Decreto cautelare 5 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
Decreto cautelare 7 aprile 2026
Ordinanza cautelare 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Cena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, in persona rispettivamente del Ministro e del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina ADM.UMTO. registro ufficiale -OMISSIS-, con cui il Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta - Sezione Giochi e Tabacchi, ha revocato al ricorrente la concessione della ricevitoria del gioco del lotto (-OMISSIS-), disponendo l'incameramento del deposito cauzionale a suo tempo costituito;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca della ricevitoria-OMISSIS-, recante “ Elenco posizioni irregolari ”;
- della nota prot. -OMISSIS-, di richiesta di versamento del deposito cauzionale a suo tempo costituito;
- della Determina ADM.UMTO. registro ufficiale -OMISSIS-, con cui il Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta - Sezione Giochi e Tabacchi, ha revocato al ricorrente la licenza della rivendita tabacchi -OMISSIS-, disponendo, con effetto immediato, la chiusura della rivendita e l'incameramento del deposito cauzionale a suo tempo costituito;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza;
- della nota prot. -OMISSIS-, di richiesta di versamento del deposito cauzionale a suo tempo costituito;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 marzo 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta ha avviato nei confronti del ricorrente, titolare di una rivendita dei tabacchi con annessa ricevitoria per il gioco del lotto, un procedimento per la revoca di quest’ultima concessione a causa dei ritardi nel versamento dei proventi da esso derivanti.
2. Il 19 maggio il ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni ma, il successivo -OMISSIS-, la concessione è stata revocata.
3. Il -OMISSIS- è stato avviato un ulteriore procedimento per la revoca della licenza di vendita di tabacchi e il provvedimento finale è stato adottato il successivo 24 luglio.
4. Con ricorso, notificato e depositato il 5 agosto 2025, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti de quibus , chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
5. All’esito dell’udienza camerale del 9 settembre 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, limitatamente alla revoca della licenza per la rivendita di tabacchi, e la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello (ord. 4379 del 5 dicembre 2025).
6. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti e memorie nei termini di rito.
7. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
8. La prima parte dell’impugnazione è dedicata alla contestazione della revoca della concessione del gioco del lotto.
In particolare, con il primo motivo egli censura la violazione dell’art. 69, della legge n. 85/1990; dell’art. 34 della legge n. 1293/1957; degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 303/1990; dell’art. 30 d.P.R. 560/1996; della circolare n. 13386 del 31 luglio 2003; dell’art. 8- bis della legge n. 689/1981; dell’art. 2 del contratto n. 65 del 22 giugno 2018 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le proprie controdeduzioni, in cui sarebbe stato evidenziato che molti dei ritardi contestati sarebbero dovuti a: versamenti tramite RID con scadenze in giorni non lavorativi; bonifici istantanei regolarmente eseguiti ovvero malfunzionamenti del sistema bancario che, a differenza dei motivi personali, familiari o economici del concessionario, integrerebbero gli estremi della forza maggiore.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe dovuto valutare anche lo scarso disvalore della condotta, posto che i versamenti non sarebbero stati omessi ma solo ritardati.
A ciò si aggiungerebbe che, considerando anche le giornate festive, vi sarebbe solo un ritardo rilevante e che comunque molti di essi sarebbero stati effettuati nello stesso mese o a poca distanza tra loro e, quindi, le condotte dovevano essere considerate come un’unica violazione.
Per tale ragione i ritardi sarebbero complessivamente inferiori ai 10 e solo 4 sarebbe di importo superiore alla media del biennio precedente; pertanto, non sussistendo l’ipotesi di “abitualità” delle violazioni, la revoca della concessione sarebbe del tutto sproporzionata.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 303/90 « sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato» mentre il successivo art. 30 sancisce che « I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale ».
Inoltre l’art. 2 del contratto di concessione della ricevitoria del ricorrente, prescrive che « Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi oltre il giorno del giovedì della settimana dell'invio dell'estratto conto sarà sottoposto alla sanzione amministrativa ed al pagamento degli interessi nella misura e con le modalità previste dall'art. 33, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e sue eventuali e successive modificazioni ».
Il menzionato art. 33, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede poi che « Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali ».
