Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 4868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in riassunzione notificato in data 13.02.2023 da
partita IVA con sede legale in Napoli, via Parte_1 P.IVA_1
Calata San Marco n. 4, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata in Napoli, nel viale Gramsci n. 16, in Parte_2 lo studio , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Comandè, Sergio Parte_3
Di Nola e Luigi M. D'Angiolella in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, cod. Controparte_1 fiscale elettivamente domiciliata in Napoli via S. Lucia 81, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Anna Carbone in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di accertamento dell'avvenuta estinzione, a seguito di definizione agevolata, dell'esposizione debitoria dovuta a titolo di canoni di concessione demaniale marittima
Conclusioni per l'attrice: accertare e dichiarare l'avvenuto perfezionamento, in favore della
Società attrice, della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 100, comma 7, del
D.L. 104/2020, in relazione ai canoni demaniali riferiti alle annualità 2016/2020 di cui alla
Concessione demaniale marittima n. 28/08 e conseguentemente previo accertamento dell'illegittimità della nota prot. n. 573427 del 18 novembre 2021, accertare e dichiarare che nulla più è dovuto alla dalla in relazione ai canoni Controparte_1 Parte_1 demaniali riferiti alle annualità 2016/2020 di cui alla Concessione demaniale marittima n.
28/08. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni per la convenuta: insiste per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata nell'an e nel quantum.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. A seguito della sentenza pubblicata in data 20.12.2022, con cui il ha Controparte_2 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la ha riassunto il giudizio Parte_1
1
l'avvenuto perfezionamento, in favore della Società ricorrente, della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020, in relazione ai canoni demaniali riferiti alle annualità 2016/2020 di cui alla Concessione demaniale marittima n. 28/08 e conseguentemente;
- previo accertamento dell'illegittimità della nota prot. n. 573427 del 18 novembre 2021 accertare e dichiarare che nulla più è dovuto alla dalla Controparte_1
in relazione ai canoni demaniali riferiti alle annualità 2016/2020 di cui Parte_1 alla Concessione demaniale marittima n. 28/08”.
§ 2. La questione controversa riguarda l'art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 104 del
14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13/10/2020. In particolare, si discute se il comma 7 si applichi alla società attrice nella versione originaria oppure in quella modificata dalla legge di conversione.
Il citato art. 100 ha introdotto una procedura di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, relativi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni previsti dalle concessioni demaniali marittime, prevedendo la possibilità per il concessionario di definire la vertenza mediante il pagamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 30% delle somme dovute o, in alternativa, mediante il pagamento, rateizzato “fino a un massimo di sei annualità”, di un importo pari al 60% della sua esposizione debitoria.
In punto di fatto è pacifico che: - la è titolare della concessione Parte_1 demaniale marittima n. 28/08, avente ad oggetto la costruzione e gestione di un porto turistico, con relative infrastrutture, strutture ricettive ed impianti a sostegno e completamento, in località Pinetamare di Castelvolturno (CE); - la società attrice ha aderito alla definizione agevolata con istanza trasmessa in data 02/09/2020, a mezzo p.e.c., alla
Giunta regionale della – Direzione generale per la mobilità - Unità operativa CP_1 dirigenziale “demanio marittimo”; - l'istanza è stata presentata in relazione ai canoni demaniali relativi alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; - con essa la società si è impegnata a provvedere al pagamento del 30% del dovuto entro il termine previsto dalla normativa
(30.09.2021); - nel rispetto del suddetto termine, l'attrice ha pagato l'importo pari al 30% dei canoni ancora dovuti, tuttavia, a seguito della trasmissione delle ricevute di pagamento,
l'ufficio regionale competente ha negato l'applicabilità del procedimento di definizione agevolata, assumendo che “il citato comma 7, lett. a, si pone il fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b, numero 2.1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. 4 dicembre 1993, n.
494” e, poiché la disposizione da ultimo citata “fa esclusivo riferimento alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, si rappresenta che la citata norma non può ritenersi applicabile alla fattispecie che ci occupa, in quanto non è pendente alcun procedimento giudiziario o amministrativo concernente il pagamento dei canoni demaniali riferiti alle pertinenze” (vedi nota prot. 2021.0573427 del
18/11/2021, doc. 5 attrice); - l'amministrazione regionale ha preso atto dell'avvenuto
2 versamento del 30%, degli importi dovuti, avvertendo la società che il pagamento sarebbe stato computato a titolo di acconto ed invitandola a estinguere il debito.
§ 2.1 Il rifiuto, da parte della di riconoscere l'avvenuta definizione agevolata del CP_1 debito gravante sull'attrice a titolo di canoni concessori inevasi, nasce dalle modifiche che sono state apportate in sede di conversione all'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020.
Nel testo originario, entrato in vigore in data 15.08.2020, la norma era formulata nel modo seguente:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all da parte del concessionario, Controparte_3 mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
A seguito delle modifiche introdotte al momento della conversione in legge, l'ambito di applicazione della definizione agevolata è stato circoscritto al contenzioso “derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera
b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400” ossia al contezioso relativo alle sole “pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi” (si tratta delle fattispecie previste dal numero 2.1 della lett. b dell'art. 03, comma 1).
L'attrice ritiene che tale norma, priva di efficacia retroattiva, sia applicabile soltanto a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione (14.10.2020), mentre all'istanza da lei presentata quando il decreto legge non era stato ancora convertito continuerebbe ad applicarsi il testo originario dell'art. 100, comma 7, che, mediante il richiamo all'art. 03, comma 1, lett.
b), comprendeva nel contenzioso oggetto di definizione anche quello concernente i canoni delle
“concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei”.
Di contro la sostiene che nel caso in esame si è avuta una conversione parziale CP_1 della norma originaria, con conseguente decadenza ex tunc della disposizione non oggetto di conversione.
Dunque, la questione controversa riguarda la sorte delle disposizioni di un decreto-legge che vengono modificate in sede di conversione.
Secondo quanto previsto dall'art. 77, comma 3, Cost., i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, salva la possibilità, per gli organi legislativi, di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
3 decreti non convertiti.
La suddetta disposizione costituzionale si applica anche alle singole norme del decreto-legge che, in sede di conversione, siano oggetto di soppressione o siano modificate in modo tale che l'emendamento implichi una parziale mancata conversione (cfr. Corte Cost. n. 367 del 2010).
Al decreto-legge non convertito va quindi equiparato il decreto convertito in legge con emendamenti, che implichino mancata conversione parziale, con la conseguenza che, nel caso di conversione con emendamenti, spetta all'interprete accertare quale delle eventualità si sia verificata.
“La conversione del decreto-legge e, correlativamente, il rifiuto di conversione possono essere, infatti, anche parziali e, a sua volta, il rifiuto parziale di conversione - come, del resto,
è ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - può essere anche implicito, a seconda del tipo di emendamento approvato. Né, sul punto, apporta un decisivo contributo chiarificatore l'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), allorché stabilisce che «le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente». Tale disposizione si limita, infatti, a sottrarre la legge di conversione all'ordinario regime della vacatio, senza occuparsi direttamente dell'efficacia intertemporale delle disposizioni del decreto-legge emendate” (cfr. Corte Cost. n.
367 del 2010).
La giurisprudenza di legittimità si pone sulla stessa linea interpretativa della Corte
Costituzionale. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 3106 del 17/03/2000,
“il decreto legge non convertito è da considerare, anche per il passato, tamquam non esset, e irreversibilmente: perciò si ritiene tra l'altro che, se il decreto non convertito conteneva norme abrogatrici di precedenti disposizioni legislative, di queste ha luogo automaticamente la reviviscenza. E lo stesso effetto di caducazione ex tunc si verifica, in caso di conversione soltanto parziale del decreto legge, rispetto alle norme escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o sostitutivi contenuti nella legge di conversione”.
Pertanto, in caso di norma del decreto-legge modificata dalla legge di conversione, sono astrattamente ipotizzabili due alternative ermeneutiche: a) l'emendamento converte la norma del decreto-legge, ma nel contempo la modifica con effetto ex nunc (a partire, cioè, dall'entrata in vigore della legge di conversione); b) l'emendamento equivale a rifiuto parziale di conversione, travolgendo con effetto ex tunc la norma emendata per la parte non convertita.
Per dirimere la questione è possibile utilizzare i criteri interpretativi enunziati dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 9386 del 10.05.2016. I giudici di legittimità hanno distinto tra norma modificata, ipotesi che si verifica quando la legge di conversione interviene sulla fattispecie astratta enunciata dal decreto-legge, aggiungendo o sottraendo soltanto alcuni elementi costitutivi, e norma sostituita, ipotesi che si verifica quando la legge di conversione
“continua a disciplinare la stessa fattispecie concreta già disciplinata da una norma contenuta
4 nel decreto-legge, ma lo fa in modo totalmente diverso rispetto a quest'ultimo”. Nella controversia oggetto della decisione in precedenza richiamata, la legge di conversione aveva ristretto il campo applicativo della norma contenuta nel decreto-legge, aggiungendo un ulteriore elemento alla fattispecie astratta da essa disciplinata. Ebbene, secondo la Corte, tale modificazione non ha determinato una mancata conversione, con conseguente efficacia della norma nella versione enunciata dal decreto-legge nel periodo intercorso tra l'emanazione di quest'ultimo e l'entrata in vigore della legge di conversione.
Nel caso che ci occupa, la legge di conversione è intervenuta su di un solo elemento della fattispecie astratta, restringendo il campo di applicazione della definizione agevolata alle sole controversie relative ai canoni concessori inerenti alle pertinenze, ma per il resto la norma è rimasta invariata. Ne consegue che siamo in presenza di una mera modifica della fattispecie astratta e non di una sostituzione della stessa. Pertanto, in applicazione delle coordinate ermeneutiche suggerite dalla Corte di legittimità, si ritiene che la norma sia stata convertita in legge, conservando quindi la sua efficacia nel periodo compreso tra il 14.08.2020 (data di pubblicazione in G.U. del d.l. n. 104 del 2020) e il 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 126 del 2020). Solo a partire da tale momento va applicata la norma nella versione modificata in sede di conversione. Infatti, «la legge di conversione del decreto legge, mentre esplica "ex tunc" (e cioè fin dal momento di entrata in vigore di quest'ultimo) i propri istituzionali effetti convalidativi delle norme del decreto stesso che non siano state modificate, è dotata, rispetto agli emendamenti eventualmente introdotti di una duplice valenza, poiché da un lato converte il precedente decreto e, dall'altro, contestualmente introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, sostitutive o modificative di quelle contenute nel provvedimento convertito. Da ciò, secondo la citata giurisprudenza, consegue che tali nuove disposizioni spiegano il loro effetto, sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto "ex nunc" e cioè alla scadenza del periodo di "vacatio legis" susseguenti alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diversamente al riguardo), rimanendo, fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo anteriore all'emendamento» (Cons. Stato, sez. V, 15/12/2005, n.7148).
In esecuzione di quanto stabilito dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, l'attrice ha tempestivamente inviato alla l'apposita domanda prevista dalla norma. In tale CP_1 momento, la società ha acquisito il diritto soggettivo ad ottenere la definizione agevolata mediante il pagamento dell'importo del 30% del dovuto nel termine indicato dal comma 8
(30.09.2021).
§ 3. Quanto precede non è scalfito dal principio tempus regit actum, richiamato dalla onde giustificare il proprio rifiuto a riconoscere l'avvenuto effetto estintivo del debito. CP_1
Secondo la difesa dell'ente pubblico, il procedimento amministrativo non rimane insensibile allo ius superveniens, sicché andrebbe comunque applicata la versione dell'art. 100, comma 7, introdotta dalla legge di conversione, quale norma vigente al momento in cui è stato effettuato il pagamento da parte della società.
5 In effetti, nella giurisprudenza amministrativa esiste il principio secondo cui “ogni atto del procedimento amministrativo deve essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo ius superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici e che, pertanto, la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione” (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 20/12/2024, n. 10259). Tuttavia, si tratta di un principio non applicabile alla presente controversia, in cui non si discute dell'esercizio di un pubblico potere autoritativo, che deve tener conto, al momento dell'emanazione del provvedimento, della diversa valutazione degli interessi pubblici apportata dallo ius superveniens. Nel caso in esame non vi sono interessi contrapposti da ponderare per giungere alla migliore soddisfazione dell'interesse pubblico;
siamo, invece, in presenza di un diritto soggettivo compiutamente regolato dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, per cui, una volta presentata l'istanza e acquisito il diritto ad ottenere la definizione agevolata mediante il pagamento del 30% del dovuto, l'effetto estintivo del debito si realizza con il detto pagamento, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo alla P.A., con conseguente irrilevanza della norma successivamente entrata in vigore. In altri termini, il diritto soggettivo della società si è perfezionato nella vigenza dell'art. 100, comma 7, nella sua formulazione originaria, diventando “insensibile” ai successivi mutamenti della disciplina.
§ 4. Infine, occorre rilevare che la non ha specificamente contestato la CP_1 corrispondenza dell'importo versato al 30% dell'esposizione debitoria della società relativa agli anni dal 2016 al 2020. Del resto, come evidenziato dalla difesa dell'attrice, il calcolo della somma da versare è stato effettuato sulla base della quantificazione del debito operata dalla nella nota prot. n. 0334283 del 22.06.2021 (doc. 13 allegato alla I memoria ex art. CP_1
183, sesto comma, c.p.c.) e sul punto la convenuta nulla ha replicato né ha indicato quale sarebbe la diversa somma che la controparte avrebbe dovuto versare in sede di definizione agevolata.
§ 5. In conclusione, la domanda dell'attrice è accolta.
L'inesistenza di precedenti giurisprudenziali in ordine agli effetti delle modifiche apportate all'art. 100, comma 7, in sede di conversione e la conseguente incertezza in ordine all'esito della lite costituiscono gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta l'avvenuto perfezionamento, in favore della della Parte_1 procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, in relazione ai canoni dovuti in forza della concessione demaniale marittima n. 28/08 in riferimento alle annualità 2016/2020 e, per l'effetto, accerta che nulla è più dovuto alla regione
Campania dalla a titolo di canoni demaniali riferiti alle predette Parte_1
6 annualità;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 09.06.2025 Il Giudice
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