CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GAGLIANO' DO nato a [...] il [...] GAGLIANO' RC nato a [...] il [...] GE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore della parte civile OP RO, Avv. GIORGIO ROMAGNOLO, il quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni depositate;
udito il difensore di GAGLIANO' DO, Avv. GUIDO CONTESTABILE, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di GAGLIANO' RC, Avv. VINCENZO NICO D'ASCOLA, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e della memoria depositata;
udito il difensore di GE IO, Avv. MARINA CONDOLEO in sostituzione dell'Avv. MARCO RAMAGNANO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 774 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato GA AL, GA RC e AC MA per estorsione aggravata ai danni di IN RE (capo A), GA AL per usura ai danni di DI OB (capi B e C), tentata estorsione aggravata ai danni di DI OB (capo D), usura ai danni di EL BR e AN LO (capo E), usura ai danni di CH ER CO (capo G), GA RC e GA AL per estorsione aggravata ai danni di RA OB LO (capo H), GA RC per usura ai danni di GN PE (capo I). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di GA AL, lamentando: 1.1.1 in relazione al reato di cui al capo A) illogica e contraddittoria motivazione fornita dal giudice di merito a fronte di precise doglianze difensive mosse sulla evidente inattendibilità della persona offesa, unica fonte di accusa, non sorretta dai necessari riscontri concreti e materiali;
illogica era la aprioristica esclusione dell'intento calunniatorio di IN, considerato che l'insorgere della vicenda gli avrebbe consentito di sviare il pagamento dell'imponente debito vantato dalla società francese VC IF, e non si era considerato che l'appello proposto aveva segnalato specifiche discrasie nel racconto di IN, le cui dichiarazioni rese in dibattimento erano confuse ed illogiche, nonché incongruenti rispetto a quanto riferito in sede di indagini;
l'assenza di un benchè minimo riscontro in ordine ad un interesse personale di GA AL -che non si era mai relazionato con IN per chiedere somme di denaro- imponeva l'annullamento del provvedimento impugnato. 1.1.2 in relazione ai capi B), C) e D) dell'imputazione, la manifesta illogicità e contraddittorietà del costrutto motivazionale posto a fondamento del pronunciamento del giudice di secondo grado, visto che le dichiarazioni delle persone offese si presentavano prive di qualsiasi riscontro esterno;
la Corte di appello aveva in prima battuta sposato la tesi difensiva secondo cui non ci si poteva esimere dal considerare il precedente penale per falsa testimonianza vantato dalla persona offesa DI OB, concludendo poi con "un esito di piena e positiva valutazione delle dichiarazioni rese", pur consapevole della mancanza in atti di riscontri validi e concreti idonei a suffragare le stesse;
1.1.3 in relazione al capo E) dell'imputazione, illogica motivazione con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa AN LO: per quanto le dichiarazioni di AN e EL fossero in linea di massima coincidenti, il giudizio di attendibilità della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto, appariva certamente compromesso, visto che a minare tale credibilità era il narrato di GA AL. 1.2 II difensore lamenta la mancata riqualificazione del reato contestato al capo A) nella più corretta fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 393 cod. pen.: non era stato considerato l'elemento psicologico della fattispecie invocata, di tutta evidenza sussistente nel caso di specie: GA AL non solo aveva agito per conto del legale rappresentante dell'azienda creditrice, ma addirittura aveva chiesto un importo ancora più basso rispetto a quello costituente l'effettivo debito, per cui quel quantum non poteva essere assolutamente considerato come estraneo al debito originariamente agito, a maggior ragione considerando che nel periodo storico in cui la pretesa veniva presumibilmente avanzata non vi era ancora stato il riparto tra i creditori, e quindi il ricorrente era mosso dalla convinzione dell'esercizio di un diritto facente capo al titolare-mandante, e cioè con il dolo tipico dell'art. 393 cod. pen. 1.3 Il difensore osserva che con riferimento alle motivazioni addotte a fondamento della pronuncia di condanna rispetto al capo H) della rubrica, non vi erano solidi riscontri esterni volti a comprovare l'effettivo coinvolgimento ed interesse di GA AL alla messa in atto della dinamica estorsiva. 1.4 II difensore contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod, pen.: in relazione al capo A) dell'imputazione, a comprovare l'assenza di qualsiasi metodo mafioso con riferimento all'episodio in contestazione interveniva il decreto del 30.09.2016 emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, sez. misure di prevenzione, di rigetto del ricorso avanzato dal Procuratore generale e contestuale dissequestro di tutti i beni e utilità, che aveva "ritenuto non possibile rivalutare l'episodio estorsivo...ai danni di 'ovine RE...non reputato idoneo a riattualizzare la pericolosità sociale dei predetti.. ", acclarando l'inesistenza di collegamenti tra GA e qualsiasi cosca locale. L'accertamento dell'aggravante -prosegue il difensore- era affidato unicamente alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, le quali non superavano il vaglio di attendibilità: l'assenza di riscontri, unitamente alla circostanza di "minaccia silente", erano dati che convergevano verso l'esclusione dell'aggravante, comportando semmai l'applicazione dell'aggravante specifica di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen.. Il difensore osserva che relativamente al capo D) dell'imputazione valevano le medesime doglianze, visto che la motivazione della sentenza impugnata non dava conto di come le modalità della condotta potessero coincidere con quelle tipiche del metodo mafioso e non si arrestassero, invece, ad una isolata valutazione della gravità delle minacce che, inevitabilmente, innescavano un turbamento psicologico nella vittima del presunto reato. 1.5 II difensore lamenta la illogicità e tratti manchevolezza della motivazione della sentenza impugnata in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate non andando oltre la gravità oggettiva delle fattispecie per come contestate, senza neppure procedere ad un benchè minimo vaglio delle ragioni giustificative della dosimetria penale applicata al ricorrente. 2. Propongono ricorso i difensori di GA RC. 2.1 I difensori lamentano che, pure a fronte di argomentata richiesta difensiva in appello, la sentenza impugnata aveva ritenuto di confermare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. in luogo della più tenue ipotesi prevista dall'art. 393 cod. pen., malgrado si fosse evidenziato che si fosse in presenza: a) di una violenza o minaccia alle persone di non rilevante gravità da assumere ex se i caratteri dell'ingiustizia; b) dell'esercizio di un preteso diritto (la soddisfazione di un credito) e, correlativamente di una azione mossa esclusivamente dal fine di esercitare tale diritto;
c) della possibilità di soddisfare giuridicamente la suddetta pretesa;
nel caso di specie lo strumento di tutela apprestato a tal fine dall'ordinamento era stato già azionato (l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale riguardante la ditta di cui era titolare IN RE); non si era considerato che la distinzione tra le due fattispecie di reato corre non già sulla materialità del fatto, ma su quello dell'intenzione dell'agente e la Corte di appello di Torino aveva commesso un palese errore di metodo, spostando sul piano della correttezza della procedura civilistica la questione inerente la distinzione tra le due fattispecie, senza considerare che elemento determinante della configurazione della fattispecie criminosa dell'estorsione non era il mero elemento fattuale della insinuazione al passivo, ma l'elemento volitivo, per cui non era sufficiente l'insinuazione al passivo affinchè la pretesa avanzata al di fuori del fallimento diventasse illegittima, ma sarebbe stato necessario che la stessa pretesa fosse volta ad ottenere un vantaggio ingiusto diverso da quello risultante dall'esperimento della procedura concorsuale;
nel caso in esame, non solo la procedura concorsuale non era stata ultimata -con la conseguenza che non si era ancora stabilito il quantum relativo al credito di LA, ma la pretesa avanzata da quest'ultimo, per il tramite, anche, del ricorrente, era volta a riscuotere un credito di gran lunga inferiore a quello che, in realtà, LA NT nei confronti di IN (100.000 euro in luogo di 250.000). rrAlsi 4 Quanto alla tesi secondo cui la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. non era configurabile in quanto l'interesse autonomamente perseguito da GA RC era costituito dalla promessa di una ricompensa da parte di LA, i difensori osservano che laddove il soggetto agente abbia agito per perseguire un utile che non va a ricadere sulla persona offesa, non è possibile qualificare il profitto come ingiusto. 2.2 I difensori censurano, relativamente al reato di cui al capo A), il giudizio di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, basata sulla prospettazione dell'intervento di "un terribile contesto di calabresi", configurando così una aggravante "territoriale", in contrasto con diverse sentenze di questa Corte;
GA RC non apparteneva a nessuna associazione di criminalità organizzata e le minacce erano ben lontane dal presentare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità -modalità intimidatorie, risolute e prepotenti tipiche delle organizzazioni criminali- affinchè le stesse potessero costituire valido fondamento dell'imputazione dell'aggravante del metodo mafioso. 2.3 I difensori rilevano che anche in relazione al reato di cui a capo H) la Corte di appello era incorsa nella erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. anziché in quella di cui all'art. 393 cod. pen.: quanto alla azionabilità del credito la sentenza, pur dando atto che la persona offesa avesse affermato che il suo debito nasceva da un prestito di OT in suo favore (e quindi con il riconoscimento della natura lecita), ne affermava l'incertezza solo sulla base delle dichiarazioni di OT, soggetto escusso ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., e quindi bisognoso di riscontri, la cui esistenza è stata però taciuta dalla decisione impugnata;
quanto alla qualifica del ricorrente come "mero recettore del denaro non facultato dal creditore a porre in essere condotte orientate al soddisfacimento del credito", unico elemento ostativo alla qualificazione del fatto del terzo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. è che lo stesso abbia perseguito un interesse proprio;
quanto alle condotte asseritamente commesse senza il concerto con il creditore, la sentenza impugnata era caduta in una chiara aporia logica, non considerando che i GA non avrebbero potuto evocare a RA il credito di OT se non ne avessero previamente discusso con quest'ultimo; l'assenza di intesa con il creditore si fondava, ancora una volta, sulle dichiarazioni di OT, soggetto qualificato alla stregua dell'art. 197-bis cod. proc. pen. e la cui propalazioni non erano assistite dai necessari riscontri, anzi contestate dal narrato della persona offesa. I difensori chiedono, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023, il riconoscimento di una ipotesi di estorsione di lieve entità, visto che le 5 y ,Afv- minacce erano di non particolare gravità e il profitto era di particolare esiguità (300/400 euro). 2.5 I difensori eccepiscono, in relazione al reato di cui al capo I) di imputazione, che nella valutazione del giudice di secondo grado aveva assunto rilievo decisivo una prova la cui inutilizzabilità era stata eccepita con i motivi di gravame: la dichiarazione della persona offesa di avere pagato interessi a GA era conseguenza di una domanda suggestiva, a parte la considerazione che una rigorosa valutazione del narrato della persona offesa era obbligatoria anche in virtù dello status attribuito a GN, persone offesa che aveva deposto nelle forme della testimonianza assistita ex art. 197-bis cod. proc. pen. 2.6 I difensori censurano la sentenza impugnata anche in punto di trattamento sanzionatorio, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: la semplice lettura della sentenza dimostrava che gli elementi di fatto avevano ricevuto una duplice considerazione, sia in punto di commisurazione della pena che in punto di diniego delle generiche;
il difensore lamenta l'insufficienza della motivazione in punto di commisurazione della pena, anche con riferimento all'aumento per la continuazione, visto che non era stato motivato l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati-satellite. I difensori presentavano poi motivi aggiunti, nei quali insistevano in particolare sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. 3. Propone ricorso il difensore di AC MA. 3.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado omettendo di confrontarsi con le censure difensive relative alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. anziché quella di cui all'art.629 cod. pen., relegando la posizione di AC a sole 4 pagine, ad ulteriore riprova dell'assoluta marginalità, per non dire estraneità, del ricorrente nell'intera vicenda (riconosciuto dalla stessa persona offesa); non si trattava di spostare l'attenzione sul piano della correttezza della procedura civilistica, come argomentato dalla Corte di appello, ma di distinguere a quale fattispecie si riferisse la condotta dal punto di vista soggettivo;
non si poteva escludere il recupero di un credito diverso da quello concorsuale, essendo ben possibile che GA RC portasse avanti un interesse personale dettato dalla promessa di LA di una ricompensa in caso di recupero di un credito personale, che non veniva del tutto escluso dal giudicante di secondo grado e che non configurava nessuna azione in danno della persona offesa. 3.2 II difensore rileva un ulteriore profilo di censura, relativo alla conferma della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta sulla scorta del solo fatto che alla persona offesa in un dialogo sarebbe stato prospettato l'intervento di "un temibile contesto di calabresi", ascrivendo la portata della condotta quale rafforzata dal metodo mafioso quasi ad una provenienza territoriale;
; il difensore sottolinea che agli occhi di IN il ricorrente non avesse alcuno spessore criminale, avendolo descritto come soggetto ai limiti della goffaggine e che non vi erano stati atteggiamenti da parte di nessuno dei coimputati, e tanto meno di AC, che potevano essere vagamente ascrivibili alle condotte tipiche per l'aggravante del metodo mafioso;
inoltre, la Corte di appello non aveva tenuto in nessun conto quanto riferito da GA RC, ovvero che AC fosse un suo compaesano che si trovava a Tortona in quanto lì si trovava la sua famiglia di origine. 3.3 Il difensore censura la sentenza di questo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando che non era stata neppure accennata una motivazione sulla invocata concessione delle attenuanti generiche e non erano state escluse le circostanze aggravanti con motivazioni del tutto apodittiche;
la riconosciuta posizione accessoria di AC avrebbe dovuto condurre la Corte di appello alla valutazione della concessione dell'attenuante di minima partecipazione;
analoghe considerazioni valevano in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, non essendo sufficiente citare il curriculum criminale di AC ed avendo i giudici considerato anche fatti passati in giudicato successivamente;
il difensore evidenzia che l'eterogeneità dei precedenti reati poteva essere considerato ai fini della esclusione della recidiva e la sentenza impugnata era contraddittoria in quanto aveva attribuito a AC un ruolo determinante nella genesi della vicenda relegandolo, solo poche righe dopo, senza tuttavia alcun serio alleggerimento dal punto di vista sanzionatorio, ad una posizione accessoria rispetto a quella di GA RC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di GA AL deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal 7 f\P". caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto;
inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che lo stesso è stato riscontrato da numerosi elementi probatori, costituiti dalle intercettazioni effettuate, dall'ammissione dei pagamenti effettuati da parte degli stessi GA, dal rinvenimento presso l'abitazione di GA AL di documentazione afferente ai rapporti tra la AR (società debitrice, che faceva capo a IN) e la VC IF (società creditrice, gestita da LA) e delle contabili bancarie dimostrative dei prelevamenti eseguiti da IN quale finanziatore di IN (pag. 18 sentenza della Corte di appello, che richiama le pagg.32, 33 e 34 della sentenza di primo grado, e pag. 29); pertanto, la motivazione della Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si basa soltanto sull'assenza di un intento calunniatorio in capo a IN. Analoghe considerazioni valgono per i reati di cui ai capi B), C) e D) - per i quali la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa DI non solo per la mancanza di qualsiasi intento calunniatorio, ma anche perché la consegna di 90.000 euro da GA a DI è stata ammessa dallo stesso imputato, che ha fornito una spiegazione illogica e non credibile (si veda la motivazione contenuta alle pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata — e per il capo E), per il quale la Corte di appello aggiunge la considerazione che si tratta di persone offese individuate dagli inquirenti, e non presentatesi spontaneamente. 8 1.2 Quanto alla eccezione secondo cui il reato contestato avrebbe dovuto essere derubricato in quello previsto dall'art. 393 cod.pen. (che la Corte di appello tratta nella parte dedicata al coimputato GA RC) osserva il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606 cod. proc. pen comma 3, ultima parte, (Sez.2, sentenza n.22123 del 08/02/2013, Ftv. 255361). Nel caso in esame, i ricorrenti non si confrontano con una delle argomentazioni decisive contenute nella sentenza di appello, e cioè che l'avvenuta insinuazione al passivo fallimentare della AR s.r.l. da parte della VC IF per l'intero importo impediva che lo stesso importo potesse essere azionato una seconda volta;
e che gli imputati fossero consapevoli di ciò è emerso dalla deposizione dell'avv. Borgarelli che, interpellato da GA AL e da LA, aveva chiaramente spiegato che non era possibile recuperare dalla persona fisica un credito vantato nei confronti della società; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha concluso che la somma minore pretesa dagli imputati fosse dettata da un'ottica verosimilmente punitiva e sanzionatoria per l'inadempimento della società da lui amministrata, fermo restando l'inesistenza di un credito azionabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale;
a ciò si può aggiungere che dalle conversazioni intercettate risulta che i GA non ic)2InRy avevano ricevuto alcun mandato dallo stesso)-(si veda la conversazione riportata a pag.13 della sentenza di primo grado: IN: "Ma il francese ha detto che non vi conosce neanche"; GA AL: 'Tu non ti preoccupare del francese, tu hai preso un accordo con noi..."; pag. 14: LA: "No, guarda, IN, io ti dico una cosa, io non ho mandato nessuno, se questa gente viene da te da parte mia, tu li butti fuori e basta, io non ho mandato nessuno...") La nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 ha precisato che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile 9 senza travalicarne il contenuto;
le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vedendosi nella più grave fattispecie di cui all'ad. 629 cod.pen.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui:" Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)". 1.3 Quanto al reato di cui al capo H), la Corte di appello ha innanzitutto rilevato come OT, sentito come testimone assistito, abbia negato di avere coinvolto i GA nella vicenda, e ha ribadito di non aver ceduto loro il credito (pag. 24), trattando poi la posizione di GA AL a pag. 34 della sentenza impugnata ed evidenziando la violenza da lui esercitata nei confronti della persona offesa RA;
determinante è poi la considerazione che non vi è neppure la certezza della possibile azionabilità del credito in giudizio, il chè porta ad escludere l'applicazione dell'ad. 393 cod. pen. 1.4 Relativamente all'aggravante del metodo mafioso, si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'ad. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525; da ultimo, vedi 36431 del 02/07/2019, Bruzzede, Rv. 277033: "La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'ad. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa"). Il dato qualificante di tale circostanza è rappresentato dal riscontro, nella condotta oggetto di imputazione, della specifica funzione diretta «a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo 10 di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 6 277222 - 0); ciò in quanto la disposizione che prevede l'indicata circostanza aggravante «ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 - 01). I principi su ricordati mettono in rilievo, pertanto, la necessità di accertare che la condotta posta in essere risulti oggettivamente intimidatoria, perché «dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso» (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, Costantino, Rv. 270572 - 01); accertamento che impone la valutazione delle specifiche modalità esecutive del delitto, con riguardo sia a peculiari connotazioni dell'agire del reo, sia alla rappresentazione che di quella condotta venga fornita alla vittima, per desumerne gli effetti che l'azione sia stata in grado di esercitare. E' vero che non sono sufficienti suggestioni o convincimenti desunti dalla vittima, come per l'ipotesi in cui l'autore abbia fatto riferimento alla sua provenienza geografica (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, citata in ricorso), ma nel caso in esame, relativamente al reato contestato al capo A), è stato evidenziato (pag.22) che AC MA, in occasione della visita presso l'abitazione di IN, avesse fatto riferimento a calabresi residenti in [...], che avrebbero posto in essere azioni ben più aggressive in caso di mancato pagamento del credito, e che IN era a conoscenza della caratura criminale dei GA in quanto coinvolti in fatti inerenti la criminalità organizzata;
non vi era soltanto il riferimento alla provenienza territoriale dei soggetti che sarebbero intervenuti (calabresi), ma anche che tali soggetti sarebbero stati pericolosi, ingenerando quindi la convinzione nella persona offesa di avere a che fare con un gruppo criminale organizzato (si veda, sul punto, pag.63 della sentenza di primo grado, nella quale viene posto in evidenza che gli imputati si presentavano come riscossori per conto di altri soggetti, per cui "gli imputati lasciano intendere non solo di essere in contatto con siffatti ambienti criminali, ma di godere presso di essi del credito riconosciuto agli affiliati"), Quanto al capo D), ferme restando le considerazioni sopra esposte, la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 416-131s.1 cod. pen. sulla base del prospettato intervento della DIA con il coinvolgimento di DI nelle vicende inerenti il procedimento di prevenzione attuato nei suoi confronti, ritenendo che il taglio delle piante di DI minacciato da Gaglianei si inserisse in un'ottica di controllo del territorio tipico delle modalità mafiose;
trattasi di motivazione di merito sulla quale non è ammesso sindacato nella presente sede. 1.5 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata nneritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) Nel caso in esame il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente manifesta infondatezza del motivo. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di GA RC deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Per quanto riguarda i primi tre motivi di ricorso, si richiama quanto già esposto a proposito del coimputato GA AL, aggiungendo la considerazione che la tesi secondo cui egli era stato incaricato da LA di riscuotere il credito r 12 kr\j(s\I dietro la promessa di un compenso, che quindi non avrebbe danneggiato la persona offesa ma inciso solo sul credito di LA, non comporta che lo stesso debba rispondere del reato di cui all'art. 393 cod. pen. anziché di quello previsto dall'art. 629 cod. pen.: infatti, in ordine al contenuto della pretesa, va aggiunto che, quanto al concorso dei terzi nei fatti, le Sezioni Unite hanno precisato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 03); chiamata a chiarire in motivazione il suddetto concetto si è affermato come:" La giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Questo orientamento va condiviso e ribadito. Due sono i punti di partenza di questa ulteriore disamina, necessariamente costituiti dai principi in precedenza affermati: - il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo;
- il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico. Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il C (- 13 ij\ creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". (questo passo della motivazione è stato riportato anche dalla Corte di appello a pag.21 della sentenza impugnata). 2.2 Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023, come noto, è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"; pertanto, parametro per l'applicazione della diminuente prevista non è soltanto la lieve entità del danno, ma devono essere considerate anche "i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione"; nel caso in esame, sono state poste in essere nei confronti della persona offesa una minaccia ("gli avrebbero rotto i denti" e una violenza ("lo schiaffo al volto") per cui è da escludere che le modalità dell'azione possano portare ad un giudizio di lieve entità del fatto. Appare comunque preliminare la considerazione che "in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni" (Sez.2, n. 19543 del 27/03/2024, G, Rv. 286536); non risultando che vi sia stata una richiesta in tal senso nel corso del giudizio di appello, il motivo risulta inammissibile. 2.3 Per quanto riguarda il reato di cui al capo I), la Corte di appello ha esposto ampia motivazione a pag.26 della sentenza impugnata e, con riguardo alle censure del ricorrente, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di 14 reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Relativamente alla eccezione sulla domanda suggestiva, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo' la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che la domanda suggestiva può compromettere la genuinità della dichiarazione ove abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato)." (Sez.3 n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399) 2.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione a pag. 28 della sentenza impugnata;
né si può dire che vi sia stata una duplice valutazione degli stessi elementi, posto che, a fronte del diniego del beneficio, era onere del ricorrente indicare quali erano gli elementi che avrebbero dovuto portare alla soluzione contraria (come sopra precisato), ma nulla è stato dedotto al riguardo, con conseguente manifesta infondatezza del motivo per genericità; la Corte di appello ha anche motivato i singoli aumenti per la continuazione (vedi pag.28). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AC MA deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Relativamente ai primi due motivi, si ribadisce quanto sopra esposto a proposito degli analoghi motivi proposti nell'interesse di GA AL, con l'ulteriore considerazione, per quanto riguarda l'eccepito ruolo marginale di AC, che la Corte di appello ha evidenziato la sua partecipazione al primo incontro con la persona offesa IN, nel corso del quale proprio AC era in possesso del carteggio relativo ai rapporti tra AR e VC IF, ponendosi quindi come soggetto indispensabile per l'esecuzione dell'estorsione; ed era stato proprio AC a prospettare a IN l'intervento di soggetti calabresi, dalle azioni dei quali gli imputati non sarebbero stato in grado di proteggerlo, integrando tale condotta la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.2 Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, anche in questo caso non viene indicato alcun motivo per il quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio;
inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è 15 costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato;
nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 37 della sentenza impugnata;
nessuna contraddizione vi è, infine, nel fatto che la posizione di AC sia stata considerata accessoria a quella di GA RC, motivazione in base alla quale la Corte di appello ha deciso di ridurre la pena inflitta in primo grado. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
il ricorrente GA AL deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DI OB, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, GA AL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DI OB c::he liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge Così deciso il 22/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore della parte civile OP RO, Avv. GIORGIO ROMAGNOLO, il quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni depositate;
udito il difensore di GAGLIANO' DO, Avv. GUIDO CONTESTABILE, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di GAGLIANO' RC, Avv. VINCENZO NICO D'ASCOLA, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e della memoria depositata;
udito il difensore di GE IO, Avv. MARINA CONDOLEO in sostituzione dell'Avv. MARCO RAMAGNANO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 774 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato GA AL, GA RC e AC MA per estorsione aggravata ai danni di IN RE (capo A), GA AL per usura ai danni di DI OB (capi B e C), tentata estorsione aggravata ai danni di DI OB (capo D), usura ai danni di EL BR e AN LO (capo E), usura ai danni di CH ER CO (capo G), GA RC e GA AL per estorsione aggravata ai danni di RA OB LO (capo H), GA RC per usura ai danni di GN PE (capo I). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di GA AL, lamentando: 1.1.1 in relazione al reato di cui al capo A) illogica e contraddittoria motivazione fornita dal giudice di merito a fronte di precise doglianze difensive mosse sulla evidente inattendibilità della persona offesa, unica fonte di accusa, non sorretta dai necessari riscontri concreti e materiali;
illogica era la aprioristica esclusione dell'intento calunniatorio di IN, considerato che l'insorgere della vicenda gli avrebbe consentito di sviare il pagamento dell'imponente debito vantato dalla società francese VC IF, e non si era considerato che l'appello proposto aveva segnalato specifiche discrasie nel racconto di IN, le cui dichiarazioni rese in dibattimento erano confuse ed illogiche, nonché incongruenti rispetto a quanto riferito in sede di indagini;
l'assenza di un benchè minimo riscontro in ordine ad un interesse personale di GA AL -che non si era mai relazionato con IN per chiedere somme di denaro- imponeva l'annullamento del provvedimento impugnato. 1.1.2 in relazione ai capi B), C) e D) dell'imputazione, la manifesta illogicità e contraddittorietà del costrutto motivazionale posto a fondamento del pronunciamento del giudice di secondo grado, visto che le dichiarazioni delle persone offese si presentavano prive di qualsiasi riscontro esterno;
la Corte di appello aveva in prima battuta sposato la tesi difensiva secondo cui non ci si poteva esimere dal considerare il precedente penale per falsa testimonianza vantato dalla persona offesa DI OB, concludendo poi con "un esito di piena e positiva valutazione delle dichiarazioni rese", pur consapevole della mancanza in atti di riscontri validi e concreti idonei a suffragare le stesse;
1.1.3 in relazione al capo E) dell'imputazione, illogica motivazione con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa AN LO: per quanto le dichiarazioni di AN e EL fossero in linea di massima coincidenti, il giudizio di attendibilità della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto, appariva certamente compromesso, visto che a minare tale credibilità era il narrato di GA AL. 1.2 II difensore lamenta la mancata riqualificazione del reato contestato al capo A) nella più corretta fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 393 cod. pen.: non era stato considerato l'elemento psicologico della fattispecie invocata, di tutta evidenza sussistente nel caso di specie: GA AL non solo aveva agito per conto del legale rappresentante dell'azienda creditrice, ma addirittura aveva chiesto un importo ancora più basso rispetto a quello costituente l'effettivo debito, per cui quel quantum non poteva essere assolutamente considerato come estraneo al debito originariamente agito, a maggior ragione considerando che nel periodo storico in cui la pretesa veniva presumibilmente avanzata non vi era ancora stato il riparto tra i creditori, e quindi il ricorrente era mosso dalla convinzione dell'esercizio di un diritto facente capo al titolare-mandante, e cioè con il dolo tipico dell'art. 393 cod. pen. 1.3 Il difensore osserva che con riferimento alle motivazioni addotte a fondamento della pronuncia di condanna rispetto al capo H) della rubrica, non vi erano solidi riscontri esterni volti a comprovare l'effettivo coinvolgimento ed interesse di GA AL alla messa in atto della dinamica estorsiva. 1.4 II difensore contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod, pen.: in relazione al capo A) dell'imputazione, a comprovare l'assenza di qualsiasi metodo mafioso con riferimento all'episodio in contestazione interveniva il decreto del 30.09.2016 emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, sez. misure di prevenzione, di rigetto del ricorso avanzato dal Procuratore generale e contestuale dissequestro di tutti i beni e utilità, che aveva "ritenuto non possibile rivalutare l'episodio estorsivo...ai danni di 'ovine RE...non reputato idoneo a riattualizzare la pericolosità sociale dei predetti.. ", acclarando l'inesistenza di collegamenti tra GA e qualsiasi cosca locale. L'accertamento dell'aggravante -prosegue il difensore- era affidato unicamente alle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, le quali non superavano il vaglio di attendibilità: l'assenza di riscontri, unitamente alla circostanza di "minaccia silente", erano dati che convergevano verso l'esclusione dell'aggravante, comportando semmai l'applicazione dell'aggravante specifica di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen.. Il difensore osserva che relativamente al capo D) dell'imputazione valevano le medesime doglianze, visto che la motivazione della sentenza impugnata non dava conto di come le modalità della condotta potessero coincidere con quelle tipiche del metodo mafioso e non si arrestassero, invece, ad una isolata valutazione della gravità delle minacce che, inevitabilmente, innescavano un turbamento psicologico nella vittima del presunto reato. 1.5 II difensore lamenta la illogicità e tratti manchevolezza della motivazione della sentenza impugnata in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate non andando oltre la gravità oggettiva delle fattispecie per come contestate, senza neppure procedere ad un benchè minimo vaglio delle ragioni giustificative della dosimetria penale applicata al ricorrente. 2. Propongono ricorso i difensori di GA RC. 2.1 I difensori lamentano che, pure a fronte di argomentata richiesta difensiva in appello, la sentenza impugnata aveva ritenuto di confermare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. in luogo della più tenue ipotesi prevista dall'art. 393 cod. pen., malgrado si fosse evidenziato che si fosse in presenza: a) di una violenza o minaccia alle persone di non rilevante gravità da assumere ex se i caratteri dell'ingiustizia; b) dell'esercizio di un preteso diritto (la soddisfazione di un credito) e, correlativamente di una azione mossa esclusivamente dal fine di esercitare tale diritto;
c) della possibilità di soddisfare giuridicamente la suddetta pretesa;
nel caso di specie lo strumento di tutela apprestato a tal fine dall'ordinamento era stato già azionato (l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale riguardante la ditta di cui era titolare IN RE); non si era considerato che la distinzione tra le due fattispecie di reato corre non già sulla materialità del fatto, ma su quello dell'intenzione dell'agente e la Corte di appello di Torino aveva commesso un palese errore di metodo, spostando sul piano della correttezza della procedura civilistica la questione inerente la distinzione tra le due fattispecie, senza considerare che elemento determinante della configurazione della fattispecie criminosa dell'estorsione non era il mero elemento fattuale della insinuazione al passivo, ma l'elemento volitivo, per cui non era sufficiente l'insinuazione al passivo affinchè la pretesa avanzata al di fuori del fallimento diventasse illegittima, ma sarebbe stato necessario che la stessa pretesa fosse volta ad ottenere un vantaggio ingiusto diverso da quello risultante dall'esperimento della procedura concorsuale;
nel caso in esame, non solo la procedura concorsuale non era stata ultimata -con la conseguenza che non si era ancora stabilito il quantum relativo al credito di LA, ma la pretesa avanzata da quest'ultimo, per il tramite, anche, del ricorrente, era volta a riscuotere un credito di gran lunga inferiore a quello che, in realtà, LA NT nei confronti di IN (100.000 euro in luogo di 250.000). rrAlsi 4 Quanto alla tesi secondo cui la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. non era configurabile in quanto l'interesse autonomamente perseguito da GA RC era costituito dalla promessa di una ricompensa da parte di LA, i difensori osservano che laddove il soggetto agente abbia agito per perseguire un utile che non va a ricadere sulla persona offesa, non è possibile qualificare il profitto come ingiusto. 2.2 I difensori censurano, relativamente al reato di cui al capo A), il giudizio di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, basata sulla prospettazione dell'intervento di "un terribile contesto di calabresi", configurando così una aggravante "territoriale", in contrasto con diverse sentenze di questa Corte;
GA RC non apparteneva a nessuna associazione di criminalità organizzata e le minacce erano ben lontane dal presentare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità -modalità intimidatorie, risolute e prepotenti tipiche delle organizzazioni criminali- affinchè le stesse potessero costituire valido fondamento dell'imputazione dell'aggravante del metodo mafioso. 2.3 I difensori rilevano che anche in relazione al reato di cui a capo H) la Corte di appello era incorsa nella erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. anziché in quella di cui all'art. 393 cod. pen.: quanto alla azionabilità del credito la sentenza, pur dando atto che la persona offesa avesse affermato che il suo debito nasceva da un prestito di OT in suo favore (e quindi con il riconoscimento della natura lecita), ne affermava l'incertezza solo sulla base delle dichiarazioni di OT, soggetto escusso ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., e quindi bisognoso di riscontri, la cui esistenza è stata però taciuta dalla decisione impugnata;
quanto alla qualifica del ricorrente come "mero recettore del denaro non facultato dal creditore a porre in essere condotte orientate al soddisfacimento del credito", unico elemento ostativo alla qualificazione del fatto del terzo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. è che lo stesso abbia perseguito un interesse proprio;
quanto alle condotte asseritamente commesse senza il concerto con il creditore, la sentenza impugnata era caduta in una chiara aporia logica, non considerando che i GA non avrebbero potuto evocare a RA il credito di OT se non ne avessero previamente discusso con quest'ultimo; l'assenza di intesa con il creditore si fondava, ancora una volta, sulle dichiarazioni di OT, soggetto qualificato alla stregua dell'art. 197-bis cod. proc. pen. e la cui propalazioni non erano assistite dai necessari riscontri, anzi contestate dal narrato della persona offesa. I difensori chiedono, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023, il riconoscimento di una ipotesi di estorsione di lieve entità, visto che le 5 y ,Afv- minacce erano di non particolare gravità e il profitto era di particolare esiguità (300/400 euro). 2.5 I difensori eccepiscono, in relazione al reato di cui al capo I) di imputazione, che nella valutazione del giudice di secondo grado aveva assunto rilievo decisivo una prova la cui inutilizzabilità era stata eccepita con i motivi di gravame: la dichiarazione della persona offesa di avere pagato interessi a GA era conseguenza di una domanda suggestiva, a parte la considerazione che una rigorosa valutazione del narrato della persona offesa era obbligatoria anche in virtù dello status attribuito a GN, persone offesa che aveva deposto nelle forme della testimonianza assistita ex art. 197-bis cod. proc. pen. 2.6 I difensori censurano la sentenza impugnata anche in punto di trattamento sanzionatorio, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: la semplice lettura della sentenza dimostrava che gli elementi di fatto avevano ricevuto una duplice considerazione, sia in punto di commisurazione della pena che in punto di diniego delle generiche;
il difensore lamenta l'insufficienza della motivazione in punto di commisurazione della pena, anche con riferimento all'aumento per la continuazione, visto che non era stato motivato l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati-satellite. I difensori presentavano poi motivi aggiunti, nei quali insistevano in particolare sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. 3. Propone ricorso il difensore di AC MA. 3.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado omettendo di confrontarsi con le censure difensive relative alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. anziché quella di cui all'art.629 cod. pen., relegando la posizione di AC a sole 4 pagine, ad ulteriore riprova dell'assoluta marginalità, per non dire estraneità, del ricorrente nell'intera vicenda (riconosciuto dalla stessa persona offesa); non si trattava di spostare l'attenzione sul piano della correttezza della procedura civilistica, come argomentato dalla Corte di appello, ma di distinguere a quale fattispecie si riferisse la condotta dal punto di vista soggettivo;
non si poteva escludere il recupero di un credito diverso da quello concorsuale, essendo ben possibile che GA RC portasse avanti un interesse personale dettato dalla promessa di LA di una ricompensa in caso di recupero di un credito personale, che non veniva del tutto escluso dal giudicante di secondo grado e che non configurava nessuna azione in danno della persona offesa. 3.2 II difensore rileva un ulteriore profilo di censura, relativo alla conferma della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta sulla scorta del solo fatto che alla persona offesa in un dialogo sarebbe stato prospettato l'intervento di "un temibile contesto di calabresi", ascrivendo la portata della condotta quale rafforzata dal metodo mafioso quasi ad una provenienza territoriale;
; il difensore sottolinea che agli occhi di IN il ricorrente non avesse alcuno spessore criminale, avendolo descritto come soggetto ai limiti della goffaggine e che non vi erano stati atteggiamenti da parte di nessuno dei coimputati, e tanto meno di AC, che potevano essere vagamente ascrivibili alle condotte tipiche per l'aggravante del metodo mafioso;
