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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
Dott.ssa Elena Merlo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 203-1/2025 letto il ricorso in proprio per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
(cf. e p.iva ) con sede legale in Arcade (TV) via Controparte_1 P.IVA_1
Ruggero Lombardi 10, con l'avv. Filiberto Pepe;
esaminati gli atti ed i documenti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede in
Arcade, nel circondario del Tribunale di Treviso;
considerato che
la società debitrice – iscritta alla sezione speciale quale PMI innovativa dal 19-4-2022- è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali e alla liquidazione giudiziale in forza dell'art. 37 CCI trattandosi di start up innovativa che supera i limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCI e che ha chiesto volontariamente l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
la società ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli elementi indicati nel ricorso, in particolare dalla situazione economico, patrimoniale e finanziaria al 31-05-2025 (all. 4) con un passivo di E. 5.77.575,48, una perdita di esercizio di E. 263.661,81 e ricavi negativi per E. 59.659,14; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
(cf. e p.iva ) con sede legale in Arcade (TV) via Ruggero Lombardi
[...] P.IVA_1
10 nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Patrizia Monetti Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale -ove non abbia già provveduto- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25 novembre 2025 ad ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, 21 luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
Dott.ssa Elena Merlo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 203-1/2025 letto il ricorso in proprio per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
(cf. e p.iva ) con sede legale in Arcade (TV) via Controparte_1 P.IVA_1
Ruggero Lombardi 10, con l'avv. Filiberto Pepe;
esaminati gli atti ed i documenti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede in
Arcade, nel circondario del Tribunale di Treviso;
considerato che
la società debitrice – iscritta alla sezione speciale quale PMI innovativa dal 19-4-2022- è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali e alla liquidazione giudiziale in forza dell'art. 37 CCI trattandosi di start up innovativa che supera i limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCI e che ha chiesto volontariamente l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
la società ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli elementi indicati nel ricorso, in particolare dalla situazione economico, patrimoniale e finanziaria al 31-05-2025 (all. 4) con un passivo di E. 5.77.575,48, una perdita di esercizio di E. 263.661,81 e ricavi negativi per E. 59.659,14; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
(cf. e p.iva ) con sede legale in Arcade (TV) via Ruggero Lombardi
[...] P.IVA_1
10 nomina il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Patrizia Monetti Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale -ove non abbia già provveduto- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25 novembre 2025 ad ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403); assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Treviso, 21 luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri