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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1375 /2025
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa NA AN Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1375 dell'anno 2025 di RG promosso da
, parte ricorrente, difesa ed assistita dall'Avv. BERTON MANUELA Parte_1
E
RN TIBERINO, parte resistente, difesa ed assistita dall'Avv. BET ENRICO GIUSEPPE
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Sentite le parti in udienza;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “rinuncia del ricorrente alle domande restitutorie;
affido condiviso di ad entrambi i genitori;
collocazione del figlio minore presso Per_1 Per_1
il padre;
incontri liberi fra madre e figlio;
atteso che vive prevalentemente con la madre, Per_1 Per_2
assegnazione della ex casa familiare alla madre;
contributo a carico del Sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, pari a 200,00 euro, Per_2
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di LA IB entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 60% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del Tribunale di Savona;
contributo a carico della Sig.ra LA IB per il mantenimento del figlio pari a Per_1
100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del
Per_ Tribunale di Savona. Le parti riconoscono che i figli e sono economicamente autosufficienti. Per_3
Entrambe le parti concordano di adoperarsi, affinché il figlio si sottoponga ad un percorso di Per_1
supporto psicologico, con un professionista di comune fiducia, scelto sentito stesso, senza che il Per_1
professionista abbia alcun obbligo di restituzione degli esiti dell'avviando percorso, atteso l'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di . Spese compensate”; Per_1 Rilevato che alla stregua delle vigenti linee guida di questo Tribunale le spese straordinarie sono individuate come segue: “l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, a modifica delle condizioni vigenti, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice rel. Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa NA AN
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott.ssa NA AN Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1375 dell'anno 2025 di RG promosso da
, parte ricorrente, difesa ed assistita dall'Avv. BERTON MANUELA Parte_1
E
RN TIBERINO, parte resistente, difesa ed assistita dall'Avv. BET ENRICO GIUSEPPE
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Sentite le parti in udienza;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “rinuncia del ricorrente alle domande restitutorie;
affido condiviso di ad entrambi i genitori;
collocazione del figlio minore presso Per_1 Per_1
il padre;
incontri liberi fra madre e figlio;
atteso che vive prevalentemente con la madre, Per_1 Per_2
assegnazione della ex casa familiare alla madre;
contributo a carico del Sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, pari a 200,00 euro, Per_2
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di LA IB entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 60% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del Tribunale di Savona;
contributo a carico della Sig.ra LA IB per il mantenimento del figlio pari a Per_1
100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del
Per_ Tribunale di Savona. Le parti riconoscono che i figli e sono economicamente autosufficienti. Per_3
Entrambe le parti concordano di adoperarsi, affinché il figlio si sottoponga ad un percorso di Per_1
supporto psicologico, con un professionista di comune fiducia, scelto sentito stesso, senza che il Per_1
professionista abbia alcun obbligo di restituzione degli esiti dell'avviando percorso, atteso l'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di . Spese compensate”; Per_1 Rilevato che alla stregua delle vigenti linee guida di questo Tribunale le spese straordinarie sono individuate come segue: “l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”;
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, a modifica delle condizioni vigenti, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice rel. Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa NA AN