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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 22870/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e di scadenza dei termini dii cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22870/2020 R.G. cui risulta riunito il giudizio recante R.G. n. 26318/2020,
TRA
NAPOLI, (c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. Avv. (c.f. ) procuratore di se Controparte_1 CodiceFiscale_1
stesso, il quale elegge domicilio presso il suo studio in Napoli alla Via Consalvo Carelli 24;
attore
(c.f.: : , in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore p.t. Avv. (c.f. ) procuratore di se Controparte_1 CodiceFiscale_1
stesso, il quale elegge domicilio presso il suo studio in Napoli alla Via Consalvo Carelli 24;
attore in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede Parte_2
legale in Napoli, Via Argine 929, CF e PI , rappresentato e difeso dall'avv. Ivan P.IVA_3
Filippelli giusta procura in atti convenuto
n persona del legale rapp.te p.t. P. Iva Controparte_3 P.IVA_4
rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredo Flajani e dall'avv. Silvia Traverso, giusta procura in atti chiamata in garanzia
1 CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta, sia la difesa svolta dalla impresa di assicurazione chiamata in garanzia, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sito in Napoli, , a Parte_1 Parte_1
mezzo del suo amministratore pro tempore avv. , anche quale procuratore di se Controparte_1
medesimo, esponeva che a seguito di un movimento del fabbricato di Parte_1
avvenuto in data 19.12.2018 si era evidenziato al suo interno un consistente quadro fessurativo che interessava le murature portanti, i pavimenti e le tramezzature, per il quale veniva richiesto l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco che insieme alla Polizia Municipale di Napoli, provvedevano ad allertare la RO CI . Esponeva altresì che il giorno 20.12.2018 intervenivano sul posto, oltre alle forze dell'ordine ed al personale della RO CI, anche Parte personale tecnico dell'azienda speciale e personale del Servizio Ciclo Integrato delle fogne che riscontravano una consistente perdita d'acqua da una tubazione di carico in sede stradale posta a metà di , per la quale veniva inibito l'accesso al Condominio fino alla cessazione di Parte_3
Parte ogni pericolo, a seguito anche della riparazione della conduttura idrica da parte dell' Esponeva inoltre che, successivamente, all'esito di un monitoraggio strumentale relativo all'evoluzione delle lesioni e degli abbassamenti del fabbricato in data 28/5/19 veniva emesso certificato di eliminato pericolo, inerente i dissesti subiti dal fabbricato condominiale. Il Condominio attore rappresentava che al fine di accertare le cause ed i danni subiti veniva depositato ricorso ex art. 696 c.p.c. innanzi al competente Tribunale di Napoli e rubricato al R.G. n. 20751/19, al quale veniva riunito analogo procedimento promosso dal , recante R.G. n. 23406/19, in Controparte_4
conseguenza dei danni subiti da tale stabile nel medesimo dissesto del 19/12/2018. Il Condominio rappresentava altresì che il C.T.U. incaricato, Ing. all'esito delle indagini peritali Persona_1
svolte accertava la sussistenza del nesso eziologico tra la rottura della condotta idrica avvenuta in ivi comprese le ulteriori perdite di acqua provenienti dalla condotta pubblica di Parte_3
Salita Paradiso, verificatesi successivamente nel marzo 2020 ed i danni subiti dal fabbricato condominiale di Via Pasquale Scura, 39 e 41. In particolare, evidenziava che il C.T.U. aveva stimato
2 in €. 670.139,22 il costo complessivo per gli interventi di ripristino allo stabile condominiale di Via Parte Scura n. 39, comprese le spese tecniche, in conseguenza sia della perdita della rete idrica dell' verificatasi nel dicembre del 2018 in che di quella successivamente avvenuta nel Parte_3
marzo 2020 in Salita Paradiso di cui chiedeva il ristoro.
Parte Si costituiva in giudizio l' rappresentando in via preliminare essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la compagnia di assicurazione giusta polizza n. CP_3
F1800002715 che copriva l'evento dedotto in giudizio, precisando di essere in regola nel pagamento del premio assicurativo e di avere tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione con lettera cautelativa del 20.2.2020. L'ABC pertanto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia detta assicurazione al fine di essere tenuta indenne di quanto poteva essere chiamata a pagare.
Nel merito in ogni caso eccepiva che, nel caso di specie, non vi era la prova che il tratto di tubazione di adduzione idrica, dalla quale sarebbe fuoriuscita l'acqua si trovasse a monte del punto di consegna della fornitura idrica e quindi nella disponibilità e custodia dell' convenuta. CP_5
L'ABC in ogni caso contestava specificatamente la ricostruzione dei fatti prospettata dal attore e la mancanza di nesso di causalità tra l'evento ed i danni lamentati. Parte_1
Sottolineava altresì che, già prima dell'evento, l'edificio condominiale presentava un quadro fessurativo e delle condizioni generali di manutenzione pessime, non riconducibili alla perdita d'acqua accertata, per niente consistente e peraltro tempestivamente eliminata dai tecnici dell'azienda intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti. Parte La convenuta evidenziava infine che la c.t.u. svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo era errata perché aveva disatteso le osservazioni critiche del proprio CTP di parte, ing.
ed in particolare si segnalava che durante le operazioni peritali era stato Persona_2 possibile accertare che la struttura dell' edificio era stata modificata nel tempo, confrontando all'uopo le planimetrie prodotte dal c.t.u., riportate nella bozza di relazione trasmessa ai periti di parte, dalle quali erano emerse le notevoli variazioni eseguite nelle murature portanti che avevano certamente determinato un notevole peggioramento delle caratteristiche statiche degli edifici. Si segnalava che, in alcuni casi, le murature portanti esistenti al piano terra erano state del tutto eliminate e sostanzialmente modificate nei piani superiori, con differenze notevoli da piano a piano.
Tali osservazioni, si ribadiva, benchè sottoposte al C.T.U. erano state da questi non tenute in considerazione e valutate contraddittoriamente, minimizzandole da un lato e rilevando dall'altro, ad esempio, che la muratura dell'androne condominiale risultava completamente abolita in elevazione.