inoltre, la Corte di appello non aveva tenuto in nessun conto quanto riferito da GA RC, ovvero che AC fosse un suo compaesano che si trovava a Tortona in quanto lì si trovava la sua famiglia di origine. 3.3 Il difensore censura la sentenza di questo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando che non era stata neppure accennata una motivazione sulla invocata concessione delle attenuanti generiche e non erano state escluse le circostanze aggravanti con motivazioni del tutto apodittiche;
la riconosciuta posizione accessoria di AC avrebbe dovuto condurre la Corte di appello alla valutazione della concessione dell'attenuante di minima partecipazione;
analoghe considerazioni valevano in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, non essendo sufficiente citare il curriculum criminale di AC ed avendo i giudici considerato anche fatti passati in giudicato successivamente;
il difensore evidenzia che l'eterogeneità dei precedenti reati poteva essere considerato ai fini della esclusione della recidiva e la sentenza impugnata era contraddittoria in quanto aveva attribuito a AC un ruolo determinante nella genesi della vicenda relegandolo, solo poche righe dopo, senza tuttavia alcun serio alleggerimento dal punto di vista sanzionatorio, ad una posizione accessoria rispetto a quella di GA RC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di GA AL deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal 7 f\P". caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto;
inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zannberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che lo stesso è stato riscontrato da numerosi elementi probatori, costituiti dalle intercettazioni effettuate, dall'ammissione dei pagamenti effettuati da parte degli stessi GA, dal rinvenimento presso l'abitazione di GA AL di documentazione afferente ai rapporti tra la AR (società debitrice, che faceva capo a IN) e la VC IF (società creditrice, gestita da LA) e delle contabili bancarie dimostrative dei prelevamenti eseguiti da IN quale finanziatore di IN (pag. 18 sentenza della Corte di appello, che richiama le pagg.32, 33 e 34 della sentenza di primo grado, e pag. 29); pertanto, la motivazione della Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si basa soltanto sull'assenza di un intento calunniatorio in capo a IN. Analoghe considerazioni valgono per i reati di cui ai capi B), C) e D) - per i quali la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa DI non solo per la mancanza di qualsiasi intento calunniatorio, ma anche perché la consegna di 90.000 euro da GA a DI è stata ammessa dallo stesso imputato, che ha fornito una spiegazione illogica e non credibile (si veda la motivazione contenuta alle pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata — e per il capo E), per il quale la Corte di appello aggiunge la considerazione che si tratta di persone offese individuate dagli inquirenti, e non presentatesi spontaneamente. 8 1.2 Quanto alla eccezione secondo cui il reato contestato avrebbe dovuto essere derubricato in quello previsto dall'art. 393 cod.pen. (che la Corte di appello tratta nella parte dedicata al coimputato GA RC) osserva il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606 cod. proc. pen comma 3, ultima parte, (Sez.2, sentenza n.22123 del 08/02/2013, Ftv. 255361). Nel caso in esame, i ricorrenti non si confrontano con una delle argomentazioni decisive contenute nella sentenza di appello, e cioè che l'avvenuta insinuazione al passivo fallimentare della AR s.r.l. da parte della VC IF per l'intero importo impediva che lo stesso importo potesse essere azionato una seconda volta;
e che gli imputati fossero consapevoli di ciò è emerso dalla deposizione dell'avv. Borgarelli che, interpellato da GA AL e da LA, aveva chiaramente spiegato che non era possibile recuperare dalla persona fisica un credito vantato nei confronti della società; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha concluso che la somma minore pretesa dagli imputati fosse dettata da un'ottica verosimilmente punitiva e sanzionatoria per l'inadempimento della società da lui amministrata, fermo restando l'inesistenza di un credito azionabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale;
a ciò si può aggiungere che dalle conversazioni intercettate risulta che i GA non ic)2InRy avevano ricevuto alcun mandato dallo stesso)-(si veda la conversazione riportata a pag.13 della sentenza di primo grado: IN: "Ma il francese ha detto che non vi conosce neanche"; GA AL: 'Tu non ti preoccupare del francese, tu hai preso un accordo con noi..."; pag. 14: LA: "No, guarda, IN, io ti dico una cosa, io non ho mandato nessuno, se questa gente viene da te da parte mia, tu li butti fuori e basta, io non ho mandato nessuno...") La nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 ha precisato che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile 9 senza travalicarne il contenuto;
le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vedendosi nella più grave fattispecie di cui all'ad. 629 cod.pen.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui:" Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)". 1.3 Quanto al reato di cui al capo H), la Corte di appello ha innanzitutto rilevato come OT, sentito come testimone assistito, abbia negato di avere coinvolto i GA nella vicenda, e ha ribadito di non aver ceduto loro il credito (pag. 24), trattando poi la posizione di GA AL a pag. 34 della sentenza impugnata ed evidenziando la violenza da lui esercitata nei confronti della persona offesa RA;
determinante è poi la considerazione che non vi è neppure la certezza della possibile azionabilità del credito in giudizio, il chè porta ad escludere l'applicazione dell'ad. 393 cod. pen. 1.4 Relativamente all'aggravante del metodo mafioso, si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'ad. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525; da ultimo, vedi 36431 del 02/07/2019, Bruzzede, Rv. 277033: "La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'ad. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa"). Il dato qualificante di tale circostanza è rappresentato dal riscontro, nella condotta oggetto di imputazione, della specifica funzione diretta «a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo 10 di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 6 277222 - 0); ciò in quanto la disposizione che prevede l'indicata circostanza aggravante «ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 - 01). I principi su ricordati mettono in rilievo, pertanto, la necessità di accertare che la condotta posta in essere risulti oggettivamente intimidatoria, perché «dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso» (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, Costantino, Rv. 270572 - 01); accertamento che impone la valutazione delle specifiche modalità esecutive del delitto, con riguardo sia a peculiari connotazioni dell'agire del reo, sia alla rappresentazione che di quella condotta venga fornita alla vittima, per desumerne gli effetti che l'azione sia stata in grado di esercitare. E' vero che non sono sufficienti suggestioni o convincimenti desunti dalla vittima, come per l'ipotesi in cui l'autore abbia fatto riferimento alla sua provenienza geografica (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, citata in ricorso), ma nel caso in esame, relativamente al reato contestato al capo A), è stato evidenziato (pag.22) che AC MA, in occasione della visita presso l'abitazione di IN, avesse fatto riferimento a calabresi residenti in [...], che avrebbero posto in essere azioni ben più aggressive in caso di mancato pagamento del credito, e che IN era a conoscenza della caratura criminale dei GA in quanto coinvolti in fatti inerenti la criminalità organizzata;
non vi era soltanto il riferimento alla provenienza territoriale dei soggetti che sarebbero intervenuti (calabresi), ma anche che tali soggetti sarebbero stati pericolosi, ingenerando quindi la convinzione nella persona offesa di avere a che fare con un gruppo criminale organizzato (si veda, sul punto, pag.63 della sentenza di primo grado, nella quale viene posto in evidenza che gli imputati si presentavano come riscossori per conto di altri soggetti, per cui "gli imputati lasciano intendere non solo di essere in contatto con siffatti ambienti criminali, ma di godere presso di essi del credito riconosciuto agli affiliati"), Quanto al capo D), ferme restando le considerazioni sopra esposte, la Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 416-131s.1 cod. pen. sulla base del prospettato intervento della DIA con il coinvolgimento di DI nelle vicende inerenti il procedimento di prevenzione attuato nei suoi confronti, ritenendo che il taglio delle piante di DI minacciato da Gaglianei si inserisse in un'ottica di controllo del territorio tipico delle modalità mafiose;
trattasi di motivazione di merito sulla quale non è ammesso sindacato nella presente sede. 1.5 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata nneritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) Nel caso in esame il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente manifesta infondatezza del motivo. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di GA RC deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Per quanto riguarda i primi tre motivi di ricorso, si richiama quanto già esposto a proposito del coimputato GA AL, aggiungendo la considerazione che la tesi secondo cui egli era stato incaricato da LA di riscuotere il credito r 12 kr\j(s\I dietro la promessa di un compenso, che quindi non avrebbe danneggiato la persona offesa ma inciso solo sul credito di LA, non comporta che lo stesso debba rispondere del reato di cui all'art. 393 cod. pen. anziché di quello previsto dall'art. 629 cod. pen.: infatti, in ordine al contenuto della pretesa, va aggiunto che, quanto al concorso dei terzi nei fatti, le Sezioni Unite hanno precisato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 03); chiamata a chiarire in motivazione il suddetto concetto si è affermato come:" La giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Questo orientamento va condiviso e ribadito. Due sono i punti di partenza di questa ulteriore disamina, necessariamente costituiti dai principi in precedenza affermati: - il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo;
- il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico. Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il C (- 13 ij\ creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". (questo passo della motivazione è stato riportato anche dalla Corte di appello a pag.21 della sentenza impugnata). 2.2 Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023, come noto, è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"; pertanto, parametro per l'applicazione della diminuente prevista non è soltanto la lieve entità del danno, ma devono essere considerate anche "i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione"; nel caso in esame, sono state poste in essere nei confronti della persona offesa una minaccia ("gli avrebbero rotto i denti" e una violenza ("lo schiaffo al volto") per cui è da escludere che le modalità dell'azione possano portare ad un giudizio di lieve entità del fatto. Appare comunque preliminare la considerazione che "in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni" (Sez.2, n. 19543 del 27/03/2024, G, Rv. 286536); non risultando che vi sia stata una richiesta in tal senso nel corso del giudizio di appello, il motivo risulta inammissibile. 2.3 Per quanto riguarda il reato di cui al capo I), la Corte di appello ha esposto ampia motivazione a pag.26 della sentenza impugnata e, con riguardo alle censure del ricorrente, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di 14 reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Relativamente alla eccezione sulla domanda suggestiva, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo' la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che la domanda suggestiva può compromettere la genuinità della dichiarazione ove abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato)." (Sez.3 n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399) 2.4 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione a pag. 28 della sentenza impugnata;
né si può dire che vi sia stata una duplice valutazione degli stessi elementi, posto che, a fronte del diniego del beneficio, era onere del ricorrente indicare quali erano gli elementi che avrebbero dovuto portare alla soluzione contraria (come sopra precisato), ma nulla è stato dedotto al riguardo, con conseguente manifesta infondatezza del motivo per genericità; la Corte di appello ha anche motivato i singoli aumenti per la continuazione (vedi pag.28). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AC MA deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Relativamente ai primi due motivi, si ribadisce quanto sopra esposto a proposito degli analoghi motivi proposti nell'interesse di GA AL, con l'ulteriore considerazione, per quanto riguarda l'eccepito ruolo marginale di AC, che la Corte di appello ha evidenziato la sua partecipazione al primo incontro con la persona offesa IN, nel corso del quale proprio AC era in possesso del carteggio relativo ai rapporti tra AR e VC IF, ponendosi quindi come soggetto indispensabile per l'esecuzione dell'estorsione; ed era stato proprio AC a prospettare a IN l'intervento di soggetti calabresi, dalle azioni dei quali gli imputati non sarebbero stato in grado di proteggerlo, integrando tale condotta la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.2 Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, anche in questo caso non viene indicato alcun motivo per il quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio;
inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è 15 costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato;
nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 37 della sentenza impugnata;
nessuna contraddizione vi è, infine, nel fatto che la posizione di AC sia stata considerata accessoria a quella di GA RC, motivazione in base alla quale la Corte di appello ha deciso di ridurre la pena inflitta in primo grado. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
il ricorrente GA AL deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DI OB, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, GA AL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DI OB c::he liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge Così deciso il 22/11/2024