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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CO LO RE Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ES TO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa
DA
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Alessandro Luciano Salvdor, e Parte_2
ES OR, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via Fatebenefratelli n. 14, Milano -
. Email_1 Email_2 Email_3
Email_4
APPELLANTE contro
(C.F. ) con l'avv. Vincenzo Mustica, come da procura Controparte_1 C.F._1
acclusa alla comparsa di costituzione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via Macina n. 3, Rovato (BS) – Email_5
APPELLATO
Oggetto: contratto di mutuo indicizzato al AN ER.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così statuire:
NEL MERITO - in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, G.U. Dott.ssa Viola Nobili, n. 10471/2024 (R.G. n. 10622/2021), pubblicata in data 4 dicembre 2024, e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate nei confronti di
dal Signor in quanto totalmente infondate in fatto ed in Parte_1 Controparte_1
diritto, per tutti i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO - con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a
Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Per l'appellato Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile il gravame proposto, il cui contenuto difetta di sinteticità ex art.342 c.p.c.
Nel merito: confermarsi integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Dott.ssa
Viola Nobili, n. 10471/2024 (R.G. n. 10622/2021), pubblicata in data 4 dicembre 2024, con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. (a seguire semplicemente ha impugnato la sentenza del Parte_1 Pt_1
Tribunale di Milano n. 10471del 4.12.2024 che, in accoglimento delle domande svolte da CP_1
ha dichiarato la nullità per vessatorietà delle clausole 4, 7 e 7 bis del contratto di mutuo in
[...] oggetto, condannato alla restituzione dell'importo di euro 7.791,33 oltre interessi legali dal Pt_1
30.4.2019 al saldo, e accertato la validità del tasso di interesse convenzionale in base al quale ricalcolare il piano di ammortamento a partire dalla rata del 7.5.2019, condannando la banca convenuta al pagamento delle spese del grado, liquidate per compensi in euro 3.387,00, oltre euro 264,00 per spese, oltre accessori.
B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato sottoscrittore con in data Controparte_1 Pt_1
7.8.2009, di un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile in euro indicizzato al franco ER, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo la declaratoria della nullità Pt_1
pagina 2 di 11 degli artt. 4 e 4-bis, nonché degli artt. 7 e 7-bis del predetto contratto - clausole inerenti al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo e alle condizioni per l'estinzione anticipata dello stesso – per violazione degli artt. 33 ss. cod. cons. e in subordine, per contrarietà all'art. 117 TUB.
In particolare, il mutuatario, dopo aver allegato di rientrare nella categoria dei consumatori, ha evidenziato che l'elevato tecnicismo dei termini contrattuali delle clausole e la condotta non trasparente della banca non hanno consentito una corretta ponderazione e valutazione da parte dell'attore dei termini contrattuali, circostanza da cui sarebbe derivata la violazione delle norme sopra richiamate, data l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole, lo squilibrio contrattuale da esse generato e il mancato adempimento degli oneri informativi gravanti sulla banca.
Inoltre, il mutuatario ha sostenuto le proprie istanze affermando che il contratto in esame, dato il meccanismo di indicizzazione in esso previsto, ha ad oggetto uno strumento finanziario derivato, per il quale la legge (art.117 TUB) prevede, a pena di nullità, obblighi informativi non assolti dalla Banca.
Infine, quale conseguenza dell'accertamento della nullità delle clausole e della condotta non conforme alla normativa di settore, ha chiesto al giudice di primo grado di condannare al CP_1 Pt_1 pagamento di 7.791,33 euro, a titolo di restituzione dell'indebito o di risarcimento del danno cagionato.
si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_1
domande attoree.
C. La sentenza di primo grado
Il giudice di primo grado ha accolto le istanze attoree sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale si è inizialmente soffermato sulla documentazione fornita da affermando che in CP_1
essa non erano contenuti avvisi idonei a renderlo edotto delle caratteristiche del contratto per cui è causa.
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che nella documentazione consegnata era solamente indicata la variabilità del tasso d'interesse, senza una corretta spiegazione del meccanismo di indicizzazione, il quale avrebbe dovuto trovare anche il supporto di esempi numerici, completamente omessi dalla CP_2
Il Tribunale ha poi rilevato l'assenza di trasparenza nella clausola 4 del contratto, la quale, sebbene titolata “interessi”, si occupa sia degli interessi che della restituzione del capitale, e ciò ne rende più difficile la comprensione. Inoltre, in relazione alla medesima pattuizione, il primo giudice ha evidenziato come molteplici parti della stessa presentano un contenuto non chiaro e di difficile interpretazione, come, ad esempio, l'espressione “quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono…”.
pagina 3 di 11 In merito, invece, all'art. 7, le censure svolte dalla sentenza impugnata riguardano principalmente la sua lunghezza e l'utilizzo del termine “capitale restituito”, invece che “capitale residuo”.
Il Tribunale ha quindi richiamato alcune pronunce della CGUE, che illustrano il contenuto del principio di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali stilate con i consumatori, ritenendo che un contratto può dirsi conforme a tali canoni solamente se consente a chi lo sottoscrive di capirne gli aspetti pratici ed economici;
possibilità ritenuta assente nel caso di specie.
Infine, come imposto dalla disciplina consumeristica, il primo giudice ha valutato la sussistenza di uno squilibrio contrattuale tra le parti causato dalle clausole censurate, concludendo in senso affermativo la propria indagine;
in particolare, il Tribunale ha affermato che il negozio oggetto di causa addossava l'alea dovuta alla variabilità del tasso di interesse interamente sul mutuatario-consumatore, poiché la in quanto soggetto professionista, era consapevole delle future variazioni, a sé favorevoli, dei CP_2
tassi di cambio a cui il contratto era indicizzato.
Per tali ragioni, il primo giudice ha accolto le domande attoree e ha condannato Parte_1
alla restituzione di 7.791,33 euro oltre ad interessi legali e spese di lite.
D.I motivi di impugnazione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello affidandosi a sei Parte_1 motivi di impugnazione, e svolgendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Prima di soffermarsi sull'esposizione dei motivi d'appello, la società appellante ha richiamato i precedenti di questa Corte d'Appello, oltre che le pronunce n.30556 del 2023 e n.1580 del 2025 della
Suprema Corte, evidenziando che in casi analoghi hanno deciso in modo opposto a quanto fatto dal
Tribunale in questa sede.
Con il primo motivo la banca ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le clausole di cui agli artt. 4, 7 e 7-bis, disciplinanti il meccanismo di indicizzazione, non siano state redatte “in modo chiaro e comprensibile”. censura la sentenza del Tribunale laddove ha Pt_1
accertato la mancanza di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali oggetto di causa, ritenendo che sul punto la motivazione del primo giudice sia solo apparente, poiché si limita a riscontrare la mancanza del predetto requisito, senza spiegare le ragioni di tale valutazione. Inoltre, a parere della società appellante, la sentenza impugnata risulta anche contraddittoria, poiché, prima ricostruisce in modo corretto lo schema negoziale, per il tramite proprio delle pattuizioni censurate, salvo successivamente dire che esse non consentono una chiara comprensione dei termini contrattuali.
pagina 4 di 11 passa poi in rassegna tutti gli elementi e i dati indicati nella documentazione fornita al Pt_1
mutuatario, quali, ad esempio, la tipologia di ammortamento, la natura variabile del mutuo e il parametro a cui esso era indicizzato, ritenendo che tali informazioni fossero assolutamente sufficienti ai fini della comprensione del contratto da parte di CP_1
Infine, oltre a richiamare i precedenti di questa Corte d'Appello e della Corte di Cassazione che hanno ritenuto chiare e comprensibili le clausole in esame, la Banca evidenzia come le espressioni considerate ambigue dal primo giudice, calate nel contesto contrattuale, non potevano che avere un'interpretazione univoca, ossia quella fornita dalla banca.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le clausole disciplinanti il meccanismo di indicizzazione contenute nel contratto di mutuo e la documentazione informativa non sarebbero chiare in ragione della mancata indicazione di “esempi”, e che la banca avesse il dovere di corredare la documentazione contrattuale di appositi esempi numerici.
A tal proposito, la società appellante ricorda che il mutuo per cui è causa è stato stipulato nel 2009, epoca in cui nessuna fonte normativa prevedeva tale obbligo.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la sentenza, in violazione anche del principio di autoresponsabilità che governa i traffici giuridici, ha ritenuto che la banca non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di informativa precontrattuale. esamina quindi tutta la Pt_1
documentazione precontrattuale (Documento di Sintesi e Prospetto Informativo) e contrattuale fornita a allo scopo di evidenziare come il primo giudice, laddove ha ritenuto non chiare e comprensibili CP_1 le clausole oggetto di causa, ha adottato un' impostazione paternalistica e contraria al principio di autoresponsabilità che vige nel nostro ordinamento, secondo il quale colui che conclude un accordo negoziale si assume le responsabilità giuridiche da esso derivanti, senza che il giudice possa intervenire in suo soccorso, andando oltre quando previsto dalla disciplina posta a tutela del consumatore. A tal proposito la società appellante evidenzia anche che ha firmato molteplici atti in cui ha CP_1
dichiarato di aver ricevuto tempestiva e adeguata informativa contrattuale con riguardo al negozio che intendeva stipulare con la CP_2
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le clausole disciplinanti il meccanismo di indicizzazione al franco ER contenute nel contratto di mutuo avrebbero l'effetto di far gravare il relativo rischio sul solo mutuatario e, comunque, sarebbero vessatorie ex artt. 33 e ss. cod. consumo. La ha rilevato sul punto che un mutuo con CP_2 tasso variabile indicizzato all'andamento di un tasso di cambio, comporta necessariamente un'alea bilaterale, in quanto anche la si è esposta ad un rischio, ossia alla possibilità di vedere Pt_1 drasticamente diminuito il proprio guadagno derivante dall'operazione. a tal proposito, ritiene Pt_1
pagina 5 di 11 che l'errore commesso dal primo giudice consista nell'aver valutato il contratto per gli effetti causati in concreto, mentre avrebbe dovuto limitarsi a valutare il meccanismo negoziale in astratto e tutte le possibili conseguenze dello stesso.
Con il quinto motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca, al momento della conclusione del contratto, poteva prevedere gli “eventuali possibili sviluppi della politica monetaria nazionale” elvetica, in quanto era già a conoscenza del futuro andamento del tasso di cambio a cui era indicizzato in contratto.
A tal proposito la difesa di parte appellante evidenzia che:
- il mutuo sottoscritto dal era un mutuo ventennale e che non è possibile prevedere CP_1
l'andamento di indici finanziari per un lasso di tempo di tale durata;
- i mutamenti dei tassi intervenuti dopo la conclusione del contratto in esame sono stati causati da eventi di portata mondiale, in particolare la crisi dei debiti sovrani, le cui conseguenze sono state ben più importanti di quanto fosse prevedibile.
Con il sesto motivo d'appello viene impugnata la sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto di applicare i principi stabiliti da molteplici pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Con l'ultimo motivo di gravame evidenzia in particolare che alcuni dei precedenti citati dal Pt_1
giudice di primo grado a sostegno della propria motivazione riguardavano fattispecie non conferenti a quella oggetto del presente giudizio, non potendo, quindi, aver alcun valore argomentativo al riguardo.
E. La posizione dell'appellato CP_1
Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente chiesto di dichiarare Controparte_1
inammissibile il gravame proposto per difetto di sinteticità ex art.342 c.p.c., e nel merito si è limitato a richiamare sinteticamente quanto già affermato dal primo giudice, ritenendo la motivazione della sentenza esaustiva e corretta.
G. All'esito della prima udienza, il 9.7.2025, il Collegio ha accolto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante e ha fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
l'udienza del 17.9.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza, udita la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato per le seguenti ragioni.
pagina 6 di 11 1.Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Controparte_1
Parte appellante ha infatti specificatamente indicato i punti della sentenza che ha ritenuto di censurare in relazione all'iter logico argomentativo seguito dal Tribunale, ricostruendo e inquadrando, da un punto di vista sistematico, la vicenda e le problematiche sottese. L'atto di citazione è dunque pertinente e l'appello risulta redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
2. I primi quattro motivi di appello dedotti da attengono a profili strettamente connessi, in Pt_1
quanto relativi al grado di chiarezza e comprensibilità delle clausole, agli obblighi informativi e alla conseguenziale vessatorietà. Per tale ragione devono essere trattati congiuntamente.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricostruire la disciplina del Codice del Consumo che il primo giudice ha ritenuto violata.
Come già chiarito in precedenza da questa Corte (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025), le clausole pattuite tra professionista e consumatore “ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto”. Tale principio trova altresì conferma nella sentenza n.236557\2021 e da ultimo nella sentenza n. 1580/2025 della
Suprema Corte. Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comprensibilità del meccanismo negoziale in esame – il quale è sì connotato da un elevato tasso tecnico, ma è allo stesso tempo ben descritto nel contratto – risulta assente qualsiasi squilibrio contrattuale tra le parti.
Per dimostrare l'assenza di tale squilibrio è necessario ricostruire brevemente il meccanismo oggetto dei contratti in esame, che sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in Franchi Svizzeri e, successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in euro sulla base di un tasso convenzionale.
Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR.
In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR. Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Risulta, dunque, evidente che il mutuo in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbe potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in pagina 7 di 11 relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento. Si noti, peraltro, che inizialmente le fluttuazioni di tale indice hanno effettivamente comportato effetti favorevoli al mutuatario.
Né a tal fine può assumere valore il richiamo al provvedimento dell'AGCM n. 27214 in data 13 giugno
2018, e ciò per un duplice ordine di motivi. In primis, occorre ricordare che l'art. 37-bis c.4 del Codice del Consumo afferma che, anche a fronte di una statuizione dell'autorità garante, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatore e sul risarcimento del danno”. In secundis, la Suprema Corte (Ordinanza della Corte di Cassazione n.2592 del 29 gennaio
2024) ha messo in dubbio la valenza presuntiva del provvedimento dell'AGCM, ritenendo che non sia necessario che il giudice ordinario offra una motivazione rafforzata per affermare la non vessatorietà delle clausole ritenute invece tali dall'autorità amministrativa. Da ultimo, infine, la Corte di Cassazione
(sentenza n.1580 del 2025) ha escluso che i provvedimenti dell'AGCM possano aver valore di presunzione legale nei procedimenti civili di cui all'art.37 bis c.4 del Codice del Consumo.
Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame.
Tali argomentazioni impongono di ritenere non vessatorie le pattuizioni oggetto di giudizio.
Ulteriormente, occorre verificare se le suddette clausole, sebbene non generino squilibrio tra le parti, possano essere considerate ambigue e poco chiare e, conseguentemente, debbano essere interpretate in senso favorevole al consumatore in virtù del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.
A tal proposito, la Corte rileva che le clausole in esame sono solamente connotate da un elevato tasso di tecnicismo, senza che da ciò possa ricavarsi l'ambiguità delle stesse, intendendosi con tale espressione la suscettibilità delle stesse ad essere oggetto di molteplici interpretazioni. Si noti, infatti, che lo stesso mutuatario non ha indicato quale diversa interpretazione delle clausole dovrebbe essere accolta da questa Corte.
Si deve pertanto ritenere che un consumatore medio e attento fosse in grado di comprendere - da un punto di vista sostanziale - i “rischi” che, sul piano economico, assumeva con la sottoscrizione di tale contratto, in particolare che, con riguardo all'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, avrebbe potuto subire anche un sensibile aggravio dal punto di vista economico.
Quanto all'incertezza interpretativa che il primo giudice ha ritenuto di individuare nel disposto di cui all'art. 4 del contratto, precisamente nell'espressione “quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi”, si osserva che essa si riferisce chiaramente all'importo pagina 8 di 11 determinato dalla banca, a titolo di capitale (come da piano di ammortamento – doc. 1 all. 4 appellante-
) e di interessi (come risultanti dalla clausola di interesse variabile), in relazione a quanto maturato nel semestre. Tale interpretazione oltre a risultare conforme alla lettera della previsione, è assolutamente il linea con la natura del contratto in oggetto, vale a dire un contratto di mutuo nel quale ogni semestre il mutuatario corrisponde alla banca le somme dovute per capitale e interessi. Senza considerare che il mutuatario può comunque verificare tramite il piano di ammortamento la quota di capitale già rimborsato o residuo.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla previsione di cui all'art 7 del contratto, nel quale si legge “capitale restituito”, espressione che, astrattamente, potrebbe apparire ambigua in quanto interpretabile sia come “il capitale già restituito” che come il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”. Sul punto, tuttavia, ha già fornito adeguata e chiara motivazione questa
Corte d'Appello (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025), in un procedimento avente ad oggetto contratti formulati in modo identico, affermando che “la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla Banca rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento: è evidente che detta somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residuo non ancora rimborsato” e, conseguentemente, stabilendo “che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art.7 è quello di capitale nominale ancora da restituire sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative”. In altri termini, anche a fronte di un tenore letterale polivalente, non è logicamente possibile altra interpretazione della clausola in esame se non quella fornita da Pt_1
Deve infine essere rilevato, in relazione alla mancanza di esempi numerici in seno al contratto, come segnalata dalla sentenza del Tribunale, che la disciplina vigente ratione temporis, nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto di mutuo in oggetto (2009), non contemplava alcun obbligo in capo alla banca di rappresentare con esempi numerici l'andamento dei tassi di interesse e/o di cambio e dei relativi impatti sul contratto di mutuo. Le informazioni rese dalla Banca - sia in relazione a quanto riportato in contratto, sia in relazione a quanto riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi
- costituiscono un'informativa specifica, tanto con riguardo all'indicazione dei rischi connessi al variare dei tassi di interesse che al variare del rapporto di cambio fra le valute, quanto con riguardo alla ratio sottesa al contratto stesso, vale a dire il fatto di avere pattuito un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale.
I motivi dedotti dall'appellante sono quindi fondati.
pagina 9 di 11 3. Con riguardo al quinto motivo di impugnazione, anch'esso è fondato, in quanto la al CP_2
momento del perfezionamento del contratto non avrebbe potuto prevedere, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i possibili sviluppi della politica monetaria nazionale elvetica e l'andamento del tasso di cambio. Sul punto deve innanzitutto essere osservato che non risulta, in base a quanto addotto e prodotto dall'appellato, la prova di tale circostanza. In secondo luogo, deve essere richiamato quanto già esposto in relazione alla natura del meccanismo di indicizzazione e a come il rischio sotteso allo stesso si distribuisca equamente su entrambi i contraenti. Infine, si rileva che la tipologia di contratto di mutuo in oggetto è stata diffusa e commercializzata dalla banca a partire dal 1993, ed il contesto valutario era ed è rimasto sostanzialmente stabile, presentando il tasso di cambio CHF / Euro minime e del tutto fisiologiche fluttuazioni, sino al 2010, anno a partire dal quale si è realizzato un progressivo apprezzamento del AN ER sull'Euro. Ciò è accaduto imprevedibilmente, a causa di eventi straordinari, quali la crisi del debito sovrano europeo, che hanno condotto ad un incremento degli investimenti ritenuti più sicuri, e conseguentemente ad una crescita della domanda di Franchi svizzeri che ne ha determinato l'aumento di valore.
La banca non avrebbe quindi potuto prevedere il futuro andamento dei tassi di cambio (soprattutto in relazione ad un contratto, come quello di specie, stipulato nel 2009 e di durata ventennale), né tantomeno che lo stesso sarebbe stato influenzato, negativamente per il cliente, a causa di straordinari eventi economici finanziari internazionali.
4. Anche il sesto motivo di impugnazione è fondato, per le seguenti ragioni.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza altresì nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di mutuo violi i principi della giurisprudenza eurounitaria, richiamando alcune sentenze della CP_3
a fondamento degli addotti vizi delle clausole di indicizzazione. Sul punto è sufficiente affermare che, a prescindere da ogni valutazione sulla conferenza delle sentenze richiamate, comunque le pronunce della devolvono al giudice nazionale l'indagine concreta in merito alla vessatorietà delle CP_3 clausole contenute in un contratto sottoscritto da un consumatore, competendo solo a quest'ultimo di verificare la chiarezza e la trasparenza della normativa contrattuale, nonché il suo eventuale carattere abusivo e vessatorio.
Per tutte le ragioni espresse l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico di per entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio e liquidate come da dispositivo a favore di in applicazione dei parametri medi, Pt_1 tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) riforma integralmente la sentenza n. 10471\2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto rigetta le domande svolte da Controparte_1
2) condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate per compensi in complessivi euro 3.397,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%;
3) condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in complessivi euro 3.966,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano,17 settembre 2025.
Il Consigliere est.
ES TO
Il Presidente
CO LO RE
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CO LO RE Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ES TO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa
DA
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Alessandro Luciano Salvdor, e Parte_2
ES OR, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via Fatebenefratelli n. 14, Milano -
. Email_1 Email_2 Email_3
Email_4
APPELLANTE contro
(C.F. ) con l'avv. Vincenzo Mustica, come da procura Controparte_1 C.F._1
acclusa alla comparsa di costituzione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via Macina n. 3, Rovato (BS) – Email_5
APPELLATO
Oggetto: contratto di mutuo indicizzato al AN ER.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così statuire:
NEL MERITO - in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, G.U. Dott.ssa Viola Nobili, n. 10471/2024 (R.G. n. 10622/2021), pubblicata in data 4 dicembre 2024, e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate nei confronti di
dal Signor in quanto totalmente infondate in fatto ed in Parte_1 Controparte_1
diritto, per tutti i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO - con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre a
Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
Per l'appellato Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile il gravame proposto, il cui contenuto difetta di sinteticità ex art.342 c.p.c.
Nel merito: confermarsi integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Dott.ssa
Viola Nobili, n. 10471/2024 (R.G. n. 10622/2021), pubblicata in data 4 dicembre 2024, con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. (a seguire semplicemente ha impugnato la sentenza del Parte_1 Pt_1
Tribunale di Milano n. 10471del 4.12.2024 che, in accoglimento delle domande svolte da CP_1
ha dichiarato la nullità per vessatorietà delle clausole 4, 7 e 7 bis del contratto di mutuo in
[...] oggetto, condannato alla restituzione dell'importo di euro 7.791,33 oltre interessi legali dal Pt_1
30.4.2019 al saldo, e accertato la validità del tasso di interesse convenzionale in base al quale ricalcolare il piano di ammortamento a partire dalla rata del 7.5.2019, condannando la banca convenuta al pagamento delle spese del grado, liquidate per compensi in euro 3.387,00, oltre euro 264,00 per spese, oltre accessori.
B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato sottoscrittore con in data Controparte_1 Pt_1
7.8.2009, di un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile in euro indicizzato al franco ER, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo la declaratoria della nullità Pt_1
pagina 2 di 11 degli artt. 4 e 4-bis, nonché degli artt. 7 e 7-bis del predetto contratto - clausole inerenti al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo e alle condizioni per l'estinzione anticipata dello stesso – per violazione degli artt. 33 ss. cod. cons. e in subordine, per contrarietà all'art. 117 TUB.
In particolare, il mutuatario, dopo aver allegato di rientrare nella categoria dei consumatori, ha evidenziato che l'elevato tecnicismo dei termini contrattuali delle clausole e la condotta non trasparente della banca non hanno consentito una corretta ponderazione e valutazione da parte dell'attore dei termini contrattuali, circostanza da cui sarebbe derivata la violazione delle norme sopra richiamate, data l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole, lo squilibrio contrattuale da esse generato e il mancato adempimento degli oneri informativi gravanti sulla banca.
Inoltre, il mutuatario ha sostenuto le proprie istanze affermando che il contratto in esame, dato il meccanismo di indicizzazione in esso previsto, ha ad oggetto uno strumento finanziario derivato, per il quale la legge (art.117 TUB) prevede, a pena di nullità, obblighi informativi non assolti dalla Banca.
Infine, quale conseguenza dell'accertamento della nullità delle clausole e della condotta non conforme alla normativa di settore, ha chiesto al giudice di primo grado di condannare al CP_1 Pt_1 pagamento di 7.791,33 euro, a titolo di restituzione dell'indebito o di risarcimento del danno cagionato.
si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto di tutte le Parte_1
domande attoree.
C. La sentenza di primo grado
Il giudice di primo grado ha accolto le istanze attoree sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale si è inizialmente soffermato sulla documentazione fornita da affermando che in CP_1
essa non erano contenuti avvisi idonei a renderlo edotto delle caratteristiche del contratto per cui è causa.
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che nella documentazione consegnata era solamente indicata la variabilità del tasso d'interesse, senza una corretta spiegazione del meccanismo di indicizzazione, il quale avrebbe dovuto trovare anche il supporto di esempi numerici, completamente omessi dalla CP_2
Il Tribunale ha poi rilevato l'assenza di trasparenza nella clausola 4 del contratto, la quale, sebbene titolata “interessi”, si occupa sia degli interessi che della restituzione del capitale, e ciò ne rende più difficile la comprensione. Inoltre, in relazione alla medesima pattuizione, il primo giudice ha evidenziato come molteplici parti della stessa presentano un contenuto non chiaro e di difficile interpretazione, come, ad esempio, l'espressione “quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono…”.
pagina 3 di 11 In merito, invece, all'art. 7, le censure svolte dalla sentenza impugnata riguardano principalmente la sua lunghezza e l'utilizzo del termine “capitale restituito”, invece che “capitale residuo”.
Il Tribunale ha quindi richiamato alcune pronunce della CGUE, che illustrano il contenuto del principio di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali stilate con i consumatori, ritenendo che un contratto può dirsi conforme a tali canoni solamente se consente a chi lo sottoscrive di capirne gli aspetti pratici ed economici;
possibilità ritenuta assente nel caso di specie.
Infine, come imposto dalla disciplina consumeristica, il primo giudice ha valutato la sussistenza di uno squilibrio contrattuale tra le parti causato dalle clausole censurate, concludendo in senso affermativo la propria indagine;
in particolare, il Tribunale ha affermato che il negozio oggetto di causa addossava l'alea dovuta alla variabilità del tasso di interesse interamente sul mutuatario-consumatore, poiché la in quanto soggetto professionista, era consapevole delle future variazioni, a sé favorevoli, dei CP_2
tassi di cambio a cui il contratto era indicizzato.
Per tali ragioni, il primo giudice ha accolto le domande attoree e ha condannato Parte_1
alla restituzione di 7.791,33 euro oltre ad interessi legali e spese di lite.
D.I motivi di impugnazione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello affidandosi a sei Parte_1 motivi di impugnazione, e svolgendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Prima di soffermarsi sull'esposizione dei motivi d'appello, la società appellante ha richiamato i precedenti di questa Corte d'Appello, oltre che le pronunce n.30556 del 2023 e n.1580 del 2025 della
Suprema Corte, evidenziando che in casi analoghi hanno deciso in modo opposto a quanto fatto dal
Tribunale in questa sede.
Con il primo motivo la banca ha rilevato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le clausole di cui agli artt. 4, 7 e 7-bis, disciplinanti il meccanismo di indicizzazione, non siano state redatte “in modo chiaro e comprensibile”. censura la sentenza del Tribunale laddove ha Pt_1
accertato la mancanza di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali oggetto di causa, ritenendo che sul punto la motivazione del primo giudice sia solo apparente, poiché si limita a riscontrare la mancanza del predetto requisito, senza spiegare le ragioni di tale valutazione. Inoltre, a parere della società appellante, la sentenza impugnata risulta anche contraddittoria, poiché, prima ricostruisce in modo corretto lo schema negoziale, per il tramite proprio delle pattuizioni censurate, salvo successivamente dire che esse non consentono una chiara comprensione dei termini contrattuali.
pagina 4 di 11 passa poi in rassegna tutti gli elementi e i dati indicati nella documentazione fornita al Pt_1
mutuatario, quali, ad esempio, la tipologia di ammortamento, la natura variabile del mutuo e il parametro a cui esso era indicizzato, ritenendo che tali informazioni fossero assolutamente sufficienti ai fini della comprensione del contratto da parte di CP_1
Infine, oltre a richiamare i precedenti di questa Corte d'Appello e della Corte di Cassazione che hanno ritenuto chiare e comprensibili le clausole in esame, la Banca evidenzia come le espressioni considerate ambigue dal primo giudice, calate nel contesto contrattuale, non potevano che avere un'interpretazione univoca, ossia quella fornita dalla banca.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le clausole disciplinanti il meccanismo di indicizzazione contenute nel contratto di mutuo e la documentazione informativa non sarebbero chiare in ragione della mancata indicazione di “esempi”, e che la banca avesse il dovere di corredare la documentazione contrattuale di appositi esempi numerici.
A tal proposito, la società appellante ricorda che il mutuo per cui è causa è stato stipulato nel 2009, epoca in cui nessuna fonte normativa prevedeva tale obbligo.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la sentenza, in violazione anche del principio di autoresponsabilità che governa i traffici giuridici, ha ritenuto che la banca non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di informativa precontrattuale. esamina quindi tutta la Pt_1
documentazione precontrattuale (Documento di Sintesi e Prospetto Informativo) e contrattuale fornita a allo scopo di evidenziare come il primo giudice, laddove ha ritenuto non chiare e comprensibili CP_1 le clausole oggetto di causa, ha adottato un' impostazione paternalistica e contraria al principio di autoresponsabilità che vige nel nostro ordinamento, secondo il quale colui che conclude un accordo negoziale si assume le responsabilità giuridiche da esso derivanti, senza che il giudice possa intervenire in suo soccorso, andando oltre quando previsto dalla disciplina posta a tutela del consumatore. A tal proposito la società appellante evidenzia anche che ha firmato molteplici atti in cui ha CP_1
dichiarato di aver ricevuto tempestiva e adeguata informativa contrattuale con riguardo al negozio che intendeva stipulare con la CP_2
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le clausole disciplinanti il meccanismo di indicizzazione al franco ER contenute nel contratto di mutuo avrebbero l'effetto di far gravare il relativo rischio sul solo mutuatario e, comunque, sarebbero vessatorie ex artt. 33 e ss. cod. consumo. La ha rilevato sul punto che un mutuo con CP_2 tasso variabile indicizzato all'andamento di un tasso di cambio, comporta necessariamente un'alea bilaterale, in quanto anche la si è esposta ad un rischio, ossia alla possibilità di vedere Pt_1 drasticamente diminuito il proprio guadagno derivante dall'operazione. a tal proposito, ritiene Pt_1
pagina 5 di 11 che l'errore commesso dal primo giudice consista nell'aver valutato il contratto per gli effetti causati in concreto, mentre avrebbe dovuto limitarsi a valutare il meccanismo negoziale in astratto e tutte le possibili conseguenze dello stesso.
Con il quinto motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca, al momento della conclusione del contratto, poteva prevedere gli “eventuali possibili sviluppi della politica monetaria nazionale” elvetica, in quanto era già a conoscenza del futuro andamento del tasso di cambio a cui era indicizzato in contratto.
A tal proposito la difesa di parte appellante evidenzia che:
- il mutuo sottoscritto dal era un mutuo ventennale e che non è possibile prevedere CP_1
l'andamento di indici finanziari per un lasso di tempo di tale durata;
- i mutamenti dei tassi intervenuti dopo la conclusione del contratto in esame sono stati causati da eventi di portata mondiale, in particolare la crisi dei debiti sovrani, le cui conseguenze sono state ben più importanti di quanto fosse prevedibile.
Con il sesto motivo d'appello viene impugnata la sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto di applicare i principi stabiliti da molteplici pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Con l'ultimo motivo di gravame evidenzia in particolare che alcuni dei precedenti citati dal Pt_1
giudice di primo grado a sostegno della propria motivazione riguardavano fattispecie non conferenti a quella oggetto del presente giudizio, non potendo, quindi, aver alcun valore argomentativo al riguardo.
E. La posizione dell'appellato CP_1
Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente chiesto di dichiarare Controparte_1
inammissibile il gravame proposto per difetto di sinteticità ex art.342 c.p.c., e nel merito si è limitato a richiamare sinteticamente quanto già affermato dal primo giudice, ritenendo la motivazione della sentenza esaustiva e corretta.
G. All'esito della prima udienza, il 9.7.2025, il Collegio ha accolto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante e ha fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
l'udienza del 17.9.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza, udita la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato per le seguenti ragioni.
pagina 6 di 11 1.Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Controparte_1
Parte appellante ha infatti specificatamente indicato i punti della sentenza che ha ritenuto di censurare in relazione all'iter logico argomentativo seguito dal Tribunale, ricostruendo e inquadrando, da un punto di vista sistematico, la vicenda e le problematiche sottese. L'atto di citazione è dunque pertinente e l'appello risulta redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
2. I primi quattro motivi di appello dedotti da attengono a profili strettamente connessi, in Pt_1
quanto relativi al grado di chiarezza e comprensibilità delle clausole, agli obblighi informativi e alla conseguenziale vessatorietà. Per tale ragione devono essere trattati congiuntamente.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricostruire la disciplina del Codice del Consumo che il primo giudice ha ritenuto violata.
Come già chiarito in precedenza da questa Corte (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025), le clausole pattuite tra professionista e consumatore “ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto”. Tale principio trova altresì conferma nella sentenza n.236557\2021 e da ultimo nella sentenza n. 1580/2025 della
Suprema Corte. Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comprensibilità del meccanismo negoziale in esame – il quale è sì connotato da un elevato tasso tecnico, ma è allo stesso tempo ben descritto nel contratto – risulta assente qualsiasi squilibrio contrattuale tra le parti.
Per dimostrare l'assenza di tale squilibrio è necessario ricostruire brevemente il meccanismo oggetto dei contratti in esame, che sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in Franchi Svizzeri e, successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in euro sulla base di un tasso convenzionale.
Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR.
In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR. Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Risulta, dunque, evidente che il mutuo in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbe potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in pagina 7 di 11 relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento. Si noti, peraltro, che inizialmente le fluttuazioni di tale indice hanno effettivamente comportato effetti favorevoli al mutuatario.
Né a tal fine può assumere valore il richiamo al provvedimento dell'AGCM n. 27214 in data 13 giugno
2018, e ciò per un duplice ordine di motivi. In primis, occorre ricordare che l'art. 37-bis c.4 del Codice del Consumo afferma che, anche a fronte di una statuizione dell'autorità garante, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatore e sul risarcimento del danno”. In secundis, la Suprema Corte (Ordinanza della Corte di Cassazione n.2592 del 29 gennaio
2024) ha messo in dubbio la valenza presuntiva del provvedimento dell'AGCM, ritenendo che non sia necessario che il giudice ordinario offra una motivazione rafforzata per affermare la non vessatorietà delle clausole ritenute invece tali dall'autorità amministrativa. Da ultimo, infine, la Corte di Cassazione
(sentenza n.1580 del 2025) ha escluso che i provvedimenti dell'AGCM possano aver valore di presunzione legale nei procedimenti civili di cui all'art.37 bis c.4 del Codice del Consumo.
Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame.
Tali argomentazioni impongono di ritenere non vessatorie le pattuizioni oggetto di giudizio.
Ulteriormente, occorre verificare se le suddette clausole, sebbene non generino squilibrio tra le parti, possano essere considerate ambigue e poco chiare e, conseguentemente, debbano essere interpretate in senso favorevole al consumatore in virtù del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.
A tal proposito, la Corte rileva che le clausole in esame sono solamente connotate da un elevato tasso di tecnicismo, senza che da ciò possa ricavarsi l'ambiguità delle stesse, intendendosi con tale espressione la suscettibilità delle stesse ad essere oggetto di molteplici interpretazioni. Si noti, infatti, che lo stesso mutuatario non ha indicato quale diversa interpretazione delle clausole dovrebbe essere accolta da questa Corte.
Si deve pertanto ritenere che un consumatore medio e attento fosse in grado di comprendere - da un punto di vista sostanziale - i “rischi” che, sul piano economico, assumeva con la sottoscrizione di tale contratto, in particolare che, con riguardo all'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, avrebbe potuto subire anche un sensibile aggravio dal punto di vista economico.
Quanto all'incertezza interpretativa che il primo giudice ha ritenuto di individuare nel disposto di cui all'art. 4 del contratto, precisamente nell'espressione “quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi”, si osserva che essa si riferisce chiaramente all'importo pagina 8 di 11 determinato dalla banca, a titolo di capitale (come da piano di ammortamento – doc. 1 all. 4 appellante-
) e di interessi (come risultanti dalla clausola di interesse variabile), in relazione a quanto maturato nel semestre. Tale interpretazione oltre a risultare conforme alla lettera della previsione, è assolutamente il linea con la natura del contratto in oggetto, vale a dire un contratto di mutuo nel quale ogni semestre il mutuatario corrisponde alla banca le somme dovute per capitale e interessi. Senza considerare che il mutuatario può comunque verificare tramite il piano di ammortamento la quota di capitale già rimborsato o residuo.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla previsione di cui all'art 7 del contratto, nel quale si legge “capitale restituito”, espressione che, astrattamente, potrebbe apparire ambigua in quanto interpretabile sia come “il capitale già restituito” che come il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”. Sul punto, tuttavia, ha già fornito adeguata e chiara motivazione questa
Corte d'Appello (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025), in un procedimento avente ad oggetto contratti formulati in modo identico, affermando che “la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla Banca rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento: è evidente che detta somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residuo non ancora rimborsato” e, conseguentemente, stabilendo “che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art.7 è quello di capitale nominale ancora da restituire sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative”. In altri termini, anche a fronte di un tenore letterale polivalente, non è logicamente possibile altra interpretazione della clausola in esame se non quella fornita da Pt_1
Deve infine essere rilevato, in relazione alla mancanza di esempi numerici in seno al contratto, come segnalata dalla sentenza del Tribunale, che la disciplina vigente ratione temporis, nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto di mutuo in oggetto (2009), non contemplava alcun obbligo in capo alla banca di rappresentare con esempi numerici l'andamento dei tassi di interesse e/o di cambio e dei relativi impatti sul contratto di mutuo. Le informazioni rese dalla Banca - sia in relazione a quanto riportato in contratto, sia in relazione a quanto riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi
- costituiscono un'informativa specifica, tanto con riguardo all'indicazione dei rischi connessi al variare dei tassi di interesse che al variare del rapporto di cambio fra le valute, quanto con riguardo alla ratio sottesa al contratto stesso, vale a dire il fatto di avere pattuito un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale.
I motivi dedotti dall'appellante sono quindi fondati.
pagina 9 di 11 3. Con riguardo al quinto motivo di impugnazione, anch'esso è fondato, in quanto la al CP_2
momento del perfezionamento del contratto non avrebbe potuto prevedere, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i possibili sviluppi della politica monetaria nazionale elvetica e l'andamento del tasso di cambio. Sul punto deve innanzitutto essere osservato che non risulta, in base a quanto addotto e prodotto dall'appellato, la prova di tale circostanza. In secondo luogo, deve essere richiamato quanto già esposto in relazione alla natura del meccanismo di indicizzazione e a come il rischio sotteso allo stesso si distribuisca equamente su entrambi i contraenti. Infine, si rileva che la tipologia di contratto di mutuo in oggetto è stata diffusa e commercializzata dalla banca a partire dal 1993, ed il contesto valutario era ed è rimasto sostanzialmente stabile, presentando il tasso di cambio CHF / Euro minime e del tutto fisiologiche fluttuazioni, sino al 2010, anno a partire dal quale si è realizzato un progressivo apprezzamento del AN ER sull'Euro. Ciò è accaduto imprevedibilmente, a causa di eventi straordinari, quali la crisi del debito sovrano europeo, che hanno condotto ad un incremento degli investimenti ritenuti più sicuri, e conseguentemente ad una crescita della domanda di Franchi svizzeri che ne ha determinato l'aumento di valore.
La banca non avrebbe quindi potuto prevedere il futuro andamento dei tassi di cambio (soprattutto in relazione ad un contratto, come quello di specie, stipulato nel 2009 e di durata ventennale), né tantomeno che lo stesso sarebbe stato influenzato, negativamente per il cliente, a causa di straordinari eventi economici finanziari internazionali.
4. Anche il sesto motivo di impugnazione è fondato, per le seguenti ragioni.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza altresì nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di mutuo violi i principi della giurisprudenza eurounitaria, richiamando alcune sentenze della CP_3
a fondamento degli addotti vizi delle clausole di indicizzazione. Sul punto è sufficiente affermare che, a prescindere da ogni valutazione sulla conferenza delle sentenze richiamate, comunque le pronunce della devolvono al giudice nazionale l'indagine concreta in merito alla vessatorietà delle CP_3 clausole contenute in un contratto sottoscritto da un consumatore, competendo solo a quest'ultimo di verificare la chiarezza e la trasparenza della normativa contrattuale, nonché il suo eventuale carattere abusivo e vessatorio.
Per tutte le ragioni espresse l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico di per entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio e liquidate come da dispositivo a favore di in applicazione dei parametri medi, Pt_1 tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) riforma integralmente la sentenza n. 10471\2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto rigetta le domande svolte da Controparte_1
2) condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate per compensi in complessivi euro 3.397,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%;
3) condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in complessivi euro 3.966,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano,17 settembre 2025.
Il Consigliere est.
ES TO
Il Presidente
CO LO RE
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