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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott. Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
5.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10035/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manicone come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Longo Controparte_1 per procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: accertamento sanitario sotteso alla richiesta di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui pagina 1 di 3 all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A partire dal 2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in materia di invalidità civile, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
2. Orbene, nel caso di specie, l'accertamento sanitario è sotteso al riconoscimento di una prestazione
(pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non superiore all'80% ex art. 1 comma 8
D.Lg. 30 dicembre 1992, n. 503) non contemplata nel novero delle ipotesi tassativamente elencate al comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c., in relazione alle quali soltanto il Legislatore ha ritenuto di approntare la cennata procedura acceleratoria, senza che possa farsi ricorso ad una interpretazione analogica e/o estensiva, trattandosi di normativa chiaramente eccezionale, siccome limitativa dell'accesso ad una particolare forma di tutela giurisdizionale (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 16.4.2021, n.
719, in tema di domanda proposta nelle forme dell' per accedere al beneficio del congedo “per cure Pt_2 non superiore a trenta giorni” di cui all'art. 7 D.lgs. n. 119/2011, fruibile dai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, i cui principi appaiono applicabili, mutatis mutandis, anche al caso di specie). pagina 2 di 3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.2.2025
Il Giudice del lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott. Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
5.2.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10035/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manicone come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Longo Controparte_1 per procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Oggetto: accertamento sanitario sotteso alla richiesta di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui pagina 1 di 3 all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A partire dal 2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in materia di invalidità civile, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
2. Orbene, nel caso di specie, l'accertamento sanitario è sotteso al riconoscimento di una prestazione
(pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non superiore all'80% ex art. 1 comma 8
D.Lg. 30 dicembre 1992, n. 503) non contemplata nel novero delle ipotesi tassativamente elencate al comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c., in relazione alle quali soltanto il Legislatore ha ritenuto di approntare la cennata procedura acceleratoria, senza che possa farsi ricorso ad una interpretazione analogica e/o estensiva, trattandosi di normativa chiaramente eccezionale, siccome limitativa dell'accesso ad una particolare forma di tutela giurisdizionale (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 16.4.2021, n.
719, in tema di domanda proposta nelle forme dell' per accedere al beneficio del congedo “per cure Pt_2 non superiore a trenta giorni” di cui all'art. 7 D.lgs. n. 119/2011, fruibile dai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, i cui principi appaiono applicabili, mutatis mutandis, anche al caso di specie). pagina 2 di 3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.2.2025
Il Giudice del lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3