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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/03/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 146/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 146/2021, assunta in decisione nella Camera di
Consiglio del 25.01.2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Orsola Milani Parte_1 P.IVA_1
) e dall'Avv. Marta Rolli (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Forlì, Corso Garibaldi n. 29
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ST ET Controparte_1 P.IVA_2
(CF - ) e dall'Avv. Carmelo C.F._3 Email_1
Cassarino (CF - ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. dei predetti avvocati
APPELLATO in punto a: appello ordinanza di estinzione del Tribunale di Forlì, resa nel giudizio R.G. 3192/2018, emessa in data 18.06.2020, depositata in pari data.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta che entrambe le parti hanno depositato nei termini.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il Parte_1 CP_1
, nonché i Sig.ri per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ - Piaccia
[...] CP_2 all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del condominio CP_1
sito in Forlì, C.so della Repubblica/Via Oberdan/Via N. Sauro, in n. 2 (due) condomìni
[...]
autonomi strutturati come meglio illustrato nella relazione tecnica in data 19.07.2018, redatta dal
Geom. che si produce, e precisamente: a) Un condominio costituito dai corpi di Persona_1 fabbrica “Torre” e “Palazzina”, sopra meglio descritti;
b) Un condominio costituito dai restanti corpi di fabbrica. e la costituzione del supercondominio in relazione alle parti comuni;
- Piaccia inoltre all' Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere le seguenti delibere, assunte dal : - Delibera in data 23.01.2013, con riferimento ai punti 2) e 4) Controparte_1 dell'O.d.G.; - Delibera in data 18.02.2014, con riferimento ai punti 1) e 3) dell'O.d.G.; - Delibera in data 10.03.2015, con riferimento ai punti 1) e 3) dell'O.d.G.; - Delibera in data 02.03.2016, con riferimento ai punti 1) e 3) dell'O.d.G.; - Delibera dell'Assemblea straordinaria in data 28.04.2016, con riferimento ai punti 1) e 2) dell'O.d.G.; - Delibera in data 21.03.2018, con riferimento ai punti 1),
2) e 3) dell'O.d.G.; - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle predette delibere, per tutti i motivi di cui in premessa;
- Per l'effetto, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione, da parte del , dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
36.611,48, per i motivi di cui in premessa;
- Per l'ulteriore effetto Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito condannare il alla Controparte_1 corresponsione, in favore della dell'importo di Euro 36.611,48, per i motivi Parte_1
di cui in premessa. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 17.01.2019, si costituiva il CP_1
ed alcuni Condomini.
[...]
Il Giudicante di primo grado, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava – in accogliendo delle eccezioni formulate - la nullità della citazione ex art. 164, commi I e II, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma II, n. 2) c.p.c., con riferimento ai convenuti non comparsi, disponendo contestualmente la rinnovazione della citazione stessa entro il 15.03.2019 e fissando nuova udienza per la comparizione delle parti.
La provvedeva a rinnovare la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei Parte_1 condòmini non comparsi;
all'udienza del 3.10.2019, il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia di alcuni convenuti e rispetto ad altri, non comparsi, disponeva il deposito dei certificati di residenza,
pagina 2 di 7 sollecitando all'esito del deposito della richiesta documentazione il contraddittorio delle parti in merito alla notifica nei confronti di alcuni dei soggetti convenuti non costituitesi.
Il Tribunale di Forlì, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.06.2020, ritenendo che non esistesse prova della effettiva rinnovazione della notifica, con ordinanza emessa in pari data ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio, condannando la a rifondere le spese del giudizio in favore delle altre quattro parti costituite, Parte_1
nella misura di Euro 800,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
Il Giudice di prime cure ha, invero, rilevato:
- che l'azione di scioglimento del prevista dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., avendo CP_1
ad oggetto la modificazione di un diritto reale, si svolge in un giudizio al quale debbono partecipare tutti i soggetti che per le rispettive quote ne sono titolari, ossia i condomini del precedente condominio complesso (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1460 del 23/01/2008), dovendosi così ritenere sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario;
- che dalla analisi della documentazione agli atti risultava non provata la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione ai seguenti soggetti: CP_3 Parte_2 [...]
rispetto ad alcuni dei CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
predetti soggetti, ad es. infatti, non erano CP_3 Controparte_4 Parte_2
stati prodotti in giudizio i certificati di residenza, mentre ad es. la sig.ra era Controparte_7
risultata residente non a Forlì, dove era stata tentata la notifica, bensì a , per essere qui Per_2
emigrata come da certificato in atti;
- che non vi fosse prova che della eseguita rinnovazione della notifica né che tale rinnovazione fosse stata tentata ad un indirizzo che in qualche modo potesse porsi in relazione con il soggetto destinatario dell'atto da notificare dandosi così luogo a mancata notifica o a inesistenza della notifica stessa;
- che ai sensi dell'art. 164 comma 2 c.p.c., se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307 c.p.c., con spese a carico di parte attrice.
Proponeva appello chiedendo di accertare e dichiarare la nullità parziale Parte_1
dell'ordinanza di estinzione impugnata, riproponendo, in ogni caso, le domande già formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
nello specifico formulava un unico articolato motivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il , che Controparte_1 chiedeva, anch'esso, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Forlì, statuire che il giudizio pagina 3 di 7 distinto al n. R.G. 3192/2018 è da considerare estinto con esclusivo riferimento alla domanda proposta da volta allo scioglimento del , insistendo per Parte_1 Controparte_1
la rimessione ai sensi dell'art. 354, commi 2 e 3, c.p.c. della causa al primo giudice in ordine alle altre domande proposte nel grado precedente dalla Società attrice nei confronti del CP_1
convenuto; in subordine, chiedeva dichiarare nulla la citazione in appello della Parte_1
ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 3, n. 4, richiamato dall'art.
[...]
342, in ordine alle domande di sospensione delle delibere impugnate e di condanna alla restituzione della somma di € 36.611,48; ulteriormente, in subordine, dichiarare inammissibile l'appello in relazione alle predette domande per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in via gradata, rigettare, perché non provate e comunque infondate, le dette domande, con condanna, in ogni caso, della Società appellante alla rifusione delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, previa sostituzione del Consigliere relatore, veniva infine trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per memorie repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il
Tribunale del tutto omesso l'esame delle domande formulate dalla nei Parte_1
confronti del solo Condominio, ritualmente costituitosi in giudizio, che peraltro aveva richiesto la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio con riferimento alla sola domanda di scioglimento dell'ente di gestione. Lamenta ancora violazione degli artt. 102, 103, 164 e 307 c.p.c. poiché il Giudice di primo grado, nel ritenere sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario, si era riferito alla sola domanda di scioglimento del : difatti, esaminate le domande relative alla nullità delle CP_1
delibere assembleari ed alla restituzione di somme, il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare il rapporto processuale nell'ambito della disciplina di cui all'art. 103 c.p.c., con conseguente necessità di dichiarare, stante l'autonomia delle domande e l'eterogeneità dei rapporti sostanziali, l'estinzione parziale, e non totale, del giudizio;
il Tribunale, poi, avendo disposto la rinnovazione della citazione nei confronti delle parti non comparse, avrebbe riconosciuto che il rapporto processuale doveva ritenersi radicato nei confronti delle altre parti, compreso evidentemente il , con riferimento alle CP_1
domande relative alla nullità delle delibere impugnate. Evidenziava, ancora, l'appellante che dall'esame della vicenda era escluso qualsiasi profilo di soccombenza a carico della pagina 4 di 7 nei confronti del , tanto più che il Parte_1 Controparte_1 CP_1
convenuto aveva espressamente richiesto la dichiarazione di estinzione solo parziale del giudizio.
L'appello è fondato.
La ha cumulato nel medesimo giudizio domande distinte ed autonome;
da Parte_1
un lato una domanda di scioglimento del Condominio prevista dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., che
– come ha anche precisato il Giudicante di primo grado – “avendo ad oggetto la modificazione di un diritto reale, si svolge in un giudizio al quale debbono partecipare tutti i soggetti che per le rispettive
quote ne sono titolari, ossia i condomini del precedente condominio complesso, dovendosi così ritenere sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario”; dall'altro, una domanda di annullamento delle delibere condominiali con conseguente riconoscimento del diritto alla ripetizione di somme già versate.
Se per la domanda di scioglimento del Condominio, la mancata rituale vocatio in ius di tutti i Sig.ri
Condomini determina un vizio insanabile di instaurazione del contraddittorio, non altrettanto può dirsi per la domanda di annullamento delle delibere condominiali e di restituzione delle somme già versate al . CP_1
Difatti, nel primo caso il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. Secondo orientamento pacifico e consolidato della Suprema Corte “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (Cass. sez. III, n. 22866 del 13/09/2019; Cass., sez. II, n. 7460 del
14/4/2015).
In conclusione l'estinzione poteva essere pronunciata solo con riguardo al rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di scioglimento del mentre il giudizio doveva Controparte_1 proseguire con riguardo all'impugnativa delle delibere assembleari, trattandosi di causa scindibile ed autonoma rispetto alla prima.
Ne consegue che, ferma l'estinzione pronunciata dal Tribunale di Forlì con riguardo alla sola domanda di scioglimento del , sulla cui statuizione è sceso il giudicato non essendo Controparte_1
stata oggetto di impugnazione, va rimessa la causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio pagina 5 di 7 con riguardo all'impugnativa delle delibere condominiali e alla domanda di restituzione della somma di euro 36.611,48, proposte nel grado precedente dalla nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Assorbito l'esame di ogni altra domanda.
***
Quanto al governo delle spese di lite, seppure la parziale riforma dell'ordinanza imporrebbe alla Corte di rivedere la liquidazione operata dal Giudice di primo grado, quanto meno relativamente alla posizione processuale del , occorre rilevare che il convenuto si Controparte_1 CP_1
è costituito, nominando gli stessi difensori, con un'unica comparsa di costituzione e risposta unitamente ai Sig.ri , ET ST, Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, , , e al
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 sicché appare del tutto congruo l'importo liquidato a titolo di spese di lite per la CP_17
complessiva parte processuale, che ha preso posizioni di difesa per ciascuna domanda che personalmente li riguardava.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle richieste congiunte delle parti in merito all'invocata rimessione al primo Giudice, si ritiene equo compensare integralmente fra le parti le spese del grado di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- ferma la declaratoria di estinzione resa nel giudizio R.G. 3192/2018, emessa in data 18.06.2020 con riguardo al rapporto processuale esistente tra e Parte_1 CP_18
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_19 Controparte_20
CP_3 Parte_2 Controparte_4 CP_21 CP_22 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_3 Parte_4 CP_23 CP_24
tempore, in persona del Controparte_25 Controparte_26 legale rappresentante pro tempore, , , , Controparte_27 CP_28 CP_29
, in CP_30 Controparte_10 CP_31 CP_32 Controparte_33
persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 CP_34 CP_35
in persona del legale rappresentante pro tempore, , in
[...] Controparte_36 CP_37
persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_38 Controparte_6 CP_39
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_40
ST ET, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_41 CP_42
pagina 6 di 7 , , , CP_43 CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47 CP_48
[...] Controparte_49 CP_50 CP_51 CP_52 CP_53
, CP_15 Controparte_54 Controparte_55 Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_56 Controparte_57 Controparte_7 Controparte_58 CP_59
, ,
[...] Controparte_14 Controparte_60 CP_61 Controparte_62
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_63
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_64 CP_65 [...]
avente ad CP_66 Controparte_67 Controparte_68 Controparte_69 CP_70
oggetto lo scioglimento del;
Controparte_1
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, rimette la causa relativa al rapporto processuale esistente tra e il Parte_5 CP_1
dinanzi al primo giudice.
[...]
