Sentenza breve 25 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 25/09/2023, n. 14147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14147 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 14147/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9627 del 2023, proposto da
AR MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mucciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, Commissione per la Formazione dell'Elenco Nazionale di Soggetti Idonei Alla Nomina di Direttore Generale delle Aziende S, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NA IR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dello “elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale”, pubblicato in data 24 maggio 2023 dal Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare dell'esclusione del ricorrente da detto elenco; degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione; di ogni altro atto presupposto, anteriore o successivo, comunque connesso, anche interni e non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha impugnato l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del S.S.N.
Il Ministero resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Alla camera di consiglio dell’11 settembre, avvisate le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29558/2021, hanno precisato che “ per le controversie aventi ad oggetto l'inserimento negli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo di cui all'art. 3 del D.Lgs. ult. cit., le Sezioni Unite di questa Corte hanno già delineato, e ribadito anche di recente, le regole di riparto della giurisdizione in tema di inserimento negli elenchi degli idonei alla nomina a direttore generale, previsti e disciplinati dall'art. 2 del D.Lgs. ult. cit. (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10089);
14. invero, anche nell'ambito del procedimento per la formazione degli elenchi per cui è causa l'Amministrazione non esercita poteri discrezionali ma è chiamata, esclusivamente, a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di un'attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica dell'esperienza dirigenziale e dei titoli professionali degli aspiranti (impropriamente, si parla di discrezionalità tecnica);
15. pertanto, l'aspirante all'inserimento nell'elenco degli idonei, in possesso dei requisiti per l'idoneità professionale disegnata dalla legge, è portatore di un diritto soggettivo perché la legge obbliga l'amministrazione competente ad attuarlo, inserendo nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti dalle disposizioni normative primarie e dagli atti amministrativi, restando escluso l'esercizio di poteri discrezionali;
16. conseguentemente, il riparto della giurisdizione deve operarsi sulla base della regola generale secondo cui, allorché sono controversi beni della vita non investiti dal potere amministrativo, la tutela è affidata al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi (Cass. Sez. Un. 10089 del 2020 cit. ed ivi ulteriori precedenti) ”.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO