TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 336/2023 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARLIANI GERARDO (cf ) C.F._2
ATTRICE cf CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
(cf ), Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. BECHI CLAUDIO (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 30/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
3.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente CP_2
p.c., dep.
5.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Agisce in giudizio in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale , nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_3 onde chiedere il risarcimento dei danni, non patrimoniale (biologico
[...] personalizzato, morale) e patrimoniale (spese mediche, spese di assistenza legale stragiudiziale, lucro cessante per impossibilità di svolgimento di attività lavorativa), subiti a causa del sinistro occorso in data 30.8.2019 per esclusiva responsabilità del marito asserendo aver percepito dalla CP_1 compagnia assicurativa unicamente l'importo di euro 4.500,00 accettato quale acconto sul maggior avere e chiede: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) dichiarare il Sig. unico ed esclusivo responsabile del sinistro CP_1 per cui è causa e conseguentemente;
2) condannare in solido il Sig. e la Compagnia CP_1 [...] al risarcimento ed al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_2
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa, nella misura che sarà accertata in corso di causa e risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro a quello di effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre I.V.A. 22% e
C.A.P. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.2. Nella contumacia del convenuto si costituisce in giudizio la CP_1 compagnia assicurativa preliminarmente formulando proposta conciliativa per la definizione del contenzioso tramite pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore importo complessivo e onnicomprensivo di euro 9.500,00, nel merito non contestando l'an dell'altrui domanda circa la dinamica del sinistro e relative responsabilità, ma denuncia l'eccessività quantitativa della pretesa attorea con riguardo alle varie voci di danno invocate e chiedendo:
“per l'ipotesi di rifiuto della proposta conciliativa avanzata da ex CP_2 art. 91 c.p.c., si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia dichiarare la congruità dell'offerta reale di € 4.500,00 già formulata in favore di Parte_1
e per l'effetto respingere la domanda attrice, con vittoria di spese ed
[...] onorari di causa;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attrice in misura pari o inferiore alla proposta conciliativa formulata da
[...]
all'atto della costituzione in giudizio, si conclude affinché la Controparte_2 parte attrice venga condannata a rifondere alla comparente le spese legali maturate dopo la formulazione della predetta proposta conciliativa”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prova per testi, ordine ex art. 210 c.p.c., c.t.u. medico-legale e c.t.u. contabile e viene quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi (cui ha provveduto solo la parte attrice, depositando unicamente la comparsa conclusionale). II. Vertendo la presente controversia esclusivamente sulla sussistenza e quantificazione dei danni di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento, occorre confrontarsi con gli esiti dell'istruttoria svolta, in particolare quanto alle indagini tecniche disposte per l'accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico e del danno patrimoniale sub specie di lucro cessante per impossibilità di svolgimento di attività lavorativa.
II.1. Quanto alla prima voce (danno non patrimoniale), il c.t.u. dott. Per_1 all'esito di analisi approfondita, condotta con metodo e rigore scientifico previo esame diretto della perizianda e consultazione della documentazione medica agli atti, nonché avvalendosi della collaborazione di un ausiliario specialista in psichiatria per un focus circa il pregiudizio psicologico subito dall'attrice in connessione causale con il sinistro occorsole, ha così motivatamente e condivisibilmente concluso (senza peraltro incontrare contestazioni neppure dal c.t.p. attoreo, cfr. pag. 6 relazione c.t.u. dep. 18.7.2024):
- danno biologico da invalidità permanente: 5%;
- danno biologico da inabilità temporanea: 150 giorni di cui 15 al 100%, 20 al
75%, 30 al 50%, 25 al 25% e 60 al 15%.
Pertanto, considerata l'età della danneggiata alla data del sinistro (anni 62) e in applicazione delle tabelle delle cd. micropermanenti (per danno biologico da invalidità permanente inferiore o uguale al 9%), va svolto il seguente calcolo:
- danno biologico da invalidità permanente: euro 5.346,87;
- danno biologico da inabilità temporanea:
15gg. al 100% euro 842,70
20gg. al 75% euro 842,70
30gg. al 50% euro 842,70
25gg. al 25% euro 351,13
60gg. al 15% euro 505,62;
- totale danno biologico: euro 8.731,72, somma alla quale aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria in base ai criteri sanciti da Cass. S.U. n 1712/1995 (quindi, con devalutazione dell'importo alla data del sinistro e sua successiva rivalutazione con applicazione degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata).
Ora, poiché nella presente vicenda è intervenuto un pagamento parziale ante causam da parte della compagnia assicurativa, da detrarre dal danno biologico come complessivamente liquidato, tale operazione sottrattiva va operata tra poste omogenee: pertanto occorre operare la suddetta modalità di calcolo di interessi e rivalutazione sino alla data di esborso dell'acconto, poi svolgere la sottrazione e sulla somma residua applicare nuovamente rivalutazione e interessi legali all'oggi in base ai criteri sanciti da SS.UU. n. 1712/1995 cit..
Ne deriva:
- totale danno biologico devalutato all'agosto 2019: euro 7.406,04;
- rivalutazione e applicazione degli interessi legali su tale somma, dall'agosto
2019 al marzo 2021 data del pagamento di euro 4.500,00 da in CP_2 favore dell'odierna attrice (cfr. doc. 60bis fasc. attoreo): euro 7.437,12;
- sottrazione tra poste omogenee, euro 7.437,12 - 4.500,00: euro 2.937,12;
- rivalutazione e applicazione degli interessi legali su detta somma differenziale dal marzo 2021 all'oggi: euro 3.808,88.
Ciò detto, sul tema del danno biologico occorre ancora considerare che:
(i) sotto un primo profilo, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno morale senza nulla di specifico allegare e provare al riguardo, quasi a volerlo liquidato come danno in re ipsa in spregio a decenni di elaborazione esegetica di segno contrario;
peraltro, ha motivato tale richiesta invocando la “gravità delle lesioni psico-fisiche subite”, la “durata della malattia”, le “dolorose cure e terapie riabilitative” e il “grave turbamento psichico” (cfr. pag. 2 citazione), elementi che sono usciti smentiti dall'indagine medico-legale la quale ha consistentemente ridotto la percentuale di invalidità permanente lamentata ex parte actoris, non potendosi discettare di particolare “gravità delle lesioni” in presenza di una i.p. al 5%, mentre le dolorose cure e terapie riabilitative sono rimaste indimostrate in una simile intensità e il turbamento psichico è risultato non definibile come
“grave” bensì transitorio e essenzialmente risolto (cfr. infra num. (iii));
(ii) sotto un secondo profilo, l'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno cd. esistenziale sia pur sotto forma di personalizzazione del danno biologico di base, senza però ancora una volta fornire allegazioni specifiche e formulare richieste di prova ammissibili onde dimostrare che, nella vicenda in discorso, avrebbe subito pregiudizi alla propria vita socio-relazionali e alle abitudini di vita diversi e ulteriori rispetto a quelli comunemente connessi al patimento di un danno alla salute nella percentuale individuata dal c.t.u.; pertanto, nulla è da liquidare in ordine a tale aspetto quale aumento percentuale del danno biologico base, in assenza di rigorosa prova - neppure articolata, i relativi capitoli di prova per testi risultando inammissibili perché generici e valutativi (capp. 10, 11 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea) - di siffatti ulteriori pregiudizi;
(iii) infine, non può riconoscersi autonoma rilevanza a un preteso danno cd. psichico o psichiatrico, alla luce delle valutazioni svolte al riguardo dal c.t.u. e del tutto esenti da vizi e addebiti di superficialità o mancanza di specifica competenza, avendo il c.t.u. chiesto e ottenuto dal Tribunale autorizzazione ad avvalersi di ausiliario in persona del prof. specialista in Persona_2 psichiatria e direttore della Clinica Neurologica dell'Università di Firenze: questi ha redatto apposita relazione (allegata alla relazione del c.t.u. dep.
18.7.2024) nella quale ha precisamente descritto il vissuto psichico della vittima a seguito del sinistro de quo, evidenziando come “i primi mesi dopo il trauma sono stati caratterizzati da un disturbo psicologico certificato in data
24.02.2020 dalla dottoressa psichiatra come “disturbo Per_3 dell'adattamento con ansia e depressione”. Dal colloquio con la signoria emerge un buon recupero funzionale. [..]. Al momento non si rilevano Parte_1 segnali riportabili ad una attuale sintomatologia psicopatologica e non vi è in atti una documentazione clinica ulteriore alle visite della dottoressa del Per_3
2019 e alla certificazione del febbraio 2020. Il colloquio ha permesso di evidenziare un buon “funzionamento” psichico ed un buon adattamento comportamentale della periziata anche già dai primi mesi del 2020. Appare quindi ragionevole concordare con l'ipotesi clinica proposta dalla dottoressa di “Disturbo dell'adattamento” persistente fino a i primi mesi, Per_3 gennaio/febbraio del 2020 (a gennaio riprende l'attività). I riferiti disagi successivi a tale data possono rientrare nella normale sofferenza che una persona con psichismo integro e con una personalità ben formata prova di fronte
a noxae di un certo rilievo” (cfr. pag. 3 relazione prof. allegata alla Per_2 relazione c.t.u. dep. 18.7.2024, cit.).
L'ultimo inciso è particolarmente interessante anche nell'ottica della valutazione del cd. danno esistenziale quale personalizzazione del danno biologico, in quanto esclude la sussistenza di pregiudizi ulteriori e più gravi rispetto a quelli subiti dalla generalità dei soggetti a fronte di eventi traumatici quale quello all'origine del presente contenzioso.
Vista la transitorietà del disagio psichico riscontrato, il c.t.u. ha ritenuto congruo (senza, si ripete, contestazioni dei cc.tt.pp.) quantificarlo in ulteriori
60 giorni di inabilità temporanea al 15%, risultando in tal modo esaurito il rilievo assunto dai pregiudizi psichici nella determinazione del danno biologico complessivo (cfr. pag. 4 relazione c.t.u. dep. 18.7.2024). II.2. Venendo alla seconda voce (danno patrimoniale), esso è stato distinto dall'attrice in plurime categorie:
- spese mediche, documentate e riconosciute dal c.t.u. come congrue e connesse con il sinistro per l'importo complessivo di euro 1.503,00 (cfr. pag. 5 relazione c.t.u. dep. 18.7.2024); non è stata ravvisata necessità di particolari spese mediche future, a oggi indimostrate sia nell'an che nel quantum;
- lucro cessante da sospensione dell'attività lavorativa, confermata in via testimoniale (cfr. verbale udienza 15.5.2024) e al qual proposito è stata espletata c.t.u. contabile, con i seguenti condivisibili risultati (rispetto ai quali, significativamente, il c.t.p. attoreo nulla ha osservato): da un confronto tra i corrispettivi del 2019 con quelli del 2018 è emerso un significativo calo di fatturato solo nel mese di settembre 2019, “evidenza di una mancata partecipazione al mercato”1, con calcolo del valore del mancato guadagno nell'importo di euro 1.177,87 e del valore dei costi fissi inutilmente sostenuti e non fruiti pari a euro 382,00, mentre non è stata individuata alcuna perdita di avviamento commerciale2, pertanto il danno complessivo a titolo di lucro cessante è pari a euro 1.560,87 (cfr. pag. 10 relazione c.t.u. dep. 5.11.2024);
- spese per assistenza legale stragiudiziale, integranti in astratto una voce di danno emergente in adesione all'orientamento di Cass. S.U. n. 16990/2017
“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” e successiva giurisprudenza conforme (ex aliis, Cass. ord. n. 2644/2018, Cass. ord. n. 24481/2020, Cass. n. 15265/2023 “Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario”) ma che nel caso di specie difettano di sostegno probatorio, non risultando in atti documentazione inerente il relativo esborso a opera dell'attrice ma, neppure, notula o fattura emessa dal legale, pertanto nulla può essere liquidato a tal titolo;
- spese vive sostenute per viaggi e trasferte, allegate del tutto genericamente con indicazioni di un importo forfettario (euro 300,00) e comunque del tutto indimostrate, talché la pretesa attorea sul punto è irricevibile.
In definitiva, abbiamo un danno non patrimoniale complessivo residuo (ossia, al netto della somma già versata ante causam dalla compagnia assicurativa in favore dell'attrice) di euro 3.808,00 già rivalutato all'oggi e un danno patrimoniale complessivo di euro 3.063,87 cui aggiungere gli interessi legali dalla data degli esborsi al saldo, esclusa la rivalutazione trattandosi di credito di valuta e non di valore siccome espresso ab origine in termini monetari.
III. Alla luce di quanto sopra, merita rilevare come il risarcimento che all'esito del giudizio viene riconosciuto alla parte attrice è inferiore all'importo che la compagnia assicurativa, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, aveva offerto alla controparte pro bono pacis, in via conciliativa, pari a euro 9.500,00.
Ciò ha conseguenze in termini di spese di lite in applicazione del disposto dell'art. 91 co. 1 c.p.c., non potendo essere poste a carico della convenuta le spese per l'attività legale profusa da controparte per le fasi successive a quelle di formulazione della suddetta proposta conciliativa, rivelatasi all'esito del giudizio del tutto congrua e accoglibile talché il rifiuto attoreo alla stessa è da valutare come non giustificato: e così, a carico dei convenuti sono legittimamente poste le spese sostenute dall'attrice per le fasi di studio e introduttiva, essendosi comunque reso necessario il presente giudizio per l'insufficienza degli importi liquidati ante causam dalla compagnia assicurativa a titolo risarcitorio, mentre a carico dell'attrice sono poste le spese sostenute dalla convenuta costituita per la fase istruttoria (niente per la fase decisionale, non avendo depositato alcuno scritto conclusivo), nonché le spese CP_2 per entrambe le c.t.u. - medico-legale e contabile - che non vi sarebbe stata necessità di svolgere ove l'attrice avesse accettato in apertura di giudizio la proposta conciliativa formulata ex adverso.
La liquidazione delle spese viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e per le fasi processuali anzidette.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui CP_1
è causa, occorso in Castiglione della Pescaia (GR) in data 30.8.2019;
2) per l'effetto, condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro de quo, liquidati nell'importo di euro 3.808,88 a titolo di danno non patrimoniale/biologico già rivalutato alla data odierna (e già sottratto l'importo corrisposto ante causam dalla compagnia assicurativa) e nell'importo di euro 3.063,87 oltre interessi legali dagli esborsi al saldo a titolo di danno patrimoniale, come specificato in parte motiva;
3) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese sostenute per le fasi di studio e introduttiva del presente giudizio, liquidate nell'importo di euro 1.696,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u., spese di notifica dell'atto di citazione);
4) condanna parte attrice alla refusione, in favore della convenuta costituita delle spese del presente giudizio limitatamente Controparte_2 alla fase istruttoria, liquidate nell'importo di euro 1.680,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
5) pone definitivamente a integrale carico di parte attrice le spese per entrambe le c.t.u., medico-legale e contabile, espletate in corso di causa e già liquidate con ordinanze 6.10.2024 e 8.11.2024.
Pistoia, 30/10/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel mese di ottobre, invece, il fatturato del 2019 è risultato addirittura superiore allo stesso mese dell'anno precedente (+635€) ed i giorni lavorati sono stati 18, praticamente come l'anno precedente (19)” (cfr. pag. 4 relazione c.t.u. dep. 5.11.2024). 2 “le evidenze dei corrispettivi dimostrano che l'interruzione sia avvenuta per un unico, e neanche completo, mese di attività. Tale breve interruzione difficilmente potrebbe comportare, a parere del sottoscritto, una concreta perdita di avviamento commerciale. Gli stessi fatturati dei mesi successivi al mese di settembre, come meglio dettagliato nel punto 4.1, con importi superiori alla media dell'anno, ed anche al corrispondente mese dell'anno precedente, non sembrano dimostrare una perdita di clientela, tale da giustificare un danno per perdita di avviamento commerciale” (cfr. pag. 8 relazione c.t.u. dep. 5.11.2024).