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 16 gennaio 2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Paola Montanari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 146/2021, assunta in decisione nella Camera di
Consiglio del 25.01.2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Orsola Milani Parte_1 P.IVA_1
) e dall'Avv. Marta Rolli (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Forlì, Corso Garibaldi n. 29
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ST ET Controparte_1 P.IVA_2
(CF - ) e dall'Avv. Carmelo C.F._3 Email_1
Cassarino (CF - ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. dei predetti avvocati
APPELLATO in punto a: appello ordinanza di estinzione del Tribunale di Forlì, resa nel giudizio R.G. 3192/2018, emessa in data 18.06.2020, depositata in pari data.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta che entrambe le parti hanno depositato nei termini.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il Parte_1 CP_1
, nonché i Sig.ri per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ - Piaccia
[...] CP_2 all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del condominio CP_1
sito in Forlì, C.so della Repubblica/Via Oberdan/Via N. Sauro, in n. 2 (due) condomìni
[...]
autonomi strutturati come meglio illustrato nella relazione tecnica in data 19.07.2018, redatta dal
Geom. che si produce, e precisamente: a) Un condominio costituito dai corpi di Persona_1 fabbrica “Torre” e “Palazzina”, sopra meglio descritti;
b) Un condominio costituito dai restanti corpi di fabbrica. e la costituzione del supercondominio in relazione alle parti comuni;
- Piaccia inoltre all' Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare, sospendere le seguenti delibere, assunte dal : - Delibera in data 23.01.2013, con riferimento ai punti 2) e 4) Controparte_1 dell'O.d.G.; - Delibera in data 18.02.2014, con riferimento ai punti 1) e 3) dell'O.d.G.; - Delibera in data 10.03.2015, con riferimento ai punti 1) e 3) dell'O.d.G.; - Delibera in data 02.03.2016, con riferimento ai punti 1) e 3) dell'O.d.G.; - Delibera dell'Assemblea straordinaria in data 28.04.2016, con riferimento ai punti 1) e 2) dell'O.d.G.; - Delibera in data 21.03.2018, con riferimento ai punti 1),
2) e 3) dell'O.d.G.; - Nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle predette delibere, per tutti i motivi di cui in premessa;
- Per l'effetto, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione, da parte del , dell'importo di Euro Parte_1 Controparte_1
36.611,48, per i motivi di cui in premessa;
- Per l'ulteriore effetto Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito condannare il alla Controparte_1 corresponsione, in favore della dell'importo di Euro 36.611,48, per i motivi Parte_1
di cui in premessa. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 17.01.2019, si costituiva il CP_1
ed alcuni Condomini.
[...]
Il Giudicante di primo grado, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava – in accogliendo delle eccezioni formulate - la nullità della citazione ex art. 164, commi I e II, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma II, n. 2) c.p.c., con riferimento ai convenuti non comparsi, disponendo contestualmente la rinnovazione della citazione stessa entro il 15.03.2019 e fissando nuova udienza per la comparizione delle parti.
La provvedeva a rinnovare la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei Parte_1 condòmini non comparsi;
all'udienza del 3.10.2019, il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia di alcuni convenuti e rispetto ad altri, non comparsi, disponeva il deposito dei certificati di residenza,
pagina 2 di 7 sollecitando all'esito del deposito della richiesta documentazione il contraddittorio delle parti in merito alla notifica nei confronti di alcuni dei soggetti convenuti non costituitesi.
Il Tribunale di Forlì, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.06.2020, ritenendo che non esistesse prova della effettiva rinnovazione della notifica, con ordinanza emessa in pari data ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio, condannando la a rifondere le spese del giudizio in favore delle altre quattro parti costituite, Parte_1
nella misura di Euro 800,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
Il Giudice di prime cure ha, invero, rilevato:
- che l'azione di scioglimento del prevista dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., avendo CP_1
ad oggetto la modificazione di un diritto reale, si svolge in un giudizio al quale debbono partecipare tutti i soggetti che per le rispettive quote ne sono titolari, ossia i condomini del precedente condominio complesso (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1460 del 23/01/2008), dovendosi così ritenere sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario;
- che dalla analisi della documentazione agli atti risultava non provata la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione ai seguenti soggetti: CP_3 Parte_2 [...]
rispetto ad alcuni dei CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
predetti soggetti, ad es. infatti, non erano CP_3 Controparte_4 Parte_2
stati prodotti in giudizio i certificati di residenza, mentre ad es. la sig.ra era Controparte_7
risultata residente non a Forlì, dove era stata tentata la notifica, bensì a , per essere qui Per_2
emigrata come da certificato in atti;
- che non vi fosse prova che della eseguita rinnovazione della notifica né che tale rinnovazione fosse stata tentata ad un indirizzo che in qualche modo potesse porsi in relazione con il soggetto destinatario dell'atto da notificare dandosi così luogo a mancata notifica o a inesistenza della notifica stessa;
- che ai sensi dell'art. 164 comma 2 c.p.c., se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307 c.p.c., con spese a carico di parte attrice.
Proponeva appello chiedendo di accertare e dichiarare la nullità parziale Parte_1
dell'ordinanza di estinzione impugnata, riproponendo, in ogni caso, le domande già formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
nello specifico formulava un unico articolato motivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il , che Controparte_1 chiedeva, anch'esso, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Forlì, statuire che il giudizio pagina 3 di 7 distinto al n. R.G. 3192/2018 è da considerare estinto con esclusivo riferimento alla domanda proposta da volta allo scioglimento del , insistendo per Parte_1 Controparte_1
la rimessione ai sensi dell'art. 354, commi 2 e 3, c.p.c. della causa al primo giudice in ordine alle altre domande proposte nel grado precedente dalla Società attrice nei confronti del CP_1
convenuto; in subordine, chiedeva dichiarare nulla la citazione in appello della Parte_1
ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 3, n. 4, richiamato dall'art.
[...]
342, in ordine alle domande di sospensione delle delibere impugnate e di condanna alla restituzione della somma di € 36.611,48; ulteriormente, in subordine, dichiarare inammissibile l'appello in relazione alle predette domande per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in via gradata, rigettare, perché non provate e comunque infondate, le dette domande, con condanna, in ogni caso, della Società appellante alla rifusione delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, previa sostituzione del Consigliere relatore, veniva infine trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per memorie repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il
Tribunale del tutto omesso l'esame delle domande formulate dalla nei Parte_1
confronti del solo Condominio, ritualmente costituitosi in giudizio, che peraltro aveva richiesto la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio con riferimento alla sola domanda di scioglimento dell'ente di gestione. Lamenta ancora violazione degli artt. 102, 103, 164 e 307 c.p.c. poiché il Giudice di primo grado, nel ritenere sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario, si era riferito alla sola domanda di scioglimento del : difatti, esaminate le domande relative alla nullità delle CP_1
delibere assembleari ed alla restituzione di somme, il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare il rapporto processuale nell'ambito della disciplina di cui all'art. 103 c.p.c., con conseguente necessità di dichiarare, stante l'autonomia delle domande e l'eterogeneità dei rapporti sostanziali, l'estinzione parziale, e non totale, del giudizio;
il Tribunale, poi, avendo disposto la rinnovazione della citazione nei confronti delle parti non comparse, avrebbe riconosciuto che il rapporto processuale doveva ritenersi radicato nei confronti delle altre parti, compreso evidentemente il , con riferimento alle CP_1
domande relative alla nullità delle delibere impugnate. Evidenziava, ancora, l'appellante che dall'esame della vicenda era escluso qualsiasi profilo di soccombenza a carico della pagina 4 di 7 nei confronti del , tanto più che il Parte_1 Controparte_1 CP_1
convenuto aveva espressamente richiesto la dichiarazione di estinzione solo parziale del giudizio.
L'appello è fondato.
La ha cumulato nel medesimo giudizio domande distinte ed autonome;
da Parte_1
un lato una domanda di scioglimento del Condominio prevista dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., che
– come ha anche precisato il Giudicante di primo grado – “avendo ad oggetto la modificazione di un diritto reale, si svolge in un giudizio al quale debbono partecipare tutti i soggetti che per le rispettive
quote ne sono titolari, ossia i condomini del precedente condominio complesso, dovendosi così ritenere sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario”; dall'altro, una domanda di annullamento delle delibere condominiali con conseguente riconoscimento del diritto alla ripetizione di somme già versate.
Se per la domanda di scioglimento del Condominio, la mancata rituale vocatio in ius di tutti i Sig.ri
Condomini determina un vizio insanabile di instaurazione del contraddittorio, non altrettanto può dirsi per la domanda di annullamento delle delibere condominiali e di restituzione delle somme già versate al . CP_1
Difatti, nel primo caso il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. Secondo orientamento pacifico e consolidato della Suprema Corte “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (Cass. sez. III, n. 22866 del 13/09/2019; Cass., sez. II, n. 7460 del
14/4/2015).
In conclusione l'estinzione poteva essere pronunciata solo con riguardo al rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di scioglimento del mentre il giudizio doveva Controparte_1 proseguire con riguardo all'impugnativa delle delibere assembleari, trattandosi di causa scindibile ed autonoma rispetto alla prima.
Ne consegue che, ferma l'estinzione pronunciata dal Tribunale di Forlì con riguardo alla sola domanda di scioglimento del , sulla cui statuizione è sceso il giudicato non essendo Controparte_1
stata oggetto di impugnazione, va rimessa la causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio pagina 5 di 7 con riguardo all'impugnativa delle delibere condominiali e alla domanda di restituzione della somma di euro 36.611,48, proposte nel grado precedente dalla nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Assorbito l'esame di ogni altra domanda.
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Quanto al governo delle spese di lite, seppure la parziale riforma dell'ordinanza imporrebbe alla Corte di rivedere la liquidazione operata dal Giudice di primo grado, quanto meno relativamente alla posizione processuale del , occorre rilevare che il convenuto si Controparte_1 CP_1
è costituito, nominando gli stessi difensori, con un'unica comparsa di costituzione e risposta unitamente ai Sig.ri , ET ST, Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, , , e al
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 sicché appare del tutto congruo l'importo liquidato a titolo di spese di lite per la CP_17
complessiva parte processuale, che ha preso posizioni di difesa per ciascuna domanda che personalmente li riguardava.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle richieste congiunte delle parti in merito all'invocata rimessione al primo Giudice, si ritiene equo compensare integralmente fra le parti le spese del grado di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- ferma la declaratoria di estinzione resa nel giudizio R.G. 3192/2018, emessa in data 18.06.2020 con riguardo al rapporto processuale esistente tra e Parte_1 CP_18
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_19 Controparte_20
CP_3 Parte_2 Controparte_4 CP_21 CP_22 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_3 Parte_4 CP_23 CP_24
tempore, in persona del Controparte_25 Controparte_26 legale rappresentante pro tempore, , , , Controparte_27 CP_28 CP_29
, in CP_30 Controparte_10 CP_31 CP_32 Controparte_33
persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 CP_34 CP_35
in persona del legale rappresentante pro tempore, , in
[...] Controparte_36 CP_37
persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_38 Controparte_6 CP_39
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_40
ST ET, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_41 CP_42
pagina 6 di 7 , , , CP_43 CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47 CP_48
[...] Controparte_49 CP_50 CP_51 CP_52 CP_53
, CP_15 Controparte_54 Controparte_55 Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_56 Controparte_57 Controparte_7 Controparte_58 CP_59
, ,
[...] Controparte_14 Controparte_60 CP_61 Controparte_62
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_63
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_64 CP_65 [...]
avente ad CP_66 Controparte_67 Controparte_68 Controparte_69 CP_70
oggetto lo scioglimento del;
Controparte_1
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, rimette la causa relativa al rapporto processuale esistente tra e il Parte_5 CP_1
dinanzi al primo giudice.
[...]
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 16 gennaio 2024.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Paola Montanari
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