Autorizzata la chiamata in garanzia si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione, Parte contestando l'operatività del contratto di polizza invocato dall' subordinata al verificarsi di un
3 danno che fosse conseguenza di un fatto accidentale accaduto nella vigenza della polizza, mentre nel caso di specie gli eventi dedotti erano riconducibili a diverse perdite della rete idrica in gestione Parte ad intervenute nel tempo, anche prima della stipula del contratto assicurativo. In ogni caso , invocava l'operatività della franchigia convenuta in €. 257.000,00.
All'udienza del 06.10.2021 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento pendente recante R.G. 26318/2020 stante identità oggettiva e soggettiva tra gli stessi.
Invero il diverso Condominio attore di , come rappresentato e difeso in Controparte_2 epigrafe, nell'atto introduttivo del procedimento riunito aveva dedotto le medesime circostanze e fatti all'origine della identica domanda di risarcimento dei danni, solo quantificata in €.634.079,16
(somma comprensiva di spese tecniche).
Parte Anche l' costituitasi nel giudizio riunito aveva avanzato le medesime eccezioni difensive già svolte nel giudizio contro il , chiedendo anche in questa Controparte_6 sede di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione ai Controparte_3 fini della malleva per l'ipotesi di condanna.
Tuttavia d'ufficio il Giudice di tale processo aveva rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la eventuale riunione prima ancora che venisse autorizzata la chiamata in garanzia, autorizzata successivamente alla disposta riunione con la richiamata ordinanza del 6.10.2021.
All'esito della costituzione della compagnia di assicurazione e delle eccezioni difensive svolte in merito all'operatività della polizza assicurativa l'ABC chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la medesima compagnia di assicurazione in merito all'operatività di altra polizza assicurativa per il periodo antecedente il marzo 2018 e fino al 28.03.2015.
Tale istanza veniva ritenuta superflua in quanto relativa al medesimo rapporto di garanzia, comunque in essere all'epoca dei fatti, e che la specificazione del periodo di operatività della polizza costituiva una mera emendatio libelli nel senso di precisazione ed ampliamento della domanda di garanzia per la quale non era necessaria un'ulteriore chiamata essendo la compagnia di assicurazione peraltro già costituita in giudizio.
Ammessa ed espletata la prova orale, veniva convocato il CTU per integrare ed Per_1
attualizzare i computi metrici allegati alla relazione di ATP depositata dal medesimo per entrambi i
Condomini attori, in atti ed all'esito veniva conferito al CTU in questione mandato per rispondere al seguente quesito: “aggiorni il CTU i costi dei lavori indicati in consulenza ai valori attuali secondo il tariffario del genio civile del 2023 in vigore”.
All'esito del deposito di tale relazione integrativa , precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione.
La domanda dei Condomini attori è fondata nei termini e nei limiti di cui si dirà di seguito.
4 Le controversie in esame devono ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo gli istanti
Parte allegato nell'atto introduttivo che la responsabilità dell' convenuta per i danni da essi sofferti discendeva dalla rottura della rete idrica pubblica verificatasi nel dicembre 2018 in Parte_3
e di quella successivamente avvenuta nel marzo 2020 in Salita Paradiso con conseguente dissesto alle parti comuni degli immobili condominiali.
Tali circostanze di fatto non sono contestate fra le parti, in quanto l'ABC ha sostanzialmente confermato il verificarsi degli eventi ( comprovati peraltro dagli interventi dei Vigili del Fuoco) e che la fuoriuscita incontrollata di acqua era stata originata dalla rottura delle condutture di sua pertinenza.
Tanto chiarito, in punto di diritto, l'affermazione di responsabilità della convenuta può ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dal richiamato art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, 2331).
Si tratta quindi di una fattispecie di responsabilità oggettiva ( Cassazione Sez. U - , Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022) il cui limite è costituito dal fortuito, qui da intendersi in senso ampio, come qualsiasi fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, attinente alle modalità di causazione del fatto ed idoneo ad interrompere il nesso di derivazione eziologica tra la cosa e l'evento lesivo: in questa accezione rientrano anche il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché esso sia dotato di esclusiva efficacia causale e sia connotato dei caratteri della imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. L'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. involge, in definitiva,
l'accertamento del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali e la ricerca dell'effettivo antecedente dannoso, per cui l'indagine sulla condotta del danneggiato può alternativamente condurre: a negare ad essa ogni rilievo eziologico (con affermazione della esclusiva responsabilità del custode); ovvero, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (cd. fortuito esimente, in cui la cosa in custodia è mera occasione del danno, con derivante esclusione di responsabilità del custode); o infine ad assegnarle un efficacia causale concorrente (in cui la cosa in custodia per effetto del fattore esterno assume un dinamismo dannoso e concorre nella determinazione dell'evento lesivo: in tal caso, la responsabilità del custode va diminuita ai sensi del primo comma dell'art.1227 c.c.).
Nella controversia in esame, appare di certo dimostrata l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa in custodia della convenuta (la conduttura idrica) e l'evento lesivo, cioè il riversamento
5 dell'acqua nelle fondazioni degli edifici condominiali e nulla è stato allegato al riguardo dalla convenuta per escludere la propria responsabilità.
Va in proposito rilevato che dalla relazione tecnica d'ufficio redatta dal CTU incaricato ing. nell'ambito dei procedimenti per ATP R.G. n. 23406/2019 e n. 20751/2019 riuniti, Per_1 instaurati dal nei confronti dell'azienda speciale Parte_4
Parte si evince che: “Per quanto riguarda i danni strutturali sono state riscontrate profonde lesioni, quasi sempre di natura passante, alle murature portanti, sia perimetrali, sia partimentali, sia di spina, sia d'ambito, dei due edifici condominiali oggetto di Ricorso. Le lesioni riferite sono solo ed esclusivamente quelle di recente formazione, ben distinguibili da quelle vetuste, anche perché, al di là dello stato manutentivo delle facciate, o delle parti comuni, per quanto attiene il fabbricato al
Pa civico , le unità risultano per la maggior parte, oggetto di manutenzione e, salvo rarissime eccezioni, si sono riscontrate in buono stato manutentivo (talune unità erano oggetto di lavori interni, all'atto degli accessi collegiali).” In particolare, il predetto CTU, anche sulla scorta della documentazione ufficiale e di documentazione fotografica, evidenziava che: “(…)la natura delle lesioni ed in generale dei danni rilevati sui luoghi all'attualità e di cui al Ricorso, appare, nella totalità dei casi rilevati, di recente formazione, per cui si ritiene che la creazione degli stessi, risalga all'evento per cui è Procedimento, in uno anche agli ulteriori eventi riscontrati nel corso del procedere delle operazioni peritali.” Il CTU, nella relazione, evidenziava, altresì, che:
“L'esame complessivo dell'intero quadro fessurativo dei due fabbricati lascia dedurre, come detto, un moto di traslazione verticale assoluta iniziale, avvenuto, in entrambi gli edifici, in corrispondenza dei paramenti murari latistanti il e seguito successivamente, Parte_3 nell'evoluzione dinamica del moto, da traslazioni successive e più consistenti nella porzione di connessione tra i due civici istanti, provocate, verosimilmente, dal trascinamento verso valle dei terreni fondali. Le caratteristiche dello sviluppo del moto dedotte dallo studio del quadro fessurativo presentano gli aspetti dei moti da dissesti fondali dovuti al decadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di riporto di superficie, di scarsa consistenza ed estremamente vulnerabili alle perdite idriche, soprattutto se in pressione, per infiltrazione d'acqua negli stessi. Indubbia, poiché accertata dai fatti, causa dell'infiltrazione d'acqua in pressione nei terreni fondali (probabilmente per un discreto periodo temporale, prima delle verifiche effettuate e delle successive riparazioni) è la rottura della tubazione di carico idrico di proprietà
[...]
al di sotto del piano stradale del (con andamento inclinato verso la CP_7 Parte_3 [...]
), in adiacenza al prospetto esterno del fabbricato al civico 39 e la conseguente fuoruscita Pt_1
d'acqua un pressione.” precisando: “Alla luce di quanto precedentemente descritto, si può
6 ragionevolmente affermare che i danni rilevati in corso di C.T.U. siano stati generati dalla rottura della tubazione corrente lungo il .” Parte_3
Alla stregua di tali inequivoche risultanze, non può non ritenersi provato il nesso di causalità tra la acclarata rottura della condotta idrica nella custodia della convenuta e i gravi danni arrecati CP_5
ai fabbricati condominiali di via Scura n. 39 e n.41.
Alla luce delle citate riflessioni deve evidenziarsi che anche l'attività istruttoria orale esperita ha contribuito a confermare il nesso di causalità tra l'evento dedotto ed i danni lamentati.
In particolare il teste dichiarava: “i responsabili dell'unita operativa Testimone_1 Per_2
che si interessano della rete idrica mi avevano raccontato e documentato i fatti oggetto di causa in relazione alla rottura verificatasi.”
Il teste escusso di parte attrice, , precisava: “fui chiamato dal a Testimone_2 Parte_1
seguito di un evento infiltrativo nel dicembre 2018 per verificare se i fabbricati fossero abitabili o meno;
non ho assistito all'evento ma ho redatto perizia che so essere depositata in atti che confermo interamente;
(…) in corso di espletamento dell'ATP vi è stato un nuovo evento di rottura della tubazione di proprietà della ABC;
quest'ultima ha sempre esibito certificazione di intervento per ambo gli eventi del 2018 e del 2020; tali atti attestavano la chiusura positiva degli interventi con la soluzione dei problemi che avevano causato gli eventi infiltrativi nonché i danni agli edifici.” Parte Analogamente il teste di parte convenuta dichiarava: “nel 2018 siamo stati Testimone_3
chiamati dai Vigili Urbani e della RO CI per uno sgombero di fabbricati in atto;
siamo subito intervenuti ed abbiamo interrotto l'erogazione dell'acqua per una infiltrazione;
fatte le verifiche c'era un rumore di perdita ma non riuscivamo a capire da dove;
il giorno dopo ci fu la sostituzione di un tratto di tubatura non erro proprio su ”. Parte_1
Ed infine, l'ultimo teste escusso di parte attrice, , affermava: “collaboro Testimone_4 informalmente con l'amministratore di ambo i Condomini e pertanto posso dire che nel dicembre del 2018 ci fu un evento di movimento dei due fabbricati;
ci fu un riversamento in strada dei condomini e furono chiamati i Vigili del Fuoco che sgomberarono i fabbricati;
fui contattato da uno dei condomini e mi recai sui luoghi di causa ed ho potuto appurare le fessurazioni nelle murature dei fabbricati in particolare lungo le scale ed ai piani alti del fabbricato;
tutte le persone si erano concentrate a ridosso del fabbricato del n°39; c'erano dei fognatori che accertarono che non era Part un problema delle fogne per cui fu chiamata la;
nel frattempo i Vigili del Fuoco sgomberarono
i fabbricati;
alcuni passarono la notte fuori casa altri tornarono a casa;
la cosa durò alcuni giorni fino all'intervento del Prof. che certificò l'eliminato pericolo e tutti rientrarono in casa;
Tes_2
Part ADR: il giorno successivo nel vico intervenne la che individuò la perdita fece lo Parte_3
7 scavo e sostituì la tubatura;
non ricordo quanto tempo ci volle;
forse 4-5 giorni;
fu chiusa l'acqua a tutta la zona;
ADR: se mal non ricordo nel Marzo 2020 appresi dall'ing. che c'era stata Tes_2
una altra perdita in analoga strada (salita Paradiso 19) per cui un fabbricato continuava a scendere verso Via Pasquale Scusa.”
Le testimonianze, ad avviso del Tribunale, sono attendibili, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui i testi riferiscono per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto, né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità.
In sostanza non è emerso dalla complessiva attività istruttoria svolta niente che possa indurre il
Tribunale a ritenere una condotta colposa dell'attore che avrebbe, presuntamente, violato le normali regole di prudenza e che, in tal senso, possa cogliersi come evento interruttivo del nesso causale.
Tanto acclarato in fatto, va osservato che, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere la ABC custode della succitata conduttura da cui si sono originate le infiltrazioni dannose, quest'ultima, per andare esente da responsabilità civile per il descritto sinistro, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo onere probatorio completamente disatteso sia nell'ambito del procedimento cautelare che in questa sede. Pertanto la convenuta va condannata al risarcimento dei danni causati alle parti istanti a seguito della rottura della conduttura idrica.
A tal fine il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio scientifico e come detto, del tutto coerenti con la documentazione versata in atti e che confermano, anche sotto il versante tecnico, la compatibilità fattuale tra accadimento e danno.
Il Ctu nella fase dell'ATP ha concluso che “I due fabbricati hanno subìto, a causa dell'evento del
2018, danni alle strutture, per effetto della modifica dello stato geomeccanico dei suoli di impianto
(peraltro, in materiali incoerenti) causato da imbibizione degli stessi” precisando tuttavia che “I medesimi suoli sono stati oggetto, nel tempo, di ulteriori passati eventi che, hanno certamente contribuito alla ulteriore modifica dello stato compressivo dei terreni di fondazione;
è stato, tuttavia, solo successivamente all'evento per cui è Procedimento che si sono manifestati i danni lamentati e riscontrati”.
Ha quindi quantificato in maniera che appare corretta i costi necessari al ripristino ed alla messa in sicurezza dei fabbricati condominiali, costi ricalcolati nell'odierno giudizio sulla base del vigente
Prezzario (ed. 2023), tenendo conto ed aggiornando anche le spese tecniche necessarie per l'esecuzione degli interventi di consolidamento.
Ha altresì precisato che tali costi sono riferiti “alla esecuzione di sottofondazioni, sarciture di lesioni e ricostruzione di piattabande danneggiate. Come già detto, le opere di finitura (limitate,
8 praticamente ad una superficie di circa 30 mq, per ciascun fabbricato) e/o pavimentazione (limitate alle sole aree a demolirsi, per l'esecuzione dei micropali) rappresentando davvero parva res, rispetto al coacervo di opere ad eseguirsi e, sicuramente, vista la loro esiguità, non possono dirsi migliorative di uno stato manutentivo generale di un fabbricato”.
Tali costi, così aggiornati all'attualità ammontano pertanto per il Controparte_8
ad € 708.254,56 per opere ed €. 68.305,34 per spese tecniche e per il Condominio civ. 41 CP_8
ad € 663.749,75 per opere ed €. 65.027,96 per spese tecniche, oltre interessi legali sulla
[...]
somma predetta decorrenti dalla data di deposito della CTU e sino alla data di soddisfo.
Parte Va infine esaminata la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta azienda nei confronti della compagnia di assicurazione Controparte_3
Al riguardo deve ritenersi operante il rapporto di garanzia invocato in quanto gli eventi all'origine dei danni lamentati dagli attori risultano coperti dal rapporto assicurativo, essendo stato dedotta e provata l'esistenza di polizze assicurative sottoscritte per eventi risalenti a far data dal 28.03.2015, data di stipula della prima delle polizze in questione.
Pertanto la domanda di risarcimento va accolta e, per l'effetto, la compagnia di assicurazione Parte chiamata in garanzia va condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta della somma di
708.254,56 per opere ed €. 68.305,34 per spese tecniche che quest'ultima è tenuta a corrispondere al e della somma di € 663.749,75 per opere ed €. 65.027,96 per spese Controparte_8
tecniche che la stessa è tenuta a corrispondere al , oltre interessi Parte_5
legali e spese del giudizio, comprese quelle di CTU e quelle relative alla fase di ATP, nella misura di seguito liquidata, detratti gli importi convenuti contrattualmente a titolo di franchigia.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della somma liquidata, ridotte in considerazione della natura della controversia, della non complessità delle questioni trattate, tenendo altresì presente che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale
è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693) e che la liquidazione della fase introduttiva viene valutata una sola volta trattandosi di cause sostanzialmente identiche.
Parte In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva, le spese di lite tra la convenuta e la compagnia di assicurazione chiamata in garanzia, vengono poste a carico di quest'ultima e vengono anch'esse liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al richiamato D.M. 147/2022,
9 tenuto conto della somma liquidata, ridotte in considerazione della natura della controversia e della non complessità delle questioni trattate. Parte Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della convenuta , nella misura liquidata nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 22870/2020 R.G. cui risulta riunito il giudizio recante R.G. n. 26318/2020, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dal sito in Napoli Parte_1 Controparte_8
condanna la convenuta in persona del suo legale rapp.te Parte_2
p.t. al pagamento, in favore dell'attore della somma di €. 708.254,56 per opere ed €.
68.305,34 per spese tecniche oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
- in accoglimento della domanda proposta dal sito in Napoli Parte_1 Parte_5
condanna la convenuta in persona del suo legale rapp.te Parte_2
p.t. al pagamento, in favore dell'attore della somma di €. 663.749,75 per opere ed €.
65.027,96 per spese tecniche oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
Parte
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 20.435,10 per compensi del presente giudizio, €. 5.383,70 per il procedimento di istruzione preventiva, con esclusione di spese vive che non risultano documentate, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso , oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario;
Controparte_1
Parte
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate nella fase dell'ATP e del presente giudizio;
- in accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_3
condanna quest'ultima, in persona del suo legale rapp.te p.t., a tenere
[...]
Parte indenne la convenuta di quanto questa è tenuta a pagare, in favore dei CP_9
attori per sorta, interessi e spese di causa, comprese quelle di CTU, anche relative alla fase dell'istruzione preventiva in virtù di quanto innanzi disposto, detratto quanto convenzionalmente convenuto a titolo di franchigia;
- condanna la come sopra, al pagamento, in favore Controparte_3
dell'ABC delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.218,60, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge se dovuti.
10 Si comunichi.
Napoli, 27/05/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e di scadenza dei termini dii cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22870/2020 R.G. cui risulta riunito il giudizio recante R.G. n. 26318/2020,
TRA
NAPOLI, (c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. Avv. (c.f. ) procuratore di se Controparte_1 CodiceFiscale_1
stesso, il quale elegge domicilio presso il suo studio in Napoli alla Via Consalvo Carelli 24;
attore
(c.f.: : , in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore p.t. Avv. (c.f. ) procuratore di se Controparte_1 CodiceFiscale_1
stesso, il quale elegge domicilio presso il suo studio in Napoli alla Via Consalvo Carelli 24;
attore in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede Parte_2
legale in Napoli, Via Argine 929, CF e PI , rappresentato e difeso dall'avv. Ivan P.IVA_3
Filippelli giusta procura in atti convenuto
n persona del legale rapp.te p.t. P. Iva Controparte_3 P.IVA_4
rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredo Flajani e dall'avv. Silvia Traverso, giusta procura in atti chiamata in garanzia
1 CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta, sia la difesa svolta dalla impresa di assicurazione chiamata in garanzia, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sito in Napoli, , a Parte_1 Parte_1
mezzo del suo amministratore pro tempore avv. , anche quale procuratore di se Controparte_1
medesimo, esponeva che a seguito di un movimento del fabbricato di Parte_1
avvenuto in data 19.12.2018 si era evidenziato al suo interno un consistente quadro fessurativo che interessava le murature portanti, i pavimenti e le tramezzature, per il quale veniva richiesto l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco che insieme alla Polizia Municipale di Napoli, provvedevano ad allertare la RO CI . Esponeva altresì che il giorno 20.12.2018 intervenivano sul posto, oltre alle forze dell'ordine ed al personale della RO CI, anche Parte personale tecnico dell'azienda speciale e personale del Servizio Ciclo Integrato delle fogne che riscontravano una consistente perdita d'acqua da una tubazione di carico in sede stradale posta a metà di , per la quale veniva inibito l'accesso al Condominio fino alla cessazione di Parte_3
Parte ogni pericolo, a seguito anche della riparazione della conduttura idrica da parte dell' Esponeva inoltre che, successivamente, all'esito di un monitoraggio strumentale relativo all'evoluzione delle lesioni e degli abbassamenti del fabbricato in data 28/5/19 veniva emesso certificato di eliminato pericolo, inerente i dissesti subiti dal fabbricato condominiale. Il Condominio attore rappresentava che al fine di accertare le cause ed i danni subiti veniva depositato ricorso ex art. 696 c.p.c. innanzi al competente Tribunale di Napoli e rubricato al R.G. n. 20751/19, al quale veniva riunito analogo procedimento promosso dal , recante R.G. n. 23406/19, in Controparte_4
conseguenza dei danni subiti da tale stabile nel medesimo dissesto del 19/12/2018. Il Condominio rappresentava altresì che il C.T.U. incaricato, Ing. all'esito delle indagini peritali Persona_1
svolte accertava la sussistenza del nesso eziologico tra la rottura della condotta idrica avvenuta in ivi comprese le ulteriori perdite di acqua provenienti dalla condotta pubblica di Parte_3
Salita Paradiso, verificatesi successivamente nel marzo 2020 ed i danni subiti dal fabbricato condominiale di Via Pasquale Scura, 39 e 41. In particolare, evidenziava che il C.T.U. aveva stimato
2 in €. 670.139,22 il costo complessivo per gli interventi di ripristino allo stabile condominiale di Via Parte Scura n. 39, comprese le spese tecniche, in conseguenza sia della perdita della rete idrica dell' verificatasi nel dicembre del 2018 in che di quella successivamente avvenuta nel Parte_3
marzo 2020 in Salita Paradiso di cui chiedeva il ristoro.
Parte Si costituiva in giudizio l' rappresentando in via preliminare essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la compagnia di assicurazione giusta polizza n. CP_3
F1800002715 che copriva l'evento dedotto in giudizio, precisando di essere in regola nel pagamento del premio assicurativo e di avere tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione con lettera cautelativa del 20.2.2020. L'ABC pertanto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia detta assicurazione al fine di essere tenuta indenne di quanto poteva essere chiamata a pagare.
Nel merito in ogni caso eccepiva che, nel caso di specie, non vi era la prova che il tratto di tubazione di adduzione idrica, dalla quale sarebbe fuoriuscita l'acqua si trovasse a monte del punto di consegna della fornitura idrica e quindi nella disponibilità e custodia dell' convenuta. CP_5
L'ABC in ogni caso contestava specificatamente la ricostruzione dei fatti prospettata dal attore e la mancanza di nesso di causalità tra l'evento ed i danni lamentati. Parte_1
Sottolineava altresì che, già prima dell'evento, l'edificio condominiale presentava un quadro fessurativo e delle condizioni generali di manutenzione pessime, non riconducibili alla perdita d'acqua accertata, per niente consistente e peraltro tempestivamente eliminata dai tecnici dell'azienda intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti. Parte La convenuta evidenziava infine che la c.t.u. svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo era errata perché aveva disatteso le osservazioni critiche del proprio CTP di parte, ing.
ed in particolare si segnalava che durante le operazioni peritali era stato Persona_2 possibile accertare che la struttura dell' edificio era stata modificata nel tempo, confrontando all'uopo le planimetrie prodotte dal c.t.u., riportate nella bozza di relazione trasmessa ai periti di parte, dalle quali erano emerse le notevoli variazioni eseguite nelle murature portanti che avevano certamente determinato un notevole peggioramento delle caratteristiche statiche degli edifici. Si segnalava che, in alcuni casi, le murature portanti esistenti al piano terra erano state del tutto eliminate e sostanzialmente modificate nei piani superiori, con differenze notevoli da piano a piano.
Tali osservazioni, si ribadiva, benchè sottoposte al C.T.U. erano state da questi non tenute in considerazione e valutate contraddittoriamente, minimizzandole da un lato e rilevando dall'altro, ad esempio, che la muratura dell'androne condominiale risultava completamente abolita in elevazione.
