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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Regolamentazione esercizio della potestà genitoriale
Fra:
Avv. in qualità di curatore speciale Controparte_1
dei minori e Persona_1 Persona_2
nel cui studio sito in Genova, Via Carlo
[...]
Rolando 21/21 è elettivamente domiciliato
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Mara Raffetto presso il cui studio sito in Genova,
Piazza Corvetto 1/3 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
-appellato –
-
contro
-
1 rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Michela Sarcletti presso il cui studio sito in
Genova, Via XX Settembre 19/10 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
Con l'intervento del PG
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis
rejectis, acquisite ex art. 473bis.31 c.p.c le relazioni aggiornate dei servizi sociali (A. T. S. 36 del CP_4
) o sanitari eventualmente incaricati, riformare per
[...]
i motivi dedotti nel ricorso e nella memoria integrativa la sentenza n. 2824/2024 emessa dal Tribunale di Genova a definizione del procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale n. r. g. 8904/2023, pubblicata l'8.11.2024, non notificata, e, conseguentemente:
1) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor con tutti i Controparte_2
provvedimenti conseguenziali e, segnatamente, il divieto di incontrare i figli minori anche in forma protetta;
2) stabilire, anche con provvedimento temporaneo ed urgente ex artt. 473bis.22 e 473bis.34, comma IV, c.p.c., che la collocazione di madre e minori in comunità debba durare fino a quando non venga accolta la domanda inoltrata dalla madre per il tramite del servizi sociali affidatari, intesa ad ottenere l'approvazione al progetto di vita indipendente
2 per sé e per i propri figli minori, e comunque non oltre il mese di ottobre del 2025;
3) con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da corrispondersi allo Stato in caso di conferma dell'ammissione al gratuito patrocinio dei minori”.
Per l'appellato:
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
in via principale:
1. confermare parzialmente la sentenza di primo grado n.
2824/2024 del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile,
Giudice relatore Dott. Giovanni Maddaleni, a definizione
del procedimento di regolamentazione della responsabilità
genitoriale n. r. g. 8904/2023, pubblicata l'8.11.2024 e in
conseguenza:
- rigettare la domanda di decadenza del padre dall'esercizio
della responsabilità genitoriale;
- affidare (nata a [...]_1
il 13.11.2018) e (nato a [...]_2
il 23.1.2020) ai Servizi Sociali del Comune di Genova ATS
36 per la durata di mesi 24, con le modalità ritenute più
opportune a tutela dei minori, anche in conformità alla
sentenza di primo grado e con la collocazione ritenuta
idonea a tutelare il preminente interesse di entrambi i
figli;
- disporre che il padre possa avere incontri protetti con
i figli, in luogo neutro e protetto, secondo modi e tempi
ritenuti convenienti dal servizio sociale in rapporto al
prevalente interesse dei minori;
3 - porre a carico di l'obbligo Controparte_2
di corrispondere a , a titolo di Controparte_3
contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di
euro 200, 00 (euro 100, 00 per ciascun figlio), da
corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e
rivalutabili annualmente secondo gli indici istat/foi,
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, per la
cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex
art. 47 quater ord. Giud. della IV sezione civile del
Tribunale di Genova del 15.9.2016;
in subordine:
2. confermare totalmente la sentenza di primo grado n.
2824/2024 del Tribunale di Genova, e in conseguenza:
- rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale paterna, affidare i minori al Servizio Sociale
competente e confermare la collocazione degli stessi in comunità;
- confermare le statuizioni del Giudice di prime cure in
merito ai poteri dei Servizi Sociali e delle modalità di
incontro tra il padre ed i figli, oltre che in punto
mantenimento degli stessi;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- PRONUNCIARE la decadenza della responsabilità genitoriale del signor sui figli minori Controparte_2
4 e Persona_1 Persona_2
;
[...]
- CONFERMARE l'affidamento dei minori al Servizio Sociale con loro collocazione con la madre, allo stato, in struttura protetta e CONFERMARE il divieto di incontri padre-figli;
- DISPORRE che il Servizio sociale affidatario elabori il miglior progetto di vita indipendente per il nucleo, che assicuri la costante presenza della madre signora
[...]
nella vita dei due minori, con una Controparte_3
tempistica prevedibile anche oltre, se necessario,
all'ottobre 2025 e con le modalità meglio ritenute dall'Ecc.ma Corte adita
- Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi e compensi difensivi, nonché il 15% di spese generali VA e Cpa a favore dell'RI e la contestuale liquidazione della parcella al sottoscritto difensore a carico dell'RI.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso in data 25.9.2023 Controparte_3
, in qualità di madre dei minori
[...] [...]
e nati Persona_1 Persona_2
rispettivamente in data 13.11.2018 e 23.1.2020 una relazione intrattenuta con Controparte_2
e riconosciuti da entrambi i genitori, deduceva:
- di essere disoccupata, titolare di un modesto conto corrente e non proprietaria di beni mobili o immobili;
- di essere assistita da diverso tempo dal Centro
Antiviolenza “Mascherona”, poiché dopo la nascita dei bimbi la relazione col padre era peggiorata, fino al punto di
5 dover subire da lui atti di violenza anche in presenza dei figli;
- di essere quindi scappata da casa in data 20.8.2022 a seguito della rottura del setto nasale procuratole dal compagno dopo un tentativo di strangolamento, essersi trasferita con la prole presso la propria madre per essere accolta, infine, in un alloggio protetto del Comune di
Genova;
-che il 23.1.2023, il P. M. presso la Procura minorile in conseguenza dei fatti esposti aveva presentato un ricorso in cui chiedeva l'affidamento dei minori all'Ente per l'elaborazione del miglior progetto, la decadenza del padre, con sospensione medio tempore dell'uomo dall'esercizio della responsabilità genitoriale e divieto di incontri con la prole, se non nelle modalità previste dal S. S., il tutto imponendo prescrizioni ai genitori e con nomina di Curatore speciale”;
-che in data 20.4.2023 il Tribunale per i Minorenni aveva pronunciato un decreto provvisorio di affidamento dei minori al servizio sociale, di nomina del curatore speciale,
nonché divieto di espatrio e prescrizione al padre di percorsi di disintossicazione dall'alcol e di sostegno contro la violenza di genere;
che in data 21.6.2023 il signor era stato Controparte_2
condannato per il reato di maltrattamenti contro familiari a due anni e otto mesi di reclusione, sostituita con la pena della detenzione domiciliare.
Questo premesso chiedeva la conferma dell'affido CP_3
al servizio sociale con collocazione e residenza anagrafica
6 dei minori presso di sé, la disciplina delle modalità di visita del padre ai figli, possibilmente in forma protetta,
e la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento ordinario dei bimbi di complessivi euro 500,00
mensili, oltre alle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 7.2.2024 veniva dichiarata la contumacia di e, all'esito dell'ascolto Controparte_2
della ricorrente, la causa veniva discussa e trasmessa in decisione.
2.Con l'ordinanza collegiale del 9.2.2024 il Tribunale
rimetteva la causa sul ruolo, confermando la nomina del curatore speciale e disponendo che “con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (4.10.2023) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori il padre fosse “tenuto a versare la somma complessiva di euro 500 mensili (euro 250 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli.
Con comparsa del 14.5.2024 si costituiva il curatore speciale dei minori, il quale chiedeva la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, con conferma dell'affidamento dei minori ai servizi con collocazione presso la madre e la conferma del contributo al mantenimento della prole disposto dall'ordinanza istruttoria poco sopra citata.
Acquisita la relazione dei servizi, in data 30.5.2024 veniva nuovamente sentita la madre, la quale dichiarava di aver reperito un lavoro subordinato con contratto in scadenza a novembre 2024, per il quale percepiva la retribuzione di euro 250,00 al mese, oltre all'assegno unico.
7 Erano Acquisiti il fascicolo del Tribunale per i Minorenni,
l'estratto matricolare e la relazione dei servizi.
Il padre si costituiva in giudizio con la comparsa del
16.10.2024, in cui allegava di essere detenuto da dicembre
2023, di aver per questo motivo perso i contatti con i servizi sociali, di aver però intenzione di ripristinarli a far data da quando, a partire dal 20.10.2024, sarebbe ritornato in regime di detenzione domiciliare.
Aggiungeva di essere seguito in carcere da un'assistente sociale e di avere, già prima della detenzione, intrapreso un percorso presso il SERD e svolto sedute di psicoterapia presso la ASL di Sampierdarena;
di essere disoccupato dal
2022 avendo perduto il posto di lavoro per problemi di alcoldipendenza;
di essere impossibilitato a lavorare in quanto detenuto e di dover provvedere anche al mantenimento di un figlio di nove anni che vive in Ecuador. Su tali premesse chiedeva il rigetto della domanda di decadenza, la conferma dell'affidamento dei minori ai servizi sociali con collocazione dei figli presso la madre, la predisposizione di incontri protetti padre - figli, la limitazione dell'obbligo di contribuzione alla somma di euro 100,00 per figlio. All'udienza del 17.10.2024 il padre veniva tradotto dal carcere di Marassi per essere sentito dal Giudice e la causa, dopo l'audizione e la discussione, veniva trattenuta per la decisione.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2824/2024 :
-affidava ) e Persona_1 [...]
per la durata di 24 mesi ai Servizi Persona_2
8 Sociali del Comune di Genova con collocamento in comunità
assieme alla madre.
-disponeva conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e che il servizio sociale affidatario potesse direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti: 1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività
ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare,
alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività
ludiche; 4) autorizzare al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
-disponeva che il padre potesse avere incontri protetti con i figli solo in luogo neutro e protetto, secondo modi e tempi ritenuti convenienti dal servizio in rapporto al prevalente interesse dei minori e previa verifica della sua idoneità psico – fisica, anche in relazione alla pregressa condizione di etilismo, da effettuare anche avvalendosi delle strutture sanitarie pubbliche e / o del Serd;
9 -disponeva che i servizi sociali riferiscano ogni sei mesi al giudice tutelare sull'andamento degli interventi e sui rapporti tra i minori e i genitori;
-poneva a carico di l'obbligo Controparte_2
di corrispondere a , a titolo di Controparte_3
contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 ( euro 200, 00 per ciascun figlio ), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
con rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
-rigettava la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
infatti il Collegio
riteneva che le violazioni ai doveri di genitore ,pur sussistenti, non erano di tale gravità da giustificare l'adozione della misura della decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
tenuto anche conto che si trattava di un padre giovanissimo che, dopo avere scontato un lungo periodo di detenzione, si era comunque costituito proprio per chiedere di potere continuare a svolgere il proprio ruolo di genitore;
elemento che diventava rilevante anche in considerazione della funzione rieducativa della pena;
-disponeva la integrale compensazione delle spese di lite”
4,L'avv. nella qualità di curatore Controparte_1
speciale dei minori e Persona_1
proponeva appello sulla base Persona_2
dei seguenti motivi.
Primo motivo di appello.
10 Aveva errato il Tribunale a respingere la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Non si potevano negare le gravi violenze fisiche poste dal padre nei confronti della compagna ed in presenza dei minori che avevano condotto all'intervento dell'autorità
giudiziaria.
Dal testo del provvedimento del Tribunale per i Minorenni
di Genova emergeva la valutazione della s presenza del pregiudizio nei loro confronti come effetto della condotta del padre.
Anche dalle relazioni dei Servizi Sociali risultava che sussista un grave inadempimento dei doveri paterni, basato su condotte specifiche, pienamente dimostrate negli atti di causa.
Secondo motivo di appello.
La sentenza non considerava che alla data di deposito erano quasi due anni e tre mesi che il nucleo familiare si trovava in comunità, ove ovviamente ancora si trova, essendovi stato collocato nell'agosto del 2022. Era del tutto assente in sentenza la motivazione per la quale tale lungo periodo di istituzionalizzazione debba prolungarsi ancora per ben due anni, andando a scadere nel dicembre del 2026. E' evidente che la collocazione in comunità dei due minori, che avevano passato praticamente metà della loro vita in istituto, non poteva prolungarsi per altri due anni, pena un serio pericolo di pregiudizio al loro equilibrio mentale.
Il Giudice di primo grado, nello statuire un obbligo di permanenza in comunità del nucleo familiare in questione per altri due anni, oltre a non considerare gli eventuali
11 effetti pericolosi per la psiche delle persone coinvolte,
che apparivano comunque assodati, non abbia preso in considerazione il percorso delineato dai servizi i quali,
avendo aiutato la mamma a fare domanda per l'inserimento in un progetto di vita indipendente, è contraddittorio con la permanenza in comunità per un tempo che si prospettava di lungo periodo.
5. si costituiva condividendo Controparte_3
in pieno le richieste del curatore speciale dei due minori in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale paterna, alla luce dei gravi comportamenti e delle violazioni tenuti dallo a danno del nucleo Per_2
familiare. Inoltre, in ordine alla richiesta di collocazione dei figli chiedeva che il Servizio Sociale
predisponesse un progetto per rendere la figura materna il più possibile autonoma anche dal punto di vista lavorativo e in condizione di essere una presenza costante per i figli.
Pertanto, chiedeva la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di Controparte_2
sui figli minori e Persona_1 [...]
; la conferma dell'affidamento dei minori Persona_2
al Servizio Sociale con loro collocazione, allo stato, con la madre in struttura protetta e il divieto di incontri padre-figli; di disporre il Servizio sociale un progetto di vita indipendente per il nucleo, che assicurasse la costante presenza della madre nella vita dei due minori, con una tempistica prevedibile anche oltre, se necessario,
all'ottobre 2025; con vittoria delle spese di lite.
12 6.Si costituiva opponendosi Controparte_2
all'accoglimento dell'appello che tendeva a sminuire il riconoscimento degli sforzi effettuati dal padre per migliorarsi come genitore;
i progressi fatti sino a quel momento dovevano essere riconosciuti e una decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale significava vanificare tutto il lavoro effettuato dall'appellato per migliorarsi. Per quanto riguardava la collocazione dei minori si rimetteva alla decisione della Corte, con possibilità del padre di vederli.
Circa il contributo al loro mantenimento, essendo detenuto e privo di occupazione chiedeva a suo carico la corresponsione nella somma complessiva di euro 200,00
(100,00 per ciascun figlio).
In subordine l'appellato chiedeva la conferma totale della sentenza di primo grado, rigettando la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna, affidando i minori al Servizio Sociale competente e confermare la collocazione degli stessi in comunità, con conferma dei poteri dei Servizi Sociali e delle modalità di incontro tra il padre ed i figli, oltre che in punto mantenimento degli stessi.
Viste le difese depositate per l'udienza del 24 settembre
2025, sostituita dalla trattazione scritta, il collegio decideva la causa.
7.L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati.
13 Circa il primo motivo di appello le condotte pregresse aggressive del padre nei confronti della madre
(ripetutamente picchiata quando lui era ubriaco fino a romperle in una occasione il naso) sono sicuramente molto gravi e idonee ad esporre i minori ad una violenza assistita.
Tuttavia non risulta che vi siano mai stata una condotte violenta del padre contro i minori, quella sì idonea a dimostrare una totale incompatibilità dell'appellato con il ruolo genitoriale.
Proprio perché i reati posti in essere erano collegati alla conflittualità con la convivente ed alla dipendenza da alcol, una volta cessata la convivenza uscito dalla dipendenza, esistono dei margini per un recupero progressivo almeno parziale della genitorialità tramite incontri protetti e la dimostrazione di un perdurante interesse verso i minori.
E' vero che non ha effettuato Controparte_2
il versamento dei contributi previsti dal Tribunale, ma si deve tenere conto che lo stato di detenzione gli ha impedito di lavorare e guadagnare, quindi non può essere allo stato considerato un indici di cattiva volontà.
Tutte le esigenze di cautela sono soddisfatte dalla sospensione della responsabilità genitoriale e non bisogna neanche dimenticare la giovane età in cui ha commesso i reati e d il principio degli effetti rieducativi della pena.
E' quindi corretto dare a Controparte_2
una seconda possibilità.
14 Solo se in futuro non ci saranno segni di recupero si potrà
valutare se dichiarare la decadenza definitiva dalla responsabilità genitoriale.
Circa il secondo motivo di appello si osserva che fin dalle prime relazioni per il Tribunale per i minorenni è emerso come la madre avesse forti limiti alla sua capacità
genitoriale e che allo stato non sia ancora in grado di gestire autonomamente le due bambine.
Viene rilevata infatti il permanere di una difficoltà della madre ad accettare i rimproveri degli educatori ai figli ed in caso i figli siano indisposti o abbiano problemi la madre ha ancora difficoltà a prendere decisioni.
I Servizi Sociali inoltre potranno sempre segnalare che la madre ha raggiunto un livello di autonomia tale da non necessitare più di essere ospitata in comunità.
Si osserva inoltre che l'appellante non spiega perché il permanere dei due minori con la madre in comunità debba essere necessariamente un male e possa nuocere alla loro salute mentale.
Tutto ciò giustifica la decisione del Tribunale di confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali.
Circa l'appello incidentale proposto da si osserva che lo stesso prossimamente terminerà di espiare la pena e potrà
pertanto riprendere a lavorare.
Si deve pertanto confermare la statuizione del Tribunale in punto contributo.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che tutti gli
15 appelli e l'appello incidentale sono stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53 .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa , sull'appello proposto da Avv. CP_1
in qualità di curatore speciale dei minori
[...]
e Persona_1 Persona_2
, con appello adesivo parte
[...] Controparte_3
e sull'appello incidentale di
[...] Controparte_2
contro la sentenza del Tribunale di Genova 8
[...]
novembre 2024 n. 2824 respinge tutti gli appelli e l'appello
incidentale e conferma l'appellata sentenza.
Spese del grado di appello compensate data la reciproca
soccombenza.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che tutti gli
appelli principali ed incidentali sono stati interamente
rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196
art. 53.
16
Genova lì 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Regolamentazione esercizio della potestà genitoriale
Fra:
Avv. in qualità di curatore speciale Controparte_1
dei minori e Persona_1 Persona_2
nel cui studio sito in Genova, Via Carlo
[...]
Rolando 21/21 è elettivamente domiciliato
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Mara Raffetto presso il cui studio sito in Genova,
Piazza Corvetto 1/3 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
-appellato –
-
contro
-
1 rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Michela Sarcletti presso il cui studio sito in
Genova, Via XX Settembre 19/10 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellata –
Con l'intervento del PG
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis
rejectis, acquisite ex art. 473bis.31 c.p.c le relazioni aggiornate dei servizi sociali (A. T. S. 36 del CP_4
) o sanitari eventualmente incaricati, riformare per
[...]
i motivi dedotti nel ricorso e nella memoria integrativa la sentenza n. 2824/2024 emessa dal Tribunale di Genova a definizione del procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale n. r. g. 8904/2023, pubblicata l'8.11.2024, non notificata, e, conseguentemente:
1) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor con tutti i Controparte_2
provvedimenti conseguenziali e, segnatamente, il divieto di incontrare i figli minori anche in forma protetta;
2) stabilire, anche con provvedimento temporaneo ed urgente ex artt. 473bis.22 e 473bis.34, comma IV, c.p.c., che la collocazione di madre e minori in comunità debba durare fino a quando non venga accolta la domanda inoltrata dalla madre per il tramite del servizi sociali affidatari, intesa ad ottenere l'approvazione al progetto di vita indipendente
2 per sé e per i propri figli minori, e comunque non oltre il mese di ottobre del 2025;
3) con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da corrispondersi allo Stato in caso di conferma dell'ammissione al gratuito patrocinio dei minori”.
Per l'appellato:
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
in via principale:
1. confermare parzialmente la sentenza di primo grado n.
2824/2024 del Tribunale di Genova, Sezione IV Civile,
Giudice relatore Dott. Giovanni Maddaleni, a definizione
del procedimento di regolamentazione della responsabilità
genitoriale n. r. g. 8904/2023, pubblicata l'8.11.2024 e in
conseguenza:
- rigettare la domanda di decadenza del padre dall'esercizio
della responsabilità genitoriale;
- affidare (nata a [...]_1
il 13.11.2018) e (nato a [...]_2
il 23.1.2020) ai Servizi Sociali del Comune di Genova ATS
36 per la durata di mesi 24, con le modalità ritenute più
opportune a tutela dei minori, anche in conformità alla
sentenza di primo grado e con la collocazione ritenuta
idonea a tutelare il preminente interesse di entrambi i
figli;
- disporre che il padre possa avere incontri protetti con
i figli, in luogo neutro e protetto, secondo modi e tempi
ritenuti convenienti dal servizio sociale in rapporto al
prevalente interesse dei minori;
3 - porre a carico di l'obbligo Controparte_2
di corrispondere a , a titolo di Controparte_3
contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di
euro 200, 00 (euro 100, 00 per ciascun figlio), da
corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e
rivalutabili annualmente secondo gli indici istat/foi,
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, per la
cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex
art. 47 quater ord. Giud. della IV sezione civile del
Tribunale di Genova del 15.9.2016;
in subordine:
2. confermare totalmente la sentenza di primo grado n.
2824/2024 del Tribunale di Genova, e in conseguenza:
- rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale paterna, affidare i minori al Servizio Sociale
competente e confermare la collocazione degli stessi in comunità;
- confermare le statuizioni del Giudice di prime cure in
merito ai poteri dei Servizi Sociali e delle modalità di
incontro tra il padre ed i figli, oltre che in punto
mantenimento degli stessi;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- PRONUNCIARE la decadenza della responsabilità genitoriale del signor sui figli minori Controparte_2
4 e Persona_1 Persona_2
;
[...]
- CONFERMARE l'affidamento dei minori al Servizio Sociale con loro collocazione con la madre, allo stato, in struttura protetta e CONFERMARE il divieto di incontri padre-figli;
- DISPORRE che il Servizio sociale affidatario elabori il miglior progetto di vita indipendente per il nucleo, che assicuri la costante presenza della madre signora
[...]
nella vita dei due minori, con una Controparte_3
tempistica prevedibile anche oltre, se necessario,
all'ottobre 2025 e con le modalità meglio ritenute dall'Ecc.ma Corte adita
- Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi e compensi difensivi, nonché il 15% di spese generali VA e Cpa a favore dell'RI e la contestuale liquidazione della parcella al sottoscritto difensore a carico dell'RI.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso in data 25.9.2023 Controparte_3
, in qualità di madre dei minori
[...] [...]
e nati Persona_1 Persona_2
rispettivamente in data 13.11.2018 e 23.1.2020 una relazione intrattenuta con Controparte_2
e riconosciuti da entrambi i genitori, deduceva:
- di essere disoccupata, titolare di un modesto conto corrente e non proprietaria di beni mobili o immobili;
- di essere assistita da diverso tempo dal Centro
Antiviolenza “Mascherona”, poiché dopo la nascita dei bimbi la relazione col padre era peggiorata, fino al punto di
5 dover subire da lui atti di violenza anche in presenza dei figli;
- di essere quindi scappata da casa in data 20.8.2022 a seguito della rottura del setto nasale procuratole dal compagno dopo un tentativo di strangolamento, essersi trasferita con la prole presso la propria madre per essere accolta, infine, in un alloggio protetto del Comune di
Genova;
-che il 23.1.2023, il P. M. presso la Procura minorile in conseguenza dei fatti esposti aveva presentato un ricorso in cui chiedeva l'affidamento dei minori all'Ente per l'elaborazione del miglior progetto, la decadenza del padre, con sospensione medio tempore dell'uomo dall'esercizio della responsabilità genitoriale e divieto di incontri con la prole, se non nelle modalità previste dal S. S., il tutto imponendo prescrizioni ai genitori e con nomina di Curatore speciale”;
-che in data 20.4.2023 il Tribunale per i Minorenni aveva pronunciato un decreto provvisorio di affidamento dei minori al servizio sociale, di nomina del curatore speciale,
nonché divieto di espatrio e prescrizione al padre di percorsi di disintossicazione dall'alcol e di sostegno contro la violenza di genere;
che in data 21.6.2023 il signor era stato Controparte_2
condannato per il reato di maltrattamenti contro familiari a due anni e otto mesi di reclusione, sostituita con la pena della detenzione domiciliare.
Questo premesso chiedeva la conferma dell'affido CP_3
al servizio sociale con collocazione e residenza anagrafica
6 dei minori presso di sé, la disciplina delle modalità di visita del padre ai figli, possibilmente in forma protetta,
e la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento ordinario dei bimbi di complessivi euro 500,00
mensili, oltre alle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 7.2.2024 veniva dichiarata la contumacia di e, all'esito dell'ascolto Controparte_2
della ricorrente, la causa veniva discussa e trasmessa in decisione.
2.Con l'ordinanza collegiale del 9.2.2024 il Tribunale
rimetteva la causa sul ruolo, confermando la nomina del curatore speciale e disponendo che “con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (4.10.2023) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori il padre fosse “tenuto a versare la somma complessiva di euro 500 mensili (euro 250 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli.
Con comparsa del 14.5.2024 si costituiva il curatore speciale dei minori, il quale chiedeva la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, con conferma dell'affidamento dei minori ai servizi con collocazione presso la madre e la conferma del contributo al mantenimento della prole disposto dall'ordinanza istruttoria poco sopra citata.
Acquisita la relazione dei servizi, in data 30.5.2024 veniva nuovamente sentita la madre, la quale dichiarava di aver reperito un lavoro subordinato con contratto in scadenza a novembre 2024, per il quale percepiva la retribuzione di euro 250,00 al mese, oltre all'assegno unico.
7 Erano Acquisiti il fascicolo del Tribunale per i Minorenni,
l'estratto matricolare e la relazione dei servizi.
Il padre si costituiva in giudizio con la comparsa del
16.10.2024, in cui allegava di essere detenuto da dicembre
2023, di aver per questo motivo perso i contatti con i servizi sociali, di aver però intenzione di ripristinarli a far data da quando, a partire dal 20.10.2024, sarebbe ritornato in regime di detenzione domiciliare.
Aggiungeva di essere seguito in carcere da un'assistente sociale e di avere, già prima della detenzione, intrapreso un percorso presso il SERD e svolto sedute di psicoterapia presso la ASL di Sampierdarena;
di essere disoccupato dal
2022 avendo perduto il posto di lavoro per problemi di alcoldipendenza;
di essere impossibilitato a lavorare in quanto detenuto e di dover provvedere anche al mantenimento di un figlio di nove anni che vive in Ecuador. Su tali premesse chiedeva il rigetto della domanda di decadenza, la conferma dell'affidamento dei minori ai servizi sociali con collocazione dei figli presso la madre, la predisposizione di incontri protetti padre - figli, la limitazione dell'obbligo di contribuzione alla somma di euro 100,00 per figlio. All'udienza del 17.10.2024 il padre veniva tradotto dal carcere di Marassi per essere sentito dal Giudice e la causa, dopo l'audizione e la discussione, veniva trattenuta per la decisione.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2824/2024 :
-affidava ) e Persona_1 [...]
per la durata di 24 mesi ai Servizi Persona_2
8 Sociali del Comune di Genova con collocamento in comunità
assieme alla madre.
-disponeva conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e che il servizio sociale affidatario potesse direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti: 1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività
ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare,
alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività
ludiche; 4) autorizzare al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
-disponeva che il padre potesse avere incontri protetti con i figli solo in luogo neutro e protetto, secondo modi e tempi ritenuti convenienti dal servizio in rapporto al prevalente interesse dei minori e previa verifica della sua idoneità psico – fisica, anche in relazione alla pregressa condizione di etilismo, da effettuare anche avvalendosi delle strutture sanitarie pubbliche e / o del Serd;
9 -disponeva che i servizi sociali riferiscano ogni sei mesi al giudice tutelare sull'andamento degli interventi e sui rapporti tra i minori e i genitori;
-poneva a carico di l'obbligo Controparte_2
di corrispondere a , a titolo di Controparte_3
contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 ( euro 200, 00 per ciascun figlio ), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese;
con rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
-rigettava la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
infatti il Collegio
riteneva che le violazioni ai doveri di genitore ,pur sussistenti, non erano di tale gravità da giustificare l'adozione della misura della decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
tenuto anche conto che si trattava di un padre giovanissimo che, dopo avere scontato un lungo periodo di detenzione, si era comunque costituito proprio per chiedere di potere continuare a svolgere il proprio ruolo di genitore;
elemento che diventava rilevante anche in considerazione della funzione rieducativa della pena;
-disponeva la integrale compensazione delle spese di lite”
4,L'avv. nella qualità di curatore Controparte_1
speciale dei minori e Persona_1
proponeva appello sulla base Persona_2
dei seguenti motivi.
Primo motivo di appello.
10 Aveva errato il Tribunale a respingere la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
Non si potevano negare le gravi violenze fisiche poste dal padre nei confronti della compagna ed in presenza dei minori che avevano condotto all'intervento dell'autorità
giudiziaria.
Dal testo del provvedimento del Tribunale per i Minorenni
di Genova emergeva la valutazione della s presenza del pregiudizio nei loro confronti come effetto della condotta del padre.
Anche dalle relazioni dei Servizi Sociali risultava che sussista un grave inadempimento dei doveri paterni, basato su condotte specifiche, pienamente dimostrate negli atti di causa.
Secondo motivo di appello.
La sentenza non considerava che alla data di deposito erano quasi due anni e tre mesi che il nucleo familiare si trovava in comunità, ove ovviamente ancora si trova, essendovi stato collocato nell'agosto del 2022. Era del tutto assente in sentenza la motivazione per la quale tale lungo periodo di istituzionalizzazione debba prolungarsi ancora per ben due anni, andando a scadere nel dicembre del 2026. E' evidente che la collocazione in comunità dei due minori, che avevano passato praticamente metà della loro vita in istituto, non poteva prolungarsi per altri due anni, pena un serio pericolo di pregiudizio al loro equilibrio mentale.
Il Giudice di primo grado, nello statuire un obbligo di permanenza in comunità del nucleo familiare in questione per altri due anni, oltre a non considerare gli eventuali
11 effetti pericolosi per la psiche delle persone coinvolte,
che apparivano comunque assodati, non abbia preso in considerazione il percorso delineato dai servizi i quali,
avendo aiutato la mamma a fare domanda per l'inserimento in un progetto di vita indipendente, è contraddittorio con la permanenza in comunità per un tempo che si prospettava di lungo periodo.
5. si costituiva condividendo Controparte_3
in pieno le richieste del curatore speciale dei due minori in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale paterna, alla luce dei gravi comportamenti e delle violazioni tenuti dallo a danno del nucleo Per_2
familiare. Inoltre, in ordine alla richiesta di collocazione dei figli chiedeva che il Servizio Sociale
predisponesse un progetto per rendere la figura materna il più possibile autonoma anche dal punto di vista lavorativo e in condizione di essere una presenza costante per i figli.
Pertanto, chiedeva la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di Controparte_2
sui figli minori e Persona_1 [...]
; la conferma dell'affidamento dei minori Persona_2
al Servizio Sociale con loro collocazione, allo stato, con la madre in struttura protetta e il divieto di incontri padre-figli; di disporre il Servizio sociale un progetto di vita indipendente per il nucleo, che assicurasse la costante presenza della madre nella vita dei due minori, con una tempistica prevedibile anche oltre, se necessario,
all'ottobre 2025; con vittoria delle spese di lite.
12 6.Si costituiva opponendosi Controparte_2
all'accoglimento dell'appello che tendeva a sminuire il riconoscimento degli sforzi effettuati dal padre per migliorarsi come genitore;
i progressi fatti sino a quel momento dovevano essere riconosciuti e una decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale significava vanificare tutto il lavoro effettuato dall'appellato per migliorarsi. Per quanto riguardava la collocazione dei minori si rimetteva alla decisione della Corte, con possibilità del padre di vederli.
Circa il contributo al loro mantenimento, essendo detenuto e privo di occupazione chiedeva a suo carico la corresponsione nella somma complessiva di euro 200,00
(100,00 per ciascun figlio).
In subordine l'appellato chiedeva la conferma totale della sentenza di primo grado, rigettando la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna, affidando i minori al Servizio Sociale competente e confermare la collocazione degli stessi in comunità, con conferma dei poteri dei Servizi Sociali e delle modalità di incontro tra il padre ed i figli, oltre che in punto mantenimento degli stessi.
Viste le difese depositate per l'udienza del 24 settembre
2025, sostituita dalla trattazione scritta, il collegio decideva la causa.
7.L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati.
13 Circa il primo motivo di appello le condotte pregresse aggressive del padre nei confronti della madre
(ripetutamente picchiata quando lui era ubriaco fino a romperle in una occasione il naso) sono sicuramente molto gravi e idonee ad esporre i minori ad una violenza assistita.
Tuttavia non risulta che vi siano mai stata una condotte violenta del padre contro i minori, quella sì idonea a dimostrare una totale incompatibilità dell'appellato con il ruolo genitoriale.
Proprio perché i reati posti in essere erano collegati alla conflittualità con la convivente ed alla dipendenza da alcol, una volta cessata la convivenza uscito dalla dipendenza, esistono dei margini per un recupero progressivo almeno parziale della genitorialità tramite incontri protetti e la dimostrazione di un perdurante interesse verso i minori.
E' vero che non ha effettuato Controparte_2
il versamento dei contributi previsti dal Tribunale, ma si deve tenere conto che lo stato di detenzione gli ha impedito di lavorare e guadagnare, quindi non può essere allo stato considerato un indici di cattiva volontà.
Tutte le esigenze di cautela sono soddisfatte dalla sospensione della responsabilità genitoriale e non bisogna neanche dimenticare la giovane età in cui ha commesso i reati e d il principio degli effetti rieducativi della pena.
E' quindi corretto dare a Controparte_2
una seconda possibilità.
14 Solo se in futuro non ci saranno segni di recupero si potrà
valutare se dichiarare la decadenza definitiva dalla responsabilità genitoriale.
Circa il secondo motivo di appello si osserva che fin dalle prime relazioni per il Tribunale per i minorenni è emerso come la madre avesse forti limiti alla sua capacità
genitoriale e che allo stato non sia ancora in grado di gestire autonomamente le due bambine.
Viene rilevata infatti il permanere di una difficoltà della madre ad accettare i rimproveri degli educatori ai figli ed in caso i figli siano indisposti o abbiano problemi la madre ha ancora difficoltà a prendere decisioni.
I Servizi Sociali inoltre potranno sempre segnalare che la madre ha raggiunto un livello di autonomia tale da non necessitare più di essere ospitata in comunità.
Si osserva inoltre che l'appellante non spiega perché il permanere dei due minori con la madre in comunità debba essere necessariamente un male e possa nuocere alla loro salute mentale.
Tutto ciò giustifica la decisione del Tribunale di confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali.
Circa l'appello incidentale proposto da si osserva che lo stesso prossimamente terminerà di espiare la pena e potrà
pertanto riprendere a lavorare.
Si deve pertanto confermare la statuizione del Tribunale in punto contributo.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che tutti gli
15 appelli e l'appello incidentale sono stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53 .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa , sull'appello proposto da Avv. CP_1
in qualità di curatore speciale dei minori
[...]
e Persona_1 Persona_2
, con appello adesivo parte
[...] Controparte_3
e sull'appello incidentale di
[...] Controparte_2
contro la sentenza del Tribunale di Genova 8
[...]
novembre 2024 n. 2824 respinge tutti gli appelli e l'appello
incidentale e conferma l'appellata sentenza.
Spese del grado di appello compensate data la reciproca
soccombenza.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che tutti gli
appelli principali ed incidentali sono stati interamente
rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196
art. 53.
16
Genova lì 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
17