Art. 10.
E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti non rispondenti alle norme della presente legge; fanno eccezione le bottiglie da centilitri 90 per il cui smaltimento e' concesso un periodo di anni cinque sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((Il termine previsto nel comma precedente e' riferito alla fase di produzione))
E' altresi' concesso un termine di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti non rispondenti alle norme della presente legge; fanno eccezione le bottiglie da centilitri 90 per il cui smaltimento e' concesso un periodo di anni cinque sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((Il termine previsto nel comma precedente e' riferito alla fase di produzione))
E' altresi' concesso un termine di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge.