Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 17/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 154/2025/M
Giudizio n. 46267
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IA RO
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46267 del registro di segreteria, proposto da (omissis), nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato Samuele Miedico, contro l’Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, e contro il Ministero della difesa, rappresentato e difeso dalla dottoressa Antonella Isola e dal dottor Giuseppe Francesco Maria Palumbo.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2025, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l’avv. Giuseppe Palmieri in sostituzione dell’avv. Samuele Miedico per il ricorrente e l’avv. Mariateresa Nasso per l’Inps. Nessuno presente per il Ministero della difesa.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024 il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto in servizio presso la Guardia di Finanza dall’8.1.1979 al 7.11.2019, chiede che sia dichiarata la dipendenza da causa di servizio delle infermità “gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici” e “note di gastroduodenite” dalle quali è affetto, ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione privilegiata.
Innanzitutto, ricostruisce le patologie che già gli sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio e per le quali ha ottenuto un equo indennizzo.
Si duole per il mancato riconoscimento della pensione privilegiata in ragione della gastrite e della gastroduodenite dalle quali è affetto, mancato riconoscimento che è conseguito a due pareri espressi del Comitato di verifica per le cause di servizio il 16.3.3023 e il 4.7.2023, con i quali è stata affermata la non dipendenza da causa di servizio di tali patologie.
Ricorda come la Commissione medica ospedaliera dell’Ospedale militare di (omissis), con verbale n. (omissis) del 22.12.1993, avesse affermato che il ricorrente era stato sottoposto “a gravosi disagi di ordine fisico, ambientale climatico atmosferico dietetici e a tutti quei fattori psicostressanti di cui è così denso anche il normale servizio”, nonché che “tutte le suddette noxae hanno svolto un ruolo di preponderante importanza concausale nel determinismo patogenico della infermità in esame”. Sostiene che il Comitato di verifica avrebbe dovuto tenere conto di quanto affermato dalla Commissione medica ospedaliera, quantomeno al fine di contestarne le conclusioni; inoltre, che i pareri resi avrebbero contenuti generici ed aspecifici rispetto al caso in esame.
Riassume le conclusioni contenute in un parere reso da un consulente di parte, agli atti, il quale riconduce la patologia sofferta a quella che impropriamente viene definita “gastrite nervosa” in ragione di fattori eziopatogenetici particolarmente stressanti e delicati ai quali sarebbe stato sottoposto durante il servizio, che costituirebbero quantomeno concausa della stessa.
Richiama giurisprudenza di questa Corte a supporto di tale ricostruzione.
In diritto, afferma tra l’altro che il Comitato di verifica, nell’escludere che il servizio si sia posto come causa della patologia, non avrebbe tuttavia chiarito quali fattori extralavorativi avrebbero determinato l’insorgenza della patologia.
Anche rispetto a tale argomentazione, richiama precedenti del Giudice delle pensioni pubbliche.
Nel rassegnare le conclusioni, chiede che sia dichiarata la dipendenza da causa o concausa di servizio dell’infermità “gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici” e delle “note di gastroduodenite” da cui è affetto e che siano giudicate come rientranti nella tabella A, categoria 8. Per l’effetto, che sia dichiarato il proprio diritto alla corresponsione della pensione privilegiata con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie. Ciò, previa eventuale disposizione di consulenza tecnica di ufficio. Con vittoria di spese.
2. L’Inps si è costituito, tardivamente, con una memoria depositata in data 9 novembre 2024.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, motivando sulla base della circostanza che gli atti impugnati sono stati emessi dal Comitato di verifica delle cause di servizio e che ad essi l’Istituto previdenziale è estraneo.
Afferma, inoltre, il difetto di giurisdizione di questa Corte, a tal fine richiamando giurisprudenza della Corte di cassazione che ha escluso la giurisdizione del Giudice delle pensioni pubbliche sulle cause aventi ad oggetto l’equo indennizzo.
Nel merito afferma l’infondatezza del ricorso, in quanto la dipendenza della patologia sofferta dal ricorrente è stata esclusa dai competenti organi tecnici.
Nel rassegnare le conclusioni:
- in via preliminare, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
- in subordine, che sia rigettato in quanto riconosciuto infondato nel merito;
- in via ulteriormente gradata, che da quanto eventualmente riconosciuto a titolo di pensione privilegiata sia detratta la somma già corrisposta a titolo di equo indennizzo.
3. A seguito dell’udienza del 18 novembre 2024 questo Giudice, con sentenza non definitiva n. 94/2024, ha dichiarato la contumacia del Ministero della difesa e ha rigettato le eccezioni formulate dall’Inps di difetto di legittimazione passiva, di difetto di giurisdizione e di inammissibilità.
Con ordinanza n. 35/2024, inoltre, ha ordinato alla Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di trasmettere il proprio motivato parere, chiarendo se le infermità “gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici” e “note di gastroduodenite” dalle quali è affetto il ricorrente dipendano da causa di servizio e, in caso affermativo, la corretta categoria tabellare di ascrivibilità.
4. In data 26 marzo 2025 il Ministero della difesa si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la Guardia di Finanza, dalla quale dipendeva il ricorrente, è alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze.
5. All’udienza del 28 aprile 2025 entrambe le parti avevano chiesto un rinvio in ragione del mancato deposito del parere da parte del collegio medico legale.
Questo giudice, ad esito della discussione, ha dettato a verbale la seguente ordinanza: “rilevato che il Collegio medico legale presso la Corte dei conti non ha ancora reso il parere a esso richiesto con ordinanza n. 35/2024, immutate le esigenze istruttorie, dispone che detto parere venga reso entro il 15 luglio 2025 e rinvia il giudizio all’udienza del 17 settembre 2025, alle h. 11.30, concedendo alle parti un termine per note fino a 15 giorni prima”.
6. A seguito dell’udienza del 28 aprile 2025 questo Giudice, con sentenza non definitiva n. 48, del 7 maggio 2025, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, con sua conseguente estromissione dal giudizio, motivando che il Corpo della Guardia di finanza dipende dal Ministero dell’economia e delle finanze.
7. In data 3 settembre 2025 il Collegio medico legale presso la Corte dei conti ha depositato il parere preliminare, riconoscendo alle parti un termine per produrre eventuali osservazioni di 7 giorni dal deposito stesso.
8. Il 15 settembre 2025 la Sezione speciale del collegio medico legale presso la Corte dei conti ha depositato il parere definitivo.
Il Collegio medico-legale, dopo avere dato atto della partecipazione alle operazioni peritali di consulenti tecnici in rappresentanza di entrambe le parti, ha evidenziato che a seguito del deposito del parere preliminare queste ultime non hanno prodotto osservazioni nel termine loro assegnato.
La sezione speciale innanzitutto ha ricostruito i fatti, ha ricordato le attività di servizio nelle quali il ricorrente è stato impegnato nel corso della sua carriera e ha proceduto a una descrizione delle patologie gastrite e gastroduodenite, nonché delle loro cause. Ha evidenziato che gli atti depositati non sono tali da rendere facile la validazione o meno del nesso di causa.
Nel merito, ha ricordato che il ricorrente a sostegno della validazione del nesso causale ha apportato svariati motivi di disagio in diretta correlazione con le dinamiche lavorative che sarebbero state causa o concausa efficiente e valida nel determinismo della malattia gastrolesiva residuata e ha affermato che tale tipo di correlazione sostenuta, fra il servizio attivo reso e la lesività infiammatoria residuata, appare non dimostrabile, poiché insoddisfatti rimarrebbero i criteri metodologici di validazione del nesso causale in parola e nello specifico il cronologico, il quali-quantitativo e il modale.
Secondo il Collegio, infatti, come già affermato dal Comitato di verifica della cause di servizio, “appare evidente una componente neuro-distonica endogena, di modo che la noxa residuata sembra piuttosto rispondere a peculiari predisposizioni di tipo genetico-familiare e correlate preesistenze, che hanno reso particolarmente vulnerabile un soggetto giovane che altrimenti non avrebbe potuto manifestare tale sintomatologia ingravescente e già ad andamento cronico in età giovanile”; ciò, “indipendentemente dalla componente distonico irritativa correlabile al servizio svolto. Lo stesso servizio, infine, come esplorato dalla documentazione presente in atti non appare profilare un particolare rischio aggiuntivo, avendo lo stesso ricorrente espletato nelle fila della Guardia di Finanza, mansioni tipiche della categoria/grado ricoperto e prive di quella straordinarietà che da sola assurge a momento sciogliente a favore del determinismo causale di malattia, manifestatasi durante la vita del soggetto e solo incidentalmente e temporalmente correlata al servizio prestato. Quanto sopra prende forza dalla dimostrazione scientifica e riccamente presente in letteratura, relativa al fatto che il distretto gastroduodenale sviluppa patologia infiammatorio-erosiva innanzitutto in relazione a predisposizioni eredocostituzionali favorenti la modifica del sistema tampone della mucosa gastrica, quanto più in presenza di coesistente infezione da Helicobacter Pylori e non già in risposta ad insulti quali i ripetuti distress operativi correlati all’obbligo di attività prestazionale e alla convinzione che i pasti consumati in maniera frettolosa in mense comunitarie e pertanto di default insane a causa di obblighi di mansione possano in qualche modo potuto incidere sull’eziopatogenesi della predetta infermità”. Ne consegue, secondo il Collegio medico-legale, che “nell’esplorazione delle preesistenze presenti ed insistenti sul soggetto, genetiche e/o familiari, la prestazione mansionale sia stata una condizione di collatere non sufficiente, poiché sprovvista di capacità lesiva peso specifica utile a determinare financo concausalmente, la noxa residuata”. Peraltro, sostiene il Collegio che si oggettiverebbe “una sproporzione tra la esiguità dell’azione mansionaria e la gravità dell’effetto residuato che istologicamente presenta, agli esiti di gastroscopia, aree metaplasiche che lasciano presumere un insulto di lunga data e dimostrabile anche in età giovanile ed a pochi anni di servizio operativo prestato”. Quindi, il servizio prestato costituirebbe mera occasione della patologia e non anche causa o concausa determinante della stessa.
Per quanto sopra esposto, il Collegio medico-legale ha espresso il parere richiestole nei seguenti termini: “le infermità [gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici] e [note di gastroduodenite], meglio inquadrabili come [note di gastroduodenite cronica con aspetti metaplasici gastroscopicamente accertati] dalle quali è affetto il ricorrente NON sono dipendenti da causa di servizio, decadendo pertanto la consecutiva ascrivibilità tabellare”.
9. In data 16 settembre 2025 la difesa del sig. (omissis) ha depositato una nota che contiene alcune osservazioni (tardive) alla bozza di parere.
In particolare, ha contestato l’affermazione secondo la quale la patologia sarebbe stata presente sin dalla data dell’arruolamento, giacché sarebbe non dimostrabile e non tale da escludere il nesso di causalità.
Ha ricordato che la preesistenza di una malattia all’assunzione non preclude il riconoscimento della dipendenza da concausa di servizio, la quale dev’essere valutata caso per caso accertando il possibile ruolo prevalente svolto dagli elementi soggettivi e oggettivi connessi con il servizio prestato.
Ha richiamato a supporto della prospettata ricostruzione diverse sentenze di questa Corte.
Ha aggiunto che lo stesso Collegio ha affermato che eventi stressogeni possono assumere un ruolo causale nell’insorgenza della gastroduodenite e che, quindi, sostenere che il servizio prestato dal ricorrente non avrebbe assurto un ruolo di concausa costituirebbe una considerazione soggettiva del Collegio medico-legale e non dimostrata la quale, inoltre, si porrebbe in contrasto con i peculiari servizi svolti dal sig. (omissis). Ha altresì aggiunto, per completezza, che la fondatezza della pretesa sarebbe avvalorata dalla circostanza che è stata esclusa la causa infettiva da helicobacter pylori.
10. Nel corso dell’udienza del 17 settembre 2025 questa Corte in composizione monocratica ha dettato a verbale la seguente ordinanza: “Il giudice, in virtù della circostanza che il parere medico legale definitivo è stato depositato tardivamente e che la difesa del ricorrente non ha avuto la possibilità di esaminarlo adeguatamente, dispone il rinvio del giudizio al 15 dicembre alle ore 11,30”.
11. All’udienza del 15 dicembre 2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui agli atti depositati.
DIRITTO
1. In via del tutto preliminare occorre evidenziare che la costituzione dell’Inps è tardiva, poiché, ai sensi del disposto di cui all’art. 156 codice della giustizia contabile, sarebbe dovuta avvenire “almeno dieci giorni prima dell’udienza”, mediante “deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale”. Così non è stato, nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del d.f.u. da parte del ricorrente.
Quanto sopra comporta la decadenza dalle eccezioni in senso stretto. Tale decadenza ha carattere assoluto e inderogabile, e le relative violazioni sono rilevabili d’ufficio dal giudice, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, atteso che il regime delle preclusioni è posto non solo a tutela dell’interesse di parte, ma anche dell’interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo.