Inoltre, l'art. 38 del citato d.P.R. n. 303/1990 impone una serie di obblighi di rendicontazione nei confronti dello Stato (trasmissione di elaborati contabili e documentazione delle giocate, importo delle vincite, rendiconti settimanali, ecc.), che confermano la natura di agente contabile del ricevitore, stante il maneggio del denaro pubblico.
Per quanto concerne, poi, la possibilità di revocare la concessione, l’art. 6 della legge 85/90 estende le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (« Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ») e al d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 a tutte le concessioni del gioco del lotto, con conseguente applicabilità anche dell’art. 34 della legge 1293/57.
In particolare, il punto 9 prevede che l’amministrazione possa revocare il titolo per la gestione delle rivendite di tabacchi, e, quindi, anche alla concessione del gioco del lotto in virtù del menzionato richiamo, in caso di « violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti ».
Ai richiamati riferimenti normativi e contrattuali deve aggiungersi che, con le circolari AM prot. 2003/13386/COA/LTT e prot. n. -OMISSIS-, sono state fornite direttive precise agli Uffici territoriali per individuare le violazioni "abituali" che possono portare alla revoca della concessione.
Nello specifico, l’Agenzia ha individuato due ipotesi distinte: la prima viene in rilievo qualora, nell'arco del periodo individuato dall'articolo 34, vengano effettuati più di 10 versamenti tardivi ancorché per periodi e importi limitati mentre la seconda fattispecie è integrata qualora vengano effettuati 4 versamenti tardivi con ritardi rilevanti (intendendosi tali quelli superiori a tre giorni lavorativi) e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali della ricevitoria inadempiente.
In entrambe le ipotesi, si determina, quindi, una violazione tale da compromettere il rapporto fiduciario con l’amministrazione, che è essenziale per il prosieguo dell’attività, stante la delicatezza di funzioni che il ricevitore (agente contabile) è incaricato di svolgere.
Sul punto, anche la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che « il concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto, dopo aver ritardato il versamento all'Erario dei proventi riscossi, persiste nel ritardo anche dopo aver ricevuto da parte dei Monopoli di Stato la diffida a versare prevista dal disciplinare allegato alla concessione, il rapporto fiduciario si considera venuto meno e l'Agenzia concedente non ha alcun margine di ulteriore apprezzamento sulla gravità dell'inadempimento, ma è tenuta senz'altro a revocare la concessione » ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 20/05/2020, n. 3195).
Del resto, il rispetto della scansione temporale prevista dalla normativa di riferimento per l'effettuazione dei versamenti è fondamentale, posto che, stante la strutturazione del gioco (imperniato su estrazioni periodiche ravvicinate, sulla raccolta di un montepremi costituito dal totale delle somme giocate, sul pagamento puntuale delle vincite e/o sul rimborso delle giocate) richiede la massima certezza di regolarità dei flussi finanziari.
Ebbene, si tratta di un’impostazione del tutto in linea con la posizione della giurisprudenza maggioritaria la quale ha avuto modo di chiarire che « l’attività del gestore di ricevitoria del lotto, consistendo nella riscossione di entrate e nell'effettuazione di pagamenti per conto dello Stato, comporta l'acquisizione, in capo al medesimo, della qualifica di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'art. 194 del RD 23.5.1924 n. 827 » ( ex multis Corte Conti Campania sez. reg. giurisd., 19 aprile 2024, n. 229). Articolo che sancisce espressamente che « Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna ».
Sicché in caso di omesso o ritardato versamento « dei proventi del gioco del lotto, a fronte dell'azione di responsabilità contabile promossa dalla Procura erariale, incombe sul gestore della ricevitoria la dimostrazione che l'inadempimento dell'obbligo di riversamento non sia imputabile a propria condotta » (cfr. Corte dei Conti Campania sez. reg. giurisd., 19 aprile 2024, n. 229), con la conseguenza che, come del resto ammesso dallo stesso ricorrente, il titolare della ricevitoria è tenuto a rispondere in ogni caso e salva sola la forza maggiore dei beni monetari ricevuti nell'ambito della propria attività di raccolta delle giocate. Con la precisazione a mente della quale per forza maggiore si devono intendere quelle circostanze oggettive di assoluto impedimento dell'intermediario, ovvero del raccoglitore, alla corretta effettuazione dell'esatto versamento.
Tanto premesso in linea generale, occorre evidenziare che nel caso di specie l’esame degli atti di causa dimostra che tra l’11 aprile 2023 e l’1 aprile 2025, il ricorrente si è reso responsabile di 17 tardivi versamenti e l’amministrazione ha correttamene escluso la forza maggiore perché « le problematiche rappresentate con l’Istituto Bancario non riguardano l’Amministrazione, in quanto è del tutto estranea ai rapporti di conto intrattenuti dai ricevitori del lotto con gli intermediari bancari, peraltro spontaneamente scelti dagli stessi ricevitori ».
Valutazione che è del tutto in linea con gli approdi giurisprudenziali in materia secondo cui i problemi dell’istituto bancario, nonostante la liquidità nei periodi di interesse del proprio conto corrente, non sono in grado di integrare gli estremi della forza maggiore, posto che « il ricevitore, comunque, tenuto a verificare personalmente il buon fine dell'operazione di accredito (che, come visto, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 303/1990, deve pervenire entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione), e, dunque, a dare adeguate istruzioni in tal senso alla propria banca » (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28 aprile 2020, n. 4326).
Per tale ragione sono prive di pregio le asserzioni del ricorrente che attengono al numero delle violazioni ovvero al fatto che i versamenti non sono stati effettuati con un significativo ritardo, posto che, come visto per procedere alla revoca della licenza è sufficiente che l’Agente contabile abbia ritardato più di 10 versamenti.
Né è possibile invocare la contiguità temporale delle violazioni per sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto considerarle come uniche.
Nella circolare 2004/ 60840/COALTT l’Amministrazione finanziaria, rispondendo a un quesito concernente i ritardi nel pagamento dei proventi derivanti dal gioco del lotto, ha precisato che è possibile « prescindere dalla revoca solo nel caso in cui il ricevitore abbia effettuato più ritardi consecutivi prima ancora di aver ricevuto le contestazioni mossegli per la prima inadempienza (al massimo tre considerato che intercorrono quindici giorni prima che codesto Ufficio abbia la certezza che il versamento sia stato effettuato tardivamente); è di tutta evidenza che in tali casi la violazione potrà essere considerata come unica ».
Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie ove i ritardi sono proseguiti dopo il ricevimento delle relative contestazioni, senza contare che il ricorrente ha comunque tentato di sussumere nel novero della medesima violazione infrazioni commesse in settimane addirittura non consecutive.
Nella propria relazione l’amministrazione procedente ha poi chiarito che, anche aderendo all’impostazione maggiormente garantista prospettata dal ricorrente (ossia che « le violazioni possono essere considerate in modo unitario solo se i ritardi sono “consecutivi” e che, dall’altro, la notifica delle contestazioni impedisce di considerare in modo unitario le violazioni avvenute in data successiva »), emerge comunque che esse sarebbero comunque pari a 12 e, quindi, superiori al numero necessario per procedere alla revoca della concessione (10).
A ciò si aggiunga, per completezza, che il ricorrente ha ritardato versamenti per un importo complessivo di 71.117,32 euro, che non può di certo essere ritenuto irrisorio.
Il Collegio non ravvisa neppure alcuna lesione del contraddittorio procedimentale: la resistente ha, infatti, preso posizione sulle argomentazioni difensive del ricorrente e, per giurisprudenza pacifica, « la motivazione dell'atto amministrativo non richiede a pena di illegittimità un'analitica contestazione delle controdeduzioni della parte privata, essendo sufficiente che da essa emergano in modo congruo le ragioni di quanto deciso » ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3638).
Né il provvedimento impugnato può essere ritenuto sproporzionato perché, come visto, è stato emanato nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento.
Poiché quindi la revoca della concessione è determinata dal venir meno del rapporto di fiducia tra l'amministrazione e il concessionario, il quale, a causa del proprio inadempimento, è stato ritenuto inaffidabile, il motivo è infondato e deve essere respinto.
9. Con il secondo ordine di censure il ricorrente contesta la revoca della concessione della rivendita di tabacchi censurandola sia per ragioni di illegittimità derivata sia per la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990; dell’art. 3 della legge 241/1990, degli artt. 6, 13, 18 e 34 della legge 1293/1957, degli artt. 93 e 94 del d.P.R. 1074/1958 nonché per l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A dire del ricorrente il provvedimento de quo si fonderebbe esclusivamente sull’intervenuto provvedimento di revoca della concessione della ricevitoria lotto evidenziando, al contempo, che l’amministrazione procedente non potrebbe neppure desumere l’acquiescenza alla decisione dalla mancata partecipazione procedimentale della ricorrente.
Per la tesi in esame, infatti, non sussisterebbe alcun automatismo tra la revoca della concessione per gestire una ricevitoria per il gioco del lotto e il venir meno della licenza di rivendita di tabacchi, posto che la norma richiederebbe una concreta valutazione di inaffidabilità del gestore anche sotto tale profilo.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 6, punto 9, della legge 1298/57 (« Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ») non può gestire un magazzino di vendita colui che « sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione », con la precisazione, di cui al successivo art. 13, a mente del quale il soggetto che si trova nelle condizioni di cui all’art. 6 decade dalla concessione.
Il venir meno della concessione alla vendita di tabacchi quale effetto automatico della revoca della concessione per la gestione di una ricevitoria per il gioco del lotto è stata recentemente esaminata dal questo Tribunale il quale, rifacendosi a un precedente orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, ha ritenuto che non sarebbe predicabile alcun automatismo in quanto, in assenza di un’espressa previsione normativa sul punto, non sarebbero immediatamente applicabili alla disciplina sui monopoli le norme relative al gioco del lotto.
Per la tesi in esame, infatti, con l’art. 6 comma 1, l. n. 85/1990 il legislatore avrebbe stabilito che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e al d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 ma non avrebbe previsto anche la condizione inversa, sicché l’amministrazione sarebbe sempre tenuta a valutare in concreto inaffidabilità del gestore.
Ebbene, si tratta di un’impostazione che il Collegio non condivide.
Essa si fonda, infatti, sull’impossibilità di interpretare estensivamente le regole che prevedono la decadenza ex lege della concessione, tralasciando però che non è necessario effettuare alcuna operazione esegetica perché il potere dell’amministrazione deriva direttamente dall’art. 6, punto 9, della norma dedicata servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, il quale prevede espressamente la decadenza nel caso in cui il rivenditore (gestore di un magazzino di vendita) sia, tra l’altro, stato rimosso « da altre mansioni inerenti a rapporti con l'amministrazione dei monopoli di Stato », in cui rientra pacificamente la gestione di una ricevitoria per il gioco del lotto.
Si tratta di un’impostazione che è stata altresì avvalorata da cospicua giurisprudenza, a mente della quale « la decadenza della titolarità della rivendita ordinaria dei generi di monopolio disposta ai sensi degli artt. 6,13,18 della l. n. 1293 del 1957 si pone quale atto conseguenziale rispetto all'atto presupposto rappresentato dalla decadenza della concessione della ricevitoria del gioco del lotto (ricorrendo i presupposti di legge previsti per quest'ultima). La rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con AM (nel caso di specie, determinata dalla decadenza della concessione per il gioco del lotto) integra, infatti, una fattispecie di perdita delle condizioni soggettive della concessione, legittimando, in ragione del venir meno dell'elemento fiduciario, la revoca del titolo di gestione della rivendita » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VII, 4 maggio 2023, n. 4532 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1° giugno 2020, n. 5759).
Del tutto fuori fuoco è, infine, la censura relativa all’asserita acquiescenza derivante dalla mancata presentazione di osservazioni nel procedimento volto alla revoca della concessione, posto che dall’analisi del provvedimento impugnato emerge che l’amministrazione procedente non ha ritenuto che la mancata partecipazione procedimentale equivalga ad acquiescenza ma si è semplicemente limitata a dare atto della condotta del ricorrente (« Visto che l’interessato non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 10, della Legge 241/1990 e dall’art. 94, del regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 24/10/1958, di presentare le memorie difensive e che pertanto lo stesso rimane del tutto incontestato »).
Per quanto sopra esposto anche le cesure relative la revoca della concessione della licenza della rivendita tabacchi sia legittima.
10. In conclusione, il ricorso è compressivamente infondato e deve essere respinto.
11. Stante la complessità della vicenda, derivante anche dalla presenza di opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA OS, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | FA OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.