 sono liberi di fissare la loro residenza e/o domicilio ove riterranno più opportuno, confermando sin d'ora il reciproco assenso al rilascio di documento di espatrio.
2) I sig.ri e autonomi economicamente, Parte_1 Parte_2 rinunciano a personali contribuzioni a titolo di mantenimento e/o alimenti.
3) I figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà e provvederanno all'educazione ed all' istruzione degli stessi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei ridetti minori.
4) I figli minori ed continueranno a convivere con la madre presso la Per_1 Per_2 ex casa coniugale di Via Papio n. 31 di Salerno ed al padre è concessa la facoltà di averli con se quando vorrà, compatibilmente con le esigenze dei minori e salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, il tutto nel rispetto delle esigenze dei minori in tema di impegni scolastici e/o sportivi e/o relazionali con altri minori;
in ogni caso e fermo restante quanto innanzi, entrambi i genitori convengono sui criteri, di seguito indicati, a tutela del diritto di visita:
a) durante il periodo scolastico , nei giorni di martedì, con prelievo alle ore 18:00 e riaccompagnamento serale dopo cena, giovedì e/o venerdì , con prelievo alla uscita da scuola e riaccompagnamento dopo cena, quando non è il venerdì che precede il fine settimana di cui al successivo punto c);
b) durante il periodo estivo e quindi dopo la chiusura delle scuole ed a settimane alterne, dal martedì mattina al mercoledì sera o dal venerdì mattina alla domenica sera, in coincidenza con il fine settimana di cui al successivo punto c), precisando che per i fine settimana in cui il sig. non avrà i minori con se, egli potrà Pt_2 prelevarli anche il venerdì dopo pranzo e riaccompagnarli la sera dopo cena;
c) a fine settimana alterni con prelievo il venerdì mattina e riaccompagnamento la domenica sera;
d) per quanto concerne le festività, il sig. potrà, ogni anno ed Pt_2 alternativamente , avere con se i figli minori dal giorno 22/12 al giorno 28/12 e/o dal 29/12 al 6/01, inoltre il giorno in cui si festeggia la Pasqua o il giorno
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successivo (Lunedì dell'Angelo), fatta salva la possibilità di ulteriori e diversi accordi;
e) per quanto concerne le ferie estive, il sig. potrà avere con se ì figli per Pt_2 due settimane, anche non consecutive, che concorderà con la sig.ra Parte_1 sempre nel rispetto delle esigenze dei minori, inoltre, qualora il sig. dovesse Pt_2 optare per una vacanza all'estero, potrà avere con se ì figli per dieci giorni consecutivi.
In merito a quanto innanzi complessivamente delineato per garantire la regolarità dei rapporti tra padre e figli, i sig.ri e , tenuto anche conto dei Pt_2 Parte_1 rispettivi impegni di lavoro, convengono che potranno esservi deroghe e/o variazioni concordate per la realizzazione del comune interesse di garantire ai figli un sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico.
f) In dipendenza dell' affido congiunto e delle ampie possibilità per il padre di avere con se i figli in più occasioni e per periodi anche prolungati, durante i quali egli provvederà in autonomia ai loro bisogni, il sig. continuerà a versare alla Pt_2 sig.ra con bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, la somma di€ 1.200,00 (milleduecento/00) per il mantenimento dei minori, dei quali € 200,00 (duecento/00) a titolo di contribuzione per la vigilanza dei minori
(babysitter) onde permettere alla sig.ra di ottemperare ai suoi impegni Parte_1 lavorativi, mentre restano a carico di entrambi i genitori, in ragione del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra tutte le spese Pt_2 Parte_1 scolastiche/ricreative/sportive e mediche”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi agli interessi della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. )] e [nato a [...] il C.F._1 Parte_2
18.09.1961 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2004, al n. 352 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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