Il regime delle decadenze, tuttavia, non implica l’impossibilità di articolare difese di merito, oltre che eccezioni rilevabili d’ufficio.
2. Sempre preliminarmente, occorre rilevare che la nota depositata dal ricorrente in data 16 settembre 2025 avente a oggetto osservazioni sulla bozza di parere è tardiva, in quanto trasmessa oltre lo spirare dei termini assegnati dal Collegio medico legale e anche dopo l’avvenuto deposito del parere definitivo. È però possibile tenerne conto al fine della decisione in quanto resa in riferimento alla bozza di parere il cui contenuto, però, è stato riproposto pedissequamente con il parere definitivo. Inoltre, occorre ricordare che questo Giudice, con ordinanza dettata a verbale nel corso dell’udienza del 28.4.2025, aveva concesso alle parti un termine per note alla resa del parere definitivo, seppur fino a 15 giorni prima, scadenza non rispettata dal ricorrente.
3. È ora possibile passare al merito.
In generale, la ricorrenza dei presupposti per la concessione della pensione privilegiata, oggetto dell’odierno giudizio, dev’essere valutata alla stregua dell’art. 67, del d.P.R. n.1092/1973 che così dispone: “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.
Al riguardo, per “fatti di servizio” si devono intendere eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento degli obblighi imposti a un determinato soggetto.
In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale, in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta in favore della P.A. (finalità di servizio).
Si ammette che costituisca titolo per il conseguimento di pensione privilegiata anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi, da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente, che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 96/2023).
Nell’odierno giudizio questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni contenute nell’articolato parere reso dal menzionato Collegio medico legale, da intendersi qui richiamato in ordine alle motivazioni ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, per il quale “La motivazione della sentenza […] consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”. Il parere in argomento, infatti, ha tenuto conto della documentazione in atti, ha dettagliatamente confutato le osservazioni del consulente tecnico di parte attrice e appare fondato su convincenti argomentazioni.
Come già evidenziato, questa Corte ha affermato che per il riconoscimento della pensione privilegiata rileva anche l’infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico; tuttavia, ciò solo nel caso in cui nel servizio prestato possano essere individuati episodi o condizioni, da documentarsi a cura del ricorrente che, per il loro carattere eccezionale, possano assurgere al ruolo di concause, cioè di fattori in assenza dei quali è almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione particolarmente significativa della malattia.
Alla luce di quanto sopra è convincente il parere del Collegio medico-legale incaricato da questo Giudice lì ove afferma: “appare evidente una componente
neuro-distonica endogena, di modo che la noxa residuata sembra piuttosto rispondere a peculiari predisposizioni di tipo genetico-familiare e correlate preesistenze, che hanno reso particolarmente vulnerabile un soggetto giovane che altrimenti non avrebbe potuto manifestare tale sintomatologia ingravescente e già ad andamento cronico in età giovanile”, aggiungendo che il servizio prestato dal sig. (omissis) “come esplorato dalla documentazione presente in atti non appare profilare un particolare rischio aggiuntivo, avendo lo stesso ricorrente espletato nelle fila della Guardia di Finanza, mansioni tipiche della categoria/grado ricoperto”. Peraltro, ricorda il Collegio medico-legale, “il distretto gastroduodenale sviluppa patologia infiammatorio-erosiva innanzitutto in relazione a predisposizioni eredocostituzionali […] e non già in risposta ad insulti quali i ripetuti distress operativi correlati all’obbligo di attività prestazionale e alla convinzione che i pasti consumati in maniera frettolosa in mense comunitarie”.
Alla luce di quanto sopra, anche quanto affermato dal ricorrente con la nota depositata in data 16 settembre 2025 non può essere condiviso. Il servizio prestato, infatti, non sembra integrare la prova di eventi di carattere eccezionale tali da assurgere al ruolo di concause, cioè di fattori in assenza dei quali è probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro ad un'evoluzione della malattia particolarmente significativa.
Pertanto, il ricorso dev’essere rigettato.
4. Le spese legali rispetto alla posizione dell’Inps seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese legali, che liquida in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso. Oneri secondo legge.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Riccardo Patumi f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 17 dicembre 2025 Il Direttore della Segreteria dr. AU Macerola f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 17 dicembre 2025 Il Direttore di Segreteria dr. AU Macerola f.to digitalmente