Autorizzata la chiamata in garanzia si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione, Parte contestando l'operatività del contratto di polizza invocato dall' subordinata al verificarsi di un
3 danno che fosse conseguenza di un fatto accidentale accaduto nella vigenza della polizza, mentre nel caso di specie gli eventi dedotti erano riconducibili a diverse perdite della rete idrica in gestione Parte ad intervenute nel tempo, anche prima della stipula del contratto assicurativo. In ogni caso , invocava l'operatività della franchigia convenuta in €. 257.000,00.
All'udienza del 06.10.2021 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento pendente recante R.G. 26318/2020 stante identità oggettiva e soggettiva tra gli stessi.
Invero il diverso Condominio attore di , come rappresentato e difeso in Controparte_2 epigrafe, nell'atto introduttivo del procedimento riunito aveva dedotto le medesime circostanze e fatti all'origine della identica domanda di risarcimento dei danni, solo quantificata in €.634.079,16
(somma comprensiva di spese tecniche).
Parte Anche l' costituitasi nel giudizio riunito aveva avanzato le medesime eccezioni difensive già svolte nel giudizio contro il , chiedendo anche in questa Controparte_6 sede di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione ai Controparte_3 fini della malleva per l'ipotesi di condanna.
Tuttavia d'ufficio il Giudice di tale processo aveva rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la eventuale riunione prima ancora che venisse autorizzata la chiamata in garanzia, autorizzata successivamente alla disposta riunione con la richiamata ordinanza del 6.10.2021.
All'esito della costituzione della compagnia di assicurazione e delle eccezioni difensive svolte in merito all'operatività della polizza assicurativa l'ABC chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la medesima compagnia di assicurazione in merito all'operatività di altra polizza assicurativa per il periodo antecedente il marzo 2018 e fino al 28.03.2015.
Tale istanza veniva ritenuta superflua in quanto relativa al medesimo rapporto di garanzia, comunque in essere all'epoca dei fatti, e che la specificazione del periodo di operatività della polizza costituiva una mera emendatio libelli nel senso di precisazione ed ampliamento della domanda di garanzia per la quale non era necessaria un'ulteriore chiamata essendo la compagnia di assicurazione peraltro già costituita in giudizio.
Ammessa ed espletata la prova orale, veniva convocato il CTU per integrare ed Per_1
attualizzare i computi metrici allegati alla relazione di ATP depositata dal medesimo per entrambi i
Condomini attori, in atti ed all'esito veniva conferito al CTU in questione mandato per rispondere al seguente quesito: “aggiorni il CTU i costi dei lavori indicati in consulenza ai valori attuali secondo il tariffario del genio civile del 2023 in vigore”.
All'esito del deposito di tale relazione integrativa , precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione.
La domanda dei Condomini attori è fondata nei termini e nei limiti di cui si dirà di seguito.
4 Le controversie in esame devono ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo gli istanti
Parte allegato nell'atto introduttivo che la responsabilità dell' convenuta per i danni da essi sofferti discendeva dalla rottura della rete idrica pubblica verificatasi nel dicembre 2018 in Parte_3
e di quella successivamente avvenuta nel marzo 2020 in Salita Paradiso con conseguente dissesto alle parti comuni degli immobili condominiali.
Tali circostanze di fatto non sono contestate fra le parti, in quanto l'ABC ha sostanzialmente confermato il verificarsi degli eventi ( comprovati peraltro dagli interventi dei Vigili del Fuoco) e che la fuoriuscita incontrollata di acqua era stata originata dalla rottura delle condutture di sua pertinenza.
Tanto chiarito, in punto di diritto, l'affermazione di responsabilità della convenuta può ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dal richiamato art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, 2331).
Si tratta quindi di una fattispecie di responsabilità oggettiva ( Cassazione Sez. U - , Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022) il cui limite è costituito dal fortuito, qui da intendersi in senso ampio, come qualsiasi fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, attinente alle modalità di causazione del fatto ed idoneo ad interrompere il nesso di derivazione eziologica tra la cosa e l'evento lesivo: in questa accezione rientrano anche il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché esso sia dotato di esclusiva efficacia causale e sia connotato dei caratteri della imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. L'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. involge, in definitiva,
l'accertamento del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali e la ricerca dell'effettivo antecedente dannoso, per cui l'indagine sulla condotta del danneggiato può alternativamente condurre: a negare ad essa ogni rilievo eziologico (con affermazione della esclusiva responsabilità del custode); ovvero, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (cd. fortuito esimente, in cui la cosa in custodia è mera occasione del danno, con derivante esclusione di responsabilità del custode); o infine ad assegnarle un efficacia causale concorrente (in cui la cosa in custodia per effetto del fattore esterno assume un dinamismo dannoso e concorre nella determinazione dell'evento lesivo: in tal caso, la responsabilità del custode va diminuita ai sensi del primo comma dell'art.1227 c.c.).
Nella controversia in esame, appare di certo dimostrata l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa in custodia della convenuta (la conduttura idrica) e l'evento lesivo, cioè il riversamento
5 dell'acqua nelle fondazioni degli edifici condominiali e nulla è stato allegato al riguardo dalla convenuta per escludere la propria responsabilità.
Va in proposito rilevato che dalla relazione tecnica d'ufficio redatta dal CTU incaricato ing. nell'ambito dei procedimenti per ATP R.G. n. 23406/2019 e n. 20751/2019 riuniti, Per_1 instaurati dal nei confronti dell'azienda speciale Parte_4
Parte si evince che: “Per quanto riguarda i danni strutturali sono state riscontrate profonde lesioni, quasi sempre di natura passante, alle murature portanti, sia perimetrali, sia partimentali, sia di spina, sia d'ambito, dei due edifici condominiali oggetto di Ricorso. Le lesioni riferite sono solo ed esclusivamente quelle di recente formazione, ben distinguibili da quelle vetuste, anche perché, al di là dello stato manutentivo delle facciate, o delle parti comuni, per quanto attiene il fabbricato al
Pa civico , le unità risultano per la maggior parte, oggetto di manutenzione e, salvo rarissime eccezioni, si sono riscontrate in buono stato manutentivo (talune unità erano oggetto di lavori interni, all'atto degli accessi collegiali).” In particolare, il predetto CTU, anche sulla scorta della documentazione ufficiale e di documentazione fotografica, evidenziava che: “(…)la natura delle lesioni ed in generale dei danni rilevati sui luoghi all'attualità e di cui al Ricorso, appare, nella totalità dei casi rilevati, di recente formazione, per cui si ritiene che la creazione degli stessi, risalga all'evento per cui è Procedimento, in uno anche agli ulteriori eventi riscontrati nel corso del procedere delle operazioni peritali.” Il CTU, nella relazione, evidenziava, altresì, che:
“L'esame complessivo dell'intero quadro fessurativo dei due fabbricati lascia dedurre, come detto, un moto di traslazione verticale assoluta iniziale, avvenuto, in entrambi gli edifici, in corrispondenza dei paramenti murari latistanti il e seguito successivamente, Parte_3 nell'evoluzione dinamica del moto, da traslazioni successive e più consistenti nella porzione di connessione tra i due civici istanti, provocate, verosimilmente, dal trascinamento verso valle dei terreni fondali. Le caratteristiche dello sviluppo del moto dedotte dallo studio del quadro fessurativo presentano gli aspetti dei moti da dissesti fondali dovuti al decadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di riporto di superficie, di scarsa consistenza ed estremamente vulnerabili alle perdite idriche, soprattutto se in pressione, per infiltrazione d'acqua negli stessi. Indubbia, poiché accertata dai fatti, causa dell'infiltrazione d'acqua in pressione nei terreni fondali (probabilmente per un discreto periodo temporale, prima delle verifiche effettuate e delle successive riparazioni) è la rottura della tubazione di carico idrico di proprietà
[...]
al di sotto del piano stradale del (con andamento inclinato verso la CP_7 Parte_3 [...]
), in adiacenza al prospetto esterno del fabbricato al civico 39 e la conseguente fuoruscita Pt_1
d'acqua un pressione.” precisando: “Alla luce di quanto precedentemente descritto, si può
6 ragionevolmente affermare che i danni rilevati in corso di C.T.U. siano stati generati dalla rottura della tubazione corrente lungo il .” Parte_3
Alla stregua di tali inequivoche risultanze, non può non ritenersi provato il nesso di causalità tra la acclarata rottura della condotta idrica nella custodia della convenuta e i gravi danni arrecati CP_5
ai fabbricati condominiali di via Scura n. 39 e n.41.
Alla luce delle citate riflessioni deve evidenziarsi che anche l'attività istruttoria orale esperita ha contribuito a confermare il nesso di causalità tra l'evento dedotto ed i danni lamentati.
In particolare il teste dichiarava: “i responsabili dell'unita operativa Testimone_1 Per_2
che si interessano della rete idrica mi avevano raccontato e documentato i fatti oggetto di causa in relazione alla rottura verificatasi.”
Il teste escusso di parte attrice, , precisava: “fui chiamato dal a Testimone_2 Parte_1
seguito di un evento infiltrativo nel dicembre 2018 per verificare se i fabbricati fossero abitabili o meno;
non ho assistito all'evento ma ho redatto perizia che so essere depositata in atti che confermo interamente;
(…) in corso di espletamento dell'ATP vi è stato un nuovo evento di rottura della tubazione di proprietà della ABC;
quest'ultima ha sempre esibito certificazione di intervento per ambo gli eventi del 2018 e del 2020; tali atti attestavano la chiusura positiva degli interventi con la soluzione dei problemi che avevano causato gli eventi infiltrativi nonché i danni agli edifici.” Parte Analogamente il teste di parte convenuta dichiarava: “nel 2018 siamo stati Testimone_3
chiamati dai Vigili Urbani e della RO CI per uno sgombero di fabbricati in atto;
siamo subito intervenuti ed abbiamo interrotto l'erogazione dell'acqua per una infiltrazione;
fatte le verifiche c'era un rumore di perdita ma non riuscivamo a capire da dove;
il giorno dopo ci fu la sostituzione di un tratto di tubatura non erro proprio su ”. Parte_1
Ed infine, l'ultimo teste escusso di parte attrice, , affermava: “collaboro Testimone_4 informalmente con l'amministratore di ambo i Condomini e pertanto posso dire che nel dicembre del 2018 ci fu un evento di movimento dei due fabbricati;
ci fu un riversamento in strada dei condomini e furono chiamati i Vigili del Fuoco che sgomberarono i fabbricati;
fui contattato da uno dei condomini e mi recai sui luoghi di causa ed ho potuto appurare le fessurazioni nelle murature dei fabbricati in particolare lungo le scale ed ai piani alti del fabbricato;
tutte le persone si erano concentrate a ridosso del fabbricato del n°39; c'erano dei fognatori che accertarono che non era Part un problema delle fogne per cui fu chiamata la;
nel frattempo i Vigili del Fuoco sgomberarono
i fabbricati;
alcuni passarono la notte fuori casa altri tornarono a casa;
la cosa durò alcuni giorni fino all'intervento del Prof. che certificò l'eliminato pericolo e tutti rientrarono in casa;
Tes_2
Part ADR: il giorno successivo nel vico intervenne la che individuò la perdita fece lo Parte_3
7 scavo e sostituì la tubatura;
non ricordo quanto tempo ci volle;
forse 4-5 giorni;
fu chiusa l'acqua a tutta la zona;
ADR: se mal non ricordo nel Marzo 2020 appresi dall'ing. che c'era stata Tes_2
una altra perdita in analoga strada (salita Paradiso 19) per cui un fabbricato continuava a scendere verso Via Pasquale Scusa.”
Le testimonianze, ad avviso del Tribunale, sono attendibili, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui i testi riferiscono per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto, né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità.
In sostanza non è emerso dalla complessiva attività istruttoria svolta niente che possa indurre il
Tribunale a ritenere una condotta colposa dell'attore che avrebbe, presuntamente, violato le normali regole di prudenza e che, in tal senso, possa cogliersi come evento interruttivo del nesso causale.
Tanto acclarato in fatto, va osservato che, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere la ABC custode della succitata conduttura da cui si sono originate le infiltrazioni dannose, quest'ultima, per andare esente da responsabilità civile per il descritto sinistro, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo onere probatorio completamente disatteso sia nell'ambito del procedimento cautelare che in questa sede. Pertanto la convenuta va condannata al risarcimento dei danni causati alle parti istanti a seguito della rottura della conduttura idrica.
A tal fine il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio scientifico e come detto, del tutto coerenti con la documentazione versata in atti e che confermano, anche sotto il versante tecnico, la compatibilità fattuale tra accadimento e danno.
Il Ctu nella fase dell'ATP ha concluso che “I due fabbricati hanno subìto, a causa dell'evento del
2018, danni alle strutture, per effetto della modifica dello stato geomeccanico dei suoli di impianto
(peraltro, in materiali incoerenti) causato da imbibizione degli stessi” precisando tuttavia che “I medesimi suoli sono stati oggetto, nel tempo, di ulteriori passati eventi che, hanno certamente contribuito alla ulteriore modifica dello stato compressivo dei terreni di fondazione;
è stato, tuttavia, solo successivamente all'evento per cui è Procedimento che si sono manifestati i danni lamentati e riscontrati”.
Ha quindi quantificato in maniera che appare corretta i costi necessari al ripristino ed alla messa in sicurezza dei fabbricati condominiali, costi ricalcolati nell'odierno giudizio sulla base del vigente
Prezzario (ed. 2023), tenendo conto ed aggiornando anche le spese tecniche necessarie per l'esecuzione degli interventi di consolidamento.
Ha altresì precisato che tali costi sono riferiti “alla esecuzione di sottofondazioni, sarciture di lesioni e ricostruzione di piattabande danneggiate. Come già detto, le opere di finitura (limitate,
8 praticamente ad una superficie di circa 30 mq, per ciascun fabbricato) e/o pavimentazione (limitate alle sole aree a demolirsi, per l'esecuzione dei micropali) rappresentando davvero parva res, rispetto al coacervo di opere ad eseguirsi e, sicuramente, vista la loro esiguità, non possono dirsi migliorative di uno stato manutentivo generale di un fabbricato”.
Tali costi, così aggiornati all'attualità ammontano pertanto per il Controparte_8
ad € 708.254,56 per opere ed €. 68.305,34 per spese tecniche e per il Condominio civ. 41 CP_8
ad € 663.749,75 per opere ed €. 65.027,96 per spese tecniche, oltre interessi legali sulla
[...]
somma predetta decorrenti dalla data di deposito della CTU e sino alla data di soddisfo.
Parte Va infine esaminata la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta azienda nei confronti della compagnia di assicurazione Controparte_3
Al riguardo deve ritenersi operante il rapporto di garanzia invocato in quanto gli eventi all'origine dei danni lamentati dagli attori risultano coperti dal rapporto assicurativo, essendo stato dedotta e provata l'esistenza di polizze assicurative sottoscritte per eventi risalenti a far data dal 28.03.2015, data di stipula della prima delle polizze in questione.
Pertanto la domanda di risarcimento va accolta e, per l'effetto, la compagnia di assicurazione Parte chiamata in garanzia va condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta della somma di
708.254,56 per opere ed €. 68.305,34 per spese tecniche che quest'ultima è tenuta a corrispondere al e della somma di € 663.749,75 per opere ed €. 65.027,96 per spese Controparte_8
tecniche che la stessa è tenuta a corrispondere al , oltre interessi Parte_5
legali e spese del giudizio, comprese quelle di CTU e quelle relative alla fase di ATP, nella misura di seguito liquidata, detratti gli importi convenuti contrattualmente a titolo di franchigia.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della somma liquidata, ridotte in considerazione della natura della controversia, della non complessità delle questioni trattate, tenendo altresì presente che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale
è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693) e che la liquidazione della fase introduttiva viene valutata una sola volta trattandosi di cause sostanzialmente identiche.
Parte In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva, le spese di lite tra la convenuta e la compagnia di assicurazione chiamata in garanzia, vengono poste a carico di quest'ultima e vengono anch'esse liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al richiamato D.M. 147/2022,
9 tenuto conto della somma liquidata, ridotte in considerazione della natura della controversia e della non complessità delle questioni trattate. Parte Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della convenuta , nella misura liquidata nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 22870/2020 R.G. cui risulta riunito il giudizio recante R.G. n. 26318/2020, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dal sito in Napoli Parte_1 Controparte_8
condanna la convenuta in persona del suo legale rapp.te Parte_2
p.t. al pagamento, in favore dell'attore della somma di €. 708.254,56 per opere ed €.
68.305,34 per spese tecniche oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
- in accoglimento della domanda proposta dal sito in Napoli Parte_1 Parte_5
condanna la convenuta in persona del suo legale rapp.te Parte_2
p.t. al pagamento, in favore dell'attore della somma di €. 663.749,75 per opere ed €.
65.027,96 per spese tecniche oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
Parte
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 20.435,10 per compensi del presente giudizio, €. 5.383,70 per il procedimento di istruzione preventiva, con esclusione di spese vive che non risultano documentate, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso , oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario;
Controparte_1
Parte
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate nella fase dell'ATP e del presente giudizio;
- in accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_3
condanna quest'ultima, in persona del suo legale rapp.te p.t., a tenere
[...]
Parte indenne la convenuta di quanto questa è tenuta a pagare, in favore dei CP_9
attori per sorta, interessi e spese di causa, comprese quelle di CTU, anche relative alla fase dell'istruzione preventiva in virtù di quanto innanzi disposto, detratto quanto convenzionalmente convenuto a titolo di franchigia;
- condanna la come sopra, al pagamento, in favore Controparte_3
dell'ABC delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.218,60, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge se dovuti.
10 Si comunichi.
Napoli, 27/05/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
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